Grazie al Superbonus 110% e all’Ecobonus, sono molti i cittadini italiani che hanno già reso – o stanno rendendo – le loro abitazioni più moderne e sostenibili.
Il Centro Studi del Consiglio Nazionale degli Ingegneri (Cni) stima infatti che negli ultimi due anni sono stati ristrutturati sotto il profilo energetico, attraverso il Superbonus 110%, 86 milioni di metri quadrati, per un totale di 359.440 edifici già completati. Ulteriori 122.000 edifici sono in fase di completamento. In tutto, quindi, quasi 482.000 edifici hanno effettuato il doppio salto di classe energetica.
A questi numeri si aggiungono gli interventi di risparmio energetico realizzati negli ultimi anni con l’Ecobonus “ordinario”: tra il 2014 ed il 2021 sono stati realizzati oltre 3,7 milioni di interventi per il miglioramento delle prestazioni energetiche delle abitazioni. Sebbene si tratti di interventi con un carattere meno organico rispetto al Superecobonus 110%, un parziale miglioramento delle prestazioni energetiche è stato comunque realizzato.
L’Italia, dunque, non è all’anno zero in termini di recupero ed efficientamento energetico degli edifici. Da questi dati di partenza occorre ora capire quanto tempo è necessario per portare il patrimonio edilizio almeno nella Classe energetica “D”, ed elaborare un piano nazionale di intervento.
I tempi non possono certo essere quelli strettissimi indicati dall’Ue. Ma è fondamentale definire rapidamente delle controproposte credibili per realizzare ciò di cui il nostro stesso Paese ha bisogno. Qui entrano in gioco alcune variabili determinanti, la prima delle quali è la disponibilità di dati che definiscano con esattezza millimetrica l’effettivo stato del patrimonio edilizio. I dati fino ad oggi pubblicati sulla vetustà del patrimonio edilizio, sull’anno di costruzione, sulla classe energetica dicono molto ma non possono essere ritenuti sufficienti, nella loro forma così aggregata, per controbattere alle proposte dibattute in sede europea.
Se è vero che gran parte del patrimonio edilizio è stato costruito prima del 1990 dovremmo comprendere se e quanta parte di questo patrimonio è stata eventualmente sottoposta a risanamento profondo o parziale. Se è vero che dal sistema Siape, che monitora le attestazioni di prestazione energetica degli edifici, oltre il 70% delle strutture residenziali ricade nelle classi G, F ed E, questi dati fanno riferimento a 2,5 milioni di Ape. Per quanto il dato possa essere rappresentativo ed affidabile, occorrerebbe capire con maggior precisione quale sia l’esatto perimetro su cui intervenire con maggiore urgenza.
Il patrimonio edilizio si compone infatti di oltre 12 milioni di edifici, di molti dei quali ci sarebbe la necessità di capire meglio lo stato in cui si trova. Servirebbe almeno disporre delle attestazioni di prestazione energetica in modo capillare e aggiornato per quantificare il quadro delle dispersioni energetiche.
Servirebbe, in tempo reale, il dato esatto dei metri quadrati su cui già il Superecobonus è intervenuto, i livelli di risparmio energetico per metro quadrato stimati e quanti edifici proprio negli ultimi due anni, pur solo con l’ecobonus, sono passati in classe D. Si potrebbe così scoprire che una parte di questi metri quadri non devono essere coinvolti negli interventi previsti dalla direttiva Ue. E in questo modo potremmo concentrare gli sforzi su un perimetro più definito, sicuramente più ridotto rispetto a quello finora stimato per grandi linee, massimizzando lo sforzo con risorse finanziarie scarse.
Il Governo, con l’ultima Legge di Bilancio, ha deciso di ridimensionare l’accesso al Superecobonus abbassando il livello di detrazione e mantenendo l’orizzonte temporale al 2025. Ma probabilmente adesso, alla luce della Direttiva Europea, dovrà rimodulare la decisione. Si sono sempre temuti i costi eccessivi di questa operazione, senza considerare gli introiti dello Stato in termini di gettito fiscale. E questo ha impedito al Paese di pensare ad una qualche forma di ecobonus utilizzabile per 10 o 20 anni.
Arrivati a questo punto, la ‘partita’ non può essere giocata solo dal Governo e non può risolversi solo in una interlocuzione di ordine politico con le istituzioni comunitarie, perché in questo caso gli aspetti eminentemente tecnici decideranno l’efficacia o meno di ciò che verrà programmato.
“Vanno ridiscussi – afferma in una nota Angelo Domenico Perrini, presidente del Cni – i tempi di attuazione della direttiva Ue per l’efficientamento energetico degli edifici. Il Paese deve proporre in sede europea un piano circostanziato sulle modalità, sui costi effettivi da sostenere, sul numero esatto di edifici da risanare, sugli edifici che richiedono interventi più urgenti. Proponiamo una rilevazione estensiva Ape per quantificare con esattezza il grado di dispersione termica degli edifici ed identificare aree più critiche e meno critiche. Trasformiamo sin da ora questo vincolo, ormai ineludibile, in una opportunità. Risanare il patrimonio edilizio, se fatto con criterio e con competenza, genera valore per il sistema-Paese”.
“Il Centro studi Cni – osserva Perrini – stima che gli investimenti in Superecobonus 110%, pari a 46,2 miliardi di euro spesi nel 2022, abbiano contribuito alla formazione dell’1,4% del Pil dello scorso anno. La sola produzione diretta attivata dal Superecobonus 110% nel 2022 si stima pesi per almeno il 3,4% del Pil. Tutto questo è accaduto nonostante norme confuse e contraddittorie. Mostriamo in sede Ue di avere un piano chiaro di risanamento del patrimonio edilizio alternativo ad un provvedimento che oggi percepiamo come imposto”.
“Un piano di risanamento energetico degli edifici – afferma Giuseppe Maria Margiotta, consigliere Cni e presidente del Centro studi Cni – specie se estremamente impegnativo come quello che si sta profilando in sede Ue, deve basarsi su dati analitici approfonditi e affidabili. Ciò di cui oggi disponiamo relativamente alle condizioni del patrimonio edilizio sono dati interessanti ma definiscono un quadro per molti aspetti approssimativo, e non è più tempo di approssimazioni. Chiediamo che l’interlocuzione con l’Ue si basi definendo con chiarezza il quadro operativo di intervento per poter realisticamente quantificare i tempi ed i costi di tale operazione. E questo non è un lavoro che, a nostro avviso, può essere svolto solo dal Governo e dagli uffici tecnici dei ministeri, ma deve coinvolgere i professionisti dell’area tecnica che meglio conoscono le complessità dei territori e dei cantieri”.
Si è svolta dal 17 al 31 gennaio l’inchiesta pubblica preliminare, presso la commissione UNI/CT 040 – Servizi, per il progetto UNI 1611661, per la definizione dei requisiti relativi all’attività professionale dell’amministratore di condominio.
Tali requisiti sono specificati, a partire dai compiti e attività specifiche e dall’identificazione dei relativi contenuti, in termini di conoscenze e abilità, anche al fine di identificarne chiaramente il livello di autonomia e responsabilità in coerenza con il Quadro Nazionale delle Qualificazioni (QNQ).
Il progetto UNI 1611661 nasce dall’esigenza di introdurre nuovi requisiti per soddisfare le esigenze degli stakeholder, in particolare legate a una maggiore trasparenza e alla richiesta di un supporto sempre più professionale nella tutela del valore della proprietà immobiliare. La UNI 1611661 aggiorna la UNI 10801, giunta alla sua terza edizione.
L’inchiesta pubblica preliminare è un passaggio fondamentale del processo normativo perché aiuta a capire se il mercato ha bisogno di queste norme e se ci sono altri bisogni da soddisfare.
L’aggiornamento della norma UNI 10801 è conseguente all’analisi del mercato, all’analisi dei cambiamenti che sta vivendo il settore, inclusa la necessità di creare un collegamento con la UNI 11777 sulla figura professionale del revisore condominiale a maggior tutela del patrimonio immobiliare e della collettività intesa come i singoli condomini, fornitori e professionisti che si relazionano con il condominio (istituti di credito, l’erario, etc. ), nonché alla valorizzazione del mercato immobiliare
Le principali modifiche che saranno introdotte nella nuova versione riguardano in particolare:
• integrazione dei compiti e delle competenze dell’amministratore di condominio, in particolare per l’ambito formazione e qualifica professionale, al fine di supportare meglio le disposizioni di legge;
• nuovi requisiti specifici per il servizio offerto dallo studio dell’amministratore, inclusi i requisiti sulle competenze specifiche necessarie per una gestione di qualità dello studio e del personale presente;
• integrazione di linee guida operative per il rendiconto condominiale;
• indicazioni sulla gestione della privacy in condominio (con indicazioni operative anche sulle novità come le bacheche informative o le riunioni elettroniche);
• aggiornamenti sulla parte relativa al fascicolo tecnico del condominio;
• aggiornamento dei riferimenti Legislativi applicabili.
Il bonus bollette, che può arrivare fino all’importo di 600 euro, può essere attribuito ai lavoratori dipendenti, a discrezione del datore di lavoro, anche per pagare le utenze domestiche intestate al condominio.
A chiarire gli aspetti legati al benefit per l’anno 2022 è la circolare numero 35 dell’Agenzia delle Entrate, pubblicata il 4 novembre scorso.
Entro il tetto dei 600,00 euro le somme non sono “tassate” per il lavoratore e possono essere portate in deduzione dal datore di lavoro. Tuttavia, come specificato dalla circolare numero 35 del 2022 dell’Agenzia delle Entrate: “nel caso in cui, in sede di conguaglio, il valore dei beni o dei servizi prestati, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, risultino superiori al predetto limite, il datore di lavoro deve assoggettare a tassazione l’intero importo corrisposto, vale a dire anche la quota di valore inferiore al medesimo limite di euro 600”. Dunque, il superamento del limite determina l’imponibilità dell’intera somma, che sarà quindi “tassata”.
La stessa circolare chiarisce anche gli aspetti legati a spese condominiali: “Le utenze per uso domestico intestate al condominio e ripartite fra i condomini e quelle per le quali, pur essendo le utenze intestate al proprietario dell’immobile (locatore), nel contratto di locazione è prevista espressamente una forma di addebito analitico e non forfetario a carico del lavoratore (locatario) o dei propri coniuge e familiari”. Pertanto, anche le utenze domestiche intestate al condominio e oggetto di successiva ripartizione, come quelle per i consumi idrici e per il riscaldamento, possono dare diritto al bonus 600 euro.
La questione aperta riguarda la possibile asincronia tra i tempi del pagamento stesso e quelli della determinazione dei consumi. Per ottenere l’agevolazione deve essere prodotta un’autocertificazione da conservare in caso di controlli, come le fatture pagate o una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nel quale vengono indicati il numero e l’intestatario della fattura, la tipologia di utenza, l’importo pagato, la data e le modalità di pagamento.
Tale documentazione deve contenere anche la prova delle spese pagate nel 2022 ed entro il 12 gennaio 2023, purché riferite a consumi dell’anno in corso.
E’ l’amministratore di condominio che è chiamato a determinare l’imputazione delle spese condominiali e delle quote individuali, nel corso della gestione. Su richiesta del soggetto che intende ottenere il bonus fino a 600 euro, infatti, l’amministratore di condominio deve produrre un’apposita attestazione.
Tuttavia, tale calcolo potrebbe non essere semplice perché spesso il pagamento delle bollette non ha gli stessi tempi dell’attribuzione dei consumi del singolo condomino. Sarebbe quindi opportuno procedere alla lettura delle misure di acqua e riscaldamento entro la fine dell’anno, così da poter procedere per tempo alla determinazione degli importi.
Con il “pronto ordini” n. 109, pubblicato il 21 novembre 2022, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) risponde ad un dubbio in merito all’obbligo assicurativo a carico dei soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni ai fini delle detrazioni da Superbonus 110% e agli altri bonus edilizi.
Veniva chiesto se tale obbligo richieda necessariamente:
• la stipula di una polizza cosiddetta “single project”, “quindi una polizza differente per ogni cantiere” (ai sensi del comma 14 dell’articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020 risultante dalle modifiche recate dall’articolo 2, comma 2, lett. b) del decreto-legge n. 13 del 2022, poi trasfuso nell’articolo 28-bis, comma 2, lettera b) introdotto in sede di conversione del decreto-legge n. 4 del 2022);
• ovvero se sia possibile utilizzare la normale polizza per danni da attività professionale “che non preveda esclusioni relative ad attività di asseverazione, con un massimale non inferiore a 500mila euro, specifico per il rischio di asseverazione, da integrare a cura del professionista ove si renda necessario e che garantisca, se in operatività di claims made, un’ultrattività pari ad almeno cinque anni in caso di cessazione di attività e una retroattività pari anch’essa ad almeno cinque anni” (già prevista dal terzo periodo del citato comma 14);
• o, in, alternativa una polizza (cosiddetta “a consumo”) dedicata alle attività in oggetto con un massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro, senza interferenze con la polizza di responsabilità civile (di cui al quarto periodo del citato comma 14).
L’Ordine interpellante segnala un articolo tratto dalla stampa specializzata in cui sono richiamati i chiarimenti forniti dall’Ania, l’Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici.
Secondo l’Ania, anche dopo le modifiche al comma 14 dell’articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, i soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni conservano la possibilità di scegliere tra le tre diverse tipologie di polizza assicurativa previste. Si chiede pertanto conferma di quest’ultima interpretazione.
Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ritiene di essere in accordo con l’interpretazione dell’Ordine istante e specifica che:
• considerato che il terzo periodo del citato comma 14 prevede espressamente che “L’obbligo di sottoscrizione della polizza si considera rispettato qualora i soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni abbiano già sottoscritto una polizza assicurativa per danni derivanti da attività professionale ai sensi dell’articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, purché questa: abbia le caratteristiche ivi indicate nelle lettere a), b) e c);
• considerato altresì che il quarto periodo del citato comma 14 prevede espressamente che “In alternativa il professionista può optare per una polizza dedicata alle attività di cui al presente articolo”, con le caratteristiche del tipo “a consumo” sopra richiamate;
• sembra corretto ritenere che “L’obbligo di sottoscrizione della polizza” a carico dei soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni possa considerarsi rispettato anche tramite le tipologie alternative di polizza di cui ai periodi terzo e quarto del comma 14 dell’articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020.
Diminuisce l’interesse all’acquisto di case e aumenta quello per l’affitto. è quanto emerge dall’analisi che CENTURY 21 Italia ha eseguito sulle principali città italiane.
Il ritorno all’affitto in Italia, come emerge dall’analisi CENTURY 21, svela una tendenza che ancora non è stata intercettata dagli ultimi dati ufficiali.
Secondo i dati dell’Osservatorio dell’Agenzia delle Entrate, infatti, il secondo trimestre 2022 risulta ancora in crescita per quanto riguarda l’acquisto delle case, con un tasso tendenziale delle compravendite del +8,6% rispetto allo stesso periodo del 2021.
“I numeri a disposizione – spiega Marco Tilesi, CEO di CENTURY 21 Italia – rispecchiano i dati che i notai incamerano in quel trimestre, cioè i rogiti. Ma in realtà – continua il manager – l’acquisto e il prezzo sancito nel rogito è stato definito almeno nel trimestre precedente, se non addirittura prima”.
Questo significa che i dati dell’Osservatorio dell’Agenzia delle Entrate, pur facendo riferimento al secondo trimestre, riguardano trattative concluse mesi prima e poi rogitate soltanto nel secondo trimestre 2022.
In breve, vuol dire che anche se quei dati sono ufficialmente relativi al secondo trimestre, ci restituiscono una fotografia dei primi tre mesi dell’anno e forse anche degli ultimi del 2021.
CENTURY 21 Italia, allora, ha analizzato i numeri del real estate nelle principali città italiane dei primi 8 mesi dell’anno in corso per intercettare l’andamento delle richieste nel mercato presente, confrontandoli con quelli dello stesso periodo del 2021 e della media degli ultimi 4 anni.
“Quella che emerge è ovviamente una tendenza – dice Tilesi – ma è interessante notare come alcuni elementi siano molto diversi dai dati ufficiali dell’Agenzia delle Entrate”.
Interesse all’acquisto in discesa
Secondo l’analisi CENTURY 21, infatti, analizzando il mercato immobiliare di Roma, Milano, Torino, Bologna, Napoli, Firenze e Catania, emerge che l’interesse all’acquisto segna un “meno” rispetto al 2021 su tutte le principali città: a Roma -10,3% e a Milano -11,7%, arrivando ai picchi del -17,5% a Bologna, -15,6% a Napoli e -14,8% a Torino. Più moderato, ma comunque in negativo rispetto al 2021, il calo delle percentuali di interesse all’acquisto a Firenze (-6,9%) e a Catania (-5,8%).
“Oggi in Italia i potenziali acquirenti di case sono in pausa di riflessione e le cause sono molteplici – spiega Tilesi – tra queste, l’incremento dei tassi d’interesse (cioè la difficoltà ad avere mutui dalle banche) e l’incremento dei prezzi d’acquisto”.
Secondo l’analisi CENTURY 21, infatti, in alcune delle città prese in esame i prezzi di vendita proposti sono saliti: Milano ha il podio con un incremento del +4,8%, seguita dal +3,2% di Bologna, dall’1,8% di Torino e dall’1,5% di Roma. In controtendenza Firenze (-0,7%), Napoli (-0,4%) e Catania (-3,5%).
A fronte di questi fattori, gli italiani hanno dirottato il loro desiderio di comprare casa verso l’interesse all’affitto – si legge nell’analisi CENTURY 21.
In crescita le ricerche per l’affitto
In tutte le città analizzate, le ricerche di affitto sono in crescita rispetto allo scorso anno: a Milano i primi 8 mesi del 2022 hanno fatto registrare un aumento di queste ricerche del +6,2% rispetto allo stesso periodo del 2021, a Bologna del +7,5%, a Firenze del +7,2%, a Catania del +10,9%. Più modesta, ma comunque presente, la crescita a Napoli (+1,4%), a Torino (+0,8%) e a Roma (+1,6%).
L’inversione di tendenza
Ma se rispetto allo scorso anno c’è un evidente rallentamento dell’interesse all’acquisto (a favore di un’intenzione all’affitto), il discorso cambia rispetto al lungo periodo.
Se infatti confrontiamo i dati del 2022 con quelli degli ultimi 4 anni, la voglia di acquistare casa continua a mantenersi in crescita: +12,4% a Roma, +10,4% a Firenze e +13,8% a Catania, queste le città in cui la percentuale è più elevata, ma anche tra le altre il segno è positivo.
“La nostra analisi ha lo scopo di porre l’attenzione su una tendenza che c’è e che potrebbe farsi sentire sempre di più nel prossimo futuro”, spiega Tilesi. “Da qualche tempo il trend generale è quello di parlare di un mercato immobiliare forte, fortissimo, ed è realmente così, considerando anche l’ultimo anno record. Ma è bene essere prudenti: occorre tenere in considerazione questa frenata nell’interesse all’acquisto e il contestuale ritorno all’affitto, tendenze che potrebbero cambiare le carte in tavola molto rapidamente”, conclude Tilesi.
Fonte: Ufficio Stampa
Con la risposta n. 545/2022 l’Agenzia delle Entrate torna a fornire chiarimenti sul tema del Superbonus in merito all’installazione di un impianto fotovoltaico.
Nel caso analizzato, l’Istante è il comproprietario di un’unità immobiliare residenziale e spiega di aver effettuato l’installazione di un impianto fotovoltaico come intervento “trainato”. L’Istante fa anche presente che l’energia non autoconsumata in sito viene ceduta in favore del gestore dei servizi energetici (GSE).
L’unità abitativa in oggetto appartiene a due comproprietari: l’Istante che è il committente dei lavori nonché l’intestatario delle fatture, quindi colui che ha effettuato i pagamenti delle stesse, e l’altro comproprietario che invece è l’intestatario dell’utenza elettrica e del contratto con il GSE, nonché unico residente nell’abitazione.
Ciò detto, l’Istante si rivolge all’Agenzia delle Entrate per chiedere se al fine di poter fruire del Superbonus, è necessario che esso sia anche intestatario dell’utenza elettrica e del contratto di cessione dell’energia in surplus al GSE.
In risposta, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che come esplicitato nella circolare n. 24/E del 2020, il Superbonus spetta ai contribuenti che hanno sostenuto le spese e che possiedono l’immobile oggetto degli interventi agevolabili in qualità di proprietario, nudo proprietario o di titolare di diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie) o che detenga l’immobile in base a un contratto di locazione.
L’Agenzia delle Entrate prosegue spiegando che in caso di unità immobiliare in comproprietà fra più soggetti, ciascun proprietario ha diritto alla detrazione in relazione alle spese sostenute, a prescindere dalla quota di proprietà.
Nel caso dell’installazione di un impianto fotovoltaico si ha diritto a fruire dell’agevolazione a condizione che l’energia non autoconsumata in sito sia ceduta in favore del GSE tramite il contratto stipulato.
In assenza di una disposizione a riguardo, quindi, non è necessario che vi sia coincidenza tra il titolare della detrazione e l’intestatario dell’utenza elettrica e del contratto con il GSE, pertanto, nel caso di fatto, l’Agenzia delle Entrate ritiene che l’Istante abbia diritto a fruire del Superbonus anche se l’utenza elettrica e il contratto con il GSE sono intestati all’altro comproprietario dell’immobile.
A cura di Deborah Maria Foti – Ufficio Stampa ANAPI
E’ del 25 per cento, in media, l’aumento registrato in Italia dai canoni di locazione di un appartamento.
Considerando il classico contratto di locazione ordinario di lunga durata (4+4) stipulato tra la fine del 2014 e l’inizio del 2015 nelle principali città metropolitane e giunto quasi a scadenza, chi intendesse rinnovare potrebbe trovarsi di fronte a un aumento medio di queste proporzioni.
I rincari nelle città
Il valore degli aumenti registrati dai canoni di locazione può arrivare fino a +35,3% a Firenze, +28,5% a Bologna e +28,4% a Genova. Mentre a Roma e Milano si registra una crescita inferiore al 20 per cento, in quanto otto anni fa gli affitti erano già mediamente più alti rispetto alle altre città.
E si parla soltanto di contratti di affitto, spese escluse.
A questi aumenti bisogna infatti aggiungere anche un incremento medio del 50 per cento delle spese condominiali, soprattutto nelle case con riscaldamento centralizzato, che porta il canone totale mensile a un livello non più sostenibile per molte famiglie, a quel punto obbligate a cambiare zona o addirittura città, spostandosi dove i prezzi sono più bassi.
La fotografia degli aumenti
A scattare la fotografia dei rincari è l’ufficio studi di Abitare Co., che ha analizzato l’incremento dei prezzi degli affitti rispetto al 2014/2015 nelle otto principali città metropolitane (Milano, Roma, Bologna, Firenze, Genova, Napoli, Palermo, Torino), calcolando il possibile impatto sul mercato immobiliare.
Nel 2015 sono stati stipulati circa 493mila contratti di affitto 4+4, di cui 97.248 nelle sole 8 città metropolitane, per case con una superficie media di 79,3 metri quadrati (oggi la superficie media è leggermente più bassa: 72,2 metri quadrati).
“Prendendo ad esempio la tipologia più richiesta per la locazione, ovvero un bilocale di 70 metri quadrati, nelle principali città metropolitane – spiega Alessandro Ghisolfi, responsabile dell’ufficio studi di Abitare Co. – occorrono in media circa 945 euro al mese, con una notevole differenza in base alla zona (+25,6% sul 2015): si parte da 580 euro nelle aree periferiche (+24,9%) e 790 euro in quelle semicentrali (+25,6%), per arrivare fino a 1.070 in centro (+23,6%) e circa 1.350 (+28,3%) per gli immobili di pregio”.
Naturalmente, sono escluse da questi conteggi al rialzo le spese condominiali, e anch’esse hanno subito un fortissimo aumento soprattutto negli ultimi tempi, a causa della crescita esponenziale del costo dell’energia, che tra luce e gas sta mettendo a dura prova le famiglie e intere realtà condominiali.
La classifica delle città
Tra le città, ai primi posti della classifica si trova Roma, con una media dei canoni mensili, sempre per un bilocale di 70 mq, pari a 1.365 euro (+20% sul 2015): da 700 euro (+33,3%) in periferia a 2.050 euro (+14,4%) per gli immobili di pregio. Subito dopo Roma c’è Milano, con 1.300 euro medi (+17,4%): da 720 euro in periferia (+15,1%) a 1.930 euro (+24,1%) per gli immobili di pregio. Aumenti significativi si registrano inoltre a Firenze (+35% in media): dai 760 euro della periferia (+32,7% in 7 anni) ai 1.530 euro del pregio (+42,9% dal 2015).
Le città meno care, come canone medio mensile, sono Palermo (625 euro, +26,4%), Torino (715 euro, +20,6%) e Genova (750 euro, +28,4%).
Scarsa offerta di qualità nel mercato delle locazioni
“Quello che manca oggi sul mercato italiano – conclude Ghisolfi – è un’offerta di qualità legata al mondo degli affitti, con edifici di nuova generazione che possano offrire case con servizi condominiali di vario genere. Da una nostra recente indagine effettuata su un campione di 1.500 famiglie, oltre l’80 per cento ha risposto che sarebbe disposto a pagare un affitto più alto del 15 per cento, rispetto a quanto paga oggi, per una casa nuova dotata di servizi comuni dedicati”.
L’Agenzia delle Entrate fornisce nuovi chiarimenti riguardo le spese collegate ad un intervento trainato e ammesse in detrazione al 110%, attraverso la risposta n. 547 del 4 novembre 2022.
Nel caso di specie, l’Istante è un Condominio composto da sei unità residenziali, che intende effettuare un intervento “trainante”, ovvero un intervento di coibentazione delle superfici opache verticali e orizzontali e, contemporaneamente, intende realizzare anche un intervento “trainato” di eliminazione delle barriere architettoniche attraverso l’installazione di un ascensore.
L’Istante prosegue spiegando che per l’installazione dell’ascensore è necessario, da parte del Condominio, l’acquisto di un locale cantina di proprietà di un solo condomino, all’interno del quale verrà posizionato il vano motore e la fossa di termine corsa inferiore.
Ciò detto, l’Istante ha quindi chiesto all’Agenzia delle Entrate se le spese inerenti l’acquisto del citato locale cantina possono rientrare in quelle detraibili, in quanto spese strettamente connesse all’installazione dell’ascensore.
In risposta, l’Agenzia delle Entrate è tornata ad approfondire l’elenco dei costi collegati agli interventi ammessi al Superbonus 110% che è possibile calcolare nell’insieme delle spese detraibili. Nel caso analizzato, il quesito riguarda le spese connesse all’intervento trainato destinato all’eliminazione delle barriere architettoniche.
La circolare n.28/E/2022 fornisce degli esempi pratici di spese relative ad interventi che hanno diritto alla detrazione, come ad esempio:
• la sostituzione di finiture (pavimenti, porte, infissi esterni, terminali degli impianti);
• l’adeguamento o il rifacimento di impianti tecnologici (servizi igienici, impianti elettrici, impianti di ascensori, impianti citofonici);
• il rifacimento di scale e ascensori;
• l’inserimento di rampe interne ed esterne agli edifici e di servoscala o di piattaforme elevatrici.
Nella stessa circolare viene chiarito anche che tra le spese ammesse in detrazione al 110% rientrano anche quelle sostenute prima o nel corso dei lavori relative a:
• progettazione e altre prestazioni professionali connesse richieste dal tipo di lavori;
• acquisto dei materiali;
• effettuazione di perizie o di sopralluoghi;
• oneri di urbanizzazione;
• l’imposta sul valore aggiunto, l’imposta di bollo e i diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e la dichiarazione di inizio lavori;
• altri eventuali costi strettamente connessi alla realizzazione degli interventi.
Come chiarito dall’Agenzia, l’elenco non ha valore tassativo ma si riferisce ai costi ulteriori connessi agli interventi edilizi realizzati. Tra questi, ad esempio, anche i costi relativi allo smaltimento dei materiali rimossi o la tassa per l’occupazione di suolo pubblico.
Non sono agevolabili, invece, i costi di trasloco e di custodia del mobilio per tutto il periodo di effettuazione dei lavori.
L’Agenzia delle Entrate ha, quindi, chiarito che per quanto concerne l’Istanza in oggetto, tra le spese detraibili non rientrano quelle sostenute per l’acquisto dell’unità immobiliare oggetto dei lavori, così come le spese per l’acquisto di locali necessari per l’installazione dell’ascensore.
A cura di Deborah Maria Foti – Ufficio Stampa ANAPI