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Amministratore di condominio revocato per giusta causa: ma quale?

  • Quotidiano Del Condominio
  • 25 giugno 2019

L’assemblea revoca l’amministratore di condominio a metà mandato, appellandosi ad una giusta causa che però non indica. Come può fare il professionista per salvaguardare perlomeno il compenso afferente ai mesi mancanti alla scadenza del primo anno di mandato? Questo il quesito giunto alla rubrica di consulenza legale di Italia Casa e Quotidiano del Condominio. Di seguito una sintesi della vicenda e il parere espresso dall’avvocato Emanuela Rosanna Peracchio (foto), consulente di Uppi Torino.

Il quesito

D. Salve, sono un amministratore di condomini. Per un problema legale, io ed il mio avvocato siamo giunti ad un bivio in cui non riusciamo a deciderci sul prosieguo.

In un condominio sono stato revocato al quinto mese del mandato (tutti retribuiti). La motivazione? “Inadempimento con giusta causa” senza aver indicato le motivazioni nello specifico peraltro inesistenti. La realtà è che sono stato revocato perché, avendo scelto di svolgere il mio mandato con serietà ed imparzialità, mi sono rifiutato di supportare la maggioranza di quei condòmini litigiosi verso la restante parte, ma non entrerò nei particolari dei fatti.

La mia domanda è la seguente: posso citare in giudizio il condomino richiedendo il pagamento delle rimanenti sette delle dodici mensilità per ragioni di rapporto di mandato o mi imbatterei in un inutile battaglia persa?

Il parere legale

R. Viene chiesto di valutare se, in caso di revoca per giusta causa, l’amministratore ha diritto al proprio compenso o meno. Nel caso in esame viene riferito che l’amministratore è stato revocato al quinto mese di mandato per “inadempimento per giusta causa” senza l’indicazione delle motivazioni che hanno indotto l’assemblea ad assumere tale decisione.

Al fine di valutare detta fattispecie occorre premettere che la Legge n. 220/2012 ha riformato la disciplina in materia di revoca dell’amministratore e segnatamente il novellato art. 1129, comma XII, cod. civ. individua specificamente i casi di gravi irregolarità che comportano la revoca per giusta causa.

Le gravi irregolarità previste dalla legge sono:

  1. omessa convocazione dell’assemblea per l’approvazione del rendiconto condominiale, il ripetuto rifiuto di convocare l’assemblea per la revoca e per la nomina del nuovo amministratore o negli altri casi previsti dalla legge;
  2. la mancata esecuzione di provvedimenti giudiziari e amministrativi, nonché di deliberazioni dell’assemblea;
  3. la mancata apertura ed utilizzazione del conto di cui al settimo coma (conto corrente del condominio);
  4. la gestione secondo modalità che possono generare possibilità di confusione tra il patrimonio del condominio e il patrimonio personale dell’amministratore o di altri condomini;
  5. l’aver acconsentito, per un credito insoddisfatto, alla cancellazione delle formalità eseguite nei registri immobiliari a tutela dei diritti del condominio;
  6. qualora sia stata promossa azione giudiziaria per la riscossione delle somme dovute al condominio, l’aver omesso di curare diligentemente l’azione e la conseguente esecuzione coattiva;
  7. l’inottemperanza agli obblighi di cui all’art. 1130 numeri 6) 7) e 9) (tenuta dei registri obbligatori);
  8. l’omessa, incompleta, o inesatta comunicazione dei dati di cui al secondo comma del presente articolo.

In linea generale, la revoca per giusta causa comporta che l’amministratore revocato non potrà più essere nominato nuovamente amministratore nel condominio medesimo e non avrà diritto a percepire il proprio compenso.

Chiarito quanto sopra, nel caso in esame non è dato di sapere per quale delle citate “gravi irregolarità” sia stata disposta la revoca per giusta causa, per cui non è possibile valutare la legittimità (o meno) della decisione assunta dall’assemblea. Si può pertanto concludere che solo nel caso in cui la revoca sia stata determinata per la violazione di una delle ipotesi sopra menzionate, l’amministratore revocato non potrà percepire né richiedere il proprio compenso.

In assenza di gravi irregolarità quali quelle elencate nell’art. 1129, comma XII, cod. civ., allora l’amministratore potrà richiedere il pagamento del compenso approvato dall’assemblea all’atto di accettazione dell’incarico (ossia all’atto della nomina iniziale).

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  • amministratore di condominio
  • Emanuela Rosanna Peracchio
  • gravi motivi
  • revoca per giusta causa
  • Uppi Torino
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