Tramontata l’epoca del super incentivo al 110%, il sipario è calato anche sulle agevolazioni per l’abbattimento delle barriere architettoniche.
Le nuove regole prevedono infatti che le spese sostenute dal 30 dicembre 2023, per l’agevolazione al 75%, siano limitate agli interventi relativi a scale, rampe, ascensori e piattaforme elevatrici.
Dunque, sono stati esclusi gli infissi e i rifacimenti dei servizi igienici, ovvero due delle principali voci per le quali il bonus era stato chiesto.
Per quanto riguarda la cessione del credito o lo sconto in fattura, che prima erano ammessi senza vincoli, dal primo gennaio la possibilità è stata limitata ai condomini a prevalente destinazione residenziale e alle persone fisiche che rispettano determinati requisiti, quali: essere proprietario della villetta o del singolo appartamento oggetto dell’intervento (vale anche il diritto reale di godimento), averla scelta come abitazione principale e disporre di un reddito di riferimento familiare non superiore a 15 mila euro (questo limite, però, non è richiesto se nel nucleo famigliare è presente una persona con disabilità).
Il decreto “salva-spese” prevede un salvagente in base ai tempi in cui il proprietario o l’amministratore di condominio ha prenotato la vecchia versione del bonus barriere. È infatti salva la vecchia agevolazione per chi ha presentato il titolo abilitativo per i lavori entro il 29 dicembre 2023. Nel caso, invece, il titolo abitativo non sia richiesto, come con il cambio delle finestre o il rifacimento del bagno (a seconda dei Comuni), è fondamentale aver già iniziato i lavori entro quella data. La difficoltà è semmai quella di poter provare che i lavori sono stati avviati nei termini di legge. Può servire l’aver stipulato con il fornitore un accordo vincolante e aver versato un acconto entro il 29 dicembre. Ma, comunque sia, lo sconto in fattura e la cessione del credito non ci sono più.