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RIPARAZIONE DEL PORTONCINO CONDOMINIALE: NON SERVE APPOSITA DELIBERA

  • Redazione
  • 26 febbraio 2016

La vita in condominio non è fatta solo di conflitti su grandi tematiche, ma anche di piccoli problemi quotidiani, come la riparazione dei portoncini di ingresso. Ma anche questa semplice operazione prevede una corretta modalità d’esecuzione: quale? È quanto ha chiesto uno spettatore nell’ambito della rubrica legale del Tg del Condominio. A seguire, la risposta fornita dall’avvocato Massimo Agerli di Torino.

D. Perché un’opera sia effettuata (sostituzione della molla di apertura e chiusura di un portone condominiale) basta comunicare il problema all’amministratore oppure occorre un’apposita delibera assembleare? Se serve una delibera, c’è un tempo massimo entro il quale l’amministratore deve far eseguire il lavoro?

R. Non ritengo che tale intervento di manutenzione, necessario peraltro al funzionamento del bene comune, necessiti di alcuna delibera assembleare (al pari della sostituzione di una lampadina bruciata) posto che l’amministratore è tenuto agli atti conservativi relativi alle parti comuni dell’edificio (art. 1130 n. 4) c.c.). Se l’amministratore non si attiva, si segnala in assemblea il problema e si dà mandato espresso all’amministratore di intervenire al più presto, anche per ragioni di sicurezza, nella fattispecie. Non c’è un termine minimo, dipende dall’urgenza; certamente l’amministratore è tenuto ad adempiere.

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