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CONDOMINIO: SE LE PIANTE SUI PIANEROTTOLI COMPLICANO LA PULIZIA SCALE

Le piante collocate dai condòmini sui pianerottoli a detta della portinaia rendono più difficoltosa la pulizia delle scale. Come si deve comportare l’amministratore? È il quesito posto da uno spettatore nell’ambito della rubrica legale del Tg del Condominio. Di seguito la risposta fornita dall’avvocato Massimo Agerli, consulente legale di Ape Confedilizia Torino.

D. Nel condominio che amministro, sui pianerottoli delle scale ogni unità immobiliare è dotata, oltre che dell’ingresso principale, anche di una porta di servizio che dà accesso ai balconi (esclusivi) che prospettano sul cortile. Davanti a queste porte di servizio, mai utilizzate per il passaggio, diverse signore (condomine e inquiline) hanno riposto, a scopo ornamentale, vasi da fiori, anche di dimensioni notevoli, che tuttavia non ostacolano affatto la percorribilità delle scale. Il solo inconveniente è dato dal fatto che rendono più laboriosa la pulizia delle scale stesse, dove spesso si trova terriccio e chiazze di acqua con cui le piante vengono irrigate. La portinaia, addetta alle pulizie, se ne è lamentata con me, sostenendo che il suo lavoro viene reso più faticoso. Come devo procedere?

Risponde l’avvocato M. Agerli

Se il regolamento di condominio non prevede divieti al riguardo (come ritengo), i condòmini sono liberi di tenere i vasi da fiori a scopo ornamentale sui pianerottoli, soprattutto se non rendono difficoltoso il passaggio sulle scale e soprattutto se nessuna lamentela proviene dai condòmini stessi. Per dar soddisfazione all’addetta alle pulizie è possibile semplicemente invitare i condòmini interessati a prestare più attenzione quando innaffiano le piante, onde evitare la fuoriuscita del terriccio e le chiazze d’acqua (magari affrontando l’argomento in assemblea, verbalizzando l’invito dell’amministratore nelle “varie ed eventuali”, perché non sarebbe oggetto di delibera).

ENTRATE, CIRCOLARE OMNIBUS, QUARTA PUNTATA: EFFICIENZA E DISPOSITIVI MULTIMEDIALI

Di seguito, la quarta puntata dell’approfondimento relativo alla Circolare n. 20/E con la quale l’Agenzia delle Entrate ha fornito tutti i chiarimenti fiscali inerenti le prescrizioni introdotte dalla legge di Stabilità, ivi compresi quelli aventi ad oggetto la casa, il condominio e il comparto immobiliare. Il focus di oggi è dedicato alle detrazioni per l’acquisto di dispositivi multimediali finalizzati all’incremento dell’efficienza energetica.

DETRAZIONI PER I DISPOSITIVI MULTIMEDIALI

Il comma 88 estende l’applicazione delle detrazioni spettanti per le spese sostenute per interventi di efficienza energetica, anche a quelle per l’acquisto, l’installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento e/o produzione di acqua calda e/o climatizzazione delle unità abitative, che garantiscono un funzionamento efficiente degli impianti, nonché dotati di specifiche caratteristiche.

Tali dispositivi devono, in particolare:

 mostrare attraverso canali multimediali i consumi energetici, mediante la fornitura periodica dei dati;

 mostrare le condizioni di funzionamento correnti e la temperatura di regolazione degli impianti;

 consentire l’accensione, lo spegnimento e la programmazione settimanale degli impianti da remoto. 

La detrazione spetta con riferimento alle spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2016.

Nel consentire la detrazione anche per le spese in questione, il citato comma 88 richiama le “detrazioni fiscali di cui all’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63”, che contiene, in realtà, la mera proroga delle agevolazioni per l’efficienza energetica. Queste ultime sono stata introdotte, invece, dall’art. 1, commi da 344 a 347 della legge n. 296 del 2006 che individua gli interventi ammessi alla detrazione e fissa, per ciascuno di essi, un ammontare massimo di detrazione spettante. 

Il comma 88, dunque, non collega la nuova fattispecie ad una specifica categoria di intervento già oggetto dell’agevolazione. 

La relazione tecnica precisa che la nuova ipotesi agevolativa era già ricompresa negli interventi previsti dalla legislazione vigente per beneficiare delle detrazioni per riqualificazione energetica; si ritiene, pertanto, che la portata innovativa della norma sia ravvisabile nella possibilità di beneficiare della detrazione anche nell’ipotesi in cui l’acquisto, l’installazione e la messa in opera dei dispositivi multimediali siano effettuati successivamente o anche in assenza di interventi di riqualificazione energetica. Inoltre, considerato che gli interventi in esame hanno un costo ridotto rispetto a quelli già ammessi alla detrazione e che la norma non indica per gli interventi di “domotica” in questione l’importo massimo di detrazione fruibile, si ritiene che questa possa essere calcolata nella misura del 65 per cento delle spese sostenute. 

INFILTRAZIONI DI ACQUA PIOVANA NEI SOLAI: LE SPESE VANNO RIPARTITE

L’acqua piovana filtra dal tetto condominiale e danneggia alcuni lucernari. A chi spettano le spese per sostituirli? È il quesito posto da uno spettatore nell’ambito della rubrica legale del Tg del Condominio. Di seguito la risposta fornita dall’avvocato Massimiliano Bettoni dello studio legale Mabe di Milano.

D. In alcuni solai di proprietà esclusiva (pertinenze di appartamenti) si sono verificate infiltrazioni di acque piovane entrate nei locali a seguito della vetustà e della permeabilità dei lucernari ed anche del fatto che le tegole di copertura del tetto erano scivolate via, provocando danni: fioriture alle murature dei solai e guasti alle cose in essi riposte. L’amministratore del condominio ha già provveduto ad effettuare la necessaria manutenzione del tetto (a spese di tutto il condominio), ma sostiene che le spese per la sostituzione dei lucernari sono a carico delle singole unità.

Risponde l’avvocato M. Bettoni

R. Secondo il disposto dell’art. 1123 c.c.: “Le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell’edificio, per la prestazione dei servizi nell’interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condòmini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione”.

Secondo il costante orientamento della Suprema Corte di Cassazione, manifestato in una sentenza del 1995, n. 7077, l’articolo si fonda su due principi: il primo, riguarda le cose comuni destinate a servire indistintamente tutti i condòmini e il secondo, per quanto riguarda le cose comuni destinate a servire i condòmini in misura diversa, concerne il parametro proporzionale dell’uso che ciascuno può farne.

Sulla base di quest’ultimo principio, l’obbligo di contribuire alle spese si fonda sull’utilità che ogni singola proprietà esclusiva può trarre dalla cosa comune.

Per quanto attiene specificamente alla manutenzione dei lucernari posti sul tetto dell’edificio condominiale, la cui funzione prevalente è quella di dare aria e luce all’appartamento su cui si affacciano, le spese di riparazione e/o sostituzione di tali aperture devono essere sostenute dai condòmini che ne traggono diretta utilità, ossia gli appartamenti che vengono illuminati ed arieggiati dalle medesime.

Tale tesi trova conferma nella dottrina e nella giurisprudenza di merito, la quale precisa che “così come il proprietario del solaio può aprire nel tetto abbaini per dare aria e luce ai locali sottostanti, quando l’abbaino sia costruito a regola d’arte e non pregiudichi la funzione di copertura del tetto, né leda altrimenti il diritto degli altri condomini, egualmente egli è tenuto alla manutenzione ed alla riparazione di tali aperture” (Cass. Civ., Sez. II del 1993, n. 744).

E, ancora, nel caso di lucernario condominiale, la spesa per la riparazione dovrà essere ripartita con la tabelle millesimale di proprietà, essendo il lucernario una parte del tetto e trattandosi d’intervento conservativo, salvo diverso accordo tra tutti i condòmini.

CEDIMENTI STRUTTURALI DEL CONDOMINIO: MA IL COSTRUTTORE È FALLITO

Che ne è della polizza decennale sul fabbricato quando fallisce il costruttore? Cosa succede in caso di cedimenti strutturali del condominio appena edificato? È il quesito posto da uno spettatore nell’ambito della rubrica legale del Tg del Condominio. Di seguito la risposta fornita dall’avvocato Massimo Agerli, consulente legale di Ape-Confedilizia di Torino.

D. Sono amministratore di un condominio nel quale, contestualmente, sono anche proprietario di un’unità immobiliare. Lo stabile presenta alcuni difetti di costruzione che necessitano di manutenzione straordinaria urgente, causa cedimenti strutturali. Tali lavori dovrebbero essere coperti dalla garanzia decennale del costruttore, il quale, però, è fallito. Come ci si deve comportare? Quali risposte devo dare ai condòmini? Chi deve farsi carico dei suddetti lavori?

Risponde l’avvocato M. Agerli

R. Purtroppo il fallimento del costruttore renderebbe inutile, dal punto di vista del risultato concreto, il tentativo di azionare la garanzia decennale prevista dall’art. 1669 c.c. (che, comunque, prevede l’obbligo di denuncia del vizio al costruttore entro un anno dalla scoperta e la necessità di agire entro l’anno dalla denuncia). Se il condominio, quando all’epoca ha stipulato l’appalto, non è riuscito ad ottenere dal costruttore una polizza assicurativa a copertura di tali vizi, temo che non vi sia altro da fare che convocare urgentemente l’assemblea e far deliberare sull’esecuzione delle opere i cui costi graveranno, per forza, sui condòmini.

GRAVI DIFETTI COSTRUTTIVI SOLO SE RIGUARDANO LA FRUIBILITÀ DELL’IMMOBILE

[A cura di: Ance]

Si riporta una rassegna della giurisprudenza di merito sulla complessa distinzione tra:

1) difformità e vizi dell’opera per i quali l’articolo 1667 codice civile riconosce l’azione di responsabilità verso l’appaltatore che si prescrive dopo due anni dalla consegna del bene;

2)  gravi difetti costruttivi per i quali è possibile invocare la garanzia decennale cui è tenuto l’appaltatore ai sensi dell’articolo 1669 codice civile.

* Tribunale Modena, sent. n. 193 del 27/1/2016.

I vizi attinenti l’intonacatura esterna rientrano nella definizione dell’articolo 1669 c.c. solo se incidono sulla funzionalità e sul godimento dell’immobile, per esempio: sotto il profilo del venir meno della funzione impermeabilizzante dell’intonaco o della compromissione dell’assetto strutturale dell’edifico. Anche la comprensibile insoddisfazione estetica non corrisponde a un grave difetto per cui opera il termine di prescrizione di cui all’art. 1667 comma 3 c.c.. Né la gravità potrebbe desumersi da una ipotetica minore appetibilità commerciale dell’immobile in quanto contraddistinto da quel difetto

Il Tribunale ha sottolineato, infine, che la garanzia di cui all’articolo 1669 c.c. non può consistere nella mera potenzialità di incidenza del difetto sulla funzionalità e sul godimento dell’opera.

* Tribunale Grosseto, sent. n. 197 del 29/2/2016.

I vizi rilevati nelle singole unità immobiliari e inerenti alla necessità di ripristino di piccole parti di intonaco e tinteggiatura di alcune aree per macchie di umidità, lesioni parapetti, verniciatura ringhiere non sono tali da determinare rovina dell’edificio ovvero di parti strutturali dello stesso né incidono sulla funzionalità del bene. Il vizio, pur se localizzato su parti secondarie dell’immobile, per poter rientrare nella definizione del 1669 c.c. deve essere di entità ed intensità tale da limitare in maniera sostanziale la fruibilità dell’immobile.

* Tribunale Firenze, sez. III, sent. 1/2/2016.

La garanzia di cui all’art. 1669 c.c. non opera per tutti i vizi dell’opera ma esclusivamente ove vengano in rilievo gravi difetti e cioè vizi che pur non compromettendo la stabilità di essa siano idonei a pregiudicare o menomare in modo rilevante il normale godimento, la funzionalità o l’abitabilità dell’immobile cui afferiscono (cfr. Cass. n. 2238/2012). Tale condizione senz’altro ricorre in relazione alle problematiche afferenti l’impianto di depurazione in quanto l’inesistenza di un efficiente sistema di trattamento e smaltimento dei reflui è infatti ostativa allo stesso rilascio dell’abitabilità del fabbricato. Non può, invece, essere considerato grave il difetto costituito dalla non perfetta complanarità dell’asfalto della stradina interna condominiale.

* Tribunale Firenze, sez. III, sent. 4/2/2016.

Fenomeni quali condensazioni superficiali di umidità, la cui causa è la troppo bassa temperatura superficiale delle strutture dovuta ad un non corretto isolamento termico delle strutture stesse devono essere qualificati come gravi difetti. Il fatto di essere (le strutture) scarsamente coibentate comporta il non soddisfacimento delle prestazioni relative alla verifica della condensazione superficiale e della trasmittanza minima di Legge (D. lgs 192/205). Tali difetti sono palesemente idonei ad incidere sulla salubrità dei locali e quindi a pregiudicare in modo grave il normale godimento e la funzionalità degli stessi (in questo senso cfr. Cass. n. 2238/2012).

ENTRATE, CIRCOLARE OMNIBUS, TERZA PUNTATA: ECOBONUS E CASE POPOLARI

Di seguito, la terza puntata dell’approfondimento relativo alla Circolare n. 20/E con la quale l’Agenzia delle Entrate ha fornito tutti i chiarimenti fiscali inerenti le prescrizioni introdotte dalla legge di Stabilità, ivi compresi quelli aventi ad oggetto la casa, il condominio e il comparto immobiliare. Il focus di oggi è dedicato sll’ecobonus per le case popolari.

ECOBONUS E CASE POPOLARI

Il comma 87 rende fruibili le detrazioni fiscali del 65 per cento – previste per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici dall’art. 1, commi da 344 a 347, della legge n. 296 del 2006, nonché dall’art. 14 del decreto legge n. 63 del 2013 – anche da parte degli Istituti Autonomi per le Case Popolari (IACP), comunque denominati, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016, relativamente agli interventi realizzati su immobili di loro proprietà adibiti ad edilizia residenziale pubblica.

In considerazione del rilevante ruolo sociale svolto dagli enti in questione, la disposizione introduce un’importante apertura nell’impianto normativo della detrazione in esame, consentendone l’applicazione anche per gli interventi riguardanti taluni immobili “patrimoniali” concessi in locazione, a condizione che siano adibiti a edilizia residenziale pubblica e siano di proprietà degli Istituti autonomi in questione, comunque essi siano denominati, i quali hanno come compito la gestione di tale patrimonio.

SCALE CONDOMINIALI: COME RIPARTIRE LE SPESE DI PULIZIA E ILLUMINAZIONE?

In che modo si ripartiscono le spese di pulizia ed illuminazione delle scale condominiali? È il quesito posto da uno spettatore nell’ambito della rubrica legale del Tg del Condominio. Di seguito la risposta fornita dall’avvocato Chiara Magnani, di Parma.

D. So che le spese di pulizia e illuminazione delle scale vanno ripartite secondo la tabella millesimale di proprietà perché non si riferiscono al funzionamento ma al decoro e all’utilizzabilità dei condòmini e degli estranei al condominio. Personalmente, mi trovo di fronte una palazzina condominiale di 7 unità immobiliari, con un’unica scala e terrazzo di copertura (lastrico solare) di proprietà comune ai 7 condòmini; reputo corretta la ripartizione con i millesimi generali di proprietà, e cerco il supporto di specifiche sentenze. Un’altra scala con 10 unità immobiliari ha la terrazza di copertura di proprietà esclusiva ad uno solo dei condòmini, ma con vincolo di usufrutto a favore dei restanti 9 conòomini per la manutenzione delle antenne tv. Sarebbe applicabile la suddetta ripartizione delle riferite spese? 

Risponde l’avv. Magnani

R. Il riformulato art. 1124 c.c. prevede che le spese di manutenzione e ricostruzione delle scale vadano addebitate ai singoli proprietari per il 50% in base al valore millesimale dei singoli piani e per il restante 50% in misura proporzionale all’altezza di ciascun piano. Nel caso, pertanto – a titolo esemplificativo – della manutenzione di ringhiere, gradini, pianerottoli e tutti gli accessori delle scale, il criterio di ripartizione è quello sopra descritto.

In caso, invece, delle spese di pulizia ed illuminazione la Suprema Corte (sentenza n. 432/2007) ha affermato – dopo diverse e contrastanti pronunce – che la spesa vada ripartita in base al criterio proporzionale dell’altezza dal suolo di ciascun piano o porzione di piano a cui esse servono. Le spese di pulizia e illuminazione, infatti, afferiscono l’uso e il godimento della cosa, pertanto, il singolo condomino è tenuto al pagamento in base all’utilità che trae dalla cosa comune. 

L’ultimo orientamento della Corte, pertanto, utilizza il criterio dell’articolo 1124 c.c. (altezza del piano) privandolo però dell’altro componente (valore della quota) proprio per evidenziare come chi vive ai piani alti sporchi e logori le scale in misura maggiore rispetto a chi vive al piano terra. Ovviamente è possibile per l’assemblea modificare, a maggioranza, i criteri di ripartizione della spesa per la pulizia/illuminazione delle scale optando, per esempio, per ripartire la spesa in base all’uso che ciascun condomino può fare del bene comune ex art 1123 c.c. 

ENTRATE, CIRCOLARE OMNIBUS, SECONDA PUNTATA: CONDÒMINI INCAPIENTI

Di seguito, la seconda puntata dell’approfondimento relativo alla Circolare n. 20/E con la quale l’Agenzia delle Entrate ha fornito tutti i chiarimenti fiscali inerenti le prescrizioni introdotte dalla legge di Stabilità, ivi compresi quelli aventi ad oggetto la casa, il condominio e il comparto immobiliare. Il focus di oggi è dedicato alla cessione del bonus fiscale ai fornitori, da parte dei condòmini incapienti.

CESSIONE BONUS RIQUALIFICAZIONE

Il comma 74, oltre a prorogare le precedenti agevolazioni per gli interventi energetici, con riferimento alle spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici, consente ai contribuenti di cui all’art. 11, comma 2, e all’art. 13, comma 1, lettera a), e comma 5, lettera a), del TUIR di cedere la detrazione per le spese sostenute dal 1º gennaio al 31 dicembre 2016, sotto forma di un corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato i predetti interventi. Per le modalità attuative della cessione del credito si rinvia al provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate. 

La disposizione riguarda i soli contribuenti che ricadono nella c.d. no tax area, vale a dire i possessori di redditi esclusi dalla imposizione ai fini dell’IRPEF o per espressa previsione o perché l’imposta lorda è assorbita dalle detrazioni di cui al citato art. 13 del TUIR, i quali non avrebbero potuto, in concreto, fruire della corrispondente detrazione atteso che la stessa spetta fino a concorrenza dell’imposta lorda. 

Si tratta, in particolare:

* dei soggetti titolari solo di redditi di pensione di importo non superiore a 7.500 euro, redditi di terreni per un importo non superiore a 185,92 euro e del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze per i quali, ai sensi del citato art. 11, comma 2, del TUIR l’imposta non è dovuta;

* dei contribuenti indicati nell’art. 13 del TUIR, per i quali le specifiche detrazioni dall’imposta lorda ivi previste, commisurate al reddito complessivo e differenziate in base alla categoria reddituale che concorre a formare il reddito complessivo medesimo di fatto, abbattono l’imposta lorda, vale a dire:

a) dei titolari di un reddito complessivo non superiore a 8.000 euro a cui concorrono i redditi di lavoro dipendente (ad esclusione dei redditi derivanti da trattamenti pensionistici di cui all’art. 49, comma 2, lett. a), del TUIR) ovvero i seguenti redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente: compensi percepiti dai lavoratori soci di cooperative di produzione e lavoro (art. 50, comma 1, lett. a); le indennità percepite a carico di terzi dai lavoratori dipendenti in relazione a prestazioni rese sulla base di incarico connesso alla propria qualifica di dipendente (art. 50, comma 1, lett. b); le borse di studio, i premi e i sussidi corrisposti per fini di studio o di addestramento professionale (art. 50, comma 1, lett. c); i compensi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (art. 50, comma 1, lett. c-bis); le remunerazioni dei sacerdoti (art. 50, comma 1, lett. d); le prestazioni pensionistiche erogate dalle forme di previdenza complementare (art. 50, comma 1, lett. h-bis); i compensi per lavori socialmente utili (art. 50, comma 1, lett. l);

b) titolari dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all’art. 50, comma 1, lettere e), f), g), h) e i), (rispettivamente, i compensi per attività libero professionale intramuraria svolta dal personale dipendente del Servizio sanitario nazionale, le indennità, i gettoni di presenza e gli altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni per l’esercizio di pubbliche funzioni, le indennità corrisposte per cariche elettive, le rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato diverse da quelle aventi funzione previdenziale, gli altri assegni periodici alla cui produzione non concorrono né capitale né lavoro), i redditi di lavoro autonomo di cui all’art. 53, i redditi derivanti dall’esercizio di attività d’impresa minore di cui all’art. 66, i redditi derivanti da attività commerciali e di lavoro autonomo svolte occasionalmente di cui all’art. 67, comma 1, lettere i) e l).

Secondo quanto specificato dal provvedimento, sulla base della relazione tecnica, la disposizione in esame si applica alle sole spese per interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni degli edifici e consente al condomino incapiente di cedere, sotto forma di credito, la detrazione teoricamente spettante in favore dei fornitori che hanno eseguito i lavori, a titolo di pagamento della quota di spese a suo carico. I fornitori non sono, tuttavia, obbligati ad accettare, in luogo del pagamento loro dovuto, il credito in questione. 

Il credito ceduto al fornitore, a titolo di pagamento di parte del corrispettivo ha le medesime caratteristiche della “teorica” detrazione ceduta e, pertanto, il fornitore può utilizzarlo in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del d. lgs n. 241 del 1997, in dieci rate annuali a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui riceve il pagamento.

La quota del credito che non è fruita nell’anno è utilizzabile negli anni successivi e non può essere chiesta a rimborso.

ENTRATE, CIRCOLARE OMNIBUS, PRIMA PUNTATA: LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

Nei giorni scorsi l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Circolare n. 20/E con la quale fornisce tutti i chiarimenti fiscali inerenti le prescrizioni introdotte dalla legge di Stabilità. 

Pubblichiamo giorno per giorno, a puntate, le risposte ai dubbi che hanno a che vedere con casa, condominio e settore immobiliare.

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA 

Il comma 74 proroga al 31 dicembre 2016 la detrazione, nella misura del 65 per cento, delle spese sostenute per:

* gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti di cui all’art.1, commi da 344 a 347 della legge n. 296 del 2006;

* l’acquisto e la posa in opera delle schermature solari di cui all’allegato M al decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311;

* l’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili;

* gli interventi di riqualificazione energetica relativi a parti comuni degli  edifici di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio.

La proroga è disposta modificando i termini di scadenza indicati nell’art. 14 del decreto legge n. 63 del 2014 che già prorogava al 31 dicembre 2015 le detrazioni per gli interventi di efficienza energetica, senza modificarne l’impianto normativo di riferimento. Pertanto, restano valide le disposizioni istitutive dell’agevolazione, i relativi decreti e provvedimenti di attuazione, salvo aggiornamenti che potrebbero essere introdotti con decreto del Ministero dello Sviluppo economico per tener conto dell’adeguamento degli standard energetici, nonché i documenti di prassi che ne hanno illustrato l’applicazione.

CRONACA FLASH DALLA CASA E DAL CONDOMINIO

Torturato e ucciso

perché rifiuta lo sfratto

È morto in casa dopo una lunga serie di sevizie l’uomo di 33 anni, residente in un paesino della provincia di Parma, che si era rifiutato di liberare l’appartamento dal quale era stato sfrattato. A finire in manette per l’omicidio del 33enne sono stati il compagno della proprietaria dell’alloggio e altri cinque complici. Secondo le indagini, sembra che l’intenzione del commando, armato di mazze e spranghe, fosse quella di convincere lo sfrattato a lasciare la casa “con le cattive”. Resta da capire come sia stato possibile che la situazione sia degenerata a tal punto.

Esplosione in condominio

Muore carbonizzato

Tragedia al quinto piano di una palazzina in provincia di Forlì, dove un uomo di 54 anni è morto carbonizzato a seguito dell’incendio del monolocale nel quale viveva in affitto. A innescare le fiamme è stata una potente deflagrazione, probabilmente scaturita da una fuga di gas, che ha letteralmente fatto saltare in aria l’appartamento. Una volta domate le fiamme, il 54enne è stato trasportato nel reparto grandi ustioni dell’ospedale, ma per lui non c’è stato nulla da fare.

Cede ringhiera del balcone

uomo precipita nel vuoto

È morto sul colpo l’uomo di 39 anni precipitato dal balcone del suo appartamento, situato al secondo piano di una palazzina nel bresciano. Secondo la ricostruzione dell’accaduto, la vittima era uscita sul terrazzo per fumare una sigaretta e si trovava appoggiato alla ringhiera, quando questa ha ceduto improvvisamente, facendolo cadere nel vuoto per oltre 10 metri. Dal racconto dei vicini, sembra che la vittima avesse già segnalato alla proprietà il pericoloso stato in cui versava la balconata. Oltre alla compagna, il 39enne lascia un figlio di appena un anno e mezzo.

Scoperto un capriolo 

nel giardino di casa

Pomeriggio decisamente fuori dall’ordinario per una famiglia residente in un comune della provincia di Novara. Verso le 17,30, infatti, hanno sentito dei lamenti provenire dal giardino della loro villetta e, quando sono andati a vedere di cosa si trattasse, si sono trovati di fronte un esemplare di capriolo maschio, dell’età di 2 anni, rimasto incastrato nella recinzione di ferro che circonda la proprietà. L’animale è stato liberato e trasportato in un parco naturalistico della zona grazie all’intervento del Centro per il recupero dei mammiferi selvatici.

Incendio per ripicca

Arrestato vicino di casa

Un uomo di 33 anni, residente in provincia di Latina è stato arrestato per aver tentato di dar fuoco all’abitazione del vicino di casa, colpevole di essersi intromesso per sedare una lite tra questi e la sorella. A spegnere le fiamme è stato un altro condomino della palazzina, che aveva notato il piromane scendere le scale con un accendino e una bottiglia d’alcol in mano, farfugliando frasi sconnesse.