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ARCHIVIO DEL CONDOMINIO

Decreto Cessioni su Superbonus e altri bonus edilizi

Con la Circolare n. 27/E del 7 settembre 2023 l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti riguardo le modifiche apportate dal DL 11/2023 convertito nella Legge 38/2023, in merito alle opzioni di sconto in fattura e cessione del credito riguardanti il Superbonus e le altre agevolazioni edilizie.

Inoltre, la circolare ha confermato anche la possibilità per i contribuenti di ricorrere alla remissione in bonis per sanare il mancato invio della comunicazione di cessione del credito per le spese 2022 entro il 31 marzo 2023. A tal proposito, infatti, entro il 30 novembre 2023 è possibile inviare la comunicazione, anche se alla data del 31 marzo il contribuente non aveva ancora un accordo di cessione.

Per quanto riguarda le opzioni di cessione del credito e sconto in fattura, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che dopo l’entrata in vigore del “Decreto Cessioni”, non è più possibile ricorrere a queste due opzioni, anche se queste sono ancora ammesse per alcuni soggetti, ovvero per gli istituti autonomi case popolari (IACP), per le cooperative di abitazione a proprietà indivisa e per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, a patto che questi enti risultino già costituiti alla data del 17 febbraio 2023, data in cui è entrato in vigore il DL Cessioni.

Sconto in fattura e cessione del credito sono ammesse anche per le spese sostenute e documentate dal 1° gennaio 2022 per interventi di abbattimento delle barriere architettoniche; per gli interventi effettuati su edifici danneggiati da terremoti avvenuti dal 1° aprile 2009 in poi e per interventi effettuati su immobili danneggiati da eventi metereologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le deliberazioni del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2022 e del 19 ottobre 2022, siti nei territori della regione Marche.

La Circolare 27/E/2023 ha chiarito anche la questione della remissione in bonis introdotta dal DL Cessioni. Difatti, grazie a tale decreto, riguardo le spese sostenute nel 2022, nonché per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020 e nel 2021, i contribuenti che hanno effettuato interventi di ristrutturazione della propria abitazione senza però aver avuto la possibilità di cedere il credito entro il 31 marzo 2023, potranno avvalersi della remissione in bonis entro il 30 novembre 2023.

Ciò significa che l’opzione potrà essere comunicata all’Agenzia delle Entrate entro il 30 novembre 2023, pagando una sanzione pari a 250 euro. La remissione in bonis potrà essere usata anche se l’accordo di cessione del credito non è ancora concluso, a condizione che il cessionario sia un intermediario finanziario, una banca o un’assicurazione.

A tal proposito, la Circolare ha chiarito che è necessario che i contribuenti interessati ad utilizzare la remissione in bonis paghino la somma di 250 euro per ogni comunicazione di sconto in fattura o cessione del credito non effettuata entro il 31 marzo 2023. Pertanto, nel caso in cui il contribuente avesse già pagato la somma di 250 euro inviando più di una comunicazione in ritardo, dovrà pagare le restanti sempre entro il 30 novembre 2023.

Infine i chiarimenti forniti dalla citata Circolare dell’Agenzia delle Entrate hanno fatto luce anche sulla responsabilità dei cessionari, ovvero di coloro che rilevano il credito, e sulla responsabilità dei fornitori. Difatti il DL Cessioni ha fornito un elenco dei documenti che il cessionario deve possedere per non incorrere nei casi di dolo o colpa grave, stabilendo che il mancato possesso di alcuni di questi documenti non comporta di per sé la sussistenza del dolo o colpa grave del cessionario. Infatti, nel caso in cui il contribuente non sia in possesso di tutti i documenti necessari, ha la possibilità di fornire, con ogni mezzo, prova della propria diligenza o della non gravità della negligenza.

A cura di Deborah Maria Foti – Ufficio Stampa ANAPI

Malfunzionamento dell’ascensore e responsabilità per danni a terzi

Manutenzione ascensore
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Superbonus, per la cessione del 110% non basta pagare i lavori entro fine anno

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Il regolamento di condominio può imporre l’assemblea in via telematica?

Come ben sappiamo, durante gli anni di pandemia e precisamente a partire dal 2020, è stata introdotta la possibilità di effettuare l’assemblea di condominio in modalità telematica. Difatti, la Legge 13 ottobre 2020, n. 126 di conversione del D.L. 14 agosto 2020, n. 104 (cosiddetto “Decreto agosto”) all’art. 63, ha stabilito che: “Anche ove non espressamente previsto dal regolamento condominiale, previo consenso di tutti i condomini, la partecipazione all’assemblea può avvenire in modalità di videoconferenza”.

Chiaramente, affinché sia possibile organizzare un’assemblea in videoconferenza è necessario che i condòmini siano in possesso degli apparecchi necessari (tablet, pc, cellulare) e che abbiano una conoscenza base da un punto di vista tecnologico, in modo da poter utilizzare senza problemi la piattaforma telematica scelta per avviare la riunione online.

Secondo quanto stabilito dall’art. 66 disp. att. c.c., l’assemblea in videoconferenza può essere attuata sia nel caso in cui il regolamento condominiale lo preveda e sia se tale modalità viene accettata dalla maggioranza dei condomini.

Da ciò si deduce, quindi, che in ogni condominio è possibile effettuare l’assemblea online, l’importante è ottenere il consenso della maggioranza dei condòmini che abitano l’edificio. Tale consenso può essere raccolto o durante l’assemblea precedente oppure dallo stesso amministratore il quale può invitare ogni condomino ad esprimere il proprio parere tramite mail o raccomandata.

Per quanto concerne il regolamento condominiale, questo sicuramente può stabilire che l’assemblea si svolga in modalità online, senza che sia necessario ottenere il consenso dei condòmini, ma, seppur la legge non si esprima con chiarezza, la presenza di questa clausola non può imporre in modo tassativo che l’assemblea si svolga esclusivamente in modalità online in quanto non tutti i condòmini potrebbero avere i mezzi e le competenze necessarie per prendervi parte.

Visto che il diritto di ogni condomino a prendere parte all’assemblea è inviolabile, qualsiasi elemento che possa ostacolare tale diritto è da ritenersi nullo. La partecipazione in presenza, quindi, deve essere sempre garantita, pertanto la soluzione più opportuna potrebbe essere quella di svolgere l’assemblea di condominio in modalità mista.

A cura di Deborah Maria Foti – Ufficio Stampa ANAPI

Ponteggi condominiali e furto: le responsabilità del condominio, dell’impresa e del derubato

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CondominioEco, sfida tra amministratori in “contabilità condominiale”

CondominioEco, la manifestazione fieristica che si occupa di tutta la filiera delle abitazioni residenziali e dell’edilizia in generale in chiave green e sostenibile, annuncia in una nota che la sua nona edizione si terrà il 20 e 21 ottobre 2023 presso Ecoarea Better Living, una grande struttura polifunzionale realizzata in bio-edilizia con sede a Cerasolo Ausa di Rimini (www.ecoarea.eu).
Condominio Eco, diviso in una parte convegnistica chiamata Forum e una parte espositiva chiamata Expo, rappresenta un punto di riferimento per il settore, offrendo una piattaforma unica per l’incontro tra operatori, professionisti e appassionati dell’edilizia green e sostenibile.

Il debutto di ConWin, il 1° Campionato Nazionale di Contabilità Condominiale
Al centro delle attenzioni di questa edizione si troverà il 1° Campionato Nazionale di Contabilità Condominiale ConWin, presentato dal canale di consulenza specializzato Rendiconto Plus.
Questa competizione unica nel suo genere metterà alla prova sabato 21 ottobre gli amministratori di condominio provenienti da tutto il Paese, incoraggiandoli a dimostrare le proprie competenze e conoscenze nel campo della contabilità condominiale.
I partecipanti si sfideranno in prove pratiche e teoriche, dimostrando abilità nella gestione finanziaria, nello stato patrimoniale, nel bilancio consuntivo e nella sua ripartizione. Il campionato offre un’opportunità senza precedenti per gli amministratori di condominio di condividere le migliori pratiche e promuovere una gestione efficiente e trasparente degli edifici residenziali.
Spiega Romano Ugolini, fondatore di Condominio Eco e amministratore di Ecoarea Srl, la società che dal 2013 organizza la fiera: “L’idea è ispirata a ciò che già accade in altre parti del mondo dove si organizzano competizioni professionali di matematici, fisici, architetti, manager”.
“Il fine – prosegue Ugolini – è anche quello di ‘muovere un pò le acque’ in questa categoria: importantissima ma anche bistrattata e continuamente in cerca di un riconoscimento professionale, più in linea con le esigenze abitative e di trasformazione sociale cui assistiamo, compresa quella legata alla crescente sensibilità ecologica. Gli amministratori di condominio rappresentano la principale platea di Condominio Eco e spero che questa iniziativa sia a loro di stimolo per una partecipazione ancora più estesa e motivata. Senza distinzioni e gelosie fra una associazione e l’altra, ma spostando una qualche rivalità fra i professionisti. Infine la mia speranza è che il campionato rappresenti una ribalta per vincitori: in termini di notorietà e, perché no, anche un piccolo badge di certificata competitività”.

Concorso riqualificazione androni
Parallelamente al campionato, Condominio Eco ha lanciato un Concorso per la riqualificazione degli androni condominiali, invitando progettisti, amministratori di condominio, condòmini, università, scuole di architettura e di design a presentare proposte creative e sostenibili per migliorare l’ingresso comune dei condomìni. Il concorso mira a promuovere la funzionalità, il decoro e l’accessibilità degli androni, utilizzando materiali sostenibili e considerando le esigenze delle persone con disabilità.

Categorie merceologiche
Durante la nona edizione di Condominio Eco, i partecipanti avranno l’opportunità di esplorare una vasta gamma di categorie merceologiche pertinenti, tra cui ascensori, banca e finanza, comunità energetiche, domotica, edilizia, editoria, energia e riscaldamento, facility management, gestioni immobiliari, giardinaggio, linee vita e ponteggi, manutenzione, mobilità, noleggi, pulizie, software, studi di progettazione e trattamento acque. Queste categorie offrono soluzioni innovative e sostenibili per il settore delle abitazioni residenziali e dell’edilizia in generale.
Per attrarre ancora più visitatori e operatori del settore, CondominioEco offrirà un programma di convegni, appuntamenti e dibattiti incentrati sui temi cruciali della transizione energetica, del green deal europeo, degli obiettivi per il clima ONU e del Piano nazionale di ripresa e resilienza.
Modalità di ingresso: gratuito previa registrazione sul sito condominioeco.eu, fino ad esaurimento posti.

Distacco dall’impianto centralizzato e nullità della delibera

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Le detrazioni per la sostituzione del climatizzatore

L’Agenzia delle Entrate torna sul tema delle detrazioni legate alla sostituzione del climatizzatore attraverso una domanda fatta da un contribuente online su “La posta di FiscoOggi”.

Nello specifico, il contribuente si è rivolto alle Entrate spiegando che deve sostituire il climatizzatore presente nella propria abitazione con un impianto dotato di pompa di calore. A tal proposito il contribuente ha chiesto se può richiedere la detrazione relativa alla “manutenzione straordinaria” del 50% oppure può richiedere la detrazione al 65% per la riqualificazione energetica.

In risposta il Fisco ha spiegato che, in generale, la sostituzione, integrale o parziale di un vecchio impianto di climatizzazione con un climatizzatore a pompa di calore rientra tra gli interventi finalizzati al conseguimento di risparmio energetico, per i quali si può richiedere la detrazione prevista dall’articolo 16-bis, lettera h), del Tuir. Infatti, si tratta di un intervento che può essere assimilato alla “manutenzione straordinaria” (articolo 123, comma 1, del Testo unico sull’edilizia), per il quale si può richiedere la detrazione del 50% delle spese sostenute (bonus ristrutturazione), per un tetto massimo di 96.000 euro.

L’Agenzia delle Entrate ha spiegato anche che lo stesso intervento di sostituzione del climatizzatore può rientrare, in alternativa, tra quelli per i quali è prevista la detrazione del 65% delle spese sostenute (ecobonus), nel limite massimo di 30.000 euro. Per richiedere questo tipo di agevolazione, però, è necessario che l’intervento rispetti i valori limite indicati nella tabella 1 dell’allegato F del Decreto Ministeriale del 6 agosto 2020. Il Fisco prosegue ricordando anche che per approfondire i requisiti tecnici dell’intervento può essere utile consultare il vademecum pubblicato sul sito dell’ENEA relativo alle pompe di calore.

Ad ogni modo, rispondendo al quesito posto dal contribuente, l’Agenzia delle Entrate ha concluso spiegando che non è possibile richiedere entrambe le agevolazioni descritte, pertanto il contribuente dovrà scegliere quale delle due agevolazioni richiedere e di conseguenza rispettare gli adempimenti previsti in relazione alla detrazione scelta.

A cura di Deborah Maria Foti – Ufficio Stampa ANAPI

Cessione dei crediti da bonus edilizi: annullare la ripartizione in 10 rate annuali

Il Provvedimento del 22 settembre 2023 pubblicato dall’Agenzia delle Entrate e con oggetto “Annullamento della comunicazione di ripartizione in dieci rate annuali dei crediti residui derivanti dalla cessione o dallo sconto in fattura relativi alle detrazioni spettanti per taluni interventi edilizi ai sensi dell’articolo 9, comma 4, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176 – Annullamento dell’opzione per l’utilizzo in compensazione tramite modello F24 dei crediti tracciabili”, ha disciplinato la possibilità di annullamento della comunicazione di ripartizione in dieci rate annuali dei crediti residui relativi ai bonus edilizi e derivanti dalla cessione o dallo sconto in fattura.

Date le numerose richieste di correzione inoltrate dai contribuenti, il Fisco ha fornito nel dettaglio le informazioni necessarie per richiedere l’annullamento delle precedenti comunicazioni.

Nello specifico, dal citato Provvedimento si evince che sarà possibile chiedere l’annullamento per:
• le opzioni per l’utilizzo in compensazione dei bonus edilizi tracciabili tramite F24;
• la ripartizione in dieci rate annuali dei crediti residui.

La richiesta di annullamento deve essere inoltrata dal titolare dei crediti o da un suo intermediario, attraverso la “Piattaforma cessione crediti”, ovvero una funzionalità specifica che verrà attivata nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate.

Nel frattempo che tale funzionalità venga attivata, i contribuenti potranno effettuare tale richiesta attraverso la compilazione di un modello ad hoc denominato “Richiesta di annullamento della ripartizione in dieci rate annuali dei crediti residui”, dopodiché lo stesso modulo dovrà essere sottoscritto digitalmente o con firma autografa da parte del titolare del credito. Qualora si procedesse tramite firma autografa, sarà necessario allegare la copia del proprio documento di identità. Il modello dovrà essere, infine, trasmesso all’Agenzia delle Entrate tramite posta elettronica certificata all’indirizzo: annullamentoaccettazionecrediti@pec.agenziaentrate.it

Entro 30 giorni dalla richiesta, verrà inviato l’esito della stessa ai contribuenti interessati. Nel caso in cui l’esito fosse positivo e, quindi, la richiesta venisse accolta, verrà ridotto in automatico l’ammontare dei crediti fruibili dalla ripartizione in dieci rate annuali e verrà ripristinata la rata del credito originario, alla quale saranno poi attribuiti il codice tributo, l’anno di riferimento e la scadenza iniziale.
In ultimo, l’Agenzia delle Entrate ha spiegato che dato che il provvedimento del 3 febbraio 2022 aveva definito l’obbligo di comunicare attraverso la “Piattaforma cessione crediti” l’opzione per la fruizione in compensazione dei crediti tracciabili tramite modello F24, anche in relazione a questa opzione è possibile procedere con l’annullamento di tale richiesta.

Difatti, dal 5 ottobre 2023 sarà disponibile la funzione per richiedere l’annullamento totale o l’annullamento di una o più rate.

L’accoglimento di tale richiesta di annullamento comporterà la riduzione dell’ammontare dei crediti fruibili per i quali era stata comunicata l’opzione per l’utilizzo in compensazione, con conseguente facoltà di cessione delle relative rate.

A cura di Deborah Maria Foti – Ufficio Stampa ANAPI

Amministratori a congresso con “Forum Amministrare”

Appuntamento assolutamente da non perdere per gli amministratori condominiali, giovedì 5 e venerdì 6 ottobre, a Roma, dove avrà luogo la prima edizione del Forum Amministrare: congresso valido anche come corso gratuito di aggiornamento 15 ore ex Dm 140 per l’anno 2024!
L’evento – a numero chiuso, con un massimo di 80 partecipanti in base all’ordine di iscrizione – è organizzato dalla piattaforma di formazione Focus Condominio, in collaborazione con Uppi (Unione piccoli proprietari immobiliari); Anadimm (Associazione nazionale avvocati di diritto immobiliare); l’associazione di amministratori condominiali Capire (Coordinamento amministratori professionisti italiani e real estate); Cna Installazione Impianti, e con la partecipazione di numerose altre realtà di settore, locali e nazionali. Media-partner sono la rivista Italia Casa e Condominio e il portale d’informazione Quotidiano del Condominio.
Il Forum Amministrare si svolgerà nella centralissima via Veneto, presso il centro congressi Cappuccini, sul cui palco si alterneranno ospiti istituzionali e relatori di fama nazionale, che affronteranno – in un susseguirsi di moduli ciascuno della durata di 45 minuti – diversi dei temi più attuali e controversi nel comparto condominiale, sotto il profilo giuridico, contabile, impiantistico, normativo, fiscale.
A sopraintendere ai lavori, il responsabile scientifico del corso 15 ore di Focus Condominio, dott. Roberto Triola, già presidente della seconda sezione di Cassazione, che peraltro venerdì mattina metterà la propria esperienza al servizio della platea, con una relazione su uno dei tanti argomenti di difficile interpretazione in condominio: “la sospensione dei servizi ai condòmini morosi”.
Ad aprire la due giorni, nella mattinata di giovedì 5 ottobre, sarà invece il responsabile nazionale di Cna Impianti, Diego Prati, per l’ultima tappa di quel tour “Impianti sicuri in condominio” che negli ultimi mesi ha già riempito le sale convegni di Torino, Milano, Bologna e Padova.

La formula del convegno e l’esame di fine corso
Inframmezzate dagli interventi di esponenti di rilievo del mondo politico ed istituzionale, le dissertazioni dei relatori andranno a costituire il monte ore necessario affinché l’evento sia valido anche come formazione 15 ore per l’annualità 2023/2024.
A tale scopo, agli amministratori partecipanti sarà chiesto di firmare il foglio presenze all’inizio e alla fine di ciascuna delle 4 sessioni (giovedì mattina, giovedì pomeriggio, venerdì mattina e venerdì pomeriggio). Solo l’effettiva frequenza, dunque, consentirà l’accesso all’esame finale, costituito da un test scritto a risposta chiusa, in programma venerdì 6 ottobre a partire dalle 17,30. Chi lo supererà riceverà poi via mail, nei giorni seguenti, l’attestato personalizzato, e potrà ritenersi in regola con l’aggiornamento obbligatorio per l’anno 2024 ai sensi del Dm 140/2014.

Un evento unico nel suo genere
“Il Forum Amministrare è innanzitutto l’occasione per fare il punto sull’andamento del mondo del condominio e dell’amministrazione, attraverso la testimonianza, l’esperienza e la competenza di chi vive direttamente o indirettamente questa professione nelle sue più svariate declinazioni”, commenta il coordinatore dell’evento, Gianluca Palladino, direttore di Focus Condominio.
“Ma – e questa è la vera peculiarità – il congresso, affrontando da più sfaccettature la materia condominiale, fungerà anche da corso 15 ore, il quale, caso più unico che raro, per l’occasione potrà essere fruito del tutto gratuitamente. Questo a dimostrazione del fatto che, percorrendo strade alternative, creando le giuste sinergie ed elaborando formule innovative si possa offrire una formazione d’eccellenza senza trasformarla in un esorbitante business a danno dei suoi destinatari, vale a dire gli amministratori”.
“Ovviamente – conclude Palladino – si tratta di un esperimento che va inserito nel più ampio quadro della filosofia alla base dell’intero progetto di Focus Condominio: quella che, con il supporto di aziende partner, realtà associative e singole professionalità di spicco, mira ad andare incontro alle reali esigenze degli amministratori condominiali, garantendo loro, a condizioni uniche, un panorama diffuso e capillare di formazione, informazione e convenzioni, per svolgere al meglio e senza oneri la loro già di per sé complessa professione”.

Come iscriversi al Forum Amministrare
Per iscriversi al Forum Amministrare e poter così prendere parte gratuitamente alle due giornate del corso-convegno è sufficiente compilare il relativo form sul sito www.focuscondominio.it.
Naturalmente, è necessario affrettarsi, in quanto gli 80 posti disponibili in sala sono in rapidissimo esaurimento, dopodiché si sarà inseriti in lista d’attesa.
Chi invece non avesse modo di raggiungere fisicamente Roma per prendere parte all’evento, potrà seguire nelle settimane successive l’intero corso in modalità asincrona sulla piattaforma Focus Condominio, alle consuete condizioni agevolate per i lettori di Italia Casa e Condominio. Quindi, come sempre, potrà sostenere l’esame in presenza nelle date e nelle sedi in fase di programmazione per l’anno 2024.

Intersezione realizzazione siti web Modena