• Home
  • Chi siamo
  • Collegamenti
  • Abbonamento
  • Registrati
  • Accedi
  • Contatti
Quotidiano del Condominio
.
  • Attualità
  • FAQ Coronavirus
  • Giurisprudenza in condominio
    • Dottrina condominiale
    • Leggi e sentenze
  • Condominio
  • Fiscalità condominiale
  • Mercato Immobiliare
  • Quesiti
    • Quesiti fiscali
    • Quesiti legali
  • Risparmio energetico
  • Ristrutturazione
Cerca
  • Attualità
  • fisco

Agenzia delle Entrate: sì alle agevolazioni per il locatario

  • Redazione
  • 8 luglio 2022

Gli interventi edilizi agevolabili, effettuati su una unità abitativa detenuta in locazione, “funzionalmente indipendente” e con “uno o più accessi autonomi dall’esterno”, sono ammessi al Superbonus, indipendentemente dalla circostanza che l’immobile sia ubicato in un edificio escluso dall’agevolazione, perché di proprietà di una società di capitali.
La precisazione, fornita dall’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 307 del 26 maggio 2022, è tratta dalla circolare n. 24/2020 che ha chiarito molteplici aspetti della norma introduttiva dell’agevolazione (articolo 119 del Dl “Rilancio”).
In tale documento di prassi, infatti sul punto, ha specificato che la detrazione spetta: “anche alle persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, che sostengono le spese per interventi effettuati su unità immobiliari detenute in base a un titolo idoneo (contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato), al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio e che siano in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario anche se il proprietario è una società, cioè un soggetto escluso dall’agevolazione quando è verificata la contestuale sussistenza dei requisiti di “indipendenza funzionale” e di “accesso autonomo dall’esterno”, a nulla rilevando, a tal fine, che l’edificio di cui tali unità immobiliari fanno parte sia costituito o meno in condominio. Pertanto, l’unità abitativa all’interno di un edificio plurifamiliare dotata di accesso autonomo fruisce del Superbonus autonomamente, indipendentemente dalla circostanza che la stessa faccia parte di un condominio oppure di un edificio composto da più unità immobiliari (fino a quattro) di un unico proprietario o in comproprietà tra più soggetti e disponga di parti comuni con altre unità abitative (ad esempio, il tetto).
Ciò detto, l’istante, che detiene l’immobile, oggetto degli interventi di manutenzione straordinaria e riqualificazione energetica, in forza di un contratto di locazione regolarmente registrato e che ha ottenuto il consenso del proprietario alla realizzazione dei lavori, può fruire del Superbonus, nel rispetto di tutte le condizioni, i limiti e gli adempimenti previsti dalla norma.

Fonte: https://www.fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/societa-titolare-e-consenziente-via-al-superbonus-locatario

Tags
  • Agenzia delle Entrate
  • agevolazioni fiscali
  • locatario
  • Condividi questo articolo
  • twitter
  • facebook
  • google+
  • email
  • rss
Ascensori, impianti vecchi e confusione sulle competenze
Enea: coltivare verdure tra le pareti domestiche

Related Posts

  • Attualità
  • fisco
  • Redazione
  • Lug 8, 2022
CILA-S incompleta: il Superbonus sfuma, ma ci sono alternative
televisione anziani
  • Attualità
  • fisco
  • Redazione
  • Lug 8, 2022
Esenzione Canone Rai per gli anziani over 75: tutto quello che c’è da sapere
  • Attualità
  • fisco
  • Redazione
  • Lug 8, 2022
Agevolazione prima casa: proroga della vendita a due anni anche per gli acquisti del 2024

Lascia un commento Annulla risposta

Devi essere connesso per inviare un commento.

Servizio riservato
agli abbonati alla rivista
“Italia Casa e Condominio”

Clicca qui per accedere all’ultima edizione

Ultimi articoli
  • Autoconsumo collettivo: energia condivisa per un futuro più sostenibile 31 luglio 2025
  • L’assicurazione professionale non copre l’amministratore condannato a restituire somme al condominio 31 luglio 2025
  • È necessario il litisconsorzio per la costituzione di una servitù coattiva 30 luglio 2025
Quotidiano del Condominio

Quotidiano del condominio

  • Homepage
  • Chi siamo
  • Registrati
  • Abbonamento
  • Accedi
  • Contatti
Privacy Policy Cookie Policy
Dalla A alla Zeta Srl – Piazza Martiri della Libertà 3/5 – 10098 Rivoli (TO) | Per informazioni Tel. 333-6278929 – E-Mail: italiacasacondominio@libero.it | P. IVA 12640180019 - Cod. fiscale Registro Imprese 12640180019 - N. REA TO-1305154 - Capitale sociale € 2.000,00 i.v.
Intersezione realizzazione siti web Modena