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Bonus edilizi 2026, la nuova bussola ANCE per le imprese

Il 2026 si apre all’insegna della continuità per il sistema dei bonus edilizi. La Legge di Bilancio 2026 conferma infatti l’impianto delle aliquote già ridisegnato l’anno precedente, prorogando fino al 2027 i principali incentivi per ristrutturazioni, riqualificazioni energetiche e interventi antisismici. In questo scenario, l’ANCE aggiorna la sua guida operativa, offrendo alle imprese del settore uno strumento completo per muoversi tra norme, adempimenti e opportunità.

La pubblicazione si articola in due grandi sezioni: da un lato i bonus legati ai lavori – dalla ristrutturazione all’efficientamento energetico, fino alla messa in sicurezza sismica – dall’altro le agevolazioni collegate all’acquisto di immobili ristrutturati, ricostruiti o dotati di pertinenze di nuova realizzazione. A completare il quadro arrivano quattro focus tematici che affrontano i nodi più sensibili per chi opera nel comparto, con indicazioni pratiche e chiarimenti interpretativi.

Il primo approfondimento è dedicato ai bonus destinati ai titolari di reddito d’impresa, dagli imprenditori individuali alle società. Ecobonus, Sismabonus e Sismabonus acquisti restano gli strumenti principali, applicabili a edifici esistenti, parti comuni anche a proprietà unica e singole unità immobiliari, senza limiti di categoria catastale. Per le imprese vale il principio di competenza: la detrazione si aggancia all’anno di ultimazione dei lavori, non alla data del pagamento. È un dettaglio tutt’altro che marginale, che spiega perché il bonifico parlante non sia obbligatorio e perché le aliquote restino fisse – 36% nel 2025 e 2026, 30% nel 2027 – senza maggiorazioni legate all’abitazione principale. Il focus chiarisce inoltre come evitare sovrapposizioni tra bonus per lavori e bonus per acquisti, un tema spesso fonte di dubbi applicativi.

Il secondo focus entra nel terreno più insidioso della prassi: la qualificazione degli interventi di demolizione e ricostruzione. Per accedere ai bonus, l’operazione deve configurarsi come ristrutturazione edilizia e non come nuova costruzione. Dal 2020 è ammesso anche l’aumento di volumetria, purché previsto dagli strumenti urbanistici e riconosciuto come ristrutturazione. Ma non tutti i bonus seguono le stesse regole: l’Ecobonus, ad esempio, non copre la parte eccedente il volume originario, imponendo una rigorosa separazione contabile o una dichiarazione tecnica che ripartisca le spese. Il Sismabonus, invece, abbraccia l’intervento complessivo entro i limiti di spesa. Una distinzione che può cambiare radicalmente la pianificazione economica di un cantiere.

Il terzo approfondimento si concentra sulle ritenute applicate da banche e Poste sui bonifici parlanti, obbligatori per i contribuenti IRPEF ma non per le imprese. La guida chiarisce cosa deve contenere un bonifico corretto, come si applica la ritenuta e quali soluzioni adottare in caso di errori formali, evitando la perdita del beneficio grazie a una dichiarazione sostitutiva dell’impresa esecutrice. Un passaggio cruciale per prevenire contestazioni e garantire la piena fruibilità delle detrazioni.

Infine, il quarto focus affronta il tema del tetto alle spese detraibili, un sistema di limiti che varia a seconda dell’incentivo e che nei condomìni si moltiplica per il numero delle unità, pertinenze comprese. La guida spiega come calcolare correttamente il plafond, come coordinare interventi distribuiti su più anni e come gestire lavori avviati in periodi precedenti senza rischiare di superare i massimali.

La nuova guida ANCE si propone così come uno strumento indispensabile per imprese e professionisti, in un contesto normativo che resta complesso e in continua evoluzione. Un supporto operativo che aiuta a interpretare correttamente le regole, a evitare errori e a cogliere appieno le opportunità offerte dai bonus edilizi ancora in vigore.

Superbonus, spunta lo scudo “Salva Condomini”: sanatoria nel decreto fiscale

Il Governo è pronto a intervenire sul fronte Superbonus con una norma “Salva Condomini” da inserire nel prossimo decreto fiscale. L’obiettivo è offrire una via d’uscita ai proprietari che, pur avendo agito in buona fede, rischiano oggi contestazioni pesanti per errori tecnici, cantieri bloccati o asseverazioni difformi.

La misura allo studio prevede un’imposta sostitutiva che consentirebbe di regolarizzare la posizione senza dover restituire l’intero beneficio fiscale, evitando così sanzioni, interessi e contenziosi infiniti.

La sanatoria dovrebbe coprire tre aree critiche: lavori non completati, errori nei SAL e difformità nelle certificazioni dei tecnici. Nel pacchetto potrebbe rientrare anche un intervento per i General Contractor, alle prese con contestazioni sul “mark-up”, con la possibilità di versare solo le imposte dovute senza penalità.

L’obiettivo finale è chiudere la stagione del Superbonus limitando i danni per cittadini e imprese. Ora si attende il testo definitivo per conoscere aliquote e modalità operative.

Bonus mobili 2026, cambia tutto: la sostituzione della caldaia non dà più diritto allo sconto

La sostituzione della caldaia non basta più. Dal 2025, e ora in modo definitivo nella guida al bonus mobili pubblicata dall’Agenzia delle Entrate per il 2026, gli interventi sugli impianti alimentati a combustibili fossili escono dal perimetro dei lavori che consentono di accedere allo sconto per arredi ed elettrodomestici. Una modifica che pesa, perché trascina con sé la fine di una delle combinazioni più utilizzate dai contribuenti per rinnovare casa e mobili con un’unica operazione fiscale.

Il principio è chiaro: per ottenere il bonus mobili serve aver effettuato lavori di ristrutturazione ammessi alla detrazione. La manutenzione straordinaria resta la categoria di riferimento, comprendendo interventi come l’installazione di condizionatori o stufe a pellet. Ma non più la sostituzione delle caldaie tradizionali. L’Agenzia lo ribadisce senza margini di interpretazione: dal 1° gennaio 2025 non sono più detraibili le spese per la sostituzione o la nuova installazione di caldaie alimentate a combustibili fossili. E, di conseguenza, non è possibile agganciare a questi interventi il bonus mobili.

La stretta ha un effetto immediato: chi sostituisce una caldaia a gas o a gasolio non può più contare sulla detrazione per l’acquisto di arredi e grandi elettrodomestici destinati all’immobile ristrutturato. Un doppio stop che obbliga famiglie e proprietari a ripensare la pianificazione delle spese.
Non si tratta però di un divieto totale. La stessa Agenzia, nella circolare 8/E del 2025, chiarisce che la chiusura riguarda esclusivamente le caldaie alimentate da fonti non rinnovabili e non integrate con altri sistemi. Restano invece pienamente ammesse – e quindi collegate anche al bonus mobili – le soluzioni più efficienti e sostenibili: microcogeneratori, generatori a biomassa, pompe di calore ad assorbimento a gas e sistemi ibridi che combinano pompe di calore e caldaie a condensazione.

La differenza non è marginale. Per chi intende ristrutturare e beneficiare del pacchetto completo di agevolazioni, la scelta dell’impianto diventa decisiva. Optare per tecnologie rinnovabili o ibride permette non solo di accedere alle detrazioni per l’intervento principale, ma anche di mantenere il diritto allo sconto per mobili ed elettrodomestici.

In un contesto di incentivi sempre più orientati alla sostenibilità, la guida 2026 dell’Agenzia delle Entrate segna un ulteriore passo verso la progressiva esclusione delle caldaie tradizionali dal sistema dei bonus. E invita i contribuenti a valutare con attenzione ogni investimento, per non perdere opportunità fiscali che, se ben pianificate, possono fare la differenza nel bilancio complessivo di una ristrutturazione.

ISEE 2026, cambia tutto: prima casa più “leggera” e assegno unico più alto. Ma serve rifare la DSU entro febbraio

La legge di Bilancio 2026 ridisegna il calcolo dell’ISEE e apre la strada a un aumento dell’assegno unico e di numerose prestazioni sociali. A beneficiarne saranno soprattutto le famiglie con figli e abitazione principale di proprietà, in particolare quelle che vivono nei capoluoghi delle città metropolitane, dove il valore degli immobili è più elevato. Ma per ottenere gli importi maggiorati servirà un passaggio fondamentale: rinnovare la DSU entro il 28 febbraio.

Prima casa, la franchigia sale: così l’ISEE scende
Il cuore della riforma riguarda la componente immobiliare. Dal 2026, il valore della prima casa peserà molto meno nel calcolo dell’indicatore economico grazie a una franchigia base che passa da 52.500 a 91.500 euro. Per chi vive nei capoluoghi metropolitani, la soglia sale addirittura a 200.000 euro, riconoscendo il costo della vita e i valori immobiliari più alti.
Senza questo correttivo, molte famiglie con redditi medi risulterebbero “ricche” solo sulla carta, rischiando di perdere accesso a bonus e agevolazioni. L’obiettivo è rendere l’ISEE più realistico e più equo, evitando che la semplice proprietà dell’abitazione principale penalizzi chi ha una reale necessità di sostegno.

Più figli, più vantaggi: la maggiorazione scatta già dal secondo
Alla franchigia sulla prima casa si aggiunge una novità rilevante: una maggiorazione di 2.500 euro per ogni figlio convivente successivo al primo. Finora il beneficio scattava solo dal terzo figlio.
Il valore catastale dell’immobile, quindi, sarà abbattuto dalla franchigia base, dalle maggiorazioni per i figli e dall’eventuale mutuo residuo. Il risultato? Un patrimonio ai fini ISEE più basso e un accesso più agevole alle misure di sostegno.
Per una famiglia con due figli, casa a Bologna e mutuo, la riduzione dell’indicatore può tradursi in un aumento dell’assegno unico che, su base annua, raggiunge facilmente le quattro cifre.

Non solo assegno unico: tutti i bonus che diventano più accessibili
Un ISEE più basso non incide solo sull’assegno unico. Tra le prestazioni che potrebbero aumentare o diventare più facili da ottenere ci sono:
– bonus asilo nido
– agevolazioni comunali su mense, trasporti e servizi educativi
– bonus sociale per luce, gas e acqua
Per molte famiglie, la riforma può significare un risparmio complessivo significativo.

DSU da rifare: senza aggiornamento niente aumenti
Le nuove regole non si applicano automaticamente. L’ISEE calcolato nel 2025 resta valido con i vecchi criteri: per beneficiare delle nuove franchigie è indispensabile presentare una nuova DSU tramite Inps, Caf o patronati.
Saranno presi in considerazione:
– i redditi 2024
– le giacenze medie al 31 dicembre 2024
– i dati catastali aggiornati degli immobili

La data chiave: 28 febbraio
La tempistica è decisiva:
– DSU presentata entro il 28 febbraio: l’Inps ricalcola l’ISEE con le nuove regole e riconosce gli importi maggiorati dell’assegno unico fin da gennaio, pagando anche gli arretrati.
– DSU presentata dopo il 28 febbraio: l’aumento vale solo dal mese di presentazione, senza recupero delle mensilità precedenti.
In sintesi, prima si aggiorna l’ISEE, prima arrivano gli importi corretti e completi.

Superbonus Ricostruzione, il 2026 è l’ultima chiamata per il 110%

Il 2026 sarà l’ultimo anno utile per sfruttare il Superbonus al 110% nelle aree colpite dai terremoti degli ultimi quindici anni. Il D.L. Omnibus 2025 e la Legge di Bilancio 2026, infatti, aprono un’ultima finestra per completare gli interventi di ricostruzione, ma solo entro confini molto circoscritti.

Proroga del 110%: vale solo per la ricostruzione post-sisma
Il decreto Omnibus (D.L. 95/2025) estende il Superbonus al 110% fino al 31 dicembre 2026, ma esclusivamente per gli immobili situati nei Comuni colpiti dai terremoti del 2009 e del 2016 in Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza.
La proroga non è generalizzata: riguarda solo gli interventi che utilizzano cessione del credito o sconto in fattura, nei limiti ancora consentiti dall’art. 2 del D.L. 11/2023. Possono accedervi gli interventi avviati con procedimenti edilizi successivi al 30 marzo 2024, includendo anche le spese sostenute e rendicontate nel 2026.

Arriva il contributo integrativo per chi rischia di restare scoperto
La Legge di Bilancio 2026 introduce un ulteriore strumento per evitare che i cantieri della ricostruzione restino incompleti. I Commissari straordinari potranno riconoscere un incremento del contributo per la ricostruzione, destinato a coprire le spese rimaste a carico dei proprietari a causa delle difficoltà legate alla cessione del credito o allo sconto in fattura.
Il contributo aggiuntivo potrà essere concesso per le domande presentate entro il 31 dicembre 2024 e potrà arrivare fino alla copertura totale del costo degli interventi. Restano escluse le unità immobiliari realizzate, anche solo in parte, in violazione delle norme urbanistiche, edilizie o paesaggistiche, salvo sanatoria.

Un’ultima occasione per chi è ancora in cantiere
Tra proroga del 110% e contributo integrativo, il 2026 rappresenta l’ultima opportunità per chi vive nelle zone terremotate di completare la ricostruzione con il massimo delle agevolazioni. Una finestra limitata, pensata per chi ha ancora lavori aperti e rischia di non riuscire a chiuderli senza un sostegno aggiuntivo.

IMU 2026: meno tasse per molti proprietari, ma con regole più rigide

Dal 1° gennaio 2026 cambia il volto dell’IMU. La nuova disciplina, introdotta con il decreto del Ministero dell’Economia del 6 novembre 2025, promette una boccata d’ossigeno per molti proprietari di immobili, soprattutto seconde case, grazie a un sistema più ordinato e – in alcuni casi – più vantaggioso. Ma attenzione: la semplificazione va di pari passo con un controllo più serrato da parte dei Comuni, che dovranno attenersi a criteri più rigidi nella definizione delle aliquote. Ecco cosa cambia, chi potrà risparmiare e quali sono le nuove opportunità (e i nuovi limiti) per i contribuenti.

IMU, si cambia: meno caos, più equità

Fino a oggi, ogni Comune aveva ampi margini di manovra per stabilire le aliquote IMU, con il risultato che lo stesso tipo di immobile poteva essere tassato in modo molto diverso da una città all’altra. Dal 2026, invece, si volta pagina: i 7.904 Comuni italiani dovranno scegliere le aliquote da un elenco predefinito dal Ministero dell’Economia, contenuto nell’Allegato A del decreto del 6 novembre 2025. Addio quindi alle 250.000 combinazioni possibili: il nuovo sistema riduce drasticamente le fattispecie e punta a una maggiore uniformità nazionale.

Il principio è semplice: ogni Comune potrà ancora differenziare le aliquote in base alle caratteristiche degli immobili, ma solo entro i limiti fissati a livello centrale. Non sarà più possibile inventare categorie ad hoc o superare l’aliquota massima stabilita dalla legge. L’obiettivo è evitare le “giungle fiscali” locali e garantire maggiore trasparenza e prevedibilità per i contribuenti. Chi non si adeguerà alle nuove regole, vedrà applicata un’aliquota standard.

Case a disposizione: sconti in vista (ma non per tutti)

Una delle novità più attese riguarda le seconde case “a disposizione”, ovvero quelle non affittate né concesse in comodato, ma utilizzate saltuariamente dai proprietari. Il decreto prevede che i Comuni possano applicare aliquote ridotte in base all’effettivo utilizzo dell’immobile. In pratica, se una casa viene abitata solo per poche settimane all’anno – come spesso accade con le abitazioni in località turistiche – il proprietario potrebbe pagare meno IMU.

Ma non basta dichiararlo: serviranno prove concrete, come i consumi di luce, gas e acqua, o la presenza (o assenza) di arredi. Un meccanismo simile a quello già adottato per la TARI, che punta a premiare chi usa poco i servizi pubblici locali. Attenzione però: le case affittate, anche per brevi periodi, restano escluse da questo beneficio. L’agevolazione è pensata per chi davvero tiene l’immobile “a disposizione”, non per chi lo mette a reddito.

Immobili inagibili: sconti anche oltre le calamità

Un altro fronte su cui i Comuni potranno intervenire è quello degli immobili inagibili. Già oggi è prevista l’esenzione IMU per le case rese inutilizzabili da eventi naturali, come terremoti o alluvioni. Dal 2026, però, i sindaci potranno estendere questa possibilità anche ad altre cause, come gravi danni strutturali, incendi o situazioni di degrado che rendano l’immobile non abitabile.

Anche in questo caso, servirà una verifica tecnica e una delibera comunale, ma la novità apre la strada a una maggiore flessibilità nella gestione dei casi particolari. Una misura che potrebbe rivelarsi particolarmente utile nei piccoli centri o nelle aree interne, dove molti immobili versano in condizioni precarie e restano esclusi dal mercato proprio a causa del peso fiscale.

In sintesi:

– Dal 2026, le aliquote IMU saranno scelte dai Comuni da un elenco nazionale predefinito.
– Possibili sconti per le seconde case non affittate e usate solo per brevi periodi.
– Esenzioni estese per gli immobili inagibili, anche oltre le calamità naturali.
– I Comuni avranno meno libertà, ma i contribuenti più chiarezza.

La riforma dell’IMU segna un passo importante verso un sistema fiscale più ordinato e coerente. Per molti proprietari, potrebbe tradursi in un risparmio concreto. Ma per ottenerlo, servirà attenzione, documentazione e – soprattutto – un Comune disposto a cogliere le nuove opportunità offerte dalla legge.

Agevolazioni prima casa e abitazioni di lusso: tutto quello che rientra nel computo dei metri quadri

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Affitti, cambia la sanzione per chi registra in ritardo: ora si paga molto meno

Una buona notizia per chi affitta casa e ha commesso un errore nei tempi di registrazione del contratto. L’Agenzia delle Entrate ha deciso di cambiare le regole: da oggi, chi registra in ritardo un contratto di locazione pluriennale non dovrà più pagare la sanzione sull’intera durata del contratto, ma solo sull’imposta dovuta per il primo anno.
La novità è contenuta nella risoluzione 56/E/2025 e rappresenta una vera svolta, che mette fine a un lungo contenzioso tra contribuenti e fisco.
La decisione arriva dopo una serie di sentenze della Corte di Cassazione che hanno chiarito come la sanzione debba essere proporzionata alla violazione commessa.

Cosa cambia: la sanzione si calcola solo sul primo anno
Fino a oggi, se un contratto di affitto veniva registrato in ritardo, la sanzione veniva calcolata sull’imposta di registro dovuta per tutti gli anni di durata del contratto.
Quindi, anche se il proprietario aveva scelto di pagare l’imposta anno per anno, la multa si basava sull’intero periodo (ad esempio, 4 o 8 anni).
Con la nuova regola, invece, la sanzione si calcola solo sull’imposta del primo anno.
Le percentuali restano le stesse:
• 120% dell’imposta dovuta, con un minimo di 250 euro, se il ritardo supera i 30 giorni;
• 45% dell’imposta, con un minimo di 150 euro, se il ritardo è entro i 30 giorni.
Il risultato? Una sanzione molto più bassa e più equa.

Perché l’Agenzia ha cambiato idea
Il cambio di rotta non è arrivato per caso. Negli ultimi mesi, la Corte di Cassazione ha più volte bocciato l’interpretazione dell’Agenzia, sostenendo che l’imposta di registro sui contratti di locazione ha natura annuale. In pratica, anche se il contratto dura più anni, l’obbligo di pagare l’imposta si rinnova ogni anno.
Secondo i giudici, calcolare la sanzione su tutte le annualità future era ingiusto e sproporzionato. La multa, infatti, deve essere legata all’effettiva violazione: se il contratto è stato registrato in ritardo, la sanzione deve riguardare solo l’imposta non versata per quell’anno, non per quelli successivi.
L’Agenzia delle Entrate ha quindi deciso di adeguarsi, riconoscendo che l’approccio precedente non era più sostenibile.

Cosa non cambia
Attenzione: la nuova regola riguarda solo la sanzione per la registrazione tardiva del contratto.
Restano invece invariate le altre sanzioni previste in caso di ritardi nei pagamenti successivi o per i contratti con cedolare secca.
• Se il contratto è stato registrato regolarmente, ma si paga in ritardo l’imposta per gli anni successivi, si applica la sanzione per tardivo versamento: 25% dell’importo non versato.
• Per i contratti in cedolare secca, che non prevedono imposta di registro, la sanzione per registrazione tardiva resta fissa e non proporzionale.

Un esempio pratico: quanto si risparmia
Facciamo un esempio per capire meglio l’impatto della novità.
Immaginiamo un contratto di affitto 4+4 con un canone annuo di 12.000 euro. L’imposta di registro è pari al 2%, quindi 240 euro all’anno.
Per 8 anni, l’imposta totale sarebbe di 1.920 euro.
• Con la vecchia regola: se il contratto veniva registrato in ritardo, la sanzione del 120% si calcolava su 1.920 euro, cioè 2.304 euro di multa.
• Con la nuova regola: la sanzione si calcola solo sui 240 euro del primo anno. Il 120% di 240 euro è 288 euro, ma si applica il minimo di 250 euro.
Risultato: la sanzione scende da oltre 2.300 euro a 250 euro. Una differenza enorme, che rende la regolarizzazione molto meno onerosa.

Meno contenziosi, più chiarezza
Questa novità è destinata a ridurre drasticamente il numero di contenziosi tra contribuenti e fisco.
Per anni, molti proprietari si sono trovati a dover pagare sanzioni sproporzionate per errori formali o ritardi minimi. Ora, finalmente, la sanzione torna a essere proporzionata alla violazione.
Per chi affitta casa, è un segnale importante: il fisco riconosce il principio di equità e semplifica le regole.
Ma resta fondamentale rispettare i termini di legge per la registrazione dei contratti, che va fatta entro 30 giorni dalla firma.

Casa venduta a prezzo stracciato? Il Fisco ti bussa alla porta

compravendita

Vendere casa a un prezzo ribassato può sembrare una scelta legittima, magari dettata da urgenze personali o dalla volontà di aiutare un parente. Ma attenzione: per il Fisco potrebbe essere il segnale di un’operazione sospetta. E il rischio è quello di finire nel mirino dell’Agenzia delle Entrate, con accertamenti, sanzioni e richieste di imposte aggiuntive.

In Italia vige il principio dell’autonomia negoziale: ognuno è libero di vendere un immobile al prezzo che ritiene opportuno, anche al di sotto del valore catastale. Ma questa libertà non è priva di conseguenze. Quando il prezzo di vendita appare troppo generoso, l’Agenzia può sospettare che dietro si nasconda una donazione mascherata o, peggio, un’evasione fiscale con pagamenti in nero.

Il valore catastale: la soglia che fa scattare l’allarme
Per capire se una vendita è “sospetta”, il primo parametro da considerare è il valore catastale. Si calcola rivalutando del 5% la rendita catastale e moltiplicandola per un coefficiente: 110 per la prima casa, 120 per le seconde. Scendere troppo sotto questa soglia può attirare l’attenzione del Fisco, soprattutto se si tratta di una seconda casa, dove l’imposta di registro si calcola sul prezzo dichiarato e non sul valore catastale.

Prima o seconda casa? Le regole cambiano
– Prima casa: l’imposta si calcola sul valore catastale, quindi il prezzo reale ha meno rilevanza fiscale.
– Seconda casa: l’imposta si calcola sul prezzo dichiarato. Se è troppo basso, il risparmio fiscale può far scattare i controlli.
Per tutelarsi, è consigliabile allegare una perizia asseverata che giustifichi il prezzo (ad esempio per lavori da fare o condizioni dell’immobile) e garantire la tracciabilità dei pagamenti. In alternativa, si può scegliere di pagare le imposte sul valore catastale anche se il prezzo è inferiore, rinunciando al risparmio ma evitando ogni rischio.

Il pericolo della “donazione mascherata”
Se il prezzo è talmente basso da risultare sproporzionato rispetto al valore reale, la vendita può essere considerata una donazione indiretta. In questi casi, soprattutto se l’acquirente è un erede, si rischiano contestazioni in sede successoria: gli altri legittimari potrebbero chiedere la collazione o la riduzione della donazione, con conseguenze legali e familiari anche a distanza di anni.

Il consiglio degli esperti
Quando si vuole favorire un familiare con un prezzo vantaggioso, è meglio valutare con un notaio la strada più sicura: una donazione esplicita, che garantisce trasparenza, certezza giuridica e tutela fiscale. Costa di più, ma evita problemi futuri.

In sintesi:
– Vendere a prezzo basso è legale, ma può attirare controlli fiscali.
– Il valore catastale è il riferimento chiave per valutare la congruità.
– Le seconde case sono più esposte al rischio di accertamenti.
– Una perizia tecnica può giustificare il prezzo e tutelare le parti.
– Attenzione alle donazioni mascherate: meglio agire con chiarezza.

Premialità volumetriche anche per gli immobili condonati

La Legge di Bilancio 2026 introduce una novità destinata a incidere sul panorama della rigenerazione urbana: le premialità volumetriche potranno essere applicate anche agli immobili condonati con uno dei tre condoni edilizi del 1985, 1994 e 2003.

La modifica interviene sull’articolo 5, comma 10, del D.L. 70/2011, che finora escludeva gli edifici abusivi dagli interventi con aumento di volumetria. La nuova formulazione mantiene il divieto per gli immobili irregolari, per quelli situati nei centri storici o in aree a inedificabilità assoluta, ma introduce un’eccezione rilevante: gli edifici che hanno ottenuto un titolo edilizio in sanatoria — anche ai sensi delle leggi 47/1985, 724/1994 e 326/2003 — potranno accedere agli incentivi volumetrici.

In altre parole, le volumetrie condonate entrano ufficialmente nel perimetro della rigenerazione urbana.

Fino all’ultimo, nel dibattito parlamentare, era circolata anche l’ipotesi di riaprire i termini del condono del 2003. La proposta avrebbe consentito una nuova finestra di regolarizzazione per opere realizzate senza titolo o in difformità, limitatamente agli interventi di manutenzione straordinaria e ai restauri conformi agli strumenti urbanistici vigenti al 31 marzo 2003.

Restavano esclusi gli immobili di proprietà di persone condannate, quelli non adeguabili dal punto di vista antisismico, gli edifici vincolati e i monumenti nazionali.

La misura, che avrebbe richiesto alle Regioni di adottare una legge attuativa entro due mesi dall’entrata in vigore della manovra, è stata però ridimensionata nel corso dell’esame in commissione: niente riapertura dei termini, solo un ordine del giorno che impegna il Governo a valutare eventuali interventi futuri.