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CITTÀ CHE VAI, TASI E DETRAZIONI CHE TROVI. IL DOSSIER DI CONFEDILIZIA

[A cura di: Corrado Sforza Fogliani – presidente Confedilizia]


A Ferrara, per conoscere la detrazione applicabile per la Tasi sull’abitazione principale, bisogna applicare una formula matematica. A Modena, sono previste 11 detrazioni diverse, ad Asti 9. Il Comune di Parma, poi, prevede una detrazione maggiorata per le abitazioni principali con riferimento alla capacità contributiva della famiglia definita attraverso l’applicazione dell’indicatore Isee e declinata in ben 24 fattispecie diverse. In alcune città importanti (Bologna, Ancona, Treviso), le amministrazioni non si sono limitate a stabilire le aliquote relative al 2014, ma hanno fissato la misura dell’imposta anche per il 2015 e il 2016, sfruttando subito la possibilità di superare il limite massimo che la legge di stabilità dello scorso anno ha previsto solo per il 2014 (a Bologna, ad esempio, l’aliquota è stata fissata al 4,3 per mille sia per il 2015 che per il 2016). 

Sul “valore” dei figli, poi, ogni Comune ha la sua idea, che traduce in una diversa misura della (eventuale) specifica detrazione stabilita (10, 20, 25, 30 euro ecc.). 

Sono queste alcune delle complicazioni e delle stranezze contenute in un dossier elaborato dalla Confedilizia sulle delibere in materia di Tasi approvate dai Comuni. La nuova imposta – che, si ricorda, è solo una delle tre componenti della Iuc (la sedicente imposta unica comunale che comprende anche l’Imu e la Tari) – ha rappresentato infatti una nuova occasione, per i Comuni, per sbizzarrirsi nelle scelte più diverse, soprattutto con riferimento ad aliquote e detrazioni. 

A dimostrare lo stato di incertezza e di confusione determinato da questo tributo vale del resto – più di ogni discorso – quanto accaduto a Lignano Sabbiadoro (Udine), dove, nonostante il Comune abbia deliberato l’azzeramento della Tasi, il sindaco ha riferito che dai cittadini sono arrivate decine e decine di versamenti del tributo…

IMU TERRENI AGRICOLI: PIÙ ESENZIONI. E IL PAGAMENTO SLITTA AL 10 FEBBRAIO

[Fonti: Nuovo FiscoOggi – Agenzia delle Entrate e Anci]


Novità in materia di Imu sui terreni agricoli. Il decreto legge 4/2015 del 24 gennaio, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 19 dello stesso giorno, sposta il limite per l’esenzione a un’altitudine inferiore, e fa slittare i termini di versamento di quanto dovuto per l’anno 2014 al prossimo 10 febbraio. I nuovi criteri, per stabilire chi paga e chi no, rimandano sempre all’elenco dei comuni italiani consultabile sul sito internet dell’Istat ma, a differenza di quanto stabilito in precedenza con il Dm 28 novembre 2014, non si fa più riferimento all’ubicazione in termini di altitudine del centro del Comune, bensì alla “codifica” data dall’Istat al suo territorio.

In sostanza, l’esclusione va ricercata sempre nella lista pubblicata sul sito Istat, nella colonna “R” e non più nella “P”. Qui, se in corrispondenza di un determinato Comune si trova la lettera “T”, lo stesso è considerato totalmente montano; con “P”, invece, viene individuato un territorio parzialmente montano, mentre l’acronimo “NM” indica i comuni non montani, tutto ciò a prescindere dall’altitudine in cui è situata la sede amministrativa.

Ricapitolando: tutti i terreni agricoli (e quelli non coltivati) ubicati nei comuni “T” sono esenti dall’Imu. Per quelli identificati dalla “P”, invece, l’esonero è condizionato dal proprietario o dal “gestore”, cioè, per godere dell’esclusione dall’Imu, i terreni “parzialmente montani” devono essere posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola; la regola vale anche in caso di concessione in comodato o in affitto a favore degli stessi soggetti. Pagano l’Imu, infine, tutti i terreni ubicati nei comuni “NM”.

Le nuove disposizioni si applicano anche per il 2014. Considerato, però, che l’innovazione della norma ha risucchiato nell’obbligo comuni in prima battuta esenti, a questi il decreto “abbona” la quota che avrebbero dovuto versare per il 2014. In pratica, per i terreni che erano esclusi dall’Imu in base ai criteri fissati dal Dm 28 novembre 2014 e che invece ne risultano assoggettati in virtù delle nuove regole dettate dal Dl 4/2015, il tributo 2014 non è dovuto.

Esenzione confermata e senza vincoli, infine, per “i terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile”. 

Le novità contenute nel Dl 4/2015 spazzano via la scadenza del pagamento, che era fissata al 26 gennaio, e la fa slittare, appunto, al prossimo 10 febbraio. Entro tale data va calcolata l’Imu dovuta, applicando l’aliquota base del 7,6 per mille (a meno che il Comune di riferimento non ne abbia approvata un’altra), ed effettuato il versamento tramite specifico bollettino di conto corrente postale oppure tramite modello F24, indicando il codice tributo 3914.

Soddisfatta per l’il provvedimento l’Anci che, per voce del presidente, Piero Fassino, commenta: “Bene ha fatto il Governo a rivedere e correggere il regime fiscale sui terreni agricoli, accogliendo le richieste di tanti sindaci e dell’Anci. I nuovi criteri adottati e le molte esenzioni previste vengono, infatti, incontro all’esigenza di non penalizzare i terreni montani e le loro attività agricole, e determinano una significativa riduzione della platea dei Comuni e dei contribuenti interessati. Auspichiamo che dopo la scadenza del pagamento si verifichi con attenzione il gettito effettivo, e in conseguenza si riequilibri la riduzione di risorse già operata sui Comuni”.


RISTRUTTURAZIONI: DOMANDE E RISPOSTE FISCALI

D. Devo effettuare dei lavori di ristrutturazione, qual è il tetto massimo di spesa sul quale calcolare la detrazione?

R. Per le spese sostenute dal 26 Giugno 2012, il tetto massimo di spesa è di euro 96.000 per singola unità immobiliare.



D. Per lavori su parti comuni di un condominio, la spesa massima detraibile da parte dei singoli condomini ammonta a 96.000 euro o il limite massimo è di 96.000 euro per tutto il condominio?

R. Il limite è riferito ad ogni singola abitazione (risoluzione n. 206/2007 e 19/2008). Pertanto, ogni condomino, nel limite di una spesa massima di euro 96.000, potrà detrarre fino a euro 48.000.



D. In caso di lavori di ristrutturazione, sono previsti dei limiti minimi di spesa per fruire della detrazione?

R. No, non sono previsti limiti minimi di spesa.



D. Ho stipulato un compromesso per l’acquisto di una casa. Ho diritto alle detrazioni per i lavori di ristrutturazione edilizia eseguiti nel periodo compreso tra la data del compromesso e la data di stipula dell’atto?

R. Sì, a condizione che il compromesso sia registrato, che abbia il possesso dell’immobile e che esegua i lavori a proprio carico.



D. Cosa devo fare se non sono richieste abilitazioni amministrative per i lavori che devo effettuare?

R. Se la normativa non prevede che debbano essere richieste abilitazioni, né che debba essere fatta alcuna comunicazione al Comune in cui è situato l’immobile, deve redigere una dichiarazione sostitutiva dell’ atto di notorietà in cui indicare la data di inizio dei lavori e attestare che gli interventi realizzati rientrano tra quelli agevolabili.



D. Per i lavori su parti comuni, è obbligatorio avere un codice fiscale del condominio? Se non vi è obbligo di avere un amministratore, chi effettua il pagamento?

R. Sì, occorre che il condominio sia munito di codice fiscale. Il pagamento potrà essere effettuato da uno dei condòmini, che dovrà indicare nei bonifici il proprio codice fiscale oltre a quello del condominio. Il pagamento potrà essere eseguito dal conto corrente bancario (o postale) del condomino a tal fine delegato dagli altri o da un conto appositamente istituito (circolare n. 11/E 2014).



D. Mia moglie e io siamo comproprietari con quote diverse (60% io e 40% lei) di un immobile su cui sono in corso dei lavori di ristrutturazione. Possiamo dividere a metà le spese o dobbiamo obbligatoriamente ripartirle in base alle quote di proprietà dell’immobile?

R. Non è obbligatorio suddividere tra i comproprietari le spese sostenute in base alle quote di proprietà dell’immobile. Tuttavia, quando la partecipazione alle spese è diversa dalle quote di proprietà, è necessario annotare in fattura la percentuale di ripartizione delle spese (circolare n. 55/E 2001).



D. Ai fini della detrazione devo considerare le fatture comprensive di Iva?

R. Sì, la detrazione delle spese per interventi di ristrutturazione edilizia spetta sull’intero importo della fattura pagata (comprensivo di Iva).



D. Mio marito sta ristrutturando una casa che diventerà la nostra abitazione principale. Se partecipo alle spese di ristrutturazione posso usufruire delle detrazioni fiscali del 50%, in quanto coniuge?

R. Sì, anche il coniuge convivente può usufruire delle detrazioni fiscali e non è rilevante il regime patrimoniale del matrimonio.



D. Si può usufruire della detrazione del 50% sull’acquisto dei materiali per le opere in economia?

R. Sì, per gli interventi che consentono di ottenere la detrazione fiscale del 50% è prevista anche la possibilità di eseguire i lavori in proprio ottenendo quindi la detrazione sulle spese sostenute per l’acquisto dei materiali utilizzati (circolare ministeriale n. 121/1998 paragrafo 2.4).



D. Devo realizzare degli interventi di manutenzione straordinaria su un’unità immobiliare a me concessa in comodato d’uso gratuito. È necessario avere il consenso del proprietario?

R. Sì, in caso di lavori effettuati dal detentore dell’immobile (comodatario), se diverso dai familiari conviventi, è obbligatorio produrre e conservare dichiarazione di consenso del possessore (proprietario) all’esecuzione dei lavori (provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 2 novembre 2011 n. 149646).



D. Un privato deve eseguire dei lavori di ristrutturazione. Le prestazioni professionali, necessarie per l’esecuzione degli interventi possono scontare l’aliquota agevolata del 10% come gli altri lavori?

R. No. Le prestazioni professionali richieste dal tipo di intervento eseguito sono escluse dalla applicazione dell’aliquota ridotta; esse, pertanto, sconteranno l’aliquota ordinaria del 22%. Le spese per tali prestazioni consentiranno, comunque, di beneficiare delle detrazioni Irpef per ristrutturazioni.



D. Posso beneficiare della detrazione del 50% per l’imbiancatura del mio appartamento a seguito di interventi di manutenzione straordinaria rientranti tra quelli agevolabili?

R. Sì, può detrarre anche le spese per l’imbiancatura sebbene in sé qualificabile come manutenzione ordinaria, a condizione che essa sia strettamente connessa alle altre opere di manutenzione straordinaria per cui le spetti l’agevolazione (circolare ministeriale n. 57/1998).



D. Devo far realizzare un sistema di antifurto nella mia abitazione di proprietà. Posso usufruire della detrazione Irpef del 50%?

R. Sì, è possibile usufruire della detrazione fiscale del 50% per la realizzazione dell’antifurto nella propria abitazione. Esso rientra infatti tra gli interventi volti a prevenire il compimento di atti illeciti da parte di terzi, per cui sono previste le detrazioni fiscali.



D. Ho diritto alla detrazione del 50% per la costruzione del box auto anche per un’abitazione non “prima casa”?

R. Sì, è possibile purché vi sia il vincolo pertinenziale tra l’abitazione e il box.



D. L’acquisto di pannelli fotovoltaici per un’abitazione attualmente in fase di costruzione, la cui installazione avverrà successivamente alla realizzazione dell’edificio, è detraibile al 50% oppure l’agevolazione spetta solo per impianti installati su abitazioni già esistenti?

R. Non è possibile fruire della detrazione in questo caso. Per espressa previsione normativa (articolo 1 comma 3 della legge n. 449/1997), la detrazione del 36% (oggi 50%) relativa a interventi di recupero del patrimonio edilizio, tra cui sono compresi l’acquisto e l’installazione di pannelli fotovoltaici, compete per immobili già censiti in catasto, o per i quali sia stato richiesto l’accatastamento.

IMU TERRENI AGRICOLI: ATTESA PER OGGI LA DECISIONE DEL TAR

[A cura di: Andrea Cartosio – Ist. Naz. Tributaristi]


Oggi, mercoledì 21 gennaio, potrebbe essere sciolta l’annosa questione riferita al pagamento dell’IMU sui terreni agricoli relativa all’anno 2014.

Nessuna novità in materia è emersa dal Consiglio dei Ministri tenutosi ieri; sarà dunque tutto rimesso alla decisone, si presume in data odierna, del Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Lazio, che dovrà decidere se confermare, prorogare o abolire l’IMU sui terreni agricoli. 

Furono i giudici laziali, con decreto 6651/2014 emesso a fine dicembre 2014, a sospendere l’efficacia del decreto emesso dal Consiglio dei Ministri il 28 novembre 2014 riferito al pagamento dell’IMU sui terreni agricoli data “l’assoluta incertezza dei criteri applicativi”.

L’impianto normativo originario imponeva ai proprietari di terreni posti in Comuni situati sotto i 280 metri di altitudine al pagamento dell’imposta, stabilendo esenzioni specifiche per terreni siti in Comuni tra i 281 e i 600 metri di altitudine, ed escludendo a priori i terreni situati in Comuni al di sopra di 601 metri d’altitudine.

Non resta che attendere il pronunciamento del Tar, dal momento che dalla relativa sentenza dipenderà la possibilità di un nuovo ricorso facendo slittare ulteriormente la decisione al prossimo mese.

Cessione del preliminare d’acquisto: quale imposizione fiscale?

Quale imposizione fiscale si applica sul plusvalore derivante dalla cessione di un contratto preliminare d’acquisto di un immobile? È l’interpello inoltrato da un contribuente all’Agenzia delle Entrate, che ha risposto con la risoluzione 6/E del 19 gennaio.

IL QUESITO FISCALE
L’istante è una persona fisica non esercente alcuna attività di lavoro autonomo o d’impresa e, in data 15 novembre 2011, ha stipulato un contratto preliminare con (omissis) avente per oggetto l’acquisto di un’unità abitativa in un complesso immobiliare che attualmente risulta ancora in fase di costruzione.
Al momento della sottoscrizione del contratto preliminare è stata versata dall’interpellante una somma di danaro a titolo di acconto. Tuttavia, sia per le mutate condizioni del mercato immobiliare sia per la personale necessità di rivedere le proprie prospettive di investimento, l’interpellante intenderebbe, qualora se ne ravvisi la possibilità, procedere alla cessione del predetto contratto preliminare di acquisto. 
Ciò posto, l’istante chiede di conoscere il corretto trattamento fiscale da applicare per il corrispettivo ricevuto che eccede l’acconto versato in sede di stipula del contratto preliminare di acquisto.

SOLUZIONE DEL CONTRIBUENTE
Il contribuente istante è dell’avviso che la fattispecie prospettata nel presente interpello non possa essere ricondotta, né da un punto di vista letterale né da un punto di vista sistematico, ad alcuna norma impositrice vigente. Pertanto, posto che nell’ordinamento tributario non è consentita alcuna interpretazione analogica, ritiene che l’eventuale eccedenza positiva realizzata a seguito della cessione del contratto preliminare di acquisto immobiliare non debba concorrere alla formazione del reddito imponibile.

IL PARERE DELLE ENTRATE
Nella fattispecie prospettata, il contribuente istante intenderebbe cedere un contratto preliminare di acquisto di un immobile. Il contratto preliminare obbliga i contraenti a stipulare un successivo contratto e, in base a quanto previsto dall’articolo 1351 del codice civile, è nullo se non è stipulato nella forma che la legge prescrive per il contratto definitivo. Da quanto sopra esposto, si evince che il contratto preliminare non ha effetti reali, vale a dire non trasferisce la proprietà del bene, ma produce esclusivamente effetti obbligatori, nel senso che comporta il sorgere di determinati impegni in capo alle parti contraenti.
Relativamente al quesito posto, si è dell’avviso che l’unica categoria di reddito in cui possa essere incluso il corrispettivo percepito dall’istante è quella dei redditi diversi di cui all’articolo 67 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR).
Si ritiene, tuttavia, che il corrispettivo percepito dall’istante non possa essere incluso nella fattispecie di cui all’articolo 67, comma 1, lettera b), del TUIR, in quanto tale disposizione sottopone a tassazione il corrispettivo conseguito dall’effettiva cessione di beni immobili e non il semplice obbligo di cedere il bene.
Nel caso di specie, infatti, ad essere ceduto non è il bene immobile ma il contratto preliminare relativo alla compravendita del bene immobile medesimo. Si ritiene, al contrario, che i corrispettivi percepiti possano essere inclusi nella fattispecie descritta dall’articolo 67, comma 1, lettera l), del citato TUIR, laddove sono compresi fra i redditi diversi i corrispettivi percepiti, fra l’altro, per l’assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere.
Posto, infatti, che per definizione il contratto preliminare comporta per le parti esclusivamente effetti obbligatori, nel caso prospettato il soggetto istante assume l’obbligo di non essere presente al momento della stipula del contratto definitivo e, di conseguenza, di non sottoscrivere lo stesso.
Conseguentemente, alla stregua di quanto stabilito dall’articolo 71, comma 2, del TUIR, il reddito è determinato dalla differenza fra l’ammontare percepito nel periodo d’imposta e le spese specificamente inerenti alla sua produzione.

PROBLEMI DI VITA CONDOMINIALE: CHE COSA PREVEDE LA LEGGE

Problemi di vita quotidiana in condominio. Diatribe che spesso sfociano in cause interminabili. Ecco, in una scheda a cura di Confappi, alcuni quesiti frequenti e una risposta dal punto di vista giuridico.


D. Può l’amministratore vietare di parcheggiare la bici nel cortile condominiale?


R. Essendo il cortile una parte comune dell’edificio, il punto di partenza è rappresentato dall’art. 1102 c.c., secondo cui “Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto”. Secondo il Codice civile, quindi, il parcheggio della bicicletta sarebbe sempre consentito. Può capitare, però, che il regolamento condominiale lo vieti: in questo caso c’è poco da fare, a meno che l’assemblea non voti per modificare il regolamento. Lo stesso regolamento condominiale, a sua volta, è però subordinato sia al Regolamento edilizio comunale che a quello Locale di igiene. Così, ad esempio a Milano e Torino, le amministrazioni comunali hanno autorizzato il parcheggio della bicicletta all’interno del cortile condominiale e l’amministratore non può che attenersi alla legge.


D. Raccolta differenziata in condominio: chi paga la multa in caso di errato conferimento dei rifiuti?


R. Se nei cassonetti posti all’interno del cortile condominiale la raccolta differenziata dei rifiuti non è eseguita correttamente, la polizia municipale multa l’intero condominio, che per legge è responsabile nei confronti del Comune. A quel punto l’amministratore inserisce la sanzione nel bilancio, ripartendo l’importo fra tutti i condòmini, in base alla quota millesimale di ciascuno.


D. Chi paga per la tinteggiatura delle scale?


R. La risposta è contenuta nell’art. 1124 c.c. secondo cui “Le scale e gli ascensori sono mantenuti e sostituiti dai proprietari delle unità immobiliari a cui servono. La spesa relativa è ripartita tra essi, per metà in ragione del valore delle singole unità immobiliari e per l’altra metà esclusivamente in misura proporzionale all’altezza di ciascun piano dal suolo. Al fine del concorso nella metà della spesa, che è ripartita in ragione del valore, si considerano come piani le cantine, i palchi morti, le soffitte o camere a tetto e i lastrici solari, qualora non siano di proprietà comune”.