Gli importi relativi a semplici forniture non rientrano tra quelli da considerare nel calcolo degli stati di avanzamento dei lavori (SAL). A contribuire all’importo del SAL sono esclusivamente i lavori realizzati dall’inizio dell’intervento e fino all’emissione del SAL.
Il chiarimento è stato fornito dalla Sottosegretaria al Ministero dell’Economia e delle Finanze Sandra Savino, in rappresentanza del Governo, nel corso dell’interrogazione a risposta immediata del 12 novembre, che si è svolta presso la Commissione Finanze della Camera. La risposta segue i pareri forniti dagli Uffici dell’Amministrazione finanziaria e dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Nell’audizione è stata innanzitutto richiamata la definizione di stato di avanzamento dei lavori: “La nozione di SAL rientra tra i diversi documenti contabili predisposti e tenuti dal direttore dei lavori o dai direttori operativi o dagli ispettori di cantiere, se delegati a tale compito”. La sottosegretaria del MEF ha inoltre sottolineato: “Lo stato di avanzamento lavori è un atto ricavato dal registro di contabilità, funzionale al pagamento di rate di acconto, in favore dell’esecutore, dove vengono riassunte tutte le lavorazioni dall’inizio dell’appalto fino al momento di emissione”. Nel calcolo del SAL rientrano quindi “solo le prestazioni effettivamente realizzate nel cantiere” e sono escluse le semplici forniture.
La posizione fornita dal MEF é stata anche motivata con il riferimento all’allegato 2 del decreto Asseverazioni del 6 agosto 2020, che si riferisce esclusivamente ai lavori realizzati nel disciplinare le osservazioni del tecnico.
Tale posizione rappresenta un importante chiarimento che potrebbe avere ripercussioni anche su interventi già conclusi, dal momento che il raggiungimento del SAL è stato considerato un requisito sia per l’accesso alle proroghe, sia per la determinazione del superbonus o delle agevolazioni spettanti.
I chiarimenti forniti in Commissione Finanze della Camera assumono dunque notevole importanza soprattutto per le possibili implicazioni.
L’esclusione delle forniture dal calcolo dell’importo del SAL è determinante per il raggiungimento della percentuale minima del 30 per cento di ciascuno stato di avanzamento dei lavori.
Il raggiungimento del SAL è inoltre particolarmente importante in quanto è stato considerato per l’accesso alle proroghe concesse per il completamento dei lavori del superbonus, sia nel caso di interventi su villette e unifamiliari, sia nel caso di lavori nei condomini.
Un calcolo del SAL con l’esclusione delle forniture porterebbe all’ottenimento di una proroga senza aver rispettato i requisiti previsti, anche per lavori che potrebbero essere da tempo conclusi.
Analoga riflessione può interessare la determinazione dell’aliquota della maxi agevolazione, in alcuni casi basata sul rispetto di requisiti legati al raggiungimento di un determinato stato di avanzamento dei lavori.
Alcuni effetti potrebbero inoltre avere un impatto sulle somme legate alle cessioni del credito, già accettate e i cui importi potrebbero essere già stati fruiti.
La posizione potrebbe quindi portare ad effetti retroattivi, destinati anche a incrementare i possibili contenzioni collegati con gli interventi del superbonus.
Il chiarimento incentrato su aspetti tecnici del calcolo dell’avanzamento dei lavori potrebbe quindi avere conseguenze ad ampio raggio e anche in relazione a lavori già conclusi.