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Beni comuni condominiali e suddivisione delle spese

  • Redazione
  • 25 luglio 2024

Nel condominio in cui sono proprietario di un’unità immobiliare, l’assemblea ha deliberato il rifacimento del massetto della pavimentazione del corridoio dei garage e della relativa rampa di accesso. Nel corridoio d’ingresso ai garage sono collocati i nove contatori dell’acqua delle singole unità abitative, mentre i garage sono soltanto otto. Il condòmino che non possiede garage, ma che ha il contatore nel corridoio oggetto dei lavori indicati, è tenuto a partecipare alla spesa straordinaria?

A meno che il regolamento condominiale non dia indicazioni diverse, sulla base di quanto descritto nel quesito si ritiene che la pavimentazione del corridoio dei garage e la relativa rampa di accesso siano beni comuni a tutti i condòmini, e non soltanto ai proprietari dei box, anche se sicuramente sono strutturalmente in misura maggiore al servizio di queste ultime unità immobiliari.

Si ritiene, pertanto, equa una suddivisione che tenga conto del minore utilizzo da parte dei condòmini privi di box, ma che accedono a queste parti comuni sostanzialmente per necessità connesse al contatore dell’acqua delle unità abitative.

Questi condòmini – ovvero, il condòmino che non dispone del garage – devono quindi partecipare alla spesa in misura ridotta e proporzionale, ex articolo 1123, secondo comma, del Codice civile, secondo il quale, “se si tratta di cose destinate a servire i condòmini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell’uso che ciascuno può farne”.

Tags
  • codice civile
  • condominio
  • ripartizione spese
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