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ARCHIVIO DEL CONDOMINIO

Cala l’interesse all’acquisto, ritorna la voglia di affitto

Diminuisce l’interesse all’acquisto di case e aumenta quello per l’affitto. è quanto emerge dall’analisi che CENTURY 21 Italia ha eseguito sulle principali città italiane.
Il ritorno all’affitto in Italia, come emerge dall’analisi CENTURY 21, svela una tendenza che ancora non è stata intercettata dagli ultimi dati ufficiali.
Secondo i dati dell’Osservatorio dell’Agenzia delle Entrate, infatti, il secondo trimestre 2022 risulta ancora in crescita per quanto riguarda l’acquisto delle case, con un tasso tendenziale delle compravendite del +8,6% rispetto allo stesso periodo del 2021.
“I numeri a disposizione – spiega Marco Tilesi, CEO di CENTURY 21 Italia – rispecchiano i dati che i notai incamerano in quel trimestre, cioè i rogiti. Ma in realtà – continua il manager – l’acquisto e il prezzo sancito nel rogito è stato definito almeno nel trimestre precedente, se non addirittura prima”.
Questo significa che i dati dell’Osservatorio dell’Agenzia delle Entrate, pur facendo riferimento al secondo trimestre, riguardano trattative concluse mesi prima e poi rogitate soltanto nel secondo trimestre 2022.
In breve, vuol dire che anche se quei dati sono ufficialmente relativi al secondo trimestre, ci restituiscono una fotografia dei primi tre mesi dell’anno e forse anche degli ultimi del 2021.
CENTURY 21 Italia, allora, ha analizzato i numeri del real estate nelle principali città italiane dei primi 8 mesi dell’anno in corso per intercettare l’andamento delle richieste nel mercato presente, confrontandoli con quelli dello stesso periodo del 2021 e della media degli ultimi 4 anni.
“Quella che emerge è ovviamente una tendenza – dice Tilesi – ma è interessante notare come alcuni elementi siano molto diversi dai dati ufficiali dell’Agenzia delle Entrate”.

Interesse all’acquisto in discesa
Secondo l’analisi CENTURY 21, infatti, analizzando il mercato immobiliare di Roma, Milano, Torino, Bologna, Napoli, Firenze e Catania, emerge che l’interesse all’acquisto segna un “meno” rispetto al 2021 su tutte le principali città: a Roma -10,3% e a Milano -11,7%, arrivando ai picchi del -17,5% a Bologna, -15,6% a Napoli e -14,8% a Torino. Più moderato, ma comunque in negativo rispetto al 2021, il calo delle percentuali di interesse all’acquisto a Firenze (-6,9%) e a Catania (-5,8%).
“Oggi in Italia i potenziali acquirenti di case sono in pausa di riflessione e le cause sono molteplici – spiega Tilesi – tra queste, l’incremento dei tassi d’interesse (cioè la difficoltà ad avere mutui dalle banche) e l’incremento dei prezzi d’acquisto”.
Secondo l’analisi CENTURY 21, infatti, in alcune delle città prese in esame i prezzi di vendita proposti sono saliti: Milano ha il podio con un incremento del +4,8%, seguita dal +3,2% di Bologna, dall’1,8% di Torino e dall’1,5% di Roma. In controtendenza Firenze (-0,7%), Napoli (-0,4%) e Catania (-3,5%).
A fronte di questi fattori, gli italiani hanno dirottato il loro desiderio di comprare casa verso l’interesse all’affitto – si legge nell’analisi CENTURY 21.

In crescita le ricerche per l’affitto
In tutte le città analizzate, le ricerche di affitto sono in crescita rispetto allo scorso anno: a Milano i primi 8 mesi del 2022 hanno fatto registrare un aumento di queste ricerche del +6,2% rispetto allo stesso periodo del 2021, a Bologna del +7,5%, a Firenze del +7,2%, a Catania del +10,9%. Più modesta, ma comunque presente, la crescita a Napoli (+1,4%), a Torino (+0,8%) e a Roma (+1,6%).

L’inversione di tendenza
Ma se rispetto allo scorso anno c’è un evidente rallentamento dell’interesse all’acquisto (a favore di un’intenzione all’affitto), il discorso cambia rispetto al lungo periodo.
Se infatti confrontiamo i dati del 2022 con quelli degli ultimi 4 anni, la voglia di acquistare casa continua a mantenersi in crescita: +12,4% a Roma, +10,4% a Firenze e +13,8% a Catania, queste le città in cui la percentuale è più elevata, ma anche tra le altre il segno è positivo.
“La nostra analisi ha lo scopo di porre l’attenzione su una tendenza che c’è e che potrebbe farsi sentire sempre di più nel prossimo futuro”, spiega Tilesi. “Da qualche tempo il trend generale è quello di parlare di un mercato immobiliare forte, fortissimo, ed è realmente così, considerando anche l’ultimo anno record. Ma è bene essere prudenti: occorre tenere in considerazione questa frenata nell’interesse all’acquisto e il contestuale ritorno all’affitto, tendenze che potrebbero cambiare le carte in tavola molto rapidamente”, conclude Tilesi.

Fonte: Ufficio Stampa

https://www.century21.it

Superbonus e impianto fotovoltaico

Con la risposta n. 545/2022 l’Agenzia delle Entrate torna a fornire chiarimenti sul tema del Superbonus in merito all’installazione di un impianto fotovoltaico.
Nel caso analizzato, l’Istante è il comproprietario di un’unità immobiliare residenziale e spiega di aver effettuato l’installazione di un impianto fotovoltaico come intervento “trainato”. L’Istante fa anche presente che l’energia non autoconsumata in sito viene ceduta in favore del gestore dei servizi energetici (GSE).
L’unità abitativa in oggetto appartiene a due comproprietari: l’Istante che è il committente dei lavori nonché l’intestatario delle fatture, quindi colui che ha effettuato i pagamenti delle stesse, e l’altro comproprietario che invece è l’intestatario dell’utenza elettrica e del contratto con il GSE, nonché unico residente nell’abitazione.
Ciò detto, l’Istante si rivolge all’Agenzia delle Entrate per chiedere se al fine di poter fruire del Superbonus, è necessario che esso sia anche intestatario dell’utenza elettrica e del contratto di cessione dell’energia in surplus al GSE.
In risposta, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che come esplicitato nella circolare n. 24/E del 2020, il Superbonus spetta ai contribuenti che hanno sostenuto le spese e che possiedono l’immobile oggetto degli interventi agevolabili in qualità di proprietario, nudo proprietario o di titolare di diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie) o che detenga l’immobile in base a un contratto di locazione.
L’Agenzia delle Entrate prosegue spiegando che in caso di unità immobiliare in comproprietà fra più soggetti, ciascun proprietario ha diritto alla detrazione in relazione alle spese sostenute, a prescindere dalla quota di proprietà.
Nel caso dell’installazione di un impianto fotovoltaico si ha diritto a fruire dell’agevolazione a condizione che l’energia non autoconsumata in sito sia ceduta in favore del GSE tramite il contratto stipulato.
In assenza di una disposizione a riguardo, quindi, non è necessario che vi sia coincidenza tra il titolare della detrazione e l’intestatario dell’utenza elettrica e del contratto con il GSE, pertanto, nel caso di fatto, l’Agenzia delle Entrate ritiene che l’Istante abbia diritto a fruire del Superbonus anche se l’utenza elettrica e il contratto con il GSE sono intestati all’altro comproprietario dell’immobile.

A cura di Deborah Maria Foti – Ufficio Stampa ANAPI

Il canone di locazione costa in media il 25% in più rispetto all’anno scorso

indagine affitti

E’ del 25 per cento, in media, l’aumento registrato in Italia dai canoni di locazione di un appartamento.
Considerando il classico contratto di locazione ordinario di lunga durata (4+4) stipulato tra la fine del 2014 e l’inizio del 2015 nelle principali città metropolitane e giunto quasi a scadenza, chi intendesse rinnovare potrebbe trovarsi di fronte a un aumento medio di queste proporzioni.

I rincari nelle città
Il valore degli aumenti registrati dai canoni di locazione può arrivare fino a +35,3% a Firenze, +28,5% a Bologna e +28,4% a Genova. Mentre a Roma e Milano si registra una crescita inferiore al 20 per cento, in quanto otto anni fa gli affitti erano già mediamente più alti rispetto alle altre città.
E si parla soltanto di contratti di affitto, spese escluse.
A questi aumenti bisogna infatti aggiungere anche un incremento medio del 50 per cento delle spese condominiali, soprattutto nelle case con riscaldamento centralizzato, che porta il canone totale mensile a un livello non più sostenibile per molte famiglie, a quel punto obbligate a cambiare zona o addirittura città, spostandosi dove i prezzi sono più bassi.

La fotografia degli aumenti
A scattare la fotografia dei rincari è l’ufficio studi di Abitare Co., che ha analizzato l’incremento dei prezzi degli affitti rispetto al 2014/2015 nelle otto principali città metropolitane (Milano, Roma, Bologna, Firenze, Genova, Napoli, Palermo, Torino), calcolando il possibile impatto sul mercato immobiliare.
Nel 2015 sono stati stipulati circa 493mila contratti di affitto 4+4, di cui 97.248 nelle sole 8 città metropolitane, per case con una superficie media di 79,3 metri quadrati (oggi la superficie media è leggermente più bassa: 72,2 metri quadrati).
“Prendendo ad esempio la tipologia più richiesta per la locazione, ovvero un bilocale di 70 metri quadrati, nelle principali città metropolitane – spiega Alessandro Ghisolfi, responsabile dell’ufficio studi di Abitare Co. – occorrono in media circa 945 euro al mese, con una notevole differenza in base alla zona (+25,6% sul 2015): si parte da 580 euro nelle aree periferiche (+24,9%) e 790 euro in quelle semicentrali (+25,6%), per arrivare fino a 1.070 in centro (+23,6%) e circa 1.350 (+28,3%) per gli immobili di pregio”.
Naturalmente, sono escluse da questi conteggi al rialzo le spese condominiali, e anch’esse hanno subito un fortissimo aumento soprattutto negli ultimi tempi, a causa della crescita esponenziale del costo dell’energia, che tra luce e gas sta mettendo a dura prova le famiglie e intere realtà condominiali.

La classifica delle città
Tra le città, ai primi posti della classifica si trova Roma, con una media dei canoni mensili, sempre per un bilocale di 70 mq, pari a 1.365 euro (+20% sul 2015): da 700 euro (+33,3%) in periferia a 2.050 euro (+14,4%) per gli immobili di pregio. Subito dopo Roma c’è Milano, con 1.300 euro medi (+17,4%): da 720 euro in periferia (+15,1%) a 1.930 euro (+24,1%) per gli immobili di pregio. Aumenti significativi si registrano inoltre a Firenze (+35% in media): dai 760 euro della periferia (+32,7% in 7 anni) ai 1.530 euro del pregio (+42,9% dal 2015).
Le città meno care, come canone medio mensile, sono Palermo (625 euro, +26,4%), Torino (715 euro, +20,6%) e Genova (750 euro, +28,4%).

Scarsa offerta di qualità nel mercato delle locazioni
“Quello che manca oggi sul mercato italiano – conclude Ghisolfi – è un’offerta di qualità legata al mondo degli affitti, con edifici di nuova generazione che possano offrire case con servizi condominiali di vario genere. Da una nostra recente indagine effettuata su un campione di 1.500 famiglie, oltre l’80 per cento ha risposto che sarebbe disposto a pagare un affitto più alto del 15 per cento, rispetto a quanto paga oggi, per una casa nuova dotata di servizi comuni dedicati”.

L’incremento dei prezzi del teleriscaldamento sotto la lente del Governo

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Spese ammesse dal Superbonus per i lavori trainati

L’Agenzia delle Entrate fornisce nuovi chiarimenti riguardo le spese collegate ad un intervento trainato e ammesse in detrazione al 110%, attraverso la risposta n. 547 del 4 novembre 2022.
Nel caso di specie, l’Istante è un Condominio composto da sei unità residenziali, che intende effettuare un intervento “trainante”, ovvero un intervento di coibentazione delle superfici opache verticali e orizzontali e, contemporaneamente, intende realizzare anche un intervento “trainato” di eliminazione delle barriere architettoniche attraverso l’installazione di un ascensore.
L’Istante prosegue spiegando che per l’installazione dell’ascensore è necessario, da parte del Condominio, l’acquisto di un locale cantina di proprietà di un solo condomino, all’interno del quale verrà posizionato il vano motore e la fossa di termine corsa inferiore.
Ciò detto, l’Istante ha quindi chiesto all’Agenzia delle Entrate se le spese inerenti l’acquisto del citato locale cantina possono rientrare in quelle detraibili, in quanto spese strettamente connesse all’installazione dell’ascensore.
In risposta, l’Agenzia delle Entrate è tornata ad approfondire l’elenco dei costi collegati agli interventi ammessi al Superbonus 110% che è possibile calcolare nell’insieme delle spese detraibili. Nel caso analizzato, il quesito riguarda le spese connesse all’intervento trainato destinato all’eliminazione delle barriere architettoniche.
La circolare n.28/E/2022 fornisce degli esempi pratici di spese relative ad interventi che hanno diritto alla detrazione, come ad esempio:
• la sostituzione di finiture (pavimenti, porte, infissi esterni, terminali degli impianti);
• l’adeguamento o il rifacimento di impianti tecnologici (servizi igienici, impianti elettrici, impianti di ascensori, impianti citofonici);
• il rifacimento di scale e ascensori;
• l’inserimento di rampe interne ed esterne agli edifici e di servoscala o di piattaforme elevatrici.
Nella stessa circolare viene chiarito anche che tra le spese ammesse in detrazione al 110% rientrano anche quelle sostenute prima o nel corso dei lavori relative a:
• progettazione e altre prestazioni professionali connesse richieste dal tipo di lavori;
• acquisto dei materiali;
• effettuazione di perizie o di sopralluoghi;
• oneri di urbanizzazione;
• l’imposta sul valore aggiunto, l’imposta di bollo e i diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e la dichiarazione di inizio lavori;
• altri eventuali costi strettamente connessi alla realizzazione degli interventi.
Come chiarito dall’Agenzia, l’elenco non ha valore tassativo ma si riferisce ai costi ulteriori connessi agli interventi edilizi realizzati. Tra questi, ad esempio, anche i costi relativi allo smaltimento dei materiali rimossi o la tassa per l’occupazione di suolo pubblico.
Non sono agevolabili, invece, i costi di trasloco e di custodia del mobilio per tutto il periodo di effettuazione dei lavori.
L’Agenzia delle Entrate ha, quindi, chiarito che per quanto concerne l’Istanza in oggetto, tra le spese detraibili non rientrano quelle sostenute per l’acquisto dell’unità immobiliare oggetto dei lavori, così come le spese per l’acquisto di locali necessari per l’installazione dell’ascensore.

A cura di Deborah Maria Foti – Ufficio Stampa ANAPI

Caro energia e casa: indagine di Altroconsumo

Il mese di ottobre, e anche quello di novembre, caratterizzati da un caldo anomalo, ha portato una conseguenza positiva legata ai volumi ridotti dei consumi: il calo del prezzo del gas.
Il risultato, come comunicato da Arera (Autorità di regolazione per energia reti e ambiente), è che se prendiamo come riferimento il consumo medio delle famiglie, cioè 1.400 metri cubi annui con riscaldamento autonomo, la spesa complessiva confrontata con il trimestre precedente è scesa del 12,9%.
L’aggiornamento, però, non riguarda i consumi futuri, ma quelli passati.
Purtroppo, infatti, i prezzi unitari del gas rimangono alle stelle e per contenere le bollette dei prossimi mesi il risparmio energetico e l’efficienza rimangono atteggiamenti decisivi per evitare bollette astronomiche.
Bollette di luce e gas
in aumento
Considerando i consumi di una famiglia di 3 /4 persone (2.700 kWh per energia elettrica e 1.400 mc per gas, con riscaldamento autonomo), Altroconsumo ha aggiornato le stime notando che per i prossimi 12 mesi la stima di spesa annua per energia elettrica è pari a 1.726 euro, mentre la stima della spesa per il gas è pari a 2.794 euro, per una somma di circa 3.766 euro (–16% rispetto alla stima precedente di Altroconsumo, di 4.500 euro).

L’indagine di Altroconsumo
Al fine di rilevare come i cittadini abbiano tentato di arginare i costi nelle proprie abitazioni, Altroconsumo ha condotto un’indagine che tra il 15 e il 20 settembre 2022 ha coinvolto 918 intervistati di età compresa tra i 25 e i 79 anni, distribuiti su tutto il territorio nazionale.
Ne risulta che solo metà dei rispondenti considera la propria casa attrezzata ad affrontare il caro energia.

Efficienza energetica nelle abitazioni: gli italiani e il caro bollette
Negli ultimi due anni, quasi il 50% degli intervistati ha condotto interventi nelle proprie abitazioni per migliorarne l’efficienza energetica.
Attualmente tra i sistemi per il risparmio più diffusi nelle case degli italiani troviamo lampadine a basso consumo (73 per cento), finestre ad alto isolamento (67 per cento), elettrodomestici ad alta efficienza energetica (66 per cento) e prese multiple con interruttore (61 per cento).
Circa la metà ha una caldaia a gas a condensazione o pompa di calore.
Infine, solo 1/4 degli italiani afferma di avere isolato il tetto termicamente e altrettanti hanno fatto isolare le pareti con il cappotto termico.
Al contrario, le soluzioni meno diffuse sono l’isolamento termico del pavimento e piano cottura a induzione, pannelli solari, caldaie o stufe a biomassa.
In particolare, questi interventi strutturali vengono realizzati più frequentemente nelle case indipendenti rispetto agli appartamenti in condominio, inoltre ci sono anche importanti disuguaglianze geografiche.
In generale, le case del nord Italia hanno maggiori dotazioni per il risparmio energetico rispetto a quelle delle regioni centrali e, soprattutto, a quelle del meridione e delle isole.

Oltre la metà del campione ritiene conveniente attivarsi per risparmiare
Inoltre, dai risultati emerge che solo il 53 per cento del campione ritiene di avere una casa con caratteristiche che possano fare la differenza sul risparmio energetico.
Viceversa, circa la metà non è soddisfatto di ciò e, in particolare, il 18% dà una valutazione negativa.
Ipotizzando un potenziale risparmio in bolletta, il 61 per cento degli intervistati ritiene molto conveniente investire per migliorare almeno un aspetto legato al risparmio energetico in casa.
Solo il 6 per cento pensa che non valga la pena intervenire su alcun ambito.
Infine, il 31 per cento degli intervistati si dichiara poco o per nulla informato sulle attrezzature disponibili per risparmiare sul caro bollette.

Come gestire al meglio la casa: i suggerimenti di Altroconsumo
Chi non ha la possibilità economica per attuare interventi sul proprio immobile, può comunque adottare accorgimenti significativi a livello domestico.
Ad esempio, durante l’inverno, la strategia più efficace per mantenere stabile, se non ridurre, la bolletta è intervenire sul riscaldamento: abbassarlo anche solo di un grado riduce la spesa di circa l’8 per cento.
In più, si consiglia di utilizzare e gestire gli elettrodomestici in maniera consapevole ed efficiente.
L’utilizzo poco efficiente degli elettrodomestici, considerando il prezzo medio attuale dell’energia (0,64 euro a kWh), ha un impatto non indifferente sui costi della bolletta.
Per questo motivo bisognerebbe utilizzare solo gli elettrodomestici indispensabili e per il tempo strettamente necessario, prediligendo la scelta dei modelli meno energivori.
In generale, dovremmo impegnarci ad evitare sprechi, come usare lavatrice e lavastoviglie solo a pieno carico, che permette ad una famiglia di risparmiare 57 euro all’anno.

Il mercato immobiliare incomincia a rallentare

Sul mercato immobiliare le evidenze numeriche non restituiscono ancora ciò che sembra prospettarsi per il mercato immobiliare nel breve periodo, vale a dire la chiusura della fase di crescita post pandemica e l’avvio di una nuova fase di arretramento conseguente all’impennata dei prezzi.
È quanto si legge nell’ultima edizione dell’Osservatorio sul Mercato Immobiliare di Nomisma, giunto al trentacinquesimo anno di attività. Inoltre, “la sfida è ora quella di contenere l’arretramento nella fase avversa del ciclo economico, per poi riprendere il cammino interrotto della crescita non appena il quadro si sarà fatto meno fosco”.
Sul piano delle compravendite di abitazioni, nel primo semestre del 2022 in Italia si è registrato un aumento tendenziale del 10,1 per cento, leggermente inferiore al +11 per cento rilevato in corrispondenza degli immobili per l’impresa.
Il preconsuntivo elaborato da Nomisma, relativamente al solo segmento abitativo, evidenzia un calo delle transazioni nel secondo semestre rispetto al primo pari all’8,9 per cento, riconducibile perlopiù alla performance del quarto trimestre dell’anno.
È bene tener presente come a consuntivo del primo semestre 2022, le dimensioni del mercato residenziale eccedessero quelle raggiunte nel pre-Covid, con un incremento rispetto al primo semestre del 2019 del 34,2 per cento a livello nazionale e del 22 per cento per l’insieme dei 13 maggiori mercati monitorati.

La ricerca di Nomisma
Nel segmento degli immobili di impresa di piccole dimensioni, Nomisma evidenzia che, dopo il trend limitatamente espansivo prodottosi grazie alla prospettiva di un possibile ritorno a fatturati pre-Covid, si è assistito ad un’attenuazione della crescita, sia in termini di contratti sia di valori. Nel primo semestre 2022 – rispetto al primo semestre 2019 – anche in questo settore si erano registrati aumenti a due cifre delle compravendite. Sempre con riferimento al primo semestre 2022, la distribuzione delle compravendite tra capoluogo e comuni periferici registra un repentino ritorno di interesse della domanda abitativa per le realtà maggiori.
Le difficoltà di ottenimento del credito riducono l’accessibilità al mercato della proprietà, con l’allargamento della forbice tra l’ampia fetta di domanda che necessita di un sostegno all’acquisto e quanti, appartenenti alla fascia alta in termini di disponibilità, possono procedere grazie ad una semplice valutazione di opportunità.
Il mercato delle compravendite di immobili residenziali vede protagoniste le persone fisiche, con un peso del 96 per cento sul totale degli acquisti, di cui il 50-60 per cento risulta sostenuto dal ricorso al mutuo, per importi che si aggirano in media tra i 130-140.000 euro.
Rispetto all’utilizzo dell’abitazione acquistata, Nomisma evidenzia come nel 70-80 per cento dei casi si tratti di un’esigenza di prima casa o di sostituzione dell’abitazione di proprietà.
Nel 2021, l’incidenza degli immobili di nuova costruzione acquistati si è attestata all’8,3 per cento del totale. Nel primo semestre 2022 la percentuale è salita al 9,2 per cento. In termini numerici, si è passati dalle 29.700 compravendite di abitazioni nuove del primo semestre 2021, alle 37.400 dei primi sei mesi dell’anno in corso. Un trend che si conferma in crescita e che per Nomisma potrebbe consolidarsi, come si può intuire dal numero di permessi rilasciati per nuove abitazioni (+8 per cento rispetto ai livelli pre-Covid).
Sul mercato dell’acquisto, Nomisma individua in Milano e Padova per il Nord Italia e in Napoli e Bari per il Sud i mercati che anticipano le tendenze al rallentamento. Nei mercati del Nord sono la minore intensità della domanda e delle compravendite a segnalare l’inversione, mentre in quelli del Sud il fattore che denota il raffreddamento è la minore intensità della domanda, in parte già riflessasi sui prezzi.
Nonostante il peggioramento del potere d’acquisto delle famiglie, dovuto alla crescita esponenziale dell’inflazione e alla dinamica contenuta dei salari dei consumatori, Nomisma rileva che la domanda abitativa risulta ancora sostenuta, ancorché in tendenziale flessione.

Le soluzioni ricercate
Per l’istituto bolognese, nel 2022 la priorità della domanda è rappresentata dall’individuazione di una soluzione abitativa con spazi adeguati, ove far convivere vita familiare e professionale, a differenza di quanto avvenuto nel 2021, quando il fattore di attivazione era invece rappresentato dalla ricerca di un contesto al di fuori dei grandi centri urbani.
L’offerta che riguarda le nuove costruzioni scarseggia, come si può evincere dal numero di concessioni rilasciate nell’ultimo decennio. Rispetto al 2011 la nuova superficie autorizzata nel 2022 per nuove costruzioni non residenziali risulta inferiore del 39 per cento, mentre quella di abitazioni addirittura del 43 per cento.
Se si analizzano i primi semestri del periodo 2004-2022, si è passati da un numero di compravendite per singola concessione edilizia rilasciata, pari rispettivamente a 3,0 per le abitazioni e a 2,3 per gli immobili d’impresa, a valori pari, rispettivamente, a 12,0 e 5,3.
È dunque evidente come il segmento abitativo sia stato quello che più ha risentito della minore intensità di ampliamento e rinnovo dello stock edilizio.
Per Nomisma gli agenti immobiliari hanno percepito un calo dell’offerta di abitazioni in vendita e, al contempo, una crescita di uffici immessi sul mercato.
Si ricorda che il parco edilizio italiano sia costituito per il 92 per cento da edifici residenziali, in gran parte obsoleti sotto il profilo qualitativo ed energetico. Il 62,3 per cento del patrimonio abitativo e il 37,8 per cento di quello destinato ad altri usi ricade tra le classi energetiche più basse (F o G). Nomisma sottolinea come negli ultimi anni vi sia stato un generalizzato miglioramento della prestazione energetica delle abitazioni, riconducibile alla maggiore efficacia degli interventi di riqualificazione energetica e di ristrutturazione radicale, effettuati a seguito di agevolazioni fiscali, come il Superbonus 110 per cento, per i quali è richiesto un miglioramento delle prestazioni di almeno 2 classi energetiche.
Sul fronte dei prezzi, nella media dei 13 maggiori mercati nel secondo semestre del 2022 si è registrato un aumento dello 0,5 per cento per le abitazioni, a fronte di una flessione dello 0,6 per cento per gli uffici e di una sostanziale invarianza per i negozi (-0,1 per cento).
Passando ai canoni di locazione di abitazioni, si conferma il tasso di crescita del primo semestre (attorno all’1 per cento in media), a fronte della stasi registrata nel segmento degli uffici e della lieve flessione in quello dei negozi.
Per Nomisma il +1,1 per cento dei canoni di locazione delle abitazioni, preceduto da un +0,9 per cento nella prima parte dell’anno “testimonia la pressione della componente di domanda che resta esclusa dal mercato dell’acquisto e di quella già robusta di chi cerca casa in affitto”.
Osservando i singoli mercati locali, l’Istituto bolognese sottolinea come le realtà ove è iniziato più tardi l’aumento delle quotazioni sono quelle in cui le percentuali di crescita fatte segnare nel corso del secondo semestre dell’anno rispetto al primo sono state più elevate.
A Milano, dove i valori delle case risultano in crescita da alcuni semestri, le variazioni sono risultate ancora positive, seppure con un’intensità decrescente, a differenza di quanto accaduto invece a Torino, dove il trend rialzista ha acquisito ulteriore forza.
Considerando invece i tempi di assorbimento degli immobili in vendita, Nomisma riscontra differenze significative in relazione alla tipologia. Per le abitazioni occorrono in media 4,9 mesi, a fronte degli 8,5 mesi necessari per gli uffici e degli 8,2 mesi per i negozi.
Milano risulta essere il mercato che, in tutti i segmenti monitorati, fa segnare i tempi di assorbimento più esigui (3,5 mesi per la vendita e 2 per la locazione di un’abitazione), non solo nel confronto con gli altri contesti urbani, ma rispetto ai livelli toccati negli ultimi 10 anni.
Anche Bologna si allinea ai tempi correnti di Milano, con la differenza che nel decennio il capoluogo emiliano ha fatto registrare una maggiore variabilità. Lo sconto medio praticato sul prezzo richiesto risulta essere pari all’11,2 per cento nel settore abitativo e al 13,1 per cento sia per uffici che per negozi. Nel secondo semestre del 2022 la riduzione del divario ha riguardato tutti i segmenti monitorati. Gli sconti maggiori continuano ad essere riconosciuti a Palermo e Cagliari.
Sul fronte opposto si collocano Milano e Bologna. Rispetto al focus sull’abitare, Nomisma evidenzia la crescita, come già evidenziato, della domanda interessata ad una soluzione nel comune capoluogo.
In calo risultano, invece, le intenzioni di acquisto di abitazioni per vacanza.
Cresce, per contro, la domanda di locazione di studenti, giovani coppie, persone sole, nuclei monogenitore e lavoratori residenti, mentre risulta in calo la domanda espressa dalle famiglie che si trasferiscono da un altro Comune.
La qualità dell’abitazione rappresenta un fattore fondamentale per chi intende andare a vivere in affitto. Per il 21 per cento dei rispondenti deve essere un’abitazione nuova o di recente costruzione, mentre per il 17,6 per cento degli intervistati deve essere vicina ai trasporti pubblici e a servizi quali scuole e ospedali. Per il 10,2 per cento dei rispondenti deve essere dotata di un balcone ampio e per il 9,1 per cento deve disporre di doppi servizi.

Utilizzare il credito d’imposta derivante dal Superbonus

Attraverso una risposta data ad un contribuente che ha posto un quesito tramite la posta di FiscoOggi, l’Agenzia delle Entrate torna sull’argomento del Superbonus per fornire chiarimenti su come può essere utilizzato il credito d’imposta derivante dal Superbonus.
Il contribuente si è rivolto all’Agenzia per chiedere come possono essere utilizzati in compensazione i crediti derivanti da interventi che rientrano nel Superbonus e quali imposte possono essere “compensate”.
In risposta l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che con il provvedimento dell’8 agosto 2020, modificato da provvedimenti successivi, sono state definite le modalità con le quali i soggetti che acquisiscono i crediti possono utilizzare i relativi importi.
Difatti, i cessionari e i fornitori destinatari dei crediti d’imposta derivanti dagli interventi ammessi al Superbonus, o da quelli elencati nel secondo comma dell’art. 121 del decreto legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio), posso utilizzare i crediti d’imposta in compensazione tramite modello F24, sulla base di quanto disposto dall’art. 17 del decreto legislativo n. 241/1997.
Come stabilito nella circolare n. 24/E del 2020: “Per il pagamento delle imposte sui redditi, l’Iva, l’Irap, i contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa, i contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai datori dei lavori, i premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, le tasse sulle concessioni governative, le tasse scolastiche, le imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell’Iva, le somme che i soggetti tenuti alla riscossione dell’incremento all’addizionale comunale debbono riversare all’Inps.”
In questi casi, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente attraverso i canali telematici forniti dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.
Sempre sulla tematica trattata, un altro chiarimento è stato fornito dall’Agenzia anche attraverso la risposta n. 435/2022, nella quale si precisa che è possibile “compensare i crediti di imposta agevolativi derivanti dagli interventi elencati all’articolo 121 del decreto legge n. 34/2020 – acquisiti a mezzo di “cessione del credito” – con tutte le entrate, il cui versamento per il tramite del modello F24 è previsto, direttamente o indirettamente, da disposizioni normative primarie o da decreti ministeriali, che richiamano le modalità di versamento di cui all’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997”.

A cura di Deborah Maria Foti – Ufficio Stampa ANAPI

Barriere architettoniche: rassegna giuridica

Le ultime sentenze su: eliminazione delle barriere architettoniche; pregiudizio ai beni vincolati; installazione di un ascensore in condominio e pregiudizio al decoro architettonico.
Indice
• 1 Contributi Inail per l’abbattimento di barriere architettoniche nel contesto domestico
• 2 Principio di solidarietà condominiale
• 3 Rilascio di un’autorizzazione in sanatoria
• 4 Il principio di solidarietà condominiale
• 5 Realizzazione di un ascensore: rientra nei poteri spettanti ai singoli condomini
• 6 Installazione di un ascensore
• 7 I problemi dei disabili
• 8 Opere funzionali all’eliminazione delle barriere architettoniche
• 9 Norme sulle distanze
• 10 Interventi per eliminare le barriere architettoniche
• 11 Barriere architettoniche: legittima l’installazione dell’ascensore
• 12 Pregiudizio al bene tutelato
• 13 Condominio: beni comuni ed uso
• 14 Accessibilità degli edifici ed eliminazione delle barriere architettoniche
• 15 Realizzazione di opere per l’eliminazione delle barriere architettoniche
• 16 Installazione di un ascensore in uno stabile condominiale
• 17 È legittima l’installazione dell’ascensore intrapresa dal singolo condomino?
• 18 Eliminazione delle barriere architettoniche: realizzazione di un ascensore interno
• 19 Abbattimento delle barriere architettoniche
• 20 Eliminazione delle barriere architettoniche esistenti negli spazi e nei servizi pubblici

Contributi Inail per l’abbattimento di barriere architettoniche nel contesto domestico
In tema di contributi economici a carico dell’INAIL per l’abbattimento delle barriere architettoniche nel contesto domestico, in favore dei soggetti affetti da disabilità di origine lavorativa, l’abitualità della dimora del lavoratore, richiesta dall’art. 37 del reg. INAIL n. 23 del 2007, assurge ad elemento costitutivo del diritto alla prestazione in quanto la “ratio” della previsione risiede proprio nell’agevolare la rimozione dei disagi ambientali patiti negli spazi di vita abituali e familiari del lavoratore.
(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva negato il contributo suddetto per l’eliminazione delle barriere architettoniche in un’abitazione che non costituiva, secondo l’accertamento di fatto compiuto, dimora abituale del lavoratore).
Cassazione civile sez. lav., 03/11/2021, n.31484

Principio di solidarietà condominiale
In materia condominiale, l’installazione di un ascensore su area comune, allo scopo di eliminare delle barriere architettoniche, rientra fra le opere di cui all’articolo 27, comma 1, della legge 118/1971 e all’articolo 1, comma 1, del Dpr 384/1978, e, pertanto, costituisce un’innovazione che, ai sensi dell’articolo 2, commi 1 e 2, della legge 13/1989, va approvata dall’assemblea con la maggioranza prescritta dall’articolo 1136, commi 2 e 3, del Cc, ovvero, in caso di deliberazione contraria o omessa nel termine di tre mesi dalla richiesta scritta, può essere installata, a proprie spese, dal portatore di handicap, con l’osservanza dei limiti previsti dagli articoli 1120 e 1121 del Cc.
Il tutto deve avvenire nel rispetto del principio di solidarietà condominiale, che implica il contemperamento di vari interessi, tra i quali deve includersi anche quello delle persone disabili all’eliminazione delle barriere architettoniche, trattandosi di un diritto fondamentale che prescinde dall’effettiva utilizzazione, da parte di costoro, degli edifici interessati e che conferisce comunque legittimità all’intervento innovativo, purché lo stesso sia idoneo, anche se non a eliminare del tutto, quantomeno ad attenuare sensibilmente le condizioni di disagio nella fruizione del bene primario dell’abitazione.
Tribunale Roma sez. V, 26/10/2021, n.16720

 

Rilascio di un’autorizzazione in sanatoria
In mancanza di una espressa previsione ad hoc, l’art. 4, comma 2, l. n. 13/1989 non abilita l’Amministrazione al rilascio di una autorizzazione avente ad oggetto un intervento di superamento delle barriere architettoniche, eseguito a carico di un immobile vincolato a tutela di un « bene culturale », che sia « in sanatoria », ossia postuma rispetto all’effettiva realizzazione dei lavori. Ciò pena l’inaccettabile frustrazione delle esigenze, costituzionalmente rilevanti (art. 9 Cost.), di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale sottese ai principi generali che permeano l’intera disciplina di cui al d.lgs. n. 42/2004, secondo cui le autorizzazioni che afferiscono interventi incidenti sui beni culturali e paesaggistici, ad eccezione delle ipotesi tassativamente previste dall’art. 167, commi 4 e 5, citato d.lgs., avuto riguardo esclusivo ai beni paesaggistici (e non anche a quelli culturali) non possono essere rilasciate in sanatoria.
T.A.R. Roma, (Lazio) sez. II, 01/07/2021, n.7811

 

Il principio di solidarietà condominiale
Nel valutare il contrasto delle opere, cui fa riferimento l’art. 2 della legge n. 13/1989, con la specifica destinazione delle parti comuni, sulle quali esse vanno ad incidere, occorre tenere conto del principio di solidarietà condominiale, secondo il quale la coesistenza di più unità immobiliari in un unico fabbricato implica di per sé il contemperamento, al fine dell’ordinato svolgersi di quella convivenza che è propria dei rapporti condominiali, di vari interessi, tra i quali deve includersi anche quello delle persone disabili all’eliminazione delle barriere architettoniche, oggetto di un diritto fondamentale che prescinde dall’effettiva utilizzazione, da parte di costoro, degli edifici interessati.
Deve tuttavia rilevarsi che ai fini del giudizio di bilanciamento dei contrapposti interessi in gioco non può non tenersi conto delle peculiarità del caso concreto, né prescindersi del tutto dalla verifica della presenza di soggetti disabili nell’edificio condominiale, tanto maggiore potendo essere il sacrificio imposto al godimento delle parti comuni dell’edificio agli altri condomini per effetto dell’eliminazione delle barriere architettoniche, quanto maggiori e contingenti siano le esigenze dei soggetti disabili che vi abitano e viceversa.
Tribunale Grosseto, 10/10/2020, n.669

 

Realizzazione di un ascensore: rientra nei poteri spettanti ai singoli condomini
In caso di conflitto tra l’innovazione rappresentata dall’installazione dell’ascensore e la normativa a presidio delle distanze legali tra costruzioni, o delle distanze rispetto alle vedute, la realizzazione di un ascensore, al fine dell’eliminazione delle barriere architettoniche, da parte di un condomino su parte del cortile e di un muro comune, deve considerarsi indispensabile ai fini dell’accessibilità dell’edificio e della reale abitabilità dell’appartamento e rientra, pertanto, nei poteri spettanti ai singoli condomini ai sensi dell’art. 1102 c.c., senza che, ove siano rispettati i limiti di uso delle cose comuni stabiliti da tale norma, rilevi la disciplina dettata dall’art. 907 c.c. sulla distanza delle costruzioni dalle vedute; ciò neppure per effetto del richiamo ad essa operato nell’art. 3, comma 2, l. n. 13/1989, non trovando tal disciplina applicazione in ambito condominiale.
T.A.R. Trento, (Trentino-Alto Adige) sez. I, 13/08/2020, n.138
Installazione di un ascensore
L’intervento di installazione di un ascensore può essere richiesto anche ai sensi dell’art. 2, l. n. 13/1989 (ora riprodotto anche nell’art. 78, d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380), che ha il pregio di offrire la base giuridica di legittimazione soggettiva anche a coloro che non abbiano una relazione dominicale o di altro diritto reale con l’immobile di cui si tratta, ma che siano residenti nel fabbricato (quali, per l’appunto, i portatori di disabilità fisica o i loro rappresentanti, ancorché non condomini). In tale evenienza, risulta comunque necessario il rispetto dei presupposti previsti dal medesimo art. 2, tra cui l’assunzione della delibera assembleare con le maggioranze di cui all’art. 1136 c.c., al quale, per effetto del rinvio all’art. 1120 c.c., fa comunque richiamo la disciplina in argomento.
In caso di rifiuto opposto dall’assemblea condominiale, la facoltà per il disabile o di chi lo rappresenta è solo quella di intervenire nei termini più limitati di cui al comma 2 del medesimo art. 2, l. n. 13 del 1989, che non contempla l’installazione di un ascensore, bensì di un servoscale ovvero di strutture mobili e facilmente rimovibili.
T.A.R. Trento, (Trentino-Alto Adige) sez. I, 13/08/2020, n.138
I problemi dei disabili
L’eliminazione delle barriere architettoniche, espressione di un principio di solidarietà sociale e che persegue finalità di carattere pubblicistico volte a favorire, nell’interesse generale, l’accessibilità agli edifici, presuppone che i problemi delle persone affette da una qualche specie di invalidità debbano essere assunti dall’intera collettività.
Consiglio di Stato sez. III, 09/06/2020, n.3699
Opere funzionali all’eliminazione delle barriere architettoniche
Le opere funzionali all’eliminazione delle barriere architettoniche sono solo quelle tecnicamente necessarie a garantire l’accessibilità degli edifici privati. Qualora tali presupposti non ricorrono (nella specie perché ritenuti dal giudice a quo come non provati) deve escludersi che la distanza da rispettare per la costruzione di una gradinata sia di tre metri, anziché di cinque metri, giacché tale affermazione si fonda sul non provato presupposto che la scala in oggetto sia opera idonea a eliminare le barriere architettoniche.
Cassazione civile sez. II, 20/04/2020, n.7944
Norme sulle distanze
In tema di conflitto tra l’innovazione rappresentata dall’installazione dell’ascensore e la normativa a presidio del rispetto delle distanze legali tra costruzioni, o delle distanze rispetto alle vedute, la realizzazione di un ascensore, al fine dell’eliminazione delle barriere architettoniche, realizzata da un condomino su parte di un cortile e di un muro comune, deve considerarsi indispensabile ai fini dell’accessibilità dell’edificio e della reale abitabilità dell’appartamento, e rientra, pertanto, nei poteri spettanti ai singoli condomini ai sensi dell’art. 1102 c.c., senza che, ove siano rispettati i limiti di uso delle cose comuni stabiliti da tale norma, rilevi, la disciplina dettata dall’art. 907 c.c. sulla distanza delle costruzioni dalle vedute, neppure per effetto del richiamo ad essa operato nell’art. 3, comma 2, l. 13/1989, non trovando detta disposizione applicazione in ambito condominiale.
In sostanza, ai fini della legittimità della deliberazione adottata dall’assemblea dei condomini ai sensi dell’art. 2 della legge 9 gennaio 1989, n. 13, l’impossibilità di osservare, in ragione delle particolari caratteristiche dell’edificio tutte le prescrizioni della normativa speciale diretta al superamento delle barriere architettoniche non comporta la totale inapplicabilità delle disposizioni di favore, finalizzate ad agevolare l’accesso agli immobili dei soggetti versanti in condizioni di minorazione fisica, qualora l’intervento produca, comunque, un risultato conforme alle finalità della legge, attenuando sensibilmente le condizioni di disagio nella fruizione del bene primario dell’abitazione.
Tribunale Milano sez. XIII, 02/03/2020, n.1937
Interventi per eliminare le barriere architettoniche
Gli interventi volti ad eliminare le barriere architettoniche previsti dall’art. 2 l. n. 13/1989, ovvero quelli volti a migliorare le condizioni di vita delle persone svantaggiate, si possono effettuare anche su beni sottoposti a vincolo come beni culturali, e la relativa autorizzazione, come previsto dal comma 4 di tale articolo, “può essere negata solo ove non sia possibile realizzare le opere senza serio pregiudizio del bene tutelato”, precisandosi quindi al comma 5 che “il diniego deve essere motivato con la specificazione della natura e della serietà del pregiudizio, della sua rilevanza in rapporto al complesso in cui l’opera si colloca e con riferimento a tutte le alternative eventualmente prospettate dall’interessato”.
Si è in tal modo introdotto nell’ordinamento un onere di motivazione particolarmente intenso, e ciò in quanto l’interesse alla protezione della persona svantaggiata può soccombere di fronte alla tutela del patrimonio artistico, a sua volta promanante dall’art. 9 Cost., soltanto in casi eccezionali.
Consiglio di Stato sez. II, 14/01/2020, n.355
Barriere architettoniche: legittima l’installazione dell’ascensore
Il principio di solidarietà condominiale impone di facilitare l’eliminazione delle barriere architettoniche. Ne consegue che il condomino può installare l’ascensore esterno al fabbricato anche se riduce la veduta di alcuni e non rispetta le distanze dalle proprietà contigue.
Nell’ipotesi di contrasto, la prevalenza della norma speciale in materia di condominio determina l’inapplicabilità della disciplina generale sulle distanze. Pertanto, ove il giudice verifica il rispetto dei limiti di cui all’art. 1102 c.c., deve ritenersi legittima l’opera realizzata.
Cassazione civile sez. II, 26/11/2019, n.30838
Pregiudizio al bene tutelato
Nell’ordinamento non vi è una generale ed assoluta prevalenza per le opere tese all’eliminazione delle barriere architettoniche da effettuarsi sui beni sottoposti a vincolo per il loro interesse paesaggistico o storico artistico, dovendo in ogni caso essere valutato l’impatto di tali opere e potendo le stesse essere assentite solo se non arrecano un serio pregiudizio ai beni vincolati (l. n. 13/1989, art. 4).
Si richiede da parte della giurisprudenza, tuttavia, un onere motivazionale particolarmente intenso circa il serio pregiudizio per il bene storico-artistico derivante dall’intervento di eliminazione delle barriere architettoniche.
T.A.R. Catanzaro, (Calabria) sez. I, 07/08/2019, n.1524
Condominio: beni comuni ed uso
Qualora venga effettuata un’opera su una parte del cortile condominiale, quale bene comune, con la configurabilità di un uso più inteso del bene condominale, disciplinato dagli artt. 1102 e 1120 c.c., il condomino che voglia contestare la predetta opera, non solo deve allegare e dimostrare l’assenza di autorizzazione di parte dei condomini ad occupare una zona del cortile comune, ma anche il pregiudizio che da tale uso più intenso del bene comune gli sia derivato in termini di compromissione del suo pari uso dell’area comune.
Prova non fornita nella fattispecie dall’appellante ove, comunque, all’interesse di quest’ultimo all’uso del cortile si contrapponeva l’esigenza di superamento delle barriere architettoniche per una parte di condomini, con prevalenza del secondo in applicazione del principio della solidarietà condominiale, in quanto nel concreto la limitazione della proprietà degli altri condomini non risultava incompatibile con la realizzazione dell’opera (vano ascensore), non essendovi un’alterazione della destinazione della cosa comune o l’ostacolo agli altri condomini di farne uguale uso secondo il loro diritto.
Invero, l’area occupata dal vano ascensore era molto ridotta rispetto alla residua zona libera del medesimo cortile, comodamente fruibile dai condomini nella sua restante maggior estensione. Di talché, anche laddove il suolo su cui era stato posizionato l’ascensore fosse stato comune, non vi sarebbe stata alcuna violazione degli artt. 1102 e 1120 c.c., con conseguente legittimità dell’opera.
Corte appello Napoli sez. II, 26/03/2019, n.1700
Accessibilità degli edifici ed eliminazione delle barriere architettoniche
In tema di accessibilità degli edifici e di eliminazione delle barriere architettoniche, le prescrizioni tecniche dettate dall’art. 8 del d.m. n. 236 del 1989 in ordine alla larghezza minima delle rampe delle scale (indicata nella misura di m. 1,20), possono essere derogate mediante scrittura privata poiché l’art. 7 del medesimo d.m. consente, in sede di progetto, di adottare soluzioni alternative alle suddette specificazioni e soluzioni tecniche, purché rispondenti alle esigenze sottintese dai criteri di progettazione.
Cassazione civile sez. II, 24/01/2019, n.2050
Realizzazione di opere per l’eliminazione delle barriere architettoniche
La previsione di cui all’art. 49, comma 2, l. prov. Trento 4 agosto 2015 n. 15, salva l’esplicita eccezione della realizzazione di opere per l’eliminazione delle barriere architettoniche (e per garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e pubblici) rispetto alle quali è permesso il superamento del volume edilizio, affida solo al piano attuativo un eventuale incremento dei volumi.
T.A.R. Trento, (Trentino-Alto Adige) sez. I, 17/01/2019, n.12
Installazione di un ascensore in uno stabile condominiale
La verifica, ai sensi dell’art. 1120, ultimo comma, cod. civ., se l’installazione di un ascensore nell’atrio di uno stabile condominiale rechi pregiudizio, oltre che alla stabilità’ o la sicurezza del fabbricato, al decoro architettonico dell’edificio, nonché all’uso o godimento delle parti comuni ad opera dei singoli condomini, implica una valutazione anche in ordine alla ricorrenza, o meno, di un deprezzamento dell’intero immobile, essendo lecito il mutamento estetico che non cagioni un pregiudizio economicamente valutabile o che, pur arrecandolo, si accompagni a un’utilità la quale compensi l’alterazione architettonica che non sia di grave e appariscente entità.
Nel compiere tale verifica, inoltre, è necessario tenere conto del principio di solidarietà condominiale, secondo il quale la coesistenza di più unità immobiliari in un unico fabbricato implica di per sé il contemperamento, al fine dell’ordinato svolgersi di quella convivenza che è propria dei rapporti condominiali, di vari interessi, tra i quali deve includersi anche quello delle persone disabili all’eliminazione delle barriere architettoniche, oggetto, peraltro, di un diritto fondamentale che prescinde dall’effettiva utilizzazione, da parte di costoro, degli edifici interessati.
Tribunale Belluno, 10/01/2019, n.28
È legittima l’installazione dell’ascensore intrapresa dal singolo condomino?
L’installazione di un ascensore e la conseguente modifica delle parti comuni non possono essere impediti per una disposizione del regolamento condominiale che subordini l’esecuzione dell’opera stessa all’autorizzazione del condominio.
L’ascensore, infatti, rappresenta un’opera volta a superare le barriere architettoniche e il singolo condomino può assumersi interamente il costo della relativa costruzione poiché siano rispettati i limiti previsti dall’art. 1102 c.c.
Cassazione civile sez. II, 05/12/2018, n.31462
Eliminazione delle barriere architettoniche: realizzazione di un ascensore interno
Gli interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche, come la realizzazione di un ascensore interno, peraltro riconducibile alla nozione di volume tecnico, rientra tra i lavori di edilizia libera. Si tratta infatti di opere necessarie per l’utilizzo dell’abitazione, che non hanno una propria autonomia funzionale, ma si risolvono in semplici interventi di trasformazione, senza generare alcun aumento di carico territoriale o di impatto visivo.
T.A.R. Roma, (Lazio) sez. II, 28/11/2018, n.11553
Abbattimento delle barriere architettoniche
In tema di servitù, non possono ritenersi compresi nel divieto di compiere innovazioni o trasformazioni del fondo servente, tali da diminuire o rendere più incomodo l’esercizio del diritto ex art. 1067, comma 2, c.c., quegli atti che, restando contemperate le esigenze del fondo dominante con quelle del fondo servente, rappresentino l’esercizio compiuto “civiliter” dal proprietario delle facoltà di godimento del fondo, che l’esistenza della servitù non può totalmente elidere.
(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, con riferimento a servitù di passaggio pedonale, aveva considerato non ricomprese nel divieto opere, volte all’abbattimento delle barriere architettoniche, consistenti in riduzione del pianerottolo, sostituzione del cancello, eliminazione di gradini di ingresso e realizzazione di un ballatoio).
Cassazione civile sez. II, 10/10/2018, n.25056
Eliminazione delle barriere architettoniche esistenti negli spazi e nei servizi pubblici
Le Pubbliche Amministrazioni sono tenute a rispettare il generale obbligo di manutenzione e custodia delle strade pubbliche, secondo i parametri di cui all’art. 2051 c.c., dovendo le stesse garantire la circolazione dei veicoli e dei pedoni in condizioni di sicurezza, nonché provvedere all’eliminazione delle barriere architettoniche esistenti negli spazi e nei servizi pubblici.
T.A.R. Salerno, (Campania) sez. I, 30/07/2018, n.1180

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Saldo Imu, con la nuova esenzione coniugi

La scadenza del 16 dicembre con il saldo IMU 2022 è caratterizzata dalle novità per i coniugi con residenza diversa. Sarà quindi la sentenza della Corte Costituzionale la principale novità che vedrà impegnate famiglie e consulenti in vista dell’appuntamento con la seconda rata dell’IMU. Per chi rispetterà i requisiti per beneficiare dell’esenzione sarà possibile “saltare” la scadenza e scalare l’imposta già versata da quella dovuta su immobili diversi.
Come di consueto, sono i requisiti di residenza anagrafica e dimora abituale a determinare chi paga e quando invece si applica l’esenzione IMU, anche in relazione ai coniugi che non vivono nella stessa abitazione.
Bollette di luce, gas e acqua sono alcuni degli elementi utili per provare il diritto a beneficiare dell’esonero in sede di versamento del saldo IMU in scadenza il 16 dicembre 2022.
Si ricorda che l’IMU è dovuta in due rate: il 16 giugno di ogni anno si paga l’acconto dell’imposta, mentre a dicembre è dovuto il saldo comprensivo di eventuale conguaglio, calcolato sulla base delle nuove aliquote determinate dal proprio Comune entro il 28 ottobre.
Quest’anno l’acconto è stato caratterizzato dalle novità introdotte dal Decreto Fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2022 con decorrenza dal 1° gennaio, e nello specifico dalla possibilità per i coniugi di beneficiare dell’esenzione IMU su un immobile a scelta, sia in caso di residenza nello stesso territorio sia in Comuni differenti. Fino allo scorso anno, secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, l’esonero a scelta non spettava su nessuno degli immobili posseduti dai coniugi, se situati in Comuni diversi.
In sede di pagamento del saldo bisognerà ora tener presenti le indicazioni conseguenti alla pronuncia con la quale la Consulta ha dichiarato illegittimo ogni riferimento al nucleo familiare ai fini dell’esonero per l’abitazione principale.
Pertanto, i coniugi o gli uniti civilmente che possiedono due diverse abitazioni principali nello stesso Comune o in Comuni differenti potranno beneficiare della doppia esenzione IMU, a patto che la casa risulti la sede della propria residenza anagrafica e dimora abituale. Questo è quanto sancito in estrema sintesi dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 209 del 13 ottobre, e che impone quindi di riconsiderare le regole prese come riferimento a giugno.
I consumi di energia elettrica, gas e acqua sono quindi determinanti per stabilire se l’immobile può essere considerato sede della dimora abituale del suo possessore, oltre che della residenza anagrafica, e se quindi sussistono le condizioni per qualificarlo come abitazione principale.
In caso affermativo, sarà possibile saltare la scadenza del saldo IMU 2022 e non pagare la seconda rata. Spazio poi alle domande di rimborso delle somme già corrisposte o, se è dovuta l’imposta su un ulteriore immobile posseduto e non esente, alla compensazione degli importi secondo le regole previste a livello locale.

https://www.informazionefiscale.it/Saldo-IMU-2022-scadenza-seconda-rata-novita-esenzione