Il Governo aiuta le famiglie a lottare contro il caldo: sono ancora usufruibili le detrazioni fiscali per il “bonus condizionatori” previsto dalla Legge di Bilancio 2022, che ha disposto la proroga del “bonus mobili” con una rimodulazione degli importi rispetto allo scorso anno. Infatti, se per il 2021 il tetto di spesa su cui calcolare la detrazione era pari a 16mila euro, per il 2022 è stato fissato a 10mila euro e a 5mila euro per gli anni 2023 e 2024.
Per quanto attiene al bonus condizionatori, la Legge di Bilancio garantisce anche per l’anno in corso una detrazione fiscale per l’acquisto di un dispositivo nuovo che appartenga almeno alla classe energetica A+. La detrazione varia a seconda delle agevolazioni a cui il bonus condizionatori si accompagna: se è associato al bonus mobili, lo sconto fiscale è del 50 per cento, mentre con l’ecobonus si arriva al 65 per cento. Per poter godere di questi vantaggi è però necessario acquistare il nuovo dispositivo entro il 31 dicembre 2024.
Tuttavia, è anche possibile far rientrare la spesa del condizionatore nel superbonus 110 per cento.
Bonus condizionatori del 50%
Chi sta beneficiando del bonus ristrutturazioni del 50% ha diritto alla stessa percentuale di detrazione fiscale sull’acquisto del condizionatore. A patto, però, che le opere di ristrutturazione siano iniziate dopo il 1° gennaio dell’anno precedente a quello in cui si acquista il dispositivo. Pertanto, si ha diritto al bonus del 50% sul condizionatore comprato nel 2022 se la ristrutturazione della casa è iniziata dopo il 1° gennaio 2021. Se, invece, i lavori sono partiti a dicembre 2020, non è possibile ottenere il bonus condizionatori.
Spetta la detrazione anche se si sta effettuando un intervento di manutenzione straordinaria senza la ristrutturazione, purché venga migliorata e documentata l’efficienza energetica dell’edificio.
Il bonus è fruibile anche quando vengono scelte la cessione del credito o lo sconto in fattura come alternativa alla classica detrazione sui lavori di ristrutturazione o di manutenzione straordinaria.
In sintesi, è possibile abbinare il bonus climatizzatori ai seguenti interventi:
– manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia su singoli appartamenti;
– ricostruzione o ripristino di un immobile danneggiato da eventi calamitosi, se è stato dichiarato lo stato di emergenza;
– restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie che entro 18 mesi dal termine dei lavori vendono o assegnano l’immobile;
– manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia su parti comuni di edifici residenziali.
Bonus condizionatori del 65%
Nel caso si stia usufruendo dell’ecobonus per lavori di riqualificazione energetica di un immobile, lo sconto cresce. In questo caso, infatti, la detrazione fiscale a è possibile arrivare per l’acquisto di un nuovo condizionatore sale al 65% se si acquista con pompa di calore ad alta efficienza, per un importo massimo detraibile pari a 46.154 euro in dieci quote annuali. Stesso discorso nel caso in cui non si stia acquistando un condizionatore ex novo ma si stia andando a sostituire un vecchio impianto appartenente a una classe energetica inferiore.
Anche la detrazione del 65% può essere richiesta solamente da chi inizia l’intervento di ristrutturazione edilizia dal 1° gennaio dell’anno precedente a quello dell’acquisto del condizionatore.
Bonus condizionatori al 110%
Non c’è una disposizione che consenta di acquistare singolarmente un condizionatore e di fruire del superbonus 110%. Ma una possibilità di ottenerlo con questa vantaggiosa soluzione c’è: far rientrare il dispositivo in uno degli interventi trainanti, cioè quello della sostituzione dell’impianto di condizionamento.
Come ottenere il bonus condizionatori
Il bonus condizionatori del 50% o del 65% si ottiene in due modi:
– come sconto diretto al momento dell’acquisto del dispositivo;
– attraverso la dichiarazione dei redditi.
In entrambi i casi, sarà necessario documentare le spese sostenute per i lavori che danno diritto alla detrazione e l’aumento dell’efficientamento energetico dell’edificio.
Per questo bonus non viene chiesta la dichiarazione Isee, pertanto chiunque ha diritto alla detrazione senza indicare la propria situazione economica equivalente.
Una cittadina italiana residente all’estero che dopo aver venduto prima del decorso dei cinque anni, l’abitazione acquistata con le agevolazioni “prima casa, per non perdere i benefici provvede ad acquistare un nuovo immobile intestando a se stessa la nuda proprietà e a una parente il diritto di usufrutto, non potrà fruire del regime agevolato, riconosciuto dalla norma solo per la proprietà piena dell’immobile. Di contro, come precisato anche nella risposta n. 627/2021 (vedi articolo “Emigrato con “prima casa” in Italia: l’agevolazione amplia i confini”), la stessa istante, cittadina iscritta all’Aire, non è tenuta ad adibire il nuovo immobile acquistato entro l’anno anno successivo alla vendita, ad abitazione principale in quanto tale obbligo non può essere imposto a chi vive stabilmente all’estero.
Sono i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle entrate con la risposta n. 349 del 28 giugno 2022.
L’Agenzia ricorda che se i beni acquistati con l’agevolazione vengono venduti prima dei cinque anni dalla data di acquisto, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria e una sanzione pari al 30% delle imposte e degli interessi (nota 2-bis, comma 4, della Tariffa allegata al Tur). Tuttavia, l’ultimo capoverso dello stesso comma prevede che la misura non si applica se “il contribuente, entro un anno dall’alienazione dell’immobile acquistato con i benefici di cui al presente articolo, proceda all’acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale”. Il legislatore quindi ha voluto tutelare l’acquisto della prima casa anche nei confronti delle persone costrette a ripetuti trasferimenti di residenza evitando, allo stesso tempo, possibili finalità speculative.
Sul tema della piena proprietà l’Agenzia richiama la sentenza della Cassazione n. 17148/2018 secondo la quale l’atto necessario a evitare la decadenza dall’agevolazione prima casa precedentemente fruita, deve essere rappresentato da un titolo idoneo a consentirgli l’uso e il godimento di un’abitazione in via piena ed esclusiva e, di conseguenza a destinare la stessa ad abitazione principale. In sintesi, per la Suprema corte la decadenza non è evitata se, entro un anno dall’alienazione dell’immobile acquistato con la misura agevolativa, il contribuente proceda all’acquisto della nuda proprietà di un’altra casa.
L’Agenzia, in conclusione, conferma l’orientamento della risposta n. 627/2021, richiamata dall’istante in cui è stato affermato che, sia in sede di primo acquisto da parte del cittadino residente all’estero, che in sede di riacquisto di altra abitazione sul territorio nazionale, non sia necessario adibire il nuovo immobile ad abitazione principale, trovandosi il cittadino nell’impossibilità di adibire il nuovo acquisto a propria abitazione principale.
Allo stesso tempo, in linea con la ratio della norma volta a favorire l’acquisto della prima casa evitando, tuttavia, intenti speculativi, l’Agenzia ritiene che il riacquisto, entro un anno, della sola nuda proprietà non è idoneo ad evitare la decadenza dai benefici prima casa, a nulla rilevando la circostanza che l’istante non può adibire l’immobile riacquistato a propria abitazione principale.
La vicenda oggetto dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle entrate con la riposta n. 351 del 28 giugno 2022 riguarda, in estrema sintesi, l’applicazione del “sismabonus acquisti” in caso di immobile acquisito dalla figlia grazie a una permuta effettuata dalla madre in suo favore.
La mamma, in particolare, ha ceduto a una società con atto di permuta a favore della figlia e con effetto traslativo, l’appartamento di un vecchio fabbricato da demolire e riscostruire. L’effetto traslativo a favore della permutante (la mamma) era rimandato al momento del rilascio della certificazione di ultimazione dei lavori.
L’appartamento, attualmente, è stato terminato, catastato e consegnato alla cessionaria e cioè alla figlia. Il palazzo che è stato demolito e ricostruito, ricade in un Comune classificato con rischio sismico 2 e l’esecuzione dei lavori ha consentito la riduzione del rischio sismico, di conseguenza, i proprietari delle altre abitazioni hanno potuto beneficiare degli sconti d’imposta previsti dalla normativa in materia di “sismabonus acquisti”.
La richiesta di chiarimenti arriva dalla figlia. L’istante chiede se in qualità di proprietaria dell’immobile a lei pervenuto con atto di permuta a favore di terzi, possa fruire della detrazione prevista dal “sismabonus acquisti”, con possibilità di cessione successiva del credito secondo le disposizioni dell’articolo 121 del decreto “Rilancio”.
Non può, perché non è stata lei a sostenere la spesa. È questa, in sostanza, la conclusione dell’Agenzia.
L’agevolazione cui si riferisce l’istante spetta a chi acquista unità abitative da ditte che hanno demolito e ricostruito fabbricati, situati nelle zone a rischio sismico 1, 2 e 3, effettuando determinati interventi con lo scopo di aumentarne la sicurezza dello stabile in caso di terremoto (articolo 16, comma 1-septies, Dl n. 63/2013). Il regime di favore è in vigore dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2024. La detrazione ordinaria diventa “Superbonus” e, quindi, è pari al 110%, stabilisce l’articolo 4 del decreto “Rilancio”, per gli acquisti di “case antisismiche” effettuati dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022. Il successivo articolo 121 consente di trasformare la detrazione in credito d’imposta cedibile a terzi.
Le norme richiamate parlano chiaro, destinatari del “sismabonus acquisti” sono gli acquirenti delle nuove unità immobiliari e coloro che ne sostengono la spesa.
Tornando all’interpello, l’Agenzia ricorda che secondo l’articolo1552 del codice civile, la permuta è “il contratto che ha per oggetto il reciproco trasferimento della proprietà di cose, o di altri diritti, da un contraente all’altro”. Nella vicenda descritta, in particolare, si tratta di una permuta di cosa futura (l’appartamento da ricostruire) a favore di una parte terza (articoli 1411 e 1472 cc).
Nei casi di immobile acquistato a favore di un terzo, gli effetti dell’accordo si producono a favore di quest’ultimo a cui le parti attribuiscono il diritto di pretendere l’adempimento del contratto, benché l’acquisto sia stipulato da altri.
In sintesi, nell’ipotesi concreta proposta all’amministrazione, la madre ha sostenuto la spesa per l’acquisto dell’immobile, ma una volta terminata la ricostruzione dell’abitazione è stata la figlia (terzo beneficiario) ad acquistarne la proprietà.
Dal quadro normativo richiamato, l’agevolazione spetta al soggetto che sostiene il costo dell’unità immobiliare e fruisce del bene (circolare n. 7/2021) mentre ne resta escluso il terzo beneficiario che non ha speso nulla pur risultando acquirente dell’abitazione. Niente “superbonus acquisti” alla figlia quindi.
In base alla norma di riferimento, il diritto all’agevolazione non è maturato neanche a favore della madre, stipulante dell’accordo di permuta, considerato che gli effetti reali del contratto si producono direttamente verso il terzo beneficiario (la figlia) nel momento in cui il bene “viene ad esistenza”.
Lo scorso 16 giugno sono scaduti i termini per il versamento dell’acconto IMU 2022. Se il contribuente non ha pagato o ha commesso errori nel pagamento dell’imposta, si segnala che ci sono delle possibilità per sanare l’errore o ravvedersi dell’omesso versamento. Possibilità che contemplano sconti sulla sanzione, a seconda della data di effettuazione del pagamento. In particolare, per gli errori legati al versamento dell’imposta trova applicazione la sanzione per omesso/tardivo versamento, pari al 30 per cento di quanto erroneamente versato, ma fanno eccezione i versamenti: effettuati entro 14 giorni dalla scadenza, per i quali la sanzione è in misura pari all’1% per ogni giorno di ritardo; effettuati entro 90 giorni dalla scadenza, che vedono applicata la sanzione del 15%.
Entrando nel dettaglio, nel caso in cui vengano commesse delle irregolarità nel versamento dell’IMU è possibile procedere con la correzione spontanea, ossia con il ravvedimento operoso, ottenendo la riduzione della sanzione applicabile in misura crescente rispetto al tempo trascorso dal momento dell’adempimento non effettuato o eseguito erroneamente.
E’ bene specificare che non risulta possibile usufruire del cosiddetto ravvedimento parziale, espressamente escluso per i tributi diversi da quelli erariali. Non è inoltre possibile procedere con il ravvedimento dopo l’inizio di una verifica, o dopo che l’errato o omesso pagamento è stato contestato.
Gli interventi edilizi agevolabili, effettuati su una unità abitativa detenuta in locazione, “funzionalmente indipendente” e con “uno o più accessi autonomi dall’esterno”, sono ammessi al Superbonus, indipendentemente dalla circostanza che l’immobile sia ubicato in un edificio escluso dall’agevolazione, perché di proprietà di una società di capitali.
La precisazione, fornita dall’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 307 del 26 maggio 2022, è tratta dalla circolare n. 24/2020 che ha chiarito molteplici aspetti della norma introduttiva dell’agevolazione (articolo 119 del Dl “Rilancio”).
In tale documento di prassi, infatti sul punto, ha specificato che la detrazione spetta: “anche alle persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, che sostengono le spese per interventi effettuati su unità immobiliari detenute in base a un titolo idoneo (contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato), al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio e che siano in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario anche se il proprietario è una società, cioè un soggetto escluso dall’agevolazione quando è verificata la contestuale sussistenza dei requisiti di “indipendenza funzionale” e di “accesso autonomo dall’esterno”, a nulla rilevando, a tal fine, che l’edificio di cui tali unità immobiliari fanno parte sia costituito o meno in condominio. Pertanto, l’unità abitativa all’interno di un edificio plurifamiliare dotata di accesso autonomo fruisce del Superbonus autonomamente, indipendentemente dalla circostanza che la stessa faccia parte di un condominio oppure di un edificio composto da più unità immobiliari (fino a quattro) di un unico proprietario o in comproprietà tra più soggetti e disponga di parti comuni con altre unità abitative (ad esempio, il tetto).
Ciò detto, l’istante, che detiene l’immobile, oggetto degli interventi di manutenzione straordinaria e riqualificazione energetica, in forza di un contratto di locazione regolarmente registrato e che ha ottenuto il consenso del proprietario alla realizzazione dei lavori, può fruire del Superbonus, nel rispetto di tutte le condizioni, i limiti e gli adempimenti previsti dalla norma.
Con tre distinte risposte, l’Agenzia delle Entrate fornisce i primi chiarimenti sulla nuova detrazione prevista per l’eliminazione degli ostacoli che impediscono la mobilità delle persone con difficoltà. Si tratta, nello specifico, delle risposte n. 291, n. 292 e n. 293. Sono relative all’agevolazione per le spese sostenute nel 2022, quando l’intervento è iniziato nel 2021; alle modalità applicative in presenza del Superbonus; all’ installazione dell’ascensore con limite di spesa autonomo rispetto ai lavori di ristrutturazione edilizia.
I quesiti
1) Nel caso oggetto della risposta n. 291, l’istante è proprietario di un’unita abitativa in un condominio composto da dodici appartamenti. L’assemblea condominiale ha autorizzato l’installazione di una piattaforma elevatrice, al solo servizio dell’abitazione dello stesso istante, in cui risiede anche un suo familiare disabile in situazione di gravità (articolo 3, comma 3, legge n. 104/1992), posta al terzo piano, finalizzata ad abbattere le barriere architettoniche. Il predetto intervento – già avviato nel 2021 e per il quale l’interpellante ha versato in tale anno un acconto – rientra tra quelli per i quali spetta la detrazione prevista dall’articolo 16-bis, comma 1, lettera e) del Tuir.
Considerato, tuttavia, che la legge di bilancio 2022 ha inserito, nel decreto legge n. 34/2020 (Dl “Rilancio”), l’articolo 119-ter, che riconosce una detrazione dall’imposta lorda pari al 75% delle spese sostenute nel 2022 per interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti, l’istante chiede se può fruire di tale detrazione per le spese sostenute nel 2022, anche se l’intervento è iniziato nell’anno precedente.
2) Con la risposta n. 292, l’Agenzia si occupa dell’istanza del proprietario di una villetta (di categoria catastale A/7) dislocata su più piani, funzionalmente indipendente e con accesso autonomo dall’esterno, oggetto di interventi di isolamento termico delle superfici e sostituzione dell’impianto di riscaldamento invernale, rientranti tra gli interventi di efficientamento energetico di cui all’articolo 119, comma 1, Dl 34/2020 (il Superbonus), nonché interventi di abbattimento delle barriere architettoniche.
Nello specifico, con riferimento a tali ultimi interventi, nel 2021, è stata avviata la realizzazione di una piattaforma elevatrice all’interno dell’immobile, che si concluderà nel corso del 2022; inoltre, l’istante sta valutando di eseguire ulteriori interventi di abbattimento delle barriere architettoniche.
L’istante chiede di chiarire:
– se, con riferimento alla installazione della piattaforma elevatrice, avviata nel 2021, possa continuare a fruire del Superbonus anche per le spese sostenute nel 2022
– se realizzando dal 1° gennaio 2022 nuovi interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche e indipendenti da quello già avviato nel 2021, “trainati” da interventi di efficientamento energetico di cui all’articolo 119, comma 1, Dl 34/2020, possa portare in detrazione le relative spese, con l’aliquota del 110%, nel rispetto, tuttavia, del limite di spesa previsto dal citato articolo 119-ter, comma 2, del medesimo Dl 34/2020 e se tale limite sia autonomo rispetto a quello previsto per gli interventi “trainati” di cui al comma 2 del medesimo articolo 119
– in subordine, se per i nuovi interventi di abbattimento delle barriere architettoniche – seppure contestuali a interventi “trainanti” – sia possibile avvalersi della detrazione di cui al citato articolo 119-ter, per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2022, in luogo di quella prevista dall’articolo 119, comma 2, rinunciando, quindi, ad applicare l’aliquota del 110% pur in presenza di interventi qualificabili come “trainati”.
3) Nel caso affrontato dalla risposta n. 293, infine, un “condominio minimo” a prevalente destinazione abitativa, composto da cinque unità immobiliari, intende effettuare sulle parti comuni dell’edificio e sulle singole abitazioni una serie di interventi di efficientamento energetico nonché di restauro e risanamento. Poiché i condomini hanno intenzione di eseguire anche opere per l’abbattimento delle barriere architettoniche, installando un ascensore, chiedono se tale intervento – effettuato ai sensi dell’articolo 119-ter Dl 34/2020 – goda di un ulteriore ed autonomo limite di spesa rispetto a quello previsto per gli interventi di cui all’articolo 16 bis del Tuir.
La normativa e la prassi di riferimento
Nell’affrontare i quesiti, l’Agenzia premette che l’articolo 16-bis del Tuir disciplina una detrazione dall’imposta lorda delle persone fisiche per le spese sostenute, tra l’altro, per la realizzazione degli interventi ivi indicati, effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e sulle loro pertinenze, nonché sulle parti comuni degli edifici.
Ai sensi dell’articolo 16, comma 1, del Dl 63/2013, la detrazione attualmente è pari al 50% delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96mila euro per unità immobiliare.
Il limite di spesa ammesso alla detrazione è annuale e riguarda il singolo immobile; le spese relative ai lavori sulle parti comuni dell’edificio, essendo oggetto di un’autonoma previsione agevolativa, devono essere considerate, dal condomino o dall’unico proprietario dell’intero edificio, in modo autonomo ai fini dell’individuazione del limite di spesa detraibile.
Pertanto, nel caso in cui vengano effettuati dal medesimo contribuente, anche nello stesso edificio, sia lavori sulle parti comuni che lavori sul proprio appartamento, la detrazione spetta nei limiti di spesa precedentemente riportati, applicabili disgiuntamente per ciascun intervento. Nel caso di titolarità di più appartamenti, il limite massimo di spesa relativo ai lavori sulle parti comuni va considerato autonomamente per ciascuna abitazione e, in caso di più contitolari dell’unità abitativa, deve essere suddiviso tra gli stessi.
Ai sensi del comma 1, lettera e), del citato articolo 16-bis del Tuir, la detrazione spetta per le spese sostenute per gli interventi “finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap in situazioni di gravità, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104″ (cfr anche circolare 7/2021).
La detrazione, tra l’altro, spetta anche se l’intervento, finalizzato all’eliminazione delle barriere architettoniche, è effettuato in assenza di disabili nell’unità immobiliare o nell’edificio oggetto di lavori. Nella circolare n. 7/E richiamata è stato, inoltre, chiarito che in caso di installazione, nel cavedio condominiale, dell’ascensore e di spesa sostenuta per intero da un solo condomino, a questo è riconosciuta la detrazione, da applicare entro il limite massimo consentito dalle disposizioni vigenti ratione temporis, con riferimento alla parte di spesa corrispondente alla ripartizione in base alla tabella millesimale del condominio o in base a altre modalità stabilite dall’assemblea dei condomini, in quanto l’ascensore diviene “oggetto di proprietà comune” e, quindi, è utile (e utilizzabile) per tutti i condòmini.
Per l’installazione di un montascale la detrazione, invece, spetta interamente al condomino disabile che ha sostenuto integralmente le spese, trattandosi di un mezzo d’ausilio utilizzabile dal solo condomino disabile. Anche la realizzazione di un elevatore esterno all’abitazione rientra tra questa tipologia di spesa agevolabile.
L’articolo 119-ter del decreto Rilancio, introdotto dall’articolo 1, comma 42 legge 234/2021 (Bilancio 2022), inoltre, riconosce ai contribuenti, ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute nell’anno 2022 “per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti”.
La nuova agevolazione si aggiunge, tra l’altro, alla detrazione già prevista per gli interventi per l’abbattimento e l’eliminazione delle barriere architettoniche di cui al citato articolo 16-bis.
La detrazione, da ripartire in 5 quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 75% delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:
– 50mila euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno
– 40mila euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da 2 a 8 unità immobiliari
– 30mila euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di 8 unità immobiliari.
Ciò implica che, ad esempio, nel caso in cui l’edificio sia composto da 15 unità immobiliari, il limite di spesa ammissibile alla detrazione è pari a 530mila euro, calcolato moltiplicando 40mila per 8 (320mila euro) e 30mila per 7 (210mila euro).
Inoltre, nel caso di interventi realizzati sulle parti comuni di un edificio, considerato che il limite di spesa è calcolato in funzione del numero delle unità immobiliari di cui l’edificio è composto, l’ammontare di spesa così determinato costituisce il limite massimo di spesa agevolabile riferito all’intero edificio e non quello riferito alle singole unità che lo compongono. Ciascun condomino potrà calcolare la detrazione in funzione della spesa a lui imputata, in base ai millesimi di proprietà o ai diversi criteri applicabili, ed effettivamente rimborsata al condominio, anche in misura superiore all’ammontare commisurato alla singola unità immobiliare che possiede.
Le risposte dell’Agenzia
L’Agenzia ricorda che, ai sensi del comma 4 del citato articolo 119-ter, ai fini dell’accesso alla detrazione, gli interventi in questione devono rispettare “i requisiti previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno1989, n. 236”, con il quale è stato emanato il “Regolamento di attuazione dell’art. 1 della legge 9 gennaio 1989, n. 13 – Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata”.
Riferendosi la norma alle “spese documentate sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022”, senza altre condizioni volte a circoscrivere l’applicazione della detrazione alla data di avvio degli interventi, ai fini dell’imputazione delle spese stesse occorre fare riferimento per le persone fisiche, al criterio di cassa e, quindi, alla data dell’effettivo pagamento, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui i pagamenti si riferiscono.
Quindi, nel caso della risposta n. 291, considerato che la piattaforma elevatrice – ancorché al servizio solo dell’abitazione dell’istante – è installata, a seguito dell’autorizzazione deliberata dall’assemblea del condominio, in un edificio composto da dodici unità immobiliari, il limite massimo complessivo di spesa, riferito all’intero edificio, ammesso alla detrazione è pari a 440mila euro ottenuto moltiplicando 40mila per 8 (320mila) e 30mila per 4 (120mila). L’interpellante potrà, pertanto, fruire della detrazione di cui all’articolo 119-ter citato per le spese a lui imputate dall’assemblea condominiale ed effettivamente sostenute nell’anno 2022 mentre, per le spese sostenute nel 2021, potrà, invece, fruire della detrazione di cui al citato articolo 16-bis, comma 1, lett. e) TUIR, pari al 50% delle spese medesime.
Inoltre, nel caso oggetto della risposta n. 293, l’istante potrà fruire – per le spese sostenute nel 2022 – della detrazione di cui all’articolo 119-ter del decreto Rilancio calcolata sul limite di spesa, autonomo rispetto a quanto previsto per gli interventi di cui all’articolo 16-bis del Tuir, di 200mila euro (5 x 40.000), nel presupposto che l’edificio sia composto da cinque unità immobiliari.
Resta fermo – conclude l’Agenzia – che, in considerazione della possibile sovrapposizione degli ambiti oggettivi previsti dalle normative richiamate, l’istante potrà avvalersi, per le spese di installazione dell’ascensore, di una sola agevolazione, rispettando gli adempimenti specificamente previsti in relazione alla stessa.
Detrazione del 75% e Superbonus del 110%
Nel fornire una risposta anche ai quesiti, oggetto della risposta n. 292, l’Agenzia scrutina anche la disciplina del Superbonus, previsto dall’articolo 119 Dl 34/2020, che disciplina la detrazione, nella misura del 110%, delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 a fronte di specifici interventi finalizzati all’efficienza energetica nonché al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici (cfr anche circolare 24/2020 e risoluzione 60/2020).
Ciò posto, prosegue l’Agenzia, l’articolo 1, comma 66, lettera d) legge n. 178/2020 (legge di bilancio 2021), ha modificato il comma 2 del citato articolo 119 del decreto Rilancio, includendo tra gli interventi “trainati” dagli interventi “trainanti” di efficienza energetica di cui al comma 1 anche quelli “previsti dall’articolo 16 bis, comma 1, lettera e)” Tuir “anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni”.
Pertanto, spiega l’Agenzia, la detrazione di cui al citato articolo 119-ter è da ritenersi aggiuntiva, tra l’altro, al Superbonus e, a differenza di quanto previsto per tale ultima detrazione, non è subordinata alla effettuazione degli interventi “trainanti” di cui al comma 1 dell’articolo 119 del decreto Rilancio.
Ciò implica che, nel caso di specie, con riferimento alle spese che saranno sostenute nel 2022, riguardanti l’intervento di abbattimento delle barriere architettoniche già avviato nel 2021, l’istante, potrà, alternativamente, continuare a fruire del Superbonus nel limite di spesa di 96mila, comprensivo anche delle spese sostenute nel 2021 per il medesimo intervento, oppure fruire della detrazione di cui all’articolo 119-ter del Rilancio prevista nella misura del 75% delle spese sostenute e comunque nel limite di 50mila euro.
Questo, anche con riferimento alle spese che sosterrà nel 2022, per gli ulteriori interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche, a nulla rilevando che tali interventi – in quanto effettuati congiuntamente a lavori “trainanti” di efficienza energetica – possano essere astrattamente ricondotti tra quelli “trainati” per i quali spetta il Superbonus, nel limite di spesa previsto di 96mila euro, comprensivo anche delle spese sostenute per la realizzazione della piattaforma elevatrice. Ciò a condizione, tuttavia, che tali interventi “trainati” siano effettuati congiuntamente agli interventi “trainanti” di efficienza energetica.
Con Risposta a interpello n. 279 del 19 maggio 2022, l’Agenzia delle Entrate fornisce un chiarimento sulla cessione del credito solo per l’intervento “trainante” e l’indicazione nella dichiarazione dei redditi della detrazione relativa alle spese per gli interventi “trainati” (articolo 121 del d.lgs 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77).
L’Agenzia specifica che è possibile usare in modo diverso il superbonus nell’ambito dello stesso cantiere. Ossia, alcuni interventi potranno andare in detrazione diretta, altri invece potranno essere oggetto di cessione o sconto in fattura, a patto che si consideri la ripartizione tra codici intervento indicata nelle istruzioni alla compilazione del modello per la comunicazione delle opzioni.
Viene riepilogato che nel caso di specie, in presenza di un intervento “trainante” di efficientamento energetico (sostituzione impianto di climatizzazione invernale), e di tre interventi “trainati” di efficientamento energetico (pannelli fotovoltaici, sistemi di accumulo, colonnina di ricarica veicoli elettrici), l’Istante intende cedere solo il credito d’imposta relativo all’intervento “trainante” ed eventualmente ad un intervento “trainato”, indicando nella dichiarazione dei redditi la detrazione spettante in relazione ai tre interventi trainati o solo a due di essi. L’Agenzia ritiene possibile tale combinazione.
Con la circolare n. 30/E del 22 dicembre 2020 si è precisato che, nel caso in cui sul medesimo immobile siano effettuati più interventi agevolabili, il limite massimo di spesa ammesso alla detrazione è costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno degli interventi realizzati.
In tal caso, sarà possibile fruire della corrispondente detrazione a condizione che siano distintamente contabilizzate le spese riferite ai diversi interventi e siano rispettati gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna detrazione.
Sulla base dei punti 3.2 e 3.3 del Provvedimento attuativo, il credito oggetto di cessione è pari alla detrazione spettante. La detrazione spettante è commisurata alle “spese complessivamente sostenute nel periodo di imposta”. Le istruzioni alla compilazione del modulo per la comunicazione dell’opzione allegate al Provvedimento attuativo prevedono espressamente che, nel campo “Tipologia intervento”, il contribuente indichi il codice identificativo dell’intervento per il quale si effettua la comunicazione. Pertanto, il credito cedibile è calcolato sul totale delle spese sostenute nell’anno per ciascuno degli interventi, così come contraddistinti dai codici indicati nella tabella riportata nelle istruzioni al modello di comunicazione dell’opzione.
Ne consegue che, qualora l’Istante intenda optare per la fruizione del Superbonus in una modalità alternativa alla detrazione per tutti i prospettati interventi, lo stesso dovrà inviare all’Agenzia delle Entrate quattro distinti moduli per la comunicazione dell’opzione per la cessione del credito, ossia un modulo diverso per ogni intervento che verrà realizzato.
Diversamente, nel caso in cui l’Istante per alcuni interventi intenda fruire dell’agevolazione indicando la detrazione nella dichiarazione dei redditi, in relazione a tali interventi non dovrà trasmettere all’Agenzia delle Entrate il modulo per la comunicazione della fruizione dell’agevolazione in una modalità alternativa alla fruizione. Tale soluzione resta valida anche nel caso in cui uno stesso fornitore partecipi alla realizzazione di diversi interventi, dovendosi anche in tal caso considerare come riferimento le spese sostenute nell’anno “per codice intervento”.
Dal 1° luglio scatta l’obbligo di fatturazione elettronica anche per i contribuenti che applicano il regime forfettario e che hanno conseguito, nel 2021, ricavi o compensi superiori a 25mila euro. L’obbligo è stato introdotto con l’articolo 18 del Dl 36/2022, che ha ora reso operativa la misura.
L’obbligo di emissione della fattura in formato elettronico non comporta variazioni nella numerazione, né nell’obbligo di tenuta di registri sezionali e, come già chiarito dall’Agenzia delle Entrate, la numerazione delle fatture elettroniche e di quelle analogiche può proseguire ininterrottamente, a condizione che sia garantita l’identificazione univoca della fattura, indipendentemente dalla natura, cartacea o elettronica, della stessa.
Alla prima fattura da emettere a partire dal prossimo 1° luglio potrà essere dato il numero immediatamente successivo all’ultima emessa in formato cartaceo.
Le fatture elettroniche devono essere conservate elettronicamente a norma dell’articolo 39 del Dpr 633/1972. Per conservazione non si intende semplice memorizzazione su Pc del file della fattura, ma un processo regolamentato tecnicamente dal Codice dell’amministrazione digitale. Il sistema garantisce, negli anni di non perdere le fatture, riuscire sempre a leggerle e, soprattutto, poter recuperare in qualsiasi momento l’originale del documento.
L’agenzia delle Entrate, sul portale “Fatture e Corrispettivi”, rende disponibile un servizio di conservazione gratuita che potrebbe essere utile soprattutto per i contribuenti che non hanno un numero elevato di documenti da conservare.
La nuova norma prevede che l’obbligo di fatturazione elettronica scatta per i contribuenti che nel 2021 hanno conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25mila euro. Per determinare l’importo si tiene conto del regime contabile applicato nell’anno precedente e dei chiarimenti resi con le Circolari ADE 10E/2016 e 9E/2019.
Sulle fatture dei contribuenti forfettari continua ad essere dovuta l’imposta di bollo, anche se elettronica, tenendo conto delle modalità individuate dall’articolo 6 del Dm 2014.
Nella fattura si dovrà indicare che il bollo è assolto con modalità elettronica e poi provvedere al versamento mediante la funzionalità web del portale “Fatture e Corrispettivi” dell’Agenzia delle Entrate.
Il termine per il versamento dell’imposta è l’ultimo giorno del secondo mese successivo a quello del trimestre: 31 maggio, 30 settembre, 30 novembre, 28 febbraio.
Se l’importo dovuto per il primo trimestre non supera i 250 euro, il versamento può essere eseguito entro il 30 settembre e se l’importo dovuto complessivamente per il primo e secondo trimestre non supera i 250 euro, il versamento può essere eseguito entro il 30 novembre.
Infine è bene specificare che la fatturazione elettronica trova applicazione anche per le note di credito. Tenuto conto di quanto precisato in passato dall’agenzia delle Entrate con la Faq n 20 del 2018, la nota di variazione emessa dopo il 1° luglio per un’operazione precedente a tale data e fatturata con modalità cartacea, dovrebbe essere emessa in modalità elettronica.
Il proprietario di un edificio composto da due unità abitative al primo piano, una pertinenza e due negozi al piano terra, che intende effettuare dei lavori di ristrutturazione finalizzati al consolidamento e miglioramento statico dell’intera unità, potrà accedere al Superbonus considerando che la superficie residenziale di mq 175,64, supera il tetto del 50% dei metri quadri complessivi (mq 294,28).
In sintesi la prevalenza della porzione residenziale dello stabile rispetto a quella adibita ad uso ufficio, consente all’istante di accedere all’agevolazione. La spesa ammissibile sarà pari a 480mila euro, cioè 96.000 per ciascuna unità di cui si compone il fabbricato. Sono i chiarimenti forniti dall’Agenzia con la risposta n. 306 del 26 maggio 2022.
L’Agenzia dopo aver ricordato la normativa e i documenti di prassi (fra cui la circolare n. 24/2020, la risoluzione n. 60/2020, la circolare n. 30/2020 e le numerose risposte agli interpelli disponibili sul sito dell’Agenzia) precisa, sulla base di quanto rappresentato dall’istante, che l’edificio può considerarsi a prevalenza residenziale in quanto la somma delle due abitazioni e della pertinenza è superiore alla superficie dei due negozi. La prevalenza della residenzialità comporta la fruizione del Supebonus, dovendosi escludere solo per le spese relative ad interventi “trainati” realizzati sulle singole unità non residenziali.
Nel caso di specie, pertanto, nel rispetto di tutte le condizioni richieste dalla normativa e degli adempimenti previsti, l’Agenzia ritiene che l’istante unico proprietario dell’edificio possa fruire del Superbonus per le opere di intervento sismico nel limite massimo di 96mila euro moltiplicato per le cinque unità immobiliari che compongono il fabbricato di sua proprietà per un totale di 480mila euro.
Le spese per il visto di conformità e per l’asseverazione sostenute a partire dal 12 novembre 2021 possono essere portate in detrazione, anche con riguardo ai bonus diversi dal Superbonus. Per quanto riguarda le opzioni di cessione o sconto, niente “visto” e “congruità” per le spese relative a opere in edilizia libera oppure di valore non superiore ai 10mila euro sostenute a partire dal 12 novembre 2021, con la sola eccezione di quelle che rientrano nel bonus facciate. Cessione o sconto possibili a partire dal primo gennaio 2022 anche per le detrazioni spettanti per gli interventi di recupero volti alla realizzazione o all’acquisto di autorimesse o posti auto.
Sono alcuni dei chiarimenti contenuti nella circolare con cui l’Agenzia delle Entrate offre una guida aggiornata sui bonus “edilizi”, che tiene conto delle modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2022 e dagli altri interventi normativi. Il documento commenta anche le altre regole per l’esercizio delle opzioni di sconto in fattura e cessione del credito e le novità in materia di contrasto alle frodi.
Detraibilità estesa per le spese per visto e congruità
La circolare precisa che, come previsto dall’articolo 3-sexies del decreto Milleproroghe, la detraibilità delle spese per il rilascio del visto di conformità, delle attestazioni/asseverazioni di congruità ai fini dell’esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito spetta per i bonus diversi dal Superbonus, se si tratta di spese sostenute anche nel periodo compreso fra il 12 novembre 2021 e il 31 dicembre 2021.
Niente visto e asseverazione per l’edilizia libera o fino ai 10mila euro
Ad eccezione degli interventi relativi al bonus facciate, non vi è l’obbligo del rilascio del visto di conformità e delle relative attestazioni di congruità della spesa, ai fini della fruizione dello sconto in fattura o della cessione del credito per le “attività di edilizia libera” e per gli interventi, diversi da quelli di edilizia libera, di importo complessivo non superiore a 10mila euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio. Il valore di 10mila euro va calcolato in relazione al valore degli interventi agevolabili ai quali si riferisce il titolo abilitativo, a prescindere se l’intervento è stato realizzato in periodi d’imposta diversi. L’esonero trova applicazione con riferimento alle spese sostenute a partire dal 12 novembre 2021.
Posti auto e box
La circolare spiega come optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura relativamente agli interventi di recupero del patrimonio edilizio volti alla realizzazione o all’acquisto di garage o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune. In pratica, a partire dal 1° gennaio 2022, i contribuenti possono scegliere di cedere il credito relativo alle rate residue relative agli importi versati a partire dal 2020 o 2021 oppure di fruire dello sconto in fattura e della cessione del credito con riferimento agli importi versati a partire dal 2022. I contribuenti che non hanno ancora acquistato il box possono optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura per gli eventuali acconti versati a partire dal 1° gennaio 2022. In questo caso sarà necessario registrare il preliminare di acquisto o il contratto definitivo entro la data di invio della comunicazione delle opzioni all’Agenzia.
Le norme in materia di cessioni di crediti
La circolare ricapitola anche le regole in materia di contrasto alle frodi, comprese quelle relative ai limiti previsti per la cessione dei crediti dai Decreti Sostegni ter, Frodi, Energia e dal Decreto Aiuti. In particolare, a partire dal 1° maggio 2022, dopo la prima cessione del credito d’imposta è possibile effettuare due ulteriori cessioni solo nei confronti di banche, intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario e imprese di assicurazione. Sempre a partire dal 1° maggio, le banche e le società appartenenti ad un gruppo bancario possono cedere i crediti direttamente ai correntisti, a condizione che si tratti di clienti professionali. Per i correntisti cessionari del credito non è possibile però cederlo successivamente. Dal 1° maggio è entrato in vigore anche il divieto di cessione parziale, in base al quale i crediti derivanti dall’esercizio delle opzioni di sconto in fattura o cessione del credito non possono formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla “prima comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle Entrate”.
Fonte: Agenzia delle Entrate