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Agevolazioni per le persone con disabilità: l’eliminazione delle barriere architettoniche

Le persone portatrici di handicap, per gli interventi di ristrutturazione edilizia sugli immobili, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992 possono fruire di una detrazione Irpef pari al:
• 50%, da calcolare su un importo massimo di 96.000 euro, se la spesa è sostenuta nel periodo compreso tra il 26 giugno 2012 e il 31 dicembre 2021
• 36%, da calcolare su un importo massimo di 48.000 euro, per le spese effettuate dal 1° gennaio 2022.
Rientrano nella categoria degli interventi agevolati:
• quelli effettuati per l’eliminazione delle barriere architettoniche (per esempio, ascensori e montacarichi)
• i lavori eseguiti per la realizzazione di strumenti che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo tecnologico, siano idonei a favorire la mobilità interna ed esterna delle persone portatrici di handicap grave, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992.
La detrazione non è fruibile contemporaneamente alla detrazione del 19% prevista per le spese sanitarie riguardanti i mezzi necessari al sollevamento del disabile.
La detrazione è prevista solo per interventi sugli immobili effettuati per favorire la mobilità interna ed esterna del disabile.
Non si applica, invece, per il semplice acquisto di strumenti o beni mobili, anche se diretti a favorire la comunicazione e la mobilità del disabile.
Per esempio, non rientrano nell’agevolazione l’acquisto di telefoni a viva voce, schermi a tocco, computer o tastiere espanse.
Per questi beni, comunque, è già prevista la detrazione Irpef del 19%, in quanto rientranti nella categoria dei sussidi tecnici e informatici.
Tra gli interventi che danno diritto alla detrazione rientrano:
• la realizzazione di un elevatore esterno all’abitazione
• la sostituzione di gradini con rampe, sia negli edifici che nelle singole unità immobiliari, se conforme alle prescrizioni tecniche previste dalla legge sull’abbattimento delle barriere architettoniche.
Tutte le indicazioni utili per usufruire della detrazione (per esempio, l’obbligo di pagare le spese con bonifico, quello di ripartire la detrazione in dieci anni) sono illustrate nella guida “Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali” consultabile sul sito internet dell’Agenzia delle entrate nella sezione “l’Agenzia informa”.
Superbonus 110%
Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2021 per gli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, effettuati per favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione alle persone portatrici di handicap in situazione di gravità, è possibile usufruire del “Superbonus” (detrazione del 110%). Per richiedere tale agevolazione è però necessario che questi lavori siano eseguiti congiuntamente a interventi di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti (cosiddetti interventi trainanti).
Inoltre, in alternativa alla detrazione, è possibile optare per la cessione ad altri soggetti del credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante o per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, di importo massimo non superiore al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore di beni e servizi relativi agli interventi agevolati (cosiddetto sconto in fattura).
Tutte le indicazioni utili per usufruire del Superbonus sono illustrate nell’area tematica del sito internet dell’Agenzia delle entrate dedicata all’agevolazione e nella guida “Superbonus 110%” consultabile nella sezione “l’Agenzia informa”.
Fonte: Agenzia Entrate

Sì ai bonus per il restauro della facciata sulla ferrovia


I lavori finalizzati al recupero della facciata di un edificio prospiciente la linea ferroviaria possono essere ammessi alle agevolazioni previste dalla normativa relativa all’applicazione del “bonus facciate”. La ferrovia, infatti, può essere considerata come “suolo ad uso pubblico”.
Lo afferma l’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 805 del 10 dicembre 2021. A sollecitare l’intervento dell’Agenzia è stato un contribuente interessato a realizzare degli interventi di risanamento dell’intero perimetro esterno di un edificio di sua proprietà, situato in una strada privata. Lo stesso dichiara che due porzioni di facciata sono visibili da una via pubblica, mentre le altre parti della facciata dalla rete ferroviaria. Dunque, il contribuente chiede se può fruire dell’agevolazione prevista dall’articolo 1, commi da 219 a 224, della legge di bilancio 2020, nonostante alcuni lati dell’immobile siano visibili solo dalla rete ferroviaria e, in particolare, se questa possa essere considerata come “suolo ad uso pubblico”.
Le specifiche disposizioni per l’accesso al bonus-facciate, infatti, agevolano soltanto i lavori effettuati sulle parti visibili dalla via pubblica.
Questa volta il verdetto dell’Agenzia è a favore dell’istante. In particolare, nella sua risposta l’Agenzia delle Entrate richiama un proprio documento, la circolare n. 2/2020, nella quale precisa, tra l’altro, che l’esplicito richiamo della norma agli interventi realizzati esclusivamente sulle strutture opache della facciata, sui balconi, gli ornamenti e i fregi, comporta che sono ammessi al “bonus facciate” i lavori sull’involucro “esterno visibile dell’edificio, vale a dire sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell’edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno)” e, in particolare, gli interventi sugli elementi della facciata costituenti esclusivamente la “struttura opaca verticale”.
L’agevolazione non spetta, invece, per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio, fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico, nonché per la sostituzione di vetrate, infissi, grate, portoni e cancelli.
Infine, l’Agenzia conclude osservando che la ratio delle disposizioni di riferimento è quella di incentivare gli interventi edilizi, finalizzati al decoro urbano, rivolti a conservare l’organismo edilizio, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, in conformità allo strumento urbanistico generale e ai relativi piani attuativi favorendo, altresì, lavori di miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici.
Tornando all’interpello in esame, l’Agenzia osserva che il comma 2 dell’articolo 822 del Codice Civile classifica la rete ferroviaria come “suolo ad uso pubblico”. Secondo tale disposizione, infatti: “Fanno parimenti parte del demanio pubblico, se appartengono allo Stato, le strade, le autostrade e le strade ferrate (…)”.
Pertanto i lavori realizzati sulle parti di facciata visibili solo dal treno possono essere ammessi al “bonus facciate”.

Visto su FiscoOggi.it
https://www.fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/facciata-sulla-ferrovia-e-restaurabile-bonus

Agenzia Entrate: Contributo perequativo, come ottenerlo. Invio istanze fino al 28 dicembre

Fino al 28 dicembre 2021 è possibile inviare l’istanza per ottenere il contributo a fondo perduto detto “perequativo” e introdotto dal Decreto Sostegni-bis (Dl 73/2021). Il direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, ha firmato il provvedimento dove si definiscono contenuto informativo, modalità e termini di presentazione della domanda per ottenere il beneficio. Sul sito i dell’Agenzia, www.agenziaentrate.gov.it, si può consultare la nuova guida, con esempi specifici di calcolo, risulta molto utile per orientarsi tra istruzioni e regole da seguire per l’utilizzo del “variabile”, correlata ai ricavi del beneficiario, alla differenza tra il risultato economico d’esercizio del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019 e il risultato economico di esercizio del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, diminuita degli eventuali contributi a fondo perduto già riconosciuti dall’Agenzia delle entrate. Le diverse percentuali applicabili, stabilite con il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 12 novembre 2021, sono le seguenti: 30% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono inferiori o pari a 100.000 euro; 20% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono compresi fra 100.000 e 400.000 euro; 15% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono compresi fra 400.000 e 1.000.000 di euro; 10% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono compresi fra 1.000.000 e 5.000.000 di euro; 5% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono compresi fra 5.000.000 e10.000.000 di euro.
Il contributo non spetta qualora l’ammontare complessivo dei contributi a fondo perduto già riconosciuti dall’Agenzia delle entrate, sia uguale o superiore alla differenza tra il risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 e quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020. Se spetta, l’importo del contributo non può in ogni caso superare i 150.000 euro. Il contributo spetta a patto che il risultato economico d’esercizio (non il fatturato quindi) relativo al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020 sia inferiore almeno del 30% rispetto al risultato economico d’esercizio relativo al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019. IL contributo spetta ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte e professione o che producono reddito agrario, titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che nel secondo periodo di imposta antecedente al periodo di entrata in vigore del citato decreto abbiano conseguito un ammontare di ricavi o di compensi non superiore a dieci milioni di euro. Rimangono esclusi sia gli enti pubblici sia gli intermediari finanziari e le società di partecipazione. Il contributo, invece, spetta anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione allo svolgimento di attività commerciali. Per la richiesta del contributo, i soggetti sono tenuti ad inviare l’istanza, esclusivamente mediante i canali telematici dell’Agenzia a partire dal 29 novembre e fino al 28 dicembre 2021 o tramite il servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet delle Entrate a partire dal 30 novembre e fino al 28 dicembre 2021. L’Agenzia curerà il processo di erogazione del contributo. Come precisato nel Provvedimento, inoltre, l’istanza può essere presentata solo se la dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020 è stata presentata entro il 30 settembre 2021 e quella relativa al periodo in corso al 31 dicembre 2019 entro i 90 giorni successivi al termine di presentazione, comunque non oltre il 30 settembre 2021. Anche per il contributo “perequativo” il soggetto richiedente può scegliere, irrevocabilmente, se ottenere l’importo totale come accredito sul conto corrente bancario o postale a lui intestato oppure se optare per il credito d’imposta da utilizzare in compensazione tramite modello F24.
Fonte: ANSA

I coniugi con più immobili possono scegliere dove pagare l’Imu?

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Agenzia Entrate, al via sportello online in videochiamata

Al via a Torino lo “sportello online” di Agenzia delle entrate-Riscossione per ricevere assistenza ed eseguire operazioni con una semplice videochiamata. I primi appuntamenti “a distanza”, che si svolgeranno tramite un collegamento diretto con un operatore dell’Agenzia, partiranno dal 13 dicembre, ma già da giovedì 9 dicembre i contribuenti possono prenotarsi nell’area riservata del sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it. , a cui in questa fase si aggiungono anche Verona e Cosenza. Si potrà dialogare e chiedere assistenza in modo semplice e veloce da pc, smartphone o tablet, senza la necessità di muoversi da casa. Lo “sportello online” consente di relazionarsi con l’Agenzia in tempo reale, con la possibilità di svolgere le stesse operazioni disponibili allo sportello fisico (ad esempio informazioni, assistenza per richieste di rateizzazione, di sospensione o di rimborso), tramite una piattaforma che semplifica le procedure di riconoscimento del contribuente e permettere lo scambio di documentazione anche firmata digitalmente. L’attivazione dello “sportello online” rientra nel più ampio progetto di digitalizzazione intrapreso da Agenzia delle entrate-Riscossione con l’obiettivo di sviluppare nuovi servizi a distanza che possano rendere sempre più agevole e immediato il rapporto con i contribuenti. Tali soluzioni consentono in primo luogo di risparmiare tempo, eliminando le attese negli uffici, anche in considerazione dell’alta affluenza registrata mediamente allo sportello di Torino prima dell’emergenza sanitaria, con circa 97 mila contribuenti nel 2019.

Registrazione atti privati, il punto sulla sottoscrizione

Registrazione atti privati,
il punto sulla sottoscrizione

Con la risposta n. 14 del 27 ottobre 2021 ad una consulenza giuridica, l’Agenzia delle entrate fa il punto sull’utilizzo delle firme elettroniche per la registrazione di atti privati e in particolare di contratti preliminari di compravendita. Con il sostegno della normativa e della prassi di riferimento, l’Agenzia precisa che i contratti preliminari di compravendita immobiliare redatti come documenti informatici devono essere sottoscritti con firma elettronica qualificata o con firma digitale. L’assenza di una delle due tipologie di firme comporta la nullità del contratto. In ogni caso, la nullità o l’annullabilità dell’atto non dispensa dall’obbligo di chiedere la registrazione e di pagare la relativa imposta, salva restituzione «per la parte eccedente la misura fissa, quando l’atto sia dichiarato nullo o annullato, per causa non imputabile alle parti, con sentenza passata in giudicato e non sia suscettibile di ratifica, convalida o conferma”.

L’associazione istante, che opera con la finalità di fornire direttive interpretative della legislazione tributaria per la corretta applicazione del sistema normativo tributario da parte delle associate, in sostanza, chiede conferma che i file firmati secondo una determinata procedura siano accettati per la registrazione ai fini dell’imposta di registro, trattandosi di atti privati, e in particolare di contratti preliminari di compravendita. La procedura in questione prevede l’utilizzo di una specifica piattaforma, in cui i file .pdf sottoscritti tramite FES (Firma Elettronica Semplice) risultano integri e immodificabili, come prescritto dal Cad e dalle linee guida AglD (intervenendo nel processo di firma un certificatore accreditato che sigilla il file e lo conserva a norma di legge, garantendone sicurezza, integrità e immodificabilità e la riconducibilità all’autore). Il tutto viene convertito in formato.p7m tramite un sigillo qualificato. L’istante, rappresenta, inoltre, che il programma di Infocert è in grado di verificare la validità dei file in formato .p7m e del sigillo elettronico apposto ed emesso dal certificatore accreditato. In particolare la piattaforma genera 2 File .p7m: il primo riporta il documento firmato, mentre il secondo l’Audit Log con tutti i passaggi di firma e verifica dell’identità dei Clienti. All’interno del .p7m Audit Log, la piattaforma contiene tutti i passaggi obbligatori del processo di firma e di verifica dell’identità dei partecipanti al preliminare qualora svolto da remoto.
Descritta nei dettagli la procedura, l’istante ritiene che fra le firme elettroniche accettate per la presentazione degli atti privati, compresi gli atti preliminari di compravendita, vanno ricomprese sia la firma elettronica semplice sia la firma elettronica avanzata.

L’Agenzia, ripercorrendo la normativa di riferimento, evidenzia che l’articolo 20, comma 1-bis, del Codice dell’amministrazione digitale (Dlgs n. 82/2005), prevede che «Il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l’efficacia prevista dall’articolo 2702 del Codice civile quando vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, è formato, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall’AgID ai sensi dell’articolo 71 con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità e immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all’autore. […]» e l’articolo 21, comma 2-bis, dispone che «Salvo il caso di sottoscrizione autenticata, le scritture private di cui all’articolo 1350, primo comma, numeri da 1 a 12, del codice civile, se fatte con documento informatico, sono sottoscritte, a pena di nullità, con firma elettronica qualificata o con firma digitale. Gli atti di cui all’articolo 1350, numero 13), del codice civile [ossia «gli altri atti specialmente indicati dalla legge», ndr.] redatti su documento informatico o formati attraverso procedimenti informatici sono sottoscritti, a pena di nullità, con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale ovvero sono formati con le ulteriori modalità di cui all’articolo 20, comma 1-bis, primo periodo».

Sfogliando il codice civile, tra gli atti elencati all’articolo 1350, che «devono farsi per atto pubblico o per scrittura privata, sotto pena di nullità», compaiono «i contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili» e l’articolo 1351 stabilisce che «Il contratto preliminare è nullo, se non fatto nella stessa forma che la legge prescrive per il contratto definitivo».
Di conseguenza, i contratti preliminari di compravendita immobiliare redatti come documenti informatici devono essere sottoscritti con firma elettronica qualificata o con firma digitale. L’assenza di una delle due tipologie di firme comporta la nullità del contratto.
Il legislatore tributario, sottolinea l’Agenzia, ha comunque stabilito che la «nullità o l’annullabilità dell’atto non dispensa dall’obbligo di chiedere la registrazione e di pagare la relativa imposta», salva restituzione «per la parte eccedente la misura fissa, quando l’atto sia dichiarato nullo o annullato, per causa non imputabile alle parti, con sentenza passata in giudicato e non sia suscettibile di ratifica, convalida o conferma» (articolo 38 Dpr n. 131/1986).
La norma ribadisce il principio per cui la presenza di un vizio dell’atto non incide sull’obbligazione tributaria.

Ebbene, nel presupposto che la soluzione adottata dall’istante soddisfi i requisiti previsti dalla normativa per la sua formazione, e, quindi, produca gli effetti indicati nell’articolo 20, comma 1-bis, del Cad – aspetto che esula dalle competenze tributarie -, l’Agenzia conferma che i citati atti sono da sottoporre a registrazione con il versamento della relativa imposta secondo le regole generali (risoluzione n. 23/2021). In ossequio agli stessi principi, ferma restando la nullità dei preliminari di compravendita immobiliare sottoscritti a mezzo firma elettronica semplice, gli atti rimangono soggetti alle regole generali di registrazione, con presentazione presso gli uffici, e al versamento delle relative imposte.
L’Agenzia, comunque, ribadisce che gli atti portati alla registrazione devono essere presentati in formati idonei, in linea con le disposizioni di legge (articolo 43 del Cad), per consentire agli uffici dell’Agenzia di acquisirli nel proprio Sistema di conservazione a garanzia dell’integrità, affidabilità, leggibilità e reperibilità (articolo 44 del Cad).

Infine, chiosa l’Amministrazione, riguardo le modalità di presentazione dei documenti necessari per la registrazione dei contratti di locazione e atti in generale, l’Amministrazione rinvia alla guida “Benvenuti in Agenzia! Gli attrezzi per un fisco a portata di click”, che periodicamente aggiornata, fornisce anche indicazioni sull’utilizzo della posta elettronica certificata quale canale alternativo.

fonte fiscoggi