• Home
  • Chi siamo
  • Collegamenti
  • Abbonamento
  • Registrati
  • Accedi
  • Contatti
Quotidiano del Condominio
.
  • Attualità
  • FAQ Coronavirus
  • Giurisprudenza in condominio
    • Dottrina condominiale
    • Leggi e sentenze
  • Condominio
  • Fiscalità condominiale
  • Mercato Immobiliare
  • Quesiti
    • Quesiti fiscali
    • Quesiti legali
  • Risparmio energetico
  • Ristrutturazione
Cerca
  • Risparmio energetico

Ecobonus: da quando decorre il termine per inviare i documenti all’Enea?

  • Quotidiano Del Condominio
  • 6 febbraio 2018

Ecobonus. Frequentemente è questo l’oggetto dei quesiti inviati dai contribuenti alla rubrica di consulenza di FiscoOggi, l’organo d’informazione dell’Agenzia delle Entrate. Di seguito, l’interrogativo posto da un utente e la risposta fornita dall’esperto, Gennaro Napolitano.

Il quesito

Ho eseguito dei lavori di riqualificazione energetica nel mio appartamento. Il termine di 90 giorni per inviare la documentazione all’Enea decorre dalla chiusura del cantiere o dalla data di effettuazione del pagamento?

La risposta

“Per usufruire della detrazione Irpef relativa agli interventi di riqualificazione energetica, entro 90 giorni dalla fine dei lavori è necessario trasmettere all’Enea la copia dell’attestato di certificazione o di qualificazione energetica (prodotto da un tecnico abilitato) e la scheda informativa relativa agli interventi realizzati. I 90 giorni di tempo per l’invio della documentazione decorrono dal giorno del collaudo dei lavori, a nulla rilevando il momento (o i momenti) di effettuazione dei pagamenti (risoluzione n. 244/E dell’11 settembre 2007, paragrafo 3). Nell’ipotesi in cui, in virtù del tipo di intervento, non sia richiesto il collaudo, il contribuente può provare la data di fine lavori anche con altra documentazione emessa dal soggetto che ha eseguito i lavori (o dal tecnico che compila la scheda informativa). Invece, non è ritenuta valida, a tal fine, una dichiarazione del contribuente resa in sede di autocertificazione (circolare n. 21/E del 23 aprile 2010, paragrafo 3.1). Si ricorda, infine, che la trasmissione della documentazione deve avvenire in via telematica, attraverso l’applicazione web dell’Enea raggiungibile dal sito www.acs.enea.it.

Tags
  • Agenzia delle Entrate
  • detrazioni fiscali
  • ecobonus
  • efficienza energetica
  • Enea
  • riqualificazioni
  • ristrutturazioni
  • Condividi questo articolo
  • twitter
  • facebook
  • google+
  • email
  • rss
Efficienza energetica degli immobili: aperte le iscrizioni al convegno-incubatore
Formazione e libretto dell’amministratore: le soluzioni di ACAP

Related Posts

  • Risparmio energetico
  • Redazione
  • Feb 6, 2018
Contabilizzazione del calore: un mercato da 2,7 miliardi tra efficienza energetica e tecnologie smart
  • Risparmio energetico
  • Redazione
  • Feb 6, 2018
CILA-S incompleta: il Superbonus sfuma, ma ci sono alternative
televisione anziani
  • Risparmio energetico
  • Redazione
  • Feb 6, 2018
Esenzione Canone Rai per gli anziani over 75: tutto quello che c’è da sapere

Lascia un commento Annulla risposta

Devi essere connesso per inviare un commento.

Servizio riservato
agli abbonati alla rivista
“Italia Casa e Condominio”

Clicca qui per accedere all’ultima edizione

Ultimi articoli
  • Autoconsumo collettivo: energia condivisa per un futuro più sostenibile 31 luglio 2025
  • L’assicurazione professionale non copre l’amministratore condannato a restituire somme al condominio 31 luglio 2025
  • È necessario il litisconsorzio per la costituzione di una servitù coattiva 30 luglio 2025
Quotidiano del Condominio

Quotidiano del condominio

  • Homepage
  • Chi siamo
  • Registrati
  • Abbonamento
  • Accedi
  • Contatti
Privacy Policy Cookie Policy
Dalla A alla Zeta Srl – Piazza Martiri della Libertà 3/5 – 10098 Rivoli (TO) | Per informazioni Tel. 333-6278929 – E-Mail: italiacasacondominio@libero.it | P. IVA 12640180019 - Cod. fiscale Registro Imprese 12640180019 - N. REA TO-1305154 - Capitale sociale € 2.000,00 i.v.
Intersezione realizzazione siti web Modena