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Bonus edilizi, i crediti fiscali ammontano a 111 miliardi di euro

I crediti fiscali derivanti da bonus edilizi generati dal 2020 al 1° marzo 2023 ammontano complessivamente a quasi 111 miliardi di euro, di cui circa 62 miliardi derivanti dal Superbonus e il resto da altre agevolazioni edilizie. È uno dei numeri forniti dal direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, in audizione in VI commissione Finanze, alla Camera dei deputati.
Numeri che si leggono in dettagliate tabelle, le quali prendono in considerazione i dati delle “prime cessioni” e degli sconti in fattura comunicati all’Agenzia delle Entrate, distinti per tipologia di detrazione e di intervento, con l’indicazione dell’ammontare complessivo dei crediti compensati tramite modello F24; dei bonus edilizi in capo alle imprese di costruzione, che all’attualità ammontano complessivamente a 20.391 milioni di euro; di quelli acquistati dalle banche e dalle compagnie di assicurazione; dei crediti già fruiti in F24 e di quelli che ancora attendono.
Il direttore fa un excursus normativo sui bonus edilizi a partire dal decreto “Rilancio”, passando per le modifiche correttive alla disciplina, volte alla tutela delle ragioni erariali a seguito dei rilevanti fenomeni di frode individuati nell’ambito delle cessioni del credito. Da ultimo le novità introdotte dal Dl n. 11/2023 che ha escluso, fra l’altro, per le pubbliche amministrazioni la possibilità di acquistare i crediti d’imposta derivanti dagli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica ordinaria e SuperEcobonus, misure antisismiche ordinarie e Super Sismabonus, bonus facciate, impianti fotovoltaici e abbattimento delle barriere architettoniche e ha limitato la responsabilità solidale del cessionario ai casi di dolo o colpa grave, concetti ampiamente chiariti nella circolare n. 33/2022 anche tramite alcune esemplificazioni della ricorrenza dei due elementi soggettivi del reato.
La limitazione della responsabilità dei cessionari ai casi di concorso nella violazione con dolo o colpa grave di cui all’articolo 121, comma 6, del decreto “Rilancio” opera con riferimento ai crediti da bonus edilizi per i quali, nel rispetto delle previsioni di legge, siano stati acquisiti i visti di conformità, le asseverazioni e le attestazioni previste dagli articoli 119 e 121, comma 1-ter, del decreto “Rilancio”.
Ai sensi del successivo comma 1-bis.2 dell’articolo 14 del Dl n. 50/2022, per i crediti da bonus edilizi sorti quando l’acquisizione della anzidetta documentazione non era obbligatoria, ai fini della limitazione della responsabilità in solido del cessionario ai casi di dolo o colpa grave, è richiesto che il cedente, a condizione che sia diverso dai soggetti qualificati e che coincida con il fornitore, acquisisca, “ora per allora”, tale documentazione.

Banche e assicurazioni possono assorbire i crediti legati a Superbonus e altri bonus edilizi per 17,4 miliardi nel 2023.
Per quanto riguarda la capacità delle banche di assorbire i bonus edilizi rileva Ruffini, “Esaminando i dati dei modelli F24 presentati nel 2022, risulta che le banche hanno versato 20,4 miliardi di euro di tributi e contributi, che possono ragionevolmente ritenersi ricorrenti e hanno utilizzato in compensazione crediti per complessivi 3,7 miliardi di euro, altrettanto ricorrenti (diversi dai bonus edilizi). Pertanto, considerando le rate dei bonus edilizi attualmente a disposizione delle banche per il 2023, pari a circa 9,5 miliardi di euro, risulterebbe una capacità di acquistare e assorbire in compensazione ulteriori bonus edilizi per circa 7,2 miliardi di euro su base annua (debiti ricorrenti 20,4, meno rata anno 2023 bonus edilizi 9,5, meno crediti ricorrenti 3,7)”.
Il direttore quindi ipotizza che applicando la stessa metodologia, per gli anni successivi, le banche avrebbero una capacità di acquistare e assorbire in compensazione ulteriori bonus edilizi su base annua, in media, pari a:
• 6,9 miliardi di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 (debiti ricorrenti 20,4, meno rata media anni 2024/2026 bonus edilizi 9,8, meno crediti ricorrenti 3,7);
• 15 miliardi di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2031 (debiti ricorrenti 20,4, meno rata media anni 2027-2031 bonus edilizi, 1,7 meno crediti ricorrenti 3,7).
La capienza si riferisce all’intero sistema bancario e, quindi, risulta differenziata con riferimento alle singole banche.
Riguardo alle compagnie di assicurazione, per il 2023 risulterebbe una capacità di acquistare e assorbire in compensazione ulteriori bonus edilizi per 10,2 miliardi di euro su base annua.
Infine, viene ricordata l’attenta attività di analisi e di controllo svolta dall’Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di Finanza, grazie alla quale sono stati individuati 9 miliardi di crediti d’imposta irregolari di cui circa 3,6 miliardi oggetto di sequestro da parte dell’Autorità giudiziaria. In tale ricostruzione sono ricompresi crediti irregolari pari a 2,1 miliardi di euro che, a seguito dei controlli preventivi sulle comunicazioni di cessione del bonus (Dl n. 157/2021) l’amministrazione ha potuto sospendere preventivamente e scartare.

https://www.fiscooggi.it/rubrica/attualita/articolo/stop-alla-cessione-dei-bonus-edilizi-ruffini-fa-punto-audizione

I contratti preliminari di compravendita viaggiano online

Agenzia Entrate

Il modello “Registrazione di atto privato” (Rap), disponibile dal 20 dicembre 2022 sul sito dell’Agenzia delle entrate per la registrazione del contratto di comodato, viene ora esteso alla registrazione del contratto preliminare di compravendita, ossia dell’accordo con cui venditore e compratore si impegnano reciprocamente a stipulare un successivo e definitivo contratto di compravendita, con il quale avverrà il trasferimento del diritto di proprietà sul bene. La registrazione online deve essere effettuata con l’apposita procedura web disponibile nell’area autenticata dei servizi telematici a partire dal 7 marzo. Il modulo aggiuntivo del modello Rap, insieme alle relative istruzioni di compilazione, è stato approvato dal direttore dell’Agenzia delle entrate, Ernesto Maria Ruffini.

“Registrazione di atto privato – MODELLO RAP” e la collegata procedura web sono stati sviluppati per rendere più agevole l’adempimento a carico del contribuente e in futuro saranno implementati per la registrazione di altre tipologie di atti privati, oltre i comodati e i preliminari.

Il modulo è composto da una parte generale, disponibile dallo scorso dicembre e comune a tutti gli atti privati la cui registrazione è possibile tramite l’applicativo, e una parte speciale, che contiene le informazioni riguardanti la specifica tipologia di atto privato per il quale viene effettuato l’adempimento.

La parte generale è composta dal frontespizio, che riporta l’informativa sul trattamento dei dati personali, dal quadro A “Dati generali”, in cui vanno inserite le le informazioni utili alla registrazione dell’atto, e dal quadro B “Soggetti”, contenente i dati del dante causa e dell’avente causa risultanti dall’atto.
La parte speciale, relativa alla richiesta di registrazione del contratto preliminare, è composta dal quadro C1 “Negozio”, contenente le informazioni specifiche relative al contratto per il quale si richiede la registrazione, e dal quadro D1 “Immobili”, contenente i dati degli immobili qualora siano oggetto del contratto.

Il software di compilazione, messo a disposizione dall’Agenzia, consente una facile e veloce redazione del modello e calcola le imposte in autoliquidazione (registro e/o bollo), oltre le sanzioni e gli interessi eventualmente dovuti. Tali somme vengono, quindi, versate con richiesta di addebito diretto sul conto corrente del dichiarante, contestualmente alla presentazione del modello.

Rap va presentato in modalità telematica direttamente o per il tramite dei soggetti indicati nell’articolo 15 del decreto direttoriale del 31 luglio 1998, oppure presso gli uffici dell’Agenzia delle entrate, allegando un unico file contenente i seguenti documenti:
• copia del contratto sottoscritto dalle parti;
• copia di eventuali ulteriori documenti, come scritture private, inventari, mappe, planimetrie e disegni, in formato TIF e/o TIFF e PDF/A (PDF/A-1a o PDF/A-1b.
La presentazione online può essere effettuata anche presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate da parte dei soggetti non obbligati alla registrazione telematica dei contratti di locazione presentando il modello Rap in formato cartaceo unitamente all’atto da registrare, sottoscritto dalle parti e agli eventuali allegati.

In caso di presentazione presso gli uffici territoriali dell’Agenzia il Rap sostituisce, per la richiesta di registrazione del preliminare, il modello 69.

https://www.fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/contratti-preliminari-compravendita-martedi-7-marzo-viaggiano

Case a prova di intrusi con il Bonus Sicurezza

Fino al 31 dicembre 2024 si potrà fruire, a specifiche condizioni, del bonus fiscale per la sicurezza, ossia di una detrazione dall’Irpef al 50 per cento per l’acquisto di strumenti finalizzati a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi e quindi proteggere la propria casa da intrusi ed effrazioni.

Gli interventi agevolabili
Come ricorda l’Agenzia delle Entrate nella sua guida online, per “atti illeciti” si intendono quelli penalmente illeciti (per esempio, furto, aggressione, sequestro di persona e ogni altro reato la cui realizzazione comporti la lesione di diritti giuridicamente protetti).
La detrazione è pertanto applicabile unicamente alle spese sostenute per realizzare interventi sugli immobili. Non rientra nell’agevolazione, per esempio, il contratto stipulato con un istituto di vigilanza.
Tra le misure che invece possono fruire dell’agevolazione al 50% ci sono:
• rafforzamento, sostituzione o installazione di cancellate o recinzioni murarie degli edifici;
• apposizione di grate sulle finestre o loro sostituzione;
• porte blindate o rinforzate;
• apposizione o sostituzione di serrature, lucchetti, catenacci, spioncini;
• installazione di rilevatori di apertura e di effrazione sui serramenti;
• apposizione di saracinesche;
• tapparelle metalliche con bloccaggi;
• vetri antisfondamento;
• casseforti a muro;
• fotocamere o cineprese collegate con centri di vigilanza privati;
• apparecchi rilevatori di prevenzione antifurto e relative centraline.

Come ottenere il bonus sicurezza
Fino al 31 dicembre 2024, il limite massimo di spesa sul quale calcolare la detrazione del 50% è di 96 mila euro per ciascuna unità immobiliare. Questo limite è annuale e riguarda il singolo immobile e le sue pertinenze unitariamente considerate, anche se accatastate separatamente.
La detrazione deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo, nell’anno in cui è sostenuta la spesa e in quelli successivi. Il contribuente che, pur avendone diritto, non ha usufruito dell’agevolazione in uno o più anni (ad esempio, per incapienza o perché esonerato dalla presentazione della dichiarazione dei redditi), nei successivi periodi d’imposta può comunque beneficiare della detrazione, indicando in dichiarazione il numero della rata corrispondente.
Per ottenere la dtrazione è sufficiente indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell’immobile e, se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell’atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti per il controllo della detrazione.
Per fruire della detrazione inoltre è necessario che i pagamenti siano effettuati con bonifico bancario o postale (anche “on line”), da cui risultino la causale del versamento, con riferimento alla norma (articolo 16-bis del Dpr n. 917/1986), il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.
Al momento del pagamento del bonifico, banche e Poste Italiane Spa devono operare una ritenuta dell’8 per cento a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta dall’impresa che effettua i lavori.
I contribuenti che usufruiscono dell’agevolazione devono conservare ed esibire, a richiesta degli uffici dell’Agenzia delle Entrate una serie di documenti, quali:
• ricevuta del bonifico;
• fatture o ricevute fiscali relative alle spese effettuate per la realizzazione dei lavori di ristrutturazione;
• domanda di accatastamento, se l’immobile non è ancora censito;
• ricevute di pagamento dell’imposta comunale (Imu), se dovuta;
• delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori e tabella millesimale di ripartizione delle spese, per gli interventi sulle parti condominiali;
• dichiarazione di consenso all’esecuzione dei lavori del possessore dell’immobile, per gli interventi effettuati dal detentore dell’immobile, se diverso dai familiari conviventi;
• abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare (concessioni, autorizzazioni, eccetera) o, se la normativa non prevede alcun titolo abilitativo, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in cui indicare la data di inizio dei lavori e attestare che gli interventi realizzati rientrano tra quelli agevolabili.

Barriere architettoniche, bonus prorogato fino al 2025

La Legge di Bilancio 2023 (Legge n. 197 del 29 dicembre 2022) ha prorogato il bonus barriere architettoniche, con due novità rispetto alle precedenti disposizioni.
Innanzitutto sono state modificate le regole per l’approvazione dei lavori in condominio: dovranno essere deliberati con una maggioranza semplificata dei partecipanti (come per il Superbonus) che rappresenti un terzo del valore millesimale dell’edificio.
Inoltre, la detrazione fiscale del 75% per la rimozione delle barriere architettoniche negli edifici esistenti varrà fino al 31 dicembre 2025, mentre nella Manovra precedente la misura era prevista soltanto per un anno.

Le regole
Possono beneficiare del bonus barriere architettoniche 2023 le persone fisiche, gli esercenti, gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale, le società semplici, le associazioni tra professionisti e i soggetti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, enti, società di persone, società di capitali).
Sono esclusi dal bonus barriere architettoniche, invece, coloro che hanno solamente redditi assoggettati a tassazione separata o a imposta sostitutiva, perché l’agevolazione consiste in una detrazione del 75% dall’imposta lorda (Circolare n. 23/2022 dell’Agenzia delle Entrate).

I requisiti per accedere al bonus
Per accedere al bonus barriere architettoniche, i lavori per l’abbattimento di ostacoli alla mobilità devono essere in linea con i requisiti previsti dal decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236, che regola dal punto di vista tecnico i criteri di accessibilità, adattabilità e visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata.
La detrazione del 75% spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell’impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell’impianto sostituito.

Le opere agevolate
I lavori per i quali è possibile beneficiare della detrazione al 75% prevista dal bonus barriere architettoniche sono:
• installazione ascensori e montacarichi;
• installazione montascale;
• realizzazione di un elevatore esterno;
• costruzione rampe;
• interventi atti a favorire la mobilità interna attraverso l’utilizzo della comunicazione, della robotica e di ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata;
• ristrutturazione viali d’accesso per ipovedenti;
• sistemazione posti auto con la creazione di aree di parcheggio riservate ai disabili;
• interventi di adeguamento di servizi igienici e lavori di sistemazione di impianti elettrici e citofoni e domotici, per consentire a tutti piena accessibilità, manovrabilità e utilizzo degli apparecchi.
Più in generale, spiega l’Agenzia delle Entrate, rientrano nell’agevolazione le spese sostenute per ascensori e montacarichi, per elevatori esterni all’abitazione, per la sostituzione di gradini con rampe, sia negli edifici che nelle singole unità immobiliari, e quelle per la realizzazione di strumenti che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo tecnologico, favoriscono la mobilità interna ed esterna delle persone portatrici di handicap grave.
La detrazione non si applica, invece, per il semplice acquisto di strumenti o beni mobili, anche se diretti a favorire la comunicazione e la mobilità della persona con disabilità.

Come ottenere il bonus
Si accede alla detrazione del 75% del bonus barriere architettoniche 2023 per le spese documentate sostenute fino al 31 dicembre 2025. L’agevolazione deve essere ripartita tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo.
È possibile recuperare il 75% delle spese effettivamente sostenute fino al 31 dicembre 2015 in tre modi:
• tramite la classica detrazione fiscale da riportare nella dichiarazione dei redditi in cinque quote annuali di pari importo;
• tramite la cessione ad altri soggetti del credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante;
• tramite un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi agevolati (cosiddetto sconto in fattura).

I limiti di spesa
La detrazione deve essere calcolata su un importo complessivo non superiore a:
• 50.000 euro, per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
• 40.000 euro, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
• 30.000 euro, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

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Bonus acqua potabile 2023: come funziona e come richiederlo

Dal 1° febbraio al 28 febbraio 2023 è possibile inviare telematicamente le domande per richiedere il bonus acqua potabile relativo alle spese sostenute nel corso dell’anno 2022.
L’agevolazione riguarda le spese sostenute per l’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e/o addizione di anidride carbonica. Tali interventi hanno l’obiettivo di migliorare la qualità delle acque destinate al consumo umano ed erogate dai vari acquedotti.
A tal proposito, l’Agenzia delle Entrate ha aperto il canale telematico destinato all’invio delle domande e per ottenere l’agevolazione è necessario che le spese siano documentate attraverso fattura elettronica o documento commerciale in cui è necessario riportare il codice fiscale di colui che richiede il credito.
Nello specifico il bonus acqua potabile, introdotto dalla Legge di Bilancio 2021, prevede la possibilità di accedere a un credito d’imposta sino ad un massimo del 50% delle spese sostenute per gli interventi sopra menzionati. I beneficiari possono essere sia le persone fisiche che gli esercenti di attività d’impresa, arti e professioni ed enti commerciali.
Per quanto riguarda il tetto di spesa su cui calcolare il credito d’imposta, questo ammonta a:
• 1.000 euro per ciascun immobile per le persone fisiche;
• 5.000 euro per ciascun immobile adibito ad attività commerciale o istituzionale per gli esercenti di attività d’impresa, arti e professioni ed enti commerciali.
Importante sottolineare, però, che gli importi spettanti alla platea dei beneficiari sono determinati in base alle risorse finanziarie messe a disposizione, perciò visto che queste ad ogni annualità sono limitate, l’Agenzia delle Entrate determina la percentuale del credito d’imposta rapportando le risorse finanziarie alle richieste pervenute.
Ad esempio nel 2021, date le numerose richieste ricevute, l’Agenzia ha fissato l’aliquota al 30,4%.
Ciò significa, da un punto di vista pratico, che un contribuente che ha sostenuto una spesa pari a 1.000 euro, anche se teoricamente avrebbe dovuto beneficiare del 50% della spesa sostenuta, in realtà ha avuto un rimborso del 30,4% del credito richiesto.
Per ciò che concerne l’aliquota del credito d’imposta relativa all’anno 2022, l’Agenzia delle Entrate la renderà nota con un apposito provvedimento entro il 31 marzo 2023.
Dopo aver inviato in modo corretto la domanda per richiedere il bonus acqua potabile attraverso il portale dell’Agenzia e aver specificato la spesa sostenuta con la relativa documentazione, nell’arco di 10 giorni dalla richiesta il sistema provvederà ad inviare una ricevuta che attesta la presa in carico della stessa, oppure lo scarto con le relative motivazioni.
Il credito d’imposta potrà essere utilizzato dai beneficiari in compensazione tramite modello F24 oppure le persone fisiche potranno utilizzarlo anche nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento delle spese agevolabili e in quelle successive.
Infine, l’Agenzia delle Entrate ha confermato la proroga del bonus acqua potabile anche per le spese sostenute nell’arco del 2023 e le risorse messe a disposizione dalla Legge di Bilancio 2022 sono pari a 1,5 milioni di euro.

A cura di Deborah Maria Foti – Ufficio Stampa ANAPI

Regioni in campo per superare il blocco della cessione del credito

Il blocco della cessione del credito per superbonus e altri bonus edilizi continua a danneggiare imprese e proprietà immobiliare. Secondo l’Ance, l’Associazione nazionale costruttori edili, ogni miliardo di crediti bloccati tiene fermi circa 6mila interventi e, con effetto domino, provoca il fallimento di almeno 1700 imprese. Per questo motivo alcune Regioni hanno avanzato delle ipotesi e stanno intervenendo per sbloccare la situazione, predisponendo misure finalizzate all’acquisto dei crediti bloccati.
Un plauso all’iniziativa avviata da questi Enti arriva dall’Uncem, Unione nazionale Comuni, Comunità, Enti montani, con una nota: “Consideriamo positivo l’impegno delle Regioni per sbloccare i crediti di imposta connessi ai bonus edilizi. Auspichiamo che gli Istituti di credito e anche Poste Italiane possano sbloccare la cessione dei crediti, così da allineare i percorsi finanziari e dare pieno respiro ai committenti dei lavori”. “Dopo la Provincia di Treviso, si sono mosse le Regioni Calabria, Sardegna, Piemonte e altre seguiranno il percorso – aggiunge la nota dell’Uncen -. Si tratta di operazioni importantissime, a nostro giudizio, per imprese e cittadini”.
La Sardegna ha deciso di procedere all’acquisto dei crediti per i bonus edilizi dalle banche e di procedere al loro utilizzo in compensazione. Un emendamento alla finanziaria regionale, infatti, prevede un meccanismo per il quale la Regione Sardegna non dovrebbe sostenere costi finanziari, in quanto il programma di acquisto garantirebbe un rapido utilizzo in compensazione. Dovrebbe essere previsto, inoltre, un programma di garanzie per favorire la negoziazione dei crediti tra privati.
La Regione Piemonte, attraverso la sua finanziaria FinPiemonte, intende intervenire acquistando dalle banche e dagli intermediari finanziari crediti per un importo di circa 50 milioni di euro all’anno, che saranno utilizzati per compensare gli oneri fiscali nei confronti dello Stato. Il Presidente della Regione, Alberto Cirio, ha precisato che l’intervento non comporta rischi, in quanto verranno acquistati solo i crediti certificati dall’Agenzia delle Entrate. Non saranno invece acquistati i crediti dalle imprese private per evitare di dover condurre accertamenti e verifiche. L’operazione è prevista da un articolo del disegno di Legge di Stabilità 2023 messo a punto dall’assessore regionale al Bilancio, Andrea Tronzano, che deve essere esaminato dal Consiglio Regionale.
In Basilicata la Regione ha avviato una ricognizione per valutare la reale fattibilità dell’acquisto dei crediti riguardanti superbonus e altri bonus edilizi, con l’obiettivo di utilizzarli in compensazione.
In Campania, invece, è stata presentata una proposta di legge per l’istituzione di un Fondo di circolazione dei crediti per il quale è autorizzata, per ciascuno degli anni dal 2023, 2024 e 2025, una spesa di 100 milioni di euro.
La procedura per l’acquisto dei crediti del Superbonus è già in fase avanzata nella Provincia di Treviso, dove l’ente ha avviato l’acquisto dei crediti riguardanti i bonus edilizi, sempre per usarli in compensazione dei propri oneri fiscali nei prossimi anni. La Banca Popolare Sant’Angelo e la Banca di Credito Cooperativo di Cherasco hanno già ceduto crediti pari a 14,5 milioni di euro. Come comunicato in una nota, la Provincia di Treviso otterrà un risparmio in termini di spesa corrente pari a quasi 1 milione di euro, che sarà utilizzato per finanziare altre voci di spesa del bilancio.

Superbonus e impianto fotovoltaico

Con la risposta n. 545/2022 l’Agenzia delle Entrate torna a fornire chiarimenti sul tema del Superbonus in merito all’installazione di un impianto fotovoltaico.
Nel caso analizzato, l’Istante è il comproprietario di un’unità immobiliare residenziale e spiega di aver effettuato l’installazione di un impianto fotovoltaico come intervento “trainato”. L’Istante fa anche presente che l’energia non autoconsumata in sito viene ceduta in favore del gestore dei servizi energetici (GSE).
L’unità abitativa in oggetto appartiene a due comproprietari: l’Istante che è il committente dei lavori nonché l’intestatario delle fatture, quindi colui che ha effettuato i pagamenti delle stesse, e l’altro comproprietario che invece è l’intestatario dell’utenza elettrica e del contratto con il GSE, nonché unico residente nell’abitazione.
Ciò detto, l’Istante si rivolge all’Agenzia delle Entrate per chiedere se al fine di poter fruire del Superbonus, è necessario che esso sia anche intestatario dell’utenza elettrica e del contratto di cessione dell’energia in surplus al GSE.
In risposta, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che come esplicitato nella circolare n. 24/E del 2020, il Superbonus spetta ai contribuenti che hanno sostenuto le spese e che possiedono l’immobile oggetto degli interventi agevolabili in qualità di proprietario, nudo proprietario o di titolare di diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie) o che detenga l’immobile in base a un contratto di locazione.
L’Agenzia delle Entrate prosegue spiegando che in caso di unità immobiliare in comproprietà fra più soggetti, ciascun proprietario ha diritto alla detrazione in relazione alle spese sostenute, a prescindere dalla quota di proprietà.
Nel caso dell’installazione di un impianto fotovoltaico si ha diritto a fruire dell’agevolazione a condizione che l’energia non autoconsumata in sito sia ceduta in favore del GSE tramite il contratto stipulato.
In assenza di una disposizione a riguardo, quindi, non è necessario che vi sia coincidenza tra il titolare della detrazione e l’intestatario dell’utenza elettrica e del contratto con il GSE, pertanto, nel caso di fatto, l’Agenzia delle Entrate ritiene che l’Istante abbia diritto a fruire del Superbonus anche se l’utenza elettrica e il contratto con il GSE sono intestati all’altro comproprietario dell’immobile.

A cura di Deborah Maria Foti – Ufficio Stampa ANAPI

Rischi in caso di asseverazione errata

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