I crediti maturati con il Superbonus ma rimasti bloccati nei cassetti fiscali saranno acquistati da un nuovo veicolo finanziario, guidato da Enel X in collaborazione con altre partecipate e banche, che li cederà successivamente a terzi. Il Superbonus al 110% sarà ancora fruibile fino 30 settembre 2023 per le villette, gli edifici unifamiliari e le unità immobiliari funzionalmente indipendenti con lavori a buon punto. Chi non riesce a comunicare l’opzione di cessione del credito entro il 31 marzo 2023 avrà tempo fino al 30 novembre, con la sanzione di 250 euro, grazie alla remissione in bonus. I crediti di imposta e le detrazioni potranno essere utilizzati in 10 anni.
Superbonus, i crediti bloccati saranno acquistati da Enel X
La soluzione innovativa per lo sblocco dei crediti incagliati è rappresentata da una piattaforma, nella quale Enel X sarà protagonista, in collaborazione con altre partecipate e banche.
A spiegarne il funzionamento è stato, nei giorni scorsi, il ceo di Enel X, Francesco Venturini: la soluzione per i crediti incagliati sarà “un veicolo finanziario che acquisti i crediti fiscali, certificati come certi, liquidi ed esigibili da un primo cessionario, ed esegua un ponte per cedere nuovamente tali crediti a terzi secondo il loro calendario di scadenze fiscali, affinché ne abbiano un vantaggio diretto ed immediato”.
La Società dovrebbe giocare un doppio ruolo a monte e a valle della catena: di cessionario con contatto diretto con le imprese che hanno in mano i crediti e di utilizzatore finale del credito veicolato dal settore finanziario.
Inoltre, banche, società di gruppi bancari e assicurazioni potranno utilizzare i crediti superbonus relativi agli interventi effettuati nel 2022 per emettere BTP a 10 anni nel limite del 10% della quota annuale eccedente i crediti già usati in compensazione.
Superbonus e unifamiliari
È prorogato dal 31 marzo 2023 al 30 settembre 2023 il superbonus 110% per le villette, gli edifici unifamiliari e le unità immobiliari funzionalmente indipendenti sulle quali al 30 settembre 2022 sia stato completato almeno il 30% dei lavori.
Comunicazione alle Entrate entro il 30 novembre
Per non far perdere i bonus a chi ha fatto i lavori nel 2022 ma non ha ancora trovato un soggetto al quale cedere il credito, e quindi non è riuscito ad inviare entro il 31 marzo 2023 la comunicazione all’Agenzia delle Entrate, è stata trovata una soluzione. Ovvero questi soggetti avranno otto mesi in più di tempo: la cessione dei crediti potrà essere comunicata all’Agenzia delle Entrate fino al 30 novembre 2023 con la “remissione in bonis”, cioè pagando una sanzione di 250 euro.
Si tratta però di un’opportunità che vale soltanto per le cessioni a favore di banche, società appartenenti a gruppi bancari, intermediari finanziari e assicurativi, e non per quelle in favore di privati né per le cessioni effettuate da imprese che hanno praticato lo sconto in fattura.
Credito di imposta utilizzabile in 10 anni
Per gli interventi agevolati con il superbonus, con il bonus 75% barriere architettoniche, con il sismabonus e il sismabonus acquisto, i crediti di imposta derivanti dalle opzioni di sconto in fattura e cessione del credito inviate all’Agenzia delle Entrate entro il 31 marzo 2023 potranno essere utilizzati in dieci anni, al posto di quattro.
Per le spese sostenute nel 2022, relative ad interventi agevolati con il superbonus, la detrazione potrà essere ripartita, su opzione del contribuente, in dieci anni. L’opzione è irrevocabile e deve essere esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 2023, a condizione che la rata di detrazione relativa al 2022 non sia stata indicata nella relativa dichiarazione dei redditi.
È stato prorogato al 31 marzo il termine entro il quale gli amministratori di condomini devono inviare i dati relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali.
Il 31 marzo scadono inoltre i termini per la dichiarazione Intrastat. Gli enti non commerciali e i produttori agricoli sono tenuti alla dichiarazione mensile degli acquisti di beni e servizi da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato effettuati dagli enti non soggetti passivi Iva e dagli agricoltori esonerati. L’adempimento deve essere eseguito in via telematica, direttamente oppure tramite intermediari abilitati, utilizzando i canali Fisconline o Entratel.
Scade il 31 marzo, infine, il versamento dell’imposta dovuta sui premi di assicurazioni e i relativi accessori incassati nel mese di febbraio, oltre che quella dovuta sui conguagli ancora da versare relativi ai premi incassati nel mese di gennaio.
Il pagamento delle spese per l’esecuzione degli interventi che danno diritto al Superbonus 110% deve essere effettuato (tranne che per i soggetti esercenti attività d’impresa) mediante bonifico bancario o postale, dal quale deve risultare la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il numero di partita Iva (o il codice fiscale) del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.
Per effettuare il pagamento si possono utilizzare i bonifici predisposti dagli istituti di pagamento per l’Ecobonus o per la detrazione prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (circolare n. 24/2020 dell’Agenzia delle Entrate).
Nell’ipotesi in cui il fornitore applichi uno sconto “parziale”, la parte di corrispettivo non oggetto di sconto deve comunque essere pagata utilizzando un bonifico bancario o postale dal quale risultino le informazioni sopra indicate.
Come ha precisato l’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 23/2022, in tutti i casi in cui le parti non dovessero accordarsi per la cessione totale del credito, la fruizione del Superbonus è comunque subordinata al pagamento del corrispettivo eccedente l’importo del credito “ceduto” utilizzando il predetto bonifico bancario o postale.
Con la risposta n. 239 del 6 marzo 2023, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che la somministrazione di energia termica prodotta con gas metano attraverso una rete di teleriscaldamento nell’ambito di contratti diversi dal contratto Servizio Energia non può fruire dell’aliquota del 5 per cento. L’agevolazione è applicabile alla sola quota di energia termica prodotta attraverso la combustione del metano, a condizione che la società sia in grado di determinarla rispetto a quella prodotta utilizzando altri combustibili.
Una società operante nel settore energetico si occupa della gestione, manutenzione, conduzione e potenziamento di impianti di centrali termiche, cogenerazione e teleriscaldamento, nell’ambito della produzione e distribuzione di energia elettrica e termica. Con specifico riferimento alla sola energia termica erogata alla propria clientela, la compagine fa presente che detta energia è somministrata attraverso la rete di teleriscaldamento secondo tre distinte casistiche:
• somministrazioni di energia termica nell’ambito di un contratto di Servizio Energia. In tal caso, l’energia termica è prodotta da impianti alimentati esclusivamente da gas naturale
• somministrazione di energia termica ¬ attraverso il Servizio Energia ¬ con energia prodotta in parte con gas naturale e in parte con altri combustibili, come i rifiuti
• somministrazione di energia termica con contratto diverso dal Servizio Energia. In questo caso l’impianto di produzione è alimentato esclusivamente da gas naturale.
La società, dunque, consuma gas naturale al fine di produrre energia termica destinata ai propri clienti attraverso una rete di teleriscaldamento.
L’istante osserva, in particolare, che, ai sensi della normativa di riferimento, l’elemento precipuo ai fini della classificazione di un sistema di teleriscaldamento è costituito non già dalle fonti di energia termica utilizzate, quanto invece dalla rete di distribuzione di tale energia.
Pertanto, la rete di teleriscaldamento, alimentata da una centrale di generazione, serve al trasporto e alla distribuzione di un fluido vettore (acqua calda o surriscaldata a temperature che dipendono dalle specifiche tecniche della rete, vapore, liquidi refrigeranti).
Tale fluido vettore distribuisce l’energia termica agli utenti attraverso due tipologie di tubature, ovverosia quelle di “andata” dalla centrale all’utenza del cliente e quelle di “ritorno” dall’utenza del cliente alla centrale, ove il fluido arriva ormai raffreddato.
Ne consegue che una rete di teleriscaldamento è tale in quanto destinata al trasporto dell’energia termica dall’impianto di produzione all’utenza finale.
In proposito, posto che l’elemento distintivo del Servizio Energia è la cessione al cliente finale di energia termica, in luogo della fornitura diretta di combustibile, ne consegue che il teleriscaldamento è una delle modalità attraverso cui tale servizio è fornito, nel senso che rappresenta lo strumento grazie al quale l’energia termica viene erogata presso i locali del cliente stesso (cfr risposta n. 284/2022).
Tanto premesso con riferimento all’attività svolta, tra le misure introdotte dal legislatore al fine di contenere gli effetti degli incrementi dei prezzi nel settore del gas naturale, l’istante richiama l’articolo 2, comma 1 Dl n. 130/2021, che ha stabilito che, in deroga a quanto previsto dal Dpr n. 633/1972, le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali, di cui all’articolo 26, comma 1, Dlgs n. 504/1995, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di ottobre novembre e dicembre 2021, sono assoggettate all’aliquota Iva del 5 per cento. Detta misura è stata più volte prorogata e modificata, fino al Dl n. 115/2022 (decreto “Aiuti-bis), che ha nuovamente prorogato l’efficacia temporale dell’aliquota 5%, comprendendo anche i consumi di gas naturale stimati o effettivi dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022 e ne ha esteso l’ambito oggettivo, rendendola applicabile anche alle somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto Servizio Energia, per i medesimi mesi.
Sulla base della descrizione delle modalità di svolgimento della propria attività, l’istante domanda se:
1. l’aliquota del 5% sia applicabile anche all’energia termica ¬ prodotta dalla combustione di gas naturale ¬ erogata a clienti finali nell’ambito del Servizio Energia attraverso una rete di teleriscaldamento (caso 1)
2. se l’energia termica prodotta nel contesto del Servizio Energia per il tramite della contemporanea combustione di gas naturale e di altri combustibili (come i rifiuti) possa fruire dell’aliquota del 5% per la sola parte di energia termica direttamente riconducibile alla combustione del gas naturale e, in tal caso, quali siano le relative modalità di calcolo dei quantitativi di gas naturale a cui applicare l’aliquota del 5% (caso 2)
3. se l’energia termica prodotta esclusivamente mediante la combustione di gas naturale possa essere assoggettata all’aliquota del 5% anche nel caso in cui sia fornita attraverso una rete di teleriscaldamento ma non nell’ambito del Servizio Energia (caso 3).
L’Agenzia premette che, al fine di contenere gli effetti degli incrementi dei prezzi dell’energia elettrica e del gas, l’articolo 2, comma 1, Dl n.130/2021 (decreto “Energia’”) stabilisce che “in deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali di cui all’articolo 26, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021, sono assoggettate all’aliquota Iva del 5 per cento. Qualora le somministrazioni di cui al primo periodo siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l’aliquota Iva del 5 per cento si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021”.
La suddetta misura agevolativa, come esposto sopra, è stata più volte prorogata nel corso del tempo e il relativo ambito applicativo è stato oggetto di chiarimenti forniti con numerosi documenti di prassi (circolari n. 17/2021 e n. 202022; risoluzione n. 47/222; risposta n. 284/2022).
In particolare, l’articolo 16, comma 4 Dlgs n. 115/2008 prevede che fra i contratti che possono essere proposti nell’ambito della fornitura di un servizio energetico rientra il contratto di Servizio Energia di cui all’articolo 1, comma 1, lettera p), Dpr n. 412/1993, che rappresenta l’atto contrattuale che disciplina l’erogazione dei beni e servizi necessari a mantenere le condizioni di comfort negli edifici nel rispetto delle vigenti leggi in materia di uso razionale dell’energia, di sicurezza e di salvaguardia dell’ambiente, provvedendo nel contempo al miglioramento del processo di trasformazione e di utilizzo dell’energia.
Il contratto Servizio Energia, in sostanza, è finalizzato a garantire un uso razionale ed efficiente dell’energia e si struttura in due componenti economiche: una riguarda i servizi di conduzione e manutenzione e altre prestazioni tecniche, mentre l’altra componente riguarda la fornitura di energia termica. Nell’ambito del contratto Servizio Energia è, quindi, il fornitore ad acquistare i combustibili al fine di impiegarli nella generazione di energia termica che viene erogata all’utenza finale.
Ciò posto, l’istante rappresenta di erogare ai propri clienti l’energia termica prodotta con gas metano attraverso una rete di teleriscaldamento e ciò sia nell’ambito di un contratto Servizio Energia (cfr casi 1 e 2), sia attraverso contratti diversi dal Servizio Energia (cfr. caso 3).
Quanto al caso 1, l’Agenzia – in relazione alle somministrazioni di energia termica prodotta esclusivamente con gas metano, contabilizzate per i consumi stimati o effettivi relativi al periodo dal 1° ottobre 2022 al 31 dicembre 2022 – ritiene applicabile l’aliquota Iva agevolata del 5 per cento, ex articolo 5, comma 2 Dl n. 115/2022.
Per quanto riguarda l’energia termica prodotta in impianti policombustibili – rappresentata nel caso 2 – l’aliquota del 5% è applicabile alla sola quota di energia termica prodotta attraverso la combustione del gas metano, a condizione che la società sia in grado di determinare tale quota rispetto alla quota di energia prodotta utilizzando altri combustibili.
In ordine alla determinazione di tale quota, poiché l’applicazione dell’aliquota agevolata è prevista dalla norma in esame con riferimento ai consumi effettivi o stimati nell’ultimo trimestre del 2022, detta stima può essere effettuata anche sulla base di dati storici, purché la società sia in grado di determinare, sia pure ex post, la quota di gas effettivamente impiegata nella produzione di energia termica nel trimestre di riferimento sulla base di criteri oggettivi e verificabili.
Per quanto concerne, infine, l’erogazione di energia termica prodotta con gas metano attraverso una rete di teleriscaldamento nell’ambito di contratti diversi dal contratto Servizio Energia (caso 3), l’Agenzia evidenzia che, stante il tenore letterale dell’articolo 5, comma 2, Dl n. 115/2022, siffatta casistica non rientra nell’ambito applicativo di detta disposizione e non può, quindi, fruire dell’aliquota del 5 per cento.
L’attestazione del pagamento e della corretta contabilizzazione dei ricavi, rilasciata dalla ditta che ha realizzato i lavori di rifacimento della facciata è valida, in alternativa al bonifico parlante, ai fini della fruizione della detrazione del 90% introdotta per restituire decoro ai nostri centri abitati.
Si tratta di una modalità ammessa, tuttavia, in via eccezionale, nel caso in cui non sia possibile ripetere correttamente il bonifico.
È quanto chiarisce l’Agenzia delle entrate con la risposta n. 214 del 14 febbraio 2023.
Una signora chiede se c’è una via d’uscita al “mero errore” compiuto al momento del pagamento, nel 2021, degli interventi di restauro e tinteggiatura delle facciate esterne di un immobile di cui è proprietaria al 50 per cento. La spesa è stata saldata, infatti, tramite bonifico ordinario, seppur completo di tutti i riferimenti normativamente necessari, e non parlante come richiede invece la disposizione agevolativa.
Per sanare la dimenticanza l’impresa esecutrice, nel 2022, ha rilasciato all’istante una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l’avvenuto pagamento e la corretta imputazione del ricavo nella propria contabilità nel periodo di imposta 2021. La contribuente chiede se, come avviene per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica, tale attestazione, in mancanza del bonifico parlante, le consenta ugualmente di accedere al bonus facciate.
La signora non perde l’agevolazione. È questa la sintesi del ragionamento dell’Agenzia delle Entrate che, come al solito, prima di arrivare alle conclusioni, analizza la normativa e la prassi che definiscono la misura da cui nasce il quesito.
Brevemente si ricorda che la detrazione del 90% per il rifacimento delle facciate esterne è stata introdotta in primis dalla legge di bilancio 2020 per le spese sostenute negli anni 2020-2021 (articolo 1, commi 219-223, legge n. 160/2019), ed è stata poi prorogata, dalla legge di bilancio 2021, anche al 2022, ma nella misura ridotta del 60 per cento.
Per le modalità applicative e di controllo, la norma introduttiva stessa (comma 223) rinvia al decreto interministeriale n. 41/1998 riguardante le detrazioni per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio attualmente disciplinate dall’articolo 16-bis del Tuir.
L’Agenzia, da parte sua, ha dettato le istruzioni sull’agevolazione dapprima con la circolare n. 2/2020 (vedi articolo “Bonus facciate: è arrivata l’ora della circolare con i chiarimenti”) e, più di recente, con la circolare n. 28/2022.
La circolare n. 2/2020 prevede, tra l’altro, che il pagamento della prestazione debba essere effettuato con bonifico dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e la partita Iva o il codice fiscale del destinatario del bonifico. Specifica, inoltre, che banche, poste e gli altri istituti autorizzati a prestare servizi di pagamento debbano applicare, all’atto dell’accredito dei pagamenti in questione, la ritenuta d’acconto prevista.
La circolare n. 28/2022 delinea con maggiori dettagli le caratteristiche dei bonifici ammessi per beneficiare della detrazione.
Il documento di prassi, conferma, tra l’altro – anche se con riferimento alla detrazione per il recupero del patrimonio edilizio – che l’incompleta compilazione del bonifico, tale da pregiudicare il rispetto da parte di banche e poste dell’obbligo di operare la ritenuta d’imposta, impedisce l’accesso al beneficio salvo ripetizione del pagamento con bonifico correttamente emesso.
La circolare chiarisce anche che se per errore non sono stati indicati tutti i dati richiesti e non sia stato possibile ripetere il bonifico, il bonus non è perso se il contribuente è in possesso di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con cui la ditta dei lavori attesta che i corrispettivi accreditati a suo favore sono stati correttamente contabilizzati ai fini della loro imputazione nella determinazione del reddito d’impresa. Tale modalità, specifica l’Agenzia, non va tuttavia intesa come una alternativa al pagamento mediante bonifico “parlante” ma, piuttosto, come ipotesi eccezionale rispetto al corretto comportamento che il contribuente, in termini ordinari, deve tenere per poter beneficiare di una determinata agevolazione fiscale.
Tornando alla vicenda dell’interpello, per quanto sopra detto e considerato il rinvio della disciplina del bonus facciate al regolamento attuativo delle detrazioni spettanti per il recupero del patrimonio edilizio, ammesso che non sia possibile ripetere il bonifico, la signora potrà fruire della detrazione se in possesso di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale l’impresa esecutrice dei lavori attesta che i corrispettivi accreditati a suo favore dall’istante sono stati correttamente contabilizzati ai fini della imputazione nella determinazione del reddito di impresa.
Con l’avvicinarsi della scadenza del 31 marzo 2023 per il Superbonus su unifamiliari e funzionalmente autonome che hanno fruito della proroga, rimangono ancora tanti gli interrogativi degli utenti nel merito.
Che cosa succede per chi entro il 30 settembre 2022 non ha raggiunto il 30% dei lavori per la proroga? Come calcolare tale 30% e come dimostrare di averlo conseguito? Entro quando occorre terminare i lavori? C’è un termine massimo per presentare la CILAS? Per le spese che non rientrano nel 110% è possibile fruire dei bonus minori?
A seguito della modifica introdotta dall’art. 9 del D.L. 176/2022 (comma 1, lettera a, n. 2), quanto al Superbonus per gli edifici unifamiliari e per le unità immobiliari funzionalmente indipendenti e autonome è prevista:
• una scadenza fissata al 30/06/2022;
• la possibilità di fruire di una proroga al 31/03/2023, a condizione di avere effettuato entro il 30/09/2022 lavori per almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo.
Con l’avvicinarsi della scadenza del 31 marzo 2023, vi è pertanto la necessità di capire alcuni aspetti molto rilevanti:
• Cosa succede a chi non ha potuto raggiungere entro il 30/09/2022 la quota di lavori effettuati minima (30%) per poter usufruire della proroga?
• Come calcolare la quota del 30% di lavori effettuati al cui raggiungimento scatta la proroga?
• Come dimostrare il raggiungimento della prevista percentuale del 30% dei lavori effettuati entro il 30/09/2022?
• In caso di fruizione della proroga, entro il 31/03/2023 occorre terminare tutti i lavori?
• C’è un termine massimo entro il quale presentare la CILAS o comunque avviare il procedimento edilizio?
• Le spese eventualmente sostenute dopo i termini di scadenza potranno usufruire dei bonus ordinari?
Le regole
Ai fini del Superbonus (e degli altri bonus, quando il contribuente è persona fisica) vige il cosiddetto “principio di cassa”, in base al quale le spese sono detraibili in base alla data in cui sono sostenute, che a sua volta coincide con la data dei bonifici, che pertanto devono essere eseguiti nel periodo in cui l’agevolazione è vigente.
La fruizione dei bonus fiscali per gli interventi edilizi è indissolubilmente vincolata all’esecuzione completa degli interventi stessi, secondo quanto indicato nei relativi atti abilitativi e nei tempi previsti dagli atti stessi. Le agevolazioni sono infatti concesse per l’esecuzione di interventi edilizi, per questo i suddetti interventi devono essere completati integralmente come descritti nella documentazione a fini edilizi (ad esempio nella CILAS), e pertanto nessuna agevolazione può essere fruita in caso di mancata ultimazione dei lavori.
Dunque, in estrema sintesi il concetto del sostenimento delle spese è legato al principio di cassa; mentre quello dell’ultimazione dei lavori è legato alla normativa edilizia.
Raggiungimento 30% entro il 30 settembre 2022
Per chi non è riuscito a raggiungere entro il 30/09/2022 la quota di lavori effettuati minima per poter usufruire della proroga – restano comunque in tutti i casi detraibili le spese relative a bonifici effettuati entro il 30/06/2022, a patto che i lavori vengano conclusi integralmente ed entro le tempistiche previste.
Resta la possibilità, per i casi che rientrano nei requisiti, di fruire del nuovo Superbonus 2023 al 90% per edifici unifamiliari e unità funzionalmente autonome.
Calcolo del 30% per fruire della proroga
La norma prevede che per poter fruire della proroga occorre che al 30/09/2022 “siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo”. Pertanto il riferimento è a tutte le spese derivanti dal quadro economico complessivo, senza distinzioni (non solo quelle oggetto di agevolazione, ma tutte le lavorazioni dedotte nel titolo edilizio), e comprensive delle spese tecniche.
Il comma 8-bis, art. 119 del D.L. 34/2020 dispone che nel computo del 30% “possono essere compresi anche i lavori non agevolati ai sensi del presente articolo”.
In altri termini, anche lavori non agevolati con il Superbonus (quindi eventualmente agevolati con altre fattispecie o non agevolati affatto), contano ai fini del raggiungimento della soglia.
Risultano rilevanti a proposito del calcolo del 30% in questione i chiarimenti forniti dalla Circolare Agenzia entrate 06/10/2022, n. 33/E, al paragrafo 7, sintetizzati qui di seguito.
Essendo facoltà (e non obbligo) per le persone fisiche includere nel computo anche i lavori non oggetto del Superbonus, il raggiungimento al 30/09/2022 della percentuale del 30% dell’intervento ammesso al Superbonus rende superfluo includere nel predetto computo anche i lavori non agevolabili.
Pertanto, ad esempio, nel caso di un intervento complessivo di costo pari a 100.000 euro di cui 60.000 euro per spese relative a interventi di ristrutturazione edilizia (per i quali spetta la detrazione del 50 per cento attualmente disciplinata dall’art. 16 del D.L. 63/2013) e 40.000 euro di spese relative a interventi ammessi al Superbonus, è possibile fruire di tale ultima detrazione anche per le spese sostenute entro il 31/03/2023 qualora al 30/09/2022 siano stati effettuati, per gli interventi ammessi al Superbonus, lavori pari a 12.000 euro.
Resta fermo, infatti, che ai fini del raggiungimento della percentuale richiesta dalla norma, non rileva il pagamento dell’importo corrispondente al 30% dei lavori essendo necessaria, stante il tenore letterale della disposizione riferito ai lavori realizzati entro la predetta data del 30/09/2022, la realizzazione di almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo.
Infine, l’art. 14 del D.M. 49/2018 (seppure riferito ai lavori pubblici) definisce lo Stato di avanzamento lavori come “il documento che riassume tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite dal principio dell’appalto sino ad allora”, confermando che possono essere validamente contabilizzate, ai fini del 30% utile per la proroga, anche le eventuali mere forniture di beni a piè d’opera, purché già ricevute e disponibili in cantiere (oltre che, come detto, le spese tecniche riguardanti le prestazioni fino a quel momento eseguite).
Proroga al 31 marzo 2023 e ultimazione dei lavori
Condizione necessaria per il bonus è l’esecuzione completa degli interventi, secondo quanto indicato negli atti abilitativi e nei tempi previsti dagli atti stessi.
Ne consegue che saranno detraibili le spese sostenute entro il 31 marzo 2023, mentre i lavori potranno essere ultimati anche oltre tale termine.
Il completamento deve riferirsi a tutti i lavori, e non solo a quelli oggetto di agevolazione. Ad esempio, in caso di Super-Sismabonus, non sarà sufficiente completare le sole opere strutturali con il relativo collaudo statico.
Quanto all’asseverazione a fine lavori, resta fermo che:
• per il Super-Ecobonus, l’asseverazione deve essere protocollata sul portale ENEA entro 90 giorni dalla fine lavori;
• per il Super-Sismabonus, ai sensi dell’art. 3 del D.M. 58/2017, comma 4-ter, occorre depositare l’asseverazione allo Sportello unico al completamento dell’intervento.
Termine ultimo per la presentazione della Cilas
In teoria, non vi è una data prefissata per presentare la CILAS o comunque avviare il procedimento edilizio, cosa che dunque potrebbe avvenire anche poco prima della scadenza del 31/03/2022. Tuttavia, per chi abbia presentato la CILAS dopo il 30/06/2022 ma non abbia poi colto l’obiettivo del 30% entro il 30/09/2022, non si potrà detrarre nulla. Mentre chi ha avviato i lavori prima potrà almeno detrarre le spese sostenute entro il 30/06/2022, a patto di ultimare i lavori, seppure dopo le scadenze.
Spese successive e bonus ordinari
Quanto alle spese sostenute dopo le scadenze (ad esempio dopo il 31/03/2023 in caso di fruizione della proroga), se l’intervento è assentito tramite CILAS si propende per la risposta negativa alla possibilità di fruire dei bonus “minori” (Ecobonus ordinario, Bonus ristrutturazioni).
L’intervento dovrebbe infatti rispondere integralmente a tutti i requisiti previsti per il bonus che si intende sfruttare, ivi compresa la conformità del procedimento alla normativa edilizia. Tale requisito non potrebbe essere rispettato dal momento che la CILAS non può essere sfruttata per interventi non ricompresi nel Superbonus.
Viceversa, in caso di procedimento assentito (quando possibile) con altro titolo, ad esempio Permesso di costruire o SCIA, sarebbe possibile fruire dei bonus minori, a condizione di rispettare tutti i presupposti e i requisiti di carattere tecnico-prestazionale previsti per la specifica fattispecie.
Il 16 marzo 2023 è il termine di scadenza di una serie di adempimenti, tra i quali il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente. L’adempimento, quindi, spetta ai sostituti d’imposta.
Sempre il 16 marzo scadono i termini del pagamento dell’Iva per i contribuenti Iva mensili: il versamento deve essere effettuato in via telematica con modello F24, usando il codice tributo 6002 – Versamento Iva mensile febbraio.
I contribuenti Iva devono inoltre effettuare il versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell’Iva relativa all’anno d’imposta 2022 risultante dalla dichiarazione Iva annuale, senza applicazione della maggiorazione a titolo di interesse corrispettivo. Il codice tributo da usare è 6099 – Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale.
Il 16 marzo è anche l’ultimo giorno utile per l’invio della certificazione unica 2023 all’Agenzia delle Entrate e per la consegna del documento al lavoratore. La certificazione unica è un documento fondamentale ai fini della dichiarazione dei redditi. I datori di lavoro lo consegnano ai propri dipendenti, e l’Inps fa la stessa cosa verso i pensionati e i titolari di altre prestazioni.
Le società di capitali (comprese quelle in liquidazione volontaria), sono tenute a versare, entro il 16 marzo di ogni anno, la tassa annuale di concessione governativa per la numerazione e bollatura dei libri e registri sociali dovuta per lo stesso anno. I soggetti obbligati al pagamento della tassa vidimazione libri per il 2023 sono le società di capitali, le società a responsabilità limitata (SRL e SRLS), SPA, società per azioni e le società in accomandita per azioni.
Scadono sempre il 16 marzo:
• la consegna della certificazione relativa agli utili ed agli altri proventi equiparati corrisposti e delle ritenute effettuate nel 2022 (c.d. CUPE);
• il versamento dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività redditività, qualità ed efficienza;
• il versamento delle ritenute operate nel mese precedente da parte dei sostituti d’imposta e delle CU 2023 rilasciate ai propri sostituiti, relativi all’anno fiscale 2022.
Sempre entro il 16 marzo, i datori di lavoro agricolo sono tenuti al versamento della seconda rata relativa alla contribuzione dovuta annualmente all’INPS per i dipendenti assunti a tempo indeterminato e determinato oppure ai propri compartecipanti individuali.
I genitori devono comunicare all’Anagrafe Tributaria i dati riferiti alle spese sostenute per la frequenza degli asili nido, pubblici e privati effettuati nel 2022, entro il 16 marzo. Nel dettaglio, devono essere comunicate le spese sostenute per le rette relative alla frequenza dell’asilo nido e per i servizi formativi infantili di ciascun figlio a carico con l’indicazione dei soggetti che hanno sostenuto le spese e dell’anno scolastico di riferimento.
Entro il 16 marzo si devono comunicare le spese funebri sostenute nell’anno precedente, ai fini della dichiarazione precompilata.