• Home
  • Chi siamo
  • Collegamenti
  • Abbonamento
  • Registrati
  • Accedi
  • Contatti
Quotidiano del Condominio
.
  • Attualità
  • FAQ Coronavirus
  • Giurisprudenza in condominio
    • Dottrina condominiale
    • Leggi e sentenze
  • Condominio
  • Fiscalità condominiale
  • Mercato Immobiliare
  • Quesiti
    • Quesiti fiscali
    • Quesiti legali
  • Risparmio energetico
  • Ristrutturazione
Cerca
  • amministratore condominiale
  • ARCHIVIO DEL CONDOMINIO
  • Attualità
  • Condominio

Condominio e privacy: le responsabilità dell’amministratore

  • Redazione
  • 19 luglio 2024
privacy convegno

La tutela della privacy rappresenta un obbligo prioritario per l’amministratore condominiale, chiamato a preservare e gestire le informazioni personali di tutti i condòmini.
è l’articolo 1130 del Codice Civile a stabilire le responsabilità dell’amministratore, evidenziando l’importanza di gestire il “Registro di anagrafe condominiale” con scrupolosità.
Il Registro, conforme alle direttive del Garante della Privacy, raccoglie dati essenziali quali le generalità dei proprietari, titolari di diritti reali e personali di godimento, codice fiscale, residenza o domicilio e dati catastali delle unità immobiliari. Il numero di telefono non è incluso, al fine di garantire un livello di riservatezza adeguato.
L’elenco comprende anche dati personali sensibili, definiti dal Garante come informazioni in grado di identificare direttamente o indirettamente una persona fisica, fornendo dettagli sulle sue caratteristiche, abitudini, stile di vita, relazioni personali, stato di salute e situazione economica. Ciò include dati di identificazione diretta, dati sensibili quali origine razziale o etnica, convinzioni religiose, opinioni politiche, salute, nonché dati su condanne penali e reati.
Il Garante della Privacy, nel vademecum “Il condominio e la privacy”, sottolinea l’importanza del consenso dell’interessato per la comunicazione dei dati personali a terzi, salvo obblighi di legge o necessità contrattuali.
Negli anni, l’attenzione sulla privacy è cresciuta, aumentando la responsabilità degli amministratori condominiali. Il Regolamento europeo sulla privacy impone il trattamento liceo, corretto e trasparente dei dati personali, nonché la decisione sull’organizzazione della loro gestione.
L’amministratore affronta sfide particolari in situazioni di morosità, cercando di riscuotere somme tramite azioni legali. Tuttavia, il Garante della Privacy vieta la pubblicazione dei nomi dei morosi sulla bacheca condominiale, proteggendo il diritto alla riservatezza.
Le informazioni relative al debito possono essere comunicate in assemblea senza identificare direttamente i condòmini inadempienti.
L’installazione di sistemi di videosorveglianza deve essere approvata dall’assemblea, rispettando il principio di proporzionalità e seguendo le linee guida del Garante.

Tags
  • Autorità garante della privacy
  • condominio
  • privacy
  • Condividi questo articolo
  • twitter
  • facebook
  • google+
  • email
  • rss
L’amministrazione dello stabile da Sas alla Srl
Istat, i prezzi delle abitazioni nel primo trimestre 2024

Related Posts

  • amministratore condominiale
  • ARCHIVIO DEL CONDOMINIO
  • Attualità
  • Condominio
  • Redazione
  • Lug 19, 2024
Arriva “Biblio in Condominio”, per accendere la passione per i libri
  • amministratore condominiale
  • ARCHIVIO DEL CONDOMINIO
  • Attualità
  • Condominio
  • Redazione
  • Lug 19, 2024
Lavori straordinari in condominio: il fondo speciale è obbligatorio
  • amministratore condominiale
  • ARCHIVIO DEL CONDOMINIO
  • Attualità
  • Condominio
  • Redazione
  • Lug 19, 2024
Delibera condominiale non eseguita: quali sono i tempi e le conseguenze per l’amministratore?

Lascia un commento Annulla risposta

Devi essere connesso per inviare un commento.

Servizio riservato
agli abbonati alla rivista
“Italia Casa e Condominio”

Clicca qui per accedere all’ultima edizione

Ultimi articoli
  • La revoca giudiziaria dell’amministratore di condominio 9 luglio 2025
  • Cambio destinazione d’uso da deposito ad abitazione: quando serve il permesso di costruire? 9 luglio 2025
  • Arriva “Biblio in Condominio”, per accendere la passione per i libri 8 luglio 2025
Quotidiano del Condominio

Quotidiano del condominio

  • Homepage
  • Chi siamo
  • Registrati
  • Abbonamento
  • Accedi
  • Contatti
Privacy Policy Cookie Policy
Dalla A alla Zeta Srl – Piazza Martiri della Libertà 3/5 – 10098 Rivoli (TO) | Per informazioni Tel. 333-6278929 – E-Mail: italiacasacondominio@libero.it | P. IVA 12640180019 - Cod. fiscale Registro Imprese 12640180019 - N. REA TO-1305154 - Capitale sociale € 2.000,00 i.v.
Intersezione realizzazione siti web Modena