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Bonus barriere al 75% limitato a scale, rampe, ascensori e piattaforme elevatrici

Tramontata l’epoca del super incentivo al 110%, il sipario è calato anche sulle agevolazioni per l’abbattimento delle barriere architettoniche.

Le nuove regole prevedono infatti che le spese sostenute dal 30 dicembre 2023, per l’agevolazione al 75%, siano limitate agli interventi relativi a scale, rampe, ascensori e piattaforme elevatrici.

Dunque, sono stati esclusi gli infissi e i rifacimenti dei servizi igienici, ovvero due delle principali voci per le quali il bonus era stato chiesto.

Per quanto riguarda la cessione del credito o lo sconto in fattura, che prima erano ammessi senza vincoli, dal primo gennaio la possibilità è stata limitata ai condomini a prevalente destinazione residenziale e alle persone fisiche che rispettano determinati requisiti, quali: essere proprietario della villetta o del singolo appartamento oggetto dell’intervento (vale anche il diritto reale di godimento), averla scelta come abitazione principale e disporre di un reddito di riferimento familiare non superiore a 15 mila euro (questo limite, però, non è richiesto se nel nucleo famigliare è presente una persona con disabilità).

Il decreto “salva-spese” prevede un salvagente in base ai tempi in cui il proprietario o l’amministratore di condominio ha prenotato la vecchia versione del bonus barriere. È infatti salva la vecchia agevolazione per chi ha presentato il titolo abilitativo per i lavori entro il 29 dicembre 2023. Nel caso, invece, il titolo abitativo non sia richiesto, come con il cambio delle finestre o il rifacimento del bagno (a seconda dei Comuni), è fondamentale aver già iniziato i lavori entro quella data. La difficoltà è semmai quella di poter provare che i lavori sono stati avviati nei termini di legge. Può servire l’aver stipulato con il fornitore un accordo vincolante e aver versato un acconto entro il 29 dicembre. Ma, comunque sia, lo sconto in fattura e la cessione del credito non ci sono più.

Sconto in fattura e cessione del credito: emendamenti per la riapertura

In Parlamento si sta discutendo nuovamente di una riapertura relativa alle opzioni di sconto in fattura e cessione del credito, attraverso una serie di emendamenti proposti relativi al disegno di legge di conversione del DL 39/2024. In linea generale le proposte riguardano meno vincoli per Superbonus, bonus barriere architettoniche e, in parte, per la remissione in bonis.

Nello specifico, uno degli emendamenti proposti prevede di consentire sconto in fattura o cessione del credito per gli interventi di rimozione delle barriere architettoniche fino al 31 dicembre 2025. Inoltre, un emendamento simile propone la stessa richiesta anche per i lavori di messa in sicurezza antisismica negli edifici residenziali.

A tal proposito occorre specificare che il DL 11/2023, ovvero il decreto “Blocca Cessioni”, aveva limitato sconto in fattura e cessione del credito agli interventi per i quali i titoli abitativi, o i documenti volti a dimostrare l’avvio dei lavori, sono stati presentati entro il 16 febbraio 2023. Tale decreto aveva, però, escluso da questo blocco gli interventi di rimozione delle barriere architettoniche. Successivamente, il DL 39/2024 del quale si sta discutendo ha introdotto il blocco di cessione del credito e sconto in fattura anche per tali interventi, motivo per cui gli emendamenti presentati vorrebbero mirare a non vietare tale possibilità sino alla fine del 2025.

Sempre in relazione alla serie di emendamenti presentati in Parlamento, alcuni di questi propongono anche di continuare a consentire la remissione in bonis per gli interventi per i quali la copia dell’asseverazione è stata trasmessa all’Enea entro il 30 marzo 2024. Tale riapertura consentirebbe, così, di sanare ritardi o imprecisioni nelle comunicazioni relative alla scelta di cessione del credito e sconto in fattura entro il 15 ottobre 2024, termine ultimo per l’invio della dichiarazione dei redditi.

A tal proposito ricordiamo che il DL 39/2024 ha bloccato questa possibilità, difatti il 4 aprile 2024 è scaduto il termine per l’invio delle comunicazioni inerenti a sconto in fattura e cessione del credito all’Agenzia delle Entrate, ma se tali emendamenti non verranno accolti, non sarà consentito apportare alcuna modifica alle comunicazioni.

Un altro punto su cui si sono soffermati gli emendamenti proposti riguarda anche la possibilità di preservare cessione del credito e sconto in fattura per gli interventi realizzati nelle aree dei crateri sismici, per i lavori realizzati da Onlus e Iacp o altri enti di edilizia popolare.

A cura di Deborah Maria Foti – Ufficio Stampa ANAPI

Bonus acqua potabile, il rimborso scende a poco più del 3 per cento

Il bonus acqua potabile relativo alle spese sostenute nel 2023 sarà riconosciuto in misura decisamente inferiore rispetto a quanto previsto dalla normativa di riferimento.

È questo l’effetto della rideterminazione del credito d’imposta sulle spese relative all’acquisto e all’installazione dei sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e o addizione di anidride carbonica, tenuto conto delle somme richieste entro la scadenza del 28 febbraio 2024.

La Legge di Bilancio 2021 ha stanziato un totale di 1,5 milioni di euro in relazione alle spese sostenute nel 2023, ultimo anno di vigenza dell’agevolazione fiscale. Il totale dei crediti richiesti per il bonus acqua potabile è invece pari a oltre 23 milioni di euro.

Il credito d’imposta spettante scende quindi al 6,45 per cento delle somme effettivamente richieste e, di conseguenza, sulle spese sostenute si otterrà un rimborso di poco superiore al 3 per cento.

A stabilirlo è il provvedimento con il quale l’Agenzia delle Entrate, lo scorso 22 marzo, ha reso nota la percentuale del credito d’imposta spettante a chi ha richiesto il bonus acqua potabile per le spese del 2023, presentando domanda nella finestra compresa tra il 1° e il 28 febbraio scorso.

Si ricorda che il bonus acqua potabile poteva essere richiesto per un totale di mille euro per unità immobiliare, per le persone fisiche non esercenti attività economica, e di 5mila euro per ogni immobile adibito all’attività commerciale o istituzionale, per gli esercenti attività d’impresa, arti e professioni e gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

Il valore effettivo del credito d’imposta fruibile, rideterminato alla luce della ripartizione delle risorse effettuata dall’Agenzia delle Entrate, sarà visualizzabile da ciascun beneficiario all’interno del proprio Cassetto Fiscale.

Le somme spettanti potranno essere utilizzate in compensazione da parte dei titolari di partita IVA, mentre esclusivamente per le persone fisiche non esercenti attività d’impresa o lavoro autonomo, il rimborso sarà fruibile in sede di dichiarazione dei redditi 2024.

Il credito d’imposta potrà quindi essere utilizzato a partire dalla dichiarazione dei redditi relativa al 2023, anno di sostenimento delle spese agevolabili, e in quelle successive fino a conclusione dell’utilizzo.

Benefici prima casa per i soggetti trasferiti all’estero

cedolare secca casa

Con la circolare n. 3/E del 16 febbraio 2024, l’Agenzia delle Entrate ha fornito le prime indicazioni sulle novità introdotte dall’articolo 2 del Dl n. 69/2023, in merito alla agevolazione “prima casa” in favore dei soggetti trasferiti all’estero per ragioni di lavoro.

L’attuale novella normativa prevede che, ai fini dell’accesso al beneficio fiscale, «l’immobile sia ubicato nel territorio del Comune in cui l’acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi dall’acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l’acquirente svolge la propria attività ovvero, se l’acquirente si è trasferito all’estero per ragioni di lavoro e abbia risieduto o svolto la propria attività in Italia per almeno cinque anni, nel Comune di nascita o in quello in cui aveva la residenza o svolgeva la propria attività prima del trasferimento (…)».

L’intervento normativo, in particolare:
• ha eliminato il riferimento alla cittadinanza dell’acquirente emigrato all’estero
• ha modificato le modalità degli acquisti effettuati dal soggetto trasferito all’estero per ragioni di lavoro.

Con riferimento a tale ultima ipotesi, non assume più rilevanza l’ubicazione dell’immobile nel Comune in cui ha sede o esercita l’attività il soggetto da cui l’acquirente dipende (ossia, la sede del datore di lavoro), ma viene introdotta una diversa disciplina, la quale prevede:

• che l’acquirente si sia trasferito all’estero per motivi di lavoro, non necessariamente subordinato. Con la circolare si precisa che il trasferimento verificatosi in un momento successivo all’acquisto dell’immobile non consente di usufruire del beneficio fiscale in esame;
• che lo stesso abbia risieduto o svolto la propria attività in Italia per almeno cinque anni. In merito, con la circolare è stato chiarito che il termine “attività” include anche quelle svolte senza remunerazione e che il requisito temporale quinquennale non debba essere necessariamente inteso in senso continuativo.

Con il documento di prassi si ribadisce che, pur dovendo ricorrere le condizioni dell’assenza di altri diritti reali vantati su immobili ubicati nello stesso Comune, non sussiste l’obbligo di trasferimento, entro diciotto mesi, della residenza nel Comune ove è ubicato l’immobile.

Analogamente, in caso di riacquisto di altra abitazione entro un anno dalla vendita infra quinquennale dell’immobile agevolato, non è necessario adibire il nuovo immobile ad abitazione principale.

Il soggetto trasferito all’estero per ragioni di lavoro può usufruire dell’agevolazione “prima casa” anche nell’ipotesi in cui l’immobile sia acquisito per successione o donazione.

Con la circolare si rammenta che la disciplina agevolativa introdotta dal Dl n. 69/2023 trova applicazione con riferimento alle successioni aperte a partire dalla data di entrata in vigore della citata norma; al momento dell’apertura della successione devono, quindi, sussistere i requisiti richiesti per la fruizione del beneficio fiscale in esame.

A cura di Fisco Oggi

Superbonus, cosa cambia dopo l’ultimo Decreto

Il superbonus cambia. Dopo la scadenza fissata dal Governo con il Decreto 39/2024 per lo stop allo sconto in fattura e la cessione del credito per i bonus edilizi, cosa possono fare i contribuenti che hanno avviato i lavori ma non hanno presentato la documentazione?

A rispondere, alla domanda posta da Adnkronos/Labitalia, è il Consiglio nazionale dei geometri e geometri laureati, con il consigliere nazionale Paolo Biscaro.

“Per coloro che hanno avviato i lavori di ristrutturazione edilizia nel 2023, e hanno ricevuto almeno una fattura per l’esecuzione delle opere in oggetto che risulta pagata entro il 4/4/2024, continua ad essere vigente la pregressa normativa. E, benché non sia stata presentata la documentazione entro il termine previsto del 4 aprile 2024, possono continuare a usufruire dell’agevolazione del 70%. Se hanno ricevuto almeno una fattura ma non risulta il relativo e dovuto pagamento, gli interessati ricadono nella stretta prevista dal nuovo decreto n. 39/2024 approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso martedì 26 marzo 2024 e non possono apportare correzioni o integrazioni perché il testo ha cancellato la remissione in bonis”, sottolinea Biscaro.

“Ricordiamo – spiega l’esperto – che il documento fissava al 4 aprile 2024 il termine ultimo per inviare all’Agenzia delle Entrate la comunicazione relativa alla propria scelta: optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, in alternativa alla fruizione diretta del Superbonus o degli altri bonus edilizi, sempre relativamente alle spese legate a ristrutturazioni edilizie effettuate nel 2023”.

“Una comunicazione -sottolinea- che comprendeva l’insieme della documentazione tecnica (contratti, fatture pagate, APE ante e post, computo metrico, trasmessi sul portale predisposto dall’Enea dal tecnico asseveratore) e fiscale che andava trasmessa mediante la piattaforma tecnologica messa a disposizione nell’area riservata del portale dell’Agenzia delle Entrate e inviata dal beneficiario o dal soggetto che rilascia il visto di conformità (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali, consulenti del lavoro ed esperti iscritti alle Camere di Commercio)”.

“Come sopra anticipato, coloro che hanno ricevuto almeno una fattura per l’esecuzione delle opere di ristrutturazione edilizia che risulta pagata, possono ancora inviare – spiega Biscaro – la documentazione e usufruire dell’agevolazione del 70%. Ricordiamo che il Superbonus agevola diversi interventi di efficientamento energetico e riduzione del rischio sismico, alcuni sono trainanti e consentono un accesso diretto alla detrazione fiscale, altri sono trainati e usufruiscono del Superbonus solo se eseguiti insieme a uno dei primi. La detrazione prevista è del 70% per tutto il 2024 e del 65% fino al 31 dicembre 2025, in base alla legislazione vigente”.

“Non è più possibile – sottolinea – effettuare alcuna variazione relativamente ai dati fiscali, questo il ‘cuore’ del nuovo decreto e del termine fissato al 4 aprile 2024: il termine e le disposizioni del testo impediscono di fatto la remissione in bonis. Una disposizione che risponde alla finalità del decreto n. 39/2024: introdurre misure più incisive per la tutela della finanza pubblica nel settore delle agevolazioni fiscali in materia edilizia e di efficienza energetica”.

Non è per il momento possibile avere una stima su quanti hanno avviato lavori e non hanno presentato documentazione entro il 4 aprile 2024. Si tratta di dati che potrebbero essere resi noti soltanto dallo Stato, quale unico soggetto tenutario delle informazioni e dei movimenti in questione.

Agenzia Adnkronos

Superbonus, controlli Ue in quattro regioni, sessantamila edifici nel mirino

Dopo una serie di verifiche a campione effettuate nel mese di febbraio dalla Corte dei Conti europea, partono nuovi controlli sui cantieri Superbonus che interesseranno solo quattro regioni italiane: Lombardia, Toscana, Puglia e Umbria.

Nei giorni scorsi, infatti, è stata inviata una lettera di preavviso sulle nuove ispezioni ad un centinaio di asseveratori, i tecnici abilitati che hanno redatto una certificazione per dimostrare il rispetto dei requisiti tecnici degli interventi effettuati per beneficiare dell’incentivo fiscale. Inoltre, gli asseveratori dovranno essere disponibili tra lunedì 15 e venerdì 19 aprile in modo da poter garantire l’accesso allo stabile ristrutturato, per consentire il riscontro della corretta realizzazione degli interventi dichiarati.

Nel mirino ci sono circa 60mila cantieri e 200mila appartamenti, per un valore complessivo di superficie ristrutturata pari a oltre 17,5 milioni di mq. Sono previste nuove verifiche anche nel mese di maggio.

I controlli, che saranno effettuati dai funzionari della Direzione generale degli affari economici e finanziari della Commissione europea, interesseranno tutti gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici. Nello specifico: l’installazione delle caldaie di classe energetica A, oppure sostituite da altri sistemi; la coibentazione delle facciate; installazione del cappotto termico; la sostituzione degli infissi.

Gli organismi comunitari che si occupano dei controlli sul corretto uso delle risorse europee da parte degli Stati membri sono, oltre alla Corte dei Conti europea, la Procura europea e l’Ufficio europeo per la lotta antifrode).

Inoltre, sono presenti ulteriori organi di controllo italiani che si occupano delle verifiche come la Ragioneria generale dello Stato, Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate, Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, ENEA.

Mediazione immobiliare: può essere gratuita, ma occorrono le prove

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Superbonus, stop a sconto in fattura e cessione del credito

Approda in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 39/2024, che mette fine al meccanismo delle opzioni alternative e prevede nuove disposizioni per i principali bonus edilizi.

L’art. 3 del nuovo Decreto Legge impone un nuovo obbligo riservato ai soggetti:
• che entro il 31 dicembre 2023 hanno presentato la CILAS, ovvero l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici, e che alla stessa data non hanno concluso i lavori;
• che hanno presentato la CILAS, ovvero l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici, a partire dal 1° gennaio 2024.

Questi soggetti che sostengono spese per gli interventi di efficientamento energetico agevolabili dal Superbonus, dovranno trasmettere all’ENEA le informazioni inerenti agli interventi agevolati, quali:
a – i dati catastali relativi all’immobile oggetto degli interventi;
b – l’ammontare delle spese sostenute nell’anno 2024 alla data di entrata in vigore del presente decreto;
c – l’ammontare delle spese che prevedibilmente saranno sostenute successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto negli anni 2024 e 2025;
d – le percentuali delle detrazioni spettanti in relazione alle spese di cui alle lettere b) e c).

Per tali finalità, i soggetti che sostengono spese per gli interventi antisismici agevolabili dal Superbonus, trasmettono al “Portale nazionale delle classificazioni sismiche” gestito dal Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, già in fase di asseverazione ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017, n. 58, le informazioni inerenti gli interventi agevolati, relative:
a – ai dati catastali relativi all’immobile oggetto degli interventi;
b – all’ammontare delle spese sostenute nell’anno 2024 alla data di entrata in vigore del presente decreto;
c – all’ammontare delle spese che prevedibilmente saranno sostenute successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto negli anni 2024 e 2025;
d – alle percentuali delle detrazioni spettanti in relazione alle spese di cui alle lettere b) e c).
Il contenuto, le modalità e i termini delle suddette comunicazioni saranno definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro 60 giorni dall’entrata in vigore del nuovo decreto legge.

Prevista una sanzione per chi non ottempera ai suddetti obblighi. L’omessa trasmissione dei dati nei termini individuati, comporta l’applicazione della sanzione amministrativa di euro 10.000.

In luogo della sanzione, per gli interventi per i quali la CILAS ovvero l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici è presentata a partire dalla data di entrata in vigore del nuovo decreto, l’omessa trasmissione dei dati comporta la decadenza dall’agevolazione fiscale.

Bonus edilizi, modifiche preoccupanti

Confabitare, associazione proprietari immobiliari, esprime una profonda preoccupazione per le recenti modifiche apportate dall’ultimo Consiglio dei Ministri, dove con un colpo di accetta l’esecutivo vieta la possibilità di utilizzare lo sconto in fattura e la cessione del credito ed elimina la possibilità di utilizzare la remissione in bonis che aveva come data ultima il 15 ottobre.

È quanto si legge in una nota dell’associazione.

“Le disposizioni di questo decreto – prosegue la nota – sono un duro colpo per tutte quelle persone che hanno deciso di ristrutturare la propria abitazione sfruttando i bonus edilizi, così come già accaduto, con la chiusura dell’acquisto dei crediti da parte di Poste a fine 2022, anche questa volta, nel giro di una nottata, il Governo cambia lo scenario col quale si possono gestire i bonus edilizi”.

Tanto per fare un esempio – commenta il presidente nazionale di Confabitare, Alberto Zanni – in questo momento un proprietario di casa che nel suo mini condominio con grande sforzo è riuscito a terminare e pagare i lavori entro la fine dell’anno e si è ritrovato con 60.000 euro di crediti maturati, riuscendo a cederne 40.000 a Poste Italiane, poiché non era possibile superare questo tetto, si ritrova con 20.000 euro di crediti da cedere ad aziende, istituti o liberi professionisti. Mettiamo che con estrema fatica sia riuscito a trovare un’azienda disposta ad acquistarglieli, e sapendo di non riuscire a fare l’iter burocratico entro i primi di aprile abbia deciso di farlo dopo pagando i 250 euro della remissione in bonis, ora si sveglia sapendo che quella operazione non è più possibile. Il Governo tende a parlare della questione superbonus citando freddi numeri, senza considerare che in realtà stiamo parlando di persone e famiglie.

“Allora io mi chiedo – precisa il presidente Zanni – dopo che il bonus psicologico 2024 è stato esaurito in poche ore, il governo così facendo mette a dura prova la tenuta psicologica di molti suoi cittadini incolpevoli. Lo stop allo sconto in fattura colpisce anche il terzo settore, le onlus, le case popolari, praticamente le fasce deboli che si voleva ancora tutelare”.

Confabitare si è sempre distinta per la particolare attenzione data all’abbattimento delle barriere architettoniche, ed evidenzia con preoccupazione l’impedimento nell’utilizzo dello sconto in fattura per interventi mirati alla rimozione di tali barriere, soprattutto per una fascia di persone con limitate capacità economiche.
“Non è corretto paragonare il bonus barriere architettoniche ad altri bonus edilizi – commenta Zanni – perché quest’ultimo è un beneficio sociale fondamentale per coloro che affrontano difficoltà economiche nell’accesso all’abitazione. La possibilità di sconto in fattura per interventi di rimozione delle barriere architettoniche dovrebbe essere garantita: in genere sono gli anziani a richiedere questo incentivo, spesso privi di risorse finanziarie sufficienti per installare dispositivi di accessibilità, per loro tale bonus rappresenta un’opportunità unica per una vita più indipendente e inclusiva. Rimuovere questa possibilità mina profondamente la dignità e i diritti fondamentali di chi vive una disabilità rendendo la sua vita ancora più difficile e isolata”.

Lo stop agli sconti in fattura e alla cessione del credito influenza notevolmente la capacità delle famiglie e delle imprese di finanziare e gestire interventi volti alla rimozione delle barriere architettoniche, senza questi incentivi, sarà più difficile affrontare i costi necessari per rendere gli spazi urbani più inclusivi e accessibili per tutti i cittadini.

“È essenziale – conclude Zanni – che la rimozione delle barriere architettoniche rimanga una priorità nella pianificazione e nella gestione urbana”.

Comunicato stampa

Bonus edilizi, dichiarazione dei redditi ed evasione fiscale

L’Agenzia delle Entrate ha reso noti i suoi piani per il futuro. Lo ha fatto attraverso il PIAO, il Piano Integrato di Attività e Organizzazione, che ha durata triennale ma viene aggiornato annualmente in base a esigenze e mutamenti.

Per il 2024, vi sono molte novità e riguardano il controllo dei crediti edilizi, la lotta all’evasione fiscale, l’applicazione del concordato preventivo biennale e il potenziamento della dichiarazione precompilata con l’obiettivo di fornire uno strumento utile ai contribuenti e in grado di limitare l’evasione fiscale.

In particolare, l’attenzione è concentrata sui crediti edilizi: bonus ristrutturazioni, ecobonus, superbonus. I controlli saranno effettuati prevalentemente sulle operazioni di cessione del credito attraverso la piattaforma messa a disposizione dall’Agenzia e saranno volti a identificare le operazioni che hanno profili a rischio di anomalie.

L’obiettivo è controllare almeno l’82% delle comunicazioni di cessione del credito e sconto in fattura rispetto al valore complessivo delle comunicazioni.

In questo modo sarà potenziato il contrasto ai comportamenti illeciti attraverso l’individuazione dei fattori di rischio.