• Home
  • Chi siamo
  • Collegamenti
  • Abbonamento
  • Registrati
  • Accedi
  • Contatti
Quotidiano del Condominio
.
  • Attualità
  • FAQ Coronavirus
  • Giurisprudenza in condominio
    • Dottrina condominiale
    • Leggi e sentenze
  • Condominio
  • Fiscalità condominiale
  • Mercato Immobiliare
  • Quesiti
    • Quesiti fiscali
    • Quesiti legali
  • Risparmio energetico
  • Ristrutturazione
Cerca
  • Leggi e sentenze

In caso di morte di un condomino l’erede di quest’ultimo è tenuto a comunicare all’amministratore i suoi dati per l’inserimento nell’anagrafe condominiale

  • Quotidiano Del Condominio
  • 9 agosto 2021

A Cura di: Avv. Giuseppina Maria Rosaria Sgrò

Gli eredi del condòmino deceduto, i quali non si mettono in contatto con l’amministratore, non si possono opporre al decreto ingiuntivo emesso a loro carico per il recupero delle spese condominiali, asserendo di non aver ricevuto alcuna convocazione dell’assemblea condominiale, né il verbale relativo a quest’ultima.

Ciò è quanto stabilito dal Tribunale di Roma con la sentenza n. 6847/2020.

Secondo il suddetto Tribunale, nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice è tenuto soltanto a verificare la perdurante esistenza ed efficacia delle relative delibere assembleari, senza poter sindacare, in via incidentale, la loro validità, dal momento che tale attività è riservata solo al giudice davanti al quale le delibere in questione siano state impugnate.

Qualora non abbia comunicato i suoi dati all’amministratore, l’erede del condòmino deceduto non può contestare il vizio di omessa convocazione ad una riunione assembleare, né può opporsi al decreto ingiuntivo richiesto per mancato pagamento di oneri condominiali.

Difatti, l’attore ha pur sempre l’onere di dimostrare il vizio di costituzione, ma nel senso di essere egli effettivamente fra i soggetti che devono essere regolarmente invitati alla riunione. Tuttavia, detta prova è impossibile nel caso in cui l’erede non abbia comunicato la sua esistenza all’amministratore.

Il procedimento di convocazione dell’assemblea è da ritenersi corretto nel caso in cui l’invito alla partecipazione sia stato rivolto a chi risulti nel registro anagrafico dei condòmini, adeguatamente tenuto e regolarmente aggiornato secondo le variazioni comunicate, di volta in volta, da chi ne abbia il titolo e l’onere o, comunque, acquisite, mediante l’uso della normale diligenza, da chi lo gestisce e ne ha la custodia.

Al fine della partecipazione all’assemblea, l’erede del condòmino deceduto deve mettersi in contatto con l’amministratore per rendere noti i suoi dati.

All’amministratore, il quale viene a conoscenza del decesso di un condòmino, fino a quando gli eredi non manifestano questa loro qualità, non avendo utili elementi di riferimento e non essendo obbligato a fare alcuna ricerca, non spetta inviare alcun avviso né al condòmino, né agli eredi impersonalmente presso l’ultimo domicilio.

Tags
  • amministratore
  • condominio
  • eredi
  • sentenze
  • Condividi questo articolo
  • twitter
  • facebook
  • google+
  • email
  • rss
Sismabonus: si applica anche in caso di demolizione e ricostruzione dell’immobile
Per la rimozione di una fioriera in condominio quale maggioranza occorre?

Related Posts

  • Leggi e sentenze
  • Redazione
  • Ago 9, 2021
Videosorveglianza in condominio: differenze tra impianti privati e condominiali
  • Leggi e sentenze
  • Redazione
  • Ago 9, 2021
Aree destinate a parcheggio e assegnazione di posti auto negli spazi comuni
  • Leggi e sentenze
  • Redazione
  • Ago 9, 2021
Dichiarazione del redditi del condominio

Lascia un commento Annulla risposta

Devi essere connesso per inviare un commento.

Servizio riservato
agli abbonati alla rivista
“Italia Casa e Condominio”

Clicca qui per accedere all’ultima edizione

Ultimi articoli
  • Acquisti immobiliari di nuda proprietà 13 giugno 2025
  • Videosorveglianza in condominio: differenze tra impianti privati e condominiali 13 giugno 2025
  • Standby degli elettrodomestici: in vigore le nuove norme UE per il risparmio energetico 13 giugno 2025
Quotidiano del Condominio

Quotidiano del condominio

  • Homepage
  • Chi siamo
  • Registrati
  • Abbonamento
  • Accedi
  • Contatti
Privacy Policy Cookie Policy
Dalla A alla Zeta Srl – Piazza Martiri della Libertà 3/5 – 10098 Rivoli (TO) | Per informazioni Tel. 333-6278929 – E-Mail: italiacasacondominio@libero.it | P. IVA 12640180019 - Cod. fiscale Registro Imprese 12640180019 - N. REA TO-1305154 - Capitale sociale € 2.000,00 i.v.
Intersezione realizzazione siti web Modena