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Cosa succede in caso di imprecisione dell’avviso di giacenza e della firma del ricevimento?

  • Quotidiano Del Condominio
  • 14 aprile 2021

A cura di: Avv. Giuseppina Maria Rosaria Sgrò

La Corte d’Appello di Genova, con la sentenza n. 344 del 22 marzo 2021, ha stabilito che nell’ipotesi di compiuta giacenza, deve risultare che il destinatario è stato avvisato della mancata consegna. Neppure una firma illeggibile può costituire prova del ricevimento.

Nel caso in esame, un condominio otteneva decreto ingiuntivo a carico di un condòmino, poiché quest’ultimo non aveva pagato la quota relativa all’esecuzione di alcuni lavori di straordinaria manutenzione. Il condòmino asseriva di non aver avuto conoscenza dell’assemblea in cui sarebbe stato approvato il consuntivo della spesa in questione ed, altresì, eccepiva il mancato recapito del verbale della riunione in oggetto.

Venivano così avviate due azioni legali:

  • veniva impugnata l’assemblea per un vizio nella sua convocazione;
  • veniva proposta l’opposizione al decreto ingiuntivo ricevuto.

I due procedimenti venivano riuniti: la delibera impugnata veniva annullata e l’ingiunzione opposta veniva revocata.

Il giudice riteneva che non fosse stata raggiunta la prova che il condòmino era stato avvisato della riunione e informato dei contenuti delle decisioni prese, dal momento che non aveva ricevuto nemmeno il verbale dell’assemblea in questione.

A questo punto, il condominio interponeva appello, asserendo che fossero stati erroneamente valutati sia le modalità di invio e di recapito delle raccomandate spedite al condòmino presso la sua residenza, sia l’onere probatorio sulla mancata ricezione da ritenersi a carico del condòmino. Inoltre, domandava che la sentenza venisse integralmente riformata, ritenendo che i motivi di merito sottesi all’impugnazione del decreto ingiuntivo annullato per l’accoglimento delle eccezioni preliminari di mancata convocazione fossero infondati.

Il giudice di merito riteneva infondato l’appello, condividendo la motivazione della sentenza gravata, che confermava, in quanto “logica e fondata giuridicamente, sull’esame della documentazione prodotta in atti, relativa alle modalità di consegna dei plichi da parte del servizio di consegna, scelto dal Condominio, e in relazione alla mancanza di attività probatoria diretta alla conferma di quanto indicato sui documenti prodotti”.

Per la Corte distrettuale, è il condominio, citato in giudizio per contestazioni in merito, a dover provare l’inoltro regolare della convocazione di un’assemblea. Il documento dal quale risulta l’avvenuta spedizione, magari perfezionatosi per compiuta giacenza, deve contenere le informazioni utili a dimostrare che il destinatario è stato informato della mancata consegna. Inoltre, è bene che la firma di chi riceve sia leggibile e, dunque, facilmente rapportabile ad un determinato individuo.

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  • assemblea condominiale
  • autoconvocazione assemblea
  • condominio
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