Rush finale per i cittadini per poter arrivare in tempo all’appuntamento con il 730 precompilato. Il 30 settembre scadono infatti i termini per inviare con un semplice clic la dichiarazione predisposta dal Fisco. Una dichiarazione che, a distanza di 7 anni dal suo avvio, è diventata via via più semplice, con sempre più dati già caricati dal Fisco, permettendo al contribuente di gestirli in autonomia. Inoltre, da quest’anno c’è anche la possibilità, per chi in difficoltà ad accedere, di delegare all’invio un familiare.
I cittadini hanno dunque di fronte meno di tre settimane, ricorda l’Agenzia delle Entrate, per consultare la dichiarazione predisposta dal Fisco, modificarla o accettarla così com’è e premere il tasto ‘invio’.
Coloro che, nei mesi scorsi, hanno già visualizzato ed eventualmente integrato il modello, lo troveranno salvato e pronto per il click nella propria area riservata.
Quest’anno con 1,2 miliardi di dati già caricati dal Fisco, i modelli sono ancora più completi. I cittadini che utilizzano la precompilata trovano già inseriti, per esempio, i dati delle certificazioni uniche, le spese sanitarie, per la casa (interessi passivi mutui, ristrutturazioni e acquisto mobili, etc.), quelle sostenute per la scuola e l’università dei figli e molte altre.
Da quest’anno, inoltre, chi ha difficoltà ad accedere in prima persona al servizio online può autorizzare un familiare o un’altra persona di fiducia a operare per proprio conto nell’area riservata del sito dell’Agenzia e non perdere così i vantaggi della precompilata.
La dichiarazione accettata senza modifiche, infatti, esclude i controlli sulle spese che danno diritto a bonus fiscali. Ma anche in caso di modifica basterà conservare solo i documenti relativi alla parte variata.
La dichiarazione precompilata è partita in via sperimentale nel 2015 e nel corso degli anni ha visto numeri in costante aumento. Nel 2021 i contribuenti che hanno effettuato direttamente l’invio dei modelli 730 e Redditi è arrivato a quota 4,2 milioni, il triplo rispetto al 2015 (quando erano stati 1,4 milioni). In costante aumento è anche la percentuale dei 730 inviati senza modifiche, che lo scorso anno si è attestata al 22,3% del totale (nel 2015 era pari al 5,8%). Se invece si considera il numero delle informazioni pre-caricate in dichiarazione dall’Agenzia delle Entrate, si è passati dai circa 160 milioni di dati del 2015 a 1,2 miliardi di quest’anno, dunque con un livello di completezza dei modelli a disposizione dei cittadini sempre maggiore.
Fonte: Agenzia Ansa
È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 204, del 1 settembre, la Legge n. 130 del 31 agosto 2022 che entra in vigore dal 16 settembre recante “Disposizioni in materia di giustizia e di processo tributario”.
L’impianto normativo si può dividere in tre parti: riforma di alcuni istituti caratterizzanti il processo tributario; riforma della magistratura tributaria; introduzione di una definizione delle liti pendenti in Corte di Cassazione.
Le modifiche si prefiggono lo scopo di elevare la giustizia tributaria al rango di quella civile, penale, amministrativa e militare con la previsione di magistrati professionali assunti per concorso, mentre attualmente i giudici tributari sono onorari.
Le Commissioni tributarie verranno sostituire dalle Corti di Giustizia Tributaria di primo e secondo grado.
Altra finalità della riforma è ridurre il contenzioso tributario e a tale scopo viene previsto un giudice monocratico per le cause fino a 3.000 euro (per i ricorsi notificati dal 1 gennaio 2023); una definizione agevolata per i giudizi pendenti davanti la Corte di Cassazione al 15 luglio 2022, con la cancellazione delle liti fino a 100.000 euro con il pagamento del 5%, per i giudizi dove l’Agenzia ha perso entrambi i gradi del giudizio, e la cancellazione con il pagamento del 20% per le liti fino a 50.000 euro negli altri casi.
Tra le altre impostanti previsioni: l’onere della prova sarà sempre a carico dell’Ente Impositore e non del contribuente. Viene ripristinata la prova testimoniale scritta (con decorrenza per i ricorsi notificati dal 16 settembre 2022); viene meglio disciplinato il processo telematico; viene favorita la conciliazione e la parte che la rifiuta potrà essere chiamata al pagamento delle spese di giudizio con una maggiorazione del 50%.
Entro il 10 settembre ai titolari di partita IVA e ai loro intermediari è richiesto di verificare ed eventualmente modificare i dati predisposti dall’Agenzia delle Entrate, in merito alla fatturazione elettronica. Nello specifico, entro questa data sarà possibile modificare l’elenco B, passaggio fondamentale per il corretto calcolo dell’importo dovuto entro la scadenza del 30 settembre 2022.
Messi a disposizione dal 15 luglio scorso, gli elenchi A e B contengono i dati delle fatture elettroniche di aprile, maggio e giugno, per le quali risulta dovuta l’imposta di bollo in relazione al secondo trimestre.
Si tratta di una parte del servizio di assistenza al contribuente messo a punto dall’Agenzia delle Entrate, volto a favorire il corretto versamento delle somme dovute. Già dallo scorso anno l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti un servizio di assistenza per il calcolo e il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche.
Ai titolari di partita IVA sono forniti due elenchi distinti: l’elenco A, non modificabile, contiene gli estremi delle fatture elettroniche emesse nel trimestre di riferimento correttamente assoggettate all’imposta di bollo; l’elenco B, relativo alle fatture per le quali il bollo risulta dovuto, anche se non è stato valorizzato il relativo campo del file XML.
Sul secondo elenco è ammesso l’intervento del contribuente. Per le fatture elettroniche del secondo trimestre 2022 la modifica dei dati potrà essere effettuata entro la scadenza del 10 settembre.
Gli elenchi A e B sono consultabili all’interno del portale “Fatture e corrispettivi” e i titolari di partita IVA possono quindi verificare di aver correttamente assoggettato all’imposta le fatture elettroniche emesse nel trimestre di riferimento e, sui dati integrati dall’Agenzia delle Entrate, confermare o modificare l’elenco predisposto.
Nell’elenco B, modificabile dal contribuente, sono riportati gli estremi delle fatture elettroniche per le quali ricorrono i presupposti per l’applicazione del bollo, che non è stato però indicato dal cedente o prestatore.
Le azioni possibili sono due: 1) cancellare le fatture per le quali il contribuente ritiene che non si realizzino i presupposti per l’applicazione del bollo; 2) aggiungere gli estremi delle fatture elettroniche non riportate negli elenchi A o B, per le quali però l’imposta risulta dovuta.
Le modifiche all’elenco B potranno essere effettuate in due diverse modalità: in modalità puntuale, utilizzando la funzionalità del servizio web che consente di operare direttamente sulla tabella che riporta l’elenco delle fatture elettroniche selezionate dall’Agenzia; in modalità massiva, utilizzando la funzionalità del servizio web che consente di effettuare il download del file xml dell’elenco B e il successivo upload del medesimo file modificato, secondo le specifiche tecniche allegate al presente provvedimento.
L’elenco B con il calcolo e l’integrazione dell’imposta di bollo potrà essere modificato più volte. Solo l’ultima versione verrà utilizzata dall’Agenzia delle Entrate per calcolare l’importo complessivo dell’imposta di bollo dovuta. In ogni caso le modifiche non possono essere operate oltre la data di effettuazione del pagamento.
L’ultimo passaggio del percorso disegnato al fine di favorire il corretto assolvimento dell’imposta di bollo è rappresentato dal versamento della somma dovuta. La scadenza da rispettare è quella del 30 settembre 2022, ma interesserà esclusivamente coloro che in relazione sia al primo che al secondo trimestre sono tenuti a versare un importo che supera i 250 euro.
In caso contrario, il pagamento slitta al 30 novembre.
Ai fini del versamento sarà possibile seguire più vie: indicare sul portale Fatture e Corrispettivi l’IBAN corrispondente al conto corrente intestato al contribuente, sul quale sarà addebitato l’importo dovuto; modello F24, utilizzando i codici tributo appositamente predisposti.
In caso di versamento omesso o carente, l’Agenzia delle Entrate invierà al contribuente una comunicazione telematica a mezzo PEC, all’interno della quale verrà indicato l’importo dovuto, comprensivo di interessi e sanzione ridotta a un terzo per effetto del ravvedimento operoso.
Il contribuente avrà 30 giorni di tempo per fornire chiarimenti in merito ai versamenti. Trascorso tale termine, in caso di omessa regolarizzazione l’importo dovuto sarà iscritto a ruolo a titolo definitivo.
Per i lavori antisismici effettuati sulle pertinenze di un fabbricato composto da due unità abitative e da un portico antistante – anch’esse sottoposte a lavori da Superbonus – situate in un edificio separato, è possibile calcolare la detrazione su un autonomo limite di spesa pari a 96mila euro. È la soluzione fornita dall’Agenzia, con la risposta n. 375 del 13 luglio 2022, a uno dei quesiti proposti da una contribuente con interpello.
L’istante, comproprietaria di un edificio composto da due unità abitative e da un portico di pertinenza esclusiva di una delle due, accatastato unitamente a quest’ultima e costruito in aderenza all’edificio principale a cui è strutturalmente connesso, e di un altro fabbricato separato dal primo con due unità accatastate C/2 (ad uso deposito) di pertinenza di una delle suddette abitazioni, dell’unità abitativa posta al primo piano dell’altro edificio, come anticipato, intende effettuare sull’intera proprietà interventi antisismici, di efficientamento energetico e anche di recupero del patrimonio edilizio.
In relazione a questi lavori, chiede all’Agenzia
– se le spese per gli interventi antisismici effettuati sul portico costruito in aderenza all’edificio principale possano essere incluse nel massimale previsto per gli interventi effettuati sulle parti comuni di tale edificio, pur non essendo, detto portico, parte comune del fabbricato, o siano invece riconducibili al massimale relativo alla parte privata dell’abitazione di cui il portico è pertinenza non distintamente accatastata
– quale sia il limite di spesa ammesso al Superbonus per gli interventi antisismici effettuati sulle pertinenze di una delle due abitazioni poste nell’edificio separato.
Inoltre chiede lumi anche sui termini temporali della maxi agevolazione e sulle modalità di calcolo della percentuale di esecuzione dei lavori al 30 giugno 2022.
A parere dell’Agenzia, la determinazione dei limiti di spesa, come precisato nella circolare n. 24/2020, interpretativa di molteplici aspetti della norma (articolo 119 del Dl “Rilancio”), per gli interventi antisismici sulle parti comuni di edifici, gli importi di spesa ammessi al Superbonus sono pari a 96mila euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio. Sul punto, inoltre, con la successiva circolare n. 30/2020, ha specificato che, nel caso in cui l’ammontare massimo di spesa agevolabile sia determinato in base al numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio oggetto di interventi, il calcolo va effettuato tenendo conto anche delle pertinenze, mentre non devono essere considerate le pertinenze collocate in un edificio diverso da quello oggetto degli interventi.
Pertanto, nel caso in esame, il calcolo della spesa massima ammessa all’agevolazione per gli interventi sulle parti comuni dell’edificio composto dalle due unità abitative, non devono essere considerate le pertinenze situate nell’edificio separato ubicato nello stesso cortile.
Quindi, in relazione alle spese sostenute per l’intervento di parziale demolizione e ricostruzione con riduzione della classe di rischio sismico di tale ultimo edificio, l’istante potrà fruire del beneficio, nel rispetto di ogni altra condizione, calcolato su un distinto limite di spesa pari a 96mila euro.
Ciò in quanto, come chiarito con riferimento alla detrazione spettante per i lavori antisismici (articolo 16-bis del Tuir – che costituisce la disposizione normativa di riferimento anche ai fini del Superbonus per interventi antisismici):
– è possibile fruire del Superbonus anche se l’intervento antisismico riguarda solo le pertinenze di una unità abitativa (cfr. quesito 4.1.1 della circolare 30/E del 2020). Si ricorda, al riguardo, che per gli interventi in questione il limite di spesa è da riferirsi complessivamente agli interventi effettuati sull’abitazione e sulle relative pertinenze anche autonomamente accatastate. Nel predetto limite, inoltre, occorre tener conto anche delle eventuali ulteriori spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 16-bis del TUIR effettuati sulla predetta abitazione, in quanto per gli interventi antisismici ammessi alle detrazioni, ivi compreso il Superbonus, non è possibile fruire di un autonomo limite di spesa atteso che non costituiscono una nuova categoria di interventi agevolabili in quanto compresi tra quelli di cui alla lett. i)del medesimo articolo 16-bis del Tuir (cfr., da ultimo, circolare n. 7/E del 2021);
– le spese relative ai lavori sulle parti comuni di un edificio, essendo oggetto di un’autonoma previsione agevolativa, devono essere considerate in modo autonomo ai fini dell’individuazione del limite di spesa detraibile. Pertanto, nel caso in cui vengano effettuati dal medesimo contribuente, anche nello stesso edificio, sia lavori sulle parti comuni che lavori sulla propria abitazione e relative pertinenze, la detrazione spetta nei limiti di spesa previsti, applicabili disgiuntamente per ciascun intervento.
Riassumendo, in conclusione, per gli interventi antisismici, la contribuente potrà calcolare il Superbonus, con due distinti limiti di spesa:
– per gli interventi sulle parti comuni dell’edificio costituito dalle due unità abitative e dal portico accatastato unitariamente a una di esse il limite complessivo di spesa ammessa alla detrazione è pari a 192mila euro (96mila x le due unità immobiliari), in funzione della spesa imputata
– per l’intervento antisismico sulle due pertinenze ubicate nell’edificio separato è possibile calcolare la detrazione su un autonomo limite di spesa pari a 96mila euro. In tale limite vanno comprese anche le spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio effettuati sull’unità immobiliare di cui sono pertinenze per le quali spetta la detrazione ivi disciplinata.
Con riferimento, infine, al quesito riguardante i termini di vigenza dell’agevolazione, l’Agenzia ricorda che, per gli interventi effettuati su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari di proprietà o in comproprietà di persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa o di arti e professioni il Superbonus spetta “anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento per quelle sostenute entro il 31 dicembre 2023, del 70 per cento per quelle sostenute nell’anno 2024 e del 65 per cento per quelle sostenute nell’anno 2025” (articolo 119, comma 8-bis, Dl n. 34/2020). La disposizione si applica anche agli interventi “effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno (…) dello stesso edificio”, intendendosi con tale locuzione estendere l’arco temporale di vigenza dell’agevolazione previsto nel caso degli interventi sulle parti comuni anche a quelli effettuati sulle singole unità immobiliari comprese nell’edificio.
L’Agenzia, in particolare, ritiene che la disposizione si applichi altresì nel caso di interventi effettuati solo sulle pertinenze delle predette unità immobiliari a nulla rilevando che le stesse siano collocate in un edificio diverso.
Gli interventi effettuati su una unità immobiliare funzionalmente indipendente detenuta in forza di un contratto di locazione da una persona fisica e ubicata in un immobile strumentale di proprietà di una Srl, possono fruire del Superbonus a condizione che sia stato ottenuto il consenso del proprietario alla realizzazione dei lavori e nei limiti delle spese dallo stesso sostenute. Inoltre, ai fini del requisito della indipendenza funzionale, l’unità immobiliare deve essere dotata di almeno tre installazioni o manufatti di proprietà esclusiva. Questo il principale chiarimento contenuto nella risposta n. 376 del 13 luglio 2022 dell’Agenzia delle entrate.
Nel dettaglio, l’istante ha stipulato, insieme al coniuge, un contratto di locazione di una unità immobiliare A/3, con un accesso autonomo dalla strada pubblica e funzionalmente indipendente (dotata di autonome utenze relative alla corrente e al gas), di proprietà di una società di cui è socio il coniuge. L’immobile è situato al piano superiore di un edificio nel quale, al piano terreno, si trovano dei locali di proprietà della stessa società adibiti ad attività commerciale.
L’istante intende eseguire sull’unità immobiliare che detiene in locazione interventi di efficientamento energetico, quali il cappotto termico, l’installazione di pannelli solari fotovoltaici con relative batterie di accumulo, la sostituzione dell’attuale impianto di climatizzazione invernale con uno a pompa di calore e la sostituzione di tutti gli infissi, e pertanto chiede di poter fruire del Superbonus.
L’Agenzia, innanzitutto, ricorda che la maxi-detrazione spetta anche alle persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, che sostengono le spese per interventi effettuati su unità immobiliari detenute in base a un titolo idoneo (contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato), al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio e che siano in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario.
Inoltre, l’Amministrazione rileva che il Superbonus spetta anche per gli interventi trainanti di risparmio energetico (articolo 119, comma 1 del decreto “Rilancio”) e per quelli trainati indicati nei commi 2, 5, 6 e 8 dello stesso articolo, realizzati su una «unità immobiliare situata all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno».
Per accesso autonomo dall’esterno, spiega l’Agenzia, si intende un accesso indipendente, non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone d’ingresso che consenta l’accesso dalla strada o da cortile o da giardino anche di proprietà non esclusiva. Un’unità immobiliare può ritenersi funzionalmente indipendente, poi, se dotata di almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva: impianti per l’approvvigionamento idrico, impianti per il gas, impianti per l’energia elettrica, impianto di climatizzazione invernale.
In particolare, la circolare n. 24/2020 ha precisato che per l’individuazione delle unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno, situate all’interno di edifici plurifamiliari, va verificata la contestuale sussistenza dei requisiti di indipendenza funzionale e di accesso autonomo dall’esterno, non rilevando che l’edificio di cui tali unità immobiliari fanno parte sia costituito o meno in condominio.
Inoltre, l’Agenzia ritiene che gli interventi effettuati su una unità abitativa funzionalmente indipendente e con uno o più accessi autonomi dall’esterno possano essere ammessi al Superbonus, nel rispetto di ogni altra condizione prevista dalla norma, indipendentemente dalla circostanza che tale unità immobiliare sia ubicata in un edificio escluso dall’agevolazione in quanto, ad esempio, come nel caso in questione, sia composto da più unità immobiliari di proprietà di una società e, dunque, di un soggetto diverso da una persona fisica al di fuori dell’esercizio di impresa o di arti o professioni.
Nel caso in esame, l’unità immobiliare residenziale detenuta in forza di un contratto di locazione ha un accesso autonomo dalla strada pubblica ed è dotata di autonome utenze relative alla corrente e al gas. Come richiamato, ai fini del requisito della indipendenza funzionale, l’unità immobiliare deve essere dotata di almeno tre installazioni o manufatti di proprietà esclusiva.
Pertanto, se oltre alle predette utenze l’unità immobiliare abbia almeno un’altra installazione o impianto di proprietà esclusiva (ad esempio, per l’approvvigionamento idrico oppure l’impianto di climatizzazione invernale) e sia dotata di accesso autonomo dall’esterno, nel rispetto di tutte le condizioni previsti dalla normativa, l’istante, titolare di un contratto di locazione regolarmente registrato, può fruire del Superbonus a patto che abbia ottenuto il consenso del proprietario alla realizzazione dei lavori e nei limiti delle spese dallo stesso sostenute.
Con il Ddl di conversione del DL 21/2022 viene ancora una volta modificata la disciplina del superbonus e dell’opzione per la cessione dei crediti relativi a detrazioni “edilizie” o per lo sconto sul corrispettivo.
Viene infatti stabilito che, ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 30 giugno 2023, l’esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro, relativi agli interventi che beneficiano del superbonus o agli interventi per i quali è possibile optare per la cessione del credito o lo sconto sul corrispettivo deve essere affidata:
– a imprese, o a imprese subappaltatrici, che al momento della sottoscrizione del contratto di appalto, o al momento di sottoscrizione del contratto di subappalto, sono in possesso dell’attestazione SOA, di cui all’art. 84 del DLgs. 18 aprile 2016 n. 50 (Codice dei contratti pubblici);
– a imprese che al momento della sottoscrizione del contratto di appalto, o a imprese subappaltatrici che al momento di sottoscrizione del contratto di subappalto, possano documentare al committente o all’impresa subappaltante “l’avvenuta sottoscrizione di un contratto finalizzato al rilascio dell’attestazione di qualificazione con uno degli organismi previsti dall’articolo 84 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”. In questi casi, la detrazione relativa alle spese sostenute a decorrere dal 1° luglio 2023 è condizionata dell’avvenuto rilascio dell’attestazione di qualificazione di cui all’art. 84 del DLgs. 50/2016.
Le disposizioni non si applicano:
– ai lavori in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 21/2022;
– ai contratti di appalto o di subappalto aventi data certa, ai sensi dell’art. 2704 c.c., anteriore alla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 21/2022.
Dal 1° luglio 2023, invece, ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali l’esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro, relativi agli interventi previsti dall’articolo 119 ovvero dall’articolo 121, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020, è affidata esclusivamente alle imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, della occorrente qualificazione ai sensi dell’articolo 84 del codice dei contratti pubblici.
In sostanza, quindi, per i lavori superiori a 516.000 euro, nei primi sei mesi del 2023 le imprese a cui vengono affidati i lavori edilizi possono non aver ancora ottenuto la certificazione ma devono averne fatto richiesta, mentre dal 1° luglio 2023 dette imprese devono obbligatoriamente aver ottenuto la certificazione affinché il committente possa non soltanto beneficiare del superbonus, ma possa anche optare per la cessione del credito o lo sconto in fattura.
La “stretta SOA” sui bonus edilizi derivanti da lavori di importo superiore a 516.000 euro produrrà effetti a partire dal 2023 ma entra in vigore immediatamente.
Supponiamo ad esempio che il Dl entri in vigore il prossimo 20 maggio, questo significa che se viene stipulato un contratto di appalto per lavori superiori a 516.000 euro in data 25 maggio 2022, l’impresa cui vengono affidati i lavori deve possedere già a quella data (25 maggio 2022) la certificazione SOA, oppure il contratto già sottoscritto con un ente certificatore per il rilascio della certificazione SOA.
In assenza di questo requisito le spese sostenute dal committente per l’esecuzione dei lavori saranno comunque agevolabili con i bonus edilizi, ma soltanto quelle sostenute sino al 31 dicembre 2022, perché per quelle sostenute a decorrere dall’1 gennaio 2023 verrà meno il riconoscimento ai fini di tali agevolazioni fiscali.
Che cos’è la SOA
L’Attestazione SOA è la certificazione obbligatoria per la partecipazione a gare d’appalto per l’esecuzione di appalti pubblici di lavori, ovvero un documento necessario e sufficiente a comprovare, in sede di gara, la capacità dell’impresa di eseguire, direttamente o in subappalto, opere pubbliche di lavori con importo a base d’asta superiore a € 150.000,00; essa attesta e garantisce il possesso da parte dell’impresa del settore delle costruzioni di tutti i requisiti previsti dalla attuale normativa in ambito di Contratti Pubblici di lavori.
L’Attestazione SOA ha validità quinquennale e viene rilasciata a seguito di un’istruttoria di validazione dei documenti prodotti dall’impresa, facenti capo agli ultimi dieci esercizi di attività dell’impresa da appositi Organismi di Attestazione, ovvero società autorizzate ad operare dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP).
L’Attestazione SOA qualifica l’azienda ad appaltare lavori per categorie di opere e per classifiche di importi.
Le categorie di opere in cui si potrà ottenere la Qualificazione sono 52:
13 di esse rappresentano opere di carattere generale (edilizia civile e industriale, fogne e acquedotti, strade, restauri, etc.)
39 di esse sono riconducibili ad opere specializzate (impianti, restauri di superfici decorate, scavi, demolizioni, arredo urbano, finiture tecniche, finiture in legno, in vetro e in gesso, arginature etc.).
La categoria di opere è legata all’attività aziendale ed alla tipologia dei lavori eseguiti dall’impresa durante il suddetto periodo di riferimento.
Le classifiche di qualificazione sono 10; esse sono identificate da un numero romano e da un corrispondente controvalore, espresso in euro: I fino a euro 258.000; II fino a euro 516.000; III fino a euro 1.033.000; III bis fino a euro 1.500.000; IV fino a euro 2.582.000; IV bis fino a euro 3.500.000; V fino a euro 5.165.000; VI fino a euro 10.329.000; VII fino a euro 15.494.000; VIII oltre euro 15.494.000.
Esse abilitano l’impresa a partecipare ad appalti per importi pari alla relativa classifica accresciuta di un quinto (cioè incrementata del 20%).
La classifica di importo è commisurata alla capacità tecnica ed economica dell’impresa. Per Qualificazioni in classifiche maggiori alla II è necessario dimostrare il possesso di un Sistema di Qualità aziendale, certificato secondo la norma UNI EN ISO 9001.
Gli interventi per l’accessibilità e la rimozione delle barriere architettoniche sono agevolati con le detrazioni fiscali. L’aliquota della detrazione dipende dall’anno in cui si sostengono le spese. La spiegazione è stata fornita dall’Agenzia delle Entrate con una risposta su Fisco Oggi.
Un contribuente ha scritto alla posta di Fisco Oggi perché vuole sapere se una persona con disabilità grave, che installa un montascale, può ottenere la detrazione del 50% dell’intera spesa sostenuta o deve attenersi alle quote delle tabelle millesimali.
L’Agenzia ha spiegato che l’installazione di un montascale rientra tra gli interventi edilizi, realizzabili sia sulle singole unità immobiliari che sulle parti comuni di edifici residenziali, finalizzati alla rimozione delle barriere architettoniche.
Questi interventi, ai sensi dell’articolo 16-bis del Tuir, possono usufruire, fino al 31 dicembre 2024, di una detrazione del 50%, da ripartire in 10 anni, da calcolare su un importo massimo di spesa di 96.000 euro.
Considerato che il montascale è necessario all’uso specifico solo della persona con disabilità e non anche degli altri condòmini, che non hanno necessità o interesse ad utilizzarlo, il contribuente che sostiene il costo per la sua installazione avrà diritto a usufruire del beneficio fiscale sull’intera spesa effettuata, senza che questa debba essere ripartita secondo le quote millesimali.
L’Agenzia ha inoltre ricordato che, per effetto della Legge di Bilancio per il 2022, che ha introdotto l’articolo 119-ter nel Decreto Rilancio, solo per le spese sostenute nel 2022 è riconosciuta una detrazione del 75%, da ripartire in 5 anni, da calcolare su un importo massimo di spesa variabile da 30.000 a 50.000 euro, a seconda del numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio.
Fonte: FiscoOggi
I lavori agevolabili, effettuati dal socio locatario su un’unità immobiliare di proprietà della società commerciale, non rientrano nell’ambito applicativo del Superbonus. Non conta che l’abitazione sia indipendente e che il contratto d’affitto sia regolarmente registrato e neanche che l’immobile sia di una Srl: decisivo è il fatto che il detentore ne sia socio. Lo ribadisce l’Agenzia delle entrate, con la risposta n. 380 del 15 luglio 2022.
L’istante, cioè il socio affittuario, al contrario, pensava di poter fruire della maxi agevolazione, sulla base dell’assoluta indipendenza funzionale dell’abitazione rispetto al resto dell’edificio di cui fa parte e dove la società svolge la propria attività commerciale.
L’Agenzia ribalta la convinzione dell’istante, traendo spunto dalla circolare n. 24/2020, con la quale ha fornito chiarimenti a largo raggio su molteplici aspetti della disposizione di base, vale a dire l’articolo 119 del Dl “Rilancio”. Tra questi, ha sì precisato che l’unità abitativa posta all’interno di un edificio plurifamiliare dotata di accesso autonomo fruisce del Superbonus autonomamente, indipendentemente dalla circostanza che sia ubicata in un edificio escluso dall’agevolazione in quanto, ad esempio, come nel caso in esame, sia composto da più unità immobiliari di proprietà di una società e, dunque, di un soggetto diverso da una persona fisica al di fuori dell’esercizio di impresa o di arti o professioni. Ciò, in applicazione di un criterio “oggettivo” che valorizza l’utilizzo effettivo dell’immobile oggetto degli interventi agevolabili.
Tuttavia, osserva che il Superbonus non spetta, invece, ai soci di una società che svolge attività commerciale, i quali sostengono le spese per interventi effettuati su immobili residenziali di proprietà della compagine, che costituiscono beni relativi all’impresa. Tale preclusione sussiste anche nell’ipotesi in cui il socio sia detentore dell’immobile sulla base, ad esempio, di un contratto di locazione o di comodato.
La naturale conseguenza è che l’istante, in quanto socio della Srl proprietaria dell’unità immobiliare, non possa fruire dell’agevolazione, a nulla rilevando che detenga l’unità immobiliare in virtù di un contratto di locazione regolarmente registrato e che sia in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario.
Il servizio sportello online, di videochiamata con l’Agenzia delle Entrate Riscossione, è stato esteso a 15 regioni. Si possono prenotare appuntamenti a distanza nelle seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Toscana, Valle d’Aosta e Veneto. La possibilità è prevista anche per le province autonome di Trento e Bolzano e gli ambiti provinciali di Roma, Milano e Brescia.
Il nuovo servizio, che verrà esteso su tutto il territorio nazionale nei prossimi mesi, permette di dialogare in tempo reale con gli addetti dell’Agenzia delle Entrate riscossione tramite pc, smartphone e tablet.
Sono stati 45 mila gli appuntamenti prenotati tramite il nuovo servizio online dell’Agenzia delle Entrate Riscossione.
Tramite un dialogo mediato da pc, tablet e smartphone, i contribuenti possono ottenere supporto dagli addetti dell’Ader e riceve informazioni specifiche in merito a: cartelle; rateizzazioni; sospensioni; rimborsi.
Il servizio è stato fin da subito molto utilizzato, anche se la potenziale platea di contribuenti interessati all’utilizzo potrebbe essere ancora più ampia.
A Milano, nella fase sperimentale dello scorso autunno, sono state prenotate 9.875 chiamate, mentre a Roma il numero ha raggiunto i 16.688.
Tramite il nuovo servizio i contribuenti possono richiedere la stessa assistenza a cui avrebbero accesso in presenza. Mediante la piattaforma, che permette il riconoscimento semplificato del contribuenti, si può scambiare documentazione e firmarla digitalmente.
Sono inoltre disponibili pdf editabili, che possono essere utilizzati nel corso dell’appuntamento o compilati prima dell’incontro.
Possono utilizzare il servizio anche gli intermediari fiscali abilitati, i quali hanno la possibilità di gestire una pratica dei clienti che li hanno delegati a operare su EquiPro, l’area del portale di Agenzia delle entrate-Riscossione riservata ai professionisti.
Per prenotare un appuntamento in videochiamata online con un addetto dell’Agenzia delle Entrate riscossione si deve consultare la sezione “Trova lo sportello e prenota”, disponibile nel sito istituzionale.
Si possono scegliere due modalità di appuntamento: in presenza; a distanza. Per prenotare un appuntamento a distanza si deve accedere al sito utilizzando alternativamente le credenziali SPID o
CIE.
Dopo l’accesso si può entrare nella pagina “Appuntamenti e contatti”. I giorni disponibili sono i quattro successivi a quello in cui si prenota. Si dovrà quindi scegliere una data e un orario disponibili.
Una volta effettuata la prenotazione si riceverà un’email di riepilogo con le informazioni utili. Nell’email sarà anche specificato come avviare la videochiamata. Successivamente il contribuente riceverà anche un’altra email di promemoria dell’appuntamento. Nella data scelta e all’orario previsto si dovrà accedere all’area riservata del sito, nella sezione “Consulta la tua agenda appuntamenti”. Da tale sezione sarà possibile avviare il collegamento, che sarà disponibile fino ai 10 minuti successivi all’orario fissato. In caso di ritardo superiore non sarà più possibile partecipare alla videochiamata. Se il contribuente non fosse più disponibile a partecipare all’incontro online, potrà anche eliminare l’appuntamento in calendario.
Il collegamento può avvenire tramite computer; smartphone; tablet.
Oltre allo “sportello online” sono anche disponibili gli altri servizi digitali, che permettono al contribuente di portare avanti le proprie pratiche in autonomia. Tra le operazioni che si possono effettuare ci sono: la richiesta di rateizzazione; la presentazione di un’istanza di sospensione legale della riscossione; la verifica della propria situazione debitoria; il pagamento di cartelle e avvisi.
https://www.informazionefiscale.it/videochiamata-Agenzia-Entrate-Riscossione-servizio-online
Con la risposta all’interpello numero 369 dell’8 luglio 2022, l’Agenzia delle Entrate spiega in quali casi si può applicare la maxi detrazione al 110 per cento su serramenti, chiusure oscuranti e schermature.
Gli interventi trainati, tra i quali rientrano la sostituzione di finestre comprensive di infissi delimitanti il volume riscaldato verso l’esterno e verso vani non riscaldati, devono essere eseguiti insieme ad almeno un intervento trainante e nella finestra temporale in cui viene realizzato quest’ultimo. Per avere accesso al superbonus, inoltre, l’intervento deve essere di sostituzione di componenti già esistenti, non una nuova installazione. La superficie complessiva deve inoltre essere minore o uguale a rispetto a quella inizialmente esistente prima degli interventi.
Lo spunto per i chiarimenti nasce dal quesito posto dall’istante, il quale intende realizzare i seguenti interventi: sostituzione di tutti i serramenti esistenti (una parte come mera sostituzione senza alterazione della superficie e della geometria, un’altra parte con l’ampliamento della superficie totale); l’installazione di due nuovi velux al piano sottotetto.
Il contribuente chiede quali sono le condizioni per beneficiare della maxi detrazione.
L’Agenzia delle Entrate fornisce i chiarimenti del caso, riepilogando il quadro normativo di riferimento.
Secondo quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 119 del Decreto Rilancio, rientrano tra gli interventi trainati anche “la sostituzione di finestre comprensive di infissi delimitanti il volume riscaldato verso l’esterno e verso vani non riscaldati”.
L’intervento deve riguardare la sostituzione di componenti già esistenti e non una nuova istallazione. I lavori devono inoltre essere realizzati congiuntamente ad almeno un intervento trainato e tra l’inizio e la fine di tale intervento.
L’Agenzia delle Entrate specifica, inoltre: “È possibile, inoltre, fruire della detrazione anche nell’ipotesi di sostituzione degli infissi esistenti, anche con spostamento e variazione di dimensioni, per un numero finale di infissi la cui superficie complessiva sia minore o uguale a quella inizialmente esistente”.
Il contribuente ha diritto alle detrazioni anche per le spese relative a interventi sulle strutture accessorie agli infissi che hanno effetto sulla dispersione di calore o strutturalmente accorpate al manufatto, ad esempio: scuri o persiane; cassonetti incorporati nel telaio dell’infisso.
La circolare numero 30 del 2020 specifica, inoltre, che se le chiusure oscuranti sono installate insieme alla sostituzione del serramento l’intervento deve essere considerato in maniera unitaria.
Nel rispetto anche del requisito del doppio salto di classe energetica e nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa, gli interventi possono rientrare nel superbonus 110 per cento.
Nel caso in esame le spese per l’installazione di ulteriori infissi, che comportano un aumento della superficie complessiva iniziale, non dà diritto alla maxi detrazione. Potrà, invece, rientrare nell’agevolazione spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, ai sensi dell’articolo 16-bis del Tuir, attualmente disciplinata dall’articolo 16 del Dl n. 63/2013. Per tali spese è quindi prevista la detrazione al 50 per cento.
Per quanto riguarda l’individuazione delle caratteristiche tecniche delle installazioni si deve fare riferimento al “Vademecum: Schermature solari e chiusure oscuranti”, pubblicato sul sito dell’ENEA. Se la sostituzione delle chiusure oscuranti non è congiunta alla sostituzione dei serramenti, e rappresenta quindi un intervento autonomo, il limite massimo di detrazione ammissibile da considerare è di 60 mila euro per unità immobiliare.