Per i lavori antisismici effettuati sulle pertinenze di un fabbricato composto da due unità abitative e da un portico antistante – anch’esse sottoposte a lavori da Superbonus – situate in un edificio separato, è possibile calcolare la detrazione su un autonomo limite di spesa pari a 96mila euro. È la soluzione fornita dall’Agenzia, con la risposta n. 375 del 13 luglio 2022, a uno dei quesiti proposti da una contribuente con interpello.
L’istante, comproprietaria di un edificio composto da due unità abitative e da un portico di pertinenza esclusiva di una delle due, accatastato unitamente a quest’ultima e costruito in aderenza all’edificio principale a cui è strutturalmente connesso, e di un altro fabbricato separato dal primo con due unità accatastate C/2 (ad uso deposito) di pertinenza di una delle suddette abitazioni, dell’unità abitativa posta al primo piano dell’altro edificio, come anticipato, intende effettuare sull’intera proprietà interventi antisismici, di efficientamento energetico e anche di recupero del patrimonio edilizio.
In relazione a questi lavori, chiede all’Agenzia
– se le spese per gli interventi antisismici effettuati sul portico costruito in aderenza all’edificio principale possano essere incluse nel massimale previsto per gli interventi effettuati sulle parti comuni di tale edificio, pur non essendo, detto portico, parte comune del fabbricato, o siano invece riconducibili al massimale relativo alla parte privata dell’abitazione di cui il portico è pertinenza non distintamente accatastata
– quale sia il limite di spesa ammesso al Superbonus per gli interventi antisismici effettuati sulle pertinenze di una delle due abitazioni poste nell’edificio separato.
Inoltre chiede lumi anche sui termini temporali della maxi agevolazione e sulle modalità di calcolo della percentuale di esecuzione dei lavori al 30 giugno 2022.
A parere dell’Agenzia, la determinazione dei limiti di spesa, come precisato nella circolare n. 24/2020, interpretativa di molteplici aspetti della norma (articolo 119 del Dl “Rilancio”), per gli interventi antisismici sulle parti comuni di edifici, gli importi di spesa ammessi al Superbonus sono pari a 96mila euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio. Sul punto, inoltre, con la successiva circolare n. 30/2020, ha specificato che, nel caso in cui l’ammontare massimo di spesa agevolabile sia determinato in base al numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio oggetto di interventi, il calcolo va effettuato tenendo conto anche delle pertinenze, mentre non devono essere considerate le pertinenze collocate in un edificio diverso da quello oggetto degli interventi.
Pertanto, nel caso in esame, il calcolo della spesa massima ammessa all’agevolazione per gli interventi sulle parti comuni dell’edificio composto dalle due unità abitative, non devono essere considerate le pertinenze situate nell’edificio separato ubicato nello stesso cortile.
Quindi, in relazione alle spese sostenute per l’intervento di parziale demolizione e ricostruzione con riduzione della classe di rischio sismico di tale ultimo edificio, l’istante potrà fruire del beneficio, nel rispetto di ogni altra condizione, calcolato su un distinto limite di spesa pari a 96mila euro.
Ciò in quanto, come chiarito con riferimento alla detrazione spettante per i lavori antisismici (articolo 16-bis del Tuir – che costituisce la disposizione normativa di riferimento anche ai fini del Superbonus per interventi antisismici):
– è possibile fruire del Superbonus anche se l’intervento antisismico riguarda solo le pertinenze di una unità abitativa (cfr. quesito 4.1.1 della circolare 30/E del 2020). Si ricorda, al riguardo, che per gli interventi in questione il limite di spesa è da riferirsi complessivamente agli interventi effettuati sull’abitazione e sulle relative pertinenze anche autonomamente accatastate. Nel predetto limite, inoltre, occorre tener conto anche delle eventuali ulteriori spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 16-bis del TUIR effettuati sulla predetta abitazione, in quanto per gli interventi antisismici ammessi alle detrazioni, ivi compreso il Superbonus, non è possibile fruire di un autonomo limite di spesa atteso che non costituiscono una nuova categoria di interventi agevolabili in quanto compresi tra quelli di cui alla lett. i)del medesimo articolo 16-bis del Tuir (cfr., da ultimo, circolare n. 7/E del 2021);
– le spese relative ai lavori sulle parti comuni di un edificio, essendo oggetto di un’autonoma previsione agevolativa, devono essere considerate in modo autonomo ai fini dell’individuazione del limite di spesa detraibile. Pertanto, nel caso in cui vengano effettuati dal medesimo contribuente, anche nello stesso edificio, sia lavori sulle parti comuni che lavori sulla propria abitazione e relative pertinenze, la detrazione spetta nei limiti di spesa previsti, applicabili disgiuntamente per ciascun intervento.
Riassumendo, in conclusione, per gli interventi antisismici, la contribuente potrà calcolare il Superbonus, con due distinti limiti di spesa:
– per gli interventi sulle parti comuni dell’edificio costituito dalle due unità abitative e dal portico accatastato unitariamente a una di esse il limite complessivo di spesa ammessa alla detrazione è pari a 192mila euro (96mila x le due unità immobiliari), in funzione della spesa imputata
– per l’intervento antisismico sulle due pertinenze ubicate nell’edificio separato è possibile calcolare la detrazione su un autonomo limite di spesa pari a 96mila euro. In tale limite vanno comprese anche le spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio effettuati sull’unità immobiliare di cui sono pertinenze per le quali spetta la detrazione ivi disciplinata.
Con riferimento, infine, al quesito riguardante i termini di vigenza dell’agevolazione, l’Agenzia ricorda che, per gli interventi effettuati su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari di proprietà o in comproprietà di persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa o di arti e professioni il Superbonus spetta “anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento per quelle sostenute entro il 31 dicembre 2023, del 70 per cento per quelle sostenute nell’anno 2024 e del 65 per cento per quelle sostenute nell’anno 2025” (articolo 119, comma 8-bis, Dl n. 34/2020). La disposizione si applica anche agli interventi “effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno (…) dello stesso edificio”, intendendosi con tale locuzione estendere l’arco temporale di vigenza dell’agevolazione previsto nel caso degli interventi sulle parti comuni anche a quelli effettuati sulle singole unità immobiliari comprese nell’edificio.
L’Agenzia, in particolare, ritiene che la disposizione si applichi altresì nel caso di interventi effettuati solo sulle pertinenze delle predette unità immobiliari a nulla rilevando che le stesse siano collocate in un edificio diverso.
Gli interventi effettuati su una unità immobiliare funzionalmente indipendente detenuta in forza di un contratto di locazione da una persona fisica e ubicata in un immobile strumentale di proprietà di una Srl, possono fruire del Superbonus a condizione che sia stato ottenuto il consenso del proprietario alla realizzazione dei lavori e nei limiti delle spese dallo stesso sostenute. Inoltre, ai fini del requisito della indipendenza funzionale, l’unità immobiliare deve essere dotata di almeno tre installazioni o manufatti di proprietà esclusiva. Questo il principale chiarimento contenuto nella risposta n. 376 del 13 luglio 2022 dell’Agenzia delle entrate.
Nel dettaglio, l’istante ha stipulato, insieme al coniuge, un contratto di locazione di una unità immobiliare A/3, con un accesso autonomo dalla strada pubblica e funzionalmente indipendente (dotata di autonome utenze relative alla corrente e al gas), di proprietà di una società di cui è socio il coniuge. L’immobile è situato al piano superiore di un edificio nel quale, al piano terreno, si trovano dei locali di proprietà della stessa società adibiti ad attività commerciale.
L’istante intende eseguire sull’unità immobiliare che detiene in locazione interventi di efficientamento energetico, quali il cappotto termico, l’installazione di pannelli solari fotovoltaici con relative batterie di accumulo, la sostituzione dell’attuale impianto di climatizzazione invernale con uno a pompa di calore e la sostituzione di tutti gli infissi, e pertanto chiede di poter fruire del Superbonus.
L’Agenzia, innanzitutto, ricorda che la maxi-detrazione spetta anche alle persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, che sostengono le spese per interventi effettuati su unità immobiliari detenute in base a un titolo idoneo (contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato), al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio e che siano in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario.
Inoltre, l’Amministrazione rileva che il Superbonus spetta anche per gli interventi trainanti di risparmio energetico (articolo 119, comma 1 del decreto “Rilancio”) e per quelli trainati indicati nei commi 2, 5, 6 e 8 dello stesso articolo, realizzati su una «unità immobiliare situata all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno».
Per accesso autonomo dall’esterno, spiega l’Agenzia, si intende un accesso indipendente, non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone d’ingresso che consenta l’accesso dalla strada o da cortile o da giardino anche di proprietà non esclusiva. Un’unità immobiliare può ritenersi funzionalmente indipendente, poi, se dotata di almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva: impianti per l’approvvigionamento idrico, impianti per il gas, impianti per l’energia elettrica, impianto di climatizzazione invernale.
In particolare, la circolare n. 24/2020 ha precisato che per l’individuazione delle unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno, situate all’interno di edifici plurifamiliari, va verificata la contestuale sussistenza dei requisiti di indipendenza funzionale e di accesso autonomo dall’esterno, non rilevando che l’edificio di cui tali unità immobiliari fanno parte sia costituito o meno in condominio.
Inoltre, l’Agenzia ritiene che gli interventi effettuati su una unità abitativa funzionalmente indipendente e con uno o più accessi autonomi dall’esterno possano essere ammessi al Superbonus, nel rispetto di ogni altra condizione prevista dalla norma, indipendentemente dalla circostanza che tale unità immobiliare sia ubicata in un edificio escluso dall’agevolazione in quanto, ad esempio, come nel caso in questione, sia composto da più unità immobiliari di proprietà di una società e, dunque, di un soggetto diverso da una persona fisica al di fuori dell’esercizio di impresa o di arti o professioni.
Nel caso in esame, l’unità immobiliare residenziale detenuta in forza di un contratto di locazione ha un accesso autonomo dalla strada pubblica ed è dotata di autonome utenze relative alla corrente e al gas. Come richiamato, ai fini del requisito della indipendenza funzionale, l’unità immobiliare deve essere dotata di almeno tre installazioni o manufatti di proprietà esclusiva.
Pertanto, se oltre alle predette utenze l’unità immobiliare abbia almeno un’altra installazione o impianto di proprietà esclusiva (ad esempio, per l’approvvigionamento idrico oppure l’impianto di climatizzazione invernale) e sia dotata di accesso autonomo dall’esterno, nel rispetto di tutte le condizioni previsti dalla normativa, l’istante, titolare di un contratto di locazione regolarmente registrato, può fruire del Superbonus a patto che abbia ottenuto il consenso del proprietario alla realizzazione dei lavori e nei limiti delle spese dallo stesso sostenute.
Con il Ddl di conversione del DL 21/2022 viene ancora una volta modificata la disciplina del superbonus e dell’opzione per la cessione dei crediti relativi a detrazioni “edilizie” o per lo sconto sul corrispettivo.
Viene infatti stabilito che, ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 30 giugno 2023, l’esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro, relativi agli interventi che beneficiano del superbonus o agli interventi per i quali è possibile optare per la cessione del credito o lo sconto sul corrispettivo deve essere affidata:
– a imprese, o a imprese subappaltatrici, che al momento della sottoscrizione del contratto di appalto, o al momento di sottoscrizione del contratto di subappalto, sono in possesso dell’attestazione SOA, di cui all’art. 84 del DLgs. 18 aprile 2016 n. 50 (Codice dei contratti pubblici);
– a imprese che al momento della sottoscrizione del contratto di appalto, o a imprese subappaltatrici che al momento di sottoscrizione del contratto di subappalto, possano documentare al committente o all’impresa subappaltante “l’avvenuta sottoscrizione di un contratto finalizzato al rilascio dell’attestazione di qualificazione con uno degli organismi previsti dall’articolo 84 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”. In questi casi, la detrazione relativa alle spese sostenute a decorrere dal 1° luglio 2023 è condizionata dell’avvenuto rilascio dell’attestazione di qualificazione di cui all’art. 84 del DLgs. 50/2016.
Le disposizioni non si applicano:
– ai lavori in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 21/2022;
– ai contratti di appalto o di subappalto aventi data certa, ai sensi dell’art. 2704 c.c., anteriore alla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 21/2022.
Dal 1° luglio 2023, invece, ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali l’esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro, relativi agli interventi previsti dall’articolo 119 ovvero dall’articolo 121, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020, è affidata esclusivamente alle imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, della occorrente qualificazione ai sensi dell’articolo 84 del codice dei contratti pubblici.
In sostanza, quindi, per i lavori superiori a 516.000 euro, nei primi sei mesi del 2023 le imprese a cui vengono affidati i lavori edilizi possono non aver ancora ottenuto la certificazione ma devono averne fatto richiesta, mentre dal 1° luglio 2023 dette imprese devono obbligatoriamente aver ottenuto la certificazione affinché il committente possa non soltanto beneficiare del superbonus, ma possa anche optare per la cessione del credito o lo sconto in fattura.
La “stretta SOA” sui bonus edilizi derivanti da lavori di importo superiore a 516.000 euro produrrà effetti a partire dal 2023 ma entra in vigore immediatamente.
Supponiamo ad esempio che il Dl entri in vigore il prossimo 20 maggio, questo significa che se viene stipulato un contratto di appalto per lavori superiori a 516.000 euro in data 25 maggio 2022, l’impresa cui vengono affidati i lavori deve possedere già a quella data (25 maggio 2022) la certificazione SOA, oppure il contratto già sottoscritto con un ente certificatore per il rilascio della certificazione SOA.
In assenza di questo requisito le spese sostenute dal committente per l’esecuzione dei lavori saranno comunque agevolabili con i bonus edilizi, ma soltanto quelle sostenute sino al 31 dicembre 2022, perché per quelle sostenute a decorrere dall’1 gennaio 2023 verrà meno il riconoscimento ai fini di tali agevolazioni fiscali.
Che cos’è la SOA
L’Attestazione SOA è la certificazione obbligatoria per la partecipazione a gare d’appalto per l’esecuzione di appalti pubblici di lavori, ovvero un documento necessario e sufficiente a comprovare, in sede di gara, la capacità dell’impresa di eseguire, direttamente o in subappalto, opere pubbliche di lavori con importo a base d’asta superiore a € 150.000,00; essa attesta e garantisce il possesso da parte dell’impresa del settore delle costruzioni di tutti i requisiti previsti dalla attuale normativa in ambito di Contratti Pubblici di lavori.
L’Attestazione SOA ha validità quinquennale e viene rilasciata a seguito di un’istruttoria di validazione dei documenti prodotti dall’impresa, facenti capo agli ultimi dieci esercizi di attività dell’impresa da appositi Organismi di Attestazione, ovvero società autorizzate ad operare dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP).
L’Attestazione SOA qualifica l’azienda ad appaltare lavori per categorie di opere e per classifiche di importi.
Le categorie di opere in cui si potrà ottenere la Qualificazione sono 52:
13 di esse rappresentano opere di carattere generale (edilizia civile e industriale, fogne e acquedotti, strade, restauri, etc.)
39 di esse sono riconducibili ad opere specializzate (impianti, restauri di superfici decorate, scavi, demolizioni, arredo urbano, finiture tecniche, finiture in legno, in vetro e in gesso, arginature etc.).
La categoria di opere è legata all’attività aziendale ed alla tipologia dei lavori eseguiti dall’impresa durante il suddetto periodo di riferimento.
Le classifiche di qualificazione sono 10; esse sono identificate da un numero romano e da un corrispondente controvalore, espresso in euro: I fino a euro 258.000; II fino a euro 516.000; III fino a euro 1.033.000; III bis fino a euro 1.500.000; IV fino a euro 2.582.000; IV bis fino a euro 3.500.000; V fino a euro 5.165.000; VI fino a euro 10.329.000; VII fino a euro 15.494.000; VIII oltre euro 15.494.000.
Esse abilitano l’impresa a partecipare ad appalti per importi pari alla relativa classifica accresciuta di un quinto (cioè incrementata del 20%).
La classifica di importo è commisurata alla capacità tecnica ed economica dell’impresa. Per Qualificazioni in classifiche maggiori alla II è necessario dimostrare il possesso di un Sistema di Qualità aziendale, certificato secondo la norma UNI EN ISO 9001.
Gli interventi per l’accessibilità e la rimozione delle barriere architettoniche sono agevolati con le detrazioni fiscali. L’aliquota della detrazione dipende dall’anno in cui si sostengono le spese. La spiegazione è stata fornita dall’Agenzia delle Entrate con una risposta su Fisco Oggi.
Un contribuente ha scritto alla posta di Fisco Oggi perché vuole sapere se una persona con disabilità grave, che installa un montascale, può ottenere la detrazione del 50% dell’intera spesa sostenuta o deve attenersi alle quote delle tabelle millesimali.
L’Agenzia ha spiegato che l’installazione di un montascale rientra tra gli interventi edilizi, realizzabili sia sulle singole unità immobiliari che sulle parti comuni di edifici residenziali, finalizzati alla rimozione delle barriere architettoniche.
Questi interventi, ai sensi dell’articolo 16-bis del Tuir, possono usufruire, fino al 31 dicembre 2024, di una detrazione del 50%, da ripartire in 10 anni, da calcolare su un importo massimo di spesa di 96.000 euro.
Considerato che il montascale è necessario all’uso specifico solo della persona con disabilità e non anche degli altri condòmini, che non hanno necessità o interesse ad utilizzarlo, il contribuente che sostiene il costo per la sua installazione avrà diritto a usufruire del beneficio fiscale sull’intera spesa effettuata, senza che questa debba essere ripartita secondo le quote millesimali.
L’Agenzia ha inoltre ricordato che, per effetto della Legge di Bilancio per il 2022, che ha introdotto l’articolo 119-ter nel Decreto Rilancio, solo per le spese sostenute nel 2022 è riconosciuta una detrazione del 75%, da ripartire in 5 anni, da calcolare su un importo massimo di spesa variabile da 30.000 a 50.000 euro, a seconda del numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio.
Fonte: FiscoOggi
I lavori agevolabili, effettuati dal socio locatario su un’unità immobiliare di proprietà della società commerciale, non rientrano nell’ambito applicativo del Superbonus. Non conta che l’abitazione sia indipendente e che il contratto d’affitto sia regolarmente registrato e neanche che l’immobile sia di una Srl: decisivo è il fatto che il detentore ne sia socio. Lo ribadisce l’Agenzia delle entrate, con la risposta n. 380 del 15 luglio 2022.
L’istante, cioè il socio affittuario, al contrario, pensava di poter fruire della maxi agevolazione, sulla base dell’assoluta indipendenza funzionale dell’abitazione rispetto al resto dell’edificio di cui fa parte e dove la società svolge la propria attività commerciale.
L’Agenzia ribalta la convinzione dell’istante, traendo spunto dalla circolare n. 24/2020, con la quale ha fornito chiarimenti a largo raggio su molteplici aspetti della disposizione di base, vale a dire l’articolo 119 del Dl “Rilancio”. Tra questi, ha sì precisato che l’unità abitativa posta all’interno di un edificio plurifamiliare dotata di accesso autonomo fruisce del Superbonus autonomamente, indipendentemente dalla circostanza che sia ubicata in un edificio escluso dall’agevolazione in quanto, ad esempio, come nel caso in esame, sia composto da più unità immobiliari di proprietà di una società e, dunque, di un soggetto diverso da una persona fisica al di fuori dell’esercizio di impresa o di arti o professioni. Ciò, in applicazione di un criterio “oggettivo” che valorizza l’utilizzo effettivo dell’immobile oggetto degli interventi agevolabili.
Tuttavia, osserva che il Superbonus non spetta, invece, ai soci di una società che svolge attività commerciale, i quali sostengono le spese per interventi effettuati su immobili residenziali di proprietà della compagine, che costituiscono beni relativi all’impresa. Tale preclusione sussiste anche nell’ipotesi in cui il socio sia detentore dell’immobile sulla base, ad esempio, di un contratto di locazione o di comodato.
La naturale conseguenza è che l’istante, in quanto socio della Srl proprietaria dell’unità immobiliare, non possa fruire dell’agevolazione, a nulla rilevando che detenga l’unità immobiliare in virtù di un contratto di locazione regolarmente registrato e che sia in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario.
Il servizio sportello online, di videochiamata con l’Agenzia delle Entrate Riscossione, è stato esteso a 15 regioni. Si possono prenotare appuntamenti a distanza nelle seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Toscana, Valle d’Aosta e Veneto. La possibilità è prevista anche per le province autonome di Trento e Bolzano e gli ambiti provinciali di Roma, Milano e Brescia.
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A Milano, nella fase sperimentale dello scorso autunno, sono state prenotate 9.875 chiamate, mentre a Roma il numero ha raggiunto i 16.688.
Tramite il nuovo servizio i contribuenti possono richiedere la stessa assistenza a cui avrebbero accesso in presenza. Mediante la piattaforma, che permette il riconoscimento semplificato del contribuenti, si può scambiare documentazione e firmarla digitalmente.
Sono inoltre disponibili pdf editabili, che possono essere utilizzati nel corso dell’appuntamento o compilati prima dell’incontro.
Possono utilizzare il servizio anche gli intermediari fiscali abilitati, i quali hanno la possibilità di gestire una pratica dei clienti che li hanno delegati a operare su EquiPro, l’area del portale di Agenzia delle entrate-Riscossione riservata ai professionisti.
Per prenotare un appuntamento in videochiamata online con un addetto dell’Agenzia delle Entrate riscossione si deve consultare la sezione “Trova lo sportello e prenota”, disponibile nel sito istituzionale.
Si possono scegliere due modalità di appuntamento: in presenza; a distanza. Per prenotare un appuntamento a distanza si deve accedere al sito utilizzando alternativamente le credenziali SPID o
CIE.
Dopo l’accesso si può entrare nella pagina “Appuntamenti e contatti”. I giorni disponibili sono i quattro successivi a quello in cui si prenota. Si dovrà quindi scegliere una data e un orario disponibili.
Una volta effettuata la prenotazione si riceverà un’email di riepilogo con le informazioni utili. Nell’email sarà anche specificato come avviare la videochiamata. Successivamente il contribuente riceverà anche un’altra email di promemoria dell’appuntamento. Nella data scelta e all’orario previsto si dovrà accedere all’area riservata del sito, nella sezione “Consulta la tua agenda appuntamenti”. Da tale sezione sarà possibile avviare il collegamento, che sarà disponibile fino ai 10 minuti successivi all’orario fissato. In caso di ritardo superiore non sarà più possibile partecipare alla videochiamata. Se il contribuente non fosse più disponibile a partecipare all’incontro online, potrà anche eliminare l’appuntamento in calendario.
Il collegamento può avvenire tramite computer; smartphone; tablet.
Oltre allo “sportello online” sono anche disponibili gli altri servizi digitali, che permettono al contribuente di portare avanti le proprie pratiche in autonomia. Tra le operazioni che si possono effettuare ci sono: la richiesta di rateizzazione; la presentazione di un’istanza di sospensione legale della riscossione; la verifica della propria situazione debitoria; il pagamento di cartelle e avvisi.
https://www.informazionefiscale.it/videochiamata-Agenzia-Entrate-Riscossione-servizio-online
Con la risposta all’interpello numero 369 dell’8 luglio 2022, l’Agenzia delle Entrate spiega in quali casi si può applicare la maxi detrazione al 110 per cento su serramenti, chiusure oscuranti e schermature.
Gli interventi trainati, tra i quali rientrano la sostituzione di finestre comprensive di infissi delimitanti il volume riscaldato verso l’esterno e verso vani non riscaldati, devono essere eseguiti insieme ad almeno un intervento trainante e nella finestra temporale in cui viene realizzato quest’ultimo. Per avere accesso al superbonus, inoltre, l’intervento deve essere di sostituzione di componenti già esistenti, non una nuova installazione. La superficie complessiva deve inoltre essere minore o uguale a rispetto a quella inizialmente esistente prima degli interventi.
Lo spunto per i chiarimenti nasce dal quesito posto dall’istante, il quale intende realizzare i seguenti interventi: sostituzione di tutti i serramenti esistenti (una parte come mera sostituzione senza alterazione della superficie e della geometria, un’altra parte con l’ampliamento della superficie totale); l’installazione di due nuovi velux al piano sottotetto.
Il contribuente chiede quali sono le condizioni per beneficiare della maxi detrazione.
L’Agenzia delle Entrate fornisce i chiarimenti del caso, riepilogando il quadro normativo di riferimento.
Secondo quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 119 del Decreto Rilancio, rientrano tra gli interventi trainati anche “la sostituzione di finestre comprensive di infissi delimitanti il volume riscaldato verso l’esterno e verso vani non riscaldati”.
L’intervento deve riguardare la sostituzione di componenti già esistenti e non una nuova istallazione. I lavori devono inoltre essere realizzati congiuntamente ad almeno un intervento trainato e tra l’inizio e la fine di tale intervento.
L’Agenzia delle Entrate specifica, inoltre: “È possibile, inoltre, fruire della detrazione anche nell’ipotesi di sostituzione degli infissi esistenti, anche con spostamento e variazione di dimensioni, per un numero finale di infissi la cui superficie complessiva sia minore o uguale a quella inizialmente esistente”.
Il contribuente ha diritto alle detrazioni anche per le spese relative a interventi sulle strutture accessorie agli infissi che hanno effetto sulla dispersione di calore o strutturalmente accorpate al manufatto, ad esempio: scuri o persiane; cassonetti incorporati nel telaio dell’infisso.
La circolare numero 30 del 2020 specifica, inoltre, che se le chiusure oscuranti sono installate insieme alla sostituzione del serramento l’intervento deve essere considerato in maniera unitaria.
Nel rispetto anche del requisito del doppio salto di classe energetica e nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa, gli interventi possono rientrare nel superbonus 110 per cento.
Nel caso in esame le spese per l’installazione di ulteriori infissi, che comportano un aumento della superficie complessiva iniziale, non dà diritto alla maxi detrazione. Potrà, invece, rientrare nell’agevolazione spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, ai sensi dell’articolo 16-bis del Tuir, attualmente disciplinata dall’articolo 16 del Dl n. 63/2013. Per tali spese è quindi prevista la detrazione al 50 per cento.
Per quanto riguarda l’individuazione delle caratteristiche tecniche delle installazioni si deve fare riferimento al “Vademecum: Schermature solari e chiusure oscuranti”, pubblicato sul sito dell’ENEA. Se la sostituzione delle chiusure oscuranti non è congiunta alla sostituzione dei serramenti, e rappresenta quindi un intervento autonomo, il limite massimo di detrazione ammissibile da considerare è di 60 mila euro per unità immobiliare.
Il Governo aiuta le famiglie a lottare contro il caldo: sono ancora usufruibili le detrazioni fiscali per il “bonus condizionatori” previsto dalla Legge di Bilancio 2022, che ha disposto la proroga del “bonus mobili” con una rimodulazione degli importi rispetto allo scorso anno. Infatti, se per il 2021 il tetto di spesa su cui calcolare la detrazione era pari a 16mila euro, per il 2022 è stato fissato a 10mila euro e a 5mila euro per gli anni 2023 e 2024.
Per quanto attiene al bonus condizionatori, la Legge di Bilancio garantisce anche per l’anno in corso una detrazione fiscale per l’acquisto di un dispositivo nuovo che appartenga almeno alla classe energetica A+. La detrazione varia a seconda delle agevolazioni a cui il bonus condizionatori si accompagna: se è associato al bonus mobili, lo sconto fiscale è del 50 per cento, mentre con l’ecobonus si arriva al 65 per cento. Per poter godere di questi vantaggi è però necessario acquistare il nuovo dispositivo entro il 31 dicembre 2024.
Tuttavia, è anche possibile far rientrare la spesa del condizionatore nel superbonus 110 per cento.
Bonus condizionatori del 50%
Chi sta beneficiando del bonus ristrutturazioni del 50% ha diritto alla stessa percentuale di detrazione fiscale sull’acquisto del condizionatore. A patto, però, che le opere di ristrutturazione siano iniziate dopo il 1° gennaio dell’anno precedente a quello in cui si acquista il dispositivo. Pertanto, si ha diritto al bonus del 50% sul condizionatore comprato nel 2022 se la ristrutturazione della casa è iniziata dopo il 1° gennaio 2021. Se, invece, i lavori sono partiti a dicembre 2020, non è possibile ottenere il bonus condizionatori.
Spetta la detrazione anche se si sta effettuando un intervento di manutenzione straordinaria senza la ristrutturazione, purché venga migliorata e documentata l’efficienza energetica dell’edificio.
Il bonus è fruibile anche quando vengono scelte la cessione del credito o lo sconto in fattura come alternativa alla classica detrazione sui lavori di ristrutturazione o di manutenzione straordinaria.
In sintesi, è possibile abbinare il bonus climatizzatori ai seguenti interventi:
– manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia su singoli appartamenti;
– ricostruzione o ripristino di un immobile danneggiato da eventi calamitosi, se è stato dichiarato lo stato di emergenza;
– restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie che entro 18 mesi dal termine dei lavori vendono o assegnano l’immobile;
– manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia su parti comuni di edifici residenziali.
Bonus condizionatori del 65%
Nel caso si stia usufruendo dell’ecobonus per lavori di riqualificazione energetica di un immobile, lo sconto cresce. In questo caso, infatti, la detrazione fiscale a è possibile arrivare per l’acquisto di un nuovo condizionatore sale al 65% se si acquista con pompa di calore ad alta efficienza, per un importo massimo detraibile pari a 46.154 euro in dieci quote annuali. Stesso discorso nel caso in cui non si stia acquistando un condizionatore ex novo ma si stia andando a sostituire un vecchio impianto appartenente a una classe energetica inferiore.
Anche la detrazione del 65% può essere richiesta solamente da chi inizia l’intervento di ristrutturazione edilizia dal 1° gennaio dell’anno precedente a quello dell’acquisto del condizionatore.
Bonus condizionatori al 110%
Non c’è una disposizione che consenta di acquistare singolarmente un condizionatore e di fruire del superbonus 110%. Ma una possibilità di ottenerlo con questa vantaggiosa soluzione c’è: far rientrare il dispositivo in uno degli interventi trainanti, cioè quello della sostituzione dell’impianto di condizionamento.
Come ottenere il bonus condizionatori
Il bonus condizionatori del 50% o del 65% si ottiene in due modi:
– come sconto diretto al momento dell’acquisto del dispositivo;
– attraverso la dichiarazione dei redditi.
In entrambi i casi, sarà necessario documentare le spese sostenute per i lavori che danno diritto alla detrazione e l’aumento dell’efficientamento energetico dell’edificio.
Per questo bonus non viene chiesta la dichiarazione Isee, pertanto chiunque ha diritto alla detrazione senza indicare la propria situazione economica equivalente.
Una cittadina italiana residente all’estero che dopo aver venduto prima del decorso dei cinque anni, l’abitazione acquistata con le agevolazioni “prima casa, per non perdere i benefici provvede ad acquistare un nuovo immobile intestando a se stessa la nuda proprietà e a una parente il diritto di usufrutto, non potrà fruire del regime agevolato, riconosciuto dalla norma solo per la proprietà piena dell’immobile. Di contro, come precisato anche nella risposta n. 627/2021 (vedi articolo “Emigrato con “prima casa” in Italia: l’agevolazione amplia i confini”), la stessa istante, cittadina iscritta all’Aire, non è tenuta ad adibire il nuovo immobile acquistato entro l’anno anno successivo alla vendita, ad abitazione principale in quanto tale obbligo non può essere imposto a chi vive stabilmente all’estero.
Sono i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle entrate con la risposta n. 349 del 28 giugno 2022.
L’Agenzia ricorda che se i beni acquistati con l’agevolazione vengono venduti prima dei cinque anni dalla data di acquisto, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria e una sanzione pari al 30% delle imposte e degli interessi (nota 2-bis, comma 4, della Tariffa allegata al Tur). Tuttavia, l’ultimo capoverso dello stesso comma prevede che la misura non si applica se “il contribuente, entro un anno dall’alienazione dell’immobile acquistato con i benefici di cui al presente articolo, proceda all’acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale”. Il legislatore quindi ha voluto tutelare l’acquisto della prima casa anche nei confronti delle persone costrette a ripetuti trasferimenti di residenza evitando, allo stesso tempo, possibili finalità speculative.
Sul tema della piena proprietà l’Agenzia richiama la sentenza della Cassazione n. 17148/2018 secondo la quale l’atto necessario a evitare la decadenza dall’agevolazione prima casa precedentemente fruita, deve essere rappresentato da un titolo idoneo a consentirgli l’uso e il godimento di un’abitazione in via piena ed esclusiva e, di conseguenza a destinare la stessa ad abitazione principale. In sintesi, per la Suprema corte la decadenza non è evitata se, entro un anno dall’alienazione dell’immobile acquistato con la misura agevolativa, il contribuente proceda all’acquisto della nuda proprietà di un’altra casa.
L’Agenzia, in conclusione, conferma l’orientamento della risposta n. 627/2021, richiamata dall’istante in cui è stato affermato che, sia in sede di primo acquisto da parte del cittadino residente all’estero, che in sede di riacquisto di altra abitazione sul territorio nazionale, non sia necessario adibire il nuovo immobile ad abitazione principale, trovandosi il cittadino nell’impossibilità di adibire il nuovo acquisto a propria abitazione principale.
Allo stesso tempo, in linea con la ratio della norma volta a favorire l’acquisto della prima casa evitando, tuttavia, intenti speculativi, l’Agenzia ritiene che il riacquisto, entro un anno, della sola nuda proprietà non è idoneo ad evitare la decadenza dai benefici prima casa, a nulla rilevando la circostanza che l’istante non può adibire l’immobile riacquistato a propria abitazione principale.
La vicenda oggetto dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle entrate con la riposta n. 351 del 28 giugno 2022 riguarda, in estrema sintesi, l’applicazione del “sismabonus acquisti” in caso di immobile acquisito dalla figlia grazie a una permuta effettuata dalla madre in suo favore.
La mamma, in particolare, ha ceduto a una società con atto di permuta a favore della figlia e con effetto traslativo, l’appartamento di un vecchio fabbricato da demolire e riscostruire. L’effetto traslativo a favore della permutante (la mamma) era rimandato al momento del rilascio della certificazione di ultimazione dei lavori.
L’appartamento, attualmente, è stato terminato, catastato e consegnato alla cessionaria e cioè alla figlia. Il palazzo che è stato demolito e ricostruito, ricade in un Comune classificato con rischio sismico 2 e l’esecuzione dei lavori ha consentito la riduzione del rischio sismico, di conseguenza, i proprietari delle altre abitazioni hanno potuto beneficiare degli sconti d’imposta previsti dalla normativa in materia di “sismabonus acquisti”.
La richiesta di chiarimenti arriva dalla figlia. L’istante chiede se in qualità di proprietaria dell’immobile a lei pervenuto con atto di permuta a favore di terzi, possa fruire della detrazione prevista dal “sismabonus acquisti”, con possibilità di cessione successiva del credito secondo le disposizioni dell’articolo 121 del decreto “Rilancio”.
Non può, perché non è stata lei a sostenere la spesa. È questa, in sostanza, la conclusione dell’Agenzia.
L’agevolazione cui si riferisce l’istante spetta a chi acquista unità abitative da ditte che hanno demolito e ricostruito fabbricati, situati nelle zone a rischio sismico 1, 2 e 3, effettuando determinati interventi con lo scopo di aumentarne la sicurezza dello stabile in caso di terremoto (articolo 16, comma 1-septies, Dl n. 63/2013). Il regime di favore è in vigore dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2024. La detrazione ordinaria diventa “Superbonus” e, quindi, è pari al 110%, stabilisce l’articolo 4 del decreto “Rilancio”, per gli acquisti di “case antisismiche” effettuati dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022. Il successivo articolo 121 consente di trasformare la detrazione in credito d’imposta cedibile a terzi.
Le norme richiamate parlano chiaro, destinatari del “sismabonus acquisti” sono gli acquirenti delle nuove unità immobiliari e coloro che ne sostengono la spesa.
Tornando all’interpello, l’Agenzia ricorda che secondo l’articolo1552 del codice civile, la permuta è “il contratto che ha per oggetto il reciproco trasferimento della proprietà di cose, o di altri diritti, da un contraente all’altro”. Nella vicenda descritta, in particolare, si tratta di una permuta di cosa futura (l’appartamento da ricostruire) a favore di una parte terza (articoli 1411 e 1472 cc).
Nei casi di immobile acquistato a favore di un terzo, gli effetti dell’accordo si producono a favore di quest’ultimo a cui le parti attribuiscono il diritto di pretendere l’adempimento del contratto, benché l’acquisto sia stipulato da altri.
In sintesi, nell’ipotesi concreta proposta all’amministrazione, la madre ha sostenuto la spesa per l’acquisto dell’immobile, ma una volta terminata la ricostruzione dell’abitazione è stata la figlia (terzo beneficiario) ad acquistarne la proprietà.
Dal quadro normativo richiamato, l’agevolazione spetta al soggetto che sostiene il costo dell’unità immobiliare e fruisce del bene (circolare n. 7/2021) mentre ne resta escluso il terzo beneficiario che non ha speso nulla pur risultando acquirente dell’abitazione. Niente “superbonus acquisti” alla figlia quindi.
In base alla norma di riferimento, il diritto all’agevolazione non è maturato neanche a favore della madre, stipulante dell’accordo di permuta, considerato che gli effetti reali del contratto si producono direttamente verso il terzo beneficiario (la figlia) nel momento in cui il bene “viene ad esistenza”.