Ho richiesto all’amministratore condominiale di prendere visione di tutta la documentazione relativa alla sua gestione del condominio. L’amministratore sostiene che per tale richiesta è necessario pagare. Ha ragione? Sulla base di quale norma?
L’articolo 1130-bis del Codice civile, introdotto dalla Riforma del condominio, la Legge 220/2012, stabilisce, al primo comma, che “i condòmini e i titolari di diritti reali o di godimento sulle unità immobiliari possono prendere visione dei documenti giustificativi di spesa in ogni tempo ed estrarne copia a proprie spese”.
È quindi diritto dei condòmini prendere visione dei documenti della gestione, in particolare dei giustificativi di spesa, e pure a estrarne copia, anche se la spesa relativa resta a carico dei richiedenti.
Nell’ipotesi in cui il condòmino si limitasse invece a una semplice disamina dei documenti, non dovrà sostenere alcun costo.
Pertanto, nel caso in esame, si conferma la correttezza della pretesa da parte del condòmino di prendere visione dei giustificativi di spesa, comprese le fatture rilasciate al condominio, e, nel contempo, l’obbligo per lo stesso di sostenere gli eventuali costi correlati.