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Affitti, cambia la sanzione per chi registra in ritardo: ora si paga molto meno

Una buona notizia per chi affitta casa e ha commesso un errore nei tempi di registrazione del contratto. L’Agenzia delle Entrate ha deciso di cambiare le regole: da oggi, chi registra in ritardo un contratto di locazione pluriennale non dovrà più pagare la sanzione sull’intera durata del contratto, ma solo sull’imposta dovuta per il primo anno.
La novità è contenuta nella risoluzione 56/E/2025 e rappresenta una vera svolta, che mette fine a un lungo contenzioso tra contribuenti e fisco.
La decisione arriva dopo una serie di sentenze della Corte di Cassazione che hanno chiarito come la sanzione debba essere proporzionata alla violazione commessa.

Cosa cambia: la sanzione si calcola solo sul primo anno
Fino a oggi, se un contratto di affitto veniva registrato in ritardo, la sanzione veniva calcolata sull’imposta di registro dovuta per tutti gli anni di durata del contratto.
Quindi, anche se il proprietario aveva scelto di pagare l’imposta anno per anno, la multa si basava sull’intero periodo (ad esempio, 4 o 8 anni).
Con la nuova regola, invece, la sanzione si calcola solo sull’imposta del primo anno.
Le percentuali restano le stesse:
• 120% dell’imposta dovuta, con un minimo di 250 euro, se il ritardo supera i 30 giorni;
• 45% dell’imposta, con un minimo di 150 euro, se il ritardo è entro i 30 giorni.
Il risultato? Una sanzione molto più bassa e più equa.

Perché l’Agenzia ha cambiato idea
Il cambio di rotta non è arrivato per caso. Negli ultimi mesi, la Corte di Cassazione ha più volte bocciato l’interpretazione dell’Agenzia, sostenendo che l’imposta di registro sui contratti di locazione ha natura annuale. In pratica, anche se il contratto dura più anni, l’obbligo di pagare l’imposta si rinnova ogni anno.
Secondo i giudici, calcolare la sanzione su tutte le annualità future era ingiusto e sproporzionato. La multa, infatti, deve essere legata all’effettiva violazione: se il contratto è stato registrato in ritardo, la sanzione deve riguardare solo l’imposta non versata per quell’anno, non per quelli successivi.
L’Agenzia delle Entrate ha quindi deciso di adeguarsi, riconoscendo che l’approccio precedente non era più sostenibile.

Cosa non cambia
Attenzione: la nuova regola riguarda solo la sanzione per la registrazione tardiva del contratto.
Restano invece invariate le altre sanzioni previste in caso di ritardi nei pagamenti successivi o per i contratti con cedolare secca.
• Se il contratto è stato registrato regolarmente, ma si paga in ritardo l’imposta per gli anni successivi, si applica la sanzione per tardivo versamento: 25% dell’importo non versato.
• Per i contratti in cedolare secca, che non prevedono imposta di registro, la sanzione per registrazione tardiva resta fissa e non proporzionale.

Un esempio pratico: quanto si risparmia
Facciamo un esempio per capire meglio l’impatto della novità.
Immaginiamo un contratto di affitto 4+4 con un canone annuo di 12.000 euro. L’imposta di registro è pari al 2%, quindi 240 euro all’anno.
Per 8 anni, l’imposta totale sarebbe di 1.920 euro.
• Con la vecchia regola: se il contratto veniva registrato in ritardo, la sanzione del 120% si calcolava su 1.920 euro, cioè 2.304 euro di multa.
• Con la nuova regola: la sanzione si calcola solo sui 240 euro del primo anno. Il 120% di 240 euro è 288 euro, ma si applica il minimo di 250 euro.
Risultato: la sanzione scende da oltre 2.300 euro a 250 euro. Una differenza enorme, che rende la regolarizzazione molto meno onerosa.

Meno contenziosi, più chiarezza
Questa novità è destinata a ridurre drasticamente il numero di contenziosi tra contribuenti e fisco.
Per anni, molti proprietari si sono trovati a dover pagare sanzioni sproporzionate per errori formali o ritardi minimi. Ora, finalmente, la sanzione torna a essere proporzionata alla violazione.
Per chi affitta casa, è un segnale importante: il fisco riconosce il principio di equità e semplifica le regole.
Ma resta fondamentale rispettare i termini di legge per la registrazione dei contratti, che va fatta entro 30 giorni dalla firma.

Casa venduta a prezzo stracciato? Il Fisco ti bussa alla porta

compravendita

Vendere casa a un prezzo ribassato può sembrare una scelta legittima, magari dettata da urgenze personali o dalla volontà di aiutare un parente. Ma attenzione: per il Fisco potrebbe essere il segnale di un’operazione sospetta. E il rischio è quello di finire nel mirino dell’Agenzia delle Entrate, con accertamenti, sanzioni e richieste di imposte aggiuntive.

In Italia vige il principio dell’autonomia negoziale: ognuno è libero di vendere un immobile al prezzo che ritiene opportuno, anche al di sotto del valore catastale. Ma questa libertà non è priva di conseguenze. Quando il prezzo di vendita appare troppo generoso, l’Agenzia può sospettare che dietro si nasconda una donazione mascherata o, peggio, un’evasione fiscale con pagamenti in nero.

Il valore catastale: la soglia che fa scattare l’allarme
Per capire se una vendita è “sospetta”, il primo parametro da considerare è il valore catastale. Si calcola rivalutando del 5% la rendita catastale e moltiplicandola per un coefficiente: 110 per la prima casa, 120 per le seconde. Scendere troppo sotto questa soglia può attirare l’attenzione del Fisco, soprattutto se si tratta di una seconda casa, dove l’imposta di registro si calcola sul prezzo dichiarato e non sul valore catastale.

Prima o seconda casa? Le regole cambiano
– Prima casa: l’imposta si calcola sul valore catastale, quindi il prezzo reale ha meno rilevanza fiscale.
– Seconda casa: l’imposta si calcola sul prezzo dichiarato. Se è troppo basso, il risparmio fiscale può far scattare i controlli.
Per tutelarsi, è consigliabile allegare una perizia asseverata che giustifichi il prezzo (ad esempio per lavori da fare o condizioni dell’immobile) e garantire la tracciabilità dei pagamenti. In alternativa, si può scegliere di pagare le imposte sul valore catastale anche se il prezzo è inferiore, rinunciando al risparmio ma evitando ogni rischio.

Il pericolo della “donazione mascherata”
Se il prezzo è talmente basso da risultare sproporzionato rispetto al valore reale, la vendita può essere considerata una donazione indiretta. In questi casi, soprattutto se l’acquirente è un erede, si rischiano contestazioni in sede successoria: gli altri legittimari potrebbero chiedere la collazione o la riduzione della donazione, con conseguenze legali e familiari anche a distanza di anni.

Il consiglio degli esperti
Quando si vuole favorire un familiare con un prezzo vantaggioso, è meglio valutare con un notaio la strada più sicura: una donazione esplicita, che garantisce trasparenza, certezza giuridica e tutela fiscale. Costa di più, ma evita problemi futuri.

In sintesi:
– Vendere a prezzo basso è legale, ma può attirare controlli fiscali.
– Il valore catastale è il riferimento chiave per valutare la congruità.
– Le seconde case sono più esposte al rischio di accertamenti.
– Una perizia tecnica può giustificare il prezzo e tutelare le parti.
– Attenzione alle donazioni mascherate: meglio agire con chiarezza.

Premialità volumetriche anche per gli immobili condonati

La Legge di Bilancio 2026 introduce una novità destinata a incidere sul panorama della rigenerazione urbana: le premialità volumetriche potranno essere applicate anche agli immobili condonati con uno dei tre condoni edilizi del 1985, 1994 e 2003.

La modifica interviene sull’articolo 5, comma 10, del D.L. 70/2011, che finora escludeva gli edifici abusivi dagli interventi con aumento di volumetria. La nuova formulazione mantiene il divieto per gli immobili irregolari, per quelli situati nei centri storici o in aree a inedificabilità assoluta, ma introduce un’eccezione rilevante: gli edifici che hanno ottenuto un titolo edilizio in sanatoria — anche ai sensi delle leggi 47/1985, 724/1994 e 326/2003 — potranno accedere agli incentivi volumetrici.

In altre parole, le volumetrie condonate entrano ufficialmente nel perimetro della rigenerazione urbana.

Fino all’ultimo, nel dibattito parlamentare, era circolata anche l’ipotesi di riaprire i termini del condono del 2003. La proposta avrebbe consentito una nuova finestra di regolarizzazione per opere realizzate senza titolo o in difformità, limitatamente agli interventi di manutenzione straordinaria e ai restauri conformi agli strumenti urbanistici vigenti al 31 marzo 2003.

Restavano esclusi gli immobili di proprietà di persone condannate, quelli non adeguabili dal punto di vista antisismico, gli edifici vincolati e i monumenti nazionali.

La misura, che avrebbe richiesto alle Regioni di adottare una legge attuativa entro due mesi dall’entrata in vigore della manovra, è stata però ridimensionata nel corso dell’esame in commissione: niente riapertura dei termini, solo un ordine del giorno che impegna il Governo a valutare eventuali interventi futuri.

Superbonus 110%, proroga al 2026 solo per la ricostruzione post-sisma

Il Superbonus al 110% resterà in vigore fino al 2026, ma solo per gli interventi di ricostruzione nei Comuni colpiti dai terremoti del 2009 e del 2016 in Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. A confermarlo è il decreto Omnibus (D.L. 95/2025), che limita la proroga ai casi in cui sia ancora possibile utilizzare la cessione del credito o lo sconto in fattura, secondo quanto previsto dall’articolo 2 del D.L. 11/2023.

La proroga riguarda gli interventi avviati con procedimenti edilizi successivi al 30 marzo 2024, includendo anche le spese sostenute e rendicontate nel 2026. Restano invece esclusi gli interventi che rientrano nel cosiddetto Superbonus “rafforzato”.

Un’ulteriore novità arriva dalla Legge di Bilancio 2026, che estende la possibilità di accedere alla proroga anche ai lavori iniziati prima del 30 marzo 2024. Per questa misura, però, si attende ancora la conferma definitiva del testo.

Parallelamente, per accelerare il completamento della ricostruzione privata nelle aree terremotate dal 1° aprile 2009 in poi, i Commissari straordinari potranno riconoscere un incremento del contributo destinato a coprire le spese rimaste scoperte.

Il sostegno aggiuntivo sarà disponibile per le domande presentate entro il 31 dicembre 2024 e potrà arrivare fino alla copertura totale del costo degli interventi, soprattutto nei casi in cui il mancato completamento dei lavori sia legato alle difficoltà nell’utilizzo della cessione del credito o dello sconto in fattura.

Resteranno comunque escluse dal contributo le unità immobiliari realizzate, anche solo in parte, in violazione delle norme urbanistiche, edilizie o paesaggistiche, salvo che non sia intervenuta una sanatoria.

ISEE 2026, stretta anti-furbetti e più tutele per le famiglie

La manovra economica ridisegna l’ISEE come non accadeva da anni. Da un lato introduce verifiche molto più severe contro chi tenta di aggirare il sistema; dall’altro amplia le tutele per le famiglie fragili, alleggerendo il peso del patrimonio immobiliare e premiando i nuclei numerosi. Una rivoluzione che riguarda milioni di italiani.

Il 2026 segna l’inizio di una nuova stagione per l’ISEE. L’INPS potrà accedere direttamente all’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente, incrociando i dati dichiarati con quelli ufficiali. È un cambio di passo che mira a smascherare una delle pratiche più diffuse degli ultimi anni: i cambi di residenza fittizi e le separazioni “di comodo”, utilizzati per abbassare artificialmente l’indicatore e ottenere bonus e agevolazioni non spettanti. La verifica incrociata renderà molto più difficile dichiarare nuclei familiari inesistenti o indirizzi mai realmente abitati.

Il nuovo impianto di controlli non si ferma però alle residenze. L’INPS potrà consultare il Registro Automobilistico dell’ACI per verificare la presenza di veicoli non dichiarati, inclusi auto e moto di fascia alta, oltre a imbarcazioni. Un modo per individuare chi, pur possedendo beni di lusso, si presenta come economicamente svantaggiato. A completare il quadro, dal 2026 entreranno nel calcolo dell’indicatore anche i patrimoni detenuti all’estero, le giacenze in valuta straniera e le criptovalute: forme di ricchezza che finora sfuggivano ai radar e che ora diventeranno pienamente rilevanti.

Accanto alla stretta sui furbetti, la riforma introduce misure pensate per proteggere chi vive reali difficoltà economiche. La prima casa viene tutelata con soglie quasi raddoppiate: l’esclusione dal calcolo passa da 52.500 a 91.500 euro, mentre nelle città metropolitane il limite sale fino a 200.000 euro. È un adeguamento che riconosce il peso del mercato immobiliare urbano e impedisce che famiglie proprietarie della sola abitazione di residenza vengano penalizzate.

Per i nuclei con figli, le novità sono ancora più significative. Le famiglie che percepiscono assegno unico, assegno di inclusione, bonus nido o bonus bebè beneficeranno di un incremento della soglia già dal primo figlio, e non più dal secondo. Questo intervento riduce il rischio che il valore dell’immobile o un patrimonio modesto impediscano l’accesso alle prestazioni sociali, soprattutto per chi ha minori a carico e affronta spese quotidiane più elevate.

La riforma interviene anche sulle scale di equivalenza, i coefficienti che modulano l’ISEE in base alla composizione familiare. Le maggiorazioni diventano più generose per chi ha due, tre, quattro o più figli, con un effetto concreto: a parità di reddito e patrimonio, le famiglie numerose otterranno un indicatore più basso e quindi maggiori possibilità di accedere ai bonus. È un riconoscimento esplicito del peso economico che comporta crescere più figli.

Sul fronte operativo, dal gennaio 2026 la DSU precompilata diventerà la modalità standard per richiedere l’ISEE. L’INPS metterà a disposizione dei cittadini e dei CAF una dichiarazione già compilata con i dati in suo possesso, riducendo errori e semplificando la procedura. Il Ministero del Lavoro sottolinea che l’obiettivo è rendere il sistema più equo e più efficiente, garantendo che le risorse pubbliche vadano davvero a chi ne ha bisogno.

Le nuove regole saranno accompagnate da circolari applicative dell’INPS, attese nei prossimi mesi, che definiranno nel dettaglio modalità e tempistiche. Ma il messaggio è già chiaro: l’ISEE 2026 segna un cambio di paradigma. Meno spazio agli abusi, più attenzione alle fragilità reali. Un equilibrio che punta a rafforzare la credibilità del sistema di welfare e a renderlo più vicino alla vita concreta delle famiglie italiane.

Bonus mobili 2026, la conferma nella Legge di Bilancio

La legge di Bilancio 2026 mette nero su bianco la proroga dei bonus casa e, tra questi, conferma uno degli incentivi più utilizzati dalle famiglie italiane: il bonus mobili.

Anche per quest’anno resta infatti attiva la detrazione Irpef del 50% per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici destinati ad arredare immobili oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio.

Il beneficio, inserito nuovamente tra le agevolazioni previste dall’articolo 16, comma 2, del DL 63/2013, consente di detrarre il 50% delle spese sostenute fino a un massimo di 5.000 euro, ripartiti in dieci quote annuali di pari importo.

Chi può accedere al bonus
Per ottenere l’agevolazione è necessario che i lavori di recupero edilizio siano iniziati a partire dal 1° gennaio dell’anno precedente all’acquisto dei beni.
La data di avvio dei lavori deve essere anteriore a quella dell’acquisto degli arredi, ma non è obbligatorio che le spese di ristrutturazione siano state sostenute prima di quelle per i mobili.
La prova dell’inizio lavori può essere fornita tramite:
– abilitazioni amministrative richieste per l’intervento;
– comunicazione preventiva all’Asl, se prevista;
– dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, per gli interventi che non richiedono titoli abilitativi.
A differenza di altri incentivi, come il bonus ristrutturazione o l’ecobonus, il bonus mobili non distingue tra prima e seconda casa: ciò che conta è la presenza di un intervento di recupero edilizio sull’immobile.

I lavori che danno diritto alla detrazione
L’agevolazione è riconosciuta sia per interventi su singole unità immobiliari residenziali sia su parti comuni di edifici, sempre a destinazione abitativa. Tra i lavori ammessi rientrano:
– manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia su singoli appartamenti (sono esclusi gli interventi di manutenzione ordinaria, come tinteggiature o sostituzione di pavimenti);
– ricostruzione o ripristino di immobili danneggiati da eventi calamitosi, se è stato dichiarato lo stato di emergenza;
– interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione su interi fabbricati eseguiti da imprese o cooperative che vendono o assegnano gli immobili entro 18 mesi dal termine dei lavori;
– manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia su parti comuni di edifici residenziali.

Prima casa, attenzione alla decadenza: il preliminare non salva le agevolazioni

L’Agenzia delle Entrate chiarisce: in caso di vendita entro cinque anni, il riacquisto dell’abitazione principale deve avvenire con il rogito.
Il contratto preliminare non è sufficiente a evitare la perdita dei benefici fiscali.

Il caso: quando il tempo gioca contro
Un contribuente, dopo aver acquistato un immobile nel 2021 usufruendo delle agevolazioni “prima casa”, decide di venderlo nel gennaio 2025, quindi prima del termine minimo di cinque anni previsto dalla legge.
Per non perdere i benefici fiscali ottenuti – e soprattutto per evitare la temuta sanzione del 30 peer cento sull’imposta di registro – stipula e registra un contratto preliminare per l’acquisto di una nuova abitazione nel settembre dello stesso anno.
Tuttavia, a causa di ritardi nell’ottenimento del mutuo, teme di non riuscire a firmare il rogito definitivo entro i dodici mesi dalla vendita, cioè entro gennaio 2026.
Da qui nasce il dubbio: il preliminare registrato può bastare per “bloccare” la decadenza? Oppure si può applicare la proroga a due anni introdotta dalla Legge di Bilancio 2025?
Per sciogliere questi nodi, il contribuente si rivolge all’Agenzia delle Entrate, presentando un’istanza di interpello.
La risposta, contenuta nel documento n. 314 del 2025, è chiara e netta: né il preliminare né la proroga possono salvare il beneficio fiscale in questo caso.

L’esame: il preliminare non ha effetti “salvifici”
L’Agenzia delle Entrate, nel rispondere all’interpello, ha richiamato la normativa di riferimento: la Nota II-bis, comma 4, dell’articolo 1 della Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. n. 131/1986.
Secondo questa disposizione, chi vende un immobile acquistato con le agevolazioni “prima casa” prima che siano trascorsi cinque anni deve, per non decadere dal beneficio, acquistare entro un anno un altro immobile da destinare a propria abitazione principale.
Ma cosa si intende per “acquisto”?
L’Agenzia ribadisce un principio già espresso nella Circolare n. 18/E del 2013: il contratto preliminare, anche se registrato, non è sufficiente.
Questo perché il preliminare ha natura meramente obbligatoria: impegna le parti a stipulare un futuro contratto definitivo, ma non trasferisce la proprietà dell’immobile.
Solo il rogito – cioè l’atto notarile definitivo – produce l’effetto traslativo richiesto dalla legge.
In altre parole, per evitare la decadenza dalle agevolazioni, non basta dimostrare l’intenzione di acquistare una nuova casa: è necessario che il trasferimento della proprietà sia effettivo e perfezionato entro i dodici mesi dalla vendita del primo immobile.
Se ciò non avviene, il contribuente perde il beneficio e deve restituire le imposte risparmiate, maggiorate di una sanzione del 30% e degli interessi.

Osservazioni: nessuna estensione per analogia
Il secondo punto affrontato dall’Agenzia riguarda la possibilità di estendere il termine per il riacquisto da uno a due anni, sulla base della recente Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024).
La manovra, infatti, ha introdotto una modifica al comma 4-bis della stessa Nota II-bis, estendendo da uno a due anni il termine per vendere l’immobile pre-posseduto quando si acquista una nuova “prima casa”.
Il contribuente ha chiesto se questa estensione potesse essere applicata anche al caso inverso, cioè alla vendita dell’immobile agevolato seguita dal riacquisto di una nuova abitazione (comma 4).
Ma anche su questo punto la risposta dell’Agenzia è stata negativa: la proroga riguarda esclusivamente il caso disciplinato dal comma 4-bis, e non può essere estesa per analogia al comma 4.
La distinzione tra le due ipotesi è netta: il comma 4-bis si riferisce al contribuente che acquista una nuova prima casa e ha già un’altra abitazione acquistata con agevolazioni, che deve vendere entro un certo termine per non perdere il beneficio; il comma 4, invece, riguarda chi vende la prima casa prima dei cinque anni e deve riacquistarne un’altra entro un anno.
Due situazioni diverse, due regole diverse.
La posizione dell’Agenzia conferma un orientamento rigoroso, ma coerente con la lettera della legge e con la giurisprudenza prevalente.
Per i contribuenti, il messaggio è chiaro: in caso di vendita infraquinquennale, il riacquisto deve essere effettivo e tempestivo.
Il preliminare non basta, e le proroghe non si applicano se non espressamente previste.
Meglio, dunque, pianificare con attenzione ogni passaggio, soprattutto quando si tratta di tempistiche bancarie e rogiti notarili.

Volture catastali, cambia tutto: addio a “Voltura 2.0”, da gennaio solo online con “Voltura Catastale Web”

Il percorso verso la digitalizzazione delle volture catastali è arrivato al traguardo finale. L’Agenzia delle Entrate ha annunciato che dal 12 gennaio 2026 l’applicativo “Voltura 2.0 – Telematica”, finora disponibile nella “Scrivania del territorio”, sarà definitivamente dismesso. Da quella data, tutte le domande dovranno essere presentate esclusivamente tramite il nuovo servizio “Voltura catastale Web”, attivo dal 24 settembre e accessibile direttamente dall’area riservata del portale Entrate.

Un servizio unico, accessibile a tutti
Il nuovo strumento, introdotto con il provvedimento n. 153452 del 27 marzo 2025, consente di predisporre e inviare online le volture catastali senza necessità di installare software dedicati. L’accesso è aperto a chiunque disponga di credenziali Spid, Cie, Cns o, nei casi previsti, delle credenziali Entratel/Fisconline.
“Voltura catastale Web” sostituisce integralmente la precedente procedura, mantenendone le funzionalità ma ampliando la platea degli utenti: non solo professionisti e intermediari, ma anche cittadini che possono ora gestire la pratica in autonomia, riducendo la necessità di rivolgersi ai CAF o agli Uffici Provinciali – Territorio.

Compilazione guidata e dati sempre aggiornati
Il servizio guida passo dopo passo nella compilazione della dichiarazione, sfruttando le informazioni già presenti nelle banche dati dell’Agenzia per garantire coerenza, correttezza e aggiornamento dei dati catastali.
Le volture possono essere presentate direttamente dal soggetto obbligato o tramite delegati, rappresentanti legali o persone di fiducia preventivamente abilitate, secondo quanto previsto dal provvedimento del 22 settembre 2023.
Nell’area dedicata del sito dell’Agenzia è disponibile tutta la documentazione tecnica necessaria, pensata per semplificare ulteriormente la procedura e favorire una maggiore compliance.

Pagamenti integrati e più semplici
Come già avveniva con “Voltura 2.0”, il nuovo servizio consente il pagamento automatico dei tributi e dell’imposta di bollo tramite il “castelletto” del soggetto abilitato.
Per garantire l’accesso a tutti gli utenti dell’area riservata, è stato inoltre integrato il sistema di pagamento tramite PagoPA, in conformità al Codice dell’Amministrazione Digitale.

Un passaggio definitivo verso la digitalizzazione
Con l’addio a “Voltura 2.0”, l’Agenzia delle Entrate completa il processo di modernizzazione delle volture catastali, puntando su un sistema più semplice, accessibile e trasparente. Un cambiamento che riduce gli adempimenti, velocizza le procedure e porta il catasto un passo più vicino alla piena digitalizzazione.

Superbonus, le Entrate chiedono conto ma ci sono dentro tutti

C’è posta dalle Entrate. L’Agenzia ha annunciato, come anticipato dal Sole 24 Ore, che sta per arrivare una nuova ondata di lettere di compliance (non proprio accertamenti, insomma) a circa 200mila contribuenti con richiesta di chiarimenti sui bonus edilizi, Superbonus 110% in testa. Ma quali sono i rischi?

L’UPPI, Unione Piccoli Proprietari Immobiliari, mette in guardia i piccoli proprietari e spiega come prepararsi alle richieste del Fisco.

Il fatto è, spiegano il presidente nazionale Fabio Pucci e il segretario generale Jean-Claude Mochet, che la cessione del credito e soprattutto la regolarità dei relativi lavori andrà giustificata dai piccoli proprietari, condòmini o possessori di villette, con una massa documentale.

Non solo.

Si tratta di capire quanto sia forte la possibilità di ricevere le richieste di chiarimenti.
Basta fare qualche conto partendo dalla rendita catastale del proprio immobile: le Entrate, infatti, hanno detto che chiederanno spiegazioni quando il credito ceduto supera il 100 per cento del valore catastale dell’immobile (cioè, stando alla definizione tecnica, quello usato per le imposte di registro).

Questo dato ribalta il presupposto della prima ondata di richieste, che si basava sul superamento di ben il 300 per cento del valore catastale, un dato decisamente raro.

Ora, invece, il rischio si avvicina di molto: una seconda casa in campagna di 200 metri quadrati sta sui 50-60mila euro di valore catastale, che scendono a 40-50mila se abitazione principale. Sempre stando sulle abitazioni principali, un appartamento categoria A3 di 80-90 metri quadrati in una grande città viaggia sugli 80-110mila euro (consideriamo che in centro a Roma sono molte le case ormai ben ristrutturate ma ancora in categoria A4 e quindi con valori catastali inferiori) e in una città minore può scendere tra i 40mila e gli 80mila euro.

Valori, spesso, al di sotto dei massimali sfruttati per fare i lavori di Superbonus, specialmente abbinando risparmio energetico e lavori antisismici.

I rischi di finire nelle maglie del Fisco ci sono eccome, quindi invitiamo i proprietari, quando riceveranno le lettere, a non fornire alcuna replica autonoma ma di rivolgersi alle sedi territoriali UPPI, per non fare passi falsi e valutare con competenza tecnica e giuridica una risposta corretta e tutelante. In caso di lettera di compliance si potrà così scegliere se aderire con sanzioni ridotte o documentare che la variazione della rendita catastale è sotto il 15 per cento. Se invece il Fisco intenderà avviare un vero e proprio contraddittorio, ci si dovrà munire di asseverazioni per la congruità dei prezzi o visti del commercialista per la sussistenza del credito.

Il Segretario Generale Dr. Jean-Claude MOCHET
Il Presidente Nazionale Avv. Fabio PUCCI

Detrazioni per l’efficienza energetica, online il nuovo portale ENEA: parte il countdown dei 90 giorni

Il 2026 si apre con una novità importante per chi ha effettuato lavori di riqualificazione energetica o ristrutturazione edilizia: da oggi è operativo il nuovo portale ENEA dedicato alla trasmissione dei dati necessari per ottenere le detrazioni fiscali di Ecobonus e Bonus Casa. La piattaforma, raggiungibile all’indirizzo **bonusfiscali.enea.it**, rappresenta il passaggio obbligato per tutti i contribuenti che intendono beneficiare degli incentivi previsti dalla normativa.

Con la messa online del portale, avvenuta il 22 gennaio, parte ufficialmente il conteggio dei 90 giorni entro i quali inviare la documentazione. La scadenza riguarda sia gli interventi conclusi tra il 1° gennaio e la data di attivazione del sito, sia i lavori terminati nel 2025 ma con spese detraibili sostenute nel 2026. Una finestra temporale che richiede attenzione, soprattutto per chi ha già completato i lavori e rischia di trovarsi con i tempi stretti.

L’accesso al servizio è consentito esclusivamente tramite autenticazione digitale: SPID di persona fisica o Carta d’Identità Elettronica. Una scelta che punta a rafforzare la sicurezza e la tracciabilità delle procedure, in linea con le direttive nazionali sulla digitalizzazione dei servizi pubblici.

Per agevolare gli utenti, ENEA mette a disposizione anche **Virgilio**, l’assistente virtuale già attivo sul portale dedicato all’efficienza energetica. Il chatbot risponde ai quesiti più frequenti, guida nella compilazione dei moduli e aiuta a orientarsi tra norme, requisiti tecnici e documentazione necessaria. Uno strumento pensato per ridurre errori e ritardi, in un ambito dove la precisione è fondamentale per non perdere il diritto alle detrazioni.

L’apertura del portale segna dunque l’avvio ufficiale della stagione 2026 degli incentivi per l’efficienza energetica e la riqualificazione edilizia. Un appuntamento atteso da professionisti, tecnici e cittadini, chiamati ora a rispettare scadenze e procedure per accedere ai benefici fiscali che continuano a rappresentare uno dei principali motori della transizione energetica nel settore residenziale.