Un condominio può accedere al Superbonus, nei limiti di spesa previsti dalla norma, senza sottrarre il contributo pubblico già ricevuto per gli interventi effettuati a seguito dei danni subiti con il sisma 2009. È necessario però rispettare i limiti prestazionali richiesti dalla misura agevolativa e cioè fornire le asseverazioni dei tecnici abilitati, avendo come parametro di riferimento lo stato dell’edificio “ante-lavori”. Tale principio peraltro è stato ribadito anche dalla prassi con la risoluzione n. 28/2021, in cui viene precisato che la concessione di contributi pubblici per la riparazione o ricostruzione di edifici privati danneggiati non preclude la fruizione delle agevolazioni fiscali. È la sintesi della risposta dell’Agenzia n. 134 del 21 marzo 2022.
Nel caso in esame un condominio danneggiato dal sisma 2009 ha ottenuto un contributo statale per il ripristino dell’agibilità del fabbricato. Nel 2016 essendo emersa da una perizia una carenza strutturale dello stabile i condomini hanno deciso di effettuare dei lavori di demolizione e ricostruzione e di fruire delle detrazioni del Superbonus. Il condominio chiede, quindi, se il principio per cui le agevolazioni fiscali sono fruibili “solo per la parte eccedente il contributo statale” (risoluzione n. 28/2021) debba riferirsi solo all’ipotesi di contemporanea erogazione dei contributi e delle detrazioni edilizie per lo stesso intervento o nel caso in cui l’agevolazione per la ristrutturazione vada a finanziare interventi che hanno già beneficiato di contributi da sisma, o se valga in tutti i casi in cui siano stati erogati contributi per la ricostruzione.
L’Agenzia ritiene che i condomini che vogliono effettuare lavori di efficientamento energetico e di riduzione del rischio sismico di un edificio per il quale hanno già beneficiato di contributi in occasione del sisma 2009, possano fruire anche del Superbonus non essendo precluso l’accesso a entrambe le agevolazioni.
I condomini dovranno però ottenere l’asseverazione in riferimento allo stato dell’edificio precedente ai lavori per i quali si chiede il bonus. Ai fini del conseguimento dei limiti prestazionali, infatti, l’Agenzia ricorda che il decreto “Rilancio” (articolo 11, comma 3, Dl n. 34/2020) prevede, per gli interventi di efficienza energetica, l’asseverazione del rispetto dei requisiti e della congruità delle spese e per gli interventi antisismici (successivo comma 4) l’asseverazione della riduzione del rischio sismico da parte dei professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori e del collaudo.
L’istante quindi in presenza delle asseverazioni e delle attestazioni citate, e nel rispetto degli altri requisiti indicati dalla disciplina agevolativa, potrà fruire del Superbonus nei limiti di spesa previsti dalla norma, senza sottrarre dalle spese sostenute il contributo pubblico già ricevuto in occasione degli interventi realizzati a seguito del sisma del 2009.
FONTE: FiscoOggi
https://www.fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/contributo-antisismico-gia-ricevuto-non-sbarra-strada-al
L’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in tema di superbonus.
Con la risposta n. 59, l’Agenzia delle Entrate ha spiegato che nel caso di un intervento di demolizione e ricostruzione di un edificio, sprovvisto di Ape, composto da due unità immobiliari di categoria F/2 collabenti, comprensivo di lavori di efficientamento energetico e riduzione del rischio sismico, l’ammontare massimo di spesa ammessa alla detrazione, per poter beneficiare del superbonus 110 per cento, deve essere riferito all’unità abitativa e alla sua pertinenza unitariamente considerate, anche se accatastate separatamente.
Il limite massimo di spesa ammessa alla detrazione dunque sarà di 96.000 euro.
L’Agenzia delle Entrate ha ricordato che, secondo quanto stabilito dalla circolare n. 30/2020, nel caso di lavori finalizzati all’accorpamento di più unità devono essere considerate quelle censite al catasto all’inizio dei lavori e non a intervento ultimato. Quindi, il limite massimo di spesa per la detrazione, che deve essere riferito alla casa e alla pertinenza unitariamente considerate, è pari a 96.000 euro.
All’interno di questi 96.000 euro, si può beneficiare del superbonus anche per i costi sostenuti per la realizzazione degli impianti, a patto che i lavori siano strettamente collegati alla realizzazione e al completamento dell’intervento agevolato.
L’Agenzia delle Entrate ha poi ricordato che la detrazione spetta anche per la realizzazione di impianti fotovoltaici e di sistemi di accumulo. Se viene installato un impianto solare fotovoltaico, in seguito a un intervento trainante antisismico, il limite massimo di spesa ammesso al superbonus sarà costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno di tali interventi, “fermo restando che rientrando l’intervento antisismico nella ristrutturazione edilizia opera la riduzione prevista dal medesimo comma 5 dell’articolo 119 del decreto Rilancio”.
Per quanto riguarda poi gli interventi di efficienza energetica, l’Agenzia delle Entrate ha richiamato il parere n. 1156 del 2 febbraio 2021 della Commissione consultiva per il monitoraggio dell’applicazione del decreto ministeriale n. 58/2017 e delle linee guida ad esso allegate, in base al quale in caso di interventi di demolizione e ricostruzione, anche se inquadrati come ristrutturazione edilizia, “il superbonus per interventi trainanti e trainati di efficienza energetica non si applica alle spese riferite alla parte eccedente il volume ante-operam”. Al contribuente spetta quindi il compito di distinguere le fatture prima e dopo i lavori.
In conclusione, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che nel caso di interventi di demolizione e ricostruzione con aumento volumetrico di un edificio, l’Ape convenzionale post operam deve essere redatto considerando l’edificio nella sua configurazione finale. Si ricorda che per beneficiare della detrazione, gli interventi trainati e trainanti di efficienza energetica devono assicurare il miglioramento di due classi energetiche oppure, nei casi in cui questo non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta da dimostrare tramite Ape, ante e post intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.
FONTE: FiscoOggi
Cambia la procedura per la rinegoziazione del canone di locazione, nel caso venga aumentato. E’ infatti stato inserito l’obbligo di allegare l’accordo e a tale proposito lo scorso 25 gennaio è stato aggiornato il software dell’Agenzia delle Entrate per la registrazione. I tal modo sarà possibile inserire l’inserimento del file allegato per la rinegoziazione del canone. Inoltre, sono state corrette le istruzioni al modello, che ora recitano: “In caso di aumento del canone di locazione deve essere allegato l’atto di rinegoziazione”.
In precedenza, la scrittura con cui veniva rinegoziato il canone non doveva mai essere allegata. Ora l’allegazione diventa obbligatoria per i casi di incremento del canone.
Per l’Agenzia delle Entrate, la registrazione dell’atto con il quale le parti dispongono la riduzione del canone di un contratto di locazione non era obbligatoria. Tuttavia era e rimane fortemente consigliata. Consente infatti di portare a conoscenza del Fisco la nuova base imponibile ridotta. L’accordo riguardante la sola riduzione del canone è inoltre esente da imposta di registro e di bollo. L’accordo di rinegoziazione del canone in aumento, rientra invece tra gli eventi che devono essere comunicati alle Entrate entro 20 giorni.
FONTE: IlSole24Ore
L’Agenzia delle Entrate interviene nuovamente sul tema del Superbonus per chiarire la cumulabilità delle detrazioni fiscali del 110% con il contributo pubblico destinato alla ricostruzione post sisma.
La risposta n. 134/2022 fornita dall’Agenzia delle Entrate tratta il tema della cumulabilità tra il Superbonus 110% e il contributo pubblico destinato alla ricostruzione post sisma.
A tal proposito, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che un condominio può avere accesso al Superbonus, nei limiti di spesa previsti, senza sottrarre il contributo pubblico ricevuto per gli interventi effettuati a seguito dei danni subiti a causa del sisma. Analizziamo il caso specifico.
Il caso
Nel caso esaminato, l’amministratore pro tempore del condominio Istante, spiega che l’edificio da lui amministrato è stato danneggiato dal sisma del 2009 che ha interessato il territorio dell’Aquila. L’edificio è stato classificato con esito di agibilità “B” (mancanza di danni strutturali con conservazione della sua capacità portante).
Tutti gli edifici classificati con esito di agibilità “B” hanno ottenuto un contributo statale per realizzare gli interventi che hanno riportato gli stessi edifici ad una piena agibilità. Tali interventi, però, non hanno comportato né la riduzione del rischio sismico dell’edificio, né il miglioramento energetico.
A fronte di quanto appena descritto, l’Istante prosegue spiegando che nel 2016, a seguito di ulteriori eventi sismici, i condòmini hanno fatto redigere una perizia dalla quale è emerso che lo stato dell’edificio in oggetto presentava carenze strutturali. L’assemblea di condominio ha quindi deciso di procedere con un intervento di demolizione e ricostruzione, fruendo delle detrazioni previste dal Superbonus.
A tal proposito, l’Istante chiede quindi delucidazioni sul problema della cumulabilità del Superbonus 110% con il contributo statale già utilizzato dal condominio. Nello specifico, il condominio Istante chiede se il principio per cui le agevolazioni fiscali sono fruibili solo per la parte eccedente il contributo statale, debba riferirsi “all’ipotesi in cui per il medesimo intervento sono erogati contributi pubblici e contestualmente si fruisca anche dell’agevolazione fiscale ovvero l’ipotesi in cui l’agevolazione fiscale vada a rifinanziare interventi per i quali in passato si sia beneficiato di contributi pubblici” oppure se riguarda “tutti i casi in cui siano stati erogati contributi per la ricostruzione”.
La risposta dell’Agenzia delle Entrate
In risposta a tale istanza, l’Agenzia delle Entrate ricorda che, con la risoluzione n.28/E del 23 aprile 2021, erano stati forniti chiarimenti in ordine alla compatibilità tra i contributi pubblici erogati a seguito di eventi sismici e il Superbonus.
Difatti: “In presenza di contributi concessi ai sensi delle ordinanze commissariali a seguito di eventi sismici, è possibile fruire anche delle detrazioni, sia pure limitatamente alle spese eccedenti i contributi stessi”. L’Agenzia, inoltre, chiarisce anche che: “il diritto al Superbonus non viene meno anche nell’ipotesi di interventi realizzati su un immobile per il quale, in precedenza, sono stati concessi contributi pubblici per la riparazione o ricostruzione di edifici privati danneggiati a seguito di eventi sismici.”
Fatta questa premessa, i condòmini dovranno, però, ottenere l’asseverazione in riferimento allo stato dell’edificio precedente ai lavori per i quali si richiede l’agevolazione. L’Agenzia delle Entrate, infatti, ricorda che ai fini del conseguimento dei limiti prestazionali, il decreto Rilancio prevede per gli interventi di efficientamento energetico, l’asseverazione del rispetto dei requisiti e della congruità delle spese. Mentre, per gli interventi antisismici, è necessaria l’asseverazione della riduzione del rischio sismico fatta dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori e del collaudo.
In conclusione l’Istante, in presenza delle suddette asseverazioni e attestazioni e nel rispetto di tutte le altre condizioni previste, potrà fruire del Superbonus nei limiti di spesa previsti dalla norma e senza sottrarre il contributo pubblico già ricevuto per gli interventi realizzati a seguito del terremoto del 2009.
A cura di Deborah Maria Foti - Ufficio Stampa ANAPI
Nel caso in cui si portino in detrazione le spese di intermediazione immobiliare, ma non venga poi stipulato il contratto definitivo di compravendita, che cosa accade? A chiarirlo è il Fisco.
A Fisco Oggi, la rubrica telematica dell’Agenzia delle Entrate, è stato domandato: “Ho stipulato un contratto preliminare per l’acquisto di un immobile che adibirò ad abitazione principale, pagando a un’agenzia il compenso per intermediazione immobiliare. Posso portare tale spesa in detrazione dall’Irpef anche se non c’è ancora il contratto definitivo di compravendita? Che succede se poi non si stipulerà più questo contratto?”.
Facendo chiarezza in tema di detrazione delle spese di intermediazione immobiliare, il Fisco ha sottolineato che, trattandosi di un’agevolazione subordinata all’acquisto dell’abitazione principale, nel caso in cui non venga stipulato il contratto definitivo di compravendita, il contribuente deve restituire la detrazione di cui ha usufruito e assoggettare tale somma a tassazione separata.
Il Fisco ha poi ricordato che è possibile portare in detrazione le spese di intermediazione immobiliare pagate per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale. La detrazione Irpef è pari al 19% delle spese sostenute per i costi corrisposti ai mediatori immobiliari nel limite di mille euro complessivi. Secondo quanto sottolineato, “la spesa pagata all’agenzia può essere portata in detrazione nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui la stessa è stata sostenuta, purché il contratto preliminare risulti regolarmente registrato”.
Il Fisco ha infine ricordato che dal 2020 la detrazione per le spese di intermediazione immobiliare spetta “a condizione che l’onere sia stato sostenuto con versamento bancario o postale o mediante altri sistemi di pagamento tracciabili e che può essere usufruita per intero solo se si possiede un reddito complessivo fino a 120.000 euro. In caso di superamento di tale limite, la detrazione decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo di 240.000 euro”.
FONTE: FiscoOggi
Un contribuente si è rivolto all’Agenzia delle Entrate per chiarire un dubbio che affligge molti proprietari di casa. Questo il quesito posto: come si fa a ottenere il credito d’imposta per i canoni di locazione non riscossi?
Il Fisco tutela i locatori di inquilini morosi permettendo loro di recuperare le imposte sulle mensilità non pagate, ma solo nell’ambito di un procedimento di sfratto.
In base agli articoli 21 e 26 del Tuir, al proprietario spetta un credito pari all’ammontare delle imposte versate sui canoni di affitto non percepiti. I redditi derivanti da contratti di locazione di immobili a uso abitativo, infatti, non concorrono a formare il reddito se non vengono percepiti.
C’è però una condizione da rispettare, ovvero che il mancato pagamento sia provato dall’intimazione di sfratto per morosità o dall’ingiunzione di pagamento.
Per ottenere il credito di imposta per i canoni non percepiti, il proprietario ha due possibilità davanti a sé.
La prima è che il credito di imposta può essere indicato nella dichiarazione dei redditi (la prima dopo la conclusione del procedimento di convalida dello sfratto e comunque non oltre il termine ordinario di prescrizione decennale).
La seconda è che il credito di imposta può essere richiesto a rimborso, presentando istanza agli uffici finanziari, entro i termini di prescrizione.
Infine, l’Agenzia delle Entrate ricorda che “l’eventuale successiva riscossione (totale o parziale) dei canoni per i quali si è usufruito del credito d’imposta comporterà l’obbligo di dichiarare tra i redditi soggetti a tassazione separata (con la possibilità di scegliere la tassazione ordinaria) il maggior reddito imponibile rideterminato”.
FONTE: FiscoOggi
Bonus mobili e sostituzione della serratura: l’intervento di sostituzione della serratura non dà l’accesso al bonus mobili se non in alcuni casi specifici. Qui il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate.
Una contribuente si è rivolta al giornale online dell’Agenzia delle Entrate (FiscoOggi) per porre un quesito riguardo la possibilità di accedere al bonus mobili. La contribuente spiega di aver effettuato la sostituzione della serratura della propria porta blindata ed effettuato il pagamento attraverso bonifico bancario. A tal proposito chiede se, oltre alla detrazione del 50%, può usufruire anche del bonus mobili.
In risposta l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che gli interventi inerenti alle misure adottate per prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi (come ad esempio la sostituzione di serrature, spioncini, lucchetti, catenacci) sono indicati nella lettera f) dell’articolo 16-bis del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi).
Per questa tipologia di spese è possibile richiedere la detrazione del 50% in dieci quote annuali e di pari importo, ma, come spiega l’Agenzia, questa tipologia di interventi non è compresa tra quelli che danno diritto alla detrazione bonus mobili, quindi quella destinata in caso di acquisto di mobili e grandi elettrodomestici.
L’Agenzia delle Entrate prosegue la spiegazione ma chiarendo un punto particolare: quanto appena detto vale a meno che questi interventi, per le loro particolari caratteristiche, non siano anche inquadrabili tra gli interventi edilizi di cui all’articolo 3, comma 1, lett. a), b), c), e d), del Dpr n. 380/2001, nello specifico: manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro o risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia. Nel caso in cui gli interventi rientrassero tra quelli appena citati, allora darebbero diritto anche al bonus mobili.
Deborah Maria Foti
Ufficio Stampa ANAPI
I meccanismi di controllo sulle asseverazioni relativi al Superbonus sono stati efficaci. Lo ha affermato il ministro dell’Economia Franco, in audizione in commissione. Durante il confronto è stata fatta luce sulle frod. A a differenza di quanto era stato dichiarato dal Presidente Draghi, che aveva parlato di “legge senza controlli”, il Ministro ha confermato che sul superbonus 110, l’incidenza è stata soltanto del 3% sul totale delle frodi legate ai bonus edilizi.
Gli emendamenti presentati al decreto Sostegni-ter, così come riformulato, hanno due obiettivi principali. Uno è quello di estendere la possibilità di circolazione dei crediti, introducendo allo stesso tempo ulteriori misure antifrode. Fondamentale, inoltre, recuperare il tempo perso con il blocco, rimuovendo il termine del 30 giugno prossimo per eseguire il 30% dei lavori Superbonus sulle unifamiliari. La scadenza per la fruizione del bonus dovrebbe quindi essere prorogata e superare quella attuale, stabilita al 31 dicembre 2022.
Agire in fretta, dunque. Non solo per impedire che venga arrestata la crescita economica derivante dal Superbonus, ma anche per affrontare il periodo di crisi provocato dalla pandemia e dalla guerra in corso, che a maggior ragione ci ha fatto capire quanto sia importante ridurre la dipendenza da fonti fossili derivanti dall’estero.
La lotta all’evasione fiscale passa anche dall’estensione dell’obbligo di fatturazione elettronica ai contribuenti con partita IVA in regime forfettario. L’ok definitivo del Consiglio UE è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale UE del 17 dicembre 2021. Ma l’estensione ai forfettari dovrà essere tradotta con una norma ad hoc nell’ordinamento italiano: la palla, quindi, è in mano al legislatore.
L’obbligo di e-fattura non è ancora in vigore per i forfettari, tuttavia il direttore delle Entrate Ruffini ha detto che sui 1,5 milioni di soggetti forfettari, una metà sta già usando la fatturazione elettronica.
Quali sono questi vantaggi? Non solo facilita gli adempimenti, ma i gestionali interni consentono l’incrocio di dati, e quindi il monitoraggio in maniera mirata dei fenomeni di evasione fiscale. Tuttavia, con una pandemia in corso, consente anche di tenere sotto controllo la situazione economica dei contribuenti con l’erogazione più veloce dei contributi a fondo perduto.
Altro strumento di vantaggio per il contribuente e che ha come scopo quello di migliorare il rapporto cittadino-Fisco è la lettera di compliance. I cosiddetti avvisi bonari sono delle comunicazioni inviate ai contribuenti per avvisarli di irregolarità nelle dichiarazioni dei redditi. Di solito si tratta di errori formali, e il contribuente può regolarizzare la propria posizione pagando sanzioni ridotte (oppure giustificando quelle anomalie fornendo come giustificazione ulteriori documenti all’Agenzia delle Entrate).
Tendenzialmente, chi ignora una lettera di compliance da parte dell’Amministrazione Finanziaria è perché ha intenzione di evadere. Non si tratta però di una scelta lungimirante, visto che il passo che segue l’invio di un avviso bonario è l’accertamento.
Risoluzione consensuale di una compravendita è possibile in caso di rigetto del mutuo.
L’istante ha acquistato un immobile, con atto registrato presso l’Ufficio Territoriale dell’Agenzia delle Entrate. Nell’atto le parti hanno pattuito il saldo del prezzo all’erogazione del mutuo. Il mutuo viene però respinto. Le parti, quindi, si accordano per la risoluzione del contratto de quo, per il tramite del medesimo notaio che aveva formato l’atto, al fine di ricominciare l’iter previsto per la richiesta del mutuo
Le parti hanno stabilito che per la risoluzione del contratto, non sarà previsto alcun corrispettivo, né restituzione di quanto versato. Ciò posto, l’istante chiede quale sia il corretto trattamento tributario, ai fini della tassazione indiretta, applicabile all’atto di risoluzione della compravendita di immobile.
L’Agenzia delle Entrate, con Risoluzione n. 3 del 18 gennaio 2022, fornisce chiarimenti sulla tassazione dell’atto di risoluzione di compravendita consensuale o “mutuo dissenso”
In particolare, l’articolo 1372 del Codice Civile, nel disciplinare l’efficacia del contratto, stabilisce: “Il contratto ha forza di legge tra le parti. Non può essere sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge. Il contratto non produce effetto rispetto ai terzi che nei casi previsti dalla legge”.
Lo scioglimento consensuale del rapporto contrattuale, cosiddetto “mutuo consenso”, rientra nella più vasta categoria degli eventi risolutivi del contratto. Esso è, infatti, espressione dell’autonomia negoziale dei privati, i quali sono liberi di regolare gli effetti prodotti da un precedente negozio e, quindi, di sciogliere il vincolo contrattuale, anche indipendentemente da eventuali fatti o circostanze sopravvenute, impeditive o modificative dell’attuazione dell’originario regolamento di interessi.
Con il “mutuo dissenso” le parti concludono volontariamente un nuovo contratto di natura solutoria e liberatoria, con contenuto uguale e contrario a quello del contratto originario.
Con riferimento al trattamento tributario applicabile, ai fini della tassazione indiretta, si osserva che l’articolo 28 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, prevede: “La risoluzione del contratto è soggetta all’imposta in misura fissa se dipende da clausola o da condizione risolutiva espressa contenuta nel contratto stesso, ovvero stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata entro il secondo giorno non festivo successivo a quello in cui è stato concluso il contratto. Se è previsto un corrispettivo per la risoluzione, sul relativo ammontare si applica l’imposta proporzionale prevista dall’art. 6 o quella prevista dall’art. 9 della parte prima della tariffa. In ogni altro caso l’imposta è dovuta per le prestazioni derivanti dalla risoluzione, considerando comunque, ai fini della determinazione dell’imposta proporzionale, l’eventuale corrispettivo della risoluzione come maggiorazione delle prestazioni stesse”.
Ai fini fiscali, occorre quindi distinguere l’ipotesi di clausola risolutiva espressa, più o meno contestuale al contratto originario, dall’ipotesi in cui le parti, mediante autonoma espressione negoziale, optino per la risoluzione del medesimo contratto originario.
La risoluzione dell’originario contratto realizzata mediante apposito negozio prevede la tassazione in misura proporzionale, da applicare “alle prestazioni derivanti dalla risoluzione”; la medesima tassazione proporzionale si applicherà, inoltre, all’eventuale corrispettivo della risoluzione.
L’Agenzia delle Entrate cita inoltre la sentenza n. 5745 del 9 marzo 2018, con cui la Suprema Corte, ribadendo il proprio orientamento, ha affermato: “Il mutuo dissenso, che è un nuovo contratto, con contenuto eguale e contrario a quello originario, è soggetto ex art. 28, comma 2, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, alla regola residuale applicabile a tutti gli alti risolutivi di negozi giuridici che non trovino la loro fonte in clausole o condizioni contenute nel negozio da risolvere (o in patto autonomo stipulato entro il secondo giorno successivo alla sua conclusione” (cfr. ex plurimis Cass. n. 4134/2015; n. 8132/2016).
Dunque, la retrocessione della proprietà del bene oggetto del precedente atto di compravendita quale prestazione patrimoniale del contratto di mutuo consenso, rientra nell’ambito applicativo del comma 2 del citato articolo 28 e, pertanto, deve essere tassata autonomamente ai fini dell’imposta registro con applicazione dell’aliquota in misura proporzionale prevista per i trasferimenti immobiliari dall’articolo 1 della Tariffa, Parte Prima allegata al d.P.R. n. 131 del 1986.
FONTE: Agenzia delle Entrate