[A cura di: avv. Rosalia Del Vecchio – Uppi Castel Maggiore]
Nel caso in esame (Corte Appello Bologna, sent. 17.07.2015, n. 1327/2015) il conduttore chiedeva la riduzione del canone di locazione in conseguenza del mancato godimento dell’immobile locato per il tempo necessario allo svolgimento di alcuni lavori di riparazione resisi necessari a causa della vetustà dell’immobile. Chiedeva inoltre il rimborso delle somme pagate per i lavori che, in quanto straordinari, sarebbero spettati alla proprietà.
Le domande in questione venivano respinte in primo grado e così sottoposte al vaglio della Corte d’Appello. Anche la Corte d’Appello di Bologna ha respinto le domande svolte dal conduttore argomentando come segue.
La Corte ha affermato l’inammissibilità della domanda di riduzione del canone di locazione per il minore godimento del bene immobile locato in relazione a tutti gli episodi denunciati (lavori di sistemazione del bagno, riparazione della tubatura di conduzione dell’acqua calda) risultando assolutamente indeterminata la richiesta non avendo la appellante neppure specificato la entità (né il riferimento temporale) delle somme di cui pretende la restituzione e, comunque, dovendosi rilevare, in via assorbente (come peraltro già correttamente evidenziato dal primo giudice), la contrarietà a buona fede della pretesa azionata risultando provata e non contestata la unilaterale condotta più volte attuata dalla conduttrice di sospensione dal pagamento dei canoni di locazione.
Al riguardo, è stato richiamato il consolidato indirizzo della Corte di Cassazione secondo cui “il conduttore di un immobile non può astenersi dal versare il canone, ovvero ridurlo unilateralmente, nel caso in cui si verifichi una riduzione o una diminuzione nel godimento del bene, quand’anche tale evento sia ricollegabile a fatto del locatore. La sospensione totale o parziale dell’adempimento dell’obbligazione del conduttore è, difatti, legittima soltanto qualora venga completamente a mancare la controprestazione da parte del locatore, costituendo altrimenti un’alterazione del sinallagma contrattuale che determina uno squilibrio tra le prestazioni delle parti.
Inoltre, secondo il principio “inadimplenti non est adimplendum”, la sospensione della controprestazione è legittima solo se conforme a lealtà e buona fede” (Sez. 6-3, Ordinanza n. 13887 del 23/06/2011)”.
Da ultimo, il collegio giudicante ha evidenziato che la domanda di riduzione del canone collegata al disagio (peraltro non provato) dipeso dai lavori di sistemazione del tetto dell’immobile non poteva essere comunque rivolta nei confronti della proprietaria trattandosi di opere deliberate dal condominio nell’interesse di tutti i condòmini.
Spaccio nell’androne:
in manette un 45enne
È stato colto in flagranza di reato l’uomo di 45 anni che spacciava droga nell’androne di un condominio del cagliaritano. I militari dell’Arma avevano notato il continuo viavai di persone, soprattutto giovani, nei pressi della palazzina e, dopo aver fermato un acquirente, sono entrati in azione cogliendo il 45enne nel pieno delle sue attività illecite. L’uomo aveva con sé circa 40 grammi di marijuana e hashish, oltre a una dose di cocaina.
Rissa in condominio
finisce a coltellate
È stato arrestato per tentato omicidio e denunciato per lesioni gravi l’uomo di 61 anni, protagonista assieme alla vittima, di una furibonda lite condominiale avvenuta a Roma. I due avevano cominciato ad affrontarsi a calci e pugni durante l’assemblea di condominio, per poi finire entrambi in ospedale, ciascuno per conto proprio. Quando però si sono incrociati nei corridoi del nosocomio, il 61enne ha estratto dalla tasca un coltello a serramanico e si è scagliato contro il vicino di casa, ferendolo. Avvertiti dal personale, sono intervenuti i carabinieri che hanno fermato l’aggressore.
Rapinatori violenti
bloccati dal vicinato
Ancora un episodio di aggressione in abitazione, questa volta in provincia di Foggia. Il padrone di casa, un 51enne che si trovava fuori casa al momento dell’effrazione, era rientrato a seguito dell’allarme lanciato dai vicini, insospettiti da strani movimenti provenienti dal suo appartamento. Una volta sul posto, però, si era trovato di fronte ai due ladri, intenti a rovistare nell’appartamento. I malviventi, colti sul fatto, avevano tentato di scappare facendosi strada a suon di calci e pugni. Se non fosse che, ad attenderli fuori, c’era l’intero vicinato e i carabinieri, arrivati nel frattempo.
Incendio in villa:
salvi tutti meno il cane
Potrebbe essere stata una stufa a legna posta al pianterreno la causa del rogo che ha completamente distrutto una casa in provincia di Sondrio. Quando gli occupanti si sono resi conto dell’incendio non hanno potuto fare altro che fuggire e chiamare i vigili del fuoco. A subire danni, soprattutto la mansarda, anche se, per precauzione e per consentire le necessarie verifiche, tutti gli abitanti sono stati fatti evacuare. L’unica vittima del disastro, si è appreso una volta domate le fiamme, è stata il cagnolino di famiglia, ritrovato senza vita in cucina.
Giovane si suicida
con un braciere
È morto per effetto delle esalazioni da monossido di carbonio l’uomo di 34 anni ritrovato privo di vita dai vigili del fuoco, nella sua casa in provincia di Belluno. Con ogni probabilità, però, non si è trattato di un incidente, ma di un gesto estremo, studiato nei minimi dettagli. Quando i soccorritori sono giunti sul posto, infatti, hanno trovato un biglietto sulla porta d’ingresso che li metteva in guardia sulla possibile presenza di gas all’interno dell’abitazione. Il giovane aveva sigillato le fessure della stanza e acceso un braciere dal quale si era poi sviluppato il monossido di carbonio.
La sostituzione dei sanitari può beneficiare del bonus ristrutturazioni? È una delle domande cui risponde la circolare numero 3/E emanata lo scorso 2 marzo dall’Agenzia delle Entrate per fornire informazioni e rispondere ai più frequenti quesiti e dubbi in materia fiscale.
Sostituzione dei sanitari
e detrazione delle spese
D. Si chiede se è possibile fruire della detrazione, ai sensi dell’art. 16-bis del TUIR, per la sostituzione dei sanitari ed in particolare per la sostituzione della vasca con altra vasca con sportello apribile o con box doccia, considerando gli interventi come eliminazione delle barriere architettoniche, così come affermano i media e le imprese esecutrici dei lavori.
R. Ai sensi dell’art. 16-bis, comma 1, lett. b) ed e) del TUIR è possibile fruire della detrazione Irpef del 36 per cento (attualmente 50 per cento) per le spese sostenute, tra l’altro, per gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia di cui, rispettivamente, alle lett. b), c) e d) dell’art. 3 del DPR n. 380 del 2001, eseguiti su singole unità immobiliari residenziali nonché per le spese sostenute per gli interventi “finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche …” eseguiti anche su parti comuni.
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti interpellato in proposito dalla scrivente ha precisato che l’intervento di sostituzione della vasca da bagno con altra vasca con sportello apribile o con box doccia, ancorché non assicuri una accessibilità nell’accezione più completa così come stabilito dal DM n. 236 del 1989, può ritenersi comunque finalizzato all’eliminazione delle barriere architettoniche, in quanto in grado di ridurre in parte gli “ostacoli fisici fonti di disagio per la mobilità di chiunque” e di migliorare “la sicura utilizzazione delle attrezzature”.
In merito al corretto inquadramento edilizio degli interventi in argomento, il Ministero ha precisato che gli stessi “si qualificano come interventi di manutenzione ordinaria in quanto interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento, e sostituzione delle finiture degli edifici come stabilito dall’art. 3 del DPR n. 380/2001“. In base alle indicazioni fornite dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la scrivente ritiene che gli interventi in esame non siano agevolabili ai sensi dell’art. 16-bis del TUIR, in quanto inquadrati tra gli interventi di manutenzione ordinaria.
Si ritiene, inoltre che, l’intervento di sostituzione della vasca da bagno con altra vasca con sportello apribile o con box doccia non sia agevolabile neanche come intervento diretto alla eliminazione delle barriere architettoniche, anche se in grado di ridurre, almeno in parte, gli ostacoli fisici fonti di disagio per la mobilità di chiunque e di migliorare la sicura utilizzazione delle attrezzature sanitarie. Nella risposta fornita dall’Amministrazione interpellata non è, infatti, specificato che tale intervento presenti le caratteristiche tecniche di cui al DM 236 del 1989 e ciò determina, secondo quanto chiarito con le circolari n. 57 del 1998 e 13/E del 2001, che le relative spese non sono detraibili ai sensi dell’art. 16-bis del TUIR. Sulla base delle circolari richiamate, infatti, gli interventi che non presentano le caratteristiche tecniche previste dalla legge relativa all’abbattimento delle barriere architettoniche (cfr. legge n. 13 del 1989, disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, e DM n. 236 del 1989) non possono essere qualificati come tali e, pertanto, non sono agevolabili.
Resta fermo che la sostituzione della vasca, e dei sanitari in generale, può considerarsi agevolabile se detta sostituzione, singolarmente non agevolabile, sia integrata o correlata ad interventi maggiori per i quali compete la detrazione d’imposta in forza del carattere assorbente della categoria di intervento “superiore” rispetto a quella “inferiore” (cfr. circolare n. 57 del 1998), come nel caso, ad esempio, del rifacimento integrale degli impianti idraulici del bagno, con innovazione dei materiali, che comporti anche la sostituzione dei sanitari.
I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate erano attesi, e richiesti a gran voce da numerose associazioni, afferenti sia alla gestione condominiale, sia alle aziende impiantistiche. Ora, le specifiche sono arrivate, con il provvedimento al numero 43434, ed emesso lo scorso 22 marzo.
Il documento, tra le altre cose, puntualizza che i contribuenti ricadenti nella no tax area, cioè i possessori di redditi esclusi dall’imposizione Irpef per espressa previsione o perché l’imposta lorda è assorbita dalle detrazioni per tipologia di reddito posseduto e che pertanto, risultando “incapienti”, non potrebbero fruire del bonus del 65% per le spese relative a interventi di riqualificazione energetica su parti comuni condominiali, possono cedere, sotto forma di credito, ai fornitori che hanno effettuato i lavori, la detrazione loro spettante.
A stabilirlo, l’articolo 1, comma 74, della legge 208/2015 (Stabilità 2016), secondo cui, “per le spese sostenute dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali”, i contribuenti che si trovano nella condizione di incapienza possono “optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato i predetti interventi, con modalità da definire con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate”.
Le modalità
Il provvedimento 22 marzo 2016, detta appunto le modalità attuative della norma, cui devono attenersi i contribuenti interessati (articolo 11, comma 2, e articolo 13, comma 1, lettera a), e comma 5, letteraa), del Tuir), il condominio (tramite l’amministratore o il condomino incaricato) e i fornitori che ricevono il credito a titolo di pagamento della quota di spesa a carico del singolo condomino.
La situazione di incapienza deve sussistere nel periodo d’imposta 2015 e la cessione può avvenire solo nei confronti dei fornitori di beni e servizi che hanno realizzato gli interventi di riqualificazione energetica per il condominio. Il credito cedibile, pari al 65% dei costi a carico del singolo condomino in base alla tabella millesimale di ripartizione, riguarda le spese sostenute nel 2016, anche se riferite a interventi iniziati in anni precedenti. È necessario che il condominio effettui, entro il 31 dicembre 2016, il pagamento delle spese corrispondenti alla parte non ceduta sotto forma di credito mediante l’apposito bonifico bancario o postale.
Per effettuare la cessione del credito, la volontà dei condòmini interessati deve risultare dalla delibera assembleare che approva i lavori oppure, in alternativa, da una specifica comunicazione inviata successivamente al condominio. Quest’ultimo dovrà annunciare tale volontà ai fornitori che, a loro volta, dovranno rispondere al condominio, in forma scritta, di accettare la cessione del credito, a titolo di parziale pagamento del corrispettivo.
Entro il 31 marzo 2017, a pena di inefficacia della cessione del credito, il condominio dovrà comunicare in via telematica, all’Agenzia delle Entrate, una serie di dati, per consentire il controllo della cessione stessa e della fruizione del credito. Ne dovrà essere data notizia anche ai fornitori cessionari del credito.
A partire dal 10 aprile 2017, i fornitori potranno utilizzare il credito – da ripartire in dieci quote annuali di pari importo – in compensazione, tramite modello F24, esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, con possibilità di riportare nei periodi d’imposta successivi l’eventuale quota non fruita nel periodo di spettanza.
Il provvedimento, infine, disciplina i controlli da parte dell’amministrazione finanziaria:
* se viene accertato che la detrazione non spetta (anche parzialmente), il relativo importo, maggiorato di interessi e sanzione, verrà recuperato nei confronti del condomino;
* se viene accertata l’indebita fruizione (anche parziale) del credito, il relativo importo, maggiorato di interessi e sanzione, verrà recuperato nei confronti del fornitore.