Le patologie edilizie sono difetti e danni che compromettono la salubrità, la sicurezza e la durabilità degli immobili. Tra le più comuni: infiltrazioni d’acqua, umidità, muffe, corrosione e inquinamento indoor. L’acqua è responsabile dell’80% del degrado edilizio e del 60% dei contenziosi nel settore.
Per gli amministratori e i proprietari, intervenire tempestivamente significa evitare spese straordinarie, contenziosi e perdita di valore. La figura del patologo edile — tecnico specializzato nella diagnosi e risoluzione dei difetti — sta emergendo come risorsa strategica per la manutenzione preventiva.
Anche la qualità dell’aria interna è cruciale: l’inquinamento indoor è responsabile del 2,7% del carico globale di malattia. La Sick Building Syndrome colpisce fino al 50% degli occupanti. Soluzioni come la Ventilazione Meccanica Controllata (VMC) e l’uso di materiali naturali migliorano la salubrità e riducono i rischi.
Una gestione condominiale efficace oggi non può prescindere da una visione tecnica e preventiva. Investire in diagnosi, materiali salubri e tecnologie adeguate significa tutelare il patrimonio immobiliare e il benessere degli occupanti.
Il certificato di agibilità non ha una data di scadenza. Lo ha ribadito il TAR Campania con la sentenza n. 3987/2025, accogliendo il ricorso di un commerciante contro il provvedimento del Comune che ne aveva sospeso l’attività per presunta decadenza dell’agibilità del locale.
Agibilità: cos’è e quando serve
Il certificato di agibilità – oggi sostituito dalla Segnalazione Certificata di Agibilità (SCA) – attesta che un immobile rispetta i requisiti di sicurezza, igiene, salubrità e risparmio energetico previsti dal D.P.R. 380/2001. È un documento fondamentale sia per l’uso abitativo che commerciale, e imprescindibile in fase di compravendita.
Il caso: sospensione senza prove
Nel caso esaminato, il Comune aveva ordinato la chiusura di un’attività commerciale, sostenendo che l’agibilità rilasciata nel 1998 fosse ormai decaduta. Tuttavia, il TAR ha evidenziato l’assenza di prove concrete circa modifiche strutturali o interventi edilizi tali da invalidare il documento.
La sentenza: niente automatismi
I giudici hanno chiarito che la decadenza dell’agibilità può avvenire solo in due casi:
– modifiche sostanziali alla conformazione dell’immobile;
– provvedimento formale dell’autorità competente.
In mancanza di queste condizioni, l’agibilità resta valida, indipendentemente dalla sua data di emissione.
Implicazioni per proprietari e operatori
La pronuncia del TAR rappresenta un punto fermo per il settore immobiliare: l’agibilità non si perde automaticamente. Proprietari e operatori devono aggiornare la documentazione solo in caso di interventi rilevanti e comunicare tempestivamente ogni variazione che incida sui requisiti normativi.
Il comodato d’uso gratuito è una formula molto utilizzata tra familiari e conoscenti per concedere l’utilizzo di un immobile senza alcun canone. Ma se il contratto è scritto, la registrazione non è facoltativa: è un obbligo fiscale che va rispettato entro 30 giorni dalla data di stipula.
La registrazione del contratto comporta il versamento di un’imposta di registro fissa pari a 200 euro, oltre all’imposta di bollo di 16 euro ogni quattro facciate scritte o ogni 100 righe. L’adempimento può essere effettuato sia dal comodante (il proprietario) che dal comodatario (chi riceve l’immobile in uso), ma è buona prassi che sia il proprietario a occuparsene, anche per garantire la tracciabilità dell’accordo.
Se invece il comodato è verbale, la registrazione non è obbligatoria, salvo che venga citato in un altro atto soggetto a registrazione, come una dichiarazione notarile o un contratto di locazione. In quel caso, il comodato deve essere registrato contestualmente all’atto che lo richiama.
Oltre agli aspetti fiscali, la registrazione può rivelarsi utile anche per motivi pratici: ad esempio, per consentire al comodatario di stabilire la residenza nell’immobile, accedere a determinate agevolazioni o dimostrare la legittimità dell’occupazione in caso di controlli.
In sintesi, anche se gratuito, il comodato non è privo di regole. La registrazione è obbligatoria se il contratto è scritto, e rappresenta una garanzia di trasparenza e tutela per entrambe le parti. Un piccolo adempimento che può evitare grandi complicazioni.
Nell’era degli e-book e delle chat di gruppo, parlare di biblioteche condominiali può sembrare anacronistico. Eppure, proprio oggi, il bisogno di luoghi fisici dove incontrarsi e condividere cultura è più vivo che mai. Le biblioteche condominiali stanno diventando veri e propri presìdi di comunità, capaci di trasformare spazi comuni in centri di scambio, relazione e cittadinanza attiva.
Secondo il Sistema Bibliotecario di Milano, sono già 37 le biblioteche di condominio e prossimità aperte al pubblico, nate dalla collaborazione tra cittadini e associazioni locali. Un fenomeno in crescita, che si inserisce nel più ampio movimento della “cultura di prossimità”.
Perché una biblioteca condominiale oggi ha senso
– Spazio fisico, relazioni reali: in un mondo iperconnesso, la biblioteca diventa un luogo tangibile dove rompere l’isolamento digitale.
– Economia circolare: dare nuova vita ai libri già letti è un gesto sostenibile, che riduce sprechi e promuove il riuso.
– Valore simbolico: un libro che passa di mano in mano racconta una storia collettiva, impossibile da replicare in formato digitale.
– Accessibilità: anziani e bambini spesso preferiscono il cartaceo, più immediato e familiare.
– Integrazione digitale: strumenti semplici come gruppi WhatsApp, fogli Google o QR code sugli scaffali permettono di gestire prestiti e recensioni in modo smart.
Come avviare una biblioteca condominiale in 5 mosse
1. Individua lo spazio giusto e coinvolgi i vicini
Androne, ex portineria o sala comune: l’importante è che sia accessibile e condiviso. A Milano, una portineria è stata riconvertita in biblioteca grazie al voto della maggioranza condominiale. A Reggio Emilia, una sala comune è diventata uno spazio arredato e subito frequentato.
2. Raccogli libri e arredi essenziali
A Crotone, un’associazione ha avviato una free library nell’androne. In altri casi, scaffali, divani e luci hanno reso lo spazio accogliente e funzionale.
3. Stabilisci regole chiare e una vita programmata
Nessuna burocrazia: basta informare l’assemblea se non si cambia la destinazione d’uso. Eventi, letture condivise e avvisi nel gruppo condominiale aiutano a mantenere viva l’iniziativa.
4. Valorizza il ruolo sociale della cultura condivisa
Le biblioteche condominiali diventano “piazze del sapere”, riducendo tensioni e rafforzando il senso di appartenenza. A Milano, progetti pilota hanno dimostrato l’efficacia di questi spazi nel migliorare la convivenza.
5. Ispirati a esperienze reali e tecnologie smart
In Italia, il progetto “Biblio in Condominio” ha già coinvolto oltre 300 edifici, con app che permettono di consultare titoli, prenotare libri e guadagnare badge con logiche di gamification. Un modo innovativo per coinvolgere anche i più giovani⁽¹⁾.
Consigli pratici per partire con il piede giusto
– Discuti la proposta in assemblea e informa tutti i condomini.
– Non serve una delibera formale se lo spazio non cambia destinazione d’uso.
– Se il regolamento interno vieta modifiche, serve l’unanimità per cambiarlo.
Il condominio come comunità culturale
Che si tratti di leggere un libro insieme o condividere un tavolo da lavoro, l’obiettivo è uno solo: rendere il condominio più vivo, accogliente e sostenibile. Una biblioteca condominiale non è solo uno scaffale di libri, ma un gesto di fiducia, apertura e cura reciproca. E forse, il primo passo verso una nuova idea di vicinato.
Ancora un rinvio. Con il Decreto Ministeriale del 15 luglio 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, il Ministero dell’Interno ha posticipato al 25 settembre 2026 l’entrata in vigore dell’obbligo di formazione per i tecnici manutentori antincendio. Si tratta della quarta proroga consecutiva, che allunga ulteriormente i tempi di attuazione di una norma attesa da anni nel settore della sicurezza.
Una figura chiave, ancora senza obbligo formativo
Introdotta dal DM 1 settembre 2021, la figura del tecnico manutentore qualificato antincendio è chiamata a svolgere interventi di manutenzione e controllo su impianti e attrezzature antincendio. La qualifica, valida su tutto il territorio nazionale, si ottiene al termine di un percorso teorico-pratico. Tuttavia, chi già esercita da almeno tre anni alla data di entrata in vigore del decreto originario è esonerato dal corso e può accedere direttamente alla valutazione.
Quattro rinvii in quattro anni
L’obbligo formativo doveva scattare il 25 settembre 2022. Ma da allora, ogni anno, un nuovo decreto ha spostato la scadenza:
– DM 15 settembre 2022 → rinvio al 25 settembre 2023
– DM 31 agosto 2023 → rinvio al 25 settembre 2024
– DM 13 settembre 2024 → rinvio al 25 settembre 2025
– DM 15 luglio 2025 → nuovo rinvio al 25 settembre 2026
Una sequenza che ha alimentato dubbi e critiche tra gli operatori del settore, preoccupati per la mancanza di standard formativi uniformi e per il rischio di affidare la manutenzione antincendio a personale non adeguatamente preparato.
Sicurezza in attesa: tra esigenze operative e ritardi normativi
Il rinvio, secondo fonti ministeriali, sarebbe motivato dalla necessità di garantire una transizione ordinata e di evitare disagi alle imprese già operative. Ma per molti addetti ai lavori, il continuo slittamento rischia di indebolire la credibilità del sistema e di rallentare l’adozione di pratiche più rigorose in materia di sicurezza.
Nel frattempo, chi è già qualificato potrà continuare a operare senza dover sostenere alcun esame. Ma la domanda resta: quanto ancora si potrà attendere per rendere obbligatoria una formazione che, in un settore delicato come quello antincendio, dovrebbe essere la regola e non l’eccezione?
Nel mercato libero dell’energia, cambiare fornitore di luce e gas è diventata un’operazione frequente. Ma cosa succede se ci si pente subito dopo aver firmato un contratto? E quali sono i diritti del consumatore quando decide di interrompere la fornitura? Due strumenti giuridici tutelano l’utente: il diritto di recesso e il diritto di ripensamento. Simili nel nome, ma diversi nelle modalità e nei tempi.
Diritto di ripensamento: 14 giorni per cambiare idea
Previsto dal Codice del Consumo (D.lgs. 206/2005), il diritto di ripensamento consente al cliente di annullare un contratto di fornitura entro 14 giorni dalla sottoscrizione, senza dover fornire motivazioni né sostenere costi. Questa tutela si applica esclusivamente ai contratti stipulati a distanza (online, per telefono) o fuori dai locali commerciali (fiere, porta a porta).
Il termine decorre dal momento in cui il cliente riceve la conferma del contratto firmata dal fornitore, spesso via email. Superati i 14 giorni, il contratto diventa vincolante. Per esercitare il ripensamento, è necessario inviare una comunicazione scritta — via PEC, raccomandata A/R o fax — utilizzando il modulo fornito dal gestore.
Diritto di Recesso: libertà di cambiare fornitore
Il diritto di recesso, invece, può essere esercitato in qualsiasi momento, anche oltre i 14 giorni, e riguarda la possibilità di interrompere la fornitura attiva. Il cliente può recedere per:
– Passare a un nuovo operatore
– Terminare del tutto il servizio (ad esempio, in caso di trasloco)
In genere, non sono previste penali né costi di chiusura, salvo nei contratti con prezzo fisso o vincolo di durata, dove potrebbero esserci penali per recesso anticipato. In caso di cambio fornitore, è il nuovo gestore a occuparsi del passaggio. Per la chiusura definitiva, basta inviare disdetta al fornitore e attendere i tempi tecnici.
Consapevolezza e tutela del consumatore
Con l’aumento delle offerte sul mercato, conoscere i propri diritti è fondamentale per evitare sorprese. Il recesso e il ripensamento sono strumenti pensati per tutelare il consumatore, soprattutto quando la firma avviene lontano dai canali tradizionali. La chiave è agire nei tempi giusti e con le modalità corrette.
Se il mutuo fondiario è pensato per chi acquista la prima casa, il mutuo ipotecario si rivolge a chi cerca maggiore flessibilità. Pur condividendo la garanzia dell’ipoteca sull’immobile, questa tipologia di finanziamento si distingue per la varietà di finalità: dall’acquisto alla ristrutturazione, fino alla semplice richiesta di liquidità.
Regolato dagli articoli 2808 e seguenti del Codice Civile, il mutuo ipotecario può superare l’80% di Loan To Value, se la banca lo consente, e può prevedere durate più brevi, generalmente tra i 5 e i 20 anni. Inoltre, non è vincolato all’ipoteca di primo grado: può includere anche garanzie di grado inferiore, ampliando le possibilità di accesso.
I requisiti richiesti sono simili a quelli del mutuo fondiario — reddito stabile, buona storia creditizia, immobile conforme — ma spesso meno stringenti. Questo lo rende una soluzione adatta a chi ha esigenze diverse dalla semplice compravendita, come la ristrutturazione di un immobile già posseduto o il consolidamento di debiti.
Anche il mutuo edilizio, spesso confuso con il fondiario, rientra in questa categoria. Pensato per la costruzione o l’ampliamento di edifici, prevede erogazioni progressive legate all’avanzamento dei lavori, a differenza del fondiario che eroga il capitale in un’unica soluzione.
Infine, è utile sapere che anche il mutuo ipotecario, se legato alla prima casa, consente la detrazione degli interessi passivi fino a 4.000 euro annui. E nel caso del mutuo Consap, la classificazione dipende dalle caratteristiche: se rispetta i requisiti del TUB, può essere considerato fondiario, altrimenti resta ipotecario.
In sintesi, il mutuo ipotecario è una formula versatile, adatta a chi cerca soluzioni personalizzate e meno vincolanti. Ma come sempre, la parola d’ordine è: informarsi prima di scegliere.
Nel mondo iperconnesso di oggi, dove ogni angolo può essere sorvegliato da una lente elettronica, il confine tra sicurezza e privacy si fa sempre più sottile. Con il provvedimento n. 137/2025, il Garante per la protezione dei dati personali interviene con forza per chiarire i limiti e le responsabilità nell’uso dei sistemi di videosorveglianza da parte di pubblici esercizi, aziende e amministrazioni.
La novità più visibile – e non è un gioco di parole – riguarda i cartelli informativi: non bastano più le classiche diciture generiche. Il Garante raccomanda l’adozione di icone “user-friendly”, intuitive e facilmente riconoscibili, che permettano a chiunque di comprendere immediatamente che sta per entrare in una zona sorvegliata. L’informazione deve essere chiara, accessibile e posizionata in modo da essere vista prima che l’interessato venga ripreso.
Il principio alla base è quello della trasparenza, cardine del Regolamento europeo sulla protezione dei dati (GDPR). La videosorveglianza, infatti, costituisce a tutti gli effetti un trattamento di dati personali, soprattutto quando le immagini sono nitide, archiviate o utilizzate per finalità ulteriori rispetto alla sicurezza. Ecco perché il posizionamento delle telecamere, la qualità delle riprese e la presenza di microfoni devono essere valutati con attenzione: una telecamera puntata su una strada pubblica o su una proprietà altrui può facilmente sconfinare nell’illegittimità.
Il provvedimento nasce anche da casi concreti. Come quello del minimarket romano dove, durante un controllo della Questura, è stata rilevata la presenza di sei telecamere perfettamente funzionanti ma prive di cartelli informativi. Il titolare non ha fornito alcuna documentazione difensiva e si è visto notificare l’avvio di un procedimento sanzionatorio per violazione degli articoli 5 e 13 del GDPR.
Il Garante ha inoltre inviato una lettera al presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli, sollecitando un intervento concreto per contrastare l’uso improprio dei sistemi di sorveglianza nei negozi. L’obiettivo è duplice: tutelare la privacy dei cittadini e promuovere una cultura della legalità digitale. Troppe telecamere, infatti, vengono installate senza garanzie, con microfoni attivi o orientate verso aree non pertinenti, come spazi pubblici o dipendenti al lavoro.
Le linee guida europee (EDPB 3/2019) e la normativa nazionale impongono che ogni impianto sia giustificato da una finalità legittima, proporzionato e non invasivo. In caso contrario, il rischio non è solo quello di una sanzione, ma di minare la fiducia tra cittadini e operatori.
In sintesi, il messaggio del Garante è chiaro: la videosorveglianza non può essere una zona grigia. Serve trasparenza, responsabilità e rispetto dei diritti fondamentali. E tutto comincia da un cartello ben fatto.
L’edilizia cambia pelle e lo fa sotto i riflettori di MIBA 2025, la Milan International Building Alliance, in programma dal 19 al 22 novembre a Fiera Milano. Con oltre 1.250 espositori da 38 Paesi e più di 100 eventi in calendario, la manifestazione si conferma come uno dei principali hub europei per il futuro dell’ambiente costruito. Quattro saloni tematici — MADE Expo, Global Elevator Exhibition, Smart Building Expo e SICUREZZA — convergeranno in un’unica piattaforma dedicata alla transizione ecologica e digitale del settore.
Durante la conferenza stampa di presentazione, il professor Stefano Aste del Politecnico di Milano ha anticipato i dati del nuovo Osservatorio MIBA, evidenziando come i progetti legati al New European Bauhaus potrebbero mobilitare oltre 20 miliardi di euro in Europa. Un segnale forte che conferma il ruolo strategico dell’innovazione sostenibile nel ripensare gli spazi urbani e il modo in cui viviamo.
MIBA 2025 non sarà solo una fiera, ma un laboratorio di idee, tecnologie e visioni. Al centro dell’evento ci saranno le sfide più urgenti del settore: decarbonizzazione, efficienza energetica, digitalizzazione dei processi e rigenerazione urbana. Il New European Bauhaus, con il suo approccio multidisciplinare, sarà il filo conduttore di un’edizione che punta a ridefinire il concetto stesso di costruzione, con un occhio attento alla bellezza, all’inclusività e alla sostenibilità.
“L’edilizia del futuro non può prescindere da una visione integrata e responsabile”, ha sottolineato il professor Aste, “e MIBA sarà il luogo dove questa visione prenderà forma, grazie al confronto tra imprese, istituzioni e professionisti”.
Con un programma ricco di conferenze, workshop e installazioni, MIBA 2025 si prepara a diventare il cuore pulsante dell’innovazione edilizia, offrendo una panoramica completa sulle tecnologie emergenti e sulle politiche che guideranno la trasformazione del settore nei prossimi anni.
L’installazione di un servoscala in condominio non richiede l’unanimità: è sufficiente la maggioranza semplice dell’assemblea, e in caso di rifiuto, il condomino disabile può procedere autonomamente, a condizione che non venga compromessa la sicurezza e che sia garantita una via di fuga. La Legge 13/1989, rafforzata dalla riforma del 2012 e dalle recenti sentenze della Cassazione, garantisce il diritto all’accessibilità con procedure semplificate e importanti agevolazioni fiscali fino al 75% per il 2025.
Il quadro normativo attuale per l’accessibilità condominiale
La normativa italiana ha progressivamente rafforzato i diritti delle persone con disabilità o ridotta mobilità nell’ambito condominiale. Il riferimento principale rimane la Legge 13/1989 sull’eliminazione delle barriere architettoniche, che stabilisce procedure specifiche per l’installazione del servoscala in condominio, distinguendola dalle innovazioni ordinarie. L’articolo 1120 del Codice Civile, modificato dalla riforma del 2012, classifica gli interventi per l’eliminazione delle barriere architettoniche come “innovazioni agevolate“, soggette a un regime di approvazione più favorevole rispetto alle modifiche strutturali ordinarie. Mentre le innovazioni standard richiedono una maggioranza dei due terzi del valore dell’edificio, per i servoscala è sufficiente la maggioranza degli intervenuti che rappresenti almeno la metà del valore millesimale.
La recente sentenza della Cassazione n. 17138/2023 ha ulteriormente ampliato la tutela, stabilendo che l’inaccessibilità di un edificio costituisce discriminazione ai sensi della Legge 67/2006, estendendo la protezione anche agli anziani con problemi di mobilità non certificati come disabili.
Le procedure assembleari: dalla convocazione all’approvazione
Quando un condomino necessita dell’installazione di un servoscala, deve presentare richiesta scritta all’amministratore, che ha l’obbligo di convocare l’assemblea entro 30 giorni. La convocazione deve rispettare il preavviso minimo di 5 giorni e può avvenire tramite raccomandata, PEC, fax o consegna a mano.
L’ordine del giorno deve specificare chiaramente la natura dell’intervento, includendo una stima dei costi e le specifiche tecniche dell’installazione. È consigliabile allegare alla convocazione la documentazione tecnica del progetto, comprensiva di relazioni sulla conformità alle norme DM 236/1989 e agli standard europei EN 81-40:2020.
In prima convocazione, l’assemblea è validamente costituita con la maggioranza dei millesimi di proprietà. Per l’approvazione del servoscala serve il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti che rappresenti almeno 500 millesimi. In seconda convocazione, il quorum costitutivo scende a un terzo del valore dell’edificio, mentre quello deliberativo rimane invariato.
I diritti del condomino disabile: l’installazione autonoma
Un aspetto fondamentale della normativa è il diritto del condomino disabile di procedere autonomamente all’installazione qualora l’assemblea respinga la proposta o non si pronunci entro tre mesi dalla richiesta scritta. Questo principio, sancito dall’articolo 2 della Legge 13/1989, rappresenta una tutela essenziale del diritto all’accessibilità.
L’installazione autonoma deve comunque rispettare i limiti dell’articolo 1102 del Codice Civile: non deve impedire agli altri condomini l’uso delle parti comuni, non deve alterare la destinazione del bene comune e non deve pregiudicare la stabilità, la sicurezza o il decoro architettonico dell’edificio. Una volta installato a spese del singolo, il servoscala diventa generalmente utilizzabile da tutti i condomini, secondo la giurisprudenza consolidata.
Ripartizione delle spese e agevolazioni fiscali 2025
Quando l’assemblea approva l’installazione, i costi vengono ripartiti tra i condomini favorevoli secondo i millesimi di proprietà. I condomini contrari possono essere esonerati dalle spese ai sensi dell’articolo 1121 del Codice Civile, dichiarando di non voler usufruire dell’impianto.
Per il 2025, il Bonus Barriere Architettoniche offre una detrazione del 75% delle spese sostenute, con limiti che variano in base alla tipologia di edificio: 50.000 euro per le unifamiliari, 40.000 euro moltiplicati per il numero di unità immobiliari negli edifici da 2 a 8 unità, e 30.000 euro per unità negli edifici con oltre 8 unità. La detrazione viene recuperata in 10 quote annuali di pari importo.
È possibile anche accedere al contributo previsto dalla Legge 13/1989, che può coprire fino al 100% della spesa per importi inferiori a 2.582,28 euro, con percentuali decrescenti per importi superiori. Le domande devono essere presentate al comune di residenza entro il 1° marzo di ogni anno.
Gli aspetti tecnici e le autorizzazioni necessarie
L’installazione di un servoscala deve rispettare precisi standard tecnici. Il DM 236/1989 stabilisce i requisiti di accessibilità, mentre la normativa europea EN 81-40:2020 definisce gli standard di sicurezza specifici per i montascale. I dispositivi devono garantire una capacità di carico adeguata, sistemi di sicurezza come cinture e braccioli interbloccanti, e rispettare i limiti di velocità di 0,15 m/s.
Dal punto di vista delle autorizzazioni edilizie, generalmente è sufficiente una CILA (Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata) per installazioni che non comportano modifiche strutturali significative. Per interventi più complessi che interessano elementi strutturali o la facciata dell’edificio, potrebbe essere necessaria una SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività).
Le recenti evoluzioni giurisprudenziali
La giurisprudenza degli ultimi anni ha costantemente ampliato la tutela del diritto all’accessibilità. Oltre alla già citata sentenza 17138/2023, la Cassazione con la pronuncia n. 3858/2016 ha stabilito che l’installazione di un servoscala crea solo una “limitazione del tutto tollerabile” dell’uso delle scale da parte degli altri condomini, respingendo le opposizioni basate su mere ragioni di comodità.
I tribunali hanno anche chiarito che le obiezioni di natura estetica non sono sufficienti per impedire l’installazione, a meno che non si dimostri un pregiudizio grave e oggettivo al decoro architettonico dell’edificio. La valutazione deve sempre bilanciare il diritto all’accessibilità con gli altri interessi condominiali, con una chiara prevalenza del primo.
Conclusioni operative per amministratori e condomini
L’installazione di un servoscala in condominio rappresenta oggi un diritto fortemente tutelato dalla normativa italiana. Gli amministratori devono garantire la corretta applicazione delle procedure, convocando tempestivamente l’assemblea e fornendo la documentazione necessaria per una decisione informata.
I condomini che necessitano di un servoscala possono contare su procedure semplificate, maggioranze agevolate e, in caso di opposizione assembleare, sul diritto di procedere autonomamente. Le significative agevolazioni fiscali disponibili fino al 2025 rendono inoltre l’intervento economicamente più accessibile.
La tendenza normativa e giurisprudenziale conferma il principio secondo cui l’accessibilità degli edifici costituisce un interesse generale che prevale su considerazioni di mera convenienza o preferenza estetica, garantendo così il pieno diritto alla mobilità e all’inclusione sociale di tutti i cittadini.
