• Home
  • Chi siamo
  • Collegamenti
  • Abbonamento
  • Registrati
  • Accedi
  • Contatti
Quotidiano del Condominio
.
  • Attualità
  • FAQ Coronavirus
  • Giurisprudenza in condominio
    • Dottrina condominiale
    • Leggi e sentenze
  • Condominio
  • Fiscalità condominiale
  • Mercato Immobiliare
  • Quesiti
    • Quesiti fiscali
    • Quesiti legali
  • Risparmio energetico
  • Ristrutturazione
Cerca
  • Leggi e sentenze

Cosa rischia l’amministratore che utilizza i soldi di un condominio per un altro?

  • Quotidiano Del Condominio
  • 12 marzo 2021

A cura di: Avv. Giuseppina Maria Rosaria Sgrò

Con la sentenza n. 6577 del 19 febbraio 2021, la Suprema Corte di Cassazione si è pronunciata in materia condominiale, affrontando il tema dell’appropriazione indebita dell’amministratore di condominio.

Nel caso in esame, i Giudici d’Appello, seppur parzialmente, riformavano la sentenza pronunciata dal Giudice di prime cure, riducendo e rideterminando la pena e l’entità del risarcimento del danno riconosciuto a un condominio costituitosi parte civile nel processo, e confermavano nel resto la condanna nei confronti dell’amministratore in ordine al reato di cui all’art. 646 c.p. (appropriazione indebita).

La vicenda approdava così in Cassazione, davanti alla quale l’imputato, a mezzo del suo difensore, tra i vari motivi sollevati, lamentava la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all’art. 646 c.p. In particolare, la difesa specificava che l’imputato non aveva lo scopo di procurarsi un ingiusto profitto, bensì quello di utilizzare le somme per poter effettuare dei pagamenti di altri condomini dallo stesso amministrati, condotta questa imposta dalla difficoltà economica nella quale lo stesso versava. Dunque, sotto questo profilo, secondo la difesa, la conclusione della Corte territoriale in relazione alla sussistenza degli elementi costituivi del reato era del tutto errata.

Il Tribunale Supremo, dichiarando il ricorso inammissibile, escludeva l’ipotesi che il fatto non costituisse reato.

Più nello specifico, gli Ermellini affermavano che “integra il delitto di appropriazione indebita sia la condotta dell’amministratore di più condominii che, senza autorizzazione, utilizzi i saldi dei conti attivi dei singoli condomini per esigenze di altri condominii amministrati, in quanto tale condotta comporta di per sé la violazione del vincolo di destinazione impresso al denaro al momento del suo conferimento (Sez. 2, n. 57383 del 17/10/2018, Beretta, Rv. 274889), sia quella dell’amministratore che prelevi delle somme di denaro depositate sui conti correnti dei singoli condomini, dei quali egli abbia piena disponibilità per ragioni professionali, con la coscienza e volontà di farle proprie a pretesa compensazione con un credito di gran lunga inferiore alla somma così indebitamente trattenuta (Sez. 2, n. 12618 del 13/12/2019, dep. 2020, Marcoaldi, Rv. 278833)”.

Difatti, in questi casi, come nella vicenda in esame, nella quale lo stesso ricorrente aveva confermato di aver consapevolmente destinato il denaro ricevuto dai condomini per fini diversi da quelli per i quali lo aveva ricevuto, sussistono sia l’elemento materiale, costituito dalla gestione delle somme come dominus, sia l’elemento psicologico, il dolo generico, del reato di appropriazione indebita.

Inoltre, il reato di appropriazione indebita da parte dell’amministratore di condominio in danno dei condòmini è considerato ricorrente anche qualora la condotta appropriativa non riguardi il denaro, ma anche documenti e cose in genere.

In tal senso, in sede di merito è stato affermato che è imputabile per il delitto previsto e punito dagli artt. 646 e 61 n. 11 del c.p. (appropriazione indebita aggravata dall’abuso di prestazione d’opera), l’amministratore condominiale che, al fine di procurare a se o ad altri un ingiusto profitto, si impossessi di documenti giustificati delle spese condominiali inerenti ad attività di trasporto e smaltimento dei calcinacci conseguenza di lavori di riparazione di una parte comune del fabbricato (Trib. Pescara, 9 ottobre 2020 n. 1099).

Tags
  • amministratore di condominio
  • condominio
  • corte di cassazione
  • sentenze
  • tribunale
  • Condividi questo articolo
  • twitter
  • facebook
  • google+
  • email
  • rss
Via libera all’aliquota Iva ridotta sull’energia elettrica fornita al condominio
Richiesta di inserire nella campagna di vaccinazione anti Covid in via prioritaria e volontaria gli Amministratori di Condominio. La CONSULTA scende in campo.

Related Posts

  • Leggi e sentenze
  • Redazione
  • Mar 12, 2021
Videosorveglianza in condominio: differenze tra impianti privati e condominiali
  • Leggi e sentenze
  • Redazione
  • Mar 12, 2021
Aree destinate a parcheggio e assegnazione di posti auto negli spazi comuni
  • Leggi e sentenze
  • Redazione
  • Mar 12, 2021
Dichiarazione del redditi del condominio

Lascia un commento Annulla risposta

Devi essere connesso per inviare un commento.

Servizio riservato
agli abbonati alla rivista
“Italia Casa e Condominio”

Clicca qui per accedere all’ultima edizione

Ultimi articoli
  • Acquisti immobiliari di nuda proprietà 13 giugno 2025
  • Videosorveglianza in condominio: differenze tra impianti privati e condominiali 13 giugno 2025
  • Standby degli elettrodomestici: in vigore le nuove norme UE per il risparmio energetico 13 giugno 2025
Quotidiano del Condominio

Quotidiano del condominio

  • Homepage
  • Chi siamo
  • Registrati
  • Abbonamento
  • Accedi
  • Contatti
Privacy Policy Cookie Policy
Dalla A alla Zeta Srl – Piazza Martiri della Libertà 3/5 – 10098 Rivoli (TO) | Per informazioni Tel. 333-6278929 – E-Mail: italiacasacondominio@libero.it | P. IVA 12640180019 - Cod. fiscale Registro Imprese 12640180019 - N. REA TO-1305154 - Capitale sociale € 2.000,00 i.v.
Intersezione realizzazione siti web Modena