[A cura di: Fulvio Graziotto – Studio Graziotto, www.studiograziotto.com]
La Cassazione, nell’affrontare una controversia remota, ritorna sulla rilevabilità d’ufficio delle deliberazioni assembleari nulle e su altre rilevanti questioni: nel condominio, la lesione dei diritti esclusivi dei singoli condòmini comporta la nullità della deliberazione assembleare se non c’è l’unanimità.
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Corte di Cassazione
sez. II civile
sent. n. 4726/2016
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Il caso
Alcune comproprietarie di nove appartamenti agivano in giudizio contro il condominio chiedendo la sospensione dei lavori di realizzazione di un ascensore esterno, la demolizione della “gabbia” in costruzione e il risarcimento dei danni offerti per l’opera illegittimamente eseguita e lesiva della proprietà esclusiva. Il Tribunale, dopo l’espletamento di una consulenza tecnica d’ufficio (CTU), condannava in solido amministratore e condominio, i quali proponevano appello, non accolto, e successivamente ricorrevano in Cassazione, che ha rigettato il ricorso.
La decisione
I ricorrenti in Cassazione lamentavano che la Corte d’Appello ha reputato nulla la delibera assembleare, “poiché è stato accertato dal C.T.U. che la gabbia in muratura lede il diritto di proprietà esclusiva dell’appellata”.
Ma la Suprema Corte conferma l’operato del giudice di merito: «che la corte di merito abbia in dipendenza degli esiti della c.t.u. correttamente opinato per la nullità della delibera, rinviene riscontro nel consolidato insegnamento di questa Corte di legittimità».
La Corte richiama due precedenti pronunce: «in tema di condominio di edifici, i poteri dell’assemblea, i quali sono fissati tassativamente dal codice (art. 1135 c.c.), non possono invadere la sfera di proprietà dei singoli condòmini, sia in ordine alle cose comuni che a quelle esclusive, tranne che una siffatta invasione sia stata da loro specificamente accettata o nei singoli atti di acquisto o mediante approvazione del regolamento di condominio che la preveda (cfr. Cass. 27.8.1991, n. 9157, ove si soggiunge, che, pertanto, non è consentito alla maggioranza dei condòmini deliberare una diversa collocazione delle tubazioni comuni dell’impianto di riscaldamento in un locale di proprietà esclusiva, con pregiudizio di tale proprietà, senza il consenso del proprietario de/locale stesso; cfr., altresì, Cass. 14.12.2007, n. 26468, secondo cui, in tema di condominio, i poteri dell’assemblea condominiale possono invadere la sfera di proprietà dei singoli condòmini, sia in ordine alle cose comuni sia a quelle esclusive, soltanto quando una siffatta invasione sia stata da loro specificamente accettata o in riferimento ai singoli atti o mediante approvazione del regolamento che la preveda, in quanto l’autonomia negoziale consente alle parti di stipulare o di accettare contrattualmente convenzioni e regole pregresse che, nell’interesse comune, pongano limitazioni ai diritti dei condòmini)».
E ricorda che «il rimedio dell’impugnazione offerto dall’art 1137 c.c. nei confronti delle deliberazioni assembleari condominiali – e la disciplina relativa, anche in ordine alla decadenza – riguarda unicamente le deliberazioni annullabili e non quelle nulle (cfr. Cass. 10.6.1981, n. 3775, ove si soggiunge che, pertanto, il provvedimento con cui l’amministratore del condominio, esorbitando dai suoi poteri, leda i diritti dei singoli condòmini sulle cose comuni, in quanto affetto da radicale nullità, – impugnabile davanti all’autorità giudiziaria, con azione non soggetta ai termini di decadenza di cui agli artt. 1133 e 1137, 30 co., c. c.)».
Quindi si esprime sulla rilevabilità d’ufficio: «il rilievo ex officio di una nullità negoziale – sotto qualsiasi profilo ed anche ove sia configurabile una nullità speciale o “di protezione” – deve ritenersi consentito, sempreché la pretesa azionata non venga rigettata in base ad una individuata “ragione più liquida”, in tutte le ipotesi di impugnativa negoziale; ed, inoltre, che nel giudizio di appello ed in quello di cassazione, il giudice, in caso di mancata rilevazione officiosa, in primo grado, di una nullità contrattuale, ha sempre facoltà di procedere ad un siffatto rilievo (cfr. Cass. sez. un. 12.12.2014, n. 26242; si veda anche Cass. 15.3.1986, n. 1768, secondo cui il potere del giudice di rilevare d’ufficio la nullità di un negozio giuridico non comporta il suo dovere di indagare circa tutte le possibili cause di nullità del negozio di cui si discuta nel processo, ma opera soltanto nei limiti in cui la nullità già emerga in modo certo dagli atti processuali)».
Nel decidere sul ricorso, la Suprema Corte evidenzia anche che «in ossequio al canone di “autosufficienza” del ricorso per cassazione, del pari avrebbero dovuto i ricorrenti, onde consentire il riscontro, il vaglio dei propri assunti, riprodurre più o meno testualmente nel corpo del ricorso il testo della relazione di consulenza tecnica d’ufficio».
La pronuncia si chiude con il rigetto del ricorso e la condanna alle spese del giudizio.
Osservazioni
La decisione affronta tre aspetti importanti:
1) l’interpretazione del contratto e degli atti di autonomia privata è riservata al giudice di merito, ed è censurabile in Cassazione solo per violazione dei criteri legali di interpretazione o per vizio di motivazione;
2) il rimedio dell’impugnazione delle delibere assembleari condominiali (e i relativi termini di decadenza) riguarda solo le deliberazioni annullabili, mentre quelle nulle sono sempre rilevabili d’ufficio;
3) le risultanze della CTU (consulenza tecnica d’ufficio) in contrasto con la decisione oggetto di ricorso in Cassazione devono essere riprodotte nel corpo del ricorso per Cassazione, in ossequio al canone di “autosufficienza” dello stesso.
Disposizioni rilevanti
* REGIO DECRETO 16 marzo 1942, n. 262
* Codice civile vigente al: 30-4-2016
Art. 1137 – Impugnazione delle deliberazioni dell’assemblea
Le deliberazioni prese dall’assemblea a norma degli articoli precedenti sono obbligatorie per tutti i condomini.
Contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio ogni condomino assente, dissenziente o astenuto può adire l’autorità giudiziaria chiedendone l’annullamento nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti.
L’azione di annullamento non sospende l’esecuzione della deliberazione, salvo che la sospensione sia ordinata dall’autorità giudiziaria.
L’istanza per ottenere la sospensione proposta prima dell’inizio della causa di merito non sospende nè interrompe il termine per la proposizione dell’impugnazione della deliberazione. Per quanto non espressamente previsto, la sospensione è disciplinata dalle norme di cui al libro IV, titolo I, capo III, sezione I, con l’esclusione dell’articolo 669-octies, sesto comma, del codice di procedura civile.
Incendio nel catanese
12enne salva i fratellini
Vicenda a lieto fine in una villetta in provincia di Catania, assalita dalle fiamme a seguito di un corto circuito. A mettere in salvo i due bimbi piccoli che si trovavano al piano superiore è stato il fratello maggiore di 12 anni. Nonostante il fumo stesse cominciando a propagarsi rapidamente, il ragazzino ha avuto il sangue freddo di chiamare i vigili del fuoco e, nell’attesa del loro arrivo, di portare i due fratelli minori, rimasti nella loro cameretta, in una zona sicura della casa. Poco dopo sono arrivati i carabinieri e il nonno, uscito per accompagnare la moglie a lavoro.
Li chiudono in bagno
e gli svaligiano casa
Li hanno malmenati, immobilizzati e chiusi in bagno. Così un gruppo di tre banditi ha rapinato due coniugi residenti in una casa isolata in provincia di Arezzo. I ladri sono entrati nell’abitazione poco dopo le 22, passando da una finestra e non preoccupandosi del fatto che in casa vi fossero i proprietari. Anzi, dopo essersi fatti dare indicazioni sull’ubicazione della cassaforte, hanno agito indisturbati portando via contanti e gioielli per svariate migliaia di euro. A far scattare l’allarme e a liberare le due vittime è stato il figlio, rientrato in casa soltanto la mattina seguente.
La badante infedele
deruba una 96enne
Una badante 41enne di origine filippine ha approfittato dell’età avanzata della sua assistita per portarle via da casa numerosi oggetti preziosi e alcuni pezzi di argenteria. Fortunatamente, poco dopo essersi allontanata dall’appartamento dell’anziana presso il quale prestava servizio, i carabinieri del nucleo operativo di Roma l’hanno intercettata, ancora in possesso della refurtiva. La badante “infedele”, già nota alle forze dell’ordine, è stata portata in caserma in attesa di essere sottoposta al rito per direttissima. L’intero bottino è stato restituito alla vittima di 96 anni.
Ruba corrente elettrica,
denunciato condomino
Un uomo di 37 anni, proprietario di un appartamento nel ternano, è stato colto in flagrante dall’amministratore di condominio mentre rubava corrente per alimentare il proprio appartamento. Il 37enne aveva divelto la scatola di derivazione dell’energia, posta sul pianerottolo, collegandovi un filo elettrico che conduceva direttamente alla sua casa. Proprio quel filo sospetto aveva spinto l’amministratore ad allertare la polizia. Scoperto lo stratagemma, il proprietario è stato denunciato dalla polizia per furto aggravato di energia elettrica
Coltiva erba in casa:
in manette 32enne
Guai seri per un 32enne residente in un comune alle porte di Bassano dopo che le forze dell’ordine hanno scoperto, in un appartamento di sua proprietà, una coltivazione di marijuana e attrezzi per il confezionamento. I militari hanno atteso che il giovane uscisse dallo stabile per fermarlo e riportarlo nell’abitazione, all’interno della quale hanno scoperto la piantagione illecita. I carabinieri hanno arrestato l’uomo e proceduto al sequestro di ben 145 piantine, la metà di altezza tra gli 80 centimetri e i due metri, oltre a un chilo e mezzo di marijuana già essiccata, pronta per lo smercio al dettaglio.
È in linea, sul sito internet di Confedilizia, l’aggiornamento relativo allo “Scadenzario tributario del proprietario di casa e del condominio”, curato dall’Organizzazione della proprietà immobiliare. Nel documento sono specificati gli adempimenti relativi al mese di maggio, per i quali lo Scadenzario indica nel dettaglio soggetti obbligati, modalità dell’adempimento, codici tributo e ogni altra indicazione pratica utile agli interessati. Nel dettaglio, tali adempimenti sono i seguenti:
* il versamento, da parte del condominio, delle ritenute alla fonte e delle addizionali regionale e comunale Irpef;
* la registrazione dei contratti di comodato, sia scritti sia verbali, ai fini delle agevolazioni Imu-Tasi;
* la registrazione dei contratti di locazione e il versamento delle imposte relative alle singole annualità, con illustrazione delle diverse regole in caso di applicazione o meno della cedolare secca. Lo Scadenzario Confedilizia evidenzia, in particolare, che in caso di locazioni ad uso abitativo regolate dalla legge n. 431/’98, il locatore – entro 60 giorni dall’avvenuta registrazione – deve darne “documentata comunicazione” al conduttore ed all’amministratore del condominio.
Crolla il cornicione,
multato amministratore
Dovrà pagare una multa di 422 euro l’amministratore dello stabile di Genova dal quale, in piena notte, si sono staccati circa 20 metri di cornicione, finendo sul suolo pubblico. Per fortuna, data l’ora, non ci sono state conseguenze per le persone. Dopo il cedimento i vigili del fuoco hanno transennato l’area e staccato i pezzi di cornicione rimasti pericolanti. Sul posto anche i tecnici comunali dell’ufficio di Pubblica Incolumità e gli uomini della polizia municipale, che hanno comminato la sanzione prevista dal codice della strada per omessa manutenzione del fabbricato.
Lite tra condòmini
finisce a mazzate
Una donna di 53 anni residente in un condominio del comune di Rimini è stata arrestata per resistenza a pubblico ufficiale, minaccia aggravata e danneggiamento dopo aver tentato di sfondare la porta d’ingresso dell’appartamento del vicino di casa con una mazza da baseball. Secondo la ricostruzione effettuata dai poliziotti, a causare l’ira della donna sarebbe stata la chiusura di un cancello per il passaggio pedonale. All’arrivo della polizia, la signora ha continuato a dare in escandescenza, aizzando contro gli agenti il proprio cane, un dogo argentino di grossa taglia.
Simula rapina in casa
ma finisce nei guai
Un giovane di 29 anni della provincia di Reggio Calabria è stato denunciato in stato di libertà dai carabinieri per simulazione di reato e procurato allarme. Schiacciato dai debiti di gioco, infatti, il 29enne aveva cercato di ripianare i debiti inscenando una rapina a mano armata a suo danno, in modo da ottenere il rimborso dall’assicurazione. Secondo la versione fornita ai militari, tre persone a volto coperto lo avrebbero immobilizzato e imbavagliato per poi derubarlo di numerose banconote e monili d’oro per un valore di 50mila euro. Sono bastati due giorni di indagini per smascherarlo.
Incidente domestico:
muore tosando l’erba
Un uomo di 80 anni è morto mentre stava tagliando il prato della sua casa di campagna, dilaniato dalle lame del proprio tosaerba. Il tragico episodio è successo in provincia di Pesaro e Urbino. Dalle ricostruzioni degli inquirenti, l’anziano aveva impostato la retromarcia del macchinario, perdendo l’equilibrio a causa di un sobbalzo e finendo a terra. A quel punto era stato agganciato dalle lame senza riuscire a liberarsi. Straziante la scena che si sono trovati di fronte i soccorritori, che hanno dovuto richiedere l’intervento dei vigili del fuoco per liberare il cadavere dell’anziano.
Stalker del condominio
arrestato dalla polizia
Era diventato l’incubo dei residenti di un condominio di Roma, tormentando soprattutto le famiglie che vivevano negli appartamenti confinanti con il suo. Si tratta di un uomo di 57 anni, arrestato dalla polizia di Stato con l’accusa di attività persecutorie nei confronti degli inquilini del palazzo. Dalle minacce verbali e dalle lettere minatorie era passato alle aggressioni fisiche, brandendo armi contundenti nei confronti dei dirimpettai e finendo per aggredire gli stessi agenti di polizia, intervenuti dopo l’ennesimo episodio.
[A cura di: avv. Rosalia Del Vecchio – Uppi Castel Maggiore]
Nel caso in esame (Corte Appello Bologna, sent. 17.07.2015, n. 1327/2015) il conduttore chiedeva la riduzione del canone di locazione in conseguenza del mancato godimento dell’immobile locato per il tempo necessario allo svolgimento di alcuni lavori di riparazione resisi necessari a causa della vetustà dell’immobile. Chiedeva inoltre il rimborso delle somme pagate per i lavori che, in quanto straordinari, sarebbero spettati alla proprietà.
Le domande in questione venivano respinte in primo grado e così sottoposte al vaglio della Corte d’Appello. Anche la Corte d’Appello di Bologna ha respinto le domande svolte dal conduttore argomentando come segue.
La Corte ha affermato l’inammissibilità della domanda di riduzione del canone di locazione per il minore godimento del bene immobile locato in relazione a tutti gli episodi denunciati (lavori di sistemazione del bagno, riparazione della tubatura di conduzione dell’acqua calda) risultando assolutamente indeterminata la richiesta non avendo la appellante neppure specificato la entità (né il riferimento temporale) delle somme di cui pretende la restituzione e, comunque, dovendosi rilevare, in via assorbente (come peraltro già correttamente evidenziato dal primo giudice), la contrarietà a buona fede della pretesa azionata risultando provata e non contestata la unilaterale condotta più volte attuata dalla conduttrice di sospensione dal pagamento dei canoni di locazione.
Al riguardo, è stato richiamato il consolidato indirizzo della Corte di Cassazione secondo cui “il conduttore di un immobile non può astenersi dal versare il canone, ovvero ridurlo unilateralmente, nel caso in cui si verifichi una riduzione o una diminuzione nel godimento del bene, quand’anche tale evento sia ricollegabile a fatto del locatore. La sospensione totale o parziale dell’adempimento dell’obbligazione del conduttore è, difatti, legittima soltanto qualora venga completamente a mancare la controprestazione da parte del locatore, costituendo altrimenti un’alterazione del sinallagma contrattuale che determina uno squilibrio tra le prestazioni delle parti.
Inoltre, secondo il principio “inadimplenti non est adimplendum”, la sospensione della controprestazione è legittima solo se conforme a lealtà e buona fede” (Sez. 6-3, Ordinanza n. 13887 del 23/06/2011)”.
Da ultimo, il collegio giudicante ha evidenziato che la domanda di riduzione del canone collegata al disagio (peraltro non provato) dipeso dai lavori di sistemazione del tetto dell’immobile non poteva essere comunque rivolta nei confronti della proprietaria trattandosi di opere deliberate dal condominio nell’interesse di tutti i condòmini.