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Superbonus 110% in condominio. Il diritto di opporsi

Sul diritto del singolo condomino di opporsi ai lavori previsti per il bonus 110% è intervenuta l’Agenzia delle Entrate con Parere 620/2021
L’art.119 del decreto-legge 19.05.2020 n.34, convertito nella legge 17.07.2020 n.77, ha introdotto la detrazione nella misura del 110 per cento per le spese sostenute dai contribuenti nel caso di interventi sulle superfici orizzontali, verticali ed inclinate dell’edificio condominiale, diretti sostanzialmente ad ottenere l’isolamento termico e a migliorarne l’efficientamento energetico anche mediante sostituzione degli impianti, nonché nel caso di interventi di recupero del patrimonio edilizio, inclusi quelli antisismici (“sismabonus”).
Per la realizzazione di tali opere, dettagliatamente descritte nella norma, l’art.119 al comma 9-bis, inizialmente, prevedeva che “le deliberazioni dell’assemblea del condominio aventi per oggetto l’approvazione degli interventi di cui al presente articolo e degli eventuali finanziamenti finalizzati agli stessi, nonché l’adesione all’opzione per la cessione o per lo sconto di cui all’articolo 121, sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell’edificio”.
Questa disposizione speciale, dettata in un provvedimento legislativo che introduceva “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” (c.d. Decreto Rilancio), nella sua stesura originaria, oltre a stabilire un quorum deliberativo sui generis per questa tipologia di lavori, sembrava rendere vincolante per tutti i partecipanti al condominio la delibera complessa di approvazione dei lavori.
L’assemblea condominiale, infatti, era chiamata a decidere sulla approvazione dei lavori, della spesa e della ripartizione, sugli eventuali finanziamenti necessari allo scopo e sull’adesione all’opzione per la cessione del credito o per lo sconto in luogo della detrazione fiscale del 110 per cento ed, infine, sulla scelta del soggetto finanziatore.
Aggiungasi, poi, che, per la realizzazione delle opere previste nel dettaglio di cui all’art.119 del D.L. n.34/2020, spesso, erano inclusi ulteriori interventi sulle parti comuni dell’edificio, per i quali non operava la detrazione fiscale, ed altri ancora sulle proprietà esclusive (opere cosiddette trainate da quelle principali).
La maggioranza prevista dal comma 9 bis (“la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell’edificio”) per i lavori di isolamento ed efficientamento energetico del fabbricato condominiale, era diversa ed inferiore rispetto a quella di cui all’art.1136 comma 4 C.C. prevista per le opere di manutenzione straordinaria (“maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio”) ed a quella di cui all’art.1136 comma 5 C.C. prevista per le innovazioni (“maggioranza degli intervenuti ed almeno i due terzi del valore dell’edificio”).
La deliberazione assembleare, nella complessità dianzi evidenziata anche con un minor quorum deliberativo, sembrava potesse vincolare irrimediabilmente i condomini non consenzienti alle opere di cui all’art.119 del D.L. n.34/2020.
Sussisteva anche il dubbio legittimo che un intervento diretto alla mera riqualificazione energetica del fabbricato, per salire da una classe inferiore ad una superiore, potesse essere considerato un’opera di carattere straordinario o una innovazione necessaria a tal punto da vincolare tutti i partecipanti del condominio.
E’ così intervenuta la modifica del comma 9 bis dell’art.119 del D.L. n.34/2020, prima ad opera dell’articolo 63, comma 1, del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020, e poi l’integrazione apportata dall’articolo 1, comma 66, lettera p), della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, che ha aggiunto il seguente inciso “Le deliberazioni dell’assemblea del condominio, aventi per oggetto l’imputazione a uno o più condomini dell’intera spesa riferita all’intervento deliberato, sono valide se approvate con le stesse modalità di cui al periodo precedente e a condizione che i condomini ai quali sono imputate le spese esprimano parere favorevole”.
La modificazione della norma ha praticamente reso non vincolante per i condomini dissenzienti la spesa per i lavori di riqualificazione energetica del fabbricato.
Più recentemente, sul punto è intervenuta anche l’Agenzia delle Entrate con il parere n.620/2021 del 22.09.2021, evidenziando che, con il DL 34/2020, all’art.119 c. 9-bis è prevista la possibilità che il condominio o i condòmini che intendono usufruire della detrazione possano farsi carico dell’intera spesa per poter quindi beneficiare del 110%.
Soli i condòmini, favorevoli alle opere, si accollano le relative spese ed a fruire del superbonus, se uno o più proprietari degli immobili presenti nell’edificio non siano d’accordo all’esecuzione dei lavori.
L’Agenzia delle Entrate ha anche chiarito che, in caso di non corretta fruizione del Superbonus ne risponderà esclusivamente il condomino o i condòmini che ne hanno fruito con esclusione da ogni rischio di chi non ha approvato i lavori e di conseguenza non ha partecipato all’esecuzione degli stessi.

FONTE: FiscoOggi –  Agenzia delle Entrate

Bonus edilizi e divieto di cessione multipla

Con il Dl “Frodi” non cambia la disciplina transitoria per le comunicazioni effettuate entro il 16 febbraio 2022 e la nullità dei contratti stipulati in violazione del divieto di cessioni plurime.

In caso di prima cessione o sconto comunicati all’Agenzia entro il 16 febbraio 2022 il credito può essere ceduto una sola volta a chiunque (jolly) e poi due volte a soggetti “qualificati” come banche intermediari finanziari, imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia.
E’ uno dei chiarimenti forniti nella risposta alla Faq pubblicata sul sito dell’Agenzia sul divieto di cessione dei bonus introdotto dal decreto “Frodi” (Dl n. 13/2022).

Il quesito, nel dettaglio, è così formulato:
“A seguito dell’entrata in vigore del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 13 (cd. decreto Frodi), quante e quali cessioni possono essere effettuate da parte di coloro che antecedentemente all’entrata in vigore del citato decreto (26 febbraio 2022) hanno già comunicato all’Agenzia l’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito?”.

L’Agenzia ricorda che in tema di Superbonus, bonus diversi e bonus anti-Covid, il decreto “Frodi” ha definitivamente sancito il divieto di cessione ulteriore alla prima (già previsto dal Sostegni-ter e poi abrogato dallo stesso decreto Frodi), dando la possibilità a partire dall’entrata in vigore della nuova disposizione a contrasto degli illeciti, cioè dal 26 febbraio 2022, di fare due ulteriori cessioni a favore di soggetti qualificati, precisamente banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario, o imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia. Nessuna modifica invece è intervenuta sul comma 2 dell’articolo 28, Dl n. 4/2022 (sostegni-ter) che detta la disciplina transitoria per le comunicazioni effettuate entro il 16 febbraio 2022, e sul successivo comma 3, che prevede la nullità dei contratti stipulati in violazione delle nuove misure.
In definitiva, alla luce delle regole delineate, l’Agenzia fornisce il seguente quadro sulle opzioni esercitabili, che garantisce l’equità di trattamento tra contribuenti.

Prima cessione o sconto:
Prima cessione o sconto comunicati all’Agenzia entro il 16 febbraio 2022: il credito può essere ceduto una sola volta a chiunque (jolly) e poi due volte a soggetti “qualificati”.
Prima cessione comunicata all’Agenzia dal 17 febbraio 2022: il credito può essere ceduto due volte a soggetti “qualificati”
Sconto comunicato all’Agenzia dal 17 febbraio 2022: il credito può essere ceduto una volta a chiunque e poi due volte a soggetti “qualificati”.

Cessioni successive alla prima:
Cessioni successive alla prima comunicate all’Agenzia entro il 16 febbraio 2022: il credito può essere ceduto una sola volta a chiunque (jolly) e poi due volte a soggetti “qualificati”
Cessioni successive alla prima comunicate all’Agenzia entro il 16 febbraio 2022 e cessione jolly comunicata all’Agenzia dal 17 febbraio: il credito può essere ceduto due volte a soggetti “qualificati”.

FONTE: https://www.fiscooggi.it/rubrica/attualita/articolo/bonus-edilizi-e-divieto-cessione-punto-nella-risposta-faq

Da mini-condominio a casa unica, superbonus fino al 2025

La demolizione e ricostruzione di un condominio minimo gode della proroga massima prevista dalla Legge di Bilancio 2022: superbonus fruibile fino al 2025.
Per i lavori eseguiti su due unità immobiliari che formano un condominio minimo, che alla fine degli interventi saranno accorpate, spetta il superbonus fino al 2025. Dal momento che a contare è la situazione esistente all’inizio dei lavori, e non alla fine, la scadenza è quella prevista per i condomini.
Lo afferma l’Agenzia delle Entrate con la Risposta 40 del 21 gennaio 2022 data ad un contribuente in procinto di acquistare, due unità immobiliari – una per sé, l’altra per il coniuge – facenti parte di un unico edificio, costituendo un condominio minimo.
Poiché l’intenzione è quella di procedere ad un intervento di demolizione e ricostruzione agevolato, dopo il quale i due immobili saranno catastalmente accorpati, il contribuente chiede chiarimenti sul termine per il sostenimento delle spese agevolate. Chiede inoltre quali siano le conseguenze in caso di lavori non conclusi entro la scadenza fissata per i pagamenti.
Dopo il riepilogo della disposizione di riferimento (articolo 119 del DL Rilancio) e della connessa prassi, l’Agenzia ricorda che la Legge di Bilancio 2022 (articolo 1, comma 28, legge n. 234/2021), sostituendo il comma 8-bis dell’articolo 119, ha previsto termini differenziati di scadenza del beneficio fiscale in funzione di chi sostiene le spese.
In particolare, la normativa vigente stabilisce che, nel caso di interventi effettuati sulle parti comuni degli edifici in condominio, il superbonus spetta per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025, con una progressiva diminuzione della percentuale di detrazione, pari al 110% delle spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, al 70% di quelle sostenute entro il 31 dicembre 2024 e al 65% di quelle sostenute nel 2025.
Ai fini del superbonus – aggiunge l’Agenzia – va valorizzata la situazione esistente all’inizio dei lavori e non quella risultante dagli stessi. Tale criterio si deve applicare non solo per la determinazione dei limiti di spesa ammessi alla detrazione, ma anche per individuare il limite temporale di vigenza dell’agevolazione.
Pertanto, considerato che all’inizio dei lavori l’edificio sarà costituito in condominio, la detrazione spetta, sia pure con le diverse aliquote indicate, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025. Mentre non importa quando siano conclusi i lavori: ai fini dell’agevolazione è solo necessario che siano effettivamente realizzati e completati. Condizione che l’Agenzia verificherà al momento del controllo.

FONTE: FiscoOggi, Agenzia delle Entrate

Confermata la detraibilità delle asseverazioni

Con la conversione in legge del Decreto Milleproroghe, arriva la conferma la detraibilità delle asseverazioni necessarie a seguito del Decreto antifrode. E’ infatti con a legge 25 febbraio 2022, n. 15, che viene sanato il vuoto normativo nato a seguito delle misure antifrode prima previste dal D.L. n. 157/2021 (Decreto antifrode) e poi confluite all’interno della Legge n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022).
Con il D.L. n. 157/2021 erano stati estesi alcuni degli obblighi previsti per il superbonus 110% anche agli altri bonus edilizi utilizzati con una delle opzioni alternative (sconto in fattura e cessione del credito).
In particolare, dal 12 novembre 2021 è stato previsto che per tutte le spese relative agli interventi elencati all’art. 121, comma 2 del D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio), nel caso il contribuente scelga una delle opzioni alternative, fosse necessario dotarsi:
– del visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta;
– dell’asseverazione la congruità delle spese sostenute.
Fino al 31 dicembre 2021, però, nulla era stato normativamente previsto in merito alla detraibilità delle spese sostenute per il rilascio dei due documenti.
La normativa prevedeva, infatti, la detraibilità di queste spese unicamente per gli interventi di cui all’art. 119 del Decreto Rilancio, ovvero quelli che accedono alle detrazioni fiscali del 110% (superbonus). Nulla veniva stabilito per tutti gli altri bonus fiscali utilizzati trami sconto in fattura o cessione del credito che, almeno fino all’11 novembre 2021, non richiedevano alcun adempimento.
Le misure antifrode del D.L. n. 157/2021 sono poi confluite all’interno della Legge di Bilancio 2022, che ha espressamente previsto che rientrano tra le spese detraibili per gli interventi che hanno accesso alle opzioni alternative anche quelle sostenute per il rilascio del visto di conformità, delle attestazioni e delle asseverazioni, sulla base dell’aliquota prevista dalle singole detrazioni fiscali spettanti in relazione ai predetti interventi.
La disposizione, però, entra in vigore l’1 gennaio 2022 con la conseguenza che i visti e le asseverazioni non potevano essere portate in detrazione se rilasciate tra il 12 novembre e il 31 dicembre 2021.
Proprio per questo motivo si è intervenuti con il Decreto Milleproroghe che all’art. 3-sexies (Efficacia di disposizioni in materia di detraibilità delle spese per attestazioni, asseverazioni e visti di conformità relativi a interventi sul patrimonio edilizio) ha previsto:
Le disposizioni di cui all’articolo 121, comma 1-ter, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si applicano anche per le spese sostenute dal 12 novembre 2021 al 31 dicembre 2021.
Confermata, dunque, la detraibilità di tutte le spese sostenute per visti e asseverazioni relativi anche agli altri bonus edilizi.

Il contributo antisismico non sbarra la strada al Superbonus

Un condominio può accedere al Superbonus, nei limiti di spesa previsti dalla norma, senza sottrarre il contributo pubblico già ricevuto per gli interventi effettuati a seguito dei danni subiti con il sisma 2009. È necessario però rispettare i limiti prestazionali richiesti dalla misura agevolativa e cioè fornire le asseverazioni dei tecnici abilitati, avendo come parametro di riferimento lo stato dell’edificio “ante-lavori”. Tale principio peraltro è stato ribadito anche dalla prassi con la risoluzione n. 28/2021, in cui viene precisato che la concessione di contributi pubblici per la riparazione o ricostruzione di edifici privati danneggiati non preclude la fruizione delle agevolazioni fiscali. È la sintesi della risposta dell’Agenzia n. 134 del 21 marzo 2022.

Nel caso in esame un condominio danneggiato dal sisma 2009 ha ottenuto un contributo statale per il ripristino dell’agibilità del fabbricato. Nel 2016 essendo emersa da una perizia una carenza strutturale dello stabile i condomini hanno deciso di effettuare dei lavori di demolizione e ricostruzione e di fruire delle detrazioni del Superbonus. Il condominio chiede, quindi, se il principio per cui le agevolazioni fiscali sono fruibili “solo per la parte eccedente il contributo statale” (risoluzione n. 28/2021) debba riferirsi solo all’ipotesi di contemporanea erogazione dei contributi e delle detrazioni edilizie per lo stesso intervento o nel caso in cui l’agevolazione per la ristrutturazione vada a finanziare interventi che hanno già beneficiato di contributi da sisma, o se valga in tutti i casi in cui siano stati erogati contributi per la ricostruzione.

L’Agenzia ritiene che i condomini che vogliono effettuare lavori di efficientamento energetico e di riduzione del rischio sismico di un edificio per il quale hanno già beneficiato di contributi in occasione del sisma 2009, possano fruire anche del Superbonus non essendo precluso l’accesso a entrambe le agevolazioni.

I condomini dovranno però ottenere l’asseverazione in riferimento allo stato dell’edificio precedente ai lavori per i quali si chiede il bonus. Ai fini del conseguimento dei limiti prestazionali, infatti, l’Agenzia ricorda che il decreto “Rilancio” (articolo 11, comma 3, Dl n. 34/2020) prevede, per gli interventi di efficienza energetica, l’asseverazione del rispetto dei requisiti e della congruità delle spese e per gli interventi antisismici (successivo comma 4) l’asseverazione della riduzione del rischio sismico da parte dei professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori e del collaudo.

L’istante quindi in presenza delle asseverazioni e delle attestazioni citate, e nel rispetto degli altri requisiti indicati dalla disciplina agevolativa, potrà fruire del Superbonus nei limiti di spesa previsti dalla norma, senza sottrarre dalle spese sostenute il contributo pubblico già ricevuto in occasione degli interventi realizzati a seguito del sisma del 2009.

FONTE: FiscoOggi

https://www.fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/contributo-antisismico-gia-ricevuto-non-sbarra-strada-al

Superbonus, demolizione e ricostruzione di un edificio

L’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in tema di superbonus.
Con la risposta n. 59, l’Agenzia delle Entrate ha spiegato che nel caso di un intervento di demolizione e ricostruzione di un edificio, sprovvisto di Ape, composto da due unità immobiliari di categoria F/2 collabenti, comprensivo di lavori di efficientamento energetico e riduzione del rischio sismico, l’ammontare massimo di spesa ammessa alla detrazione, per poter beneficiare del superbonus 110 per cento, deve essere riferito all’unità abitativa e alla sua pertinenza unitariamente considerate, anche se accatastate separatamente.
Il limite massimo di spesa ammessa alla detrazione dunque sarà di 96.000 euro.
L’Agenzia delle Entrate ha ricordato che, secondo quanto stabilito dalla circolare n. 30/2020, nel caso di lavori finalizzati all’accorpamento di più unità devono essere considerate quelle censite al catasto all’inizio dei lavori e non a intervento ultimato. Quindi, il limite massimo di spesa per la detrazione, che deve essere riferito alla casa e alla pertinenza unitariamente considerate, è pari a 96.000 euro.
All’interno di questi 96.000 euro, si può beneficiare del superbonus anche per i costi sostenuti per la realizzazione degli impianti, a patto che i lavori siano strettamente collegati alla realizzazione e al completamento dell’intervento agevolato.
L’Agenzia delle Entrate ha poi ricordato che la detrazione spetta anche per la realizzazione di impianti fotovoltaici e di sistemi di accumulo. Se viene installato un impianto solare fotovoltaico, in seguito a un intervento trainante antisismico, il limite massimo di spesa ammesso al superbonus sarà costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno di tali interventi, “fermo restando che rientrando l’intervento antisismico nella ristrutturazione edilizia opera la riduzione prevista dal medesimo comma 5 dell’articolo 119 del decreto Rilancio”.
Per quanto riguarda poi gli interventi di efficienza energetica, l’Agenzia delle Entrate ha richiamato il parere n. 1156 del 2 febbraio 2021 della Commissione consultiva per il monitoraggio dell’applicazione del decreto ministeriale n. 58/2017 e delle linee guida ad esso allegate, in base al quale in caso di interventi di demolizione e ricostruzione, anche se inquadrati come ristrutturazione edilizia, “il superbonus per interventi trainanti e trainati di efficienza energetica non si applica alle spese riferite alla parte eccedente il volume ante-operam”. Al contribuente spetta quindi il compito di distinguere le fatture prima e dopo i lavori.
In conclusione, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che nel caso di interventi di demolizione e ricostruzione con aumento volumetrico di un edificio, l’Ape convenzionale post operam deve essere redatto considerando l’edificio nella sua configurazione finale. Si ricorda che per beneficiare della detrazione, gli interventi trainati e trainanti di efficienza energetica devono assicurare il miglioramento di due classi energetiche oppure, nei casi in cui questo non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta da dimostrare tramite Ape, ante e post intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.

FONTE: FiscoOggi

Locazioni: cambia la rinegoziazione del canone, se in aumento

Cambia la procedura per la rinegoziazione del canone di locazione, nel caso venga aumentato. E’ infatti stato inserito l’obbligo di allegare l’accordo e a tale proposito lo scorso 25 gennaio è stato aggiornato il software dell’Agenzia delle Entrate per la registrazione. I tal modo sarà possibile inserire l’inserimento del file allegato per la rinegoziazione del canone. Inoltre, sono state corrette le istruzioni al modello, che ora recitano: “In caso di aumento del canone di locazione deve essere allegato l’atto di rinegoziazione”.
In precedenza, la scrittura con cui veniva rinegoziato il canone non doveva mai essere allegata. Ora l’allegazione diventa obbligatoria per i casi di incremento del canone.
Per l’Agenzia delle Entrate, la registrazione dell’atto con il quale le parti dispongono la riduzione del canone di un contratto di locazione non era obbligatoria. Tuttavia era e rimane fortemente consigliata. Consente infatti di portare a conoscenza del Fisco la nuova base imponibile ridotta. L’accordo riguardante la sola riduzione del canone è inoltre esente da imposta di registro e di bollo. L’accordo di rinegoziazione del canone in aumento, rientra invece tra gli eventi che devono essere comunicati alle Entrate entro 20 giorni.

FONTE: IlSole24Ore

Superbonus 110% e contributo antisismico

L’Agenzia delle Entrate interviene nuovamente sul tema del Superbonus per chiarire la cumulabilità delle detrazioni fiscali del 110% con il contributo pubblico destinato alla ricostruzione post sisma.
La risposta n. 134/2022 fornita dall’Agenzia delle Entrate tratta il tema della cumulabilità tra il Superbonus 110% e il contributo pubblico destinato alla ricostruzione post sisma.
A tal proposito, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che un condominio può avere accesso al Superbonus, nei limiti di spesa previsti, senza sottrarre il contributo pubblico ricevuto per gli interventi effettuati a seguito dei danni subiti a causa del sisma. Analizziamo il caso specifico.

Il caso
Nel caso esaminato, l’amministratore pro tempore del condominio Istante, spiega che l’edificio da lui amministrato è stato danneggiato dal sisma del 2009 che ha interessato il territorio dell’Aquila. L’edificio è stato classificato con esito di agibilità “B” (mancanza di danni strutturali con conservazione della sua capacità portante).
Tutti gli edifici classificati con esito di agibilità “B” hanno ottenuto un contributo statale per realizzare gli interventi che hanno riportato gli stessi edifici ad una piena agibilità. Tali interventi, però, non hanno comportato né la riduzione del rischio sismico dell’edificio, né il miglioramento energetico.
A fronte di quanto appena descritto, l’Istante prosegue spiegando che nel 2016, a seguito di ulteriori eventi sismici, i condòmini hanno fatto redigere una perizia dalla quale è emerso che lo stato dell’edificio in oggetto presentava carenze strutturali. L’assemblea di condominio ha quindi deciso di procedere con un intervento di demolizione e ricostruzione, fruendo delle detrazioni previste dal Superbonus.
A tal proposito, l’Istante chiede quindi delucidazioni sul problema della cumulabilità del Superbonus 110% con il contributo statale già utilizzato dal condominio. Nello specifico, il condominio Istante chiede se il principio per cui le agevolazioni fiscali sono fruibili solo per la parte eccedente il contributo statale, debba riferirsi “all’ipotesi in cui per il medesimo intervento sono erogati contributi pubblici e contestualmente si fruisca anche dell’agevolazione fiscale ovvero l’ipotesi in cui l’agevolazione fiscale vada a rifinanziare interventi per i quali in passato si sia beneficiato di contributi pubblici” oppure se riguarda “tutti i casi in cui siano stati erogati contributi per la ricostruzione”.

La risposta dell’Agenzia delle Entrate
In risposta a tale istanza, l’Agenzia delle Entrate ricorda che, con la risoluzione n.28/E del 23 aprile 2021, erano stati forniti chiarimenti in ordine alla compatibilità tra i contributi pubblici erogati a seguito di eventi sismici e il Superbonus.
Difatti: “In presenza di contributi concessi ai sensi delle ordinanze commissariali a seguito di eventi sismici, è possibile fruire anche delle detrazioni, sia pure limitatamente alle spese eccedenti i contributi stessi”. L’Agenzia, inoltre, chiarisce anche che: “il diritto al Superbonus non viene meno anche nell’ipotesi di interventi realizzati su un immobile per il quale, in precedenza, sono stati concessi contributi pubblici per la riparazione o ricostruzione di edifici privati danneggiati a seguito di eventi sismici.”
Fatta questa premessa, i condòmini dovranno, però, ottenere l’asseverazione in riferimento allo stato dell’edificio precedente ai lavori per i quali si richiede l’agevolazione. L’Agenzia delle Entrate, infatti, ricorda che ai fini del conseguimento dei limiti prestazionali, il decreto Rilancio prevede per gli interventi di efficientamento energetico, l’asseverazione del rispetto dei requisiti e della congruità delle spese. Mentre, per gli interventi antisismici, è necessaria l’asseverazione della riduzione del rischio sismico fatta dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori e del collaudo.
In conclusione l’Istante, in presenza delle suddette asseverazioni e attestazioni e nel rispetto di tutte le altre condizioni previste, potrà fruire del Superbonus nei limiti di spesa previsti dalla norma e senza sottrarre il contributo pubblico già ricevuto per gli interventi realizzati a seguito del terremoto del 2009.

A cura di Deborah Maria Foti - Ufficio Stampa ANAPI

Detrazione delle spese di intermediazione immobiliare

Nel caso in cui si portino in detrazione le spese di intermediazione immobiliare, ma non venga poi stipulato il contratto definitivo di compravendita, che cosa accade? A chiarirlo è il Fisco.
A Fisco Oggi, la rubrica telematica dell’Agenzia delle Entrate, è stato domandato: “Ho stipulato un contratto preliminare per l’acquisto di un immobile che adibirò ad abitazione principale, pagando a un’agenzia il compenso per intermediazione immobiliare. Posso portare tale spesa in detrazione dall’Irpef anche se non c’è ancora il contratto definitivo di compravendita? Che succede se poi non si stipulerà più questo contratto?”.
Facendo chiarezza in tema di detrazione delle spese di intermediazione immobiliare, il Fisco ha sottolineato che, trattandosi di un’agevolazione subordinata all’acquisto dell’abitazione principale, nel caso in cui non venga stipulato il contratto definitivo di compravendita, il contribuente deve restituire la detrazione di cui ha usufruito e assoggettare tale somma a tassazione separata.
Il Fisco ha poi ricordato che è possibile portare in detrazione le spese di intermediazione immobiliare pagate per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale. La detrazione Irpef è pari al 19% delle spese sostenute per i costi corrisposti ai mediatori immobiliari nel limite di mille euro complessivi. Secondo quanto sottolineato, “la spesa pagata all’agenzia può essere portata in detrazione nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui la stessa è stata sostenuta, purché il contratto preliminare risulti regolarmente registrato”.
Il Fisco ha infine ricordato che dal 2020 la detrazione per le spese di intermediazione immobiliare spetta “a condizione che l’onere sia stato sostenuto con versamento bancario o postale o mediante altri sistemi di pagamento tracciabili e che può essere usufruita per intero solo se si possiede un reddito complessivo fino a 120.000 euro. In caso di superamento di tale limite, la detrazione decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo di 240.000 euro”.

FONTE: FiscoOggi

Inquilino moroso e credito di imposta per i canoni non percepiti

Un contribuente si è rivolto all’Agenzia delle Entrate per chiarire un dubbio che affligge molti proprietari di casa. Questo il quesito posto: come si fa a ottenere il credito d’imposta per i canoni di locazione non riscossi?
Il Fisco tutela i locatori di inquilini morosi permettendo loro di recuperare le imposte sulle mensilità non pagate, ma solo nell’ambito di un procedimento di sfratto.
In base agli articoli 21 e 26 del Tuir, al proprietario spetta un credito pari all’ammontare delle imposte versate sui canoni di affitto non percepiti. I redditi derivanti da contratti di locazione di immobili a uso abitativo, infatti, non concorrono a formare il reddito se non vengono percepiti.
C’è però una condizione da rispettare, ovvero che il mancato pagamento sia provato dall’intimazione di sfratto per morosità o dall’ingiunzione di pagamento.
Per ottenere il credito di imposta per i canoni non percepiti, il proprietario ha due possibilità davanti a sé.
La prima è che il credito di imposta può essere indicato nella dichiarazione dei redditi (la prima dopo la conclusione del procedimento di convalida dello sfratto e comunque non oltre il termine ordinario di prescrizione decennale).
La seconda è che il credito di imposta può essere richiesto a rimborso, presentando istanza agli uffici finanziari, entro i termini di prescrizione.
Infine, l’Agenzia delle Entrate ricorda che “l’eventuale successiva riscossione (totale o parziale) dei canoni per i quali si è usufruito del credito d’imposta comporterà l’obbligo di dichiarare tra i redditi soggetti a tassazione separata (con la possibilità di scegliere la tassazione ordinaria) il maggior reddito imponibile rideterminato”.

FONTE: FiscoOggi