• Home
  • Chi siamo
  • Collegamenti
  • Abbonamento
  • Registrati
  • Accedi
  • Contatti
Quotidiano del Condominio
.
  • Attualità
  • FAQ Coronavirus
  • Giurisprudenza in condominio
    • Dottrina condominiale
    • Leggi e sentenze
  • Condominio
  • Fiscalità condominiale
  • Mercato Immobiliare
  • Quesiti
    • Quesiti fiscali
    • Quesiti legali
  • Risparmio energetico
  • Ristrutturazione
Cerca
  • Dottrina condominiale

Assemblee nel condominio parziale: chi ha diritto di parteciparvi?

  • Quotidiano Del Condominio
  • 23 ottobre 2020

In ambito condominiale, oltre ovviamente alla questione superbonus, il tema ad oggi maggiormente dibattuto è quello delle assemblee condominiali (si veda Condominio, sì alle assemblee in presenza. Amministratori: è il tempo delle scelte).

Ora, seppur possa parere anacronistico in un momento in cui c’è sì l’autorizzazione, ma anche la forte difficoltà a convocarle in presenza, un caso specifico è quello rappresentato dalle assemblee nel cosiddetto condominio parziale: chi vi deve partecipare?

Ecco, in tal senso, che cosa ha chiarito nei mesi scorsi la Corte di Cassazione con la sentenza 791/2020.

L’assemblea nel condominio parziale

La fattispecie del condominio parziale, che rinviene il fondamento normativo nell’art. 1123, comma 3, c.c., è automaticamente configurabile “ex lege” tutte le volte in cui un bene risulti, per le sue obbiettive caratteristiche strutturali e funzionali, destinato oggettivamente al servizio e/o al godimento, in modo esclusivo, di una parte soltanto dell’edificio in condominio, rimanendo, per l’effetto, oggetto di un autonomo diritto di proprietà e venendo meno il presupposto per il riconoscimento di una contitolarità necessaria di tutti i condòmini su quel bene.

Ne consegue che i partecipanti al gruppo non hanno il diritto di partecipare all’assemblea relativamente alle cose di cui non hanno la titolarità e la composizione del collegio e delle maggioranze si modifica in relazione alla titolarità delle specifiche parti oggetto della concreta delibera da adottare.

Tags
  • assemblea condominiale
  • condominio parziale
  • sentenze di cassazione
  • Condividi questo articolo
  • twitter
  • facebook
  • google+
  • email
  • rss
Manutenzione straordinaria all’interno di un alloggio? Non serve il permesso di costruire
Superbonus: le Faq e le risposte dell’Enea – puntata 3

Related Posts

  • Dottrina condominiale
  • Redazione
  • Ott 23, 2020
Condòmino in minoranza: quando la voce del singolo può cambiare le sorti dell’assemblea
  • Dottrina condominiale
  • Redazione
  • Ott 23, 2020
Assemblea condominiale e voti contrastanti tra un condòmino e il suo delegato
  • Dottrina condominiale
  • Redazione
  • Ott 23, 2020
Convocazione dell’assemblea condominiale: la voce generica non invalida la delibera se il condòmino era comunque informato

Lascia un commento Annulla risposta

Devi essere connesso per inviare un commento.

Servizio riservato
agli abbonati alla rivista
“Italia Casa e Condominio”

Clicca qui per accedere all’ultima edizione

Ultimi articoli
  • Cappotto termico oltre il confine: niente rimozione senza un danno reale 13 maggio 2026
  • Vasca idromassaggio sul lastrico solare: sì, ma solo se la struttura regge davvero 13 maggio 2026
  • Amministratore di condominio e Consulente tecnico d’ufficio 13 maggio 2026
Quotidiano del Condominio

Quotidiano del condominio

  • Homepage
  • Chi siamo
  • Registrati
  • Abbonamento
  • Accedi
  • Contatti
Privacy Policy Cookie Policy
Dalla A alla Zeta Srl – Piazza Martiri della Libertà 3/5 – 10098 Rivoli (TO) | Per informazioni Tel. 333-6278929 – E-Mail: italiacasacondominio@libero.it | P. IVA 12640180019 - Cod. fiscale Registro Imprese 12640180019 - N. REA TO-1305154 - Capitale sociale € 2.000,00 i.v.
Intersezione realizzazione siti web Modena