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Contro il caro energia, riduzione dell’Iva su pellet e teleriscaldamento

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La Certificazione unica del condominio è facile e veloce con il software giusto

ReSys Fisco è il software studiato appositamente per gli amministratori per gestire le dichiarazioni fiscali del condominio e ottenere la certificazione unica in pochi e semplici passaggi.
Il programma semplifica e guida gli amministratori di condominio anche nel generare i file telematici per le detrazioni relative ai lavori straordinari.
Gestisce inoltre i modelli 770, F24, quadri AC e K senza che siano necessarie conoscenze specifiche o costosi programmi relativi al mondo fiscale.
Vengono richiesti solo i dati indispensabili per l’elaborazione delle dichiarazioni in modo da ottimizzare al massimo i tempi: codice fiscale del condominio, importo delle ritenute, partita IVA dei fornitori e codice tributo.
ReSys Fisco è un software in cloud: grazie a questa tecnologia gli aggiornamenti e i backup sono automatici, gli utenti possono collegarsi da qualsiasi computer collegato a internet lavorando da remoto con prestazioni e sicurezza garantite, senza alcun costo aggiuntivo.
Il programma viene offerto in tre versioni: ogni utente sceglie la versione più adatta alle proprie esigenze in base al metodo di invio preferito.

La versione Easy, dedicata a chi non ha alcuna abilitazione, offre un servizio di invio dei file con costante supporto tecnico e costi calcolati a consumo.
Le versioni Open o One sono dedicate a coloro che sono abilitati Entratel o in possesso dei singoli codici di ogni condominio.
Aggiornamenti costanti, supporto tecnico e video guide sono disponibili sul canale YouTube https://www.youtube.com/@SoftimeItsrl insieme a un software solido e affidabile che hanno fatto la differenza nel lavoro di moltissimi amministratori, portando un metodo di lavoro pratico e sicuro
che trasforma le incombenze fiscali in occasioni di guadagno.

https://www.softime.it/software-fisco-condominio/

Bonus acqua potabile 2023: come funziona e come richiederlo

Dal 1° febbraio al 28 febbraio 2023 è possibile inviare telematicamente le domande per richiedere il bonus acqua potabile relativo alle spese sostenute nel corso dell’anno 2022.
L’agevolazione riguarda le spese sostenute per l’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e/o addizione di anidride carbonica. Tali interventi hanno l’obiettivo di migliorare la qualità delle acque destinate al consumo umano ed erogate dai vari acquedotti.
A tal proposito, l’Agenzia delle Entrate ha aperto il canale telematico destinato all’invio delle domande e per ottenere l’agevolazione è necessario che le spese siano documentate attraverso fattura elettronica o documento commerciale in cui è necessario riportare il codice fiscale di colui che richiede il credito.
Nello specifico il bonus acqua potabile, introdotto dalla Legge di Bilancio 2021, prevede la possibilità di accedere a un credito d’imposta sino ad un massimo del 50% delle spese sostenute per gli interventi sopra menzionati. I beneficiari possono essere sia le persone fisiche che gli esercenti di attività d’impresa, arti e professioni ed enti commerciali.
Per quanto riguarda il tetto di spesa su cui calcolare il credito d’imposta, questo ammonta a:
• 1.000 euro per ciascun immobile per le persone fisiche;
• 5.000 euro per ciascun immobile adibito ad attività commerciale o istituzionale per gli esercenti di attività d’impresa, arti e professioni ed enti commerciali.
Importante sottolineare, però, che gli importi spettanti alla platea dei beneficiari sono determinati in base alle risorse finanziarie messe a disposizione, perciò visto che queste ad ogni annualità sono limitate, l’Agenzia delle Entrate determina la percentuale del credito d’imposta rapportando le risorse finanziarie alle richieste pervenute.
Ad esempio nel 2021, date le numerose richieste ricevute, l’Agenzia ha fissato l’aliquota al 30,4%.
Ciò significa, da un punto di vista pratico, che un contribuente che ha sostenuto una spesa pari a 1.000 euro, anche se teoricamente avrebbe dovuto beneficiare del 50% della spesa sostenuta, in realtà ha avuto un rimborso del 30,4% del credito richiesto.
Per ciò che concerne l’aliquota del credito d’imposta relativa all’anno 2022, l’Agenzia delle Entrate la renderà nota con un apposito provvedimento entro il 31 marzo 2023.
Dopo aver inviato in modo corretto la domanda per richiedere il bonus acqua potabile attraverso il portale dell’Agenzia e aver specificato la spesa sostenuta con la relativa documentazione, nell’arco di 10 giorni dalla richiesta il sistema provvederà ad inviare una ricevuta che attesta la presa in carico della stessa, oppure lo scarto con le relative motivazioni.
Il credito d’imposta potrà essere utilizzato dai beneficiari in compensazione tramite modello F24 oppure le persone fisiche potranno utilizzarlo anche nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento delle spese agevolabili e in quelle successive.
Infine, l’Agenzia delle Entrate ha confermato la proroga del bonus acqua potabile anche per le spese sostenute nell’arco del 2023 e le risorse messe a disposizione dalla Legge di Bilancio 2022 sono pari a 1,5 milioni di euro.

A cura di Deborah Maria Foti – Ufficio Stampa ANAPI

Regioni in campo per superare il blocco della cessione del credito

Il blocco della cessione del credito per superbonus e altri bonus edilizi continua a danneggiare imprese e proprietà immobiliare. Secondo l’Ance, l’Associazione nazionale costruttori edili, ogni miliardo di crediti bloccati tiene fermi circa 6mila interventi e, con effetto domino, provoca il fallimento di almeno 1700 imprese. Per questo motivo alcune Regioni hanno avanzato delle ipotesi e stanno intervenendo per sbloccare la situazione, predisponendo misure finalizzate all’acquisto dei crediti bloccati.
Un plauso all’iniziativa avviata da questi Enti arriva dall’Uncem, Unione nazionale Comuni, Comunità, Enti montani, con una nota: “Consideriamo positivo l’impegno delle Regioni per sbloccare i crediti di imposta connessi ai bonus edilizi. Auspichiamo che gli Istituti di credito e anche Poste Italiane possano sbloccare la cessione dei crediti, così da allineare i percorsi finanziari e dare pieno respiro ai committenti dei lavori”. “Dopo la Provincia di Treviso, si sono mosse le Regioni Calabria, Sardegna, Piemonte e altre seguiranno il percorso – aggiunge la nota dell’Uncen -. Si tratta di operazioni importantissime, a nostro giudizio, per imprese e cittadini”.
La Sardegna ha deciso di procedere all’acquisto dei crediti per i bonus edilizi dalle banche e di procedere al loro utilizzo in compensazione. Un emendamento alla finanziaria regionale, infatti, prevede un meccanismo per il quale la Regione Sardegna non dovrebbe sostenere costi finanziari, in quanto il programma di acquisto garantirebbe un rapido utilizzo in compensazione. Dovrebbe essere previsto, inoltre, un programma di garanzie per favorire la negoziazione dei crediti tra privati.
La Regione Piemonte, attraverso la sua finanziaria FinPiemonte, intende intervenire acquistando dalle banche e dagli intermediari finanziari crediti per un importo di circa 50 milioni di euro all’anno, che saranno utilizzati per compensare gli oneri fiscali nei confronti dello Stato. Il Presidente della Regione, Alberto Cirio, ha precisato che l’intervento non comporta rischi, in quanto verranno acquistati solo i crediti certificati dall’Agenzia delle Entrate. Non saranno invece acquistati i crediti dalle imprese private per evitare di dover condurre accertamenti e verifiche. L’operazione è prevista da un articolo del disegno di Legge di Stabilità 2023 messo a punto dall’assessore regionale al Bilancio, Andrea Tronzano, che deve essere esaminato dal Consiglio Regionale.
In Basilicata la Regione ha avviato una ricognizione per valutare la reale fattibilità dell’acquisto dei crediti riguardanti superbonus e altri bonus edilizi, con l’obiettivo di utilizzarli in compensazione.
In Campania, invece, è stata presentata una proposta di legge per l’istituzione di un Fondo di circolazione dei crediti per il quale è autorizzata, per ciascuno degli anni dal 2023, 2024 e 2025, una spesa di 100 milioni di euro.
La procedura per l’acquisto dei crediti del Superbonus è già in fase avanzata nella Provincia di Treviso, dove l’ente ha avviato l’acquisto dei crediti riguardanti i bonus edilizi, sempre per usarli in compensazione dei propri oneri fiscali nei prossimi anni. La Banca Popolare Sant’Angelo e la Banca di Credito Cooperativo di Cherasco hanno già ceduto crediti pari a 14,5 milioni di euro. Come comunicato in una nota, la Provincia di Treviso otterrà un risparmio in termini di spesa corrente pari a quasi 1 milione di euro, che sarà utilizzato per finanziare altre voci di spesa del bilancio.

Superbonus e impianto fotovoltaico

Con la risposta n. 545/2022 l’Agenzia delle Entrate torna a fornire chiarimenti sul tema del Superbonus in merito all’installazione di un impianto fotovoltaico.
Nel caso analizzato, l’Istante è il comproprietario di un’unità immobiliare residenziale e spiega di aver effettuato l’installazione di un impianto fotovoltaico come intervento “trainato”. L’Istante fa anche presente che l’energia non autoconsumata in sito viene ceduta in favore del gestore dei servizi energetici (GSE).
L’unità abitativa in oggetto appartiene a due comproprietari: l’Istante che è il committente dei lavori nonché l’intestatario delle fatture, quindi colui che ha effettuato i pagamenti delle stesse, e l’altro comproprietario che invece è l’intestatario dell’utenza elettrica e del contratto con il GSE, nonché unico residente nell’abitazione.
Ciò detto, l’Istante si rivolge all’Agenzia delle Entrate per chiedere se al fine di poter fruire del Superbonus, è necessario che esso sia anche intestatario dell’utenza elettrica e del contratto di cessione dell’energia in surplus al GSE.
In risposta, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che come esplicitato nella circolare n. 24/E del 2020, il Superbonus spetta ai contribuenti che hanno sostenuto le spese e che possiedono l’immobile oggetto degli interventi agevolabili in qualità di proprietario, nudo proprietario o di titolare di diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie) o che detenga l’immobile in base a un contratto di locazione.
L’Agenzia delle Entrate prosegue spiegando che in caso di unità immobiliare in comproprietà fra più soggetti, ciascun proprietario ha diritto alla detrazione in relazione alle spese sostenute, a prescindere dalla quota di proprietà.
Nel caso dell’installazione di un impianto fotovoltaico si ha diritto a fruire dell’agevolazione a condizione che l’energia non autoconsumata in sito sia ceduta in favore del GSE tramite il contratto stipulato.
In assenza di una disposizione a riguardo, quindi, non è necessario che vi sia coincidenza tra il titolare della detrazione e l’intestatario dell’utenza elettrica e del contratto con il GSE, pertanto, nel caso di fatto, l’Agenzia delle Entrate ritiene che l’Istante abbia diritto a fruire del Superbonus anche se l’utenza elettrica e il contratto con il GSE sono intestati all’altro comproprietario dell’immobile.

A cura di Deborah Maria Foti – Ufficio Stampa ANAPI

Rischi in caso di asseverazione errata

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Spese ammesse dal Superbonus per i lavori trainati

L’Agenzia delle Entrate fornisce nuovi chiarimenti riguardo le spese collegate ad un intervento trainato e ammesse in detrazione al 110%, attraverso la risposta n. 547 del 4 novembre 2022.
Nel caso di specie, l’Istante è un Condominio composto da sei unità residenziali, che intende effettuare un intervento “trainante”, ovvero un intervento di coibentazione delle superfici opache verticali e orizzontali e, contemporaneamente, intende realizzare anche un intervento “trainato” di eliminazione delle barriere architettoniche attraverso l’installazione di un ascensore.
L’Istante prosegue spiegando che per l’installazione dell’ascensore è necessario, da parte del Condominio, l’acquisto di un locale cantina di proprietà di un solo condomino, all’interno del quale verrà posizionato il vano motore e la fossa di termine corsa inferiore.
Ciò detto, l’Istante ha quindi chiesto all’Agenzia delle Entrate se le spese inerenti l’acquisto del citato locale cantina possono rientrare in quelle detraibili, in quanto spese strettamente connesse all’installazione dell’ascensore.
In risposta, l’Agenzia delle Entrate è tornata ad approfondire l’elenco dei costi collegati agli interventi ammessi al Superbonus 110% che è possibile calcolare nell’insieme delle spese detraibili. Nel caso analizzato, il quesito riguarda le spese connesse all’intervento trainato destinato all’eliminazione delle barriere architettoniche.
La circolare n.28/E/2022 fornisce degli esempi pratici di spese relative ad interventi che hanno diritto alla detrazione, come ad esempio:
• la sostituzione di finiture (pavimenti, porte, infissi esterni, terminali degli impianti);
• l’adeguamento o il rifacimento di impianti tecnologici (servizi igienici, impianti elettrici, impianti di ascensori, impianti citofonici);
• il rifacimento di scale e ascensori;
• l’inserimento di rampe interne ed esterne agli edifici e di servoscala o di piattaforme elevatrici.
Nella stessa circolare viene chiarito anche che tra le spese ammesse in detrazione al 110% rientrano anche quelle sostenute prima o nel corso dei lavori relative a:
• progettazione e altre prestazioni professionali connesse richieste dal tipo di lavori;
• acquisto dei materiali;
• effettuazione di perizie o di sopralluoghi;
• oneri di urbanizzazione;
• l’imposta sul valore aggiunto, l’imposta di bollo e i diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e la dichiarazione di inizio lavori;
• altri eventuali costi strettamente connessi alla realizzazione degli interventi.
Come chiarito dall’Agenzia, l’elenco non ha valore tassativo ma si riferisce ai costi ulteriori connessi agli interventi edilizi realizzati. Tra questi, ad esempio, anche i costi relativi allo smaltimento dei materiali rimossi o la tassa per l’occupazione di suolo pubblico.
Non sono agevolabili, invece, i costi di trasloco e di custodia del mobilio per tutto il periodo di effettuazione dei lavori.
L’Agenzia delle Entrate ha, quindi, chiarito che per quanto concerne l’Istanza in oggetto, tra le spese detraibili non rientrano quelle sostenute per l’acquisto dell’unità immobiliare oggetto dei lavori, così come le spese per l’acquisto di locali necessari per l’installazione dell’ascensore.

A cura di Deborah Maria Foti – Ufficio Stampa ANAPI

Non agevolato l’acquisto del vano cantina per installare l’ascensore

disabile e ascensore

Il vano cantina acquistato dal condominio per installare un ascensore per superamento delle barriere architettoniche non è agevolabile con il superbonus. Questa la sintesi della Risposta a interpello n. 547, con il quale un condominio composto da sei unità residenziali (categoria catastale A/6), che intende effettuare interventi “trainanti” sulle parti comuni (intervento di coibentazione delle superfici opache verticali e orizzontali) di cui all’articolo 119, comma 1, del decreto legge n. 34 del 2020 (cd. Superbonus) aveva dubbi sulla installazione di un ascensore quale intervento “trainato” di eliminazione di barriere architettoniche.
In particolare, per l’installazione è necessario l’acquisto, da parte del condominio, di un locale cantina attualmente di proprietà di un solo condomino per realizzare il “vano motore e la fossa di termine corsa inferiore”.
Ciò premesso, il condominio chiede se le spese che dovranno sopportare i condomini, per l’acquisto del suddetto vano cantina, possano rientrare in quelle detraibili per l’intervento prospettato quali spese connesse all’installazione dell’ascensore.
L’Agenzia delle Entrate precisa che con la circolare 23/E del 2022 è stato chiarito che, ai sensi del comma 2 dell’articolo 119 del decreto Rilancio, tra gli interventi “trainati” dalle opere di efficientamento energetico di cui al comma 1 rientrano anche quelli finalizzati “alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104”, indicati nell’articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Analoga disposizione è inserita anche nel comma 4 del medesimo articolo 119 del decreto Rilancio per effetto della quale i predetti interventi sono ammessi al Superbonus anche nell’ipotesi in cui siano effettuati congiuntamente agli interventi antisismici ivi indicati.
Nel citato documento di prassi è stato ribadito che la detrazione spetta con riferimento alle spese sostenute per la realizzazione di lavori sulle parti comuni o sulle singole unità immobiliari quali, ad esempio:
• la sostituzione di finiture (pavimenti, porte, infissi esterni, terminali degli impianti);
• il rifacimento o l’adeguamento di impianti tecnologici quali ad esempio servizi igienici, impianti elettrici, citofonici, impianti di ascensori;
• il rifacimento di scale ed ascensori, l’inserimento di rampe interne ed esterne agli edifici e di servoscala o di piattaforme elevatrici.
Nella medesima circolare n. 28/E del 2022 è stato, inoltre, ribadito che la detrazione spetta anche per le spese sostenute, anche prima dell’inizio dei lavori, per:
• la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse comunque richieste dal tipo di lavori;
• l’acquisto dei materiali;
• l’effettuazione di perizie e sopralluoghi;
• l’imposta sul valore aggiunto, l’imposta di bollo e i diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e la dichiarazione di inizio lavori; – gli oneri di urbanizzazione;
• gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi nonché agli adempimenti stabiliti dal regolamento di attuazione degli interventi agevolati (decreto interministeriale del 18 febbraio 1998, n. 41).
Viene specificato che l’elencazione riportata non ha valore tassativo in quanto è riferita ai costi ulteriori, rispetto a quelli espressamente menzionati, connessi all’intervento edilizio quali, ad esempio, le spese relative allo smaltimento dei materiali rimossi per eseguire i lavori e la tassa per l’occupazione del suolo pubblico; non sono, invece, agevolabili, ad esempio, i costi di trasloco e di custodia in magazzino dei mobili per tutto il periodo di esecuzione dei lavori.
In sostanza, la detrazione spetta con esclusivo riferimento alle spese sostenute per la “realizzazione di specifici interventi” nonché a quelle strettamente collegate alla realizzazione degli interventi stessi, tra le quali, NON possono rientrare anche i costi sostenuti per l’acquisto dell’unità immobiliare oggetto dei lavori.
Tale esclusione sussiste anche quando, come nel caso di specie, l’acquisto riguardi il locale cantina necessario per l’installazione dell’ascensore.

https://www.fiscoetasse.com/rassegna-stampa/33179-superbonus-non-agevolato-il-vano-cantina-per-installare-lascensore.html?smclient=eb02ab19-e7b9-4d33-b50a-543656cc384b&utm_campaign=RSQ&utm_medium=email_mn_fet&utm_source=Rassegna+quotidiana+&utm_content=RSQ+2022-11-08

Superbonus e sconto in fattura parziale

Grazie ad una risposta fornita dall’Agenzia delle Entrate attraverso la posta di FiscoOggi, si torna a parlare di Superbonus analizzando un caso specifico. Un contribuente, infatti, si rivolge all’Agenzia chiedendo se per gli interventi agevolati con il Superbonus, per i quali l’impresa che esegue i lavori applicherà uno sconto in fattura parziale, la somma eccedente deve essere pagata obbligatoriamente attraverso bonifico parlante.
In risposta, l’Agenzia delle Entrate ha spiegato che il pagamento delle spese per l’esecuzione degli interventi che danno il diritto di fruire del Superbonus, deve essere effettuato (tranne che per i soggetti esercenti attività d’impresa) attraverso bonifico bancario o postale dal quale dovrà risultare il codice fiscale del beneficiario, il numero di partita iva o del codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è stato effettuato e infine la causale del versamento.
Così come riportato nella Circolare n. 24/E del 2020, per effettuare il pagamento si possono utilizzare i bonifici predisposti dagli istituti di pagamento per la detrazione prevista per gli interventi di recupero edilizio o per l’Ecobonus.
L’Agenzia delle Entrate procede spiegando che nell’ipotesi in cui, così come descritto nel quesito posto dal contribuente, il fornitore applichi uno sconto in fattura parziale, la parte eccedente, ovvero la parte del corrispettivo non oggetto di sconto, deve comunque essere pagata attraverso un bonifico bancario o postale parlante, quindi un bonifico dal quale risultino evidenti le informazioni citate.
Infine, l’Agenzia ha precisato che come illustrato nella Circolare n. 23/E del 2022, in tutti i casi in cui le parti non dovessero accordarsi per la cessione del credito, la fruizione del Superbonus è subordinata al pagamento della somma eccedente l’importo del credito “ceduto”, utilizzando sempre il predetto bonifico bancario o postale.

A cura di Deborah Maria Foti – Ufficio Stampa ANAPI

Sconto in fattura e correzione degli errori

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