• Home
  • Chi siamo
  • Collegamenti
  • Abbonamento
  • Registrati
  • Accedi
  • Contatti
Quotidiano del Condominio
.
  • Attualità
  • FAQ Coronavirus
  • Giurisprudenza in condominio
    • Dottrina condominiale
    • Leggi e sentenze
  • Condominio
  • Fiscalità condominiale
  • Mercato Immobiliare
  • Quesiti
    • Quesiti fiscali
    • Quesiti legali
  • Risparmio energetico
  • Ristrutturazione
Cerca
  • Giurisprudenza in condominio
  • Leggi e sentenze

Spese anticipate dal condomino: sono rimborsabili solo se le opere sono urgenti

  • Quotidiano Del Condominio
  • 16 ottobre 2017

 

Le spese anticipate da un condomino per l’esecuzione di lavori sono rimborsabili soltanto qualora le opere siano urgenti e non nel caso in cui, ad esempio vi sia semplice “difficoltà di procurarsi tempestivamente il consenso e la necessaria cooperazione degli altri condòmini”. È quanto rimarcato dalla Cassazione con la sentenza 23244 del 5 ottobre 2017, di cui riportiamo un estratto.

—————-
CORTE DI CASSAZIONE
Sez. II civ., sent. 5.10.2017,
n. 23244
—————

Fatti di causa

1. La società M.G. ha ottenuto nei confronti di G.F. un decreto di ingiunzione a pagare una somma di denaro a titolo di pagamento, pro quota, di spese che la ricorrente assumeva di aver sostenuto per la manutenzione ordinaria e straordinaria di parti e impianti comuni compresi nel complesso immobiliare denominato Condominio …, al cui interno la società esercitava un’attività alberghiera.
G.F. ha instaurato giudizio di opposizione, chiedendo la revoca del decreto e, in via riconvenzionale, domanda di indennizzo dell’utilizzo esclusivo dei beni comuni. L’opposizione si è chiusa con il rigetto, da parte del Giudice di pace di Alghero, delle domande proposte da G.F..
2. Contro tale decisione G.F. ha proposto appello: il Tribunale di Sassari, con sentenza del 6 dicembre 2011, ha respinto l’impugnazione.
3. G.F. propone ricorso in cassazione, articolato in sei motivi.
La parte intimata non ha proposto difese.
Parte ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo è denunciata la violazione dell’articolo 1134 c.c. nonché motivazione omessa/insufficiente/contraddittoria circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio: il giudice d’appello avrebbe errato nel ritenere richiedibili al ricorrente spese sostenute dalla società M.G. per il suo esclusivo godimento di parti comuni e comunque nel ritenere sussistente il requisito dell’urgenza ex art. 1134.
Il motivo è da ritenersi fondato, in conformità a quanto questa Corte ha già statuito, in cause sovrapponibili alla presente (cfr. Cass. 20151/2013, nonché più di recente Cass. 9177/2017).
Il Tribunale ha sì ritenuto che, trattandosi di un condominio, il rimborso delle spese per la conservazione e la manutenzione delle parti comuni, anticipate da uno dei condòmini, trova la sua disciplina nell’art. 1134 c.c., in base al quale il diritto è riconosciuto soltanto per le spese urgenti e non in base al mero dato della trascuratezza degli altri comunisti, ma ha poi – con falsa applicazione di legge che si riflette nella contraddittorietà della motivazione – ravvisato l’urgenza in una situazione di fatto in cui tale urgenza delle spese (intesa, secondo lo stesso Tribunale che si richiama alla pronuncia delle sezioni unite n. 2046/2006, come l’erogazione che non può essere differita senza danno o pericolo) non è ravvisabile (il Tribunale richiama infatti la diffusa inerzia degli altri titolari di immobili compresi nel complesso e la “difficoltà di procurarsi tempestivamente il consenso e la necessaria cooperazione degli altri condomini”, in relazione all’“adeguamento di tutti gli impianti e servizi comuni alle normative di igiene e sicurezza pubblica disciplinanti l’attività alberghiera” e, comunque, al mantenimento degli spazi comuni).
2. L’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento dei restanti cinque motivi (omissis).

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti gli altri; pertanto cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, al Tribunale di Sassari, in persona di diverso giudice.

Tags
  • corte di cassazione
  • lavori condominiali
  • spese condominiali
  • Condividi questo articolo
  • twitter
  • facebook
  • google+
  • email
  • rss
Alla faccia della SEN: calano le rinnovabili, aumenta il gas. Peggiorano sicurezza e bollette
Contabilizzazione del calore: in Piemonte i controlli partono da metà novembre

Related Posts

  • Giurisprudenza in condominio
  • Leggi e sentenze
  • Redazione
  • Ott 16, 2017
Casa di riposo in condominio
  • Giurisprudenza in condominio
  • Leggi e sentenze
  • Redazione
  • Ott 16, 2017
Stop al riscaldamento per i condòmini morosi
  • Giurisprudenza in condominio
  • Leggi e sentenze
  • Redazione
  • Ott 16, 2017
Spese condominiali e locazione appartamento

Lascia un commento Annulla risposta

Devi essere connesso per inviare un commento.

Servizio riservato
agli abbonati alla rivista
“Italia Casa e Condominio”

Clicca qui per accedere all’ultima edizione

Ultimi articoli
  • Acquisti immobiliari di nuda proprietà 13 giugno 2025
  • Videosorveglianza in condominio: differenze tra impianti privati e condominiali 13 giugno 2025
  • Standby degli elettrodomestici: in vigore le nuove norme UE per il risparmio energetico 13 giugno 2025
Quotidiano del Condominio

Quotidiano del condominio

  • Homepage
  • Chi siamo
  • Registrati
  • Abbonamento
  • Accedi
  • Contatti
Privacy Policy Cookie Policy
Dalla A alla Zeta Srl – Piazza Martiri della Libertà 3/5 – 10098 Rivoli (TO) | Per informazioni Tel. 333-6278929 – E-Mail: italiacasacondominio@libero.it | P. IVA 12640180019 - Cod. fiscale Registro Imprese 12640180019 - N. REA TO-1305154 - Capitale sociale € 2.000,00 i.v.
Intersezione realizzazione siti web Modena