Nel condominio in cui sono proprietario di un appartamento era stato deciso di procedere con le formalità necessarie per accedere al Superbonus 110%. Purtroppo tutte le società contattate si sono dimostrate impossibilitate ad eseguire i lavori entro i termini indicati e quindi abbiamo lasciato perdere. Adesso però, viste le condizioni precarie del tetto, vorrei capire se, disponendo della maggioranza dei millesimi della proprietà, posso in qualche modo obbligare gli altri condòmini a procedere comunque con i lavori, considerando che pur non essendo più possibile avvalersi della cessione del credito o dello sconto in fattura, si possono scaricare fiscalmente.
Il tetto dell’edificio condominiale è da considerarsi una delle parti ricomprese nell’elenco (non tassativo) indicato nel testo dell’art. 1117 del Codice civile.
Pertanto deve essere ritenuto “comune”, salvo che un titolo contrario ne attribuisca la proprietà ad uno o ad un gruppo di condomini (Cass. civ. sez. II, Sentenza n. n. 27846 del 3 ottobre 2023; Cass. civ. sez. II, Sentenza n. 20287del 23 agosto 2017).
La funzione oggettiva di tale struttura di copertura ne comprova la sua natura condominiale. La struttura di copertura è comune a tutti i condòmini a prescindere dalla posizione delle porzioni piano proprietà.
Dal quesito posto non si evince se ci troviamo nell’ambito di un condominio minimo (sotto le nove unità), oppure un condominio parziale (il tetto copre solo parte dell’edificio), oppure di proprietà esclusiva di qualche condomino.
Comunque sia, per deliberare i lavori necessari per la manutenzione del tetto, poiché si tratta di interventi di manutenzione straordinaria di notevole entità economica, è necessaria la maggioranza degli intervenuti che rappresentino i 501 millesimi dell’immobile.
Ne consegue che le spese per il rifacimento del tetto devono essere ripartite in base alle tabelle millesimali.
Quindi, rispettando la suddetta maggioranza, anche i condòmini dissenzienti, astenuti nonché assenti, potranno impugnare l’atto collettivo nei termini di legge (art. 1137 del Codice civile).
In mancanza di un’impugnazione, la deliberazione vincolerà tutte gli abitanti del condominio in virtù del cosiddetto principio dell’obbligatorietà.