Il portiere di un condominio ha – al 31 dicembre 2023 – 12 giorni di ferie residue. Per il 2024 ha chiesto ferie per 24 giorni. L’amministratore condominiale può esigere, o in qualche modo ottenere, di fargli smaltire le vecchie ferie e fargli prendere in ogni anno di riferimento tutte le ferie maturate? Per quanto concerne i permessi, poi, lo stesso amministratore può esigere, o in qualche modo ottenere, che siano fruiti per intero durante l’anno di maturazione?
Secondo quanto previsto dal titolo V, capo II, dell’articolo 82 del Ccnl (contratto collettivo nazionale di lavoro) per i dipendenti da proprietari di fabbricati, il datore di lavoro ha facoltà di assegnare al lavoratore il restante periodo di ferie non optato dal lavoratore.
Quindi, gestendo le ferie in base alle disposizioni contrattuali, si eviterebbe di accumulare residui di ferie.
Per esercitare tale facoltà, il datore di lavoro deve comunicare per iscritto al dipendente la collocazione del periodo di ferie, da effettuare nel periodo dal 1° aprile al 31 marzo dell’anno successivo. Tale comunicazione scritta dovrà avere luogo almeno entro il termine dei tre mesi antecedenti l’inizio del periodo di ferie stesso.
Inoltre, il Ccnl precisa che, salvi diversi accordi, la scelta di tale periodo, frazionabile in non più di due tranche, sarà fatta dal datore di lavoro, sentito il lavoratore.
Va infine considerato che, in genere, i datori di lavoro sono invitati a consentire il godimento delle ferie, compatibilmente con le esigenze organizzative, nei periodi più confacenti al lavoratore, fatte salve condizioni di miglior favore.
Per quanto concerne i permessi, l’articolo 84 del Ccnl stabilisce che quelli non fruiti entro l’anno di maturazione decadranno e saranno pagati con la retribuzione oraria.
Solo se si intende derogare a questo principio, con l’accordo delle parti, è ammesso il cumulo dei permessi non fruiti nell’anno con quelli dell’anno successivo.