• Home
  • Chi siamo
  • Collegamenti
  • Abbonamento
  • Registrati
  • Accedi
  • Contatti
Quotidiano del Condominio
.
  • Attualità
  • FAQ Coronavirus
  • Giurisprudenza in condominio
    • Dottrina condominiale
    • Leggi e sentenze
  • Condominio
  • Fiscalità condominiale
  • Mercato Immobiliare
  • Quesiti
    • Quesiti fiscali
    • Quesiti legali
  • Risparmio energetico
  • Ristrutturazione
Cerca
  • Dottrina condominiale

I locali portineria sono comuni solo se è specificato nel frazionamento

  • Quotidiano Del Condominio
  • 3 gennaio 2018

[A cura di: Confappi] Il locale portineria di un edificio condominiale costituisce un bene comune solo se tale funzione gli è stata conferita dall’unico proprietario all’atto del frazionamento. Così la Corte di Cassazione (sentenza del 14 giugno 2017, n.14796), secondo cui

“… In difetto di espressa disciplina negoziale, affinché un locale sito nell’edificio – che per la sua collocazione può essere adibito ad alloggio del portiere oppure utilizzato come qualsiasi unità abitativa – diventi una parte comune ai sensi dell’art. 1117 n. 2 cit., occorre che, all’atto della costituzione del condominio, al detto locale sia di fatto assegnata la specifica destinazione al servizio comune“.

Quindi “… se prima della costituzione del condominio la destinazione al servizio comune non gli viene conferita, o gli viene sottratta, il locale non può considerarsi come bene comune“. Di conseguenza, se il locale non è comune, il proprietario dell’edificio può farne ciò che vuole, compreso venderlo a terzi, al pari di qualsiasi altra unità immobiliare.

La motivazione della Cassazione

Nel motivare la loro decisione, i giudici hanno citato l’articolo 934 del Codice civile in tema di accessione per il quale, “… tutto ciò che si costruisce sul suolo, si acquista dal proprietario di esso. Quindi il proprietario del suolo, che costruisce un edificio composto da più piani o porzioni di piano, per effetto dell’accessione acquista la proprietà esclusiva dell’intero fabbricato“.

Nel momento in cui il condominio si sostituisce alla proprietà solitaria, sono individuati i beni “necessari” per l’esistenza stessa del condominio: suolo, fondazioni, muri maestri, tetti, lastrici solari, scale, portoni d’ingresso, cortili etc..

I beni elencati dall’articolo 1117 n. 2, suscettibili di utilizzazioni diverse (anche autonome), per diventare comuni necessitano invece di una specifica destinazione in tal senso.

“Appare rilevante il fatto – scrive la Corte – che prima dell’alienazione del settembre 2005 non vi era un condominio e quindi la precedente destinazione dei locali non assumeva rilevanza, posto che l’unico proprietario poteva imprimere ai propri beni la destinazione che riteneva opportuna. Il fatto poi che per 17 anni vi fosse stato un servizio di portierato era circostanza irrilevante dal momento che il proprietario, vale la pena ribadirlo, può organizzare i suoi beni come crede senza per ciò solo imprimere loro alcun vincolo di destinazione (…). Pertanto, appare del tutto evidente che la condominialità dei locali dei portieri fu eliminata dalla messa in vendita dei locali in questione contemporaneamente alla vendita degli altri alloggi“.

Tags
  • Confappi
  • corte di cassazione
  • frazionamento
  • giurisprudenza in condominio
  • portineria
  • sentenze
  • Condividi questo articolo
  • twitter
  • facebook
  • google+
  • email
  • rss
Nuda proprietà: coefficienti aggiornati al nuovo tasso di interesse legale
Muffa, umidità, poco riscaldamento: per i bambini è emergenza abitativa

Related Posts

  • Dottrina condominiale
  • Redazione
  • Gen 3, 2018
La Portineria, il nuovo talk podcast per chi vive e amministra il condominio
  • Dottrina condominiale
  • Redazione
  • Gen 3, 2018
Casa di riposo in condominio
  • Dottrina condominiale
  • Redazione
  • Gen 3, 2018
Installazione di tubature del gas ad uso privato su parti condominiali: illegittimità e limiti normativi

Lascia un commento Annulla risposta

Devi essere connesso per inviare un commento.

Servizio riservato
agli abbonati alla rivista
“Italia Casa e Condominio”

Clicca qui per accedere all’ultima edizione

Ultimi articoli
  • Acquisti immobiliari di nuda proprietà 13 giugno 2025
  • Videosorveglianza in condominio: differenze tra impianti privati e condominiali 13 giugno 2025
  • Standby degli elettrodomestici: in vigore le nuove norme UE per il risparmio energetico 13 giugno 2025
Quotidiano del Condominio

Quotidiano del condominio

  • Homepage
  • Chi siamo
  • Registrati
  • Abbonamento
  • Accedi
  • Contatti
Privacy Policy Cookie Policy
Dalla A alla Zeta Srl – Piazza Martiri della Libertà 3/5 – 10098 Rivoli (TO) | Per informazioni Tel. 333-6278929 – E-Mail: italiacasacondominio@libero.it | P. IVA 12640180019 - Cod. fiscale Registro Imprese 12640180019 - N. REA TO-1305154 - Capitale sociale € 2.000,00 i.v.
Intersezione realizzazione siti web Modena