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Nuove cartelle di pagamento dopo la riforma del processo tributario

La Legge 130/2022, di riforma del contenzioso tributario, ha apportato modifiche all’apparato processuale che si riverberano giocoforza anche su ambiti diversi. Tra questi vi è quello degli atti della riscossione, posto che le cartelle di pagamento includono informazioni anche sugli organismi giudicanti che possono (eventualmente) essere chiamati a decidere sulle liti insorte avverso gli stessi atti.
Per questo motivo, con il provvedimento n. 0387971 del 17 ottobre 2022 l’Agenzia delle Entrate ha reso note le modifiche che si sono rese necessarie per le cartelle in virtù di quanto visto in precedenza.
La prima variazione riguarda la nuova denominazione delle (già) commissioni tributarie. In particolare, considerato che l’art. 4, comma 1, lettera a) della richiamata Legge 130/2022 ha di fatto sostituito ai termini “commissione tributaria provinciale” e “commissione tributaria regionale”, ove ricorrano, le diciture “corte di giustizia tributaria di primo grado” e “corte di giustizia tributaria di secondo grado”, il testo delle Avvertenze relative ai ruoli dell’Agenzia delle Entrate (allegati da 2 a 5) viene parimenti aggiornato nei riferimenti ivi contenuti agli organi di giustizia. In proposito si ricorda che la nuova denominazione di questi ultimi fa parte di quel gruppo di disposizioni che entra in vigore a decorrere dal 16 settembre 2022.
Secondariamente, il foglio Avvertenze ALLEGATO 2 viene integrato con riguardo alla richiesta di riesame per l’annullamento del ruolo, che può essere presentata anche mediante il “Servizio di consegna documenti/istanze”, disponibile nell’area riservata del sito internet istituzionale www.agenziaentrate.gov.it. Nel provvedimento in esame viene riportato che, esclusivamente nel caso in cui il ruolo riguardi somme dovute a seguito di controllo automatizzato, vengono altresì aggiunti i riferimenti per l’assistenza da telefono cellulare e da estero ed il canale telematico CIVIS.
Si tratta, evidentemente, di modifiche di carattere prettamente formale che, anche in caso di errore (ad esempio nel caso venga riportata la precedente denominazione delle commissioni tributarie) non porteranno con massima probabilità a vizi invalidanti dell’atto.

https://www.fiscoetasse.com/rassegna-stampa/33097-nuove-cartelle-di-pagamento-dopo-la-riforma-del-processo-tributario.html?smclient=eb02ab19-e7b9-4d33-b50a-543656cc384b&utm_campaign=RSQ&utm_medium=email_mn_fet&utm_source=Rassegna+quotidiana+&utm_content=RSQ+2022-10-18

Stangata sugli italiani che hanno la seconda casa a Mentone

E’ in arrivo dalla Francia la stangata sulla seconda casa. A Mentone, infatti, non si potrà più usufruire dell’abolizione della Taxe d’Habitation. Fatto che porta con se l’effetto di far “volare” la tassazione del +22%
Una vera stangata. In parte attesa, ma non si pensava fino a questo livello.
Il Consiglio Municipale, per far fronte a problemi di bilancio, ammessi dallo stesso primo cittadino, aveva deliberato, la scorsa primavera, una manovra che avrebbe aiutato le casse comunali a riprendersi mediante un incremento del 15% della taxe foncière: questa decisione era nota da tempo ed era stata comunicata e giustificata dal nuovo sindaco Yves Juhel.
Quello che non immaginavano gli abitanti della città di frontiera è che l’aumento sarebbe andato ad impattare su un’altra decisione, questa volta governativa: l’incremento della base di calcolo dell’imposta sugli alloggi del 3,4%. Fatto che crea un effetto moltiplicatore e la taxe foncière aumenta, in effetti, per la parte comunale del 17,5%. Vi sono inoltre altre voci, che fanno ulteriormente crescere la tassazione. Si tratta dell’incidenza della quota destinata alla Carf, la Communauté d’Agglomération de la Riviera Française, e quella a profitto della Gemapi, la tassa che finanzia la ricostruzione del territorio dopo la tempesta Alex. Non incrementerà, invece, la tassa sull’immondizia.
Il risultato è che la taxe foncière diventerà più salata del 25% annullando così l’abolizione della Taxe d’Habitation, tassa peraltro che non è sparita per le proprietà in capo a cittadini stranieri.
Insomma, una gran brutta notizia per gli italiani proprietari di una seconda casa nella “città dei limoni”.

Cessione del credito, comunicazione per partite IVA e soggetti IRES

È il 17 ottobre 2022 il termine per l’invio telematico della comunicazione all’Agenzia delle Entrate dell’opzione per la cessione del credito o lo sconto in fattura in relazione al superbonus e ai bonus casa, per partite IVA e soggetti IRES, tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi entro il 30 novembre.
È stata la legge di conversione del decreto legge n. 17/2022 a prevedere la proroga rispetto al termine generale del 29 aprile, con il fine di rendere più agevole la monetizzazione dei bonus casa e del superbonus per i contribuenti esclusi dalla messa a punto del modello 730 precompilato.
Il rinvio si applica alle opzioni di cessione del credito e sconto in fattura relative alle spese sostenute nel 2021 e alle rate residue non fruite delle detrazioni relative alle spese sostenute nel 2020 e, come disposto dal comma 2-bis inserito all’articolo 10 quater del decreto legge n. 4/2022: “Al fine di consentire l’esercizio delle opzioni di sconto sul corrispettivo o di cessione del credito di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per l’anno 2022, i soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società e i titolari di partita IVA, che sono tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi entro il 30 novembre 2022, possono trasmettere all’Agenzia delle entrate la comunicazione per l’esercizio delle predette opzioni anche successivamente al termine di cui al comma 1 del presente articolo, ma comunque entro il 15 ottobre 2022”.
La scadenza è stata quindi rinviata al 15 ottobre 2022, termine che cadendo di sabato è automaticamente differito al lunedì immediatamente successivo, e quindi al 17 ottobre.

https://www.informazionefiscale.it/Cessione-del-credito-scadenza-comunicazione-2022-partite-IVA-soggetti-IRES

Superbonus: Confedilizia, sbloccare la cessione dei crediti

Confedilizia interviene nuovamente sulla necessità di bloccare la cessione dei crediti fiscali legati alle agevolazioni in edilizia, sollecitando l’intervento dell’Agenzia delle Entrate.
“É importante che si proceda rapidamente allo sblocco della situazione della cessione dei crediti fiscali connessi al superbonus 110% ed agli incentivi edilizi in genere. Nonostante la recente modifica legislativa, infatti, il sistema è bloccato, con conseguenze nefaste su famiglie e imprese”. Così il Presidente della Confedilizia Giorgio Spaziani Testa in una nota. “Occorre – come recentemente rilevato anche dall’Abi – che l’Agenzia delle entrate riveda la sua iniziale posizione interpretativa in materia di diligenza dei cessionari (banche in primis), circoscrivendo la responsabilità secondo quanto stabilito per legge. Confedilizia ritiene che vi sia la necessità di riorganizzare la copiosissima normativa in vigore e di impostare un sistema stabile ed equilibrato di sostegno agli interventi finalizzati a riqualificare il nostro patrimonio immobiliare, anche in vista dell’approvazione della nuova direttiva Ue sul rendimento energetico nell’edilizia che – se non modificata – stabilirà obblighi, e quindi spese, assolutamente non affrontabili dalle famiglie italiane”. Conclude Spaziani Testa.

Fonte: Comunicato Stampa

Superbonus 110%, i documenti da presentare per ottenere la detrazione

La documentazione da produrre per inserire nel Modello 730 le spese sostenute in relazione al Superbonus 110% è corposa. Alle fatture, ai bonifici e ai bollettini che attestano la spesa, si aggiungono l’asseverazione tecnica, la ricevuta dell’ENEA, visura e contratti che provino il possesso dell’immobile e molto altro.
Le indicazioni dettagliate sulle fatture e i certificati necessari sono contenute nella circolare dell’Agenzia delle Entrate 28/E, pubblicata il 25 luglio 2022, sotto il titolo: “Raccolta dei principali documenti di prassi relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito, detrazioni d’imposta, crediti d’imposta e altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche e per l’apposizione del visto di conformità per l’anno d’imposta 2021”.

Riepilogando, i documenti fondamenti sono quelli atti ad attestare il titolo di possesso dell’immobile:
-la visura catastale;
-il contratto preliminare di compravendita (se non è ancora avvenuto il passaggio di proprietà definitivo dell’unità immobiliare);
-il certificato stato di famiglia/dichiarazione sostitutiva del familiare convivente con il proprietario alla data di inizio lavori o dalla data del sostenimento delle spese;
-copia della dichiarazione di successione qualora l’immobile l’erede o gli eredi abbiamo ereditato l’immobile dopo l’inizio dei lavori;
-la copia del contratto di locazione- comodato per lavori eseguiti dagli affittuari;
-la copia della sentenza di separazione per lavori eseguito dal giudice assegnatario non intestatario dell’immobile.

Per quanto riguarda la documentazione che attesta i lavori eseguiti, sono indispensabili le asseverazioni tecniche dei professionisti incaricati per dimostrare di aver soddisfatto il vincolo di efficientemente energetico di (almeno) due classi:
-dichiarazione dell’ amministratore di condominio, per Superbonus 110% condominiale;
-copia della delibera assembleare;
-i dati catastali degli immobili interessati agli interventi;
-titolo abilitativo (quindi CILA, SCIA, PDC);
-APE ante e post eseguimento lavori;
-ricevuta ENEA;
-scheda descrittiva;
-asseverazione requisiti tecnici e progettazione strutturale – nel caso di interventi antisismici;
-copia della polizza assicurativa tecnica;
-consenso del proprietario all’esecuzione dei lavori in caso di affitto o comodato d’uso.

Sotto il profilo contabile, per ottenere la detrazione il contribuente deve dimostrare le spese sostenute con fatture, ricevute bonifici e bollettini relativi al versamento degli oneri di urbanizzazione. Il contribuente deve conservare tutta questa documentazione (e le copie dei versamenti effettuati con bollettini postali) per almeno 8 anni. È infatti questo è il periodo che l’Agenzia delle Entrate ha a disposizione per svolgere i controlli su quanto dichiarato ai fini della concessione dello sconto in fattura o della cessione del credito.
In caso di irregolarità – anche parziali – e per mancanza dei requisiti previsti dalla legge, in primis il salto di almeno due categorie energetiche, scatta la condanna a restituire la somma riconosciuta con una maggiorazione del 200%, tra interessi e sanzioni.

Imposta di bollo sulle fatture elettroniche

Per i soggetti obbligati, il 30 settembre 2022 scade il termine per il pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture emesse nel secondo trimestre dell’anno 2022. Se l’importo dovuto complessivamente per il primo e secondo trimestre non supera 250,00 euro, il versamento potrà essere eseguito entro il 30 novembre.
Si coglie l’occasione per ricordare che, a partire dalle fatture elettroniche emesse a decorrere dal 1° gennaio 2023, la soglia viene elevata da 250,00 euro a 5.000 euro, così come previsto dalla conversione del DL del 21.06.2022 n. 73.

Fisco: rush finale per l’invio del 730 precompilato

Rush finale per i cittadini per poter arrivare in tempo all’appuntamento con il 730 precompilato. Il 30 settembre scadono infatti i termini per inviare con un semplice clic la dichiarazione predisposta dal Fisco. Una dichiarazione che, a distanza di 7 anni dal suo avvio, è diventata via via più semplice, con sempre più dati già caricati dal Fisco, permettendo al contribuente di gestirli in autonomia. Inoltre, da quest’anno c’è anche la possibilità, per chi in difficoltà ad accedere, di delegare all’invio un familiare.
I cittadini hanno dunque di fronte meno di tre settimane, ricorda l’Agenzia delle Entrate, per consultare la dichiarazione predisposta dal Fisco, modificarla o accettarla così com’è e premere il tasto ‘invio’.
Coloro che, nei mesi scorsi, hanno già visualizzato ed eventualmente integrato il modello, lo troveranno salvato e pronto per il click nella propria area riservata.
Quest’anno con 1,2 miliardi di dati già caricati dal Fisco, i modelli sono ancora più completi. I cittadini che utilizzano la precompilata trovano già inseriti, per esempio, i dati delle certificazioni uniche, le spese sanitarie, per la casa (interessi passivi mutui, ristrutturazioni e acquisto mobili, etc.), quelle sostenute per la scuola e l’università dei figli e molte altre.
Da quest’anno, inoltre, chi ha difficoltà ad accedere in prima persona al servizio online può autorizzare un familiare o un’altra persona di fiducia a operare per proprio conto nell’area riservata del sito dell’Agenzia e non perdere così i vantaggi della precompilata.
La dichiarazione accettata senza modifiche, infatti, esclude i controlli sulle spese che danno diritto a bonus fiscali. Ma anche in caso di modifica basterà conservare solo i documenti relativi alla parte variata.
La dichiarazione precompilata è partita in via sperimentale nel 2015 e nel corso degli anni ha visto numeri in costante aumento. Nel 2021 i contribuenti che hanno effettuato direttamente l’invio dei modelli 730 e Redditi è arrivato a quota 4,2 milioni, il triplo rispetto al 2015 (quando erano stati 1,4 milioni). In costante aumento è anche la percentuale dei 730 inviati senza modifiche, che lo scorso anno si è attestata al 22,3% del totale (nel 2015 era pari al 5,8%). Se invece si considera il numero delle informazioni pre-caricate in dichiarazione dall’Agenzia delle Entrate, si è passati dai circa 160 milioni di dati del 2015 a 1,2 miliardi di quest’anno, dunque con un livello di completezza dei modelli a disposizione dei cittadini sempre maggiore.

Fonte: Agenzia Ansa

Riforma della giustizia e del processo tributario al via

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 204, del 1 settembre, la Legge n. 130 del 31 agosto 2022 che entra in vigore dal 16 settembre recante “Disposizioni in materia di giustizia e di processo tributario”.
L’impianto normativo si può dividere in tre parti: riforma di alcuni istituti caratterizzanti il processo tributario; riforma della magistratura tributaria; introduzione di una definizione delle liti pendenti in Corte di Cassazione.
Le modifiche si prefiggono lo scopo di elevare la giustizia tributaria al rango di quella civile, penale, amministrativa e militare con la previsione di magistrati professionali assunti per concorso, mentre attualmente i giudici tributari sono onorari.
Le Commissioni tributarie verranno sostituire dalle Corti di Giustizia Tributaria di primo e secondo grado.
Altra finalità della riforma è ridurre il contenzioso tributario e a tale scopo viene previsto un giudice monocratico per le cause fino a 3.000 euro (per i ricorsi notificati dal 1 gennaio 2023); una definizione agevolata per i giudizi pendenti davanti la Corte di Cassazione al 15 luglio 2022, con la cancellazione delle liti fino a 100.000 euro con il pagamento del 5%, per i giudizi dove l’Agenzia ha perso entrambi i gradi del giudizio, e la cancellazione con il pagamento del 20% per le liti fino a 50.000 euro negli altri casi.
Tra le altre impostanti previsioni: l’onere della prova sarà sempre a carico dell’Ente Impositore e non del contribuente. Viene ripristinata la prova testimoniale scritta (con decorrenza per i ricorsi notificati dal 16 settembre 2022); viene meglio disciplinato il processo telematico; viene favorita la conciliazione e la parte che la rifiuta potrà essere chiamata al pagamento delle spese di giudizio con una maggiorazione del 50%.

https://www.fiscoetasse.com/rassegna-stampa/32796-riforma-giustizia-e-processo-tributario-in-vigore-dal-16-settembre.html?smclient=eb02ab19-e7b9-4d33-b50a-543656cc384b&utm_campaign=RSQ&utm_medium=email_mn_fet&utm_source=Rassegna+quotidiana+&utm_content=RSQ+2022-09-02

Fattura elettronica, modifiche entro il 10 settembre

Entro il 10 settembre ai titolari di partita IVA e ai loro intermediari è richiesto di verificare ed eventualmente modificare i dati predisposti dall’Agenzia delle Entrate, in merito alla fatturazione elettronica. Nello specifico, entro questa data sarà possibile modificare l’elenco B, passaggio fondamentale per il corretto calcolo dell’importo dovuto entro la scadenza del 30 settembre 2022.
Messi a disposizione dal 15 luglio scorso, gli elenchi A e B contengono i dati delle fatture elettroniche di aprile, maggio e giugno, per le quali risulta dovuta l’imposta di bollo in relazione al secondo trimestre.
Si tratta di una parte del servizio di assistenza al contribuente messo a punto dall’Agenzia delle Entrate, volto a favorire il corretto versamento delle somme dovute. Già dallo scorso anno l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti un servizio di assistenza per il calcolo e il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche.
Ai titolari di partita IVA sono forniti due elenchi distinti: l’elenco A, non modificabile, contiene gli estremi delle fatture elettroniche emesse nel trimestre di riferimento correttamente assoggettate all’imposta di bollo; l’elenco B, relativo alle fatture per le quali il bollo risulta dovuto, anche se non è stato valorizzato il relativo campo del file XML.
Sul secondo elenco è ammesso l’intervento del contribuente. Per le fatture elettroniche del secondo trimestre 2022 la modifica dei dati potrà essere effettuata entro la scadenza del 10 settembre.
Gli elenchi A e B sono consultabili all’interno del portale “Fatture e corrispettivi” e i titolari di partita IVA possono quindi verificare di aver correttamente assoggettato all’imposta le fatture elettroniche emesse nel trimestre di riferimento e, sui dati integrati dall’Agenzia delle Entrate, confermare o modificare l’elenco predisposto.
Nell’elenco B, modificabile dal contribuente, sono riportati gli estremi delle fatture elettroniche per le quali ricorrono i presupposti per l’applicazione del bollo, che non è stato però indicato dal cedente o prestatore.
Le azioni possibili sono due: 1) cancellare le fatture per le quali il contribuente ritiene che non si realizzino i presupposti per l’applicazione del bollo; 2) aggiungere gli estremi delle fatture elettroniche non riportate negli elenchi A o B, per le quali però l’imposta risulta dovuta.
Le modifiche all’elenco B potranno essere effettuate in due diverse modalità: in modalità puntuale, utilizzando la funzionalità del servizio web che consente di operare direttamente sulla tabella che riporta l’elenco delle fatture elettroniche selezionate dall’Agenzia; in modalità massiva, utilizzando la funzionalità del servizio web che consente di effettuare il download del file xml dell’elenco B e il successivo upload del medesimo file modificato, secondo le specifiche tecniche allegate al presente provvedimento.
L’elenco B con il calcolo e l’integrazione dell’imposta di bollo potrà essere modificato più volte. Solo l’ultima versione verrà utilizzata dall’Agenzia delle Entrate per calcolare l’importo complessivo dell’imposta di bollo dovuta. In ogni caso le modifiche non possono essere operate oltre la data di effettuazione del pagamento.
L’ultimo passaggio del percorso disegnato al fine di favorire il corretto assolvimento dell’imposta di bollo è rappresentato dal versamento della somma dovuta. La scadenza da rispettare è quella del 30 settembre 2022, ma interesserà esclusivamente coloro che in relazione sia al primo che al secondo trimestre sono tenuti a versare un importo che supera i 250 euro.
In caso contrario, il pagamento slitta al 30 novembre.
Ai fini del versamento sarà possibile seguire più vie: indicare sul portale Fatture e Corrispettivi l’IBAN corrispondente al conto corrente intestato al contribuente, sul quale sarà addebitato l’importo dovuto; modello F24, utilizzando i codici tributo appositamente predisposti.
In caso di versamento omesso o carente, l’Agenzia delle Entrate invierà al contribuente una comunicazione telematica a mezzo PEC, all’interno della quale verrà indicato l’importo dovuto, comprensivo di interessi e sanzione ridotta a un terzo per effetto del ravvedimento operoso.
Il contribuente avrà 30 giorni di tempo per fornire chiarimenti in merito ai versamenti. Trascorso tale termine, in caso di omessa regolarizzazione l’importo dovuto sarà iscritto a ruolo a titolo definitivo.

Superbonus: tetto di spesa per le pertinenze in edificio separato

Per i lavori antisismici effettuati sulle pertinenze di un fabbricato composto da due unità abitative e da un portico antistante – anch’esse sottoposte a lavori da Superbonus – situate in un edificio separato, è possibile calcolare la detrazione su un autonomo limite di spesa pari a 96mila euro. È la soluzione fornita dall’Agenzia, con la risposta n. 375 del 13 luglio 2022, a uno dei quesiti proposti da una contribuente con interpello.
L’istante, comproprietaria di un edificio composto da due unità abitative e da un portico di pertinenza esclusiva di una delle due, accatastato unitamente a quest’ultima e costruito in aderenza all’edificio principale a cui è strutturalmente connesso, e di un altro fabbricato separato dal primo con due unità accatastate C/2 (ad uso deposito) di pertinenza di una delle suddette abitazioni, dell’unità abitativa posta al primo piano dell’altro edificio, come anticipato, intende effettuare sull’intera proprietà interventi antisismici, di efficientamento energetico e anche di recupero del patrimonio edilizio.
In relazione a questi lavori, chiede all’Agenzia
– se le spese per gli interventi antisismici effettuati sul portico costruito in aderenza all’edificio principale possano essere incluse nel massimale previsto per gli interventi effettuati sulle parti comuni di tale edificio, pur non essendo, detto portico, parte comune del fabbricato, o siano invece riconducibili al massimale relativo alla parte privata dell’abitazione di cui il portico è pertinenza non distintamente accatastata
– quale sia il limite di spesa ammesso al Superbonus per gli interventi antisismici effettuati sulle pertinenze di una delle due abitazioni poste nell’edificio separato.
Inoltre chiede lumi anche sui termini temporali della maxi agevolazione e sulle modalità di calcolo della percentuale di esecuzione dei lavori al 30 giugno 2022.
A parere dell’Agenzia, la determinazione dei limiti di spesa, come precisato nella circolare n. 24/2020, interpretativa di molteplici aspetti della norma (articolo 119 del Dl “Rilancio”), per gli interventi antisismici sulle parti comuni di edifici, gli importi di spesa ammessi al Superbonus sono pari a 96mila euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio. Sul punto, inoltre, con la successiva circolare n. 30/2020, ha specificato che, nel caso in cui l’ammontare massimo di spesa agevolabile sia determinato in base al numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio oggetto di interventi, il calcolo va effettuato tenendo conto anche delle pertinenze, mentre non devono essere considerate le pertinenze collocate in un edificio diverso da quello oggetto degli interventi.
Pertanto, nel caso in esame, il calcolo della spesa massima ammessa all’agevolazione per gli interventi sulle parti comuni dell’edificio composto dalle due unità abitative, non devono essere considerate le pertinenze situate nell’edificio separato ubicato nello stesso cortile.
Quindi, in relazione alle spese sostenute per l’intervento di parziale demolizione e ricostruzione con riduzione della classe di rischio sismico di tale ultimo edificio, l’istante potrà fruire del beneficio, nel rispetto di ogni altra condizione, calcolato su un distinto limite di spesa pari a 96mila euro.
Ciò in quanto, come chiarito con riferimento alla detrazione spettante per i lavori antisismici (articolo 16-bis del Tuir – che costituisce la disposizione normativa di riferimento anche ai fini del Superbonus per interventi antisismici):
– è possibile fruire del Superbonus anche se l’intervento antisismico riguarda solo le pertinenze di una unità abitativa (cfr. quesito 4.1.1 della circolare 30/E del 2020). Si ricorda, al riguardo, che per gli interventi in questione il limite di spesa è da riferirsi complessivamente agli interventi effettuati sull’abitazione e sulle relative pertinenze anche autonomamente accatastate. Nel predetto limite, inoltre, occorre tener conto anche delle eventuali ulteriori spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 16-bis del TUIR effettuati sulla predetta abitazione, in quanto per gli interventi antisismici ammessi alle detrazioni, ivi compreso il Superbonus, non è possibile fruire di un autonomo limite di spesa atteso che non costituiscono una nuova categoria di interventi agevolabili in quanto compresi tra quelli di cui alla lett. i)del medesimo articolo 16-bis del Tuir (cfr., da ultimo, circolare n. 7/E del 2021);
– le spese relative ai lavori sulle parti comuni di un edificio, essendo oggetto di un’autonoma previsione agevolativa, devono essere considerate in modo autonomo ai fini dell’individuazione del limite di spesa detraibile. Pertanto, nel caso in cui vengano effettuati dal medesimo contribuente, anche nello stesso edificio, sia lavori sulle parti comuni che lavori sulla propria abitazione e relative pertinenze, la detrazione spetta nei limiti di spesa previsti, applicabili disgiuntamente per ciascun intervento.
Riassumendo, in conclusione, per gli interventi antisismici, la contribuente potrà calcolare il Superbonus, con due distinti limiti di spesa:
– per gli interventi sulle parti comuni dell’edificio costituito dalle due unità abitative e dal portico accatastato unitariamente a una di esse il limite complessivo di spesa ammessa alla detrazione è pari a 192mila euro (96mila x le due unità immobiliari), in funzione della spesa imputata
– per l’intervento antisismico sulle due pertinenze ubicate nell’edificio separato è possibile calcolare la detrazione su un autonomo limite di spesa pari a 96mila euro. In tale limite vanno comprese anche le spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio effettuati sull’unità immobiliare di cui sono pertinenze per le quali spetta la detrazione ivi disciplinata.
Con riferimento, infine, al quesito riguardante i termini di vigenza dell’agevolazione, l’Agenzia ricorda che, per gli interventi effettuati su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari di proprietà o in comproprietà di persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa o di arti e professioni il Superbonus spetta “anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento per quelle sostenute entro il 31 dicembre 2023, del 70 per cento per quelle sostenute nell’anno 2024 e del 65 per cento per quelle sostenute nell’anno 2025” (articolo 119, comma 8-bis, Dl n. 34/2020). La disposizione si applica anche agli interventi “effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno (…) dello stesso edificio”, intendendosi con tale locuzione estendere l’arco temporale di vigenza dell’agevolazione previsto nel caso degli interventi sulle parti comuni anche a quelli effettuati sulle singole unità immobiliari comprese nell’edificio.
L’Agenzia, in particolare, ritiene che la disposizione si applichi altresì nel caso di interventi effettuati solo sulle pertinenze delle predette unità immobiliari a nulla rilevando che le stesse siano collocate in un edificio diverso.

Fonte:
https://www.fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/superbonus-tetto-spesa-autonomo-pertinenze-edificio-separato