.

Donazione e agevolazioni prima casa, il Fisco fa chiarezza

Per richiedere le agevolazioni fiscali non bisogna possedere un’altra abitazione nel territorio del Comune in cui si trova l’immobile da acquistare, o un altro immobile su tutto il territorio nazionale acquistato con i benefici prima casa.
Pertanto, chi possiede un immobile acquistato a titolo oneroso usufruendo dei benefici fiscali potrà richiedere le stesse agevolazioni, in occasione della stipula di un atto di donazione di un’abitazione, se in tale atto dichiara di impegnarsi a vendere entro un anno dal nuovo acquisto l’immobile già posseduto.
E’ quanto precisa il Fisco, al quale una contribuente ha posto un quesito: “I miei genitori intendono donarmi un immobile che utilizzerò come abitazione principale. Posso richiedere le agevolazioni prima casa, essendo già proprietaria di altro immobile nello stesso Comune e per l’acquisto del quale ho usufruito delle stesse agevolazioni?”.
Nel rispondere al quesito, il Fisco ha spiegato, “chi possiede un immobile acquistato a titolo oneroso usufruendo dei benefici fiscali” può “richiedere le stesse agevolazioni, in occasione della stipula di un atto di donazione di un’abitazione, se in tale atto dichiara di impegnarsi a vendere entro un anno dal nuovo acquisto l’immobile già posseduto”.
Si ricorda infatti che la condizione fondamentale per poter beneficiare delle agevolazioni prima casa è quella di non possedere un’altra abitazione nel territorio del Comune in cui si trova l’immobile da acquistare o un altro immobile su tutto il territorio nazionale acquistato con i benefici prima casa.
In caso di donazione e agevolazioni prima casa, dunque, se si possiede un altro immobile nello stesso Comune, è necessario procedere alla vendita dell’immobile posseduto entro un anno dalla donazione della nuova abitazione.

FONTE. FiscoOggi

Giovani avvocati e dottori commercialisti contestano la riforma della giustizia tributaria

L’Unione nazionale giovani dottori commercialisti ed esperti contabili (Ungdcec) e l’Associazione italiana giovani avvocati (Aiga) “censurano fermamente la riforma che limita l’accesso alla giustizia tributaria, impedendo di fatto l’impugnazione dei ruoli esattoriali dal momento della loro conoscenza dai relativi estratti, e il differimento della tutela giudiziale al momento dell’applicazione di misure cautelari, o espropriative”.
Lo affermano in una nota congiunta i presidenti Matteo De Lise e Francesco Paolo Perchinunno, convinti che il restyling, per come è strutturato, “appare incostituzionale nella parte in cui limita il diritto di difesa di tutti i cittadini. Eppure, la Corte di Cassazione ha riconosciuto in passato un interesse giuridicamente rilevante alla tutela dal momento della effettiva conoscenza di un debito iscritto a ruolo mai notificato o notificato irritualmente. È incostituzionale – evidenziano i due leader dei sindacati dei professionisti – anche nella parte in cui viola il principio di uguaglianza, creando categorie di contribuenti che possono accedere alla giustizia preventiva ed altre che dovranno attendere i provvedimenti esecutivi”.
L’obiettivo di deflazionare il contenzioso, spiegano De Lise e Perchinunno, “non può essere raggiunto con la compressione del diritto di difesa del contribuente, ma con la riforma organica della Giustizia Tributaria che preveda l’introduzione di giudici professionali e specializzati a tempo pieno e l’affidamento della gestione della mediazione tributaria a un organo terzo rispetto alle parti processuali o ad un giudice monocratico. Soltanto così si potrà pervenire ad un giusto bilanciamento tra tutela del diritto di difesa dei contribuenti, e dunque salvaguardia del principio di capacità contributiva da un lato, e deflazione del contenzioso dall’altro”, termina la nota.

FONTE: Ansa

Provincia Trento: è possibile sospendere il mutuo fino al 2024

La Giunta provinciale di Trento ha rinnovato anche per il triennio 2022-24 la possibilità per i titolari di un mutuo agevolato contratto per l’acquisto, la costruzione o il risanamento della casa di abitazione di sospendere il pagamento della rata di mutuo, per un periodo non superiore ai 18 mesi.
“Questo provvedimento è stato assunto fin dal 2009 per sostenere le famiglie in difficoltà, oggi più che mai, durante l’emergenza epidemiologica da Covid, è fondamentale supportare i cittadini e tutelare il bene primario rappresentato dall’abitazione principale”, ha spiegato l’assessore alla salute, Stefania Segnana.
Dal 2009 al 2021 sono 431 i titolari di mutuo casa agevolato che hanno sospeso il pagamento delle rate, traslandole a fine piano ammortamento. In totale sono state sospese 891 rate ossia una media di 2 rate a mutuo.
Dal 2009 opportunità richiesta da 431 persone (il 62% di 431) per un totale di 488 rate sospese (si tratta di rate semestrali con scadenza il 30 giugno e il 31 dicembre).

FONTE: Ansa

Bonus prima casa under 36: si applica anche per gli immobili acquistati all’asta

Il Bonus Casa under 36 è un’agevolazione introdotta con il Decreto Sostegni bis che consente ai giovani che non hanno ancora compiuto 36 anni di acquistare un immobile da adibire ad abitazione principale senza pagare alcuna imposta.

Più nel dettaglio, i soggetti di età inferiore a 36 anni e con ISEE non superiore a 40.000 euro, ai sensi dell’art. 64, commi 6-11, DL n. 73/2021, possono fruire di detta misura in sede di acquisto di immobile con requisiti prima casa.

Recentemente, l’Agenzia delle Entrate ha specificato che il Bonus Casa under 36 è valido anche per gli immobili acquistati all’asta.

Più precisamente, l’Amministrazione finanziaria, con risposta n. 808 del 13 dicembre 2021, ha chiarito che le agevolazioni previste dal suddetto articolo 64 si applicano anche nelle ipotesi in cui il diritto sull’immobile venga acquisito per effetto di un decreto di trasferimento emesso all’esito di un procedimento giudiziale.

Così si è espressa l’Agenzia delle Entrate in merito: “Al riguardo, con la recente circolare del 14 ottobre 2021, n. 12 (par. 2.2) è stato chiarito che le agevolazioni previste dal citato articolo 64 trovano applicazione anche nelle ipotesi in cui il diritto sull’immobile si acquisisce per effetto di un decreto di trasferimento emesso all’esito di un procedimento giudiziale. Ciò, in coerenza con quanto già chiarito nella prassi in materia di agevolazione ” prima casa” disciplinata dalla Nota II-bis, all’articolo 1 della Tariffa, Parte I, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, la cui applicazione può essere richiesta anche nelle ipotesi in cui il trasferimento immobiliare avviene tramite un provvedimento giudiziale (cfr. risoluzione n. 38/E del 28 maggio 2021)”.

Ciò è perfettamente in linea con i chiarimenti forniti in precedenza dal Fisco in ordine all’agevolazione “Prima Casa”, secondo i quali l’esenzione dall’imposta di registro può essere richiesta anche nel caso in cui il trasferimento immobiliare avvenga in seguito all’esito di un giudizio.
Per quanto concerne la prova dei requisiti che occorrono per beneficiare dell’agevolazione, si sottolinea che le relative dichiarazioni vanno rese dall’interessato nell’ambito del giudizio, di modo che emergano dal provvedimento finale; tuttavia, le stesse possono essere rese anche in un secondo momento, purché ciò avvenga entro la registrazione dell’atto.

UE: stop alle caldaie a gas dal 2040

La Commissione Europea propone di eliminare i sussidi per le caldaie a combustibili fossili dal 2027. Non indica una data per la loro scomparsa, ma apre la porta ai divieti nazionali e invita gli Stati a pianificare lo stop all’uso di combustibili fossili per il riscaldamento entro il 2040.
Ma questo è stato anche il giorno dell’accordo tra le istituzioni Ue sulle nuove regole per il finanziamento delle infrastrutture energetiche. Con il quale si sono chiuse le porte a gas e petrolio tranne per alcuni progetti come Melita (gasdotto Italia-Malta).
L’esecutivo ha anche presentato un pacchetto di misure sul gas naturale dove si parla delle scorte comuni invocate da Italia, Francia e Spagna per calmierare il picco dei prezzi. Ma Roma, Parigi e Madrid dovranno dare battaglia per ampliare la portata dello strumento, concepito da Bruxelles come extrema ratio in situazioni di emergenza (interruzione delle forniture) più che come un dispositivo di regolamentazione del mercato.
Il pacchetto include misure per creare un mercato dei gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio, in particolare biometano e idrogeno. Per ridurre le emissioni di metano gli operatori Ue si sottoporranno a un rigido monitoraggio e saranno obbligati a riparare tempestivamente le eventuali perdite.
Quelli che esportano gas in Europa dovranno presentare un’informativa, il resto sarà affidato alla moral suasion e all’azione diplomatica nel Methane Pledge, il patto sottoscritto da Ue e altri 110 paesi per tagliare del 30% le emissioni di metano in 10 anni. Entro la fine del 2022, inoltre, la Commissione si è impegnata a definire regole comuni per la certificazione delle rimozioni di CO2 da parte dei terreni agricoli e delle industrie Ue, con l’obiettivo di creare un mercato interno per la cattura, l’uso e lo stoccaggio del carbonio.
Nella lunga lista degli interventi annunciati ieri dal vicepresidente della Commissione europea, Frans Timmermans, non poteva mancare anche l’aspetto giudiziario. Bruxelles ha chiesto di applicare pene minime più severe per gli eco-reati. Commercio illegale di legname, riciclaggio illecito di navi, estrazione illegale di acqua, uso improprio di sostanze chimiche e anche l’introduzione sul territorio di specie invasive dovrebbero essere sanzionati con condanne fino a 10 anni di reclusione.

Agevolazioni per le persone con disabilità: l’eliminazione delle barriere architettoniche

Le persone portatrici di handicap, per gli interventi di ristrutturazione edilizia sugli immobili, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992 possono fruire di una detrazione Irpef pari al:
• 50%, da calcolare su un importo massimo di 96.000 euro, se la spesa è sostenuta nel periodo compreso tra il 26 giugno 2012 e il 31 dicembre 2021
• 36%, da calcolare su un importo massimo di 48.000 euro, per le spese effettuate dal 1° gennaio 2022.
Rientrano nella categoria degli interventi agevolati:
• quelli effettuati per l’eliminazione delle barriere architettoniche (per esempio, ascensori e montacarichi)
• i lavori eseguiti per la realizzazione di strumenti che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo tecnologico, siano idonei a favorire la mobilità interna ed esterna delle persone portatrici di handicap grave, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992.
La detrazione non è fruibile contemporaneamente alla detrazione del 19% prevista per le spese sanitarie riguardanti i mezzi necessari al sollevamento del disabile.
La detrazione è prevista solo per interventi sugli immobili effettuati per favorire la mobilità interna ed esterna del disabile.
Non si applica, invece, per il semplice acquisto di strumenti o beni mobili, anche se diretti a favorire la comunicazione e la mobilità del disabile.
Per esempio, non rientrano nell’agevolazione l’acquisto di telefoni a viva voce, schermi a tocco, computer o tastiere espanse.
Per questi beni, comunque, è già prevista la detrazione Irpef del 19%, in quanto rientranti nella categoria dei sussidi tecnici e informatici.
Tra gli interventi che danno diritto alla detrazione rientrano:
• la realizzazione di un elevatore esterno all’abitazione
• la sostituzione di gradini con rampe, sia negli edifici che nelle singole unità immobiliari, se conforme alle prescrizioni tecniche previste dalla legge sull’abbattimento delle barriere architettoniche.
Tutte le indicazioni utili per usufruire della detrazione (per esempio, l’obbligo di pagare le spese con bonifico, quello di ripartire la detrazione in dieci anni) sono illustrate nella guida “Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali” consultabile sul sito internet dell’Agenzia delle entrate nella sezione “l’Agenzia informa”.
Superbonus 110%
Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2021 per gli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, effettuati per favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione alle persone portatrici di handicap in situazione di gravità, è possibile usufruire del “Superbonus” (detrazione del 110%). Per richiedere tale agevolazione è però necessario che questi lavori siano eseguiti congiuntamente a interventi di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti (cosiddetti interventi trainanti).
Inoltre, in alternativa alla detrazione, è possibile optare per la cessione ad altri soggetti del credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante o per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, di importo massimo non superiore al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore di beni e servizi relativi agli interventi agevolati (cosiddetto sconto in fattura).
Tutte le indicazioni utili per usufruire del Superbonus sono illustrate nell’area tematica del sito internet dell’Agenzia delle entrate dedicata all’agevolazione e nella guida “Superbonus 110%” consultabile nella sezione “l’Agenzia informa”.
Fonte: Agenzia Entrate

Sì ai bonus per il restauro della facciata sulla ferrovia


I lavori finalizzati al recupero della facciata di un edificio prospiciente la linea ferroviaria possono essere ammessi alle agevolazioni previste dalla normativa relativa all’applicazione del “bonus facciate”. La ferrovia, infatti, può essere considerata come “suolo ad uso pubblico”.
Lo afferma l’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 805 del 10 dicembre 2021. A sollecitare l’intervento dell’Agenzia è stato un contribuente interessato a realizzare degli interventi di risanamento dell’intero perimetro esterno di un edificio di sua proprietà, situato in una strada privata. Lo stesso dichiara che due porzioni di facciata sono visibili da una via pubblica, mentre le altre parti della facciata dalla rete ferroviaria. Dunque, il contribuente chiede se può fruire dell’agevolazione prevista dall’articolo 1, commi da 219 a 224, della legge di bilancio 2020, nonostante alcuni lati dell’immobile siano visibili solo dalla rete ferroviaria e, in particolare, se questa possa essere considerata come “suolo ad uso pubblico”.
Le specifiche disposizioni per l’accesso al bonus-facciate, infatti, agevolano soltanto i lavori effettuati sulle parti visibili dalla via pubblica.
Questa volta il verdetto dell’Agenzia è a favore dell’istante. In particolare, nella sua risposta l’Agenzia delle Entrate richiama un proprio documento, la circolare n. 2/2020, nella quale precisa, tra l’altro, che l’esplicito richiamo della norma agli interventi realizzati esclusivamente sulle strutture opache della facciata, sui balconi, gli ornamenti e i fregi, comporta che sono ammessi al “bonus facciate” i lavori sull’involucro “esterno visibile dell’edificio, vale a dire sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell’edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno)” e, in particolare, gli interventi sugli elementi della facciata costituenti esclusivamente la “struttura opaca verticale”.
L’agevolazione non spetta, invece, per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio, fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico, nonché per la sostituzione di vetrate, infissi, grate, portoni e cancelli.
Infine, l’Agenzia conclude osservando che la ratio delle disposizioni di riferimento è quella di incentivare gli interventi edilizi, finalizzati al decoro urbano, rivolti a conservare l’organismo edilizio, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, in conformità allo strumento urbanistico generale e ai relativi piani attuativi favorendo, altresì, lavori di miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici.
Tornando all’interpello in esame, l’Agenzia osserva che il comma 2 dell’articolo 822 del Codice Civile classifica la rete ferroviaria come “suolo ad uso pubblico”. Secondo tale disposizione, infatti: “Fanno parimenti parte del demanio pubblico, se appartengono allo Stato, le strade, le autostrade e le strade ferrate (…)”.
Pertanto i lavori realizzati sulle parti di facciata visibili solo dal treno possono essere ammessi al “bonus facciate”.

Visto su FiscoOggi.it
https://www.fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/facciata-sulla-ferrovia-e-restaurabile-bonus

Agenzia Entrate: Contributo perequativo, come ottenerlo. Invio istanze fino al 28 dicembre

Fino al 28 dicembre 2021 è possibile inviare l’istanza per ottenere il contributo a fondo perduto detto “perequativo” e introdotto dal Decreto Sostegni-bis (Dl 73/2021). Il direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, ha firmato il provvedimento dove si definiscono contenuto informativo, modalità e termini di presentazione della domanda per ottenere il beneficio. Sul sito i dell’Agenzia, www.agenziaentrate.gov.it, si può consultare la nuova guida, con esempi specifici di calcolo, risulta molto utile per orientarsi tra istruzioni e regole da seguire per l’utilizzo del “variabile”, correlata ai ricavi del beneficiario, alla differenza tra il risultato economico d’esercizio del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019 e il risultato economico di esercizio del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, diminuita degli eventuali contributi a fondo perduto già riconosciuti dall’Agenzia delle entrate. Le diverse percentuali applicabili, stabilite con il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 12 novembre 2021, sono le seguenti: 30% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono inferiori o pari a 100.000 euro; 20% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono compresi fra 100.000 e 400.000 euro; 15% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono compresi fra 400.000 e 1.000.000 di euro; 10% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono compresi fra 1.000.000 e 5.000.000 di euro; 5% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono compresi fra 5.000.000 e10.000.000 di euro.
Il contributo non spetta qualora l’ammontare complessivo dei contributi a fondo perduto già riconosciuti dall’Agenzia delle entrate, sia uguale o superiore alla differenza tra il risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 e quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020. Se spetta, l’importo del contributo non può in ogni caso superare i 150.000 euro. Il contributo spetta a patto che il risultato economico d’esercizio (non il fatturato quindi) relativo al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020 sia inferiore almeno del 30% rispetto al risultato economico d’esercizio relativo al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019. IL contributo spetta ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte e professione o che producono reddito agrario, titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che nel secondo periodo di imposta antecedente al periodo di entrata in vigore del citato decreto abbiano conseguito un ammontare di ricavi o di compensi non superiore a dieci milioni di euro. Rimangono esclusi sia gli enti pubblici sia gli intermediari finanziari e le società di partecipazione. Il contributo, invece, spetta anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione allo svolgimento di attività commerciali. Per la richiesta del contributo, i soggetti sono tenuti ad inviare l’istanza, esclusivamente mediante i canali telematici dell’Agenzia a partire dal 29 novembre e fino al 28 dicembre 2021 o tramite il servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet delle Entrate a partire dal 30 novembre e fino al 28 dicembre 2021. L’Agenzia curerà il processo di erogazione del contributo. Come precisato nel Provvedimento, inoltre, l’istanza può essere presentata solo se la dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020 è stata presentata entro il 30 settembre 2021 e quella relativa al periodo in corso al 31 dicembre 2019 entro i 90 giorni successivi al termine di presentazione, comunque non oltre il 30 settembre 2021. Anche per il contributo “perequativo” il soggetto richiedente può scegliere, irrevocabilmente, se ottenere l’importo totale come accredito sul conto corrente bancario o postale a lui intestato oppure se optare per il credito d’imposta da utilizzare in compensazione tramite modello F24.
Fonte: ANSA

I coniugi con più immobili possono scegliere dove pagare l’Imu?

This content is for Subscribers Users

Agenzia Entrate, al via sportello online in videochiamata

Al via a Torino lo “sportello online” di Agenzia delle entrate-Riscossione per ricevere assistenza ed eseguire operazioni con una semplice videochiamata. I primi appuntamenti “a distanza”, che si svolgeranno tramite un collegamento diretto con un operatore dell’Agenzia, partiranno dal 13 dicembre, ma già da giovedì 9 dicembre i contribuenti possono prenotarsi nell’area riservata del sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it. , a cui in questa fase si aggiungono anche Verona e Cosenza. Si potrà dialogare e chiedere assistenza in modo semplice e veloce da pc, smartphone o tablet, senza la necessità di muoversi da casa. Lo “sportello online” consente di relazionarsi con l’Agenzia in tempo reale, con la possibilità di svolgere le stesse operazioni disponibili allo sportello fisico (ad esempio informazioni, assistenza per richieste di rateizzazione, di sospensione o di rimborso), tramite una piattaforma che semplifica le procedure di riconoscimento del contribuente e permettere lo scambio di documentazione anche firmata digitalmente. L’attivazione dello “sportello online” rientra nel più ampio progetto di digitalizzazione intrapreso da Agenzia delle entrate-Riscossione con l’obiettivo di sviluppare nuovi servizi a distanza che possano rendere sempre più agevole e immediato il rapporto con i contribuenti. Tali soluzioni consentono in primo luogo di risparmiare tempo, eliminando le attese negli uffici, anche in considerazione dell’alta affluenza registrata mediamente allo sportello di Torino prima dell’emergenza sanitaria, con circa 97 mila contribuenti nel 2019.