Il percorso verso la digitalizzazione delle volture catastali è arrivato al traguardo finale. L’Agenzia delle Entrate ha annunciato che dal 12 gennaio 2026 l’applicativo “Voltura 2.0 – Telematica”, finora disponibile nella “Scrivania del territorio”, sarà definitivamente dismesso. Da quella data, tutte le domande dovranno essere presentate esclusivamente tramite il nuovo servizio “Voltura catastale Web”, attivo dal 24 settembre e accessibile direttamente dall’area riservata del portale Entrate.
Un servizio unico, accessibile a tutti
Il nuovo strumento, introdotto con il provvedimento n. 153452 del 27 marzo 2025, consente di predisporre e inviare online le volture catastali senza necessità di installare software dedicati. L’accesso è aperto a chiunque disponga di credenziali Spid, Cie, Cns o, nei casi previsti, delle credenziali Entratel/Fisconline.
“Voltura catastale Web” sostituisce integralmente la precedente procedura, mantenendone le funzionalità ma ampliando la platea degli utenti: non solo professionisti e intermediari, ma anche cittadini che possono ora gestire la pratica in autonomia, riducendo la necessità di rivolgersi ai CAF o agli Uffici Provinciali – Territorio.
Compilazione guidata e dati sempre aggiornati
Il servizio guida passo dopo passo nella compilazione della dichiarazione, sfruttando le informazioni già presenti nelle banche dati dell’Agenzia per garantire coerenza, correttezza e aggiornamento dei dati catastali.
Le volture possono essere presentate direttamente dal soggetto obbligato o tramite delegati, rappresentanti legali o persone di fiducia preventivamente abilitate, secondo quanto previsto dal provvedimento del 22 settembre 2023.
Nell’area dedicata del sito dell’Agenzia è disponibile tutta la documentazione tecnica necessaria, pensata per semplificare ulteriormente la procedura e favorire una maggiore compliance.
Pagamenti integrati e più semplici
Come già avveniva con “Voltura 2.0”, il nuovo servizio consente il pagamento automatico dei tributi e dell’imposta di bollo tramite il “castelletto” del soggetto abilitato.
Per garantire l’accesso a tutti gli utenti dell’area riservata, è stato inoltre integrato il sistema di pagamento tramite PagoPA, in conformità al Codice dell’Amministrazione Digitale.
Un passaggio definitivo verso la digitalizzazione
Con l’addio a “Voltura 2.0”, l’Agenzia delle Entrate completa il processo di modernizzazione delle volture catastali, puntando su un sistema più semplice, accessibile e trasparente. Un cambiamento che riduce gli adempimenti, velocizza le procedure e porta il catasto un passo più vicino alla piena digitalizzazione.
C’è posta dalle Entrate. L’Agenzia ha annunciato, come anticipato dal Sole 24 Ore, che sta per arrivare una nuova ondata di lettere di compliance (non proprio accertamenti, insomma) a circa 200mila contribuenti con richiesta di chiarimenti sui bonus edilizi, Superbonus 110% in testa. Ma quali sono i rischi?
L’UPPI, Unione Piccoli Proprietari Immobiliari, mette in guardia i piccoli proprietari e spiega come prepararsi alle richieste del Fisco.
Il fatto è, spiegano il presidente nazionale Fabio Pucci e il segretario generale Jean-Claude Mochet, che la cessione del credito e soprattutto la regolarità dei relativi lavori andrà giustificata dai piccoli proprietari, condòmini o possessori di villette, con una massa documentale.
Non solo.
Si tratta di capire quanto sia forte la possibilità di ricevere le richieste di chiarimenti.
Basta fare qualche conto partendo dalla rendita catastale del proprio immobile: le Entrate, infatti, hanno detto che chiederanno spiegazioni quando il credito ceduto supera il 100 per cento del valore catastale dell’immobile (cioè, stando alla definizione tecnica, quello usato per le imposte di registro).
Questo dato ribalta il presupposto della prima ondata di richieste, che si basava sul superamento di ben il 300 per cento del valore catastale, un dato decisamente raro.
Ora, invece, il rischio si avvicina di molto: una seconda casa in campagna di 200 metri quadrati sta sui 50-60mila euro di valore catastale, che scendono a 40-50mila se abitazione principale. Sempre stando sulle abitazioni principali, un appartamento categoria A3 di 80-90 metri quadrati in una grande città viaggia sugli 80-110mila euro (consideriamo che in centro a Roma sono molte le case ormai ben ristrutturate ma ancora in categoria A4 e quindi con valori catastali inferiori) e in una città minore può scendere tra i 40mila e gli 80mila euro.
Valori, spesso, al di sotto dei massimali sfruttati per fare i lavori di Superbonus, specialmente abbinando risparmio energetico e lavori antisismici.
I rischi di finire nelle maglie del Fisco ci sono eccome, quindi invitiamo i proprietari, quando riceveranno le lettere, a non fornire alcuna replica autonoma ma di rivolgersi alle sedi territoriali UPPI, per non fare passi falsi e valutare con competenza tecnica e giuridica una risposta corretta e tutelante. In caso di lettera di compliance si potrà così scegliere se aderire con sanzioni ridotte o documentare che la variazione della rendita catastale è sotto il 15 per cento. Se invece il Fisco intenderà avviare un vero e proprio contraddittorio, ci si dovrà munire di asseverazioni per la congruità dei prezzi o visti del commercialista per la sussistenza del credito.
Il Segretario Generale Dr. Jean-Claude MOCHET
Il Presidente Nazionale Avv. Fabio PUCCI
Il 2026 si apre con una novità importante per chi ha effettuato lavori di riqualificazione energetica o ristrutturazione edilizia: da oggi è operativo il nuovo portale ENEA dedicato alla trasmissione dei dati necessari per ottenere le detrazioni fiscali di Ecobonus e Bonus Casa. La piattaforma, raggiungibile all’indirizzo **bonusfiscali.enea.it**, rappresenta il passaggio obbligato per tutti i contribuenti che intendono beneficiare degli incentivi previsti dalla normativa.
Con la messa online del portale, avvenuta il 22 gennaio, parte ufficialmente il conteggio dei 90 giorni entro i quali inviare la documentazione. La scadenza riguarda sia gli interventi conclusi tra il 1° gennaio e la data di attivazione del sito, sia i lavori terminati nel 2025 ma con spese detraibili sostenute nel 2026. Una finestra temporale che richiede attenzione, soprattutto per chi ha già completato i lavori e rischia di trovarsi con i tempi stretti.
L’accesso al servizio è consentito esclusivamente tramite autenticazione digitale: SPID di persona fisica o Carta d’Identità Elettronica. Una scelta che punta a rafforzare la sicurezza e la tracciabilità delle procedure, in linea con le direttive nazionali sulla digitalizzazione dei servizi pubblici.
Per agevolare gli utenti, ENEA mette a disposizione anche **Virgilio**, l’assistente virtuale già attivo sul portale dedicato all’efficienza energetica. Il chatbot risponde ai quesiti più frequenti, guida nella compilazione dei moduli e aiuta a orientarsi tra norme, requisiti tecnici e documentazione necessaria. Uno strumento pensato per ridurre errori e ritardi, in un ambito dove la precisione è fondamentale per non perdere il diritto alle detrazioni.
L’apertura del portale segna dunque l’avvio ufficiale della stagione 2026 degli incentivi per l’efficienza energetica e la riqualificazione edilizia. Un appuntamento atteso da professionisti, tecnici e cittadini, chiamati ora a rispettare scadenze e procedure per accedere ai benefici fiscali che continuano a rappresentare uno dei principali motori della transizione energetica nel settore residenziale.
Dal 1° gennaio 2026 arriva il bonus sociale TARI, una misura pensata per alleggerire la bolletta dei rifiuti alle famiglie con redditi più bassi.
Lo sconto sarà del 25 per cento e verrà applicato in automatico, senza bisogno di presentare alcuna domanda.
A beneficiarne saranno circa 4 milioni di nuclei familiari in tutta Italia.
La novità è stata ufficializzata dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), che ha definito le modalità operative con una delibera pubblicata a luglio. Il meccanismo è semplice: chi ha presentato la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) all’INPS nel 2025 e ha un ISEE sotto soglia, riceverà lo sconto direttamente in bolletta nel 2026. Il sistema incrocerà i dati tra INPS, Acquirente Unico, Comuni e gestori del servizio rifiuti, garantendo un’erogazione automatica e sicura.
Il bonus si affianca a quelli già attivi per luce, gas e acqua, e punta a rafforzare la protezione delle fasce più fragili della popolazione. Le famiglie con ISEE inferiore a 9.530 euro, o con almeno quattro figli a carico e ISEE fino a 20.000 euro, saranno le principali destinatarie della misura.
Secondo le stime, il risparmio sarà significativo. Nel 2023, la spesa media per la TARI si aggirava intorno ai 311 euro annui per una famiglia tipo, con punte fino a 600 euro in alcune città del Sud. Lo sconto del 25% potrebbe tradursi in un taglio tra i 50 e i 150 euro all’anno, a seconda del territorio.
ARERA ha anche garantito la piena tutela dei dati personali. Tutte le informazioni saranno trattate nel rispetto delle regole europee sulla privacy, con la supervisione del Garante e obblighi di trasparenza per i soggetti coinvolti.
Il bonus rifiuti rappresenta un passo importante verso una fiscalità più equa, che tiene conto delle difficoltà economiche e semplifica l’accesso ai benefici. Un aiuto concreto, che arriverà senza burocrazia e con un impatto diretto sulle tasche di chi ne ha più bisogno.
Pagare il doppio delle spese condominiali per un box auto di dimensioni standard? Può succedere, se le tabelle millesimali sono sbagliate. È quanto ha scoperto un proprietario che, dopo aver acquistato un box di 17 metri quadrati – come da rogito, visura catastale e misurazione reale – si è accorto che nella tabella condominiale il suo spazio risultava erroneamente indicato come 35 mq. Un errore che si traduce in un contributo mensile maggiorato e, nel tempo, in una spesa ingiustificata.
Ma cosa fare in questi casi? La risposta arriva dall’articolo 69 delle disposizioni di attuazione al Codice Civile, riformato dalla legge 220/2012. La norma distingue tra modifiche che richiedono l’unanimità e quelle che possono essere approvate a maggioranza. E l’errore materiale, come nel caso del box sovrastimato, rientra tra le ipotesi che si possono correggere con la maggioranza semplice: quella prevista dall’articolo 1136, secondo comma, cioè la maggioranza degli intervenuti in assemblea che rappresenti almeno la metà del valore dell’edificio.
Non serve quindi l’unanimità, né una battaglia legale preventiva. Basta documentare l’errore – con atti ufficiali e misurazioni – e proporre la revisione in assemblea. Se la maggioranza approva, la tabella può essere corretta. Ma se l’assemblea si oppone o non raggiunge i numeri necessari, il proprietario ha comunque un’arma in più: il ricorso al giudice.
In sede civile, è possibile chiedere la nomina di un consulente tecnico d’ufficio (CTU) che verifichi la reale superficie e confermi l’errore. Se il giudice accerta la discrepanza, può ordinare la rettifica e, in alcuni casi, condannare il condominio al pagamento delle spese legali, soprattutto se l’opposizione è stata infondata o pretestuosa.
Questo tipo di revisione non comporta un cambiamento nei criteri di ripartizione delle spese, ma solo la correzione di un dato errato. Per questo motivo, la legge consente di agire con maggiore agilità, tutelando il principio di equità tra i condòmini.
In un’epoca in cui la trasparenza e la correttezza nella gestione condominiale sono sempre più richieste, conoscere i propri diritti è fondamentale. E quando un errore millesimale pesa sul portafoglio, la legge offre strumenti chiari per rimettere le cose al loro posto.
Vendere casa e acquistarne un’altra nello stesso momento è un’operazione sempre più frequente, soprattutto per chi desidera reinvestire il ricavato della vendita in una nuova abitazione. Sebbene non esistano vincoli legali che impediscano questa doppia transazione, è fondamentale pianificare ogni fase con precisione per evitare disallineamenti temporali, problemi di liquidità o la perdita di agevolazioni fiscali.
Il primo passo è valutare attentamente le proprie risorse economiche e stimare il valore dell’immobile da vendere. Una volta messo sul mercato, si può utilizzare la caparra ricevuta per avviare l’acquisto della nuova casa, magari stipulando un preliminare con tempistiche flessibili. È importante, in questa fase, coordinare la ricerca del nuovo immobile con la vendita in corso, definendo un budget realistico e valutando soluzioni contrattuali come l’acquisto con condizione sospensiva o il rinvio della consegna delle chiavi.
La gestione delle tempistiche è cruciale, soprattutto nel passaggio tra i due rogiti. È consigliabile fissare con anticipo gli appuntamenti con il notaio e verificare con la banca la disponibilità dei fondi, in modo da garantire la liquidità necessaria per chiudere entrambe le operazioni. Se la prima casa è stata acquistata con le agevolazioni fiscali, è essenziale rispettare i termini previsti dalla legge per non perdere i benefici: dal 2025, il tempo per acquistare una nuova abitazione dopo la vendita è stato esteso da 12 a 24 mesi.
Affidarsi alla stessa agenzia immobiliare per vendere e comprare può semplificare notevolmente il processo. Un unico interlocutore consente di coordinare le strategie di marketing, ottimizzare le tempistiche e ricevere un’assistenza personalizzata. Tuttavia, anche chi sceglie di operare in autonomia deve rivolgersi a un notaio per la redazione del rogito e la verifica della documentazione, come l’Attestato di Prestazione Energetica (APE) e i certificati catastali.
Un altro aspetto da considerare è la gestione del mutuo in corso. Le opzioni disponibili includono l’estinzione anticipata con il ricavato della vendita, l’accollo del mutuo da parte dell’acquirente, l’apertura di un mutuo ponte o la sostituzione della garanzia ipotecaria. In ogni caso, è necessario comunicare con la propria banca per ottenere i conteggi esatti del debito residuo.
Per chi desidera bloccare una nuova casa prima di aver venduto la propria, è possibile ricorrere a una proposta di acquisto condizionata, vincolata alla vendita dell’immobile attuale. In questo caso, la caparra confirmatoria viene trattenuta ma non incassata, e può essere restituita se la vendita non si conclude entro la data stabilita. In alternativa, si può redigere un compromesso che preceda il preliminare, in attesa del rogito definitivo.
Infine, è importante tenere conto dei costi. L’acquirente deve sostenere l’imposta di registro (2% per la prima casa, 9% per la seconda), le imposte ipotecaria e catastale (50 euro ciascuna), l’IVA (solo per acquisti da impresa costruttrice), le spese notarili (1–2% del valore dell’immobile) e la provvigione dell’agenzia (tra il 2% e il 5%). Il venditore, invece, deve affrontare la provvigione dell’agenzia, l’eventuale imposta sulla plusvalenza (se la vendita avviene entro cinque anni dall’acquisto), il costo dell’APE (circa 200 euro) e le spese notarili per la cancellazione dell’ipoteca.
Vendere e comprare casa contemporaneamente è una sfida che si può vincere con metodo, competenza e una buona dose di pianificazione. Con il supporto di professionisti e una strategia ben definita, è possibile affrontare la transizione abitativa in modo fluido e senza sorprese.
Dal 1° gennaio 2026 arriva il bonus sociale TARI, una misura pensata per alleggerire la bolletta dei rifiuti alle famiglie con redditi più bassi.
Lo sconto sarà del 25 per cento e verrà applicato in automatico, senza bisogno di presentare alcuna domanda.
A beneficiarne saranno circa 4 milioni di nuclei familiari in tutta Italia.
La novità è stata ufficializzata dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), che ha definito le modalità operative con una delibera pubblicata a luglio. Il meccanismo è semplice: chi ha presentato la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) all’INPS nel 2025 e ha un ISEE sotto soglia, riceverà lo sconto direttamente in bolletta nel 2026. Il sistema incrocerà i dati tra INPS, Acquirente Unico, Comuni e gestori del servizio rifiuti, garantendo un’erogazione automatica e sicura.
Il bonus si affianca a quelli già attivi per luce, gas e acqua, e punta a rafforzare la protezione delle fasce più fragili della popolazione. Le famiglie con ISEE inferiore a 9.530 euro, o con almeno quattro figli a carico e ISEE fino a 20.000 euro, saranno le principali destinatarie della misura.
Secondo le stime, il risparmio sarà significativo. Nel 2023, la spesa media per la TARI si aggirava intorno ai 311 euro annui per una famiglia tipo, con punte fino a 600 euro in alcune città del Sud. Lo sconto del 25% potrebbe tradursi in un taglio tra i 50 e i 150 euro all’anno, a seconda del territorio.
ARERA ha anche garantito la piena tutela dei dati personali. Tutte le informazioni saranno trattate nel rispetto delle regole europee sulla privacy, con la supervisione del Garante e obblighi di trasparenza per i soggetti coinvolti.
Il bonus rifiuti rappresenta un passo importante verso una fiscalità più equa, che tiene conto delle difficoltà economiche e semplifica l’accesso ai benefici. Un aiuto concreto, che arriverà senza burocrazia e con un impatto diretto sulle tasche di chi ne ha più bisogno.
Con un decreto del 20 maggio 2025, il Tribunale di Firenze ha messo un punto fermo su una questione giuridica delicata e finora poco esplorata: i bonus edilizi non possono essere pignorati. La pronuncia, destinata a fare scuola, riguarda un caso concreto in cui una società aveva tentato di ottenere l’assegnazione di oltre 149mila euro attraverso un’azione esecutiva presso terzi, coinvolgendo l’Agenzia delle Entrate.
Il caso: bonus edilizi nel mirino del pignoramento
La società creditrice, forte di un decreto ingiuntivo, aveva notificato un atto di pignoramento all’Agenzia delle Entrate, sostenendo che il debitore fosse titolare di crediti fiscali derivanti da bonus edilizi. Ma l’Agenzia ha risposto con una dichiarazione negativa: nessuna istanza di rimborso risultava attiva, e anzi il soggetto esecutato presentava una significativa esposizione debitoria verso l’erario.
Il nodo giuridico: cosa rende un credito pignorabile
Il giudice ha rigettato la richiesta, chiarendo che un credito può essere assegnato solo se:
– il terzo (in questo caso l’Agenzia) ne conferma l’esistenza;
– oppure, in assenza di dichiarazione, il credito sia identificabile e dotato di certezza, liquidità ed esigibilità.
Nel caso dei bonus edilizi, però, queste condizioni non sussistono. I crediti derivanti da bonus non sono liquidabili né esigibili: possono essere utilizzati solo in compensazione, come previsto dall’art. 121, comma 3, del D.L. 34/2020. Non sono rimborsabili, né costituiscono somme che l’Agenzia versa al contribuente.
La differenza tra detrazione e rimborso
Il Tribunale ha sottolineato una distinzione fondamentale: se un credito fiscale è chiesto a rimborso, può essere pignorato. Se invece è utilizzato come detrazione — cioè per compensare imposte dovute — non ha natura patrimoniale e non può essere oggetto di esecuzione forzata. In altre parole, il bonus edilizio non è un “bene” disponibile, ma un meccanismo interno al rapporto tributario.
Crediti sperati non sono crediti pignorabili
Anche volendo adottare una lettura estensiva, secondo cui si possono pignorare anche crediti futuri o condizionati, resta un limite invalicabile: la capacità satisfattiva deve essere concreta e non solo teorica. La Corte di Cassazione ha già chiarito che i crediti “eventuali e sperati” — privi di certezza — non sono pignorabili. E i bonus edilizi, in assenza di una richiesta di rimborso accolta, rientrano proprio in questa categoria.
Una pronuncia che fa giurisprudenza
La decisione del Tribunale di Firenze non solo chiude il caso specifico, ma offre un orientamento chiaro per futuri contenziosi. In un contesto dove i bonus edilizi continuano a essere al centro di riforme e interpretazioni, questo chiarimento giuridico rafforza la distinzione tra credito fiscale e credito patrimoniale, e tutela la funzione compensativa dei bonus da indebite azioni esecutive.
Il comodato d’uso gratuito è una formula molto utilizzata tra familiari e conoscenti per concedere l’utilizzo di un immobile senza alcun canone. Ma se il contratto è scritto, la registrazione non è facoltativa: è un obbligo fiscale che va rispettato entro 30 giorni dalla data di stipula.
La registrazione del contratto comporta il versamento di un’imposta di registro fissa pari a 200 euro, oltre all’imposta di bollo di 16 euro ogni quattro facciate scritte o ogni 100 righe. L’adempimento può essere effettuato sia dal comodante (il proprietario) che dal comodatario (chi riceve l’immobile in uso), ma è buona prassi che sia il proprietario a occuparsene, anche per garantire la tracciabilità dell’accordo.
Se invece il comodato è verbale, la registrazione non è obbligatoria, salvo che venga citato in un altro atto soggetto a registrazione, come una dichiarazione notarile o un contratto di locazione. In quel caso, il comodato deve essere registrato contestualmente all’atto che lo richiama.
Oltre agli aspetti fiscali, la registrazione può rivelarsi utile anche per motivi pratici: ad esempio, per consentire al comodatario di stabilire la residenza nell’immobile, accedere a determinate agevolazioni o dimostrare la legittimità dell’occupazione in caso di controlli.
In sintesi, anche se gratuito, il comodato non è privo di regole. La registrazione è obbligatoria se il contratto è scritto, e rappresenta una garanzia di trasparenza e tutela per entrambe le parti. Un piccolo adempimento che può evitare grandi complicazioni.
Con la Risposta n. 242/2025 l’Agenzia delle Entrate ha affrontato la tematica inerente a due agevolazioni, ovvero il Sismabonus e il bonus per l’acquisto di edifici ristrutturati. Si tratta di due agevolazioni diverse che funzionano nelle seguenti modalità.
Il bonus per l’acquisto di edifici ristrutturati, previsto dall’art. 16-bis, comma 3 del TUIR, è una detrazione che si applica agli acquirenti di unità immobiliari che fanno parte di interi edifici oggetto di interventi di restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, effettuati da imprese di costruzione e ristrutturazione o cooperative edilizie.
La condizione richiesta per poter fruire di tale agevolazione è che la vendita o l’assegnazione di tale immobile avvenga entro 18 mesi dal termine dei lavori. Il bonus per l’acquisto di edifici ristrutturati prevede una detrazione IRPEF per l’acquirente che è pari a:
• 36% del 25% del prezzo di vendita (su un massimo di € 96.000) per acquisti tra 1° gennaio e 31 dicembre 2025;
• 30% del 25% del prezzo di vendita per acquisti dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2027.
Per gli immobili destinati ad abitazione principale oggetto di interventi effettuati direttamente dal proprietario, le percentuali di detrazione spettanti sono pari al 50% dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025 e al 36% dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2027.
Il bonus per l’acquisto di edifici ristrutturati è una detrazione che va ripartita in 10 quote annuali di pari importo e si applica su un importo pari al 25% del prezzo di vendita o assegnazione dell’unità immobiliare, su un ammontare massimo di 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare, perciò l’importo massimo del beneficio fiscale è pari a 48.000 euro.
Per quanto concerne il Sismabonus, come sappiamo, si tratta di una detrazione fiscale prevista dall’art. 16 del DL 63/2013 che spetta per lavori di messa in sicurezza antisismica degli edifici e per l’acquisto di immobili antisismici. Per tutto il 2025 l’aliquota della detrazione è pari al 50% per le abitazioni principali e al 36% per le abitazioni non principali su un massimo di 96.000 euro per unità immobiliare.
Nel biennio 2026/2027 tale aliquota sarà pari al 36% per le abitazioni principali e al 30% per gli interventi realizzati su abitazioni diverse da quelle principali e altre tipologie di immobili. Inoltre, anche il Sismabonus è una detrazione che viene ripartita in 10 quote annuali di pari importo.
Per gli interventi antisismici effettuati su edifici in zone sismiche 1,2 e 3 la detrazione è pari al 50% su 96.000 euro per unità con ripartizione in 10 anni e sale al 70% o 80% con salto di 1 o 2 classi (DM 58/2017) con procedura autorizzatoria avviata dopo il 1° gennaio 2017.
Nel caso esaminato dall’Agenzia delle Entrate, il contribuente ha acquistato da un’impresa due unità immobiliari unifamiliari accatastate F/3 (in corso di costruzione) e oggetto di intervento di demolizione e ricostruzione con riduzione del rischio di due classi e collaudo statico depositato prima del rogito.
Le parti hanno stabilito il trasferimento all’acquirente delle quote residue del Sismabonus maturate dall’impresa, contestualmente all’atto di vendita, perciò l’Istante ha chiesto all’Agenzia delle Entrate se in aggiunta al Sismabonus potrà fruire anche del bonus per l’acquisto di edifici ristrutturati.
In risposta, l’Agenzia delle Entrate ha confermato che l’acquirente può cumulare le quote residue di Sismabonus trasferite dall’impresa venditrice con il bonus per l’acquisto di immobili ristrutturati, purché venga rispettato il tetto massimo complessivo di spesa di 96.000 euro e purché siano rispettati tutti gli altri requisiti previsti.
L’Agenzia delle Entrate chiarisce che la compatibilità tra le due agevolazioni dipende dal fatto che non condividono la stessa base di calcolo, poiché la detrazione per l’acquisto di immobili ristrutturati viene calcolata sul prezzo di vendita dell’immobile, mentre il Sismabonus è calcolato su componenti diversi dal prezzo globale, ovvero sui materiali e sulle prestazioni dei servizi utilizzati.
Ciò premesso, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito, però, che se su uno stesso immobile si combinano interventi antisismici e altri interventi di recupero, il tetto agevolabile di 96.000 euro è unico, in quanto si tratta appunto di un solo immobile.
Infine, è importante chiarire anche che la detrazione relativa all’acquisto di immobili ristrutturati è ammessa solo dall’anno di importa in cui l’intero fabbricato è stato ultimato, non prima, perciò per poter fruire di tale agevolazione è necessario che si realizzi il presupposto dell’ultimazione dei lavori riguardanti l’intero fabbricato.
A cura di Deborah Maria Foti – Ufficio Stampa ANAPI