Gli studi professionali che rientrano nelle categorie PMI e partite IVA dal 1° aprile 2023 hanno dovuto fare il loro ingresso nel mercato libero dell’energia, non potendo più accedere alle tariffe incluse nel mercato tutelato.
I professionisti, anche nel caso in cui condividano lo studio con altri colleghi, possono dedurre dalle tasse una quota delle bollette di luce e gas.
In linea generale le spese legate alle bollette di gas e luce possono essere deducibili ai fini IRPEF, nonché detraibili ai fini IVA, a patto che:
– le bollette riportino i dati del professionista, nonché l’indicazione del suo numero di partita IVA. Non è possibile, infatti, portare in deduzione il costo ai fini IRPEF, ovvero procedere alla detrazione dell’IVA, nei casi in cui le bollette riportino unicamente il codice fiscale del professionista;
– la deduzione IRPEF, nonché la detrazione IVA, saranno al 100%, qualora sia riferita allo studio professionale, quindi, spese inerenti. Viene fatta eccezione in caso di indeducibilità e indetraibilità soggettiva come nel caso dei contribuenti forfetari di cui alla Legge n. 190/2014; ovvero, con riferimento all’IVA i casi in cui la stessa per pro-rata di indetraibilità sia totalmente o parzialmente indetraibile – ad esempio per soggetti che pongono in essere operazioni esenti IVA quali i medici;
– nel caso in cui il professionista abbia un contratto delle utenze per uso promiscuo (abitazione e studio) potrà dedurre le spese al 50% indipendentemente dalle dimensioni dell’appartamento o da quante persone vi abitano.
Nel caso in cui più professionisti condividano le spese dello studio professionale, colui che supporta il costo complessivo deve poi ridistribuisce l’onere pro quota ai colleghi. Nel ri-addebitare la spesa, il professionista dovrà emettere nei loro confronti apposita fattura. Per trattare tali ri-addebiti, si deve fare riferimento ai chiarimenti dell’Amministrazione finanziaria. È pertanto necessario precisare che:
– con la CM n. 58/E del 18 giugno del 2001 è stato chiarito che il r-iaddebito, da parte di un professionista, delle spese comuni dello studio utilizzato da più professionisti non costituiti in associazione professionale, da lui sostenute, deve essere realizzato attraverso l’emissione di fattura assoggettata ad IVA. Ai fini reddituali, le somme rimborsate dagli altri utilizzatori comportano una riclassificazione in diminuzione del costo sostenuto dal professionista intestatario dell’utenza;
– la CM n. 38/E del 23 giugno 2010 ha, inoltre, precisato che ai fini reddituali le somme incassate per il ri-addebito dei costi ad altri professionisti per l’uso comune degli uffici non costituisce reddito di lavoro autonomo e quindi non rileva quale componente positivo di reddito. In tal caso, è corretto ritenere che il costo sostenuto può essere dedotto dal professionista solo parzialmente, vale a dire per la parte riferibile alla attività da lui svolta e non anche per la parte ri-addebitata o da ri-addebitare ad altri. Infatti, la parte di costo ri-addebitata o da ri-addebitare non è inerente alla attività da questi svolta e quindi non assume rilevanza reddituale quale componente negativo. Nella imputazione delle componenti reddituali al periodo d’imposta il reddito di lavoro autonomo segue il criterio di cassa, principio che può essere derogato solo nelle ipotesi previste. Pertanto, il costo rimborsato al professionista dal collega per l’uso comune del locale di esercizio dell’attività nel periodo d’imposta successivo non può considerarsi rilevante ai fini reddituali per il professionista che lo riceve. Detto componente sarà invece rilevante per il professionista (collega), nel periodo d’imposta in cui effettivamente lo corrisponde per l’uso dei locali.
Nei casi in cui il ri-addebito avvenga tra professionisti che agiscono in regime forfettario, in considerazione del fatto che tali contribuenti non applicano IVA in fattura, non possono neppure dedurre i costi inerenti all’attività.
La detrazione dell’affitto nel modello 730/2023 consente ai titolari di contratti di locazione di recuperare una parte delle somme sostenute. Il rimborso IRPEF è riconosciuto nel rispetto di determinati limiti di reddito e sono diverse le tipologie di detrazione spettante, sulla base di specifiche casistiche. A partire dalle spese sostenute nel 2022 è inoltre riconosciuta una particolare detrazione dell’affitto in favore dei giovani fino a 31 anni non compiuti. L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una guida per chiarire chi ha diritto alla detrazione. Innanzitutto, viene indicato che è la sezione V del modello 730/2023 ad ospitare la detrazione per l’affitto, agevolazione riconosciuta agli inquilini titolari di contratto di locazione.
La normativa in materia prevede diverse tipologie di detrazione, modulate in base al contratto stipulato, alle condizioni soggettive del beneficiario e al reddito dichiarato. Inoltre, nel modello 730/2023 trova spazio la nuova detrazione dell’affitto riconosciuta ai giovani fino a 31 anni di età, che per i primi quattro anni di locazione di abitazioni o parti di esse possono fruire di un rimborso pari al 20 per cento del canone di locazione, fino ad un massimo di 2.000 euro e per un importo minimo pari a 991,60 euro.
Queste quindi le tipologie di agevolazione spettanti:
– detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale;
– detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale locati con contratti in regime convenzionale;
– detrazione per canoni di locazione spettante ai giovani di età compresa tra i 20 e i 31 anni non compiuti per l’abitazione destinata a propria residenza;
– detrazione per i lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro;
– detrazione dell’affitto per gli studenti universitari fuori sede.
Le diverse detrazioni non sono cumulabili, ma il contribuente ha la facoltà di scegliere quella a lui più favorevole. Se, invece, nel corso dell’anno il contribuente si trova in situazioni diverse, può beneficiare di più detrazioni. In caso di incapienza della detrazione sull’IRPEF dovuta, la stessa sarà riconosciuta come credito d’imposta e, quindi, a titolo di rimborso fiscale.
Detrazione affitto 730/2023 per l’abitazione principale
La detrazione dell’affitto riconosciuta agli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale, ovvero la prima casa (da indicare nel rigo E71 del modello 730 inserendo il cod. 1), come stabilito dall’articolo 16 del Tuir, spetta in misura forfettaria sulla base della durata della locazione e per il seguente importo:
– euro 300 se il reddito complessivo (comprensivo del reddito assoggettato al regime della cedolare secca) non supera euro 15.493,71;
– euro 150 se il reddito complessivo (comprensivo del reddito assoggettato al regime della cedolare secca) è superiore a euro 15.493,71 ma non a euro 30.987,41.
La detrazione affitto nel modello 730/2023 è suddivisa sulla base dei contestatari del contratto di locazione.
Ad esempio nel caso di marito e moglie cointestatari del contratto di locazione, la detrazione spetta nella misura del 50 per cento ciascuno in relazione al loro reddito. I documenti da controllare e conservare per beneficiare della detrazione sono il contratto di locazione registrato regolarmente e un’autocertificazione che attesti l’utilizzo della casa come abitazione principale.
Detrazione affitto modello 730/2023 per immobili locati con contratto a canone concordato
Per contratti di locazione stipulati in regime convenzionale (canone concordato) la detrazione fiscale dell’affitto dovrà essere richiesta compilando il rigo E71, cod. 2 del modello 730/2023.
In questo caso la detrazione sull’affitto riconosciuta è pari a:
– euro 495,80 se il reddito complessivo (comprensivo del reddito assoggettato al regime della cedolare secca) non supera euro 15.493,71;
– euro 247,90 se il reddito complessivo (comprensivo del reddito assoggettato al regime della cedolare secca) supera euro 15.493,71, ma non euro 30.987,41.
Sarà necessario conservare il contratto di locazione, registrato, stipulato ai sensi dell’art. 2, comma 3 e art. 4, commi 2 e 3 della Legge n. 431/98 e l’autocertificazione nella quale si attesti che l’immobile è utilizzato come abitazione principale.
Detrazione affitto nel modello 730/2023 per i giovani da 20 a 31 anni non compiuti
La detrazione dell’affitto per i giovani dai 20 ai 31 anni non compiuti è una delle novità al debutto nel modello 730/2023. Nel dettaglio, per i giovani titolari di un contratto di locazione per un immobile, o per una parte di esso (come nel caso di affitto di stanze), il rimborso IRPEF spettante è pari al 20 per cento del canone di locazione, fino ad un massimo di 2.000 euro e per un importo minimo di 991,60 euro.
Non sono previsti requisiti reddituali ma, per poter fruire dell’agevolazione, è necessario che:
– l’immobile sia adibito a propria residenza;
– che il contratto sia stipulato prima del compimento del trentunesimo anno d’età;
– che l’immobile affittato sia diverso dall’abitazione principale dei genitori o affidatari.
La detrazione dell’affitto del 20 per cento spetta per i primi quattro anni dalla stipula del contratto. Se quindi il contratto è stato stipulato nel 2022 l’agevolazione può essere fruita fino al 2025. A livello operativo, sarà compilando il rigo E71, indicando il codice 4, che sarà possibile fruire dello sconto o del rimborso IRPEF.
Detrazione affitto modello 730/2023 per lavoratori che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro
I lavoratori dipendenti che hanno trasferito la proprio residenza nel Comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi hanno diritto alla detrazione con il modello 730/2023 dei canoni d’affitto, secondo regole specifiche. La detrazione dell’affitto per lavoratori fuori sede è pari a:
– euro 991,60 se il reddito complessivo (comprensivo del reddito assoggettato al regime della cedolare secca) non supera euro 15.493,71;
– euro 495,80 se il reddito complessivo (comprensivo del reddito assoggettato al regime della cedolare secca) supera euro 15.493,71, ma non euro 30.987,41.
Ai fini della detrazione bisognerà compilare il rigo E72 e sarà necessario rispettare alcuni requisiti specifici, ovvero:
– essere titolari di contratto di lavoro dipendente;
– aver trasferito la residenza nel Comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi che disti almeno 100 km e in una regione diversa da quella di provenienza.
La detrazione può essere fruita nei primi tre anni dal trasferimento della residenza. Per beneficiare della detrazione affitto con il modello 730/2023 il lavoratore dovrà aver cura di conservare la seguente documentazione:
– contratto di locazione registrato;
– contratto di lavoro dipendente, ovvero CU 2023 attestante la qualifica di lavoratore dipendente;
– autocertificazione nella quale si attesti la residenza, che l’immobile è utilizzato come abitazione principale e che risultano rispettate tutte le condizioni previste per beneficiare della detrazione.
Detrazione affitto modello 730/2023 studenti universitari fuori sede
Anche gli studenti universitari fuori sede titolari di contratto di locazione hanno diritto a richiedere la detrazione dell’affitto presentando il modello 730/2023, nel limite totale di 2.633 euro. La detrazione consente di recuperare il 19 per cento dell’importo sostenuto e, quindi, un massimo di 500 euro. Oltre ai limiti di spesa, la regola prevede che la detrazione sia concessa a patto che l’università presso cui lo studente è iscritto disti almeno 100 Km dal proprio Comune di residenza. È inoltre necessario che l’università si trovi in una provincia diversa da quella di residenza.
Per orientarsi tra le agevolazioni fiscali previste per chi acquista la “prima casa”, ancor più consistenti per i giovani under 36, e non cadere in errore tra i vincoli da rispettare, viene in aiuto la Guida per l’acquisto della casa, aggiornata e pubblicata sul sito dell’Agenzia delle Entrate, nella sezione “l’Agenzia informa” e sulla rivista FiscoOggi. Restyling pure della brochure dedicata agli Under 36: le agevolazioni per l’acquisto della prima casa, presente nella pagina “Depliant e infografica”.
“Prima casa under 36”, consistenti i benefici
Chi ha meno di 36 anni di età e un Isee (Indicatore della situazione economica equivalente) non superiore a 40mila euro annui, se acquista la prima casa con atto stipulato tra il 26 maggio 2021 e il 31 dicembre 2023, ha diritto a notevoli vantaggi fiscali.
La legge di bilancio 2023 (legge n. 197/2022, articolo 1, comma 74), infatti, ha rinnovato per un altro anno le agevolazioni “prima casa under 36” previste inizialmente dal decreto Sostegni bis.
In cosa consistono? In caso di acquisto non soggetto a Iva, sono azzerate le imposte di registro e ipocatastali. In caso, invece, di compravendita soggetta a Iva, oltre a non pagare le imposte di registro e ipocatastali, è concesso un credito di imposta di importo pari all’Iva versata al venditore per l’acquisto, che può essere utilizzato:
• per pagare le imposte (di registro, ipotecaria e catastale) sulle successioni e donazioni dovute su atti e denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito
• per compensare le somme dovute tramite modello F24, in cui va indicato il codice tributo “6928”
• per pagare l’Irpef dovuta in base alla dichiarazione da presentare dopo la data dell’acquisto agevolato.
La guida ricorda, come chiarito dalla circolare n. 12/E del 14 ottobre 2021, che il credito di imposta “prima casa under 36” può essere fatto valere in sede di presentazione della prima dichiarazione dei redditi successiva all’acquisto, o della dichiarazione relativa al periodo di imposta in cui è stato effettuato l’acquisto.
L’acquisto con i benefici “prima casa”, senza errori
L’aggiornamento del vademecum è l’occasione per fare il punto sulle agevolazioni fiscali previste per l’acquisto della “prima casa”.
Chi la compra da un privato o da un’impresa che vende in esenzione Iva, versa l’imposta di registro nella misura del 2%, anziché del 9%, sul valore catastale dell’immobile, e paga le imposte ipocatastali nella misura fissa di 50 euro ognuna.
Chi, invece, acquista la prima casa da un’impresa soggetta a Iva, deve pagare l’Iva con aliquota al 4%, anziché al 10%, e pagare le imposte di registro e ipocatastali nella misura fissa di 200 euro ciascuna.
Per beneficiare delle agevolazioni fiscali, però, bisogna rispettare determinati requisiti. Innanzitutto avere la residenza nel Comune dove si trova l’immobile o trasferirla entro 18 mesi dall’acquisto. Inoltre non essere titolare, nemmeno con il coniuge, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di un’altra casa nel territorio del Comune in cui si trova l’immobile da acquistare. Infine dichiarare, all’atto di acquisto, di non possedere un altro immobile, in tutto il territorio nazionale, acquistato con l’agevolazione prima casa o, in caso contrario, venderlo entro un anno dal nuovo acquisto agevolato.
La guida precisa, inoltre, i casi di insussistenza dei requisiti e le ipotesi in cui decadono le agevolazioni prima casa. Infine ricorda che gli immobili ammessi ai benefici sono quelli che rientrano nelle categorie catastali A/2 (unità civili), A/3 (economiche), A/4 (popolari), A/5 (ultra popolari), A/6 (rurali), A/7 (villini). Sono, infatti, esclusi gli immobili che appartengono alle categorie catastali A/1 (dimore signorili), A/8 (ville) e A/9 (castelli e palazzi di eminente pregio storico e artistico).
Con la risposta n. 298 del 19 aprile 2023, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che le istanze per le autorizzazioni ad ospitare soggetti terzi in alloggi di edilizia residenziale pubblica, dovute qualora l’assegnatario intenda ospitare per un periodo superiore ai trenta giorni nell’arco dell’anno solare, scontano il pagamento dell’imposta di bollo nella misura di 16 euro per ogni foglio. Ugualmente è soggetto a bollo il relativo provvedimento di autorizzazione emanato dal direttore dell’Ater competente.
L’azienda istante rappresenta che le assegnazioni di alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà e la stipulazione dei contratti di locazione rientrano tra i fini istituzionali attribuiti dalla legge regionale 39/2017, e che, nell’ambito di tali contratti di locazione, l’assegnatario di un immobile può essere autorizzato ad ospitare soggetti terzi (ampliando il nucleo familiare originario) ovvero, in caso di decesso o abbandono, a far subentrare nel contratto altro membro del nucleo familiare. A tal fine, il richiedente deve presentare apposita istanza, alla quale segue una attività istruttoria dell’ente volta a verificare la sussistenza dei requisiti richiesti, che si conclude con l’adozione di decreti di autorizzazione o diniego da parte del direttore dell’ente medesimo. Ciò posto, l’azienda, prospettando una risposta negativa, chiede se sussista l’obbligo di apporre la marca da bollo ai sensi dell’articolo 3 della Tariffa, Parte prima, annessa al Dpr n. 642/1972 sulla domanda/istanza ed apporre, inoltre, la marca da bollo sul decreto di autorizzazione.
L’Agenzia premette che l’imposta di bollo è dovuta fin dall’origine sulle istanze dirette agli uffici e agli organi anche collegiali dell’Amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, tendenti ad ottenere un provvedimento amministrativo. La medesima Tariffa prevede che il tributo in questione è dovuto per gli atti ed i provvedimenti degli organi di cui sopra, rilasciati a coloro che ne abbiano fatto richiesta. Pertanto, le istanze dirette ad ottenere un provvedimento amministrativo dalle Amministrazioni dello Stato e dagli enti territoriali scontano l’imposta di bollo, così come il relativo provvedimento emesso.
Con riferimento al caso in esame, continua l’Agenzia, in base all’articolo 95 Dpr n. 616/1977, le funzioni amministrative concernenti l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica sono attribuite ai comuni, salva la competenza dello Stato per l’assegnazione di alloggi da destinare a dipendenti civili e militari dello Stato per esigenze di servizio. Ebbene, la legge regionale 39/2017 dispone che il comune può delegare all’Azienda territoriale per l’edilizia residenziale (Ater) competente per territorio gli adempimenti connessi all’assegnazione e alla gestione del proprio patrimonio di edilizia residenziale pubblica; le Ater – si ricorda – sono enti pubblici economici strumentali della Regione che operano nel settore dell’edilizia residenziale pubblica, dotati di personalità giuridica e di autonomia organizzativa, patrimoniale e contabile, hanno sede nel comune capoluogo di ogni provincia e nella Città Metropolitana in questione ed operano nel territorio della stessa. La legge regionale citata, inoltre, regolamenta l’ospitalità temporanea di persone non appartenenti al nucleo familiare e specifica che, qualora l’assegnatario intenda ospitare per un periodo superiore ai trenta giorni, anche non consecutivi nell’arco dell’anno solare, presenta istanza all’ente proprietario o delegato prima che l’ospitalità abbia inizio. L’ente proprietario o delegato entro 30 giorni autorizza, con provvedimento revocabile, l’ospitalità previa verifica dell’assenza di morosità o dell’assenza di condizioni di sovra utilizzo dell’alloggio.
In sostanza, il comune, nell’espletamento delle predette attività relative all’assegnazione e alla gestione del proprio patrimonio di edilizia residenziale pubblica, può delegare all’Ater gli adempimenti connessi e può, inoltre, avvalersi della collaborazione dell’ente da ultimo menzionato, sulla base di apposita convenzione. Quindi, gli atti e provvedimenti emanati dall’ente, con riferimento ai descritti adempimenti, appaiono riconducibili allo svolgimento di una funzione amministrativa per conto dell’ente territoriale.
In definitiva, conclude l’Agenzia, le istanze per l’ospitalità oggetto del quesito sono riconducibili all’ambito applicativo del citato articolo 3 della Tariffa allegata al Dpr n. 642/1972, con pagamento dell’imposta di bollo nella misura di 16 euro per ogni foglio e il relativo provvedimento di autorizzazione emanato dal direttore dell’azienda competente sconta l’imposta di bollo ai sensi dell’articolo 4 della medesima Tariffa.
L’Agenzia delle Entrate ha fornito le istruzioni per portare in detrazione, all’interno della dichiarazione dei redditi, le agevolazioni spettanti ai contribuenti che hanno utilizzato il bonus barriere architettoniche.
Lo ha fatto attraverso il provvedimento n. 34545 del 6 febbraio 2023, con il quale è stato approvato il Modello 730/2023 e sono state fornite le indicazioni sulla sua compilazione.
L’Agenzia delle Entrate, nel fornire le istruzioni per la compilazione del Modello 730, concentra principalmente l’attenzione sulle novità introdotte nel corso dell’ultimo anno fiscale, precisando che la dichiarazione dei redditi dovrà essere presentata entro il 30 settembre 2023. Cadendo di sabato, però, la scadenza è stata rinviata al 2 ottobre 2023.
All’interno delle istruzioni per la compilazione del Modello 730, l’Agenzia delle Entrate ha dato particolare importanza alle detrazioni che spettano ai contribuenti che hanno beneficiato del bonus per l’eliminazione delle barriere architettoniche, che fa il proprio debutto nel 2023.
A partire dal 1° gennaio 2022, i contribuenti che hanno sostenuto delle spese per interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche in immobili già esistenti, hanno la possibilità di beneficiare di una detrazione dall’imposta lorda pari al 75% rispetto al limite di spesa, che viene calcolato in funzione del tipo di edificio.
I contribuenti che hanno beneficiato dell’agevolazione e che abbiano intenzione di fruirne direttamente all’interno della dichiarazione dei redditi, devono provvedere a compilare la sezione III.A del quadro E del Modello 730.
Questa sezione è specificatamente dedicata alle “Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, per misure antisismiche, bonus facciate e superbonus”.
In particolare, all’interno della colonna 2 dei righi E41-E42 dovranno essere indicati i codici 21 e 22, i quali, rispettivamente, si riferiscono:
• agli interventi che i contribuenti hanno effettuato sugli edifici unifamiliari;
• ad eventuali interventi su singole unità immobiliari che sono situate all’interno di edifici plurifamiliari e che, almeno funzionalmente, risultino essere indipendenti: a tal fine devono disporre di uno o più accessi autonomi all’esterno. Il codice deve, inoltre, essere utilizzato per gli edifici composti da più unità immobiliari.
I contribuenti che dallo scorso 1° gennaio 2022 hanno sostenuto delle spese per realizzare interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche in edifici già esistenti, hanno la possibilità di accedere ad una detrazione che dovrà essere ripartita in cinque rate. La detrazione spetta nella misura del 75% rispetto al limite di spesa, che viene calcolato facendo riferimento direttamente al numero delle unità immobiliari di cui l’edificio è composto.
Per poter accedere alle agevolazioni, gli interventi che sono stati effettuati devono obbligatoriamente rispettare i requisiti che sono stati indicati all’interno del Decreto n. 236 del 14 giugno 1989 del Ministro dei Lavori Pubblici.
È possibile accedere alla detrazione anche quando sono stati effettuati degli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari, che servono ad abbattere le barriere architettoniche. L’agevolazione spetta anche quando viene sostituito un impianto già esistente e copre le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali relativi all’impianto che è stato smantellato e sostituito.
I contribuenti devono prestare particolare attenzione al fatto che le spese sostenute durante il 2022 rappresentino o meno una continuazione di interventi avviati nel corso degli anni precedenti, per i quali i contribuenti avevano diritto ad accedere alla detrazione al 100%. Nel caso in cui si trattasse di una prosecuzione di lavori avviati in precedenza, ferme restando tutte le regole per accedere a questa agevolazione, il diretto interessato ha la possibilità di scegliere:
• se proseguire a usufruire del Superbonus nel limite massimo di spesa di 96.000 euro. Questo importo è comprensivo delle spese che sono state sostenute nel corso del 2021 per lo stesso intervento;
• accedere ad una nuova detrazione. In questo caso la detrazione prevista è del 75% delle spese sostenute e deve rimanere all’interno dei limiti di spesa previsti dalla norma.
Per accedere alla detrazione direttamente nella dichiarazione dei redditi, il contribuente deve essere in possesso di un titolo idoneo sull’immobile sul quale sono stati effettuati gli interventi di recupero. In altre parole ne deve essere il proprietario, l’affittuario o deve possedere un qualsiasi altro diritto reale sullo stesso.
Si continua a lavorare sullo sbocco dei crediti incagliati. Nei giorni scorsi è stata resa nota la convenzione l’intesa, tra InfoCamere e Confartigianato, per favorire le cessioni dei crediti d’imposta legati alle agevolazioni edilizie. L’accordo ha come obiettivo quello della promozione dell’utilizzo della piattaforma SiBonus da parte degli iscritti a Confartigianato.
Il portale, operativo già dall’inizio del 2021, è uno strumento per facilitare l’incontro tra domanda e offerta dei crediti edilizi e può essere utilizzato sia da venditori sia da acquirenti.
Gli utenti possono infatti inserire degli annunci di vendita, precisando le relative condizioni, o scegliere a chi vendere il credito d’imposta tra i potenziali interessati che hanno avanzato una proposta di acquisto.
Dopo l’incontro tra domanda e offerta si potrà procedere alla firma del contratto di cessione del credito. Dovranno quindi essere seguite le istruzioni per provvedere alla trasferimento delle somme nel cassetto fiscale dell’acquirente.
Come si legge sul comunicato stampa diffuso da Confartigianato: “l’iniziativa di InfoCamere è promossa dal Sistema camerale e dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e ha già consentito lo scambio di circa 80milioni di crediti derivanti dai bonus e superbonus edilizi, liquidati in un tempo medio che va dai 12 ai 22 giorni (a seconda del tipo di credito) dall’avvio della trattativa.”
Nel comunicato sono anche stati forniti i dati relativi alle cessioni del periodo passato. Nel complesso sono oltre 50.000 gli iscritti alla piattaforma e oltre 7.000 gli annunci pubblicati, per un valore di circa 650 milioni di euro.
Considerando che i crediti fermi nei cassetti fiscali di contribuenti e imprese ammontano a circa 19 miliardi di euro, si è ancora lontani dalla soluzione definitiva. Tuttavia lo strumento può aiutare parte dei contribuenti che non hanno ancora trovato un acquirente per gli importi relativi allo scorso anno.
Intanto si lavora anche ad una piattaforma per la verifica delle pratiche e la comunicazione all’Agenzia delle Entrate della cessione dei crediti.
L’incentivo all’utilizzo della piattaforma Sibonus non è l’unica azione in cantiere da parte di Confartigianato.
L’associazione precisa infatti: “Con il supporto di Harley&-Dikkinson, Confartigianato ha sviluppato una web platform per la raccolta delle pratiche/crediti esistenti, provvista di servizi di backoffice erogati da H&-D per la verifica delle pratiche, la comunicazione all’Ade e la successiva aggregazione, cessione e liquidazione dei crediti fiscali”.
In parallelo all’incontro tra domanda e offerta di crediti fiscali, si lavora anche sul fronte degli adempimenti da porre in essere.
Come previsto dalla legge di conversione del Decreto Cessioni, il DL 11/2023, la comunicazione all’Agenzia delle Entrate relativa alla cessione dei crediti per le spese sostenute nel 2022 o per le rate di interventi realizzati precedentemente, potrà essere effettuata fino al 30 novembre prossimo.
Si può provvedere nuovamente alla comunicazione alle Entrate grazie all’istituto della remissione in bonis, che permette di effettuare l’adempimento anche oltre la scadenza passata dello scorso 31 marzo 2023.
L’intervento è confluito nel testo della legge di conversione, pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 11 aprile 2023, per fornire una soluzione per chi non avesse trovato un acquirente dei crediti entro la scadenza della fine dello scorso mese.
A tale intervento si aggiungono la possibilità di portare in detrazione in 10 anni gli importi per le spese relative allo scorso anno e per i crediti oggetto di cessione entro lo scorso 31 marzo 2023.
È stata inoltre prevista la possibilità, per banche e assicurazioni, di trasformare in BTP con scadenza almeno a 10 anni i crediti per gli importi eccedenti la compensazione. Devono essere rispettate le condizioni stabilite dal testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale, tuttavia la misura potrebbe essere una valvola di sfogo per la ripresa dell’acquisto dei crediti da parte delle banche.
Non si escludono nuovi interventi per offrire ulteriori soluzioni utili alla risoluzione del problema.
www.informazionefiscale.it
Sempre più facile accedere al modello 730 precompilato. Semplificate, quest’anno, anche le modalità per abilitare una “persona di fiducia”. Il contribuente potrà presentare la delega, dal 20 aprile, anche tramite una specifica funzionalità web disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia o tramite Pec o il servizio online di videochiamata, con possibilità di estendere la validità fino a 3 annualità (vedi articolo “Delega alla persona di fiducia, anche online o in videochiamata”).
Pronto il calendario 2023: i modelli precompilati consultabili dal pomeriggio di martedì 2 maggio per contribuenti e loro delegati, mentre l’invio prende il via l’11 maggio e fino al 2 ottobre 2023 (il 30 settembre è sabato) se inviato direttamente tramite l’applicazione web.
I dettagli nel provvedimento firmato il 18 aprile 2023 dal direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini.
Oneri detraibili e deducibili
Il provvedimento elenca le informazioni in possesso del Fisco e rilevanti ai fini della dichiarazione. Si tratta degli oneri detraibili e deducibili e dei relativi rimborsi comunicati da terzi.
Aumentano i dati trasmessi all’Agenzia che quest’anno superano quota 1 miliardo e 300 milioni (+8% rispetto al 2022). Di questi, l’80% riguardano spese sanitarie, seguono i premi assicurativi (oltre 99 milioni), le certificazioni uniche di lavoratori dipendenti e autonomi (più di 73 milioni), i bonifici per ristrutturazioni (11 milioni), gli interessi passivi sui mutui (oltre 8,5 milioni) e le spese scolastiche (più di 6,5 milioni).
Nuovi dati saranno utilizzati quest’anno: le spese per canoni di locazione e di intermediazione riferite all’acquisto di immobili adibiti a “prima casa”, quelle riferite ai corsi post diploma presso istituti statali di alta formazione e specializzazione artistica e musicale.
Come di consueto, i contribuenti troveranno al loro posto, inoltre, i contributi previdenziali e assistenziali, quelli versati per i lavoratori domestici, le spese universitarie, per gli asili nido, le spese per gli interventi di ristrutturazione e di efficientamento energetico.
Familiari a carico
L’Agenzia individua i familiari da considerare fiscalmente a carico sulla base delle Certificazioni uniche trasmesse dai sostituti d’imposta. Se nella dichiarazione trasmessa da terzi non risulta da chi è sostenuta la spesa, l’onere è inserito nelle dichiarazioni dei redditi dei soggetti dei quali il familiare risulta a carico, in proporzione alle percentuali di carico e il dato è riportato nell’elenco delle informazioni sia del familiare fiscalmente a carico sia dei soggetti di cui il familiare a cui la spesa si riferisce risulta fiscalmente a carico. Il contribuente deve naturalmente modificare la precompilata se il familiare non è in possesso dei requisiti per essere considerato fiscalmente a carico o se la spesa è stata sostenuta da un soggetto diverso o in percentuale diversa.
Modalità di accesso
L’accesso alla precompilata e ai dati utilizzati dal Fisco è possibile dall’area riservata dell’Agenzia delle entrate tramite Spid, Carta nazionale dei servizi (Cns), e Carta d’identità elettronica (Cie). In casi residuali autorizzati è possibile accedere anche con le credenziali rilasciate dall’Agenzia (Entratel/Fisconline), e il Pin dispositivo rilasciato dall’Inps. In linea generale, il 730 precompilato è predisposto per i contribuenti che hanno percepito, per l’anno d’imposta precedente, redditi di lavoro dipendente e assimilati. Dal 2 maggio 2023 (il 30 aprile è domenica e il 1° maggio è festivo), saranno disponibili i seguenti documenti: dichiarazione dei redditi precompilata riferita all’anno d’imposta precedente; elenco delle informazioni attinenti alla dichiarazione 730 precompilata disponibili presso l’Agenzia delle Entrate, con distinta indicazione dei dati inseriti e non inseriti e relative fonti informative. Il 730 precompilato dovrà essere inviato entro il 2 ottobre 2023, mentre il modello Redditi (e il modello Redditi correttivo del 730) entro il 30 novembre 2023.
Il provvedimento indica poi nel dettaglio le funzioni consentite una volta entrati nell’area dedicata alla propria dichiarazione. Il modello può essere visualizzato, modificato, annullato (entro determinati termini) e presentato. È possibile effettuare il versamento delle somme eventualmente dovute mediante modello F24 già compilato, con i dati relativi al pagamento da eseguire e consultare le comunicazioni ricevute riguardanti la dichiarazione presentata e l’elenco dei delegati abilitati alla gestione del proprio 730.
Delega alle persone di fiducia
Il contribuente può consentire a un familiare o una persona fisica di sua fiducia di accedere ai servizi online dell’Agenzia e di gestire e presentare il proprio 730 precompilato. L’incaricato accede con le proprie credenziali e poi sceglie se operare per proprio conto oppure nell’interesse di un’altra persona fisica. Ogni contribuente può designare una sola persona fisica, mentre il delegato può operare per tre assistiti. Questa modalità d’accesso è consentita soltanto per le persone fisiche e non in caso di abilitazione a sostituti d’imposta, Caf o professionisti. Se la persona di fiducia ha iniziato a modificare il modello, l’interessato può comunque visualizzare e stampare i documenti utilizzati dall’Agenzia, ma non può effettuare le altre operazioni. Nel proprio cassetto può comunque consultare le comunicazioni, le ricevute, la dichiarazione presentata e il nominativo della persona di fiducia alla quale è stata resa disponibile la dichiarazione 730 precompilata.
Il modulo per la richiesta di abilitazione (o disabilitazione), approvato con un distinto provvedimento del 17 aprile 2023, può essere presentato direttamente dall’interessato tramite la specifica funzionalità web oppure tramite il servizio online di videochiamata, disponibile nella sezione “Prenota un appuntamento” del sito internet dell’Agenzia delle entrate. Le nuove modalità di abilitazione vanno incontro a chi, pur avendo le credenziali per accedere all’area riservata – Spid, Cie o Cns – ha poca dimestichezza con le funzionalità web o non può gestirle in prima persona e si aggiungono a quelle attive già dallo scorso anno: invio di una pec o presentazione della richiesta presso un qualunque ufficio dell’Agenzia. Viene estesa inoltre la durata della delega: su richiesta del contribuente, potrà infatti essere valida fino a 3 annualità.
Se l’interessato non può, la delega può essere presentata presso un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate, in originale, dalla persona di fiducia, sottoscritta con firma autografa dal contribuente, allegando copia del documento di identità dell’interessato e della persona di fiducia, nonché un’attestazione dello stato di impedimento dell’interessato rilasciata dal medico di medicina generale.
Il provvedimento definisce anche novità e conferme per tutori, amministratori di sostegno, curatori speciali, genitori ed eredi che presentano la dichiarazione dei redditi precompilata per assistiti, figli o defunti.
Accesso per Caf, professioni e sostituti d’imposta
Descritte nel dettaglio, poi, modalità e requisiti necessari per accedere alle dichiarazioni precompilate da parte dei sostituti d’imposta, professionisti e Caf.
Da segnalare che quest’anno, in via sperimentale, è introdotta la delega digitale, un documento informatico sottoscritto dal contribuente con una firma elettronica avanzata proposta dal Caf. Si tratta di una procedura dettagliata nella convenzione stipulata tra il Caf e Agenzia, all’interno della quale il contribuente, prima di confermare la sua intenzione di delegare il Centro di assistenza fiscale, si identifica su un servizio web reso disponibile dall’Agenzia, utilizzando gli strumenti previsti all’articolo 64 del Codice amministrazione digitale. In tal modo, l’Amministrazione finanziaria è messa al corrente della delega contestualmente al momento del conferimento.
Il Consiglio dei ministri ha varato il Disegno di Legge Delega di Riforma del Fisco, avviando un percorso che entro 24 mesi dovrà portare all’approvazione dei decreti attuativi di modifica del sistema di tassazione.
La riforma approvata lo scorso 17 marzo da Palazzo Chigi prevede un intervento di riduzione e razionalizzazione di tutti i tributi a partire dall’Irpef, che già con la Legge di Bilancio dell’anno prossimo scenderà da quattro a tre aliquote.
La riduzione del prelievo fiscale sarà accompagnata anche da un taglio alle spese fiscali e dall’ampliamento della no tax area dei dipendenti, che sarà allineata a quella da 8.500 euro dei pensionati.
Il Disegno di Legge Delega di Riforma del Fisco
Con il varo del Disegno di Legge Delega di Riforma del Fisco, il Consiglio dei ministri ha avviato un percorso che entro 24 mesi dovrà portare all’approvazione dei decreti attuativi di modifica del sistema di tassazione.
La novità più significativa è il passaggio da 4 a 3 aliquote Irpef, gli obiettivi dichiarati sono la riduzione del carico fiscale sui redditi dei dipendenti e l’introduzione della possibilità di aderire al regime di flat tax per tutti.
La riforma, scrive in una nota il Mef, “riscrive l’attuale sistema tributario varato negli anni 70” e garantisce “l’equità orizzontale, attraverso la riduzione della pressione fiscale, passando da 4 a 3 aliquote e con l’obiettivo della flat tax per tutti”.
Il testo è stato pensato per semplificare e ridurre la pressione fiscale, favorire investimenti e assunzioni e instaurare un rapporto tra contribuenti e amministrazione finanziaria nella logica di un dialogo tra le parti, secondo le esigenze di cittadini e imprese.
Il testo punta anche a garantire la razionalizzazione e semplificazione dell’intero sistema Irpef (redditi agrari, fabbricati, finanziari, da lavoro dipendente, autonomo, d’impresa e diversi).
“Con il nuovo fisco, vicino alle esigenze dei contribuenti e attrattivo per le aziende, delineiamo una nuova idea di Italia”, ha affermato il premier Giorgia Meloni. “La riforma contiene una visione complessiva e programmatica – ha proseguito – che premia la lealtà e la responsabilità del contribuente, gettando le basi per un nuovo rapporto di fiducia con il fisco. Grazie alla Riforma del sistema fiscale abbassiamo le tasse, aumentiamo la crescita e l’equità, favoriamo occupazione e investimenti”.
Con il via libera del Consiglio dei ministri sia al Disegno di Legge Delega, che ridefinisce il sistema fiscale italiano, sia al Disegno di Legge di attuazione dell’Autonomia Differenziata, l’esecutivo fissa alcuni paletti che nelle intenzioni delle forze di maggioranza dovrebbero connotare la legislatura.
La Riforma Tributaria, composta da 20 articoli, è radicale. La stessa premier Meloni, infatti, non esita a definirla come una vera e propria svolta per l’Italia: “È una riforma epocale, strutturale e organica: una rivoluzione attesa da cinquant’anni con importanti novità a favore di cittadini, famiglie e imprese”.
Gli obiettivi della riforma
L’obiettivo principale del Governo è trasformare l’attuale regime di tassazione e introdurre la flat tax per tutti (autonomi, dipendenti e pensionati) entro il termine della legislatura.
Prima di arrivare a un’unica aliquota di prelievo sull’imponibile delle persone fisiche sarà necessaria una fase transitoria. Dal prossimo anno il Governo si propone, quindi, di ridurre da 4 a 3 le aliquote Irpef. Contestualmente dovrebbe avverarsi l’estensione della flat tax incrementale ai lavoratori dipendenti, ricalcando così il meccanismo della Legge di Bilancio che prevede un’aliquota unica incrementale al 15% per i redditi in più dichiarati dai lavoratori autonomi. Una volta che la riforma sarà a regime la flat tax scatterà per tutti. Al momento non è noto a quanto ammonterà l’aliquota unica: è una delle tante questioni da definire attraverso i decreti attuativi che il Governo dovrà emanare.
La definizione di un fisco meno aggressivo agli occhi dei contribuenti è uno dei focus sui quali ha maggiormente lavorato il viceministro dell’Economia, Maurizio Leo, tanto che da via XX Settembre fanno notare: “Con l’istituzione del concordato preventivo biennale e il rafforzamento dell’adempimento collaborativo si riscrivono le regole della lotta all’evasione fiscale, che diventa preventiva e non più repressiva”.
La delega prevede anche la revisione delle tante detrazioni, deduzioni e sgravi che caratterizzano l’attuale sistema tributario e che comprende un totale di oltre 600 voci.
Per le imprese si punta alla riduzione dell’attuale aliquota Ires per chi effettua investimenti o assume.
Nel pacchetto di interventi figura la graduale eliminazione dell’Irap.
Nell’ottica di un fisco più dialogante, la delega introduce lo stop all’invio delle comunicazioni dell’Agenzia delle Entrate nei mesi di agosto e di dicembre e un accesso semplificato a forme di rateizzazione a 120 rate.
Nel testo approvato a Palazzo Chigi non figurano, invece, i due articoli relativi ai tributi locali e ai tributi regionali funzionali alla piena attuazione del federalismo fiscale: sono stati stralciati perché dovranno preventivamente essere discussi in Conferenza-Stato Regioni.