L’Agenzia delle Entrate torna sul tema dei bonus edilizi rispondendo ad un quesito posto da un contribuente attraverso “La Posta di FiscoOggi”.
Nel caso preso in esame, un contribuente si rivolge al Fisco spiegando che intende realizzare dei lavori di ristrutturazione edilizia su un immobile accatastato attualmente come fabbricato rurale, ma che al termine dei lavori sarà utilizzato come abitazione. A tal proposito il contribuente chiede, quindi, se può usufruire del bonus ristrutturazioni, ovvero la detrazione del 50% delle spese sostenute per l’intervento.
In risposta, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che gli interventi di ristrutturazione edilizia sono quelli volti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare a un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, così come chiarito all’articolo 31, comma 1, lettera d, della legge n. 457/1978.
Il Fisco continua spiegando che per tali interventi è possibile usufruire della detrazione del 50% delle spese sostenute, anche se eseguiti su un immobile non residenziale e a patto che vengano rispettati tutti i requisiti previsti dalla relativa normativa.
Per la concessione dell’agevolazione, inoltre, è necessario che nel provvedimento amministrativo che autorizza gli interventi di ristrutturazione, risulti in modo esplicito che gli stessi lavori comportano il cambio di destinazione d’uso dell’immobile ristrutturato, ovvero da fabbricato rurale ad abitativo.
A cura di Deborah Maria Foti – Ufficio Stampa ANAPI
Il 16 maggio il Senato ha approvato la conversione in legge del DL 39/2024, cosiddetto “Decreto Superbonus” contenente tutte le novità in materia di Superbonus e altri bonus edilizi. Il Senato ha approvato il testo con 101 voti favorevoli e 64 voti contrari ed entro il 28 maggio il disegno di legge dovrà essere tramesso alla Camera per la sua approvazione definitiva.
Per quanto riguarda le spese per gli interventi relativi al Superbonus, a partire dal 1° gennaio 2024 la detrazione Irpef, sarà rateizzata in 10 quote annuali. La modifica riguarda, quindi, le spese sostenute nel 2024 e nel 2025, pertanto la retroattività dell’emendamento che ha fatto molto discutere, è stata confermata.
La detrazione in 10 anni riguarderà anche le spese sostenute relative al Sismabonus e al Bonus barriere architettoniche. Anche per ciò che concerne questi bonus, la detrazione in 10 anni riguarderà le spese a partire dal 1° gennaio 2024. La normativa prevede, inoltre, che la ripartizione dei crediti di imposta non seguirà quella delle detrazioni, ma continuerà in 4 quote annuali per il Superbonus e in 5 quote annuali per il Sismabonus.
Dopo le recenti modifiche normative chi vuole fruire del Superbonus non potrà più contare su sconto in fattura e cessione del credito. Inoltre, l’emendamento approvato ha previsto anche il divieto, per chi ha beneficiato del Superbonus o di un altro bonus edilizio con detrazione diretta, di optare per sconto in fattura o cessione del credito per le rate successive non ancora fruite.
Al fine di monitorare la spesa, viene introdotto l’obbligo per coloro che sostengono le spese per gli interventi di efficientamento energetico o per interventi antisismici, di trasmettere una serie di dati all’ENEA e al Portale Nazionale delle Classificazioni Sismiche.
Nello specifico, per quanto riguarda le spese relative ai lavori di efficientamento energetico agevolabili con Superbonus, i soggetti dovranno trasmettere all’ENEA:
• i dati catastali relativi all’immobile oggetto degli interventi;
• l’ammontare delle spese sostenute entro il 30 marzo 2024 (data di entrata in vigore del DL 39/2024);
• l’ammontare delle spese che prevedibilmente saranno sostenute dal 30 marzo 2024 e nel 2025;
• le percentuali delle detrazioni spettanti per le spese.
Mentre, i soggetti che hanno sostenuto interventi antisismici agevolabili con Superbonus, dovranno trasmettere gli stessi dati al Portale Nazionale delle Classificazioni Sismiche.
L’omessa trasmissione dei dati richiesti concernente i lavori che al 30 marzo 2024 risultano in corso, comporterà una sanzione pari a 10.000 euro, mentre per gli interventi per i quali la Cilas o la richiesta del permesso di costruire sono presentati a partire dalla data di entrata in vigore del DL 39/2024 (30 marzo 2024), il mancato invio della comunicazione causerà la decadenza dell’agevolazione senza possibilità di remissione in bonis.
Il Decreto Superbonus prevede, inoltre, la costituzione di due fondi, uno da 35 milioni di euro per il 2025 destinato agli interventi di riqualificazione nelle aree colpite da eventi sismici verificatisi dal 1° aprile 2009 in poi e l’altro da 100 milioni di euro, sempre per il 2025, destinato alla riqualificazione strutturale ed energetica realizzata da enti del terzo settore.
Per quanto riguarda le banche e gli Istituti di credito, dal 1° gennaio 2025 non potranno più usare i crediti derivanti da Superbonus e altri bonus edilizi, acquistati precedentemente, per compensare i contributi previdenziali, assistenziali e i premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Inoltre, le banche e gli Istituti di credito che hanno acquistato i crediti a un prezzo inferiore al 75% del valore nominale potranno usare tali crediti in 6 rate annuali anziché in 4 e la quota di credito non utilizzata non potrà essere fruita negli anni successivi.
Nell’ambito di questo nuovo Decreto entrano in gioco anche le pubbliche amministrazioni locali, difatti i Comuni potranno segnalare alle autorità competenti (Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza) interventi fasulli che hanno portato a detrazioni indebite. La segnalazione permetterà ai Comuni di ricevere il 50% dei tributi statali riscossi e delle relative sanzioni applicate ai trasgressori.
Infine, per quanto riguarda il Bonus Ristrutturazioni, è stato confermato che dal 2028 l’aliquota scenderà al 30% fino al 2033, mentre per il triennio dal 2025 al 2027 l’aliquota sarà pari al 36%.
A cura di Deborah Maria Foti – Ufficio Stampa ANAPI
Nello studio n. 15-2024/T, il Notariato fa il punto sulle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2024 in merito alle plusvalenze immobiliari a seguito di interventi che abbiano goduto del beneficio del Superbonus, proponendo limiti meno rigidi.
La Legge di Bilancio
Potrebbero incorrere in pesanti imposte coloro che vendono un immobile ristrutturato con il Superbonus prima che siano trascorsi 10 anni dalla fine dei lavori.
È quanto prevede la Legge di Bilancio 2024, stabilendo che si aggiungono tra i redditi diversi, ai sensi del Testo Unico sulle Imposte sui Redditi (TUIR), le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di immobili sui quali siano stati realizzati interventi agevolati dal Superbonus.
La plusvalenza da Superbonus
In campo economico, la plusvalenza fa riferimento al profitto ottenuto dalla vendita di un bene, come un immobile o un titolo, il cui valore è aumentato rispetto al momento dell’acquisto.
La plusvalenza, viene calcolata sulla differenza tra il ricavo della vendita e il valore d’acquisto, incrementato di eventuali spese correlate all’immobile ceduto.
In conformità con quanto previsto dal comma 64 della Legge di Bilancio 2024, per gli immobili diversi dall’abitazione principale e non ottenuti tramite successione sui quali sono stati effettuati interventi agevolati con il Superbonus al 110%, è prevista un’imposta sulla plusvalenza del 26% generata dalla loro vendita nei successivi 10 anni.
In altre parole, solo in due casi non sarebbe dovuta l’imposta, e cioè se l’immobile fosse ceduto attraverso una successione o quando si trattasse di abitazione principale.
In particolare, per il calcolo delle plusvalenze si stabilisce che queste siano costituite dalla differenza tra i corrispettivi percepiti nel periodo d’imposta e il prezzo di acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo.
La Legge di Bilancio 2024 introduce due scenari:
• nel caso in cui gli interventi agevolati si siano conclusi entro i 5 anni, all’atto della cessione, non si terrà conto delle spese relative a tali interventi nella eventualità che il beneficiato abbia scelto la strada della cessione del credito o dello sconto in fattura;
• nel caso in cui gli interventi agevolati si siano conclusi da più di 5 anni, si terrà conto del 50% di tali spese qualora si sia beneficiato dell’incentivo al 110% e siano state esercitate le opzioni della cessione del credito o dello sconto in fattura.
La nuova imposizione fiscale, in vigore dal primo gennaio 2024, sembra estendersi a qualsiasi situazione in cui si sia usufruito del Superbonus, indipendentemente dalla sua percentuale (110%, 90%, 70% o 65%).
Ciò vale sia nel caso in cui la detrazione sia stata utilizzata direttamente nella dichiarazione dei redditi, sia nel caso in cui si sia optato per la cessione del credito o lo sconto sul corrispettivo.
La misura applicata agli immobili riqualificati con il Superbonus è stata concepita per scoraggiare operazioni speculative e garantire che le agevolazioni fiscali siano state effettivamente ed esclusivamente impiegate per migliorare l’efficienza energetica degli immobili.
Fino al 2023, le spese “sostenute” per la realizzazione dei lavori agevolati con il Superbonus erano deducibili dalla plusvalenza tassabile.
La ratio della nuova norma è non concedere più una doppia agevolazione: la realizzazione a costo zero di lavori che aumentano il valore dell’immobile e la vendita dell’immobile riqualificato senza il pagamento di una tassa sulla plusvalenza.
Esonero dell’imposta sulla plusvalenza Superbonus
Si ribadisce che sono previste due eccezioni all’imposta sulla plusvalenza da Superbonus:
• gli immobili ereditati per successione o donazione;
• gli immobili utilizzati come residenza principale dal venditore o dai suoi familiari per la maggior parte dei 10 anni precedenti la vendita, o per la maggior parte del periodo se inferiore ai dieci anni.
In caso di detrazione fiscale nella dichiarazione dei redditi, tutte le spese possono essere considerate.
Per gli immobili acquistati o costruiti da oltre cinque anni, il prezzo d’acquisto o il costo di costruzione è rivalutato in base all’indice Istat.
Il Notariato propone di limitare l’applicazione della plusvalenza
Nello studio n.15-2024/T, il Notariato fa il punto sulle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2024 proprio in relazione alle plusvalenze immobiliari a seguito di interventi effettuati con i benefici del Superbonus, proponendo limiti meno rigidi.
“Sarebbe ragionevole considerare, ai fini della plusvalenza tassabile, solamente i lavori edilizi eseguiti direttamente sull’immobile tramite il Superbonus, escludendo gli interventi sulle parti comuni dello stabile”, spiegano i Notai.
Più in dettaglio, il Notariato propone di escludere dalla plusvalenza Superbonus anche:
• i lavori di manutenzione ordinaria e quelli qualificabili come edilizia libera;
• i lavori agevolati con un’aliquota inferiore al 110%;
• le vendite effettuate da chi non ha usufruito del Superbonus.
Secondo i Notai, dovrebbero generare una plusvalenza Superbonus solo:
• gli interventi che abbiano riguardato direttamente l’immobile (secondo questa interpretazione un lavoro sulle parti comuni non produce alcun effetto per il singolo appartamento);
• gli interventi edilizi trainanti e trainati di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia eseguiti sul singolo immobile (esclusi, quindi, gli interventi di manutenzione ordinaria o più in generale realizzabili in edilizia libera);
• gli interventi che hanno usufruito della detrazione al 110% (e non quelli agevolati con l’aliquota al 90% o 70%);
• gli interventi agevolati con il Superbonus e realizzati direttamente dal proprietario (se il proprietario vendesse l’immobile, subirebbe una tassazione per lavori che non ha pagato e per i quali non ha usufruito di alcuna agevolazione).
Lo studio del Notariato si spinge oltre, offrendo altri esempi di interventi che non creano plusvalenza, come l’installazione di pompe di calore, l’eliminazione di piccole barriere architettoniche, la sostituzione delle finestre e delle strutture accessorie, l’installazione di pannelli solari, la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale.
Tramontata l’epoca del super incentivo al 110%, il sipario è calato anche sulle agevolazioni per l’abbattimento delle barriere architettoniche.
Le nuove regole prevedono infatti che le spese sostenute dal 30 dicembre 2023, per l’agevolazione al 75%, siano limitate agli interventi relativi a scale, rampe, ascensori e piattaforme elevatrici.
Dunque, sono stati esclusi gli infissi e i rifacimenti dei servizi igienici, ovvero due delle principali voci per le quali il bonus era stato chiesto.
Per quanto riguarda la cessione del credito o lo sconto in fattura, che prima erano ammessi senza vincoli, dal primo gennaio la possibilità è stata limitata ai condomini a prevalente destinazione residenziale e alle persone fisiche che rispettano determinati requisiti, quali: essere proprietario della villetta o del singolo appartamento oggetto dell’intervento (vale anche il diritto reale di godimento), averla scelta come abitazione principale e disporre di un reddito di riferimento familiare non superiore a 15 mila euro (questo limite, però, non è richiesto se nel nucleo famigliare è presente una persona con disabilità).
Il decreto “salva-spese” prevede un salvagente in base ai tempi in cui il proprietario o l’amministratore di condominio ha prenotato la vecchia versione del bonus barriere. È infatti salva la vecchia agevolazione per chi ha presentato il titolo abilitativo per i lavori entro il 29 dicembre 2023. Nel caso, invece, il titolo abitativo non sia richiesto, come con il cambio delle finestre o il rifacimento del bagno (a seconda dei Comuni), è fondamentale aver già iniziato i lavori entro quella data. La difficoltà è semmai quella di poter provare che i lavori sono stati avviati nei termini di legge. Può servire l’aver stipulato con il fornitore un accordo vincolante e aver versato un acconto entro il 29 dicembre. Ma, comunque sia, lo sconto in fattura e la cessione del credito non ci sono più.
In Parlamento si sta discutendo nuovamente di una riapertura relativa alle opzioni di sconto in fattura e cessione del credito, attraverso una serie di emendamenti proposti relativi al disegno di legge di conversione del DL 39/2024. In linea generale le proposte riguardano meno vincoli per Superbonus, bonus barriere architettoniche e, in parte, per la remissione in bonis.
Nello specifico, uno degli emendamenti proposti prevede di consentire sconto in fattura o cessione del credito per gli interventi di rimozione delle barriere architettoniche fino al 31 dicembre 2025. Inoltre, un emendamento simile propone la stessa richiesta anche per i lavori di messa in sicurezza antisismica negli edifici residenziali.
A tal proposito occorre specificare che il DL 11/2023, ovvero il decreto “Blocca Cessioni”, aveva limitato sconto in fattura e cessione del credito agli interventi per i quali i titoli abitativi, o i documenti volti a dimostrare l’avvio dei lavori, sono stati presentati entro il 16 febbraio 2023. Tale decreto aveva, però, escluso da questo blocco gli interventi di rimozione delle barriere architettoniche. Successivamente, il DL 39/2024 del quale si sta discutendo ha introdotto il blocco di cessione del credito e sconto in fattura anche per tali interventi, motivo per cui gli emendamenti presentati vorrebbero mirare a non vietare tale possibilità sino alla fine del 2025.
Sempre in relazione alla serie di emendamenti presentati in Parlamento, alcuni di questi propongono anche di continuare a consentire la remissione in bonis per gli interventi per i quali la copia dell’asseverazione è stata trasmessa all’Enea entro il 30 marzo 2024. Tale riapertura consentirebbe, così, di sanare ritardi o imprecisioni nelle comunicazioni relative alla scelta di cessione del credito e sconto in fattura entro il 15 ottobre 2024, termine ultimo per l’invio della dichiarazione dei redditi.
A tal proposito ricordiamo che il DL 39/2024 ha bloccato questa possibilità, difatti il 4 aprile 2024 è scaduto il termine per l’invio delle comunicazioni inerenti a sconto in fattura e cessione del credito all’Agenzia delle Entrate, ma se tali emendamenti non verranno accolti, non sarà consentito apportare alcuna modifica alle comunicazioni.
Un altro punto su cui si sono soffermati gli emendamenti proposti riguarda anche la possibilità di preservare cessione del credito e sconto in fattura per gli interventi realizzati nelle aree dei crateri sismici, per i lavori realizzati da Onlus e Iacp o altri enti di edilizia popolare.
A cura di Deborah Maria Foti – Ufficio Stampa ANAPI
Il bonus acqua potabile relativo alle spese sostenute nel 2023 sarà riconosciuto in misura decisamente inferiore rispetto a quanto previsto dalla normativa di riferimento.
È questo l’effetto della rideterminazione del credito d’imposta sulle spese relative all’acquisto e all’installazione dei sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e o addizione di anidride carbonica, tenuto conto delle somme richieste entro la scadenza del 28 febbraio 2024.
La Legge di Bilancio 2021 ha stanziato un totale di 1,5 milioni di euro in relazione alle spese sostenute nel 2023, ultimo anno di vigenza dell’agevolazione fiscale. Il totale dei crediti richiesti per il bonus acqua potabile è invece pari a oltre 23 milioni di euro.
Il credito d’imposta spettante scende quindi al 6,45 per cento delle somme effettivamente richieste e, di conseguenza, sulle spese sostenute si otterrà un rimborso di poco superiore al 3 per cento.
A stabilirlo è il provvedimento con il quale l’Agenzia delle Entrate, lo scorso 22 marzo, ha reso nota la percentuale del credito d’imposta spettante a chi ha richiesto il bonus acqua potabile per le spese del 2023, presentando domanda nella finestra compresa tra il 1° e il 28 febbraio scorso.
Si ricorda che il bonus acqua potabile poteva essere richiesto per un totale di mille euro per unità immobiliare, per le persone fisiche non esercenti attività economica, e di 5mila euro per ogni immobile adibito all’attività commerciale o istituzionale, per gli esercenti attività d’impresa, arti e professioni e gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.
Il valore effettivo del credito d’imposta fruibile, rideterminato alla luce della ripartizione delle risorse effettuata dall’Agenzia delle Entrate, sarà visualizzabile da ciascun beneficiario all’interno del proprio Cassetto Fiscale.
Le somme spettanti potranno essere utilizzate in compensazione da parte dei titolari di partita IVA, mentre esclusivamente per le persone fisiche non esercenti attività d’impresa o lavoro autonomo, il rimborso sarà fruibile in sede di dichiarazione dei redditi 2024.
Il credito d’imposta potrà quindi essere utilizzato a partire dalla dichiarazione dei redditi relativa al 2023, anno di sostenimento delle spese agevolabili, e in quelle successive fino a conclusione dell’utilizzo.
Con la circolare n. 3/E del 16 febbraio 2024, l’Agenzia delle Entrate ha fornito le prime indicazioni sulle novità introdotte dall’articolo 2 del Dl n. 69/2023, in merito alla agevolazione “prima casa” in favore dei soggetti trasferiti all’estero per ragioni di lavoro.
L’attuale novella normativa prevede che, ai fini dell’accesso al beneficio fiscale, «l’immobile sia ubicato nel territorio del Comune in cui l’acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi dall’acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l’acquirente svolge la propria attività ovvero, se l’acquirente si è trasferito all’estero per ragioni di lavoro e abbia risieduto o svolto la propria attività in Italia per almeno cinque anni, nel Comune di nascita o in quello in cui aveva la residenza o svolgeva la propria attività prima del trasferimento (…)».
L’intervento normativo, in particolare:
• ha eliminato il riferimento alla cittadinanza dell’acquirente emigrato all’estero
• ha modificato le modalità degli acquisti effettuati dal soggetto trasferito all’estero per ragioni di lavoro.
Con riferimento a tale ultima ipotesi, non assume più rilevanza l’ubicazione dell’immobile nel Comune in cui ha sede o esercita l’attività il soggetto da cui l’acquirente dipende (ossia, la sede del datore di lavoro), ma viene introdotta una diversa disciplina, la quale prevede:
• che l’acquirente si sia trasferito all’estero per motivi di lavoro, non necessariamente subordinato. Con la circolare si precisa che il trasferimento verificatosi in un momento successivo all’acquisto dell’immobile non consente di usufruire del beneficio fiscale in esame;
• che lo stesso abbia risieduto o svolto la propria attività in Italia per almeno cinque anni. In merito, con la circolare è stato chiarito che il termine “attività” include anche quelle svolte senza remunerazione e che il requisito temporale quinquennale non debba essere necessariamente inteso in senso continuativo.
Con il documento di prassi si ribadisce che, pur dovendo ricorrere le condizioni dell’assenza di altri diritti reali vantati su immobili ubicati nello stesso Comune, non sussiste l’obbligo di trasferimento, entro diciotto mesi, della residenza nel Comune ove è ubicato l’immobile.
Analogamente, in caso di riacquisto di altra abitazione entro un anno dalla vendita infra quinquennale dell’immobile agevolato, non è necessario adibire il nuovo immobile ad abitazione principale.
Il soggetto trasferito all’estero per ragioni di lavoro può usufruire dell’agevolazione “prima casa” anche nell’ipotesi in cui l’immobile sia acquisito per successione o donazione.
Con la circolare si rammenta che la disciplina agevolativa introdotta dal Dl n. 69/2023 trova applicazione con riferimento alle successioni aperte a partire dalla data di entrata in vigore della citata norma; al momento dell’apertura della successione devono, quindi, sussistere i requisiti richiesti per la fruizione del beneficio fiscale in esame.
A cura di Fisco Oggi
Il superbonus cambia. Dopo la scadenza fissata dal Governo con il Decreto 39/2024 per lo stop allo sconto in fattura e la cessione del credito per i bonus edilizi, cosa possono fare i contribuenti che hanno avviato i lavori ma non hanno presentato la documentazione?
A rispondere, alla domanda posta da Adnkronos/Labitalia, è il Consiglio nazionale dei geometri e geometri laureati, con il consigliere nazionale Paolo Biscaro.
“Per coloro che hanno avviato i lavori di ristrutturazione edilizia nel 2023, e hanno ricevuto almeno una fattura per l’esecuzione delle opere in oggetto che risulta pagata entro il 4/4/2024, continua ad essere vigente la pregressa normativa. E, benché non sia stata presentata la documentazione entro il termine previsto del 4 aprile 2024, possono continuare a usufruire dell’agevolazione del 70%. Se hanno ricevuto almeno una fattura ma non risulta il relativo e dovuto pagamento, gli interessati ricadono nella stretta prevista dal nuovo decreto n. 39/2024 approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso martedì 26 marzo 2024 e non possono apportare correzioni o integrazioni perché il testo ha cancellato la remissione in bonis”, sottolinea Biscaro.
“Ricordiamo – spiega l’esperto – che il documento fissava al 4 aprile 2024 il termine ultimo per inviare all’Agenzia delle Entrate la comunicazione relativa alla propria scelta: optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, in alternativa alla fruizione diretta del Superbonus o degli altri bonus edilizi, sempre relativamente alle spese legate a ristrutturazioni edilizie effettuate nel 2023”.
“Una comunicazione -sottolinea- che comprendeva l’insieme della documentazione tecnica (contratti, fatture pagate, APE ante e post, computo metrico, trasmessi sul portale predisposto dall’Enea dal tecnico asseveratore) e fiscale che andava trasmessa mediante la piattaforma tecnologica messa a disposizione nell’area riservata del portale dell’Agenzia delle Entrate e inviata dal beneficiario o dal soggetto che rilascia il visto di conformità (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali, consulenti del lavoro ed esperti iscritti alle Camere di Commercio)”.
“Come sopra anticipato, coloro che hanno ricevuto almeno una fattura per l’esecuzione delle opere di ristrutturazione edilizia che risulta pagata, possono ancora inviare – spiega Biscaro – la documentazione e usufruire dell’agevolazione del 70%. Ricordiamo che il Superbonus agevola diversi interventi di efficientamento energetico e riduzione del rischio sismico, alcuni sono trainanti e consentono un accesso diretto alla detrazione fiscale, altri sono trainati e usufruiscono del Superbonus solo se eseguiti insieme a uno dei primi. La detrazione prevista è del 70% per tutto il 2024 e del 65% fino al 31 dicembre 2025, in base alla legislazione vigente”.
“Non è più possibile – sottolinea – effettuare alcuna variazione relativamente ai dati fiscali, questo il ‘cuore’ del nuovo decreto e del termine fissato al 4 aprile 2024: il termine e le disposizioni del testo impediscono di fatto la remissione in bonis. Una disposizione che risponde alla finalità del decreto n. 39/2024: introdurre misure più incisive per la tutela della finanza pubblica nel settore delle agevolazioni fiscali in materia edilizia e di efficienza energetica”.
Non è per il momento possibile avere una stima su quanti hanno avviato lavori e non hanno presentato documentazione entro il 4 aprile 2024. Si tratta di dati che potrebbero essere resi noti soltanto dallo Stato, quale unico soggetto tenutario delle informazioni e dei movimenti in questione.
Agenzia Adnkronos
Dopo una serie di verifiche a campione effettuate nel mese di febbraio dalla Corte dei Conti europea, partono nuovi controlli sui cantieri Superbonus che interesseranno solo quattro regioni italiane: Lombardia, Toscana, Puglia e Umbria.
Nei giorni scorsi, infatti, è stata inviata una lettera di preavviso sulle nuove ispezioni ad un centinaio di asseveratori, i tecnici abilitati che hanno redatto una certificazione per dimostrare il rispetto dei requisiti tecnici degli interventi effettuati per beneficiare dell’incentivo fiscale. Inoltre, gli asseveratori dovranno essere disponibili tra lunedì 15 e venerdì 19 aprile in modo da poter garantire l’accesso allo stabile ristrutturato, per consentire il riscontro della corretta realizzazione degli interventi dichiarati.
Nel mirino ci sono circa 60mila cantieri e 200mila appartamenti, per un valore complessivo di superficie ristrutturata pari a oltre 17,5 milioni di mq. Sono previste nuove verifiche anche nel mese di maggio.
I controlli, che saranno effettuati dai funzionari della Direzione generale degli affari economici e finanziari della Commissione europea, interesseranno tutti gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici. Nello specifico: l’installazione delle caldaie di classe energetica A, oppure sostituite da altri sistemi; la coibentazione delle facciate; installazione del cappotto termico; la sostituzione degli infissi.
Gli organismi comunitari che si occupano dei controlli sul corretto uso delle risorse europee da parte degli Stati membri sono, oltre alla Corte dei Conti europea, la Procura europea e l’Ufficio europeo per la lotta antifrode).
Inoltre, sono presenti ulteriori organi di controllo italiani che si occupano delle verifiche come la Ragioneria generale dello Stato, Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate, Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, ENEA.