La gestione degli spazi comuni è sempre un terreno delicato, ma quando entra in gioco il diritto alla mobilità delle persone con disabilità il margine di discrezionalità del condominio si riduce drasticamente. Il tema dei parcheggi riservati è uno dei più emblematici: per chi ha ridotte capacità motorie, poter sostare vicino all’ingresso di casa non è un privilegio, ma una condizione essenziale per vivere l’edificio in autonomia. E la legge, negli anni, ha costruito un sistema di tutele che impedisce all’assemblea di opporsi senza valide ragioni.
Il quadro normativo è ampio e stratificato. La legge 13/1989 e il D.M. 236/1989 hanno introdotto i criteri tecnici per l’accessibilità degli edifici, imponendo la presenza di posti auto riservati nelle nuove costruzioni e negli immobili ristrutturati dopo il 1989. La legge 104/1992 ha rafforzato ulteriormente i diritti delle persone con disabilità, mentre la legge 67/2006 ha qualificato come discriminazione ogni ostacolo che limiti l’accesso agli spazi comuni. La giurisprudenza ha fatto il resto: i tribunali hanno più volte ribadito che negare un parcheggio riservato equivale a violare diritti fondamentali. Tra le decisioni più significative spiccano la sentenza 513/2020 del Tribunale di Verbania e la 12021/2022 del Tribunale di Roma, che hanno dichiarato nulle le delibere assembleari contrarie all’assegnazione di uno stallo a un condomino disabile.
Nella pratica, il diritto nasce dalla richiesta del singolo. Il residente con disabilità deve presentare all’amministratore la documentazione che attesti la propria condizione, come i verbali di invalidità o il riconoscimento ai sensi della legge 104/1992. L’amministratore convoca quindi l’assemblea per individuare il posto più idoneo o valutare la creazione di uno stallo ex novo. In situazioni urgenti, come riconosciuto dal Tribunale di Roma con la sentenza 8863/2022, l’amministratore può assegnare temporaneamente un posto senza attendere la delibera, per evitare che i tempi burocratici compromettano la qualità della vita del richiedente.
L’assemblea può discutere, proporre soluzioni alternative, valutare la posizione più adatta, ma non può negare il diritto. Una delibera che rifiuta il posto auto è nulla, perché contrasta con principi costituzionali e con le norme che tutelano la dignità e la mobilità delle persone con disabilità. Nei condomìni costruiti o ristrutturati dopo il 1989, la legge impone la presenza di almeno un posto riservato ogni 50 stalli, con misure minime di 3,20 metri di larghezza per garantire manovre sicure. Negli edifici più datati, l’obbligo scatta solo su richiesta, ma il condominio deve comunque individuare una soluzione adeguata, anche convertendo altre aree comuni con le maggioranze previste dall’articolo 1136 del Codice civile.
Quando gli spazi interni non sono sufficienti, il singolo può rivolgersi al Comune per ottenere uno stallo su suolo pubblico, ma solo dopo aver dimostrato l’impossibilità di realizzarlo all’interno del condominio. È una soluzione estrema, pensata per evitare che l’assenza di cortili o parcheggi interni si traduca in un ostacolo insormontabile.
Il principio che emerge è chiaro: l’accessibilità prevale sugli interessi generali del condominio. La predisposizione di un posto auto riservato non è una concessione, ma un obbligo giuridico e morale. E l’assemblea, pur potendo decidere come organizzare gli spazi, non può mai trasformarsi in un ostacolo ai diritti fondamentali di chi vive ogni giorno le difficoltà della mobilità ridotta.