Nonostante le modifiche che il Governo Meloni, con il Decreto Aiuti Quater, ha apportato alla normativa del Superbonus, sono ancora numerosi i nodi da sciogliere per permettere alle imprese di continuare i lavori. Primo fra tutti, quello dei crediti ancora bloccati.
Sono quasi 50mila le imprese della filiera delle costruzioni (edilizia, impianti e serramenti) che accusano molte difficoltà nella cessione dei crediti legati ai bonus per la riqualificazione degli immobili e un notevole peggioramento delle condizioni finanziarie proposte dai potenziali acquirenti.
È una fotografia preoccupante quella che emerge dalla indagine effettuata da Cna (Confederazione Nazionale dell’artigianato e della Piccola e Media Impresa) presso un campione rappresentativo del settore, con un quadro in marcato deterioramento rispetto alla rilevazione realizzata a maggio scorso.
Cna stima che ammontano a oltre 5 miliardi di euro i crediti nei cassetti fiscali delle imprese che hanno riconosciuto lo sconto in fattura e non monetizzati attraverso una cessione. Un volume raddoppiato rispetto alla scorsa primavera.
Emblematica la percentuale di imprese con cassetto fiscale pieno da almeno 5 mesi: era il 35% a maggio mentre oggi sfiora il 75%. Inoltre è aumentata la platea delle imprese che detiene crediti superiori a 100mila euro (dal 45 al 54,5% del totale). Per le imprese è sempre più difficile individuare soggetti disposti ad acquisire i crediti legati ai bonus per l’edilizia e lo scenario continua a peggiorare. Il 27,4% delle imprese rileva negli ultimi mesi un atteggiamento diverso da parte degli intermediari anche se non riesce a risolvere il problema.
Oltre la metà delle imprese in difficoltà ha ricevuto offerte di acquisto da parte di soggetti diversi dagli intermediari finanziari, ma soltanto l’8% a condizioni in linea con le attese, mentre il 42% delle offerte presenta condizioni molto penalizzanti. I canali tradizionali sono sempre più indisponibili ad acquistare i crediti (anche per le incertezze a causa delle continue modifiche normative) lasciando spazio a soggetti che speculano sulle difficoltà delle imprese della filiera. La paralisi della cessione dei crediti fiscali provoca pesanti impatti. Oltre la metà del campione dichiara che sta ritardando il pagamento dei fornitori, più del 40% stenta a pagare tasse e imposte, 6 imprese su 10 considera la sospensione dei cantieri in essere e l’86% afferma che non aprirà nuovi cantieri.
Cna rinnova l’invito al Governo ad assumere un intervento straordinario per consentire a decine di migliaia di imprese di svuotare i cassetti fiscali. I dati che emergono dall’indagine confermano che il meccanismo dello sconto in fattura necessita di un adeguato sistema per lo smobilizzo dei crediti fiscali altrimenti gli oneri per le imprese rischiano di essere superiori ai benefici degli incentivi per la riqualificazione degli edifici e per il contributo al Pil.
Dall’indagine risalta infatti che solo il 7% delle imprese che ha difficoltà con i crediti fiscali è disponibile a riconoscere ancora lo sconto in fattura, tutte le altre non lo faranno e tra queste quasi il 70% prevede una significativa riduzione del mercato di riferimento.
Fonte: La Legge per Tutti
La cessione di un villino, intervenuta dopo il quinquennio dalla data di acquisto, avvenuta nel 2016, non produce una plusvalenza tassabile in base all’articolo 67, comma 1, lettera b) del Tuir, se è effettuata da una persona fisica al di fuori dell’attività di impresa. Il fatto che due anni dopo l’acquisto siano stati eseguiti lavori di ristrutturazione, terminati quindi nel 2018, è irrilevante ai fini temporali in quanto la data che conta per il computo dei cinque anni, durante i quali il proprietario non deve vendere il bene se non vuole generare una plusvalenza tassabile, è quella dell’acquisto. È il chiarimento fornito dall’Agenzia delle entrate con la risposta n. 560 del 18 novembre 2022.
L’istante è un cittadino tedesco che ha acquistato il villino in Italia riservandosi insieme alla sorella la nuda proprietà e concedendo l’usufrutto dell’immobile ai genitori.
L’istante fa sapere che i lavori di ristrutturazione dell’abitazione hanno comportato un piccolo ampliamento a seguito del quale il 14 novembre 2018, è stata rilasciata dall’ufficio del catasto la ricevuta di avvenuta denuncia di variazione dell’unità abitativa a seguito dell’aumentata consistenza catastale.
Lo stesso istante si chiede quindi se ai fini del calcolo dei cinque anni per vedere la sussistenza o meno di una plusvalenza, rileva la data dell’atto notarile di acquisto del bene immobile (8 luglio 2016) o quella di denuncia dell’avvenuta variazione catastale dell’immobile (14 novembre 2018).
L’Agenzia, in linea della soluzione prospettata dall’istante, chiarisce che la data della ristrutturazione non rileva ai fini del computo dei 5 anni, il periodo cioè che deve trascorrere se si vuole evitare che l’acquisto e la successiva vendita di un immobile abbiano un fine speculativo, con la conseguente tassazione della plusvalenza realizzata.
Nel caso in esame, niente è dovuto al fisco dall’acquirente (articolo 67 comma 1 del Tuir) in quanto la vendita è avvenuta dopo i cinque anni dalla data di acquisto (2016), a nulla rilevando la ristrutturazione e il relativo ampliamento del villino.
Può fruire della detrazione per l’eliminazione delle barriere architettoniche prevista dall’articolo 119-ter del decreto Rilancio (Dl n. 34/2020), l’impresa che esegue gli interventi finalizzati alla necessaria rimozione degli ostacoli su degli immobili di sua proprietà concessi in locazione. La norma infatti non individua i soggetti beneficiari e, per quanto riguarda gli immobili, si limita a riconoscere il beneficio agli “edifici esistenti”. L’agevolazione spetta anche all’inquilino se è lui a sostenere le spese ed è autorizzato dal proprietario. Il chiarimento arriva con la risposta n. 444 del 6 settembre 2022 dell’Agenzia delle entrate.
Il nuovo articolo, introdotto dalla legge di Bilancio 2022, prevede una detrazione dall’imposta lorda, del 75% fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 necessarie a realizzare delle opere di abbattimento e il superamento delle barriere architettoniche per immobili già esistenti.
L’agevolazione, ricorda l’Agenzia, si differenzia sia dalla detrazione per l’eliminazione delle barriere architettoniche nella misura del 50% in caso di ristrutturazioni edilizie (articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del Tuir) sia da quella riconosciuta dal Superbonus vincolata alla realizzazione di interventi trainanti.
In assenza di particolari vincoli posti dalla norma, anche le società possono beneficiare del credito d’imposta per gli interventi realizzati sugli immobili posseduti o detenuti, a prescindere che si tratti di beni strumentali o patrimoniali.
In sintesi, a parere dell’Agenzia, la società istante proprietaria di immobili classificati come strumentali ma non utilizzati direttamente in quanto dati in locazione, potrà fruire della nuova detrazione del 75% di cui all’articolo 119-ter del Dl Rilancio per i lavori di superamento delle barriere architettoniche. Il beneficio, inoltre, può spettare anche al conduttore che ha sostenuto le spese per i medesimi interventi, a patto che abbia un regolare contratto di affitto e il consenso del proprietario.
La mancanza di limiti di natura soggettiva o oggettiva, quindi, comporta un riconoscimento del bonus ad ampio raggio, fermo restando il rispetto di tutti i requisiti e delle prescrizioni tecniche per garantire l’accessibilità e l’adattabilità e la visitabilità degli edifici previste dal decreto ministeriale n. 236 del 14 giugno 1989.
A cura della redazione di FiscoOggi
La Legge 130/2022, di riforma del contenzioso tributario, ha apportato modifiche all’apparato processuale che si riverberano giocoforza anche su ambiti diversi. Tra questi vi è quello degli atti della riscossione, posto che le cartelle di pagamento includono informazioni anche sugli organismi giudicanti che possono (eventualmente) essere chiamati a decidere sulle liti insorte avverso gli stessi atti.
Per questo motivo, con il provvedimento n. 0387971 del 17 ottobre 2022 l’Agenzia delle Entrate ha reso note le modifiche che si sono rese necessarie per le cartelle in virtù di quanto visto in precedenza.
La prima variazione riguarda la nuova denominazione delle (già) commissioni tributarie. In particolare, considerato che l’art. 4, comma 1, lettera a) della richiamata Legge 130/2022 ha di fatto sostituito ai termini “commissione tributaria provinciale” e “commissione tributaria regionale”, ove ricorrano, le diciture “corte di giustizia tributaria di primo grado” e “corte di giustizia tributaria di secondo grado”, il testo delle Avvertenze relative ai ruoli dell’Agenzia delle Entrate (allegati da 2 a 5) viene parimenti aggiornato nei riferimenti ivi contenuti agli organi di giustizia. In proposito si ricorda che la nuova denominazione di questi ultimi fa parte di quel gruppo di disposizioni che entra in vigore a decorrere dal 16 settembre 2022.
Secondariamente, il foglio Avvertenze ALLEGATO 2 viene integrato con riguardo alla richiesta di riesame per l’annullamento del ruolo, che può essere presentata anche mediante il “Servizio di consegna documenti/istanze”, disponibile nell’area riservata del sito internet istituzionale www.agenziaentrate.gov.it. Nel provvedimento in esame viene riportato che, esclusivamente nel caso in cui il ruolo riguardi somme dovute a seguito di controllo automatizzato, vengono altresì aggiunti i riferimenti per l’assistenza da telefono cellulare e da estero ed il canale telematico CIVIS.
Si tratta, evidentemente, di modifiche di carattere prettamente formale che, anche in caso di errore (ad esempio nel caso venga riportata la precedente denominazione delle commissioni tributarie) non porteranno con massima probabilità a vizi invalidanti dell’atto.
E’ in arrivo dalla Francia la stangata sulla seconda casa. A Mentone, infatti, non si potrà più usufruire dell’abolizione della Taxe d’Habitation. Fatto che porta con se l’effetto di far “volare” la tassazione del +22%
Una vera stangata. In parte attesa, ma non si pensava fino a questo livello.
Il Consiglio Municipale, per far fronte a problemi di bilancio, ammessi dallo stesso primo cittadino, aveva deliberato, la scorsa primavera, una manovra che avrebbe aiutato le casse comunali a riprendersi mediante un incremento del 15% della taxe foncière: questa decisione era nota da tempo ed era stata comunicata e giustificata dal nuovo sindaco Yves Juhel.
Quello che non immaginavano gli abitanti della città di frontiera è che l’aumento sarebbe andato ad impattare su un’altra decisione, questa volta governativa: l’incremento della base di calcolo dell’imposta sugli alloggi del 3,4%. Fatto che crea un effetto moltiplicatore e la taxe foncière aumenta, in effetti, per la parte comunale del 17,5%. Vi sono inoltre altre voci, che fanno ulteriormente crescere la tassazione. Si tratta dell’incidenza della quota destinata alla Carf, la Communauté d’Agglomération de la Riviera Française, e quella a profitto della Gemapi, la tassa che finanzia la ricostruzione del territorio dopo la tempesta Alex. Non incrementerà, invece, la tassa sull’immondizia.
Il risultato è che la taxe foncière diventerà più salata del 25% annullando così l’abolizione della Taxe d’Habitation, tassa peraltro che non è sparita per le proprietà in capo a cittadini stranieri.
Insomma, una gran brutta notizia per gli italiani proprietari di una seconda casa nella “città dei limoni”.
È il 17 ottobre 2022 il termine per l’invio telematico della comunicazione all’Agenzia delle Entrate dell’opzione per la cessione del credito o lo sconto in fattura in relazione al superbonus e ai bonus casa, per partite IVA e soggetti IRES, tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi entro il 30 novembre.
È stata la legge di conversione del decreto legge n. 17/2022 a prevedere la proroga rispetto al termine generale del 29 aprile, con il fine di rendere più agevole la monetizzazione dei bonus casa e del superbonus per i contribuenti esclusi dalla messa a punto del modello 730 precompilato.
Il rinvio si applica alle opzioni di cessione del credito e sconto in fattura relative alle spese sostenute nel 2021 e alle rate residue non fruite delle detrazioni relative alle spese sostenute nel 2020 e, come disposto dal comma 2-bis inserito all’articolo 10 quater del decreto legge n. 4/2022: “Al fine di consentire l’esercizio delle opzioni di sconto sul corrispettivo o di cessione del credito di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per l’anno 2022, i soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società e i titolari di partita IVA, che sono tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi entro il 30 novembre 2022, possono trasmettere all’Agenzia delle entrate la comunicazione per l’esercizio delle predette opzioni anche successivamente al termine di cui al comma 1 del presente articolo, ma comunque entro il 15 ottobre 2022”.
La scadenza è stata quindi rinviata al 15 ottobre 2022, termine che cadendo di sabato è automaticamente differito al lunedì immediatamente successivo, e quindi al 17 ottobre.
Confedilizia interviene nuovamente sulla necessità di bloccare la cessione dei crediti fiscali legati alle agevolazioni in edilizia, sollecitando l’intervento dell’Agenzia delle Entrate.
“É importante che si proceda rapidamente allo sblocco della situazione della cessione dei crediti fiscali connessi al superbonus 110% ed agli incentivi edilizi in genere. Nonostante la recente modifica legislativa, infatti, il sistema è bloccato, con conseguenze nefaste su famiglie e imprese”. Così il Presidente della Confedilizia Giorgio Spaziani Testa in una nota. “Occorre – come recentemente rilevato anche dall’Abi – che l’Agenzia delle entrate riveda la sua iniziale posizione interpretativa in materia di diligenza dei cessionari (banche in primis), circoscrivendo la responsabilità secondo quanto stabilito per legge. Confedilizia ritiene che vi sia la necessità di riorganizzare la copiosissima normativa in vigore e di impostare un sistema stabile ed equilibrato di sostegno agli interventi finalizzati a riqualificare il nostro patrimonio immobiliare, anche in vista dell’approvazione della nuova direttiva Ue sul rendimento energetico nell’edilizia che – se non modificata – stabilirà obblighi, e quindi spese, assolutamente non affrontabili dalle famiglie italiane”. Conclude Spaziani Testa.
Fonte: Comunicato Stampa
La documentazione da produrre per inserire nel Modello 730 le spese sostenute in relazione al Superbonus 110% è corposa. Alle fatture, ai bonifici e ai bollettini che attestano la spesa, si aggiungono l’asseverazione tecnica, la ricevuta dell’ENEA, visura e contratti che provino il possesso dell’immobile e molto altro.
Le indicazioni dettagliate sulle fatture e i certificati necessari sono contenute nella circolare dell’Agenzia delle Entrate 28/E, pubblicata il 25 luglio 2022, sotto il titolo: “Raccolta dei principali documenti di prassi relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito, detrazioni d’imposta, crediti d’imposta e altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche e per l’apposizione del visto di conformità per l’anno d’imposta 2021”.
Riepilogando, i documenti fondamenti sono quelli atti ad attestare il titolo di possesso dell’immobile:
-la visura catastale;
-il contratto preliminare di compravendita (se non è ancora avvenuto il passaggio di proprietà definitivo dell’unità immobiliare);
-il certificato stato di famiglia/dichiarazione sostitutiva del familiare convivente con il proprietario alla data di inizio lavori o dalla data del sostenimento delle spese;
-copia della dichiarazione di successione qualora l’immobile l’erede o gli eredi abbiamo ereditato l’immobile dopo l’inizio dei lavori;
-la copia del contratto di locazione- comodato per lavori eseguiti dagli affittuari;
-la copia della sentenza di separazione per lavori eseguito dal giudice assegnatario non intestatario dell’immobile.
Per quanto riguarda la documentazione che attesta i lavori eseguiti, sono indispensabili le asseverazioni tecniche dei professionisti incaricati per dimostrare di aver soddisfatto il vincolo di efficientemente energetico di (almeno) due classi:
-dichiarazione dell’ amministratore di condominio, per Superbonus 110% condominiale;
-copia della delibera assembleare;
-i dati catastali degli immobili interessati agli interventi;
-titolo abilitativo (quindi CILA, SCIA, PDC);
-APE ante e post eseguimento lavori;
-ricevuta ENEA;
-scheda descrittiva;
-asseverazione requisiti tecnici e progettazione strutturale – nel caso di interventi antisismici;
-copia della polizza assicurativa tecnica;
-consenso del proprietario all’esecuzione dei lavori in caso di affitto o comodato d’uso.
Sotto il profilo contabile, per ottenere la detrazione il contribuente deve dimostrare le spese sostenute con fatture, ricevute bonifici e bollettini relativi al versamento degli oneri di urbanizzazione. Il contribuente deve conservare tutta questa documentazione (e le copie dei versamenti effettuati con bollettini postali) per almeno 8 anni. È infatti questo è il periodo che l’Agenzia delle Entrate ha a disposizione per svolgere i controlli su quanto dichiarato ai fini della concessione dello sconto in fattura o della cessione del credito.
In caso di irregolarità – anche parziali – e per mancanza dei requisiti previsti dalla legge, in primis il salto di almeno due categorie energetiche, scatta la condanna a restituire la somma riconosciuta con una maggiorazione del 200%, tra interessi e sanzioni.
Per i soggetti obbligati, il 30 settembre 2022 scade il termine per il pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture emesse nel secondo trimestre dell’anno 2022. Se l’importo dovuto complessivamente per il primo e secondo trimestre non supera 250,00 euro, il versamento potrà essere eseguito entro il 30 novembre.
Si coglie l’occasione per ricordare che, a partire dalle fatture elettroniche emesse a decorrere dal 1° gennaio 2023, la soglia viene elevata da 250,00 euro a 5.000 euro, così come previsto dalla conversione del DL del 21.06.2022 n. 73.