Abbiamo installato un impianto fotovoltaico e periodicamente riceviamo un rimborso per l’energia prodotta e immessa in rete. Questa è la premessa, alla quale segue il quesito. Per un appartamento in comproprietà fra i coniugi, i ricavi derivanti dall’immissione in rete dell’energia elettrica prodotta da un impianto fotovoltaico – e non consumata per gli usi domestici – possono essere dichiarati sul 730 al 50% come la rendita catastale della casa?
L’energia prodotta dall’impianto fotovoltaico e non auto-consumata, può essere ceduta sul mercato con il servizio di scambio sul posto, una particolare forma di autoconsumo in sito che consente di compensare l’energia elettrica prodotta e immessa in rete in un determinato momento con quella prelevata e consumata in un momento differente da quello in cui avviene la produzione.
Con tale servizio, il GSE esegue due tipologie di pagamenti:
• il contributo in conto scambio, ossia un rimborso parziale delle bollette elettriche;
• l’eventuale liquidazione delle eccedenze maturate nell’anno.
Nel caso di persona fisica, il contributo in conto scambio non assume rilevanza fiscale. Mentre le eccedenze liquidate dal GSE costituiscono reddito diverso ai sensi dell’articolo 67 del TUIR. Pertanto tali somme andranno dichiarate nel modello 730, nel quadro D, rigo D5.
Si ricorda, da ultimo, che ai fini di una corretta compilazione della dichiarazione dei redditi, l’utente può scaricare la certificazione delle suddette eccedenze dal portale del GSE, accedendo all’area clienti.
L’attività di compravendita e gestione immobiliare in Italia è in costante crescita e trasformazione.
Per tali motivi, la Commissione “Servizi” dell’UNI ha rivisto la normativa relativa a questo ambito.
Il risultato di questa revisione è la: UNI 10801:2024 “Attività professionali non regolamentate – Amministratore di condominio – Requisiti di conoscenza, abilità, autonomia e responsabilità“, che sostituisce la UNI 10801:2016.
Gli amministratori di condominio si occupano di gestire servizi tecnologici, manutentivi ed energetici negli edifici, affrontando una vasta gamma di attività che vanno dall’energia alla sicurezza, dalla manutenzione al risparmio energetico.
Il professionista che si occupa di questa gestione deve quindi essere competente, ben preparato e costantemente aggiornato per affrontare le sfide del settore in evoluzione.
La formazione continua è considerata essenziale per migliorare le proprie competenze e garantire un servizio di alta qualità orientato alla soddisfazione del cliente, il cui benessere è prioritario. Inoltre, è possibile che l’amministratore operi con il supporto di collaboratori per ottimizzare l’efficienza e l’efficacia delle attività svolte.
La nuova versione della normativa introduce importanti cambiamenti per adeguarsi alle evoluzioni del settore, come la gestione della privacy condominiale, i parametri di qualità professionale e linee guida per la rendicontazione economica.
Questa revisione mira a fornire un servizio di qualità, allineato alle esigenze del mercato e in sintonia con le direttive future, come quelle sulle abitazioni ecologiche.
Vorrei installare una vepa. Esiste, per il corrente anno, un bonus che consenta l’agevolazione delle spese per l’acquisto e l’installazione di vetrate scorrevoli?
La realizzazione di vetrate scorrevoli può dare diritto sia al bonus ristrutturazioni, sia all’ecobonus:
• 1 – al bonus ristrutturazione (detrazione 50%) solamente se rientra in un intervento più ampio di ristrutturazione, oppure se si tratta di vetrata esterna realizzata con vetri antisfondamento, al fine di prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi;
• 2 – all’ecobonus (detrazione 50%) se gli interventi riguardanti le finestre, comprensive di infissi, determinano:
– a) un miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti con la fornitura e posa in opera di una nuova finestra comprensiva di infisso;
– b) un miglioramento delle caratteristiche termiche dei componenti vetrati esistenti, con integrazioni e sostituzioni.
L’intervento, rientrante nell’elenco delle casistiche di lavori effettuabili in edilizia libera, è agevolabile in base alle disposizioni del bonus ristrutturazioni con detrazione del 50% del costo suddivisa in 10 anni. Si tratta del cosiddetto “bonus vetrate“.
Si ricorda che l’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 906-209/2022, ha fornito parere positivo sulla possibilità di usufruire delle detrazioni fiscali per l’installazione delle vetrate panoramiche, cosiddette “VEPA”, se anti-sfondamento.
Nel caso specifico, un contribuente richiedeva chiarimenti in merito al beneficio delle detrazioni fiscali per l’installazione di vetrate panoramiche amovibili che intendeva posizionare sui balconi della propria abitazione.
In particolare, il contribuente supponeva che le VEPA potessero beneficiare di detrazioni fiscali quali misure anticrimine in accordo al bonus ristrutturazioni, “ovvero, eventualmente, qualora dotate di vetri idonei a garantire schermatura solare (e quindi tecnicamente utili all’efficientamento energetico dell’edificio) fossero agevolabili in accordo all’Ecobonus”.
Nella sua risposta, l’Agenzia delle Entrate ha asserito che le vetrate panoramiche rientrano a pieno titolo tra i “Lavori, su singole unità immobiliari e su parti comuni, finalizzati alla prevenzione del rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi” di cui all’art. 16-bis, comma 1, lett. f del TUIR.
L’Amministrazione, richiamando la Circolare n. 28/E del 25/07/2022, ha ricordato come per “atti illeciti” si intendano quelli perseguibili penalmente come, ad esempio, il furto, l’aggressione, il sequestro di persona e ogni altro reato la cui realizzazione comporti il superamento di limiti fisici posti a tutela di diritti giuridicamente protetti.
L’Agenzia concludeva: “Si ritiene che l’istante possa beneficiare della detrazione in parola qualora le Vetrate Panoramiche Amovibili che intende installare sui balconi siano costituite da vetri antisfondamento, in quanto finalizzati alla prevenzione del rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi”.
Nel 2022 ho ereditato da mia madre i due sesti di un immobile, dopo averne già ereditato un sesto da mio padre nel 2003. La parte restante è pervenuta a mio fratello con le stesse modalità. L’immobile è una seconda casa ed è locato a terzi. Ora entrambi vorremmo cedere le nostre quote a una società immobiliare. Vorrei sapere se la plusvalenza generata dalla cessione, che avviene prima dei 5 anni dall’acquisizione da parte nostra, è soggetta a tassazione? Visto che per adeguare l’immobile sono state utilizzate le agevolazioni previste dal Superbonus, tale plusvalenza è soggetta ad ulteriore tassazione?
L’acquisizione dell’unità abitativa per successione ereditaria costituisce una esimente prevista dall’articolo 67, comma 1, lettera b, del Tuir (Dpr 917/1986), in funzione della quale l’eventuale plusvalenza realizzata in seguito alla vendita non è soggetta a prelievo d’imposta, neppure nell’evenienza in cui la durata del possesso sia inferiore a cinque anni.
Sono proprietario di un appartamento acquisito per successione nel 1961, che non è la mia abitazione principale. Abbiamo beneficiato del Superbonus con sconto fattura. In caso di vendita dell’appartamento sono tenuto a pagare la tassa sulla plusvalenza o sono esente, avendo acquisito l’immobile per successione oltre 60 anni fa?
La legge di bilancio 2024 ha previsto l’assoggettamento a tassazione delle plusvalenze realizzate con la cessione a titolo oneroso di beni immobili per i quali si è beneficiato del Superbonus con lavori conclusi da non più di 10 anni.
La norma non si applica però agli immobili acquisiti per successione – quindi lei non viene colpito dalla nuova norma – e a quelli che sono stati adibiti ad abitazione principale per la maggior parte dei dieci anni antecedenti la cessione o per la maggior parte del periodo se il possesso ha durata inferiore.
L’aliquota è del 26%, salvo opzione per la tassazione con le aliquote progressive Irpef, normalmente meno favorevole.