• Home
  • Chi siamo
  • Collegamenti
  • Abbonamento
  • Registrati
  • Accedi
  • Contatti
Quotidiano del Condominio
.
  • Attualità
  • FAQ Coronavirus
  • Giurisprudenza in condominio
    • Dottrina condominiale
    • Leggi e sentenze
  • Condominio
  • Fiscalità condominiale
  • Mercato Immobiliare
  • Quesiti
    • Quesiti fiscali
    • Quesiti legali
  • Risparmio energetico
  • Ristrutturazione
Cerca
  • Quesiti

RIPARAZIONE DEL PORTONCINO CONDOMINIALE: NON SERVE APPOSITA DELIBERA

  • Redazione
  • 26 febbraio 2016

La vita in condominio non è fatta solo di conflitti su grandi tematiche, ma anche di piccoli problemi quotidiani, come la riparazione dei portoncini di ingresso. Ma anche questa semplice operazione prevede una corretta modalità d’esecuzione: quale? È quanto ha chiesto uno spettatore nell’ambito della rubrica legale del Tg del Condominio. A seguire, la risposta fornita dall’avvocato Massimo Agerli di Torino.

D. Perché un’opera sia effettuata (sostituzione della molla di apertura e chiusura di un portone condominiale) basta comunicare il problema all’amministratore oppure occorre un’apposita delibera assembleare? Se serve una delibera, c’è un tempo massimo entro il quale l’amministratore deve far eseguire il lavoro?

R. Non ritengo che tale intervento di manutenzione, necessario peraltro al funzionamento del bene comune, necessiti di alcuna delibera assembleare (al pari della sostituzione di una lampadina bruciata) posto che l’amministratore è tenuto agli atti conservativi relativi alle parti comuni dell’edificio (art. 1130 n. 4) c.c.). Se l’amministratore non si attiva, si segnala in assemblea il problema e si dà mandato espresso all’amministratore di intervenire al più presto, anche per ragioni di sicurezza, nella fattispecie. Non c’è un termine minimo, dipende dall’urgenza; certamente l’amministratore è tenuto ad adempiere.

  • Condividi questo articolo
  • twitter
  • facebook
  • google+
  • email
  • rss
NON SOLO SPESE CONDOMINIALI: L’EX MARITO DEVE PARTECIPARE ALLA CONSERVAZIONE DELL’ALLOGGIO
CORRENTE ELETTRICA DOMESTICA: “PENALIZZATO L’AUTOCONSUMO AD ALTA EFFICIENZA”

Related Posts

  • Quesiti
  • Redazione
  • Feb 26, 2016
Supercondominio e spese per le canne fumarie
  • Quesiti
  • Redazione
  • Feb 26, 2016
La garanzia della pompa di calore e dei suoi pezzi di ricambio
  • Quesiti
  • Redazione
  • Feb 26, 2016
Ripartizione dei danni da pagare per la caduta dalle scale

Lascia un commento Annulla risposta

Devi essere connesso per inviare un commento.

Servizio riservato
agli abbonati alla rivista
“Italia Casa e Condominio”

Clicca qui per accedere all’ultima edizione

Ultimi articoli
  • Ascensore in condominio: nulla la delibera di nuova installazione, se l’impianto danneggia proprietà esclusive 18 settembre 2025
  • Via libera al decreto sulle rinnovabili: meno burocrazia, più velocità 18 settembre 2025
  • In arrivo il nuovo Testo Unico delle Costruzioni: la legge delega in esame alla Camera 17 settembre 2025
Quotidiano del Condominio

Quotidiano del condominio

  • Homepage
  • Chi siamo
  • Registrati
  • Abbonamento
  • Accedi
  • Contatti
Privacy Policy Cookie Policy
Dalla A alla Zeta Srl – Piazza Martiri della Libertà 3/5 – 10098 Rivoli (TO) | Per informazioni Tel. 333-6278929 – E-Mail: italiacasacondominio@libero.it | P. IVA 12640180019 - Cod. fiscale Registro Imprese 12640180019 - N. REA TO-1305154 - Capitale sociale € 2.000,00 i.v.
Intersezione realizzazione siti web Modena