• Home
  • Chi siamo
  • Collegamenti
  • Abbonamento
  • Registrati
  • Accedi
  • Contatti
Quotidiano del Condominio
.
  • Attualità
  • FAQ Coronavirus
  • Giurisprudenza in condominio
    • Dottrina condominiale
    • Leggi e sentenze
  • Condominio
  • Fiscalità condominiale
  • Mercato Immobiliare
  • Quesiti
    • Quesiti fiscali
    • Quesiti legali
  • Risparmio energetico
  • Ristrutturazione
Cerca
  • Leggi e sentenze

Rubare elettricità al condominio in cui si risiede? “Non è furto”

  • Quotidiano Del Condominio
  • 5 gennaio 2018

La sottrazione, da parte di un condomino, dell’energia elettrica condominiale, non integra il furto ma solo l’appropriazione indebita, peraltro nemmeno aggravata da abuso di relazioni di coabitazione, non essendo configurabile un tal genere di relazioni tra inquilini di uno stesso stabile condominiale, ma soltanto tra quelli di essi che vivono nella stessa abitazione. È quanto disposto dalla Corte di Cassazione con la sentenza 57749/2017, di cui riportiamo un estratto.

————-

CORTE DI CASSAZIONE

Sez. V pen., sent. n. 57749/2017

————

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza del 2 novembre 2016, la Corte di appello di Palermo confermava la sentenza del Tribunale di Termini Imerese che aveva ritenuto, in rito abbreviato, M.M. colpevole del delitto di cui agli artt. 624, 625 n. 2 cod. pen., per essersi impossessata di energia elettrica sottraendola al condominio di cui era parte la sua abitazione, con la violenza consistita nel collegare due fili all’impianto delle luci delle scale.

La Corte rigettava i motivi di appello considerando che:

  • l’imputata aveva ammesso l’addebito, dichiarando di avere fatto installare i fili rinvenuti da un tecnico di sua conoscenza e di averlo fatto perché spinta dal bisogno, avendo quattro figli a carico ed il marito disoccupato;
  • il collegamento era avvenuto forzando la gomma che isolava il cavo elettrico condominiale e, quindi, con violenza sulle cose;
  • la pena inflitta dal primo giudice, sostituita quella detentiva con la libertà controllata, appariva adeguata alla gravità del fatto.

2. Propone ricorso l’imputata, a mezzo del suo difensore, articolando le proprie censure in quattro motivi.

2.1. Con il primo deduce la violazione di legge, ed in particolare degli artt. 624, 625 n. 2 cod. pen., per la mancata riqualificazione della condotta nel paradigma dell’art. 646 cod. pen..

Non vi era, innanzitutto, la prova che gli altri condòmini non avessero consentito l’allaccio abusivo della prevenuta e, comunque, la condotta consumata dalla medesima doveva essere ricondotta alla fattispecie disciplinata dall’art. 646 cod. pen., visto che l’imputata si era appropriata di un bene, l’energia elettrica del condominio, almeno pro quota di sua proprietà e nel suo possesso.

(omissis)

Considerato in diritto

1. Il primo motivo di censura, speso sulla corretta qualificazione giuridica della condotta posta in essere dall’imputata, è fondato ed il suo accoglimento assorbe gli ulteriori motivi di doglianza.

Vero è che tale questione non era stata dedotta con i motivi di appello ma la stessa è rilevabile di ufficio, ai sensi dell’art. 609, comma 2, cod. proc. pen., in quanto, nell’odierno caso concreto, il punto può essere trattato nei limiti nei quali è stato storicamente ricostruito dai giudici di merito (così, da ultimo: Sez. 5, n. 23391 del 17/03/2017).

L’imputata aveva sottratto – come la stessa aveva ammesso e come si era dedotto dalla presenza dei fili elettrici che collegavano l’impianto condominiale a quello della sua abitazione – l’energia elettrica già transitata dal contatore che registrava i consumi del condominio. Si trattava pertanto di energia ad esso appartenente e pro quota di spettanza anche della ricorrente. Energia che era nel possesso sia dalla ricorrente, sia degli altri condòmini, ciascuno dei quali poteva consumarla ed utilizzarla al di fuori della stretta sorveglianza degli altri condòmini (esercitando, quindi, quel potere di fatto che costituisce il discrimine fra il delitto di furto e quello di appropriazione indebita).

Così che, in identica fattispecie, questa Corte aveva già avuto modo di precisare (pur in una risalente pronuncia: Sez. 2, n. 13551 del 21/03/2002) che integra il reato di appropriazione indebita la condotta del condomino il quale, mediante allaccio abusivo a valle del contatore condominiale, si impossessi di energia elettrica destinata all’alimentazione di apparecchi ed impianti di proprietà comune.

2. Nella pronuncia da ultimo citata si precisa anche che il reato di appropriazione indebita, da parte di un condomino, di energia elettrica destinata ad uso comune del condominio non può essere ritenuto aggravato, ai sensi dell’art.61 n.11 cod. pen., da abuso di relazioni di coabitazione, non essendo configurabile un tal genere di relazioni tra inquilini di uno stesso stabile condominiale, ma soltanto tra quelli di essi che vivono nella stessa abitazione.

Una conclusione anch’essa da condividersi posto che la “coabitazione” prevista dall’art. 61 n. 11 cod. pen. non può ricomprendere sia ciò che accade nell’abitazione strettamente intesa, ove si svolgono le ordinarie attività della vita privata, e che pertanto merita particolare tutela, sia ciò che avviene nei luoghi comuni condominiali, che, anche in vista della loro comune proprietà e del loro comune possesso, sono utilizzati solo strumentalmente alle necessità dell’abitazione propriamente detta e che non necessitano di altrettanta tutela.

3 – A questa Corte, in considerazione del rito semplificato adottato, è giunto l’intero fascicolo processuale, e, in esso, non si è rinvenuta la necessaria querela (esclusa l’aggravante prevista dall’art. 61 n. 11 cod. pen. non residuano altre ipotesi di procedibilità d’ufficio) – per una condotta che peraltro non era stata rilevata dagli altri condomini (alcuni dei quali erano stati denunciati per il furto dell’energia elettrica prelevata dai cavi dell’ente erogatore) ma dagli operanti intervenuti sul posto – così da doversi prosciogliere la prevenuta con la conseguente formula.

P.Q.M.

Qualificato il fatto ai sensi dell’art. 646 cod. pen., annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l’azione penale non poteva essere esercitata per mancanza di querela.

Tags
  • appropriazione indebita
  • condominio
  • corte di cassazione
  • furto
  • giurisprudenza in condominio
  • luce
  • sentenze
  • Condividi questo articolo
  • twitter
  • facebook
  • google+
  • email
  • rss
L’energia brucia l’inflazione: maxi batosta sulle bollette di luce e gas
Casaconsumproprietà: “Stangata su tariffe e bollette? Ne daranno conto agli elettori”

Related Posts

  • Leggi e sentenze
  • Redazione
  • Gen 5, 2018
Videosorveglianza in condominio: differenze tra impianti privati e condominiali
  • Leggi e sentenze
  • Redazione
  • Gen 5, 2018
Aree destinate a parcheggio e assegnazione di posti auto negli spazi comuni
  • Leggi e sentenze
  • Redazione
  • Gen 5, 2018
Dichiarazione del redditi del condominio

Lascia un commento Annulla risposta

Devi essere connesso per inviare un commento.

Servizio riservato
agli abbonati alla rivista
“Italia Casa e Condominio”

Clicca qui per accedere all’ultima edizione

Ultimi articoli
  • Acquisti immobiliari di nuda proprietà 13 giugno 2025
  • Videosorveglianza in condominio: differenze tra impianti privati e condominiali 13 giugno 2025
  • Standby degli elettrodomestici: in vigore le nuove norme UE per il risparmio energetico 13 giugno 2025
Quotidiano del Condominio

Quotidiano del condominio

  • Homepage
  • Chi siamo
  • Registrati
  • Abbonamento
  • Accedi
  • Contatti
Privacy Policy Cookie Policy
Dalla A alla Zeta Srl – Piazza Martiri della Libertà 3/5 – 10098 Rivoli (TO) | Per informazioni Tel. 333-6278929 – E-Mail: italiacasacondominio@libero.it | P. IVA 12640180019 - Cod. fiscale Registro Imprese 12640180019 - N. REA TO-1305154 - Capitale sociale € 2.000,00 i.v.
Intersezione realizzazione siti web Modena