APPROVAZIONE RENDICONTO CONSUNTIVO E RICONOSCIMENTO DEL DEBITO EX AMMINISTRATORE
[A cura di: Maurizio Zichella – membro Acap e vice presidente nazionale ARCO, Associazione Revisori Contabili Condominiali]
La sentenza che si vuole segnalare è del Tribunale di Roma, V. Sez Civile., n. 4438/2017 nella quale vengono richiamati alcuni principi in tema di approvazione del rendiconto di gestione e di anticipi richiesti dall’amministratore uscente.
Il fatto consiste nella citazione effettuata nei confronti del condominio da parte dell’ex amministratore “per ottenere il rimborso di anticipazioni effettuate in costanza di rapporto, svoltosi per tutto l’anno 2009 e fino al 13.10.2010, data in cui è stato nominato il nuovo amministratore”.
L’amministratore uscente richiedeva i compensi tutti fatturati nel corso del 2010 e le anticipazioni maturate, a suo giudizio, dopo l’approvazione del rendiconto consuntivo 2009. L’attore del procedimento dimostrava che il rendiconto consuntivo relativo all’anno 2009 era stato approvato all’unanimità dell’assemblea tenuta il 13.10.2010, e che con tale approvazione il condominio aveva accettato e riconosciuto il debito nei suoi confronti pari a 6.992,92 euro tra anticipazioni e compenso maturato.
Il condominio costituitosi in giudizio, contestava la domanda e ne richiedeva il rigetto, sostenendo che l’assemblea a cui si faceva riferimento esprimeva una riserva sugli importi del rendiconto del 2009, e che non aveva riconosciuto alcun credito per le anticipazioni effettuate dall’ex amministratore, ma al contrario, aveva chiesto al nuovo amministratore , contestualmente nominato, di verificare i giustificativi di spesa e gli importi rappresentati nel documento contabile dell’amministratore uscente.
Dopo l’espletamento della CTU contabile richiesta dal giudice la domanda è stata parzialmente accolta.
In primo luogo, perché nella lettura e nell’interpretazione della delibera assembleare del 13.10.2010, con cui veniva approvato all’unanimità il rendiconto del 2009, il condominio riconosceva ed accettava la chiusura del documento contabile con un disavanzo di cassa registrato ed approvato, nel quale veniva evidenziato il credito dell’ex amministratore per i suoi compensi non riscossi e tale delibera e da intendersi come ricognizione di debito giuridicamente vincolante.
Il giudice richiama la sentenza della Cassazione 10153 del 9.5.2011, nella quale viene fissato il seguente principio di diritto: “in materia di deliberazioni di assemblea condominiale, l’approvazione del rendiconto ha valore di riconoscimento del debito in relazione alle sole poste passive specificatamente indicate. Pertanto, l’approvazione di un rendiconto di cassa che presenti un disavanzo tra uscite ed entrate, non implica che, per via deduttiva, possa ritenersi riconosciuto il fatto che la differenza sia stata versata dall’amministratore utilizzando denaro proprio, atteso che la ricognizione di debito richiede pur sempre un atto di volizione su di un oggetto specificatamente sottoposto all’esame dell’organo collettivo, chiamato a pronunciarsi su di esso”.
Richiamando tale principio, il giudice ha riconosciuto il debito riferito ai compensi professionali maturati ed indicati nel rendiconto approvato, alla luce anche del fatto che tale delibera non è stata impugnata dal alcun condomino ai sensi dell’art. 1137 co.3, ritenendo irrilevante l’approvazione del rendiconto con riserva di far verificare al nuovo amministratore alcune voci di bilancio, atteso che il nostro ordinamento non contempla, in materia condominiale, l’istituto dell’approvazione di una delibera assembleare con riserva.
Per la parte riguardante le eventuali anticipazioni effettuate e pretese dall’ex amministratore , il giudice rileva che tale richiesta viene fatta in base alla documentazione contabile condominiale, ma non è stata prodotta in giudizio la relativa documentazione giustificativa, non allegata al verbale, ne consegnata al nuovo amministratore, dalla quale è possibile rilevare gli esborsi effettuati, per mancanza di cassa, dall’amministratore con fondi propri.
Pertanto la richiesta non trova accoglimento.
Dall’esame di questa sentenza possiamo concludere che, non è possibile approvare un bilancio con riserva, ma la sua approvazione determina il riconoscimento delle poste attive e passive in esso indicate, e che eventuali contestazioni possono essere fatte valere solo con l’impugnazione della delibera stessa.
Non è inoltre, possibile conferire all’amministratore subentrante l’incarico di verificare una contabilità, comunque approvata, ma che non può essere “revisionata” dal nuovo amministratore a seguito di due principi tipici dell’istituto delle revisione: quello dell’indipendenza e dell’imparzialità del revisore.
Le tante “famose” e ricorrenti anticipazioni dell’amministratore vanno documentate con l’evidenza contabile di utilizzo di fondi propri: non è sufficiente giustificarle e motivarle con una prevalenza delle uscite rispetto alle somme introitate, che non vengono evidenziate in nessun documento contabile ovvero in una voce specifica relativo all’importo che il condominio dovrebbe riconoscere come anticipazione.