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La deducibilità degli immobili strumentali del professionista

Il trattamento fiscale degli immobili strumentali all’attività del professionista e dell’artista è cambiato notevolmente nel corso degli anni. Il punto della situazione sulla base:
– Della data di stipula del contratto
– Del tipo di contratto (contratto di proprietà dell’immobile o di leasing)
– Dell’uso che il professionista fa dell’immobile (uso esclusivo o promiscuo).

1) “Strumentalità” degli immobili dei professionisti
Nel caso di soggetto esercente arte o professione per “immobili strumentali” devono intendersi gli immobili utilizzati direttamente dall’artista o professionista per l’esercizio esclusivo o promiscuo della propria attività artistica o professionale. Nel caso di titolare di reddito di lavoro autonomo, ai fini della valutazione della strumentalità dell’immobile non si dà, quindi, rilevanza al fatto che l’acquisto sia avvenuto in qualità di persona fisica o di professionista o della categoria catastale dell’immobile, ma si dà rilevanza alla destinazione dell’immobile all’attività professionale (strumentalità per destinazione).

2) Gli immobili di proprietà ad uso esclusivo o promiscuo: deducibilità quote di ammortamento e spese inerenti
Nel corso degli anni, sono intervenute diverse modifiche normative al trattamento fiscale degli immobili strumentali dei professionisti, in quanto sono sempre stati oggetto di attenzione da parte del legislatore.
È necessario quindi, per verificare la deducibilità degli immobili e dei costi accessori, ripercorrere la normativa in relazione alla data di acquisto dell’immobile.

Immobili di proprietà ad uso esclusivo
Per gli immobili di proprietà usati esclusivamente ai fini dell’attività strumentale, il trattamento fiscale delle quote di ammortamento sulla base della data di acquisto o costruzione è il seguente:
– Dal 01/01/2010 ad oggi : l’ammortamento dell’immobile è indeducibile
– Dal 01/01/07 al 31/12/2009: la quota di ammortamento è deducibile nel limite del 3% annuo ( D.M 31/12/1988)
– Dal 15/06/1990 al 31/12/2006: indeducibile
– Dal 1/1/1986 al 14/06/1990 : deducibilità
– Fino al 01/01/1985: indeducibilità delle quote di ammortamento maturate fino al 01/01/1985.
Per quanto riguarda le spese le spese condominiali e di gestione dell’immobile sono interamente deducibili.

Le spese di ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione ordinaria e straordinaria che fino al 31/12/2006 erano deducibili in 5 anni (nell’esercizio in corso alla data di sostenimento della spesa e nei 4 successivi) dal 01/01/2007 sono deducibili:
– per cassa entro il limite del 5% del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili risultanti all’inizio del periodo d’imposta,
– in caso di non capienza del limite sopra, l’eccedenza è deducibile nei 5 anni successivi all’esercizio in cui si è verificato il costo.
Le spese che sono da considerare incrementative del valore dell’immobile devono essere capitalizzate e seguono le stesse regole di deducibilità del bene cui ineriscono.

Immobili di proprietà ad uso promiscuo
Nel caso di immobile di proprietà usato promiscuamente, cioè sia per l’esercizio di impresa che per motivi personali, se il contribuente non ha nello stesso Comune un immobile esclusivamente strumentale è possibile dedurre il 50% della rendita catastale. Si precisa che la deduzione è possibile indipendentemente dalla percentuale dell’immobile effettivamente adibita per lo svolgimento dell’arte o professione.

3) Gli immobili in leasing: deducibilità canoni di locazione e spese inerenti
Con riguardo ai canoni di leasing pagati da un professionista per un immobile strumentale in relazione ad un contratto di locazione finanziaria, occorre fare riferimento alla norma di cui al comma 2 dell’art. 54 del TUIR. Nel caso di locazione finanziaria occorre fare riferimento alla data di stipula del contratto di leasing.

Immobili in leasing ad uso esclusivo.
In particolare per i canoni di locazione degli immobili strumentali in leasing ad uso esclusivo dell’arte o professione, se il contratto è stato stipulato:
– Dal 01/01/2014: i canoni sono deducibili per competenza a condizione che il contratto abbia una durata maggiore di 12 anni; se il contratto ha durata inferiore i canoni saranno comunque deducibili suddivisi per la durata minima di 12 anni. Inoltre bisogna scorporare dal canone deducibile il costo riferito al terreno.
– Dal 01/01/2010 al 31/12/2013: i canoni di leasing erano indeducibili;
– Dal 01/01/2007 al 31/12/2009: deducibili per competenza a condizione che la durata del contratto di leasing sia maggiore della metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente ministeriale previsto nel D.M 31/12/1988, con durata minima di 8 anni e massima di 15 anni
– Dal 15/06/1990 al 31/12/2006: indeducibili;
– Dal 03/03/1989 al 14/06/1990: deducibili per competenza se la durata del contratto di leasing è maggiore di 8 anni
– Fino al 02/03/1989: canoni deducibili per cassa
Per quanto riguarda la rendita catastale dei contratti in leasing questa è deducibile per i contratti stipulati tra il 15/06/1990 e il 31/12/2006.
Per quanto riguarda le spese la deducibilità in caso di possesso dell’immobile in leasing valgono le stesse regole del possesso in proprietà. Piena deducibilità delle spese di gestione e per quanto riguarda le spese di ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione ordinaria e straordinaria:
– per i contratti conclusi fino al 31/12/2006 deducibilità in quote costanti nell’esercizio di sostenimento e nei 4 successivi
– per i contratti stipulati dal 01/01/2007:
– per cassa entro il limite del 5% del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili risultanti all’inizio del periodo d’imposta,
in caso di non capienza l’eccedenza è deducibile nei 5 anni successivi all’esercizio in cui si è verificato il costo.

Immobili in leasing ad uso promiscuo
Per gli immobili ad uso promiscuo con contratto di leasing, la deducibilità della rendita catastale e dei canoni di leasing è stata modificata più volte modificata. In particolare per i contratti di leasing stipulati:
– Dal 01/01/2014: deducibilità al 50% del canone di competenza a condizione che il contratto di leasing abbia durata maggiore di 12 anni. Se il contratto ha durata inferiore il 50% dei canoni saranno comunque deducibili suddivisi per la durata minima di 12 anni. Inoltre bisogna scorporare dal canone deducibile il costo riferito al terreno.
– Dal 01/01/2010 al 31/12/2013: Indeducibilità sia del canone che della rendita
– Dal 01/01/2007 al 31/12/2009: deducibilità al 50% del canone pagato se la durata de contratto è maggiore della metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente ministeriale previsto nel D.M 31/12/1988, con durata minima di 8 anni e massima di 15 anni
– Fino al 31/12/2006: deducibilità al 50% della rendita catastale
Come per gli immobili di proprietà utilizzati promiscuamente la deducibilità è consentita a condizione che il contribuente non possieda nello stesso Comune un immobile esclusivamente destinato all’attività professionale.

https://www.fiscoetasse.com/approfondimenti/10161-la-deducibilita-degli-immobili-strumentali-del-professionista.html?smclient=eb02ab19-e7b9-4d33-b50a-543656cc384b&utm_campaign=RSL&utm_medium=email_mn_fet&utm_source=Rassegna+Lavoro&utm_content=RSL+2022-05-02

Accesso al 730 precompilato dal 23 maggio

Agenzia Entrate

L’Agenzia delle Entrate darà il via alla stagione della dichiarazione dei redditi dal 23 maggio, quando metterà a disposizione online il modello 730 precompilato. Per accedere alla dichiarazione precompilata bisogna essere in possesso di una delle seguenti credenziali: un’identità Spid; Carta di identità elettronica; una Carta Nazionale dei Servizi.
Una volta effettuato l’accesso, è possibile visualizzare il modello 730 precompilato, un prospetto con l’indicazione sintetica dei redditi e delle spese presenti nel 730 precompilato e delle principali fonti utilizzate per l’elaborazione della dichiarazione (ad esempio i dati del sostituto che ha inviato la Certificazione Unica oppure i dati della banca che ha comunicato gli interessi passivi sul mutuo), e anche informazioni riguardanti l’esito della liquidazione, cioè il rimborso che sarà erogato dal sostituto d’imposta e/o le somme che saranno trattenute in busta paga.

Condominio di gestione: l’attribuzione del codice fiscale

Con Risposta a interpello n. 228 del 28 aprile 2022, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sull’attribuzione del codice fiscale ad un condominio di gestione.
In particolare, costituendo la forma giuridica dell’autogestione, un “condominio di gestione” degli spazi e dei servizi comuni, pur non potendosi configurare come un “condominio ordinario” ai sensi del Codice civile, si ritiene che possa ugualmente chiedere l’attribuzione del codice fiscale.
La società istante ha posto un quesito sull’attribuzione del codice fiscale con riguardo ad un fabbricato di proprietà di una società di costruzione posto in “autogestione”.
L’Ufficio territoriale competente ha negato l’attribuzione del codice fiscale con la motivazione che, “Nel caso di società di costruzione unica proprietaria dell’edificio del quale non siano state ancora vendute le singole unità immobiliari, il condominio non può dirsi venuto ad esistenza. In tale circostanza il modello AA5/6, in assenza di un verbale di assemblea condominiale correttamente formato, non è validamente sottoscritto ai sensi dell’articolo 4, comma 1 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605”.
Al riguardo, l’istante osserva che, essendo il fabbricato di sua esclusiva proprietà, manca la comunione di beni necessaria per costituire un condominio. Tuttavia, ha necessità di disporre del codice fiscale per consentire agli assegnatari la gestione autonoma degli spazi e servizi comuni, come previsto dall’articolo 39, comma 1, della legge regionale del Veneto 3 novembre 2017, n. 39, secondo cui “I Comuni e le ATER, qualora siano unici proprietari dei fabbricati destinati dall’edilizia residenziale pubblica, promuovono l’autogestione da parte dell’utenza dei servizi accessori e degli spazi comuni, anche mediante la nomina di un soggetto terzo”.
Le Entrate specificano che con la sentenza n. 10310 del 3 ottobre 1991 la Suprema Corte ha chiarito che il condominio di gestione consiste “in una collettività di inquilini autorizzati dall’Ente proprietario a svolgere per proprio conto l’amministrazione ordinaria dell’immobile, deliberando le spese necessarie per l’uso dei servizi comuni e riscuotendo diversamente le quote dei singoli assegnatari, in analogia a quanto avviene nei condomini ordinari. È evidente, peraltro, che la sostanziale differenza tra il condominio di gestione ed un condominio ordinario è costituita dalla circostanza che mentre un’assemblea di condomini può deliberare su qualsiasi argomento previsto dagli articoli 1117 e seguenti del Codice civile, un’assemblea di semplici inquilini o assegnatari di alloggi deve limitarsi a provvedere sulla gestione ordinaria e non può disporre innovazioni o modifiche che incidono sull’integrità dell’immobile, del quale essi hanno solamente l’uso in conformità del contratto di locazione”, precisando, altresì, che “La particolarità di detto condominio di gestione deriva dal fatto che esso rappresenta una comunione di godimento basata su diritti personali inerenti all’assegnazione dell’alloggio e non sul diritto di proprietà dell’immobile”.
Va da sé che l’autogestione è subordinata alla previa assegnazione degli stessi, tant’è che il comma 2 della citata norma regionale prevede che, in attesa “dell’effettivo funzionamento delle autogestioni, gli assegnatari sono tenuti a rimborsare ai comuni o alle ATER i costi diretti e indiretti dei servizi erogati”.
Tanto premesso, l’Agenzia delle Entrate ha specificato che, costituendo la forma giuridica dell’autogestione, un “condominio di gestione” degli spazi e dei servizi comuni, pur non potendosi configurare un “condominio ordinario” come previsto dal Codice civile, per le differenze sopra evidenziate, si ritiene che lo stesso possa chiedere comunque l’attribuzione del codice fiscale.
In particolare, il terzo nominato dall’assemblea degli assegnatari costituenti il cosiddetto “condominio di gestione” può chiedere l’attribuzione di un codice fiscale necessario per la gestione degli spazi e delle utenze comuni, indicando, nel modello AA 5/6, alla voce “nome”, la posizione del fabbricato e l’esistenza di un’autogestione di cui alla LR Veneto n. 39 del 2017, inserendo il codice 13 “Altre organizzazioni di persone di beni senza personalità giuridica (escluse le comunioni).

FONTE: https://www.fiscoetasse.com/rassegna-stampa/32311-condominio-di-gestione-lattribuzione-del-codice-fiscale.html?smclient=eb02ab19-e7b9-4d33-b50a-543656cc384b&utm_campaign=RSQ&utm_medium=email_mn_fet&utm_source=Rassegna+quotidiana+&utm_content=RSQ+2022-05-02

Sismabonus acquisti e leasing finanziario

Con la risposta n. 202 del 20/04/2022, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito la tematica del “Sismabonus acquisti” e leasing finanziario.
Nel caso esaminato, la società che esercita l’attività di locazione di immobili propri o in leasing, ha acquistato all’inizio del 2021, attraverso un’operazione di leasing finanziario, un immobile ad uso commerciale sito al piano terra di un edificio in cui l’impresa di costruzione ha realizzato i lavori di demolizione e ricostruzione finalizzati ad un miglioramento antisismico.
L’istante precisa, inoltre, che la società di locazione ha concordato il prezzo con l’impresa di costruzione e l’acquisto non è avvenuto in modo diretto, ma, appunto, attraverso la società di leasing.
In relazione al possesso dell’immobile, quindi, l’istante ha spiegato che: “il soggetto che ‘giuridicamente’ acquisisce la proprietà immobiliare è la società di leasing mentre l’utilizzatrice è la società istante che diventerà proprietaria solo al termine del contratto pagando il riscatto contrattualmente predeterminato.” Inoltre, la società di locazione sosterrà le spese per eventuali eventi imprevedibili.
L’Istante si rivolge quindi all’Agenzia delle Entrate per chiedere se, per accedere all’agevolazione disciplinata dall’articolo 16, comma 1-septies del decreto legge n. 63 del 2013, ossia “Sismabonus acquisti”, con il termine “acquirente” si debbano intendere coloro che “divengono titolari del diritto di proprietà, ovvero se il temine usato si possa riferire a tutti coloro che ottengono dal venditore un diritto reale (ad esempio usufruttuario) ovvero ancora se l’acquirente debba invece identificarsi con il soggetto che ‘acquisisce’ l’immobile indipendentemente dalla forma tecnico-giuridica o finanziaria usata.”
In risposta, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il contratto di leasing in questione può essere assimilato a un vero e proprio acquisto in proprietà del bene.
Ciò detto, l’Agenzia prosegue affermando che, nel presupposto che la realizzazione degli interventi sia stata effettuata da un’impresa “di costruzione o ristrutturazione immobiliare” e che la stipula dell’atto inerente al leasing finanziario avvenga entro 30 mesi dalla data di conclusione dei lavori, l’istante potrà fruire del “Sismabonus acquisti”.
Considerando la piena equiparazione con l’acquisto in proprietà, l’Agenzia delle Entrate infine ricorda che l’ammontare della detrazione (fermo restando il limite massimo di spesa di 96.000 euro fissato dalla norma per ciascuna unità immobiliare) dovrà essere commisurato al prezzo della singola unità immobiliare, risultante nell’atto pubblico di compravendita stipulato tra il soggetto che ha realizzato gli interventi agevolabili e la società di leasing.

A cura di Deborah Maria Foti
Ufficio Stampa ANAPI

Cessione del credito e sconto in fattura: rettifiche entro il 13 maggio

Con la Risoluzione n. 21/E del 5 maggio 2022, l’Agenzia delle Entrate ha comunicato la riapertura dei termini per consentire la nuova comunicazione di opzione del credito e sconto in fattura, per quanto concerne le richieste inviate dal 1° al 29 aprile che erano state scartate o errate, relative agli interventi sostenuti nel 2021. I nuovi termini comunicati dall’Agenzia delle Entrate vanno dal 9 al 13 maggio 2022.
Nei giorni scorsi era emerso che molte delle comunicazioni inviate, entro la precedente scadenza del 29 aprile 2022, erano state scartate. Altre comunicazioni che invece erano state accolte, contenevano errori sostanziali che hanno portato all’insorgenza di crediti d’imposta errati.
Inoltre, molti contribuenti avevano denunciato dei malfunzionamenti della piattaforma attraverso la quale comunicare cessioni del credito o sconti in fattura. Tutta questa situazione ha portato, quindi, l’Agenzia delle Entrate, a rivedere i termini e ovviare agli errori con l’invio di una nuova comunicazione dal 9 al 13 maggio 2022.
A conferma di quanto appena detto, infatti, nella suddetta Risoluzione si legge che: “sono giunte all’Agenzia delle entrate alcune segnalazioni da parte di contribuenti, professionisti e associazioni di categoria, nelle quali è stato evidenziato che, anche in ragione delle significative evoluzioni normative intervenute di recente, sono state scartate numerose comunicazioni trasmesse entro la prevista scadenza del 29 aprile 2022. In altri casi, invece, è stato segnalato che le comunicazioni inviate e accolte contenevano errori sostanziali che determinano l’insorgere di crediti d’imposta non corretti.”
Dal 9 al 13 maggio sarà possibile:
a) inviare comunicazioni sostitutive e annullamenti di comunicazioni trasmesse e accolte dal 1° al 29 aprile 2022, per le rate residue delle spese del 2020 (4 o 9 rate, in base al tipo di intervento) e le spese del 2021;
b) ritrasmettere comunicazioni scartate dal 25 al 29 aprile 2022, per le rate residue delle spese del 2020 (4 o 9 rate) e le spese del 2021, a parità di codice fiscale del beneficiario (condominio o beneficiario dell’intervento sulla singola unità immobiliare) e anno della spesa.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito anche che i crediti emergenti dalle comunicazioni relative alle rate residue delle spese del 2020 e alle spese del 2021, correttamente ricevute dal 1° al 29 aprile 2022 o dal 9 al 13 maggio 2022, saranno caricati entro il 17 maggio 2022 sulla Piattaforma accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.
Infine, l’Agenzia delle Entrate ha spiegato che: “Resta fermo il caricamento sulla suddetta Piattaforma, entro il 10 maggio 2022, dei crediti emergenti dalle comunicazioni relative alle spese del 2022, correttamente ricevute nel mese di aprile 2022, per le quali, come di consueto, eventuali sostituzioni e annullamenti devono essere trasmessi entro il giorno 5 del mese successivo (5 maggio 2022).”

Deborah Maria Foti – Ufficio Stampa ANAPI

Correzione cessione bonus edilizi dal 9 al 13 maggio

Comunicazioni bonus edilizi scartate e errate: le Entrate spiegano come gestirle dal 9 al 13 maggio. Possibili correzioni e nuovi invii.
Con Risoluzione n. 21 del 5 maggio, l’Agenzia delle Entrate ha disposto una proroga per le comunicazioni di cessione dei bonus edilizi scartate o errate.
In particolare, il provvedimento si riferisce alle spese del 2021 e alle rate residue delle spese 2020
trasmesse dal 1° al 29 aprile, scartate o contenenti errori, e stabilisce che potranno essere inviate nuovamente o corrette dal 9 al 13 maggio 2022.
L’Agenzia precisa che dal 9 al 13 maggio 2022 sarà possibile: inviare comunicazioni sostitutive e annullamenti di comunicazioni trasmesse e accolte dal 1° al 29 aprile 2022, per le rate residue delle spese del 2020 (4 o 9 rate, in base al tipo di intervento) e le spese del 2021; ritrasmettere comunicazioni scartate dal 25 al 29 aprile 2022, per le rate residue delle spese del 2020 (4 o 9 rate) e le spese del 2021, a parità di codice fiscale del beneficiario (condominio o beneficiario dell’intervento sulla singola unità immobiliare) e anno della spesa.
Inoltre nello stesso documento le Entrate chiariscono che i crediti emergenti dalle comunicazioni relative alle rate residue delle spese del 2020 (4 o 9 rate) e alle spese del 2021, correttamente ricevute dal 1° al 29 aprile 2022 e correttamente ricevute dal 9 al 13 maggio 2022 (per quest’ultimo periodo, solo se si tratta di comunicazioni sostitutive o ritrasmissione di scarti), saranno caricati entro il 17 maggio 2022 sulla Piattaforma accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate, a beneficio dei fornitori e dei primi cessionari, applicando le disposizioni vigenti per le comunicazioni ricevute nel mese di aprile 2022; mentre i crediti emergenti dalle comunicazioni relative alle spese 2022, correttamente ricevute nel mese di aprile 2022, saranno caricati sulla stessa Piattaforma entro il 10 maggio 2022.

https://www.fiscoetasse.com/rassegna-stampa/32340-comunicazione-cessione-bonus-edilizi-come-correggere-quelle-errate-dal-9-al-13-maggio.html?smclient=eb02ab19-e7b9-4d33-b50a-543656cc384b&utm_campaign=RSQ&utm_medium=email_mn_fet&utm_source=Rassegna+quotidiana+&utm_content=RSQ+2022-05-06

Vale solo dal 2022 l’esenzione Imu per coniugi con doppia residenza

Il MEF risponde alla interrogazione parlamentare del 20 aprile 2022 n 5-07902 sulla “Disciplina dell’IMU applicabile ai componenti del medesimo nucleo familiare”. Nell’interrogazione si chiedevano chiarimenti sulla esenzione dall’IMU per i coniugi con doppia residenza.
In sintesi l’interrogazione enunciava quanto segue: l’art 5-decies del DL n 146/2021 modificando il comma 741 dell’art 1 della legge n. 160 del 2019 (legge di Bilancio 2020), ha stabilito che «Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale o in comuni diversi, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, scelto dai componenti del nucleo familiare».
La disposizione ha inteso superare l’orientamento della Corte di Cassazione secondo cui veniva negato il beneficio dell’esenzione ad ambedue i coniugi che si trovavano nella fattispecie in esame. I Comuni stanno infatti inviando avvisi di accertamento per gli anni 2017-2021, in linea con l’interpretazione della Corte di cassazione.
Con comunicazione del 24 marzo 2022 la Corte di Cassazione ha reso noto di avere sollevato dinanzi a sé stessa la questione di legittimità costituzionale con riferimento alla disposizione di cui all’art 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, che disconosce il diritto all’esonero dal versamento dell’imposta municipale propria sulla prima casa se uno dei componenti del nucleo familiare ha fissato la residenza in un Comune diverso.
Tanto premesso, gli interroganti hanno chiesto quali disposizioni il Governo intenda attivare in attesa della decisione della Corte.
Il MEF, in merito all’esenzione dall’IMU nel caso di coniugi con doppia residenza e quindi doppia abitazione, ha precisato che: “l’art 1 comma 741 della legge n. 160 del 2019 (come modificato dall’art 5-decies del decreto-legge n. 146 del 2021) non ha natura interpretativa e, quindi, retroattiva, ma al contrario innovativa e, pertanto, può trovare applicazione solo per l’avvenire. Infatti la disposizione di cui al decreto-legge n. 146 del 2021 è stata introdotta proprio per escludere, per il futuro, l’incertezza interpretativa ingenerata negli anni pregressi dalla norma originaria e che la portata applicativa della nuova definizione di abitazione principale”. Con riferimento al periodo pregresso 2017-2021, trova applicazione la disciplina previgente, secondo cui alla luce dell’orientamento ormai consolidato della Corte di Cassazione, «nel caso in cui non è unico il riferimento alla residenza anagrafica e alla dimora abituale del nucleo familiare, l’esenzione non spetta in nessun caso».
Il MEF ha specificato che, sulla base di questo indirizzo interpretativo, si giustifica la notifica di avvisi di accertamento da parte dei comuni fino all’anno d’imposta 2021.
In merito al comunicato della Cassazione si legge che «la Corte dubita della legittimità costituzionale – in relazione agli art 3, 31, e 53 Costituzione – del riferimento alla residenza anagrafica e alla dimora abituale non solo del possessore dell’immobile (com’era nella versione originaria dell’IMU) ma anche del suo nucleo familiare. In tal modo, quest’ultimo potrebbe diventare un elemento di ostacolo all’esenzione per ciascun componente della famiglia che abbia residenza anagrafica ed effettiva dimora abituale in un immobile diverso».
Nella risposta alla interrogazione il MEF conclude evidenziando che, tale impostazione della Corte dovrebbe indurre i Comuni ad adottare un atteggiamento di cautela nelle attività di accertamento dell’IMU dovuta per gli anni 2017/2021, tenuto conto che una declaratoria di illegittimità dell’accennata disposizione da parte della Corte Costituzionale renderebbe illegittima l’azione di recupero dell’imposta posta in essere dai Comuni stessi.

FONTE: articolo visto su Fisco e Tasse

Uncem: “Prorogare di un anno il superbonus per le unifamiliari”

“Il Superbonus 110% deve essere esteso di un anno. Portare il termine per finire i lavori dal 30 giugno 2022 al 30 settembre, come proposto dal Ministro Franco, è utile ma non basta. Occorre prorogarlo di un anno, come Uncem chiede da tempo. La scadenza per effettuare gli interventi edilizi deve essere portata al 30 giugno 2023.
E per favore, non chiamiamole più ‘villette’.
È una definizione impropria per migliaia di immobili compresi nelle categorie catastali A/2 Abitazioni di tipo civile, A/3 Abitazioni di tipo economico, A/4 Abitazioni di tipo popolare, A/5 Abitazioni di tipo ultrapopolare, A/6 Abitazioni di tipo rurale, A/7 Abitazioni in villini, A/11 Abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi. Il superbonus va esteso a tutti questi, siano prima o seconda casa. Non sono ville o villette. Sono case singole, anche nelle città, gran parte nei paesi, in stati di conservazione che richiedono interventi efficaci e urgenti, incentivati. Si intervenga piuttosto portando, dal 2023 al 2026, il bonus per interventi di efficientamento energetico e antisismici al 90%, soglia già utile e positiva, chiedendo per tutti gli immobili del Paese una ‘carta di identità’ chiara e al pari di altri Stati europei”.

Lo afferma Marco Bussone, Presidente nazionale Uncem.

COMUNCATO STAMPA UNCEM

Tari: diritto allo sconto se i cassonetti sono lontani da casa

La legge prevede che l’utente abbia diritto allo sconto Tari nel caso in cui i cassonetti siano posizionati lontano da casa. E’ quanto dispone il comma 657 della Legge 147/2013. Uno sconto dovuto, in quanto la lontananza del punto di raccolta costringe il residente a portare personalmente la spazzatura presso il più vicino centro, obbligandolo in molti casi a servirsi della propria auto. In questi casi è possibile ottenere uno sconto del 60% sulla Tari.
È il regolamento del Comune a stabilire quale sia la distanza oltre la quale scatta la riduzione della Tari.
Si tratta dunque di uno sconto Tari obbligatorio, derivante direttamente dalla legge, che il Comune non può negare. Per ottenerlo bisogna però prestare un’apposita domanda al Comune.
La normativa prevede, oltre agli sconti “obbligatori”, altri sconti facoltativi sulla Tari, che sono rimessi alla discrezionalità dei singoli Comuni.
Si tratta in particolare delle riduzioni della tassa per le abitazioni con unico occupante. Dello sconto per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo; delle agevolazioni per i locali diversi dalle abitazioni e per le aree scoperte adibite ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente. E ancora, per le abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di 6 mesi all’anno, all’estero. Infine, per i fabbricati rurali ad uso abitativo. Il Comune può inoltre deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni.

FONTE: La Legge per tutti

Come avere uno sconto sulla Tari

Risoluzione di contratto con riserva: l’imposta di registro è proporzionale

La risoluzione della compravendita prevista da un contratto con clausola di riserva di proprietà, determinando la regressione del bene originariamente ceduto, costituisce un nuovo contratto e deve essere assoggettata all’imposta proporzionale di registro con applicazione dell’aliquota prevista per i trasferimenti immobiliari in quanto la vendita con riserva causa l’immediato trasferimento del bene (Cassazione, n. 1868/2022)

Il fatto
La vicenda amministrativa portata all’attenzione della Corte suprema ha quale presupposto il regime di tassazione, ai fini dell’imposta di registro, del contratto di vendita con riserva di proprietà nella particolare ipotesi di retrocessione del bene, originariamente ceduto (nel caso di specie, un’azienda), a seguito di mancato versamento del prezzo pattuito.
L’impostazione adottata dall’Agenzia, nell’ipotesi posta al suo controllo, era di assoggettare tale transazione (e le sue vicende modificative) a imposta di registro in misura proporzionale in luogo di quella ritenuta applicabile da controparte, ovverosia in misura fissa.
L’avviso di liquidazione impugnato con ricorso dinanzi la Ctp di Genova vedeva soccombente l’ufficio il quale, impugnata la decisione dei primi giudici, si vedeva respinto il proprio gravame da parte della Ctr Liguria.

La decisione
Il ricorso per Cassazione veniva proposto dall’Agenzia delle entrate sulla scorta di un unico motivo di doglianza in ragione della ritenuta commessa violazione dell’articolo 27 del Dpr n.131/1986 (Testo unico imposta di registro).
Al riguardo, i giudici di legittimità, con l’ordinanza n. 1868 del 21 gennaio 2022 in commento, hanno ritenuto meritevoli di accoglimento le ragioni erariali e, quindi, manifestamente fondato il motivo di ricorso, accogliendone nel merito le motivazioni e condannando le parti convenute al ristoro delle spese di giudizio.

La Cassazione ha, in via preliminare, richiamato il disposto di cui al citato articolo 27 in correlazione a una precedente pronuncia della stessa Corte (cfr sentenza n. 5075/1998) con la quale veniva stabilito che in virtù della norma in argomento “le vendite con riserva di proprietà non sono considerate sottoposte a condizione sospensiva, il che significa che ai fini della legge di registro, diversamente dalla disciplina civilistica, il contratto in questione produce l’immediato trasferimento della proprietà all’acquirente”.

In applicazione di detto principio di natura generale, il contratto, con il quale le parti sciolgono la vendita con riserva di proprietà in conseguenza del mancato pagamento del prezzo, non rappresenta, ai fini dell’imposta di registro, un atto ricognitivo dell’effetto risolutivo, ma costituisce esso stesso un nuovo contratto, con la diretta conseguenza di annullare quello originario e gli effetti da questo prodotti determinando la retrocessione del cespite interessato a favore del primo proprietario.

In conclusione, la Cassazione, con l’ordinanza in commento non ha inteso discostarsi dall’insegnamento rinveniente dalla richiamata pronuncia n. 5075/1998 ritenendo, pertanto, che nell’ipotesi di risoluzione di un contratto di vendita con la clausola di riserva di proprietà, l’atto successivo con il quale viene stabilita la risoluzione di detto passaggio, determinando la regressione del bene oggetto del contratto risolto, deve essere necessariamente assoggettato all’imposta proporzionale di registro con applicazione dell’aliquota prevista per i trasferimenti immobiliari, in quanto, ai fini della legge sull’imposta di registro, la vendita con riserva di proprietà causa l’immediata produzione dell’effetto traslativo della proprietà in capo al soggetto beneficiario.

FONTE: https://www.fiscooggi.it/rubrica/giurisprudenza/articolo/risoluzione-contratto-riserva-limposta-registro-e-proporzionale