Stabilite, con il provvedimento del 18 aprile 2023, firmato dal direttore Ruffini, le modalità per la fruizione in dieci rate annuali dei crediti non ancora utilizzati derivanti da cessione o sconto in fattura, relativi alle detrazioni spettanti per il Superbonus, il Sismabonus e Bonus barriere architettoniche, come previsto dal decreto “Aiuti-quater” (articolo 9, comma 4, Dl n. 176/2022). Fornitori e cessionari potranno comunicare la volontà di optare per la rateizzazione lunga via web, attraverso una nuova funzionalità attiva dal 2 maggio 2023 all’interno della “Piattaforma cessione crediti”. Dal 3 luglio 2023 il servizio sarà attivo anche per gli intermediari provvisti di delega alla consultazione del cassetto fiscale dei titolari dei crediti.
Nel dettaglio, la disposizione, in deroga all’articolo 121 del Dl “Rilancio”, ha stabilito che i tax credit riguardanti le comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate all’Agenzia entro il 31 marzo 2023 e non ancora utilizzati possano essere fruiti in dieci rate annuali di pari importo, anziché secondo il calendario originario fissato per le stesse quote, previo invio di una comunicazione telematica all’amministrazione finanziaria da parte del fornitore o del cessionario. La stessa norma ha previsto che le modalità attuative della misura siano definite con provvedimento dell’Agenzia.
Nuove rate, soltanto in compensazione, tramite F24
Con il provvedimento odierno l’amministrazione finanziaria recepisce l’input e stabilisce che la quota residua di ciascuna rata annuale dei detti bonus, anche se acquisita per cessioni del credito successive alla prima, può essere ripartita in dieci rate annuali di pari importo, a partire dall’anno successivo a quello di riferimento della rata originaria. La scelta, però, non è revocabile.
L’opzione può essere effettuata per le quote non utilizzate con riferimento:
• agli anni 2022 e seguenti, per i crediti derivanti dalle comunicazioni delle opzioni per la prima cessione o lo sconto in fattura inviate all’Agenzia fino al 31 ottobre 2022, relative al Superbonus
• agli anni 2023 e seguenti, per i crediti derivanti dalle comunicazioni inviate dal 1° novembre 2022 al 31 marzo 2023, relative al Superbonus, e delle comunicazioni inviate fino al 31 marzo 2023, relative al Sismabonus e gli interventi per il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche.
Ogni rata può essere utilizzata esclusivamente in compensazione, tramite il modello F24, dal 1° gennaio al 31 dicembre del relativo anno di riferimento. La quota non può essere ceduta a terzi né ulteriormente ripartita. L’eventuale residuo non speso nell’anno non può essere utilizzato negli anni successivi e non può essere richiesto a rimborso.
Con successiva risoluzione saranno istituiti gli appositi codici tributo.
Anche più comunicazioni per la stessa rata
La chance è attuabile soltanto previa comunicazione all’Agenzia delle entrate, con cui il fornitore o il cessionario titolare del bonus rende noti la tipologia di credito, la rata annuale da ripartire nei successivi dieci anni e il relativo importo. Fornitori e cessionari potranno comunicare all’Agenzia la volontà di optare per la rateizzazione lunga – al posto di quella originariamente prevista – semplicemente accedendo all’area riservata del sito dell’Agenzia, dove, dal 2 maggio 2023, sarà attiva una nuova funzionalità all’interno della “Piattaforma cessione crediti”. Dal 3 luglio 2023 il servizio sarà attivo anche per gli intermediari provvisti di delega alla consultazione del Cassetto fiscale dei titolari dei crediti.
L’opzione può essere esercitata anche soltanto per una parte della quota al momento disponibile. Con successive comunicazioni potranno essere rateizzati, anche in più soluzioni, i residui della rata e gli eventuali altri crediti nel frattempo acquisiti relativi a Superbonus, Sismabonus ed eliminazione delle barriere architettoniche.
Per esempio, un soggetto che dispone della rata del 2023 relativa a crediti di tipo Sismabonus dell’importo di 100 euro – e prevede di non avere sufficiente capacità per assorbirla in compensazione tramite F24 entro il 31 dicembre di quest’anno – potrà stimare la quota della rata del 2023 che riuscirà a utilizzare in compensazione entro la fine dell’anno (per esempio 60 euro) e comunicare all’Agenzia delle entrate la restante parte della rata che non prevede di utilizzare (40 euro): questo importo residuo sarà ripartito in dieci rate annuali di 4 euro ciascuna, utilizzabili in compensazione dal 1° gennaio al 31 dicembre degli anni dal 2024 al 2033. Se alla fine del 2023 il soggetto avrà altri crediti residui non compensabili, potrà comunicare all’Agenzia di volerli ripartire nei successivi dieci anni. In alternativa a questa prima soluzione, sarà possibile attendere la fine del 2023 per avere contezza dei crediti residui non compensabili e inviare la relativa comunicazione alle Entrate.
La scelta è efficace immediatamente e, precisa il provvedimento, non è rettificabile né annullabile.
A fine marzo è scaduto il termine per l’invio delle domande inerenti alla richiesta del bonus sistemi di accumulo e l’Agenzia delle Entrate ha dichiarato di aver ricevuto richieste per un importo totale di 32.781.559 euro.
Il bonus sistemi di accumulo è stato introdotto dalla Legge di Bilancio 2022 (Legge 234/2021) e si tratta di un’agevolazione per le spese di installazione di sistemi di accumulo dell’energia collegati ad impianti alimentati da fonti rinnovabili, ad esempio i pannelli fotovoltaici.
Il relativo credito d’imposta può essere richiesto dalle persone fisiche che dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 hanno sostenuto spese documentate per installare accumulatori integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, anche se già esistenti e beneficiari degli incentivi per lo scambio sul posto.
L’ammontare complessivo del fondo destinato al bonus sistemi di accumulo era di 3 milioni di euro e, a tal proposito, l’Agenzia delle Entrate aveva anticipato che entro il 10 aprile avrebbe reso nota la percentuale del credito d’imposta spettante a ciascun richiedente avente diritto.
Pertanto, dato l’importo totale corrispondente alle richieste pervenute all’Agenzia delle Entrate, è stato reso noto che la percentuale del credito d’imposta è risultata pari al 9,15% dell’importo del credito richiesto. Sarà, quindi, questa la percentuale del credito d’imposta che spetterà a ciascun soggetto avente diritto.
A cura di Deborah Maria Foti – Ufficio Stampa ANAPI
Il decreto sulla cessione del credito ha introdotto una serie di novità che vanno ad incidere sulla cessione del credito e sullo sconto in fattura. Nello specifico, l’accesso a queste due opzioni è possibile solo per quattro categorie di lavori, a patto che vengano rispettati alcuni paletti. Alla data del 16 febbraio 2023:
– per i lavori fatti dai condomini, purché risulti adottata la delibera dell’assemblea che autorizza all’esecuzione degli interventi e sia presentata la CILA;
– per i lavori diversi da quelli eseguiti dai condomini, solo se viene presentata la comunicazione di inizio lavori (CILA) o un altro titolo per il riconoscimento degli interventi ammessi al Superbonus;
– per i lavori di edilizia libera, per i quali non serve la presentazione del titolo abilitativo, bensì la comunicazione di inizio lavori;
– per i lavori aventi ad oggetto la demolizione e la ricostruzione degli immobili, se presentata l’istanza di acquisizione del titolo abilitativo.
Il decreto legge Superbonus ha dunque introdotto una serie di novità importanti. A molti, però, non piacerà il mancato intervento del Governo sulla questione. Ma ha chiuso le ai soggetti compresi nella no tax area o quanti sono titolari di una partita IVA sotto regime forfettario. Costoro, infatti, non disponendo di redditi alti da assoggettare a tassazione Irpef, non potranno beneficiare dei Bonus edilizi. E non sono ammesse eccezioni. Il discorso vale infatti sia per la detrazione in dichiarazione dei redditi, sia per le due opzioni di cessione del credito e di sconto in fattura ormai eliminate.
Quindi, tanto i forfettari, quanto i minimi e gli incapienti sono tagliati fuori dal sistema delle agevolazioni previste per risparmiare sulle spese qualora si decidesse di sottoporre il proprio immobile a ristrutturazione.
Tre anni in più per rendere le case accessibili a tutti. La Legge di Bilancio 2023 (legge n. 197/2022) ha esteso fino al 31 dicembre 2025 l’agevolazione del 75% per interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti, introdotta dalla legge n. 234/2021 (legge di bilancio 2022), che ne aveva sancito l’applicazione alle sole spese 2022. Inoltre, ha semplificato le regole per l’approvazione dei lavori in condominio. Queste e altre novità nella guida aggiornata “Le agevolazioni fiscali per le persone con disabilità”, pubblicata nella sezione del sito delle Entrate “l’Agenzia informa” e sulla rivista FiscoOggi.
Bonus barriere architettoniche del 75%, fino al 2025
La prima novità introdotta dalla Legge di Bilancio 2023 riguarda la durata. Fino al 31 dicembre 2025 è possibile beneficiare della detrazione d’imposta del 75% per le spese documentate per realizzare interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche in edifici già esistenti, nel rispetto dei requisiti previsti dal decreto del ministro dei Lavori pubblici (Dm n. 236 del 14 giugno 1989) sull’accessibilità, adattabilità e visitabilità degli edifici privati. La detrazione va ripartita tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo e calcolata su un importo complessivo non superiore a:
• 50mila euro, per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di accesso autonomo dall’esterno;
• 40mila euro, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono un edificio composto da due a otto unità immobiliari;
• 30mila euro, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono un edificio composto da più di otto unità immobiliari.
Maggioranza semplificata per il bonus barriere (e non solo)
La seconda novità introdotta dalla Legge di Bilancio 2023 riguarda le deliberazioni dell’assemblea condominiale per approvare i lavori finalizzati al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche. Sono valide, infatti, se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza dei partecipanti all’assemblea, ossia la metà più uno degli intervenuti, e almeno un terzo del valore millesimale dell’edificio.
La guida ricorda che basta la maggioranza semplificata anche per l’approvazione degli interventi agevolati con il Superbonus e gli eventuali finanziamenti agli stessi, nonché per l’adesione all’opzione per la cessione della detrazione o per un contributo sotto forma di sconto in fattura del corrispettivo dovuto (articolo 119, comma 9-bis, del decreto legge n. 34/2020).
Bonus ristrutturazioni del 50% per eliminare gli ostacoli
Per rimuovere le barriere architettoniche, all’interno e all’esterno dell’abitazione di persone con disabilità grave, sono disponibili altre agevolazioni.
La prima è il bonus ristrutturazione edilizia, ossia la detrazione Irpef pari al 50% della spesa, calcolata su un importo massimo di 96mila euro, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2024; dal 1° gennaio 2025, invece, la percentuale scenderà al 36%, calcolata su un importo massimo di 48mila euro.
Tra i lavori agevolati, precisa il vademecum, rientrano quelli finalizzati propriamente all’eliminazione delle barriere architettoniche, come installare un ascensore o un montacarichi, e quelli eseguiti per la realizzazione di strumenti che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, favoriscono la mobilità delle persone con disabilità grave all’interno e all’esterno dell’abitazione.
Il Superbonus contro le barriere architettoniche
In alternativa, nei casi in cui è previsto, si può ricorrere al Superbonus. Dal 1° gennaio 2021 i lavori di rimozione delle barriere per favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione di persone con disabilità grave possono essere portati in detrazione come interventi “trainati” del Superbonus se eseguiti insieme a uno degli interventi “trainanti” di miglioramento delle prestazioni energetiche.
A partire dal 1° giugno 2021, inoltre, gli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche rientrano tra gli interventi “trainati” anche nell’ipotesi in cui siano effettuati congiuntamente agli interventi “trainanti” antisismici. Anche in questo caso, i lavori devono rispettare i requisiti previsti dal decreto del ministro dei lavori pubblici n. 236 del 14 giugno 1989; inoltre, è necessario che gli interventi “trainati” siano effettivamente conclusi.
I crediti maturati con il Superbonus ma rimasti bloccati nei cassetti fiscali saranno acquistati da un nuovo veicolo finanziario, guidato da Enel X in collaborazione con altre partecipate e banche, che li cederà successivamente a terzi. Il Superbonus al 110% sarà ancora fruibile fino 30 settembre 2023 per le villette, gli edifici unifamiliari e le unità immobiliari funzionalmente indipendenti con lavori a buon punto. Chi non riesce a comunicare l’opzione di cessione del credito entro il 31 marzo 2023 avrà tempo fino al 30 novembre, con la sanzione di 250 euro, grazie alla remissione in bonus. I crediti di imposta e le detrazioni potranno essere utilizzati in 10 anni.
Superbonus, i crediti bloccati saranno acquistati da Enel X
La soluzione innovativa per lo sblocco dei crediti incagliati è rappresentata da una piattaforma, nella quale Enel X sarà protagonista, in collaborazione con altre partecipate e banche.
A spiegarne il funzionamento è stato, nei giorni scorsi, il ceo di Enel X, Francesco Venturini: la soluzione per i crediti incagliati sarà “un veicolo finanziario che acquisti i crediti fiscali, certificati come certi, liquidi ed esigibili da un primo cessionario, ed esegua un ponte per cedere nuovamente tali crediti a terzi secondo il loro calendario di scadenze fiscali, affinché ne abbiano un vantaggio diretto ed immediato”.
La Società dovrebbe giocare un doppio ruolo a monte e a valle della catena: di cessionario con contatto diretto con le imprese che hanno in mano i crediti e di utilizzatore finale del credito veicolato dal settore finanziario.
Inoltre, banche, società di gruppi bancari e assicurazioni potranno utilizzare i crediti superbonus relativi agli interventi effettuati nel 2022 per emettere BTP a 10 anni nel limite del 10% della quota annuale eccedente i crediti già usati in compensazione.
Superbonus e unifamiliari
È prorogato dal 31 marzo 2023 al 30 settembre 2023 il superbonus 110% per le villette, gli edifici unifamiliari e le unità immobiliari funzionalmente indipendenti sulle quali al 30 settembre 2022 sia stato completato almeno il 30% dei lavori.
Comunicazione alle Entrate entro il 30 novembre
Per non far perdere i bonus a chi ha fatto i lavori nel 2022 ma non ha ancora trovato un soggetto al quale cedere il credito, e quindi non è riuscito ad inviare entro il 31 marzo 2023 la comunicazione all’Agenzia delle Entrate, è stata trovata una soluzione. Ovvero questi soggetti avranno otto mesi in più di tempo: la cessione dei crediti potrà essere comunicata all’Agenzia delle Entrate fino al 30 novembre 2023 con la “remissione in bonis”, cioè pagando una sanzione di 250 euro.
Si tratta però di un’opportunità che vale soltanto per le cessioni a favore di banche, società appartenenti a gruppi bancari, intermediari finanziari e assicurativi, e non per quelle in favore di privati né per le cessioni effettuate da imprese che hanno praticato lo sconto in fattura.
Credito di imposta utilizzabile in 10 anni
Per gli interventi agevolati con il superbonus, con il bonus 75% barriere architettoniche, con il sismabonus e il sismabonus acquisto, i crediti di imposta derivanti dalle opzioni di sconto in fattura e cessione del credito inviate all’Agenzia delle Entrate entro il 31 marzo 2023 potranno essere utilizzati in dieci anni, al posto di quattro.
Per le spese sostenute nel 2022, relative ad interventi agevolati con il superbonus, la detrazione potrà essere ripartita, su opzione del contribuente, in dieci anni. L’opzione è irrevocabile e deve essere esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 2023, a condizione che la rata di detrazione relativa al 2022 non sia stata indicata nella relativa dichiarazione dei redditi.
È stato prorogato al 31 marzo il termine entro il quale gli amministratori di condomini devono inviare i dati relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali.
Il 31 marzo scadono inoltre i termini per la dichiarazione Intrastat. Gli enti non commerciali e i produttori agricoli sono tenuti alla dichiarazione mensile degli acquisti di beni e servizi da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato effettuati dagli enti non soggetti passivi Iva e dagli agricoltori esonerati. L’adempimento deve essere eseguito in via telematica, direttamente oppure tramite intermediari abilitati, utilizzando i canali Fisconline o Entratel.
Scade il 31 marzo, infine, il versamento dell’imposta dovuta sui premi di assicurazioni e i relativi accessori incassati nel mese di febbraio, oltre che quella dovuta sui conguagli ancora da versare relativi ai premi incassati nel mese di gennaio.
Il pagamento delle spese per l’esecuzione degli interventi che danno diritto al Superbonus 110% deve essere effettuato (tranne che per i soggetti esercenti attività d’impresa) mediante bonifico bancario o postale, dal quale deve risultare la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il numero di partita Iva (o il codice fiscale) del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.
Per effettuare il pagamento si possono utilizzare i bonifici predisposti dagli istituti di pagamento per l’Ecobonus o per la detrazione prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (circolare n. 24/2020 dell’Agenzia delle Entrate).
Nell’ipotesi in cui il fornitore applichi uno sconto “parziale”, la parte di corrispettivo non oggetto di sconto deve comunque essere pagata utilizzando un bonifico bancario o postale dal quale risultino le informazioni sopra indicate.
Come ha precisato l’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 23/2022, in tutti i casi in cui le parti non dovessero accordarsi per la cessione totale del credito, la fruizione del Superbonus è comunque subordinata al pagamento del corrispettivo eccedente l’importo del credito “ceduto” utilizzando il predetto bonifico bancario o postale.