Approda in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 39/2024, che mette fine al meccanismo delle opzioni alternative e prevede nuove disposizioni per i principali bonus edilizi.
L’art. 3 del nuovo Decreto Legge impone un nuovo obbligo riservato ai soggetti:
• che entro il 31 dicembre 2023 hanno presentato la CILAS, ovvero l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici, e che alla stessa data non hanno concluso i lavori;
• che hanno presentato la CILAS, ovvero l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici, a partire dal 1° gennaio 2024.
Questi soggetti che sostengono spese per gli interventi di efficientamento energetico agevolabili dal Superbonus, dovranno trasmettere all’ENEA le informazioni inerenti agli interventi agevolati, quali:
a – i dati catastali relativi all’immobile oggetto degli interventi;
b – l’ammontare delle spese sostenute nell’anno 2024 alla data di entrata in vigore del presente decreto;
c – l’ammontare delle spese che prevedibilmente saranno sostenute successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto negli anni 2024 e 2025;
d – le percentuali delle detrazioni spettanti in relazione alle spese di cui alle lettere b) e c).
Per tali finalità, i soggetti che sostengono spese per gli interventi antisismici agevolabili dal Superbonus, trasmettono al “Portale nazionale delle classificazioni sismiche” gestito dal Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, già in fase di asseverazione ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017, n. 58, le informazioni inerenti gli interventi agevolati, relative:
a – ai dati catastali relativi all’immobile oggetto degli interventi;
b – all’ammontare delle spese sostenute nell’anno 2024 alla data di entrata in vigore del presente decreto;
c – all’ammontare delle spese che prevedibilmente saranno sostenute successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto negli anni 2024 e 2025;
d – alle percentuali delle detrazioni spettanti in relazione alle spese di cui alle lettere b) e c).
Il contenuto, le modalità e i termini delle suddette comunicazioni saranno definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro 60 giorni dall’entrata in vigore del nuovo decreto legge.
Prevista una sanzione per chi non ottempera ai suddetti obblighi. L’omessa trasmissione dei dati nei termini individuati, comporta l’applicazione della sanzione amministrativa di euro 10.000.
In luogo della sanzione, per gli interventi per i quali la CILAS ovvero l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici è presentata a partire dalla data di entrata in vigore del nuovo decreto, l’omessa trasmissione dei dati comporta la decadenza dall’agevolazione fiscale.
Confabitare, associazione proprietari immobiliari, esprime una profonda preoccupazione per le recenti modifiche apportate dall’ultimo Consiglio dei Ministri, dove con un colpo di accetta l’esecutivo vieta la possibilità di utilizzare lo sconto in fattura e la cessione del credito ed elimina la possibilità di utilizzare la remissione in bonis che aveva come data ultima il 15 ottobre.
È quanto si legge in una nota dell’associazione.
“Le disposizioni di questo decreto – prosegue la nota – sono un duro colpo per tutte quelle persone che hanno deciso di ristrutturare la propria abitazione sfruttando i bonus edilizi, così come già accaduto, con la chiusura dell’acquisto dei crediti da parte di Poste a fine 2022, anche questa volta, nel giro di una nottata, il Governo cambia lo scenario col quale si possono gestire i bonus edilizi”.
Tanto per fare un esempio – commenta il presidente nazionale di Confabitare, Alberto Zanni – in questo momento un proprietario di casa che nel suo mini condominio con grande sforzo è riuscito a terminare e pagare i lavori entro la fine dell’anno e si è ritrovato con 60.000 euro di crediti maturati, riuscendo a cederne 40.000 a Poste Italiane, poiché non era possibile superare questo tetto, si ritrova con 20.000 euro di crediti da cedere ad aziende, istituti o liberi professionisti. Mettiamo che con estrema fatica sia riuscito a trovare un’azienda disposta ad acquistarglieli, e sapendo di non riuscire a fare l’iter burocratico entro i primi di aprile abbia deciso di farlo dopo pagando i 250 euro della remissione in bonis, ora si sveglia sapendo che quella operazione non è più possibile. Il Governo tende a parlare della questione superbonus citando freddi numeri, senza considerare che in realtà stiamo parlando di persone e famiglie.
“Allora io mi chiedo – precisa il presidente Zanni – dopo che il bonus psicologico 2024 è stato esaurito in poche ore, il governo così facendo mette a dura prova la tenuta psicologica di molti suoi cittadini incolpevoli. Lo stop allo sconto in fattura colpisce anche il terzo settore, le onlus, le case popolari, praticamente le fasce deboli che si voleva ancora tutelare”.
Confabitare si è sempre distinta per la particolare attenzione data all’abbattimento delle barriere architettoniche, ed evidenzia con preoccupazione l’impedimento nell’utilizzo dello sconto in fattura per interventi mirati alla rimozione di tali barriere, soprattutto per una fascia di persone con limitate capacità economiche.
“Non è corretto paragonare il bonus barriere architettoniche ad altri bonus edilizi – commenta Zanni – perché quest’ultimo è un beneficio sociale fondamentale per coloro che affrontano difficoltà economiche nell’accesso all’abitazione. La possibilità di sconto in fattura per interventi di rimozione delle barriere architettoniche dovrebbe essere garantita: in genere sono gli anziani a richiedere questo incentivo, spesso privi di risorse finanziarie sufficienti per installare dispositivi di accessibilità, per loro tale bonus rappresenta un’opportunità unica per una vita più indipendente e inclusiva. Rimuovere questa possibilità mina profondamente la dignità e i diritti fondamentali di chi vive una disabilità rendendo la sua vita ancora più difficile e isolata”.
Lo stop agli sconti in fattura e alla cessione del credito influenza notevolmente la capacità delle famiglie e delle imprese di finanziare e gestire interventi volti alla rimozione delle barriere architettoniche, senza questi incentivi, sarà più difficile affrontare i costi necessari per rendere gli spazi urbani più inclusivi e accessibili per tutti i cittadini.
“È essenziale – conclude Zanni – che la rimozione delle barriere architettoniche rimanga una priorità nella pianificazione e nella gestione urbana”.
Comunicato stampa
L’Agenzia delle Entrate ha reso noti i suoi piani per il futuro. Lo ha fatto attraverso il PIAO, il Piano Integrato di Attività e Organizzazione, che ha durata triennale ma viene aggiornato annualmente in base a esigenze e mutamenti.
Per il 2024, vi sono molte novità e riguardano il controllo dei crediti edilizi, la lotta all’evasione fiscale, l’applicazione del concordato preventivo biennale e il potenziamento della dichiarazione precompilata con l’obiettivo di fornire uno strumento utile ai contribuenti e in grado di limitare l’evasione fiscale.
In particolare, l’attenzione è concentrata sui crediti edilizi: bonus ristrutturazioni, ecobonus, superbonus. I controlli saranno effettuati prevalentemente sulle operazioni di cessione del credito attraverso la piattaforma messa a disposizione dall’Agenzia e saranno volti a identificare le operazioni che hanno profili a rischio di anomalie.
L’obiettivo è controllare almeno l’82% delle comunicazioni di cessione del credito e sconto in fattura rispetto al valore complessivo delle comunicazioni.
In questo modo sarà potenziato il contrasto ai comportamenti illeciti attraverso l’individuazione dei fattori di rischio.
Il Consiglio dei Ministri, nella riunione di martedì 26 marzo 2024, su proposta del Presidente Giorgia Meloni e del Ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali.
In particolare, le disposizioni sono volte alla tutela della finanza pubblica nel settore delle agevolazioni fiscali in materia edilizia e di efficienza energetica. L’intervento si è reso necessario anche alla luce degli ultimi dati certificati dall’ISTAT, che hanno portato alla revisione del deficit relativo all’anno 2023 arrivando alla misura del 7,2 per cento, revisione al rialzo che segue quella già intervenuta per gli anni 2021 e 2022.
Il decreto prevede, tra l’altro:
• l’eliminazione, per gli interventi successivi all’entrata in vigore delle nuove norme, delle residue fattispecie per le quali risulta ancora vigente l’esercizio delle opzioni per il cosiddetto sconto in fattura o per la cessione del credito in luogo delle detrazioni;
• al fine di acquisire, alla scadenza ordinaria del termine previsto per le suddette agevolazioni (4 aprile 2024), l’ammontare del complesso delle opzioni esercitate e delle cessioni stipulate, si esclude l’applicazione dell’istituto della remissione in bonis che avrebbe consentito, con il pagamento di una minima sanzione, la comunicazione funzionale alla fruizione dei benefici fino al 15 ottobre 2024;
• al fine di garantire un’adeguata e tempestiva conoscenza delle grandezze economiche e finanziarie connesse alle misure agevolative oggetto del decreto, l’introduzione di misure volte ad acquisire maggiori informazioni inerenti alla realizzazione degli interventi agevolabili. È inoltre previsto un corredo sanzionatorio. In particolare, l’omessa trasmissione di tali informazioni, se relativa agli interventi già avviati, determina l’applicazione di una sanzione amministrativa di euro 10.000, mentre per i nuovi interventi è prevista la decadenza dall’agevolazione fiscale;
• al fine di evitare la fruizione dei bonus edilizi anche da parte dei soggetti che hanno debiti nei confronti dell’erario, come già previsto nel nostro ordinamento in altri casi, si dispone la sospensione, fino a concorrenza di quanto dovuto, dell’utilizzabilità dei crediti di imposta inerenti i bonus edilizi in presenza di iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi imposte erariali nonché ad atti emessi dall’Agenzia delle entrate per importi complessivamente superiori a euro 10.000, se scaduti i termini di pagamento e purché non siano in essere provvedimenti di sospensione o non siano in corso piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza;
• l’introduzione di misure volte a prevenire le frodi in materia di cessione dei crediti ACE, riducendo a una la possibilità di cessione ed estendendo la responsabilità solidale del cessionario alle ipotesi di concorso nella violazione, nonché ampliando i controlli preventivi in materia di operazioni sospette.
Comunicato Stampa
Gli effetti del superbonus sul contrasto all’evasione fiscale. È questo uno dei temi che ha caratterizzato il confronto che si è svolto nel corso dell’interrogazione a risposta immediata dello scorso 19 marzo, presso la Commissione Finanze della Camera dei deputati.
Il quesito, posto dall’onorevole Fenu, era relativo all’“Impatto del superbonus edilizio sul contrasto all’evasione fiscale e contributiva nel settore delle costruzioni”. L’interrogante ha segnalato che i dati aggiornati del periodo 2016-2021, elaborati dopo la revisione dei Conti nazionali dell’Istat, mostrano una riduzione dell’incidenza delle componenti dell’economia sommersa sull’iva versata nell’anno 2021 dal settore delle costruzioni.
Nel confronto con il 2019 la riduzione è stata del 2,6 per cento, suddivisa come segue:
– 2,1 per cento per la riduzione del lavoro irregolare;
– 0,5 per cento con il recupero da sotto.dichiarazione.
Il settore delle costruzioni è quello che ha mostrato una più marcata riduzione dell’incidenza del lavoro irregolare e un incremento del gettito delle imposte dirette e dell’iva.
L’interrogante ha interpretato tali dati correlando l’introduzione dell’agevolazione edilizia alla riduzione dell’evasione fiscale.
Una correlazione che è difficile da stabilire, secondo quanto dichiarato dalla sottosegretaria di Stato per l’Economia e le Finanze, Lucia Albano, intervenuta per rispondere all’interrogazione.
Nella risposta la sottosegretaria ha infatti sottolineato che, dopo aver sentito gli Uffici competenti dell’amministrazione finanziaria, non è possibile un’analisi settoriale dell’andamento del tax gap, come precisato dal Dipartimento delle Finanze.
Viene infatti sottolineato: “I risultati positivi in termini di riduzione dell’economia sommersa e tax gap registrati nel 2021, come riportato anche nell’aggiornamento alla «Relazione sull’economia non osservata e sull’evasione fiscale e contributiva», pubblicato a dicembre 2023, sono da attribuire a diversi fattori di tipo strutturale.”
Tra tali fattori vengono citati:
– L’incremento dell’utilizzo dei pagamenti elettronici;
– Il periodo di ripresa dell’attività economica a seguito dell’emergenza coronavirus;
– Il consolidamento degli effetti dovuti alla fatturazione elettronica obbligatoria.
La sottosegretaria Albano ha chiarito che: “Alla luce delle informazioni a disposizione, è difficile attribuire a un singolo fattore la riduzione della dinamica osservata”.
Per determinare la correlazione saranno necessarie analisi econometriche in grado di valutare ex-post l’effetto del superbonus, tuttavia: “appare difficile giungere a una conclusione sufficientemente attendibile sulla relazione diretta tra la misura agevolati va in oggetto e il miglioramento della compliance”.
Sebbene appaia difficile individuare una correlazione, i dati presentati si riferiscono a un periodo circoscritto e a uno specifico settore. Sembrano quindi “riconoscibili” gli effetti del superbonus anche alla luce del fatto che gli altri fattori citati hanno mostrato effetti anche in periodi precedenti.
Nella parte finale della risposta la sottosegretaria Albano ha anche spiegato quali saranno le misure che il governo intende adottare per proseguire con l’impatto positivo e consolidare i risultati presentati. Al rafforzamento delle misure esistenti, l’Esecutivo intende infatti aggiungere un approccio collaborativo più stretto tra l’Amministrazione finanziaria e i contribuenti, in linea con quanto stabilito dalla riforma fiscale.
L’obiettivo è quello di aumentare la compliance volontaria e ridurne i relativi costi.
L’Agenzia delle Entrate è tornata sul tema dei bonus edilizi, con focus particolare sui bonifici parlanti, grazie ad un quesito posto da una contribuente su “La Posta di FiscoOggi”.
La contribuente ha chiesto conferma al fisco in merito all’aumento nel 2024 della ritenuta d’acconto sui bonifici effettuati per i lavori di ristrutturazione edilizia.
L’Agenzia delle Entrate, in risposta, ha confermato tale aumento, difatti, la Legge di Bilancio 2024 (Legge n. 213/2023) ha stabilito all’art. 1 comma 88 che la percentuale della ritenuta d’acconto sui bonifici relativi ai lavori di ristrutturazione edilizia è aumentata dall’8% all’11%. Tale novità entrerà in vigore il 1° marzo 2024.
Il Fisco prosegue chiarendo, quindi, che per i bonifici effettuati entro il 29 febbraio 2024, la ritenuta d’acconto applicata sarà pari all’8%, mentre, a partire dal 1° marzo 2024, sui bonifici disposti per le spese relative a lavori edilizi agevolabili, le banche e le Poste Italiane SPA opereranno, all’atto dell’accredito dei pagamenti, la ritenuta dell’11% a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta dal beneficiario della somma (impresa che effettua i lavori).
La ritenuta d’acconto riguarda i pagamenti effettuati con bonifico e inerenti alle seguenti agevolazioni edilizie: superbonus, ecobonus, sismabonus, bonus casa 50% e bonus barriere architettoniche 75%.
Ricordiamo, inoltre, che il pagamento deve essere effettuato tramite bonifico parlante bancario o postale e deve contenere:
• la causale del versamento (normata dall’art. 16-bis del Dpr 917/1986);
• il codice fiscale o il numero di Partita IVA del beneficiario del pagamento;
• il codice fiscale del beneficiario della detrazione.
Nel caso di interventi effettuati sulle parti comuni di un condominio, oltre a specificare il codice fiscale del condominio, è necessario inserire anche quello dell’amministratore o di altro condomino che ha effettuato il pagamento.
A cura di Deborah Maria Foti – Ufficio Stampa ANAPI
Oltre due settimane di tempo in più per gli amministratori di condominio tenuti a inviare al Fisco i dati relativi agli interventi di ristrutturazione edilizia e risparmio energetico effettuati nel 2023, per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni degli edifici residenziali ai fini dell’invio delle informazioni destinate a confluire nella precompilata 2024.
Il termine ultimo per la comunicazione slitta, infatti, dal 16 marzo al 4 aprile 2024.
Lo slittamento del termine consente quindi ai contribuenti e agli intermediari di disporre di un maggiore lasso di tempo per trasmettere le comunicazioni relative alle spese sostenute nel 2023, nonché alle rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020, 2021 e 2022.
Inoltre, per agevolare l’adempimento, gli amministratori sono esentati dalla comunicazione nel caso in cui, per gli interventi effettuati sulle parti comuni nell’anno precedente, tutti i condòmini abbiano esercitato l’opzione per la cessione del credito o per lo sconto sul corrispettivo dovuto in luogo della detrazione diretta.
Nel caso invece in cui, anche per un solo intervento, almeno uno dei condòmini abbia scelto di usufruire direttamente della detrazione, gli amministratori dovranno trasmettere i dati relativi a tutti i lavori realizzati nell’anno precedente sulle parti comuni, compresi quelli per i quali è stata esercitata da tutti i condòmini l’opzione per la cessione del credito o per lo sconto.
Sono le due importanti novità disposte dal provvedimento del 21 febbraio 2024, del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, d’intesa con il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell’Economia e delle Finanze, che aggiorna le specifiche tecniche di trasmissione dei suddetti dati alla luce dell’evoluzione normativa in materia di “bonus edilizi”.
Più nel dettaglio, il documento modifica le specifiche tecniche allegate, da ultimo, al provvedimento del 20 dicembre 2022, e già più volte ritoccate rispetto alla versione originaria approvata con il provvedimento del 27 gennaio 2017.
L’Agenzia precisa che restano immutate le altre disposizioni contenute nei precedenti provvedimenti.
Gli aggiornamenti dei tracciati informatici, consultabili in bozza sul sito dell’Agenzia delle entrate dallo scorso 14 febbraio, oltre a recepire le modifiche normative, consentono di offrire ai contribuenti una dichiarazione dei redditi precompilata sempre più completa.
In particolare, è stato necessario allineare le specifiche tecniche alle novità intervenute rispetto alla disciplina che regola gli incentivi edilizi e di risparmio energetico previsti dagli articoli 119 e 119-ter del decreto “Rilancio” (Dl n. 34/2020), e dal decreto “Aiuti-quater” (Dl n. 176/2022), come modificato dalla legge di bilancio 2023 (legge n. 197/2022).
Più nel dettaglio, arriva un nuovo codice per il “Superbonus” relativo alle spese sostenute. L’inserimento è stato necessario considerando che dal 2023 il contribuente può usufruire di una detrazione del 90% e che, in via residuale, al verificarsi di particolari condizioni, può continuare a usufruire della detrazione pari al 110 per cento.
Esce di scena, inoltre, ogni riferimento al “bonus facciate”, in quanto la detrazione non è stata prorogata.
Viceversa, il tracciato è stato implementato per recepire la proroga fino al 2025 del termine per la fruizione dell’agevolazione relativa al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche (articolo 119-ter Dl n. 34/2020).
Il provvedimento precisa, infine, che la proroga al 4 aprile 2024 del termine per la trasmissione dei dati, e che lo slittamento non comporta alcun effetto sul calendario della campagna dichiarativa 2024.
Un condominio con l’agibilità ripristinata grazie ai contributi per la ricostruzione non potrà fruire del Superbonus 110%, riservato ai soli immobili in condizioni di rischio, ma dovrà applicare la progressiva diminuzione dell’aliquota (70 e 65%).
Questo in quanto la condizione di “inagibilità” è un requisito fondamentale per l’applicazione della disposizione.
È quanto precisa l’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 4/2024 del 9 gennaio.
A porre il quesito al Fisco è un condominio, che intende eseguire dei lavori di efficientamento energetico su un edificio danneggiato dal sisma 2009, diventato nuovamente agibile grazie ai contributi per la ricostruzione.
Su questo fabbricato – risponde l’Agenzia delle Entrate – non sarà possibile beneficiare del Superbonus pieno (110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025 nei Comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009), ma si dovrà applicare la disposizione con la graduale riduzione dell’aliquota (articolo 119, comma 8-bis, DL Rilancio), il cosiddetto “decalage”, che vuol dire:
– 110% per le spese sostenute entro il 2022;
– 90% per le spese sostenute entro il 2023;
– 70% per le spese sostenute entro il 2024;
– 65% per le spese sostenute entro 2025.
Il Superbonus per gli edifici inagibili rimane ancora al 100% fino al 31 dicembre 2025.
Ma il Fisco distingue tra edifici agibili e inagibili, discriminante fondamentale per capire se si può fruire del Superbonus con aliquota piena. Oppure bisogna ripiegare sull’aliquota inferiore, in considerazione dell’anno di sostenimento delle spese.
L’Agenzia delle Entrate, nella sua risposta, spiega che si intende agevolare i contribuenti che devono fare dei lavori sugli edifici dichiarati inagibili a seguito degli eventi sismici verificatisi dal 1° aprile 2009, dislocati nei Comuni in cui sia stato dichiarato lo stato di emergenza, a favore dei quali siano stati erogati dei contributi per la ricostruzione (art.119 comma 8-ter DL Rilancio).
In pratica, in virtù della disciplina dei rapporti tra il Superbonus e i contributi destinati agli immobili danneggiati dal sisma, l’Agenzia delle Entrate ritiene che la disposizione si applichi alle spese sostenute per gli interventi ammessi al Superbonus per i quali sia prevista anche l’erogazione di contributi erogati a seguito di eventi sismici.
Le erogazioni invece sono escluse se il danno esisteva anche prima dell’evento sismico e se lo stesso danno non sia così grave da determinare l’inagibilità dell’immobile.
Nel caso di specie, dopo l’utilizzo del contributo per la ricostruzione, il fabbricato è tornato agibile.
Pertanto il condominio istante non rientra fra i beneficiari della disposizione di favore e deve applicare il comma 8-bis dello stesso articolo 119 del Dl “Rilancio” con la progressiva riduzione di aliquota sopra descritta.
Manca, insomma, quella “contemporaneità” necessaria per l’applicazione della disposizione di favore.
In fondo alla risposta, si evidenzia infine che le precedenti disposizioni continuano ad applicarsi ai lavori dei condomìni per i quali:
– la Cila sia stata presentata alla data del 31 dicembre 2022 a condizione, tuttavia, che la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori risulti adottata entro il 18 novembre 2022;
– la Cila sia stata presentata alla data del 25 novembre 2022 e la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori risulti adottata tra il 19 novembre 2022 e il 24 novembre 2022 (circolare n. 13/2023).
La data della delibera assembleare dovrà essere comunque attestata con apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà rilasciata dall’amministratore del condominio ovvero, in assenza di tale figura come nel caso dei “mini condomìni”, dal condòmino che ha presieduto l’assemblea.
Fonte: Ingenio
Aggiornata a gennaio 2024 dal Fisco la guida dal titolo “La piattaforma cessione crediti: come funziona e quando si utilizza” che fornisce indicazioni specifiche e pratiche sull’utilizzo della procedura telematica che consente di trasferire a terzi i propri crediti d’imposta relativi ai bonus edilizi e ad altre agevolazioni.
Attraverso la piattaforma è possibile, per quanto concerne i bonus edilizi, comunicare la cessione dei crediti relativi a Superbonus, Ecobonus, Sismabonus, bonus facciate, installazione delle colonnine di ricarica, bonus ristrutturazioni ed eliminazione delle barriere architettoniche.
Difatti, la piattaforma consente a fornitori e cessionari di monitorare, cedere e accettare le transazioni per utilizzare il credito tramite modello F24 oppure, in alternativa all’utilizzo in compensazione, è possibile comunicare all’Agenzia delle Entrate la cessione del credito ad altri soggetti nel rispetto delle normative vigenti.
A tal proposito, è opportuno ricordare che la cessione del credito è consentita solo nei casi di lavori per i quali risulti, alla data del 16 febbraio 2023, presentata la CILAS o, in caso di interventi condominiali, sia stata adottata la delibera assembleare di approvazione dei lavori stessi, quindi risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo per gli interventi.
Rispetto alla guida precedente, in questo nuovo documento aggiornato scompaiono i crediti d’imposta riconosciuti all’acquisto di prodotti energetici (energia elettrica, gas naturale, carburanti).
Inoltre dal documento si legge che non possono più essere movimentati alcuni crediti relativi a bonus introdotti nel periodo della pandemia da Covid-19, ossia:
• i crediti relativi ai contratti di locazione di botteghe, negozi e immobili a uso non abitativo;
• i crediti relativi alle spese di sanificazione e acquisto dei dispositivi di protezione individuali;
• i crediti per le spese di adeguamento degli ambienti di lavoro.
Tra le nuove funzioni della piattaforma e illustrate nella nuova guida pubblicata dal Fisco, c’è la “Riduzione del credito”, una sezione in cui è possibile comunicare all’Agenzia delle Entrate i crediti derivanti dai bonus edilizi e non più utilizzabili per cause diverse dal decorso dei termini di utilizzo. Il manuale, inoltre, spiega anche come comportarsi nel caso in cui la comunicazione riguardi crediti “non tracciabili”.
Per controllare lo stato dell’arte, invece, è possibile cliccare sulla sezione “Consultazione” e visualizzare l’elenco delle comunicazioni già inviate, quindi sia quelle relative ai crediti tracciabili e sia quelle relative ai crediti non tracciabili, pertanto, una volta individuato il credito si potrà visualizzare l’elenco delle operazioni effettuate.
A cura di Deborah Maria Foti – Ufficio Stampa ANAPI
Giovedì 29 febbraio 2024 é l’ultimo giorno per pagare senza sanzioni e interessi il conguaglio Imu dovuto, limitatamente al 2023, a seguito della proroga sulla tempestività della pubblicazione delle delibere comunali contenenti aliquote e regolamenti 2023.
Le disposizioni sul conguaglio sono contenute nei commi 72 e 73 della legge di Bilancio 2024 (articolo 1, legge n. 213/2023).
Nel dettaglio, il comma 72 considera tempestive, e quindi efficaci, le delibere comunali di approvazione delle aliquote e tariffe diverse dall’imposta di soggiorno e dall’addizionale comunale Irpef, inserite nell’apposita sezione del portale del Federalismo fiscale entro il 30 novembre 2023 (in luogo del termine ordinario del 14 ottobre 2023) e pubblicate sul sito del Dipartimento finanze entro il 15 gennaio 2024 (in luogo del termine ordinario del 28 ottobre 2023).
Il successivo comma 73 dispone che l’eventuale conguaglio dovuto dal contribuente tra l’imposta versata e quella invece dovuta dovrà essere corrisposto, senza applicazione di interessi e sanzioni, entro il 29 febbraio 2024.
In sostanza, se le delibere comunali sono inserite nel portale del federalismo e pubblicate sul sito del Df entro i termini prorogati produrranno i loro effetti per l’annualità 2023. Diversamente, se non sono rispettate neanche le nuove scadenze, dovranno applicarsi le aliquote e i regolamenti vigenti nel 2022.
Di conseguenza se il saldo Imu 2023 pagato entro l’ordinaria scadenza del 18 dicembre scorso (il 16 cadeva di sabato) è minore rispetto all’imposta dovuta definitivamente per effetto della proroga, i contribuenti dovranno versare il conguaglio entro il 29 febbraio 2024.
Se, invece, il contribuente ha versato un importo superiore, dovrà chiedere il rimborso secondo l’ordinaria procedura (entro il termine di 5 anni dalla data del versamento o dal giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione).
Il mancato rispetto della scadenza in esame può essere sanato comunque con il ricorso al ravvedimento operoso (articolo 13 Dlgs n. 472/1997) applicando, questa volta, alle somme dovute anche gli interessi legali e le sanzioni in misura ridotta.
Ricordiamo che, le delibere Imu 2023 pubblicate entro i termini prorogati si possono consultare negli appositi elenchi disponibili sul sito del Dipartimento finanze.
A cura di Fisco Oggi