• Home
  • Chi siamo
  • Collegamenti
  • Abbonamento
  • Registrati
  • Accedi
  • Contatti
Quotidiano del Condominio
.
  • Attualità
  • FAQ Coronavirus
  • Giurisprudenza in condominio
    • Dottrina condominiale
    • Leggi e sentenze
  • Condominio
  • Fiscalità condominiale
  • Mercato Immobiliare
  • Quesiti
    • Quesiti fiscali
    • Quesiti legali
  • Risparmio energetico
  • Ristrutturazione
Cerca
  • Leggi e sentenze

Il condominio ha il potere di agire per tutelare il bene comune nel rispetto dei limiti dell’art. 1102 c.c.

  • Quotidiano Del Condominio
  • 31 marzo 2021

A cura di: Avv. Giuseppina Maria Rosaria Sgrò

Se uno dei condòmini abusa della cosa comune, l’amministratore può agire in giudizio per costringerlo ad osservare i limiti fissati dall’art. 1102 c.c. Ciò è quanto recentemente affermato dalla Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 7884 del 19 marzo 2021.

Nel caso in esame, il Tribunale di Torino, accogliendo la domanda di un condominio, aveva ordinato ad una condòmina di ripristinare lo stato dei luoghi, considerata l’illegittimità dell’apertura praticata dalla stessa nella ringhiera del suo balcone, che le permetteva di scendere direttamente nel cortile comune.

La Corte territoriale di Torino, oltre a confermare la decisione del giudice di prime cure, affermava la sussistenza della legittimazione dell’amministratore, ex art. 1130 c.c., alla azione “negatoria servitutis” esercitata. Inoltre, i giudici di merito evidenziavano che, nel corso di un’assemblea condominiale, la condòmina si era espressamente impegnata a saldare la ringhiera del balcone di sua proprietà, non essendoci comunque prova che la stessa avesse provveduto a detta saldatura in maniera stabile e definitiva.

La vicenda giungeva in Cassazione, davanti alla quale, in particolare, veniva contestata la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1130, 1131 e 1136 c.c., degli artt. 112 e 115 c.p.c. ed altresì l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, il vizio logico di ragionamento e l’omesso esame circa un fatto decisivo, con riguardo al difetto di legittimazione attiva dell’amministratore, data la carenza di apposita deliberazione autorizzativa dell’assemblea.

Gli Ermellini stabilivano che l’azione promossa dal condominio al fine di ottenere la declaratoria di illegittimità della modificazione apportata dalla condòmina, a differenza di quanto opinato nella sentenza impugnata e di quanto sostenuto nello stesso ricorso, non è una negatoria servitutis, dal momento che “ciascun condomino è libero di servirsi della cosa comune, anche per fine esclusivamente proprio, traendo ogni possibile utilità, sicché il condomino che si serve del muro perimetrale per ricavarne maggiore vantaggio nel godimento di un’unità immobiliare già strutturalmente e funzionalmente collegata al bene comune lo fa nell’esercizio del diritto di condominio, i cui limiti sono segnati dall’art. 1102 c.c., e non avvalendosi di una servitù”.

Qualora, come nel caso di specie, oggetto della lite sia l’abuso della cosa comune da parte di uno dei condòmini, l’amministratore può agire in giudizio per costringere il condòmino inadempiente ad osservare i limiti di cui all’art. 1102 c.c.

In questo caso, l’interesse di cui l’amministratore chiede la tutela, è un interesse comune, poiché concerne la disciplina dell’uso di un bene comune, il cui godimento limitato da parte di ciascun partecipante assicura il miglior godimento di tutti.

Pertanto, la denuncia dell’abuso della cosa comune da parte di un condòmino rientra fra gli atti conservativi riguardanti le parti comuni dell’edificio che l’amministratore deve compiere, ai sensi dell’art. 1130, n. 4, c.c., senza che sia necessaria l’autorizzazione dell’assemblea dei condòmini.

Tags
  • condominio
  • leggi e sentenze
  • Tribunale di Torino
  • Condividi questo articolo
  • twitter
  • facebook
  • google+
  • email
  • rss
Bonus, Ecobonus e incentivi: ad oggi utilizzato solo il 12,9% delle somme messe a disposizione dal Governo. Un fallimento totale
La ristrutturazione dell’immobile rileva per la plusvalenza da tassare

Related Posts

  • Leggi e sentenze
  • Redazione
  • Mar 31, 2021
Ascensore in condominio: si può installare se le scale diventano troppo strette?
  • Leggi e sentenze
  • Redazione
  • Mar 31, 2021
L’installazione della fibra ottica in condominio
  • Leggi e sentenze
  • Redazione
  • Mar 31, 2021
Arriva “Biblio in Condominio”, per accendere la passione per i libri

Lascia un commento Annulla risposta

Devi essere connesso per inviare un commento.

Servizio riservato
agli abbonati alla rivista
“Italia Casa e Condominio”

Clicca qui per accedere all’ultima edizione

Ultimi articoli
  • Ascensore in condominio: si può installare se le scale diventano troppo strette? 11 luglio 2025
  • A Dubai il prezzo del mattone vola, rendimenti tra i più alti al mondo 11 luglio 2025
  • L’installazione della fibra ottica in condominio 10 luglio 2025
Quotidiano del Condominio

Quotidiano del condominio

  • Homepage
  • Chi siamo
  • Registrati
  • Abbonamento
  • Accedi
  • Contatti
Privacy Policy Cookie Policy
Dalla A alla Zeta Srl – Piazza Martiri della Libertà 3/5 – 10098 Rivoli (TO) | Per informazioni Tel. 333-6278929 – E-Mail: italiacasacondominio@libero.it | P. IVA 12640180019 - Cod. fiscale Registro Imprese 12640180019 - N. REA TO-1305154 - Capitale sociale € 2.000,00 i.v.
Intersezione realizzazione siti web Modena