Un numero chiave: il 15 per cento. La variazione catastale in seguito a lavori con il Superbonus, salvo rari casi, va sempre presentata quando vi è modifica anche solo interna della pianta dell’unità. Ma vi sono casi nei quali anche a planimetria invariata c’è necessità di produrre la variazione, per effetto di lavori eseguiti.
La regola catastale ordinaria prevede, infatti, l’obbligo di presentazione nel caso in cui il rapporto tra importo dei lavori (sulla singola unità immobiliare + la quota condominiale) e valore immobiliare originario supera il 15 per cento.
Ma il calcolo è complicato, perché fra l’altro nel conteggio bisogna tenere conto del valore a nuovo di eventuali impianti sostituiti, e quindi la verifica può essere effettuata solo da un tecnico.
Per fare qualche esempio, in un edificio condominiale ordinariamente l’esecuzione di un semplice cappotto termico sull’edificio e la sostituzione della caldaia condominiale non comporta il superamento del 15 per cento.
Se poi a questo intervento si aggiungono l’impianto fotovoltaico, l’adeguamento sismico, la climatizzazione sulle parti comuni condominiali, si potrebbe sforare il 15%, soprattutto in presenza di lavori nelle singole unità, come la sostituzione degli infissi.
Allo stesso modo, anche nelle costruzioni unifamiliari il semplice cappotto termico e la sostituzione della caldaia potrebbero rientrare nella soglia del 15%, come pure l’impianto fotovoltaico insieme alla sola caldaia, mentre se gli interventi si eseguono contemporaneamente, magari anche con la sostituzione di infissi, è facile sforare il 15 per cento.
Poi ci possono essere casi particolari, ad esempio gli impianti di riscaldamento a pavimento, onerosi perché necessitano di demolizioni e rifacimento di pavimenti.
Nel rispetto di quanto previsto dalla legge 213/2023, e alla luce di questi elementi, sta comunque iniziando la spedizione delle lettere di compliance per i beneficiari del superbonus edilizio che non abbiano al termine dei lavori presentato la dichiarazione di variazione in catasto, ove dovuta, ai fini di eventuale effetto sulla rendita dell’unità immobiliare.
La comunicazione preventiva dovrebbe permettere ai destinatari di presentare controdeduzioni, sia per sostenere la non necessità di presentazione della dichiarazione di variazione, sia per dimostrare l’avvenuto adempimento o per potersi ravvedere.
Il ravvedimento operoso permette di ridurre la sanzione (172 euro anziché 1.032 euro a unità immobiliare) per l’adempimento tardivo.
Diversamente, l’Agenzia in un secondo momento potrà intimare la presentazione della variazione catastale con invito a provvedere entro 90 giorni e, in caso di inadempimento, procedere in surroga addebitando anche le spese di accatastamento e sanzioni.
Tra le varie agevolazioni fiscali pensate per la casa, sarà possibile anche quest’anno beneficiare del bonus cancello elettrico 2025, già presente in quelli passati.
In realtà non esiste una misura pensata appositamente per la sostituzione o l’installazione del cancello elettrico. L’intervento rientra però nell’ampio ventaglio di quelli previsti dal bonus ristrutturazioni.
Nel dettaglio, sarà possibile detrarre in 10 rate annuali dello stesso importo, il 50% delle spese fino a un massimo di 96.000 euro nel caso dell’abitazione principale, mentre per le case diverse dalla prima la detrazione sarà inferiore, pari al 36%, con lo stesso tetto di spesa fissato a 96.000 euro.
Le detrazioni e i limiti di spesa appena indicati saranno validi solo nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2025, visto che a partire dal prossimo anno saranno in vigore nuove regole, meno favorevoli di quelle attualmente in vigore.
Il bonus cancello elettrico 2025 rientra nel più ampio bonus ristrutturazioni, come spiegato chiaramente dall’Agenzia delle Entrate.
Il bonus cancello elettrico 2025 spetta a chi è assoggettato all’Irpef ed è proprietario o detiene, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile oggetto degli interventi e ne sostiene le relative spese.
Ecco i beneficiari della detrazione:
• il proprietario o il nudo proprietario;
• il titolare di un diritto reale di godimento, quale usufrutto, uso, abitazione o superficie;
• l’inquilino o il comodatario;
• i soci di cooperative a proprietà divisa e indivisa;
• gli imprenditori individuali, per gli immobili che non rientrano fra i beni strumentali o i beni merce;
• i soggetti che producono redditi in forma associata, alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali;
• i familiari conviventi, vale a dire il coniuge (a cui è equiparata la parte dell’unione civile), i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado;
• il convivente di fatto;
• il coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge;
• il promissario acquirente.
L’Agenzia delle Entrate ha fornito in diverse guide le indicazioni relative alle agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie. Tra gli interventi che possono fruire della detrazione Irpef del 50%, nell’elenco di quelli relativi alle singole unità abitative, l‘Agenzia delle Entrate parla dei cancelli esterni e in particolare di “nuova realizzazione o sostituzione con altri aventi caratteristiche diverse (materiali, dimensioni e colori) da quelle preesistenti.
Con riferimento, invece, agli interventi sulle parti condominiali, è ammessa la “riparazione o sostituzione cancelli o portoni, conservando caratteristiche (sagoma e colori) uguali a quelle preesistenti”.
Il bonus cancello elettrico 2025 rientra quindi tra le agevolazioni contemplate dal bonus ristrutturazioni, visto che quest’ultimo è ammesso anche per la manutenzione straordinaria per singole unità abitative.
Tra i lavori che sono ammessi in questa tipologia c’è anche la “realizzazione di recinzioni, muri di cinta e cancellate”, come esplicitamente indicato sul portate dell’Agenzia delle Entrate.
Per beneficiare della detrazione del 50% sulle spese relative all’installazione o sostituzione di un cancello elettrico è necessario seguire alcuni passaggi. Dopo aver verificato di essere in possesso dei requisiti richiesti per l’accesso al bonus, bisogna fare attenzione a pagare le spese secondo modalità ben precise.
Dunque, è necessario documentare i pagamenti con mezzi tracciabili, ricorrendo in particolare al bonifico bancario o postale “parlante”.
Nella causale bisogna indicare chiaramente il riferimento al bonus ristrutturazioni, inserendo al contempo il codice fiscale del beneficiario della detrazione e la partita IVA della ditta o del professionista che ha effettuato i lavori, oltre alla data e al numero della fattura.
In seguito si dovrà richiedere la detrazione tramite la dichiarazione dei redditi, nella quale si indicheranno i dati catastali identificativi dell’immobile e gli estremi di registrazione dell’atto di comodato o di locazione, qualora sia stato il detentore a effettuare i lavori.
Il Documento di Finanza Pubblica (DFP) delinea le strategie fiscali del Governo fino al 2029, con l’obiettivo di aggiornare il catasto, ridurre l’evasione fiscale e accelerare i rimborsi IVA.
L’Agenzia delle Entrate continuerà a inviare lettere di compliance per regolarizzare situazioni catastali non aggiornate. Tra i destinatari ci sono i contribuenti che hanno usufruito del Superbonus ma non hanno comunicato le variazioni catastali.
Entro il 2027, l’obiettivo è individuare gli immobili fantasma e aggiornarne i valori catastali, mentre nel 2029 sarà completata la revisione delle imposte sugli immobili. Nei prossimi due anni, verranno mappate le proprietà non registrate, con l’assegnazione d’ufficio della rendita catastale agli intestatari delle particelle edificate.
Più controlli e prevenzione fiscale
L’Agenzia delle Entrate sta potenziando l’uso di intelligenza artificiale e la condivisione delle banche dati per rafforzare i controlli. Nel 2024, sono state inviate 3,2 milioni di lettere, generando un incasso di 4,5 miliardi di euro.
Grazie a queste tecniche, il recupero delle entrate raggiungerà 14 miliardi nel 2024, con un incremento previsto del 5% entro il 2027 e del 10% entro il 2029.
Tempi di rimborso IVA più rapidi
L’obiettivo è ridurre i tempi di rimborso IVA, che nel 2024 avevano una media di 74 giorni. Entro il 2027, si punta a 67 giorni, con ulteriori miglioramenti nel 2029.
Progetto di revisione delle detrazioni fiscali
Il Governo sta valutando una revisione organica delle tax expenditures, ovvero le agevolazioni fiscali che riducono le imposte per i contribuenti. Finora sono state introdotte solo modifiche mirate, come:
– Tagli alle agevolazioni per redditi alti, con tutela delle famiglie numerose.
– Riduzione degli incentivi edilizi.
Se due edifici catastalmente autonomi condividono un unico accesso carrabile e pedonale, il Bonus Barriere Architettoniche al 75% può essere calcolato separatamente per ciascun edificio, consentendo il raddoppio della detrazione.
Regole principali
– La detrazione si applica separatamente a ogni edificio, considerando le diverse categorie catastali.
– È valida per spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2025, ma con una stretta sui lavori avviati dopo il 30 dicembre 2023, ora limitati a scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici.
Esempio pratico
Un complesso composto da due fabbricati distinti—uno di categoria B/5 (scuole, laboratori) e l’altro di categoria C/6 (autorimesse)—ha intrapreso lavori per eliminare le barriere architettoniche. Gli interventi, autorizzati prima del 30 dicembre 2023, includono percorsi esterni accessibili e l’automazione dei cancelli.
In questo caso, la detrazione è calcolata su un massimo di:
– 50.000 euro per il fabbricato B/5.
– 50.000 euro per il fabbricato C/6.
Totale: 100.000 euro.
Limiti e modifiche recenti
Dal DL 212/2023, l’ambito dell’agevolazione è stato ridotto. Gli interventi successivi al 30 dicembre 2023 riguardano solo scale, rampe e soluzioni specifiche per la mobilità verticale.
Conclusione
Anche per edifici con un unico accesso, il Bonus può essere sfruttato separatamente per ogni unità catastalmente distinta, raddoppiando il vantaggio economico. È un’opportunità importante per i proprietari che intendono abbattere le barriere architettoniche nei propri immobili.
Quando si vende un immobile su cui sono stati effettuati lavori di ristrutturazione, una domanda comune è: chi beneficia delle detrazioni fiscali residue? Sul punto, l’articolo 16-bis del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) fornisce una risposta chiara.
Secondo il comma 8 dell’articolo 16-bis del TUIR, le detrazioni non ancora utilizzate vengono automaticamente trasferite all’acquirente per i periodi d’imposta successivi. Tuttavia, le parti possono decidere diversamente, stabilendo nel rogito che le detrazioni restino in capo al venditore.
Se questo accordo non viene formalizzato nell’atto di vendita, la circolare n. 7/2021 dell’Agenzia delle Entrate chiarisce che la conservazione delle detrazioni da parte del venditore può risultare anche da una scrittura privata autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale, firmata da entrambe le parti.
Se il titolare delle detrazioni decede, il beneficio fiscale passa esclusivamente all’erede che conserva la detenzione materiale e diretta dell’immobile.
L’Agenzia delle Entrate sottolinea che il comportamento del contribuente in sede di dichiarazione dei redditi deve essere coerente con l’accordo formalizzato tra le parti. Se nel rogito o in una scrittura autenticata è stabilito che il venditore mantiene le detrazioni, quest’ultimo deve dichiararle di conseguenza.
Gli interventi di ristrutturazione del bagno possono essere agevolati attraverso il bonus ristrutturazione bagno, ma solo rispettando alcune importanti condizioni.
A tal proposito, una contribuente si è rivolta all’Agenzia delle Entrate, attraverso la Posta di FiscoOggi, per chiedere delucidazioni in merito. Nel caso in esame la contribuente ha chiesto se sono previste delle agevolazioni fiscali per un intervento di sostituzione del box e del piatto doccia e quali sono le eventuali condizioni per poter fruire dell’agevolazione fiscale.
In risposta, l’Agenzia delle Entrate ha spiegato che la Legge di Bilancio 2025, ovvero la Legge n. 207/2024, al comma 55, prevede che per le spese sostenute nel 2025 relative agli interventi edilizi indicati al comma 1 dell’art. 16-bis del TUIR, spetta:
• una detrazione pari al 36% delle spese complessive fino ad un massimo di 96.000 euro per unità immobiliare, per interventi di manutenzione straordinaria effettuati su immobili diversi dall’abitazione principale;
• una detrazione pari al 50% delle spese complessive fino ad un massimo di 96.000 euro per unità immobiliare, per gli interventi di manutenzione straordinaria realizzati sulle abitazioni principali.
Come specificato dal Fisco, quindi, per poter beneficiare delle agevolazioni fiscali è necessario che gli interventi realizzati siano configurabili come manutenzione straordinaria.
L’Agenzia delle Entrate, rispondendo al quesito posto, ha chiarito che la sostituzione della doccia e dei sanitari in generale, non è considerato singolarmente un intervento agevolabile, ma potrebbe diventare agevolabile qualora integrato o correlato ad interventi maggiori per i quali spetta la detrazione d’imposta in forza del carattere assorbente della categoria di intervento “superiore” rispetto a quella “inferiore”.
Ciò significa, ad esempio, che nel caso di rifacimento integrale degli impianti idraulici del bagno, anche la sostituzione della doccia o dei sanitari rientrerebbe nel beneficio fiscale, così come chiarito nella Circolare n. 3/2016.
A cura di Deborah Maria Foti – Ufficio Stampa ANAPI
Da martedì 29 aprile alle 12 fino al 27 maggio alle 12, utenti privati e condomini possono richiedere il Bonus colonnine domestiche, un incentivo pari all’80% delle spese sostenute nel 2024 per l’acquisto e l’installazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici.
Dettagli del contributo
– Importi massimi :
– 1.500 euro per privati.
– Fino a 8.000 euro per installazioni nelle parti comuni condominiali.
– Spese ammesse :
– Acquisto e installazione delle colonnine, impianti elettrici, opere edili necessarie.
– Progettazione, direzione lavori, sicurezza e collaudi.
– Connessione alla rete tramite un nuovo Pod.
Come presentare la domanda
La richiesta va inoltrata sulla piattaforma online gestita da Invitalia accedendo con Spid, Cie o Cns. La procedura è guidata e ulteriori chiarimenti sono disponibili sul sito del Mimit o contattando il numero verde 800 77 53 97.
Lo stanziamento
Con un fondo di 20 milioni di euro, il bonus punta a incentivare la diffusione delle colonnine di ricarica, favorendo la transizione verso la mobilità elettrica.
Sei un amministratore di condominio? Allora c’è una novità che riguarda direttamente la tua attività: dal 1° aprile 2025 è entrata in vigore la nuova classificazione ATECO che modifica il codice relativo alla gestione degli immobili per conto terzi.
Il vecchio codice 68.32.00, che identificava la amministrazione di condomini e la gestione di immobili per conto terzi, è stato ufficialmente sostituito dal 68.32.01. Questa nuova denominazione riflette una distinzione più chiara tra le varie attività svolte nel settore e amplia le specifiche delle mansioni che rientrano in questa categoria.
Cosa significa per gli amministratori di condominio
Fino ad ora, il codice ATECO 68.32.00 racchiudeva genericamente le attività di amministrazione condominiale e la gestione di immobili. Con la nuova classificazione, il codice 68.32.01 dettaglia con maggiore precisione i servizi offerti, includendo:
– Amministrazione di condomini, sia da parte di studi professionali che di amministratori indipendenti.
– Riscossione di canoni di affitto, svolta da agenzie specializzate.
– Property management, ovvero gestione di beni immobili e alloggi in comproprietà o multiproprietà su base contrattuale.
– Gestione immobiliare per affitti turistici , quindi amministrazione di alloggi destinati a soggiorni di breve durata (meno di un anno) per visitatori e viaggiatori.
In sostanza, questa modifica chiarisce il ruolo amministrativo svolto nel settore immobiliare, distinguendo più nettamente le competenze legate alla gestione degli immobili e dei condomini.
E per i condomini? Cambia il codice ATECO anche per loro
Non solo gli amministratori devono adeguarsi alle nuove classificazioni, ma anche i condomini stessi, che hanno visto una revisione del loro codice identificativo.
Prima della modifica:
– I condomini con dipendenti (custodi, portieri, addetti alle pulizie) erano classificati sotto il codice 97.00, relativo alle “Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico”.
– I condomini senza dipendenti avevano il codice 97.00.02 , destinato esclusivamente all’attività condominiale.
Dal 1° aprile 2025, entrambe queste categorie rientrano in un unico codice ATECO:
– 97.00.10 – Attività di condomini come datore di lavoro per personale domestico.
– Questo codice copre la gestione dei servizi condominiali che prevedono l’assunzione di addetti come custodi, giardinieri e personale per le pulizie.
Cosa cambia concretamente per gli amministratori di condominio
Gli amministratori devono aggiornare la propria classificazione ATECO per rientrare nella nuova categoria 68.32.01, soprattutto se gestiscono immobili per conto terzi o offrono servizi di property management.
Se amministri un condominio, assicurati di verificare e aggiornare il codice ATECO della tua attività, per evitare problemi amministrativi e garantire la corretta classificazione fiscale e gestionale.
Questa modifica non comporta stravolgimenti operativi, ma fornisce una distinzione più dettagliata delle attività svolte nel settore, permettendo una gestione più chiara e definita del lavoro degli amministratori.
Conclusione
Dal 1° aprile 2025, gli amministratori di condominio devono adottare il nuovo codice ATECO 68.32.01 , che chiarisce le competenze nel settore della gestione immobiliare e condominiale. Anche i condomini, con o senza dipendenti, sono ora classificati sotto il codice 97.00.10, garantendo una maggiore uniformità nelle definizioni.
Il consiglio? Se sei un amministratore, verifica subito il codice ATECO della tua attività e aggiorna i documenti per garantire la conformità con la nuova classificazione. Un piccolo cambiamento che porta maggiore chiarezza nel settore condominiale.
Il condominio può continuare a esercitare l’opzione per lo sconto in fattura ai sensi dell’articolo 121 del decreto Rilancio per ulteriori interventi che danno diritto al Superbonus, se alla data del 30 marzo 2024, ha pagato almeno in parte i lavori edili effettuati. La locuzione “lavori già effettuati” si riferisce esclusivamente a interventi edilizi, escludendo spese professionali, oneri di urbanizzazione e altre spese preparatorie.
È la conclusione raggiunta dall’Agenzia delle entrate nella risposta n. 26 del 12 febbraio 2025, con la quale ha fornito un chiarimento sull’applicazione delle deroga al generale divieto all’esercizio delle opzioni per la fruizione con modalità alternative alla detrazione (sconto in fattura o cessione del credito corrispondente alle detrazioni) operato dal Dl n. 11/2023 (“decreto Cessioni”) come rivisto dal più recente Dl n. 39/2024 emanato lo scorso anno.
Nel caso specifico, il condominio ha deciso, tramite un’assemblea straordinaria tenutasi nel 2022, di effettuare lavori per i quali intende usufruire delle detrazioni del Superbonus, affidando gli interventi a un general contractor interessato ad applicare lo sconto in fattura. Dopo aver presentato la Cilas il 25 novembre 2022, il condominio ha dovuto cambiare il general contractor e ha fissato l’inizio dei lavori per il 6 novembre 2023. Inoltre, il condominio intende utilizzare il Superbonus con una detrazione del 70% per le spese del 2024, rientrando nelle deroghe previste dal decreto Cessioni.
Il condominio chiede se può continuare a utilizzare lo sconto in fattura anche dopo l’entrata in vigore del decreto-legge n. 39/2024, nonostante non ci siano fatture dirette tra il general contractor e il condominio al 30 marzo 2024.
Il Dl n. 39/2024, osserva l’Agenzia, ha introdotto significative modifiche riguardanti l’esercizio delle opzioni per lo sconto in fattura e la cessione del credito d’imposta, regolate dall’articolo 121 del Dl n. 34/2020 (il decreto Rilancio). Queste modifiche si inseriscono in un contesto normativo già complesso, che ha visto l’introduzione di divieti e deroghe nel corso degli ultimi anni.
Il decreto Cessioni ha stabilito, a partire dal 17 febbraio 2023, un divieto all’esercizio delle opzioni alternative alla detrazione, come lo sconto in fattura o la cessione del credito. Tuttavia, i commi successivi hanno previsto specifiche deroghe a tale divieto, applicabili solo al verificarsi di determinate condizioni. Nel dettaglio, al comma 2, ha previsto che il divieto non si applica per le spese sostenute per interventi che beneficiano del Superbonus e per altre detrazioni specifiche. Inoltre, ha stabilito che il divieto non opera se, prima del 17 febbraio 2023, è stata adottata una delibera assembleare da parte dei condomini e presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (Cila).
L’articolo 1 del decreto-legge n. 39/2024 ha ulteriormente rimodulato l’ambito di applicazione delle deroghe previste dal decreto Cessioni. In particolare, al comma 5 stabilisce che le disposizioni di cui all’articolo 2, commi 2 e 3, non si applicano agli interventi per i quali, alla data di entrata in vigore del decreto, non è stata sostenuta alcuna spesa documentata da fattura per lavori già effettuati.
Tale modifica ha l’obiettivo di garantire che solo coloro i quali hanno effettivamente sostenuto spese documentate per lavori già effettuati possano continuare a esercitare le opzioni di sconto in fattura o cessione del credito.
Le deroghe al divieto di esercizio delle opzioni continuano a operare solo se, entro il 30 marzo 2024, sono stati effettuati lavori e sono state sostenute le relative spese.
Inoltre, l’Agenzia ricorda che, nell’ipotesi di pagamento tramite bonifico, secondo la risposta n. 137/2024, la spesa si considera sostenuta nel momento in cui viene dato l’ordine di pagamento alla banca. Pertanto, non è rilevante il momento in cui avviene l’effettivo addebito sul conto corrente del committente.
Per quanto riguarda i lavori già effettuati e le tempistiche, invece, precisa che per esercitare l’opzione di sconto in fattura, è necessario che il pagamento avvenga entro il 30 marzo 2024 e si riferisca a “lavori già effettuati”. Questa condizione soddisfa il requisito per le spese sostenute successivamente a tale data riguardanti gli interventi indicati nella Cilas, o nel titolo abilitativo richiesto.
La condizione di “lavori già effettuati” è soddisfatta se il pagamento, documentato da fattura, è effettuato entro il 30 marzo 2024 e si riferisce alla realizzazione, anche parziale, dei lavori. Inoltre, è possibile che la spesa sia sostenuta da un soggetto diverso dal committente finale, purché documentata adeguatamente. Ne consegue che l’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito può essere esercitata anche dal committente che si avvale di un appaltatore (ad esempio, di un contraente generale) il quale, nonostante abbia pagato alla data del 30 marzo 2024 ai subappaltatori una parte dei lavori effettuati, non abbia entro tale data emesso fattura nei confronti del committente in relazione ai medesimi lavori. Anche in tale ipotesi, precisa l’Agenzia, i pagamenti devono riferirsi a “lavori già effettuati”.
Quando più interventi sono compresi nello stesso titolo abilitativo, la condizione è soddisfatta se le spese pagate si riferiscono anche a solo uno degli interventi. Resta fondamentale che il legame tra il pagamento e il committente, beneficiario finale dell’agevolazione, sia debitamente documentato.
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 29 aprile 2025, il Decreto Bollette (Legge n. 60/2025) è ora ufficialmente in vigore. Il provvedimento punta a sostenere famiglie e imprese con aiuti per il consumo di energia elettrica e gas, ma durante la fase di conversione sono state inserite anche nuove disposizioni fiscali.
Il Decreto Bollette 2025 porta interventi fiscali mirati, con contributi alle famiglie, agevolazioni per la sostenibilità, e modifiche ai fringe benefit aziendali. Nei prossimi mesi, i dettagli applicativi arriveranno attraverso decreti ministeriali e regolamenti operativi.
Ecco i punti chiave.
Un contributo straordinario per le bollette
Nel 2025, le famiglie con un ISEE fino a 25.000 euro riceveranno un contributo straordinario di 200 euro per le spese di energia elettrica. Questo aiuto non sostituisce il bonus sociale esistente, ma si aggiunge agli incentivi già previsti, come quelli destinati ai nuclei con un ISEE inferiore a 9.530 euro o 20.000 euro con almeno quattro figli.
Bonus elettrodomestici: più flessibilità e vincolo di smaltimento
Il decreto modifica il bonus elettrodomestici, eliminando il requisito della classe energetica minima B e affidando a un decreto interministeriale la scelta dei modelli più efficienti. Inoltre, chi usufruisce dell’incentivo dovrà smaltire l’elettrodomestico obsoleto. Per la richiesta, sarà utilizzata la piattaforma digitale PagoPa.
L’incentivo resta invariato: 30% del costo di acquisto, fino a 100 euro per elettrodomestico (200 euro per chi ha un ISEE sotto i 25.000 euro).
Agevolazioni per le Comunità Energetiche Rinnovabili (CER)
Il decreto amplia la platea di chi può beneficiare delle agevolazioni fiscali per le Comunità Energetiche Rinnovabili (CER). Ora anche aziende territoriali per l’edilizia residenziale, istituti pubblici di assistenza e beneficenza, aziende di servizi per le persone e consorzi di bonifica potranno aderire.
Nuovi fondi per famiglie e microimprese vulnerabili
Un futuro decreto ministeriale stabilirà la destinazione delle maggiori entrate IVA derivanti dall’aumento del prezzo del gas. Queste risorse saranno utilizzate per contenere i costi di energia e gas per le famiglie vulnerabili e le microimprese.
Secondo il Dlgs. 210/2021 rientrano tra i clienti vulnerabili:
– Persone con gravi condizioni di salute che necessitano di apparecchiature elettriche salvavita;
– Disabili ai sensi della Legge 104/1992;
– Residenti nelle isole minori non interconnesse;
– Persone che vivono in abitazioni di emergenza dopo calamità naturali;
– Cittadini over 75 anni.
Tassazione dei veicoli aziendali assegnati come fringe benefit
La nuova tassazione per i veicoli aziendali più inquinanti è stata posticipata. Per le auto concesse ai dipendenti tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2024 e quelle ordinate entro il 31 dicembre 2024 ma assegnate entro giugno 2025, continuerà a valere la normativa precedente.
Le percentuali di tassazione restano:
– 25% per veicoli con emissioni fino a 60 g/km CO₂;
– 30% per emissioni superiori a 60 g/km ma sotto i 160 g/km;
– 40-50% per emissioni tra 160 e 190 g/km;
– 50-60% per emissioni sopra 190 g/km.